CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n.445/21 della Corte di appello di Catanzaro del 26/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, in ordine al reato di corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 81 cpv., 319, 321 cod. pen., capo G dell'imputazione) nonché a quello di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen., capo H), ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, rideterminando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura, condizionalmente sospesa, di un anno e cinque mesi di reclusione. Va precisato che nei confronti del concorrente privato, [OSCURATO:PERSONA], autore dal lato attivo delle condotte integranti la ritenuta corruzione, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione, al contrario dell'odierno ricorrente che ha, invece, espressamente rinunziato a fruirne con dichiarazione resa in corso di giudizio. L'oggetto dell'accordo corruttivo, remunerato con il pagamento di un soggiorno alberghiero per una notte fruito dal ricorrente unitamente alla propria compagna e con l'interessamento del Barchiesi presso alcuni referenti politici in vista dello affidamento a Bonomi di un incarico extragiudiziario, è stato individuato, tra i vari originariamente contestati, nel procacciamento di atti coperti da segreto investigativo presso la [OSCURATO:PERSONA] di Policoro (Mt), dove il Barchiesi aveva depositato un esposto contro ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza nonché alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Potenza. L'oggetto della rivelazione di segreti di ufficio è, invece, costituito da un esposto anonimo, di cui ispiratore e mandante sarebbe stato in realtà lo stesso Bonomi (capo B dell'imputazione), fatto pervenire al Procuratore della Repubblica di Potenza riguardo a condotte abusive o penalmente rilevanti attuate da alcuni magistrati in attività presso gli uffici giudiziari di Potenza e i relativi collaboratori di polizia giudiziaria. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce due articolati motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Erronea applicazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. e vizio di motivazione per inesistenza degli elementi su cui fondare la sussistenza del reato di corruzione e travisamento della prova sugli elementi costitutivi del presupposto essenziale del reato contestato (atto contrario ai doveri di ufficio). La condanna è intervenuta poiché l'imputato avrebbe provato ad intercedere, senza però mai parlarle, con l'allora Tenente dei [OSCURATO:PERSONA] affinché la stessa procurasse al Barchiesi documentazione non meglio precisata e che in maniera arbitraria la sentenza ritiene essere costituita da atti di indagine coperti da segreto, senza che tale circostanza sia stata, tuttavia, confermata né dalle intercettazioni né dai protagonisti della vicenda, i quali hanno fatto sempre ed esclusivo riferimento alla carte relative alla denuncia presentata da Barchiesi proprio presso i Carabinieri di Policoro nei confronti di alcuni esponenti della Guardia di Finanza con il coinvolgimento anche di magistrati del Distretto di Potenza. Sussiste, pertanto, travisamento della prova, dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter provare l'esistenza dell'atto illecito in comportamenti e fatti che non hanno trovato alcun riscontro nelle risultanze processuali, risultando, anzi, totalmente inventati ed oltre tutto sconfessati non solo dalle deposizioni testimoniali ma anche dalle dichiarazioni rese nei corso delle indagini preliminari. La sentenza ha, inoltre, tentato di giustificare le ragioni dell'affermazione di responsabilità sulla base di supposizioni e valutazioni che perimenti non hanno trovato riscontro negli atti processuali, com'è nel caso della affermata strumentalizzazione della qualifica di Procuratore generale in violazione dell'art. 3, lett. a) del d. Igs. n. 109 del 2006. La pronuncia si rivela, inoltre, del tutto inadeguata anche nella parte in cui ha provato ad individuare il prezzo della corruzione tanto nella disponibilità dimostrata dal Barchiesi a mettere l'imputato in contatto con personaggi politici che potessero perorare la sua domanda di far ritorno all'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia, dove egli aveva già lavorato per un oltre un decennio, trattandosi di incarico per il quale è notoriamente necessario un gradimento di parte politica, quanto nell'ospitalità offerta per una notte in un albergo austriaco. A tutto voler concedere alla ricostruzione accusatoria, la sussunzione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen. si rivela, pertanto, impossibile, potendosi al più ritenere che parte di essi, per quanto erroneamente ricostruiti dalla sentenza, configurino un'ipotesi di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346- bis, terzo comma, cod. pen., delitto all'epoca dei fatti non punito dal codice sostanziale. Non sussiste, pertanto, alcun rapporto corruttivo caratterizzato da mercimonio della funzione o dalla commissione di atti contrari ai doveri di ufficio, ma al più l'utilizzo di relazioni amicali esistente con l'ufficiale dei Carabinieri al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso agli atti depositati presso l'ufficio di Polizia giudiziaria in cui lo stesso prestava servizio. Alle deduzioni difensive su tali aspetti, la Corte di merito non ha, infine, ritenuto di fornire risposte né ha autonomamente proceduto ad attenta disamina delle situazioni in concreto allegate. 2.2. Insussistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen., vizio della motivazione ed erronea valutazione delle risultanze dibattimentali. La vicenda, nei termini risultanti dalla contestazione, concerne la presunta divulgazione dell'esposto anonimo firmato da tale Sicofante, esposto che, insieme al suo contenuto, non può in alcun modo essere considerato atto coperto da segreto, trattandosi di documento prodotto da privato e comunicato a più soggetti, tra cui numerosi giornalisti e vari uffici giudiziari, essendo, quindi, contraddistinto da una circolazione autonoma che lo rende certamente non segreto e tantomeno riservato. Che l'esposto proveniente da un privato e indirizzato agli organi di stampa non costituisca atto segreto è, invero, affermazione difficilmente controvertibile sulla base di chiari ed univoci riferimenti normativi. Secondo l'art. 329 cod. proc. pen. sono, infatti, atti giudiziari segreti solo quelli relativi ad attività di indagine compiuta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, non potendosi, invece, ritenere che un esposto di parte privata (ancorché anonimo) ed indirizzato tra gli altri a numerosi organi di stampa, possa in alcun modo ritenersi segreto. L'imputato ha, pertanto, condiviso unicamente un documento cartaceo, non rientrante tra gli atti formati dal suo Ufficio o rientranti nell'ambito di una attività dallo stesso posta in essere, avendolo ricevuto da uno dei giornalisti destinatari e come tale non costituente atto di indagine o segreto alla stregua della definizione normativa. In ogni caso, posto che il documento venne immediatamente trasmesso dalla Procura Generale di Potenza alla Procura della Repubblica di Catanzaro per competenza, l'imputato non ne ebbe alcuna contezza in qualità di [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale né il documento fu mai oggetto di attività specifica condotta dall'Ufficio cui egli apparteneva. Va, infine, ricordato che, come risultante dagli atti processuali (verbale udienza del 14 dicembre 2015), l'anonimo venne consegnato dal dr. Amendolara, noto giornalista lucano, sicché il ricorrente ebbe a disporne da soggetto privato e non nella qualità né in ragione dell'ufficio ricoperto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla motivazione. 2. Prima di esaminare le censure difensive, è opportuno fissare il contenuto delle risultanze probatorie, per come emergono dalla lettura combinata delle sentenze di merito, così da confrontarle con la parte d'interesse del capo di imputazione (capo G), che in origine contemplava ulteriori accuse cadute, però, nel corso dello sviluppo processuale. L'accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio è stata ritenuta fondata con riferimento alla condotta di procacciamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore con cui il ricorrente intratteneva da tempo rapporti di intensa amicizia, di atti custoditi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Policoro (Mt) e coperti dal segreto investigativo, in quanto pertinenti ad un procedimento trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Catanzaro ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., poiché coinvolgente un magistrato della Procura della Repubblica di Potenza (l'ex Procuratore dr. Galante) ed alcuni sottufficiali del GICO - Guardia di Finanza, i quali avevano svolto indagini sul conto di Barchiesi e che quest'ultimo aveva a sua volta denunciato (capo G, secondo periodo). Come anticipato, le sentenze hanno, altresì, individuato quale prezzo della corruzione il corrispettivo del soggiorno per una notte in un albergo austriaco dell'imputato e dalla sua compagna nonché l'interessamento di Barchiesi per il conseguimento da parte del Bonomi di un incarico extra giudiziario, peraltro in passato da lui già ricoperto (fatti non contestati dalla difesa dell'imputato). Dalla lettura delle pronunce di merito si ricava, tuttavia, che non vi fu nessun procacciamento di notizie riservate, atteso che il ricorrente tentò inutilmente di organizzare un colloquio telefonico tra l'amico Barchiesi ed il Tenente della [OSCURATO:PERSONA] di Policoro, [OSCURATO:PERSONA], parente della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], che agiva da intermediaria. L'univoco contenuto di alcune telefonate intercettate e riportate alle pag. 13- 19 della sentenza impugnata conferma, infatti, l'esecuzione di tale tentativo, ma al tempo stesso evidenzia che il Ten. Pomidoro si rifiutò di telefonare al numero, comunicatole dalla congiunta Scoppetta su indicazione dell'imputato, presso il quale risultava raggiungibile Barchiesi e tanto meno di fissare un incontro de visu con lui. Escluso qualsiasi procacciamento di atti d'indagine o di natura processuale, la sentenza di appello ha, pertanto, ritenuto di qualificare diversamente la condotta j in addebito in termini di: a) illecita interferenza nelle indagini gestite da parte di un altro ufficio requirente (Procura della Repubblica di Catanzaro), disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 2, lett. e, d. Igs. n. 109 del 2006, per avere l'imputato tentato di carpire informazioni in favore del Barchiesi, operando pressioni sul Ten. Pomidoro presso il cui ufficio il primo aveva presentato la denuncia e che, si sostiene, continuava ad occuparsi delle indagini per conto della Procura di Catanzaro (pag. 12); b) strumentale utilizzazione della qualifica di Procuratore generale, rilevante disciplinarmente ai sensi dell'art. 3, lett. a, d. Igs. n. 109/06 cit., per avere l'imputato promesso a Barchiesi di adoperarsi e di fatto essendosi adoperato al fine di indurre il Ten. Pomidoro a fornirgli copie di atti riservati (pag. 13). Con riferimento, invece, alla condotta di rivelazione di segreti di ufficio, contestata al capo H, emerge dalla decisione impugnata che l'imputato ebbe a consegnare una copia dell'esposto anonimo, di cui lui stesso - stando al contenuto del capo B dall'originaria imputazione - sarebbe stato ispiratore e mandante, al Maresciallo della Guarda di Finanza, [OSCURATO:PERSONA], invece assolto dalla medesima accusa, perché non responsabile di alcuna successiva rivelazione. Il fatto risulta indiscutibilmente provato dal contenuto di una intercettazione ambientale eseguita all'interno della stanza dell'imputato presso la Procura Generale di Potenza (pag. 20 sent. appello), mentre possono tralasciarsi, poiché irrilevanti ai fini della decisione, i motivi per cui il destinatario della rivelazione nutrisse interesse al contenuto dell'esposto. La difesa sostiene, infine, che nel corso del giudizio di primo grado era emerso che era stato un giornalista (tale Amendolara) a consegnare copia dell'esposto al ricorrente, ma tale particolare non trova riscontro nel contenuto delle sentenze. 3. Definito l'ambito delle risultanze processuali, possono svolgersi le seguenti considerazioni. Risulta impossibile, sotto il profilo puramente materiale, individuare nella concreta condotta accertata in giudizio un atto dell'ufficio riferibile all'imputato ovvero una condotta ad esso equivalente. Ad avviso del Collegio, infatti, non può essere qualificato in detti termini il mero tentativo, rimasto senza esito, di stabilire, attraverso la compagna, un mero contatto telefonico tra l'allora Ten. CC, Pomidoro e Barchiesi, ferma restando un'eventuale responsabilità disciplinare del ricorrente, ove ancora configurabile. Tralasciando, inoltre, profili pure configurabili ma non dedotti, di evidente () mutamento del fatto (art. 521 cod. proc. pen.) rispetto all'originaria imputazione, lo stesso è a dirsi per le violazioni disciplinari tardivamente evocate dalla Corte di appello, atteso che la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sul modo in cui il mai verificatosi contatto tra l'Ufficiale dei Carabinieri e il Barchiesi possa avere interferito con le indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Sotto altro profilo, dalla sentenza non emerge in alcun modo che l'imputato abbia speso, per quanto attraverso l'intermediazione della compagna Scoppetta, in maniera strumentale la sua qualifica di [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nei confronti dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria, inducendo ad es. in quest'ultimo una sorta di condizionamento e/o turbamento. La difesa del ricorrente ha, anzi, allegato al ricorso il verbale delle dichiarazioni rese dall'Ufficiale durante le indagini preliminari, dal quale emerge che, successivamente a quell'episodio, fu lei stessa a chiedere e ottenere consigli dall'imputato, per il tramite della Scoppetta, sebbene non avesse in precedenza aderito alla sollecitazione di incontrare il Barchiesi. Orbene e pur considerando l'impossibilità di utilizzare il contenuto di detto atto processuale poiché privo di riscontro nelle sentenze di merito, non si può fare a meno di rilevare che, alla luce delle anzidette risultanze processuali, gran parte delle argomentazioni svolte dai giudici di merito in ordine al reale atteggiarsi della condotta ascritta all'imputato, risulta frutto di mere congetture. Va, dunque, esclusa la possibilità di ravvisare nella fattispecie considerata una ipotesi di corruzione propria, difettando un elemento necessario del reato, rappresentato da un atto (contrario) ai doveri d'ufficio. È vero, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato il principio che l'atto di ufficio oggetto di mercimonio ai fini del reato di cui all'art. 319 cod. pen. non deve essere inteso in senso formale, potendo la nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una funzione pubblica (Sez. 6 n. 21943 del 07/04/2006, Caruso, Rv. 234619; Sez. 6, n. 23804 del 17/03/2004, P.G. in proc. Sartori, Rv. 229642). Ma è altrettanto vero che è necessario un nucleo minimo di consistenza materiale, in assenza del quale la condotta è insuscettibile di assumere rilevanza penale, ferma restando la possibilità di apprezzarla per altre finalità, ad es. di natura disciplinare. Né è possibile qualificare diversamente quella condotta ai sensi dell'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione) per due ordini di ragioni. Il primo, dirimente, di carattere generale, è che la stessa risale al mese di gennaio del 2010, mentre la nuova figura di reato è stata introdotta con legge n.190 del 6 novembre 2012, ostandovi, pertanto, il divieto di applicazione retroattiva della previsione incriminatrice. Il secondo, di carattere specifico, consiste nella circostanza che dalla sentenza impugnata emerge che i rapporti tra l'imputato e il Barchiesi erano molto stretti e improntati a stretta amicizia. In tale contesto, il ricorrente si prodigò più volte in favore del secondo, come quando ebbe ad es. a contattare per suo conto un avvocato di Matera al fine di presentare atto di opposizione alla richiesta di archiviazione che il locale Procuratore della Repubblica aveva avanzato in merito ad una denuncia sporta dall'amico presso quell'ufficio requirente (pag. 93 sent. primo grado). Pertanto, il modesto importo del soggiorno alberghiero (300 euro) e l'interessamento dell'imprenditore per il conseguimento di un incarico extra giudiziario, collocati in un contesto di reciproci favori e cortesie, non sembrano potersi individuare come il composito prezzo di una corruzione sistemica. A volere, infine, superare le appena indicate obiezioni, potrebbe vagliarsi la astratta possibilità, adombrata dallo stesso imputato nel ricorso (pag. 12), di configurare nel fatto il delitto di traffico ci, influenze (art. 346-bis, terzo comma, cod. pen.), ma anche in questo caso il divieto di applicazione retroattiva della legge penale impedisce l'esplorazione di tale prospettiva, essendo stata introdotta la figura di reato post factum. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata sena rinvio con riferimento al reato di cui al capo G, perché il fatto non sussiste. 4. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di doglianza, concernente il delitto di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo H (art. 326 cod. pen.). Come anzidetto, stando al capo d'imputazione di concorso in calunnia (capo B), da cui è stato prosciolto, emerge che mandante e ispiratore del cd. esposto anonimo Sicofante in danno di numerosi magistrati di Potenza fosse proprio il ricorrente e che anche il destinatario della copia riprodotta, Mar. Morello, avesse contribuito a procacciare le notizie che ne sostanziavano il contenuto, a sua volta assemblati da altri ufficiali di Polizia giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Di ciò è riscontro nella sentenza di primo grado che, assolvendo Morello, afferma che egli era già a conoscenza di una parte del documento, per avere contribuito alla sua redazione (pag. 108 sent. Trib.). La difesa sostiene, inoltre, che copia dell'esposto venne consegnata al Bonomi dal giornalista Amendolara, ma su tale aspetto la sentenza di primo grado (pag. 106-108) tace, mentre quella di appello sostiene che non vi è prova di tale circostanza (pag. 21), mentre dà conto che lo scritto anonimo venne trasmesso a più uffici giudiziari nonché ad un numero ristretto di giornalisti di testate locali. Tanto premesso, va disattesa la deduzione difensiva che nega la stessa configurabilità del delitto di cui all'art. 326 cod. pen. in base alla provenienza del documento. Deve, infatti, ritenersi che un esposto che, per quanto anonimo, pervenga ad un ufficio giudiziario deputato a svolgere ie indagini sui fatti ivi descritti può ben rientrare negli atti di cui all'art. 329 cod. proc. pen. destinati a rimanere riservati fino alla scadenza di legge; lo stesso, inoltre, deve dirsi riguardo ad un ufficio, come la Procura Generale presso la Corte di appello, investito di poteri di sorveglianza nei confronti degli uffici del Pubico Ministero del distretto (artt. 83 e 109 ord. giud.) nonché disciplinari funzionali esclusivi su tutti gli operanti di polizia giudiziaria nello stesso ambito giudiziario (artt. 16 e segg. disp. att. cod. proc. pen.), categorie entrambe interessate dalle presunte rivelazioni contenute nel documento. Ferma, dunque, la pacifica riferibilità (v. pag. 20 sent. impugnata) della condotta di divulgazione del documento all'imputato quale descritta dal capo H di imputazione, reputa il Collegio che la Corte di merito abbia di fatto omesso di confutare la deduzione difensiva, secondo cui il giornalista Amendolara, escusso come testimone, avrebbe confermato di avere fornito una copia dell'esposto all'imputato, essendone egli uno dei destinatari (pag. 6 sent. impugnata). Tale circostanziata deduzione è stata compietamente obliterata dalla Corte di merito che, presa dall'intento di argomentare che il destinatario (Mar. Morello) non avrebbe potuto ricevere, in maniera legittima, copia dell'esposto, si è limitata a stabilire che non rispondeva al vero che lo scritto anonimo fosse già di pubblico dominio nel momento in cui l'imputato lo procurava al Morello o che per lo meno tale circostanza non era stata punto dimostrata (pag. 21 sent.), integrando così una violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Sembra evidente, infatti, che una più puntuale disamina delle modalità di acquisizione dell'esposto da parte dell'imputato, unitamente a più diffuse argomentazioni sull'origine e sulla stesura del documento, potrà consentire un più approfondito apprezzamento sul profilo del dolo del reato di rivelazione di segreti di ufficio. A tale carenza dovrà porre rimedio altra sezione della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per il giudizio sul capo H, previo annullamento parziale della pronuncia impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui allo art. 319 cod. pen.