CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V740
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore Multiservizi, Logistica, Trasporti, Edilizia, Impiantistica e Commercio
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore Multiservizi, Logistica, Trasporti, Edilizia, Impiantistica e Commercio
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: FINIMPRESE
Parti sindacali: FINCONSUMATORI; FEDERLAVORATORI
Decorrenza: 2024-04-02
Scadenza: 2027-04-01
Stipula: 2024-04-01
Stato: Acquisito
Identificativo: 20348
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=190423
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
(PER I DIPENDENTI DI AZIENDE E COOPERTATIVE ESERCENTI ATTIVITA’ NEL SETTORE MULTISERVIZI, LOGISTICA, TRASPORTI,
EDILIZIA, IMPIANTISTICA E COMMERCIO.)
L’anno 2024, il 01 Aprile in Fiano Romano, presso la sede della Federazione Italiana Nazionale IMPRESE, sita
in Fiano Romano, Via A. Gramsci, 5
Tra
FEDERLAVORATORI: Federazione Italiana Nazionale Lavoratori, rappresentata dal Presidente Corrado
Piacenti
FINIMPRESE: Federazione Italiana Nazionale Imprese rappresentata dal Segretario Generale Patrizia
Innocentini
FINCONSUMATORI: Federazione Italiana Nazionale Consumatori rappresentata dal Segretario Generale
Fabio Scotti
SI STIPULA
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende e Cooperative eser centi attività nel settore dei Multiservizi,
Logistica, Traporti, Edilizia, Impiantistica e Commercio, con validità 02 Aprile 2024 – 01 Aprile 2027
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Sommario
CAPITOLO 1: NORMATIVA GENERALE ................................................................................................................... 7
Art. 1 - Principi Fondamentali .................................................................................................................................. 7
Art. 2 - Decorrenza e Scadenza ................................................................................................................................. 7
Art. 3 - Inscindibilità ................................................................................................................................................. 8
Art. 4. – Procedure per il rinnovo del contratto e distribuzione ................................................................................ 8
Art. 5 – Ambito di Applicazione ............................................................................................................................... 8
1. Multiservizi .......................................................................................................................................................... 8
2. Trasporti ............................................................................................................................................................... 9
3. Logistica ............................................................................................................................................................... 9
4. Commercio .......................................................................................................................................................... 9
5. Edilizia .................................................................................................................................................................. 9
6. Impiantisti ............................................................................................................................................................ 9
CAPITOLO 2: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................................................................... 10
Art. 6 – Assunzione, Documentazione e Visita medica .......................................................................................... 10
Art. 7 - Periodo di prova ......................................................................................................................................... 10
Art. 8 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità .................................................................................................. 11
Art. 8 bis – Premio di risultato ................................................................................................................................ 11
Art. 9 – Mansioni e passaggio di livello ................................................................................................................. 11
Art. 10 – Festività e lavoro festivo .......................................................................................................................... 12
Art. 11 – Orario di lavoro – Lavoro discontinuo e Banca Ore ................................................................................ 13
Art. 12 – Eccezioni sulla regolamentazione oraria ................................................................................................. 14
Art. 12 bis: Lavoro straordinario e lavoro notturno ................................................................................................ 14
Art. 13: Riposo settimanale ..................................................................................................................................... 15
Art. 13 bis: Riposo compensativo ........................................................................................................................... 16
Art. 14: Permessi ..................................................................................................................................................... 16
Permessi Retribuiti: ................................................................................................................................................. 16
Permessi per Periodo Elettorale: ............................................................................................................................. 16
Permessi Straordinari: ............................................................................................................................................. 16
Art. 15: Diritto alle Ferie ......................................................................................................................................... 17
Art. 16: Lavoratori studenti ..................................................................................................................................... 17
Art. 17: Maternità .................................................................................................................................................... 17
Art. 18: Normale retribuzione – Tipologie di retribuzione .................................................................................... 18
Art. 19: Indennità .................................................................................................................................................... 18
Art. 20: Contratto di Reintegrazione ....................................................................................................................... 19
Art 21: Paghe base nazionali ................................................................................................................................... 20
Art 22: Scatti di merito ............................................................................................................................................ 20
Art 23: Indennità di cassa e maneggio denaro ........................................................................................................ 20
Art 24: Periodo di comporto ................................................................................................................................... 20
Art 25: Congedi parentali ........................................................................................................................................ 21
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Art 26: Congedi e permessi per handicap ............................................................................................................... 22
Art. 34: Trattamento di fine rapporto ...................................................................................................................... 28
Art. 35: Aspettativa non retribuita .......................................................................................................................... 28
Art. 36: Aspettativa ................................................................................................................................................. 29
Art. 37: Gestione della Malattia o Infortunio non Professionali ............................................................................. 29
Art. 38: Malattia o Infortunio Professionali - Gestione e Indennità ........................................................................ 29
Art. 40: Cambio di appalto ...................................................................................................................................... 30
Art. 41: Patronati ..................................................................................................................................................... 31
Art. 42: Privacy ....................................................................................................................................................... 31
CAPITOLO 3: TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO .......................................................... 32
Art. 43 – Attuazione del DLGS 81/08 .................................................................................................................... 32
Art. 44 - La Rappresentanza dei Lavoratori in Azienda ......................................................................................... 32
Art.45 - Misure di Prevenzione e Formazione ........................................................................................................ 32
Art. 46 - Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (E.BIL.O.S) ..................................................................................... 32
Art. 47: Adempimenti obbligatori ........................................................................................................................... 33
Art. 48: Contributo Obbligatorio ............................................................................................................................ 33
CAPITOLO 4: DIRITTI SINDACALI E ASSOCIATIVI ............................................................................................. 34
Art. 49 – Statuto dei Lavoratori .............................................................................................................................. 34
Art. 50 - La Rappresentanza dei Lavoratori in Azienda ......................................................................................... 34
Art. 51 - Tutela Sindacale a Livello Territoriale ..................................................................................................... 34
Art. 52 - Funzioni e Diritti della RST ..................................................................................................................... 34
Art. 53 - Il Diritto di Affissione .............................................................................................................................. 34
Art. 54 - Assemblee dei Lavoratori ......................................................................................................................... 34
Art. 55 - Referendum Aziendali .............................................................................................................................. 35
Art. 56 - Rappresentanza dei Lavoratori ................................................................................................................. 35
Art. 57 – Rilascio del DURC tramite la Bilateralità ............................................................................................... 35
CAPITOLO 5: RAPPORTI ISTITUZIONI SINDACALI ............................................................................................. 36
Art.58 – Ente Bilaterale Operatori Sicurezza .......................................................................................................... 36
Art. 59 - Enti Bilaterali Territoriali ......................................................................................................................... 37
Art. 60: Assistenza Sanitaria Integrativa ................................................................................................................. 37
Art. 61 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale................................................................................ 38
Art. 62 - Composizione e sede della Commissione Nazionale ............................................................................... 38
Art.63 - Convocazione della Commissione Nazionale ........................................................................................... 38
Art.64 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale................................................................................ 38
Art. 65 – Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale ....................................................................... 38
Art. 66 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale ...................................................... 38
Art. 67 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale ................................................................. 38
Art. 68 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale ...................................................... 39
Art.69 - Osservatorio Nazionale ............................................................................................................................. 39
Art. 70 - Organismo Paritetico Nazionale ............................................................................................................... 39
Art. 71 - Contributi e Fondi per l'Assistenza e la Formazione ................................................................................ 40
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Art. 72 - Fondi di Previdenza ed Assistenza ........................................................................................................... 40
Art. 73 - Conciliazione delle Controversie ............................................................................................................. 40
Art. 74 - Struttura e Ubicazione delle Commissioni di Conciliazione .................................................................... 41
Art. 75 - Avvio della procedura di conciliazione .................................................................................................... 41
Art. 76 - Inoltro della richiesta di conciliazione ..................................................................................................... 41
Art.77 - Convocazione delle parti ........................................................................................................................... 41
Art. 78 - Procedura istruttoria ................................................................................................................................. 41
Art. 79 - Verbale di conciliazione o di mancato accordo ........................................................................................ 41
Art. 80 - Risoluzione amichevole della controversia .............................................................................................. 42
Art. 81 - Decisioni ................................................................................................................................................... 42
Art. 82 - La conciliazione obbligatoria ................................................................................................................... 42
Art. 83 - Soluzione delle Controversie tramite Arbitrato ........................................................................................ 42
Art. 84 - Controversie Collettive ............................................................................................................................. 43
CAPITOLO 6: LIVELLI DI CONTRATTAZIONE ...................................................................................................... 43
Art. 85 - Livelli di strutture di Negoziazione .......................................................................................................... 43
Art. 86 - Negoziazione Collettiva ........................................................................................................................... 43
Art. 87 - Contrattazione Aziendale ......................................................................................................................... 43
Art. 88 - Contrattazione di Secondo Livello ........................................................................................................... 44
Art. 89 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello ........................................................................ 45
Art. 90 - Esame Congiunto ..................................................................................................................................... 45
Art. 91 - Informazioni a Livello Aziendale ............................................................................................................. 45
CAPITOLO 7: MOBILITA’ E MERCATO DEL LAVORO ......................................................................................... 45
Art. 92 - Strumenti di Flessibilità ............................................................................................................................ 45
Art. 93 - Rapporto di Lavoro Standard ................................................................................................................... 45
Art. 94 - Tipologie di Lavoro .................................................................................................................................. 46
CAPITOLO 8: APPRENDISTATO ............................................................................................................................... 47
Art. 95 - Varietà di contratti di apprendistato ......................................................................................................... 47
Art. 96 - Durata del rapporto di apprendistato ........................................................................................................ 47
Art. 97 - Apprendistato professionalizzante ............................................................................................................ 47
Art. 98 - Tipologie di Contratti di Apprendistato per Qualifica Professionale e Diploma ..................................... 48
Art. 99 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ........................................................................................... 48
Art. 100 - Parametri Numerici e Regolamentazione dei Contratti di Apprendistato .............................................. 48
Art. 101 - Approvazione del Piano Formativo ........................................................................................................ 49
Art. 102 - Periodo di Prova ..................................................................................................................................... 49
Art. 103 - Riconoscimento di Precedenti Periodi di Apprendistato ........................................................................ 49
Art. 104 - Obblighi del Datore di Lavoro ............................................................................................................... 49
Art. 105 - Doveri dell'Apprendista .......................................................................................................................... 50
Art. 106 – Normativa Applicabile e Proibizione del Pagamento a Cottimo ........................................................... 50
Art. 107 – Malattia .................................................................................................................................................. 50
Art. 108 – Infortunio ............................................................................................................................................... 50
Art. 109 – Durata del Contratto di Apprendistato ................................................................................................... 51
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Art. 110 – Obblighi di comunicazione .................................................................................................................... 51
Art. 111 – Formazione ............................................................................................................................................ 51
Art. 112 – Apprendistato in Cicli Stagionali ........................................................................................................... 52
Art. 113 – Finanziamento della Formazione e Rinvio alla legge ............................................................................ 52
CAPITOLO 9: LAVORO A TEMPO PARZIALE ........................................................................................................ 53
Art. 114 - Definizione ............................................................................................................................................. 53
Art.115 - Clausole Flessibili ................................................................................................................................... 53
Art. 116 - Condizioni di Assunzione....................................................................................................................... 53
Art. 117 - Post Partum............................................................................................................................................. 53
Art. 118 - Assistenza o Cura ................................................................................................................................... 53
CAPITOLO 10: LAVORO A TEMPO DETERMINATO ............................................................................................. 54
Art. 119 - Assunzione e Documentazione ............................................................................................................... 54
Art. 120 - Caratteristiche ......................................................................................................................................... 54
Art. 121 - Tredicesima Mensilità ............................................................................................................................ 54
Art.122 - Principio di Non Discriminazione ........................................................................................................... 54
CAPITOLO 11: SMART WORKING ............................................................................................................................ 55
Art. 123 - Definizione ............................................................................................................................................. 55
Art. 124 – Accordo scritto ....................................................................................................................................... 55
CAPITOLO 12: TELELAVORO ................................................................................................................................... 57
Art. 125 - Definizione ............................................................................................................................................. 57
Art. 126 - Tipologie ................................................................................................................................................ 57
Art. 127 - Ambito di Applicazione del Telelavoro ................................................................................................. 57
Art. 128 - Condizioni del Telelavoro ..................................................................................................................... 57
Art. 129 - Formazione per Telelavoratori ............................................................................................................... 57
Art. 130 - Postazione di Lavoro e Costi .................................................................................................................. 57
Art. 131 - Protezione dei Dati ................................................................................................................................. 57
Art. 132 - Organizzazione del Tempo di Lavoro .................................................................................................... 57
Art. 133 - Diritti dei Telelavoratori ......................................................................................................................... 58
Art. 134 - Telecontrollo .......................................................................................................................................... 58
Art. 135 - Competenze della Commissione Bilaterale ............................................................................................ 58
Art. 136 - Contrattazione di Secondo Livello sul Telelavoro ................................................................................. 58
CAPITOLO 13: LAVORO INTERMITTENTE ............................................................................................................ 59
Art. 137 - Definizione ............................................................................................................................................. 59
Art. 138 - Assunzione ............................................................................................................................................. 59
Art. 139 - Indennità di disponibilità ........................................................................................................................ 60
Art. 140 - Retribuzione ........................................................................................................................................... 60
Art. 141 - Organico aziendale ................................................................................................................................. 61
CAPITOLO 14: LAVORO PART-TIME ....................................................................................................................... 62
Art. 142 - Definizione ............................................................................................................................................. 62
Art. 143 - Normativa del lavoro part-time .............................................................................................................. 62
Art. 144 - Impiego ................................................................................................................................................... 62
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Art. 145 - Obblighi Informativi ............................................................................................................................... 62
Art. 146 - Clausole flessibili ed elastiche................................................................................................................ 62
Art. 147 - Lavoro supplementare e straordinario .................................................................................................... 63
Art. 148 - Retribuzione ........................................................................................................................................... 64
Art. 149 - Diritti proporzionali nel part-time verticale............................................................................................ 64
Art. 150 - Consistenza organico aziendale .............................................................................................................. 64
Art. 151 - Diritto di precedenza .............................................................................................................................. 65
CAPITOLO 15: LAVORO SOMMINISTRATO ........................................................................................................... 66
Art. 152 – Definizione e Sfera di applicabilità ....................................................................................................... 66
Art. 153 – Proporzione numerica ............................................................................................................................ 66
Art. 154 – Tutela del lavoratore e esercizio del potere disciplinare ........................................................................ 66
Art. 155 – Retribuzione ........................................................................................................................................... 67
Art. 156 – Disposizioni comuni per contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione ..................... 67
Art. 157 – Limiti all'uso complessivo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione ........................... 67
CAPITOLO 16: INQUADRAMENTO .......................................................................................................................... 68
Art. 158 – Classificazione del personale ................................................................................................................. 68
ALLEGATO ................................................................................................................................................................... 70
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CAPITOLO 1: NORMATIV A GENERALE
Art. 1 - Principi Fondamentali
Questo Accordo Collettivo di Lavoro stabilisce le norme che governano i rapporti lavorativi, su scala nazionale, tra
le imprese, le cooperative e le aziende operative nel settore di riferimento e i loro dipendenti.
Questo documento regola anche, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le forme di lavoro, incluse quelle particolari,
e le attività svolte durante i periodi di formazione pratica o "stage", per il personale impiegato in varie modalità e
attività formative menzionate qui.
Le clausole di questo accordo sono interdipendenti e la loro applicazione non può essere parziale, eccetto per le
deroghe specificamente autorizzate da accordi collettivi di livello inferiore.
L'attuazione integrale delle disposizioni di questo accordo da parte delle imprese implica l'adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali previsti, inclusi, ma non limitati a, i contributi a enti bilaterali, la formazione professionale
congiunta, l'assistenza sanitaria, la solidarietà e la previdenza complementare, con particolare riferimento alle
prestazioni fornite dall'Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (E.BIL.O.S).
Le quote e i contributi versati all' E.BIL.O.S sono obbligatori per le entità che applicano questo accordo e
costituiscono parte del compenso dovuto ai lavoratori. In caso di mancato versamento, il datore di lavoro è tenuto
a coprire le prestazioni mancate e a compensare il lavoratore con un importo equivalente, come dettagliato in
questo documento. Solo le imprese e le cooperative in regola con i contributi specificati possono applicare questo
accordo.
Nonostante la natura indivisibile dell'accordo, le parti confermano che questo non sostitui sce condizioni
economiche o normative precedentemente più vantaggiose per i lavoratori, che saranno mantenute attraverso
meccanismi compensativi specifici.
Le parti concordano che l'adesione a questo accordo è condizione necessaria per accedere a vantaggi regionali,
nazionali e comunitari, come finanziamenti agevolati, incentivi fiscali e contributivi, e fondi per la formazione
continua.
Per le materie non coperte da questo accordo, si applicano le leggi vigenti.
Art. 2 - Decorrenza e Scadenza
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha effetto dal 2 Aprile 2024 e terminerà il 1° Aprile 2027,
applicandosi sia alle condizioni economiche che a quelle normative. Se non viene formalmente rescisso con almeno
sei mesi di preavviso tramite lettera rac comandata, si rinnoverà automaticamente di anno in anno. In caso di
rescissione, il contratto resterà in vigore fino al sesto mese successivo alla scadenza o al termine del periodo di
proroga.
Durante i tre mesi precedenti e i sei mesi successivi alla scad enza del CCNL, evitando un totale di nove mesi, le
parti si asterranno da iniziative unilaterali, sospensioni dei benefici contrattuali o azioni di sciopero. Le parti faranno
riferimento all'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 per la riforma degli assetti contrattuali, che prevede, in caso
di non rinnovo del contratto, l'erogazione di una "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata sulla base
dell'inflazione misurata dall'indice IPCA, escludendo i costi energetici importati.
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L'Indennità di Vacanza Contrattuale verrà calcolata e distribuita secondo una formula specifica e le sue mensilità
saranno definite dall'Osservatorio nazionale del Ministero dell’Economia e Finanze entro due mesi dalla scadenza
del CCNL. Al momento del rinnovo del contratto, verranno definite le compensazioni per il periodo senza contratto,
bilanciando le esigenze di occupazione con la protezione del potere d'acquisto dei salari.
L'Osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze, stabilirà, entro l'u ltimo giorno del
secondo mese successivo alla scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), un elenco di Indennità
mensili di Vacanza Contrattuale per ogni livello di classificazione, seguendo i criteri precedentemente definiti. A
partire dal primo giorno del mese in cui prende avvio la Prestazione Base Nazionale Minima (PBNM) prevista dal
nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale smetterà di essere erogata.
Art. 3 - Inscindibilità
Le clausole di questo contratto sono interdipendenti e indivisibili, e non possono essere applicate parzialmente. È accordato
che i requisiti per accedere a prestiti scontati, sgravi fiscali o contributivi, o fondi per la formazione professionale da parte di
enti nazionali, regionali o dell'UE includano l'obbligo dell'azienda di attuare le normative del presente contratto collettivo e
le leggi lavorative vigenti. Nonostante l'indivisibilità menzionata, le parti affermano che il contratto non intende sostituire
condizioni più vantaggiose precedentemente concesse ai lavoratori, le quali continuano a essere garantite su base personale.
Art. 4. – Procedure per il rinnovo del contratto e distribuzione
Le proposte per il rinnovo del contratto possono essere avanzate dalle parti firmatarie in tempo utile per avviare le
negoziazioni, sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte ricevente deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione
delle proposte. Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo, per un periodo totale di sette mesi
dalla presentazione della proposta di rinnovo, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali o ad avviare azioni
dirette.
Le parti si impegnano a fornire una copia del CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, su
richiesta, agli enti previdenziali e assistenziali, oltre agli aventi diritto per legge.
Il datore di lavoro dovrà distribuire gratuitamente una copia del testo ufficiale del CCNL a ogni lavoratore dipendente, sia in
servizio che neo-assunto, (copia cartacea o @book) assicurando la firma di una ricevuta. Inoltre, dovrà esporre un estratto
della parte disciplinare del CCNL in un luogo accessibile ai lavoratori o indicare una forma di consultazione dello stesso
attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso ai lavoratori.
Art. 5 – Ambito di Applicazione
Questo contratto collettivo nazionale di lavoro regola uniformemente, su tutto il territorio nazionale, i rapporti
lavorativi tra le imprese industriali, artigianali, cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore dei
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che svolgono attività anche per conto terzi, tra cui:
1. Multiservizi
• Manutenzione degli edifici (elettricista, idraulico)
• Servizi di pulizia e sanificazione
• Gestione dei rifiuti e riciclaggio
• Servizi di sicurezza e sorveglianza
• Manutenzione del verde pubblico
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2. Trasporti
• Autista di autobus o camion
• Operatore di flotta (gestione e monitoraggio dei veicoli)
• Dispatcher (organizzazione delle rotte e degli orari)
• Manutentore di veicoli
• Addetto alla logistica e alla pianificazione del trasporto
3. Logistica
• Magazziniere (gestione magazzino, stoccaggio merci)
• Operatore di carrello elevatore
• Impiegato di logistica (pianificazione e ottimizzazione delle catene di approvvigionamento)
• Responsabile di magazzino
• Addetto alla spedizione e ricezione merci
4. Commercio
• Commesso/a
• Responsabile di negozio
• Addetto/a al reparto acquisti
• Visual merchandiser (allestimento e presentazione dei prodotti)
• Cassiere/a
5. Edilizia
• Muratore
• Impiegato tecnico (ingegnere civile, architetto)
• Operaio specializzato (carpentiere, ferraiolo)
• Direttore di cantiere
• Geometra
6. Impiantisti
• Elettricista (installazione e manutenzione impianti elettrici)
• Idraulico (installazione e manutenzione impianti idraulici)
• Tecnico HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)
• Tecnico per impianti di sicurezza (allarmi, videosorveglianza)
• Installatore di impianti di energia rinnovabile (solare, eolico)
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CAPITOLO 2: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI L AV O R O
Art. 6 – Assunzione, Documentazione e Visita medica
L'assunzione deve essere documentata per iscritto, dettagliando tipo di contratto, mansione, qualifica, luogo di
lavoro, orario, durata del rapporto, durata del periodo di prova e trattamento econ omico. Il lavoratore deve
presentare documentazione rilevante all'assunzione.
Tale documentazione deve contenere:
carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;
accettazione della lettera di assunzione;
documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
attestato di conoscenza di lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
Certificati, diploma degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
dichiarazione di accettazione della normativa applicabile del presente CCNL;
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge;
Permesso di soggiorno in corso di validità (per Lavoratori extracomunitari);
altri documenti e/o certificati che l'Azienda ritenga opportuno richiedere.
Il Lavoratore dovrà inoltre dichiarare la propria residenza e/o domicilio, ed è tenuto a dare tempestiva
comunicazione degli eventuali successivi mutamenti . In tale residenza il Datore di lavoro trasmetterà le
comunicazioni formali che, anche in caso di mancata consegna, con la compiuta giacenza, s’intenderanno ricevute
dal Lavoratore. Se si tratta di Lavorat ore Apprendista, all’atto dell’assunzione, oltre a produrre il titolo di studio,
dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché periodi di lavoro già eventualmente svolti nella medesima
qualifica.
Prima dell'assunzione, il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica per certificare l'idoneità generale al
lavoro, distinta dalla visita medica preventiva d'idoneità specifica alla mansione.
Art. 7 - Periodo di prova
Il periodo di prova è parte integrante della lettera di assunzione, come specificato nell'art. 6 e viene accettato dal
lavoratore mediante firma contestuale all'assunzione.
La durata massima del periodo di prova è stabilita come segue:
a) Per quadri e livelli direttivi: 6 mesi;
b) Per tutti gli altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova specificati si riferiscono a giorni di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere terminato in qualsiasi momento da entrambe le parti,
senza necessità di preavviso, garantendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto (TFR), la proporzione della
tredicesima mensilità e l’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.
Per i contratti a tempo determinato, il periodo di prova non può eccedere il 50% della durata del primo contratto
di lavoro.
Se al termine del periodo di prova l'azienda non rescinde il rapporto, il lavoratore sarà considerato confermato nel
suo ruolo, e il periodo di prova sarà conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio.
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In caso di interruzione del periodo di prova a causa di malattia o infortunio, il lavoratore potrà completare il periodo
di prova se è in grado di riprendere il lavoro entro tre mesi dalla sospensione.
Art. 8 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Ai lavoratori spetta una gratifica natalizia pari a un mese di retribuzione, proporzionata ai mesi di servizio nell'anno.
Può essere corrisposta mensilmente, su base annuale, in base alla contrattazione o agli accordi individuali.
In concomitanza con la mensilità di giu gno di ogni anno, l'azienda è tenuta a versare ai propri dipendenti una
quattordicesima mensilità, equivalente a una mensilità dell'attuale retribuzione, esclusi gli assegni familiari.
Per il calcolo della quattordicesima mensilità, ogni dodicesimo è basat o sulla retribuzione normale in vigore al
momento del pagamento.
In caso di inizio o termine del rapporto di lavoro durante l'anno, il lavoratore ha diritto a un proporzionale della
quattordicesima mensilità calcolato sui mesi interi lavorati, o per le frazioni di mese che siano pari o superiori a
quindici giorni di servizio effettivamente prestato.
Art. 8 bis – Premio di risultato
A livello aziendale, si potrà negoziare un premio di risultato variabile basato su parametri di produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione, che siano concordati e misurabili obiettivamente, anche attraverso comitati
paritetici, se necessario. Per la validità di tale accordo e affinché il premio possa beneficiare di detassazione e
decontribuzione, esso dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.
Art. 9 – Mansioni e passaggio di livello
Il lavoratore è destinato alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle di un livello superiore che abbia
successivamente ot tenuto, oppure a mansioni corrispondenti allo stesso livello e categoria legale di quelle
ultimamente eseguite.
In caso di modifiche organizzative interne che influenzano la posizione del lavoratore, quest'ultimo può essere
assegnato a mansioni di un livello inferiore, ma sempre all'interno della stessa categoria legale.
Qualsiasi cambiamento di mansioni, se necessario, deve essere accompagnato da formazione adeguata. Tuttavia,
la mancanza di tale formazione non invalida l'assegnazione a nuove mansioni.
Ulteriori situazioni in cui il lavoratore può essere assegnato a mansioni di livello inferiore includono:
a) Per prevenire il licenziamento, sia per cause legittime che per motivi validi;
b) Quando, a seguito di una visita medica, si riscontri che il lavoratore non è adatto a svolgere le mansioni
originarie.
In questi casi, il cambiamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto, con invalidità della comunicazione
se non eseguita, e il lavoratore mantiene il proprio livello e trattamento salariale, esclusi gli elementi retributivi
specifici delle mansioni precedenti.
Tramite procedure specifiche (art. 2113, quarto comma), possono essere negoziati accordi individuali per
modificare le mansioni, la categoria e il livello di inquadramento, e la retribuzione del lavoratore, a beneficio della
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sua occupazione, sviluppo professionale o miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può essere assistito
da un rappresentante sindacale o da un consulente professionale.
Se assegnato a mansioni superiori, il lavo ratore ha diritto al compenso corrispondente dopo sei mesi di
continuativo esercizio, a meno che non sostituisca temporaneamente un altro dipendente.
Qualsiasi accordo contrario a quanto stabilito è nullo, salvo le eccezioni già menzionate.
Mansioni Promiscue: I lavoratori dai livelli 4 al 7 possono essere assegnati a mansioni leggermente diverse, ma
correlate funzionalmente e dello stesso livello.
Cambiamento Temporaneo di Mansioni: Se temporaneamente assegnato a mansioni di livello superiore per
almeno 16 giorni al mese, al lavoratore deve essere pagata una differenza salariale non inferiore al minimo tabellare
per quel livello superiore.
Promozioni: Una promozione comporta il diritto alla retribuzione del nuovo livello. Se il lavoratore percepisce già
elementi retributivi superiori, questi possono essere assorbiti fino al nuovo minimo tabellare, esclusi gli scatti di
merito, che non sono assorbibili.
Art. 10 – Festività e lavoro festivo
I seguenti giorni sono riconosciuti come festivi e saranno remunerati alla stessa tariffa della Retribuzione
Giornaliera Ordinaria (RGO):
Festività nazionali:
• 25 aprile - Anniversario della Liberazione
• 1° maggio - Festa dei Lavoratori
• 2 giugno - Festa della Repubblica
Festività religiose:
• 1° gennaio - Capodanno
• 6 gennaio - Epifania
• Lunedì dell'Angelo
• 15 agosto - Assunzione
• 1° novembre - Tutti i Santi
• 8 dicembre - Immacolata Concezione
• 25 dicembre - Natale
• 26 dicembre - Santo Stefano
• Festa del Santo Patrono
Se un lavoratore è impiegato in questi giorni festivi, riceverà un compenso orario per le ore lavorate oltre alla sua
Retribuzione Mensile Ordinaria, pari ad una maggiorazione oraria del 10% . Non verranno effettuate detrazioni
dalla Retribuzione Mensile Ordinaria per il non lavoro in questi giorni festivi. In caso che il lavoro festivo diurno sia
previsto da regolari turni periodici la maggiorazione sarà del 5%.
In caso una festività nazionale o religiosa cada di domenica o in un giorno di riposo, e non si opti per un giorno di
riposo sostitutivo, al dipendente spetterà una somma aggiuntiva equivalente alla Retribuzione Giornaliera
Ordinaria. Questa disposizione non si applica se la festività coincide con un periodo di sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione per motivi disciplinari.
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Le seguenti festività sono state abolite:
• 19 marzo, San Giuseppe
• Assunzione
• Corpus Domini
• 29 giugno, Santi Pietro e Paolo
In sostituzione, verranno concessi 32 ore di permessi retribuiti all'anno . I permessi retribuiti non utilizzati entro il
31 marzo dell'anno successivo diventeranno oggetto di una indennità sostitutiva.
L'azienda può:
• Mettere il lavoratore in permesso retribuito nel primo trimestre per il saldo dei permessi non utilizzati al
31 dicembre;
• Suddividere l'indennità sostitutiva residua in due rate uguali, pagabili con la retribuzione di aprile e maggio.
La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha chiarito che la festività del 4 novembre viene
osservata la prima domenica di novembre e sarà compensata come indicato.
Art. 11 – Orario di lavoro – Lavoro discontinuo e Banca Ore
Si definisce l'orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, e
stabilisce la durata normale del lavoro contrattuale a 40 ore settimanali. Il lavoro settimanale standard per la
maggior parte dei dipendenti è stabilito in 40 ore, distribuite tipicamente su 5 o 6 giorni. Per esempio:
In un programma di 5 giorni, questo solitamente si traduc e in 5 giornate di lavoro da 8 ore ciascuna,
normalmente da lunedì a venerdì;
In un programma di 6 giorni, le 40 ore settimanali vengono distribuite su sei giorni.
Non si considerano parte dell'orario di lavoro i seguenti periodi, come specificato dall'Art. 5 del R.D. 1955/1923 e
dall'Art. 8 comma 3 del D. Lgs. 66/2003: pause brevi all'interno o all'esterno dell'impresa; interruzioni di almeno
dieci minuti che non superino le due ore complessive al giorno, durante le quali il lavoratore non è tenuto a
lavorare. Questi periodi non contano nemmeno per il calcolo del riposo giornaliero, che deve essere ininterrotto,
né per il tempo speso per raggiungere il luogo di lavoro.
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti
dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della
produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azie nda
potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale,
attivando la Banca delle Ore:
Secondo l'Art. 4 del D. Lgs. 66/2003, la durata media delle ore di lavoro (incluso lo straordinario) non deve
superare le 58 ore in un periodo di 45 giorni, né le 48 ore in un arco di sei mesi, considerando le variazioni
stagionali della domanda.
La negoziazione collettiva può stabilire orari particolari e la loro distribuzione, trattando anche la domenica
come un giorno lavorativo possibile e includendo deroghe relative agli orari, ai riposi e agli straordinari. I
dipendenti non possono rifiutare di lavorare nei turni assegnati, che possono variare a seconda dei servizi
o dei reparti specifici
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È garantita la normale retribuzione per la sospensione dell'orario di lavoro per eventi eccezionali e indipendenti
dalla volontà del lavoratore, durante brevi periodi di sospensione e stabilendo le modalità per il recupero delle ore
lavorative perse. Questa disposizione mira a proteggere sia i lavoratori che i datori di lavoro in situazioni
imprevedibili, permettendo flessibilità nel recupero del tempo di lavoro e mantenendo la continuità operativa.
Per occupazioni con specificità dell'orario di lavoro caratterizzate da lavoro discontinuo o di semplice attesa, come
custodi, portinai, e simili, si stabilisce che l'orario normale di lavoro settimanale per queste mansioni può essere
fissato in 45 ore, con la retribuzione proporzionata all'orario concordato. Ques ta disposizione riconosce le
peculiarità di certe tipologie lavorative che richiedono presenza ma non necessariamente un'attività lavorativa
continua, offrendo flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro e garantendo che i lavoratori siano
equamente retribuiti per il loro tempo.
Art. 12 – Eccezioni sulla regolamentazione oraria
Secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2003, nel rispetto dei fondamenti
di tutela della sicurezza e del benessere dei lavoratori, le norme del suddetto decreto riguardanti le ore di lavoro
non si applicano ai dipendenti la cui durata lavorativa, a causa delle specificità dell'attività svolta, non sia
quantificabile o prefissata, o che possano autonomamente decidere le pro prie ore di lavoro. Questo si verifica
soprattutto per dirigenti, staff di direzione delle società, personale itinerante o altri individui che, di fatto, hanno la
capacità di autogestire il proprio orario lavorativo, anche quando questo è influenzato da necessità oggettive.
In questo contesto, si precisa che per personale direttivo si intende quello incaricato della gestione tecnica o
amministrativa dell'azienda con responsabilità diretta sul funzionamento dei servizi (come indicato dall'articolo 3
del R.D. 1955/1923), e identificato contrattualmente come personale con qualifica di "Quadro" o "Impiegato di I°
o II° livello", secondo la classificazione presente in questo contratto.
Il Salario Base Nazionale Mensile del personale direttivo include già il compenso per eventuali ore di lavoro extra
o straordinarie svolte durante i giorni lavorativi, entro un limite considerato normale (massimo 22 ore mensili). Le
ore di straordinario che superano tali limiti, o che sono lavorate nei giorni di riposo o festivi, devono essere pagate
con le maggiorazioni previste dal contratto. L'azienda può optare, in alternativa al pagamento, per compensare
queste ore in altro modo.
Le regolazioni sull'orario di lavoro dei minori sono determinate dalle leggi in vigore.
Art. 12 bis: Lavoro straordinario e lavoro notturno
Le attività lavorative effettuate oltre il normale orario settimanale, come specificato nell'articolo 11 di questo
contratto, sono considerate straordinari. Nel caso di flessibilità o multiperiodicità dell’orario di lavoro, gli
straordinari vengono calcolati solo dopo aver superato la media oraria stabilita "a consuntivo".
Il datore di lavoro può richiedere fino a un massimo di 250 ore annue di lavoro straordinario per ogni dipendente.
È comunque consentito richiedere prestazioni straordinarie oltre questo limite in situazioni specifiche quali:
• esigenze tecnico -produttive eccezionali che non possono essere soddisfatte con l’assunzione di altri
lavoratori;
• casi di forza maggiore o situazioni dove il mancato lavoro straordinario potrebbe causare pericoli gravi e
immediati o danni a persone o alla produzione;
• eventi speciali come mostre, fiere e manifestazioni connesse all’attività produttiva, inclusi allestimenti di
prototipi o modelli per tali eventi, purché comunicati tempestivamente agli uffici competenti e alla RSA.
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Gli straordinari per queste cause non sono conteggiati nel limite legale (250 ore) o contrattuale degli straordinari.
Le parti concordano che fino al 100% delle ore previste sopra possano essere inserite nella Banca delle ore, previa
accordo con il lavoratore e consultazione della RSA aziendale, se presente. Il lavoro straordinario richiede sempre
l'autorizzazione esplicita del datore di lavoro. Le maggiorazioni comprendono la loro incidenza sui vari istituti
contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo diversa disposizione specificata nel
contratto. Inoltre, queste maggiorazioni non sono cumulabili tra loro; quella maggiore prevale su quella minore.
Le maggiorazioni per il lavoro straordinario dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione saranno
calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto, come indicato nell'articolo 18 di questo contratto, basandosi
sulla media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, se inferiore a 90 giorni. Le maggiorazioni
previste per il lavoro straordinario sono:
• Lavoro straordinario diurno feriale: 25%
• Lavoro straordinario notturno: 50%
• Lavoro straordinario festivo: 65%
• Lavoro straordinario festivo notturno: 75%
Le ore lavorate nei giorni di riposo settimanale saranno compensate con una maggiorazione del 20% sulla quota
oraria della normale retribuzione. Il lavoratore ha diritto al riposo compensativo il giorno successivo, in conformità
alle disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario notturno è quello svolto tra le ore 24:00 e le ore 6:00. Non è considerato straordinario il
lavoro notturno svolto durante il normale orario di lavoro da chi è assegnato a servizi notturni. Salvo i turni regolari,
è considerato lavoro notturno quello svolto tra le 22:00 e le 6:00. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con una
maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria. Se svolte in turni non avvicendati, la maggiorazione è del 30%; se
svolte in turni avvicendati, è del 20%.
Art. 13: Riposo settimanale
È necessario garantire un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Grazie all'articolo 17 del
Decreto Legislativo n. 66/2003, è possibile, tramite negoziazioni a livello territoriale o aziendale, stabilire deroghe
a questa regola per motivi validi.
In attesa di una regolamentazione dettagliata e a meno che non siano già state raggiunte intese a livello di
contrattazione secondaria, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive p uò essere suddiviso, per un
massimo di 20 giorni lavorativi all'anno, in specifiche circostanze:
• Cambiamenti nei turni o negli orari;
• Riparazioni urgenti di macchinari, impianti o attrezzature;
• Manutenzioni effettuate presso clienti;
• Operazioni straordinarie per la sicurezza;
• Preparativi per l'avvio di nuove attività;
• Quando l'intervallo tra la fine di un'attività e l'inizio della successiva è inferiore a 11 ore;
• Sorveglianza di impianti e custodia;
• Attività legate agli inventari, alla compilazione dei bilanci, o ad obblighi fiscali e amministrativi straordinari.
Per legge, tutti i dipendenti hanno diritto a 24 ore di riposo settimanale, aggiuntive al riposo giornaliero,
solitamente di domenica.
È possibile, attraverso la contrattazione a livello second ario, stabilire modalità alternative per il godimento del
riposo settimanale, in particolare:
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• per facilitare l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo fuori dalla domenica, soprattutto
per aziende che non chiudono settimanalmente;
• per soddisfare le esigenze di equilibrio tra vita professionale e personale dei lavoratori e delle loro famiglie.
Nei casi citati precedentemente, il riposo settimanale può essere programmato per periodi più estesi rispetto a
una settimana, a condizione che, s u base bi -settimanale o secondo un intervallo diverso definito tramite
negoziazione collettiva di secondo livello, la durata totale del riposo sia in media di almeno 35 ore per ogni sei
giorni di lavoro effettivo.
In maniera provvisoria, le parti concordano che, in attesa della firma di accordi di secondo livello menzionati sopra,
il limite annuale di riposi che possono essere posticipati oltre la settimana standard sia fissato a 20.
Qualora il periodo di riposo venga posticipato oltre il settimo giorno se nza un accordo di secondo livello, verrà
attribuita al lavoratore un'indennità forfettaria di €10,00 per ogni settimana in cui il riposo è differito, fino a un
massimo di due settimane al mese.
Art. 13 bis: Riposo compensativo
Il riposo settimanale normalmente avviene di domenica, salvo eventuali eccezioni e disposizioni di legge. Un
lavoratore straniero o con esigenze religiose diverse, se le condizioni organizzative lo permettono, può usufruire
del riposo settimanale in un altro giorno, concordato tra le parti. In questo caso, non si applicheranno al lavoratore
le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali relative ai riposi compensativi.
Le ore di lavoro effettuate nei giorni di riposo settimanale, come previsto dalla Legge n. 370/1934, devono essere
retribuite con le maggiorazioni indicate nell’art. 12 bis, che sono omnicomprensive e non cumulabili. Rimane il
diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo il giorno successivo, in conformità alle dispo sizioni
legislative vigenti. Se una delle festività elencate nell’art. 10 cade di domenica o nel giorno concordato con il
lavoratore straniero, sarà corrisposta al lavoratore una giornata aggiuntiva di retribuzione di fatto.
Art. 14: Permessi
Permessi Retribuiti:
Durata: 32 ore annue, accumulabili a ragione di 2,67 ore per ogni mese lavorato completamente.
Condizioni: Devono essere richiesti con almeno un giorno di preavviso, tranne in casi di urgenza o imprevedibilità,
e sono concessi secondo le necessità inderogabili dell'azienda.
Retribuzione: Normale giornaliera, senza maggiorazioni. Se non usufruiti, si ha diritto a un'indennità sostitutiva
come specificato più avanti.
Permessi per Periodo Elettorale:
Durata: Durante tutto il periodo di operazioni elettorali per coloro che svolgono funzioni presso gli Uffici elettorali.
Condizioni: Richiesta con almeno un giorno di anticipo.
Permessi Straordinari:
Matrimonio di un figlio: 1 giorno per evento, deducibili dai permessi retribuiti maturati e non usufruiti o dalla Banca
delle Ore.
Nascita o adozione di un figlio: 2 giorni per evento.
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Decesso o grave infermità documentata di parenti stretti o conviventi: 1 ad evento, con possibilità di concordare
modalità alternative di lavoro in caso di grave infermità, sempre rispettando le necessità organizzative aziendali.
Art. 15: Diritto alle Ferie
I dipendenti hanno diritto a 20 giorni di ferie annui, equivalenti a quattro settimane (160 ore per chi lavora 40 ore),
esclusi sabati e domeniche. Le ferie devono essere godute in blocchi settimanali e non possono essere suddivise
in più di due periodi. È possibile concordare tre delle quattro settimane durante il periodo estivo, mentre la quarta
settimana viene stabilita dal lavoratore.
In circostanze eccezionali, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie, garantendo il diritto a
completare il periodo interrotto in seguito e al rimborso delle spese di rientro. Durante le ferie spetta la normale
retribuzione mensile. In caso di malattia durante le ferie, queste vengono sospese e riconvocate in un momento
successivo, previo accordo. In caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore ha diritto a un'indennità sostitutiva
per le ferie maturate e non godute.
Art. 16: Lavoratori studenti
Per promuovere la crescita culturale e professionale, i datori di lavoro offriranno ai dipendenti non in prova che
desiderano seguire corsi di studio ufficiali o universitari, i seguenti benefici:
• Orari di lavoro flessibili per facilitare la partecipazione ai corsi e lo studio per gli esami.
• Non obbligatorietà del lavoro straordinario.
• Giorni di esame considerati come permessi retribuiti.
• Per esami universitari su più giorni, è garantito un permesso retribuito, con la possibilità di fino a 10 giorni
di permessi non retribuiti all'anno, da pianificare con 60 giorni di preavviso, per la sessione d'esami.
• I dipendenti con almeno 5 anni di servizio possono richiedere fino a 6 mesi di congedo non retribuito (non
cumulabile con altri congedi) per com pletare gli studi o partecipare a formazioni, con preavviso triplo
rispetto alla durata del congedo, fino a un massimo di tre mesi.
Art. 17: Maternità
Prima del divieto di lavoro per maternità, la lavoratrice deve presentare un certificato medico rilasciato
dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto. Entro 30
giorni dalla nascita, deve inviare il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva. Ha diritto a un'indennità
giornaliera dell'80% della retribuzione durante il congedo di maternità, pagata dall'INPS, con il datore di lavoro
che anticipa l'indennità e regola i conti con l'INPS.
Le lavoratrici a termine o stagionali ricevono direttamente dall'INPS le prestazioni di maternità. I periodi di congedo
di maternità sono inclusi nell'anzianità di servizio e danno diritto alla conservazione del posto fino al primo anno
di vita del bambino, con divieto di licenziamento eccetto per motivi specificati.
I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie. La lavoratrice dipendente ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età
del bambino, salvo in caso di:
• licenziamento per giusta causa;
• cessazione dell’attività dell’Azienda;
• ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione del rapporto di
lavoro per scadenza del termine.
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Art. 18: Normale retribuzione – Tipologie di retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore include le seguenti componenti:
a) paga base nazionale conglobata;
b) eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
c) premi di risultato variabili;
d) scatti di merito o professionalità;
e) altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata;
f) tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo.
Sono esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, i premi di risultato
variabili, le gratificazioni straordinarie una tantum e qualsia si elemento espressamente escluso dalle parti nel
calcolo di singoli istituti contrattuali o non inclusi nell’imponibile contributivo per legge. La retribuzione mensile,
sia normale che di fatto, è calcolata in misura fissa, indipendente da festività, perm essi retribuiti, giorni di riposo
settimanale previsti dalla legge e dalla distribuzione dell’orario settimanale, salvo condizioni più favorevoli. Tale
retribuzione copre tutti i giorni del calendario del mese di riferimento. La paga base nazionale conglob ata è
determinata secondo i minimi retributivi indicati nell’allegato del presente CCNL. La quota giornaliera della
retribuzione, normale o di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale "26". La quota
oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per "173".
In caso di sospensione del lavoro per cause imputabili al datore di lavoro e indipendenti dalla volontà del
lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo di sospensione, eccetto nei casi di
calamità pubbliche, eventi atmosferici straordinari e altre circostanze di forza maggiore.
Le parti concordano che, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore per mansioni nei livelli dal
3° al 7°, se l’esperienza professionale pregressa è inferiore a 5 anni per le attività assegnate, il datore di lavoro può
applicare per i primi due anni le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario come segue:
• primo anno: 7,5%;
• secondo anno: 5%.
Per applicare tali riduzioni retributive, l’azienda deve comunicare preventivamente per iscritto all’E.BIL.O.S,
autocertificando di non aver effettuato licenziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti le stesse
mansioni nei 6 mesi precedenti e che il neoassunto non ha precedentemente lavorato presso la stessa azienda.
Per le aziende di nuova costituzione o che avviano una nuova attività, è possibile applicare retribuzioni ridotte
rispetto al livello ordinario per un massimo di due anni, come ind icato al punto 6, previa comunicazione
all’E.BIL.O.S. Le parti concordano sulla necessità di incontrarsi entro un anno dalla firma del presente CCNL per
verificare e, se necessario, apportare le modifiche necessarie per meglio gestire i processi di mantenimento e
miglioramento dei livelli occupazionali, in particolare nelle zone economicamente depresse.
Art. 19: Indennità
I lavoratori che effettuano le pulizie utilizzando bilancini, ponti, scale aeree o cosiddette romane hanno diritto a
un’indennità pari al 15% del minimo di retribuzione per ogni giornata di lavoro.
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Ai lavoratori impiegati nella pulizia per la rimozione delle scorie e della polvere dagli altiforni è riconosciuta
un’indennità di 0,05 euro per ogni ora di lavoro. I lavoratori che puli scono esclusivamente i reparti industriali
destinati alla produzione (esclusi cortili, uffici, servizi igienici, ecc.) hanno diritto a un’indennità di 0,036 euro per
ogni ora di lavoro. Ai lavoratori esposti professionalmente a rischi da radiazioni è riconosciuta un’indennità di 0,12
euro per ogni ora di lavoro in specifiche zone controllate (reattori nucleari in funzione, trattamento di radioelementi
e radioisotopi).
Ai lavoratori che prestano servizio nel sottosuolo (cunicoli, canali, gallerie, locali so tterranei non ventilati) è
corrisposta un’indennità di 0,03 euro per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre indennità simili.
Al personale che lavora nelle metropolitane, in locali situati sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, ecc.), è
riconosciuta un’indennità di 0,03 euro l’ora, non cumulabile con la precedente. Questa indennità non è dovuta al
personale che lavora all'aperto o sotto una pensilina, pur operando nelle stazioni o lungo le linee della
metropolitana.
Le indennità sopra descritte sono utili ai fini del calcolo di ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità
e indennità di mancato preavviso.
Art. 20: Contratto di Reintegrazione
Per promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro, le parti stabiliscono una normativa specifica per il contratto
di reintegrazione, applicabile sia a tempo indeterminato che determinato. Questo contratto è destinato ai
lavoratori che vengono assunti per la prima volta nel settore dell'azienda o che non abbiano avuto un rapporto di
lavoro con lo stesso datore negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che
abbiano più di 35 anni e che siano disoccupati o sospesi, in cerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato
un'attività autonoma. Tali lav oratori beneficeranno di tutte le condizioni economiche e normative previste dal
C.C.N.L. vigente, nonché di tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di secondo livello, se esistenti. Durante
i primi 24 mesi, considerando la mancanza di esperie nza nelle mansioni specifiche e il contesto lavorativo -
aziendale, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento saranno determinate come segue:
• Prima metà del periodo: 85%
• Seconda metà del periodo: 90%
Ogni azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato secondo questa tipologia; un ulteriore
contratto è consentito solo se il precedente è stato stabilizzato dopo il periodo di prova. Per i contratti a tempo
determinato, le aziende con 0 a 5 dipendenti possono stipulare fino a 2 contratti, mentre quelle con più di 5
dipendenti possono stipulare fino a 3 contratti.
I contratti devono essere formalizzati per iscritto con un periodo di prova della durata prevista per il livello di
inquadramento. Per i contratti di reintegrazione a termine, si applicano le norme previste per i contratti a tempo
determinato per tutto quanto non specificato nel presente articolo.
All'atto dell'assunzione, l'azienda deve fornire al lavoratore un piano formativo specifico per la qualifica da
conseguire. La formazione prevista nel piano formativo e nel contratto di assunzione deve essere svolta in azienda
durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.
Divieti Non è permesso utilizzare il contratto di cui al presente articolo: a) Per so stituire lavoratori in sciopero; b)
In unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, si sono verificati licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24
della legge 23.7.1991, n. 223, o licenziamenti individuali o plurimi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto, o in unità produttive con sospensione del lavoro o riduzione dell'orario in regime di
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Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà che interessano lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di cui al presente articolo; c) Per datori di lavoro che non hanno effettuato
la valutazione dei rischi secondo la normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Art 21: Paghe base nazionali
La determinazione della retribuzione base nazionale è specificata nelle tabelle allegate al presente contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Art 22: Scatti di merito
Per promuovere la meritocrazia e favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori, le Parti concordano di stabilire
un accordo aziendale specifico. Questo accordo regolerà l'erogazione di un importo mensile aggiuntivo rispetto
alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori in base al raggiungimento di obiettivi oggettivi legati
al merito o alla professionalizzazione. L'accordo aziendale definirà gli importi, le tempistiche e le modalità di
erogazione di tale importo, nonché i criteri di valutazione del merito o della professionalizzazione.
Le Parti stabiliscono che il valore degli scatti di anzianità già maturati alla data di entrata in vigore del presente
contratto, o alla data di migrazione al presente contratto, sarà mantenuto come condizione di miglior favore. Gli
scatti di anzianità in corso di maturazione, e quindi non ancora acquisiti, saranno regolati dal nuovo accordo
aziendale.
Art 23: Indennità di cassa e maneggio denaro
Il personale che svolge operazioni di cassa in modo continuativo ha diritto a un'indennità di cassa e di maneggio
di denaro pari al 5% della paga base nazionale conglobata, come indicato nell'art. 21 del presente CCNL. Questa
indennità è concessa solo se il lavoratore ha la piena e completa responsabilità della gestione della cassa, con
l'obbligo di coprire eventuali differenze.
Per quanto riguarda le operazioni di maneggio del denaro, il datore di lavoro può esonerare il dipendente da ogni
responsabilità e da eventuali mancanze che si dovessero verificare nell'incasso giornaliero e nella resa periodica
dei conti, salvo i casi comprovati e riscontrati di dolo e/o colpa grave. In tal caso, non sarà dovuta al lavoratore
alcuna maggiorazione. Rimangono comunque gli obblighi del lavoratore di incassare gli importi indicati sulle merci
movimentate e di versare le somme incassate lo stesso giorno della riscossione.
Art 24: Periodo di comporto
Il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro ha
diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti
periodi:
a. 180 giorni di calendario per malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco
temporale di 360 giorni calcolati a ritroso a partire dall’ultimo evento di malattia.
b. In caso di malattia cumulativa, l’ob bligo dell’azienda di conservare il posto e di fornire il
trattamento economico cessa qualora il lavoratore abbia raggiunto, nei 36 mesi antecedenti
l’ultimo evento di malattia, un totale di 180 giorni di calendario di malattia certificata, anche se
dovuti a patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
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c. Per malattie di particolare gravità, come patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica
certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di idonea
certificazione medico -sanitaria, è estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia –
consecutivi o cumulativi – da calcolarsi entro un arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo
evento di malattia.
I periodi di aspettativa sono considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento
economico. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante il periodo di preavviso, fino alla scadenza
dello stesso, salvo quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 604/1966. Alla scadenza dei termini sopra indicati, se
l’azienda procede al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento, compresa
l’indennità sostitutiva del preavviso. Se l’azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo
la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Per i
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la conservazione del posto è limitata a tre mesi e, comunque,
non oltre la scadenza del contratto stesso.
Art 25: Congedi parentali
In base all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, ogni genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo
complessivo di 10 mesi nei primi dodici anni di vita del bambino. Nell’ambito di questo limite, i congedi parentali
sono così regolati:
a. La madre lavoratrice, dopo il periodo di congedo obbligatorio di maternità, può usufruire di un
congedo continuativo o frazionato per un massimo di sei mesi.
b. Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, può usufruire di un congedo continuativo o frazionato
per un massimo di sei mesi, estendibile a sette mesi se si astiene dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in questo caso, il periodo complessivo per
entrambi i genitori è di undici mesi).
c. In caso di un unico genitore, è previsto un congedo continuativo o frazionato per un massimo di
dieci mesi.
d. Per quanto riguarda il congedo parentale su base orar ia, si applica quanto previsto dall’art. 32
c.1ter del D.Lgs. n. 151/2001.
Per esercitare il diritto, il genitore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima,
indicando la durata del congedo richiesto e allegando il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva. Se il
lavoratore è impossibilitato a rispettare questo termine, deve preavvisare il datore di lavoro dell’assenza e
presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente, comunque entro due giorni dall’inizio
dell’assenza. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
In base all’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno il diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Inoltre, hanno diritto
di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa
tra tre e otto anni. Per usufruire di questi congedi, il genitore deve presentare al datore di lavoro un certificato
idoneo rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato.
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Tali congedi spettano al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha diritto e sono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art 26: Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di un minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’art. 4 c.1 della Legge n. 104/1992, ha diritto al prolungamento del congedo parentale fino a
tre anni, purché il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al
prolungamento del congedo, possono essere usufruiti i riposi di cui all’art. 42 c.1 della Legge n. 53/2000. Ai sensi
dell’art. 42 c.2 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni
di età del bambino con handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 è
riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, anche continuativa, nell’ambito del mese.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone con handicap
dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modifiche.
Art 27: Congedo matrimoniale
Fatte salve le norme di legge, in caso di matrimonio, al lavoratore non in prova spetta un periodo di congedo
retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è
considerato a tutti gli effetti in servizio, mantenendo il diritto alla retribuzione..
Art 28: Trasferte e rimborso chilometrico
Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso una località diversa e distante
più di 30 km rispetto a quella in cui normalmente svolge la propria attività. Al lavoratore in trasferta, oltre al
rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per conto dell’azienda, deve essere corrisposta una
diaria giornaliera il cui importo sarà stabilito dalla contrattazione di secondo livello. In assenza di un accordo di
secondo livello, l’azienda può stabilire l’importo della diaria giornaliera tramite regolamento interno, che non può
essere inferiore a 20,00 euro al giorno. Se manca sia l’accordo di secondo livello sia il regolamento interno,
l’importo da corrispondere sarà pari a 20,00 euro giornalieri. Le ore di viaggio che superano l’orario contrattuale
di lavoro saranno compensate secondo quanto stabilito dal regolamento o accordo aziendale. Non è considerato
trasferta l’invio del lavoratore, con l’utilizzo di mezzi aziendali, a svolgere servizio in comune o località diversa da
quella di assunzione entro il limite di 30 km precedentemente indicato. Se al lavoratore vengono attribuite
mansioni che richiedono l’uso di mezzi di trasporto, tali mezzi e le relative spese sono a carico dell’azienda. Il
lavoratore che rifiuta la trasferta senza giustificato e comprovato motivo può essere sottoposto a procedimento
disciplinare e sanzioni previste dal regolamento aziendale, considerato come insubordinazione nei confronti dei
superiori. Se il rifiuto si ripete per due volte consecutive nell’arco dell’anno solare, sarà considerata grave
insubordinazione con l’applicazione della relativa sanzione. Questa disposizione non si applica ai membri della
RSA e ai dirigenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
Queste disposizioni non si cumulano con trattamenti aziendali complessivamente più favorevoli.
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L'azienda corrisponde al lavoratore che utilizza il proprio mezzo di trasporto per servizio un'indennità giornaliera
o chilometrica da concordare tra le parti, che deve risultare da un atto scritto.
Art 29: Trasferimento
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Non è considerato trasferimento lo spostamento del lavoratore in un’unità produttiva
entro 100 km da quella per la quale è stato assunto. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un
preavviso di almeno dieci giorni, tenendo conto della località di trasferimento. Al lavoratore trasferito di residenza
devono essere rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per i familiari che lo seguono nel
trasferimento, nonché le spese di trasporto degli effetti personali e del mobilio, pe r il tempo strettamente
necessario al trasferimento.
In alternativa al rimborso delle spese di vitto e alloggio, il datore di lavoro può corrispondere una diaria per il
lavoratore e ciascun familiare, per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il periodo richiesto per completare il trasloco. Se ciò
comporta anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui sopra fino a
cinque giorni dalla consegna del mobilio presso la nuova residenza. Se, a causa del trasferimento, il lavoratore
deve pagare un indennizzo per l’anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa, ha diritto al rimborso di
tale indennizzo. Il lavoratore che non acc etta il trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto e al
preavviso come in caso di licenziamento. Questo articolo non si applica ai membri della RSA e ai dirigenti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, salvo espli cita accettazione da parte del soggetto
interessato.
Art 30: Distacco
Il distacco avviene quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse concreto e per evitare
licenziamenti (art. 8 della Legge 19 luglio 1993 n.236), mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di un altro soggetto per svolgere una specifica attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere il
proprio lavoro in distacco; in caso di mancata accettazione del distacco, il lavoratore avrà diritto al trattamento di
fine rapporto e al preavviso come in caso di licenziamento. Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con
un preavviso di 10 giorni. Questo articolo non si applica ai membri della RSA e ai dirigenti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo.
Art 31: Procedure di licenziamento e provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore possono essere sanzionate, a seconda della loro gravità, con:
a. Ammonizione verbale;
b. Ammonizione scritta;
c. Multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo
lavoro;
e. Licenziamento individuale.
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La procedura di contestazione degli addebiti sarà avviata tempestivamente entro 10 giorni da quando il datore di
lavoro è venuto a conoscenza dei fatti o delle infrazioni rilevanti ai fini disciplinari. Il datore di lavoro non può
adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato p er
iscritto l’addebito e senza averlo ascoltato in sua difesa. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine entro
cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni
lavorativi. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro 30 giorni dal
ricevimento delle giustificazioni. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al
lavoratore in forma scritta. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni
presentate dal lavoratore saranno considerate accettate o comunque non si terrà conto della contestazione.
Il datore di lavoro che intende applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato. Il
lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce
mandato. Le sanzioni disciplinari non saranno considerate, per nessun effetto, trascorsi due anni dalla lo ro
applicazione. Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare inflitto può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa il carattere e l’entità dei provvedimenti disciplinari:
a. Ammonizione verbale: per infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento preliminare inflitto per infrazioni meno gravi rispetto a
quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: si applica per:
° Inosservanza dell’orario di lavoro;
° Assenza ingiustificata non superiore a un giorno;
° Negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia causato danni;
° Abusi o disattenzioni di natura involontaria, quando non siano gravi e non abbiano causato
danni.
° L’importo della multa è stabilito dal datore di lavoro in base alla gravità del comportamento.
La recidiva che abbia comportato due multe, non prescritte, consente all’azienda di applicare il
provvedimento di sospensione fino a un massimo di 10 giorni. L’importo delle multe, detratto
dalla busta paga del lavoratore, deve essere destinato secondo i criteri fissati nel regolamento
amministrativo dell’Ente Bilaterale E.BIL.O.S.
d. Sospensione: si applica per:
° Inosservanza ripetuta per oltre due volte dell’orario di lavoro;
° Assenza ingiustificata superiore a un giorno e non superiore a tre giorni;
° Mancata comunicazione del cambio di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di congedo;
° Inosservanza delle misure di pre venzione degli infortuni, quando la mancanza possa causare
danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
° Presenza al lavoro in stato di alterazione dovuto a sostanze alcoliche o stupefacenti, che
determini pericolo per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
° Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
° Consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in azienda;
° Esecuzione di lavori per conto proprio nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
° Insubordinazione verso i superiori;
° Irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
° Atti o comportamenti indesiderati di natura sessuale, anche verbale, che offendano la dignità
e la libertà della persona offesa, compresi comportamenti persecutori e vessatori (stalking).
° La recidiva che abbia comportato due sospensioni, non prescritte, comporta il licenziamento.
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e. Licenziamento: il lavoratore può essere licenziato quando la gravità dell’infrazione non consente la
prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
° Assenze ingiustificate superiori a tre giorni consecutivi;
° Assenze ingiustificate ripetute tre volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le
ferie;
° Abbandono del posto di lavoro da parte del personale con mansioni di sorveglianza, custodia
e controllo, in casi in cui possa derivare pericolo per la sicurezza delle persone e degli impianti;
° Grave insubordinazione verso i superiori, minacce, aggressioni o rifiuto di obbedienza agli
ordini;
° Danneggiamento grave al materiale aziendale;
° Inosservanza del divieto di fumare in luoghi dove ciò può compromettere la sicurezza, la salute
e la protezione degli impianti;
° Furto di denaro, valori, materiali o oggetti di proprietà di chiunque all’interno dell’azienda;
° Trafugamento o divulgazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule, ricette, processi
particolari di lavorazione, marchi e brevetti;
° Esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi all’interno dell’azienda durante l’orario di lavoro
senza previa autorizzazione del datore di lavoro;
° Rissa o aggressioni fisiche nello stabilimento;
° Gravi offese nei confronti dei colleghi di lavoro;
° Manomissione di registrazioni aziendali o falsificazione delle timbrature delle schede di
presenza;
° Alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
° Danneggiamento volontario o disattivazione dei dispositivi di sicurezza o dei sistemi di
videosorveglianza aziendale;
° Concorrenza sleale;
Altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certifica zione ai sensi dell’art.
70 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003.
L’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore
alla durata del provvedimento disciplinare eventuale. I giorni di sospensione cautelare non saranno retribuiti se
segue il licenziamento. Se viene disposto il licenziamento, questo avrà effetto dal momento dell’inizio del
procedimento disciplinare. Il licenziamento, come sopra descritto, o per casi di gravità analoga, esclude il
pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso. Le norme sopra indicate, così come quelle contenute nei
regolamenti e negli accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori tramite affissione in un
luogo accessibile a tutti o allegate a l primo cedolino paga, per informare i lavoratori delle conseguenze dei loro
comportamenti. Le parti concordano sulla necessità di adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori
oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali, se non chiaramente identificabili in quelle
elencate nel presente articolo. L’azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto
di provvedimenti disciplinari deve fare richiesta scritta alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le
organizzazioni sindacali devono fissare un incontro per regolamentare le mancanze disciplinari.
In caso di licenziamento, si applicano le seguenti disposizioni:
a. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione scritta, o dalla comunicazione scritta dei motivi, se non contestuale, con
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, che manifesti la volontà del lavoratore di contestare il
licenziamento, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.
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b. L’impugnazione è inefficace se non seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di presentare
nuovi documenti dopo il deposito del ricorso. Se l a conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati o non
si raggiunge un accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c. Per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, si applica l'art. 7 della
Legge 20 maggio 1970 n . 300. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3,
seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n. 604, deve essere preceduto da una comunicazione del
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro, trasmessa anche al lavoratore, se il datore di
lavoro ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.
300, e il lavoratore è stato assunto prima del 7 marzo 2015.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento
per motivo oggettivo, indicare i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del
lavoratore.
e. La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore entro sette giorni dalla
ricezione della richiesta; l'incontro avviene davanti alla commissione provinciale di conciliazione di
cui all'art. 410 del codice di procedura civile.
f. La convocazione è valida se recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o
ad altro domicilio comunicato formalmente dal lavoratore al datore di lavoro, o se consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni sindacali cui sono iscritte o conferiscono
mandato, o da un componente della rappresentanza sindacale, o da un avvocato o consulente del
lavoro.
h. La procedura, durante la quale le parti, con l'aiuto della commissione provinciale di conciliazione,
esaminano anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dalla trasmissione
della convocazione per l'incontro. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può
comunicare il licenziamento al lavoratore dopo sette giorni.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), e può essere
previsto l'affidamento del lavoratore a un'agenzia di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per favorire la sua ricollocazione professionale.
j. Il comportamento delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice
per determinare l’indennità risarcitoria di cui all'art. 18, settimo comma, della Legge 20 maggio
1970 n. 300, e per l'applicazione degli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile.
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavorato re a presenziare all'incontro, la
procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
l. Le parti possono optare per l’avvio di procedure finalizzate alla conciliazione del contenzioso
davanti alle commissioni di conciliazione dell’E.BI.A.S.P., ut ilizzando le procedure predisposte
dall'ente.
Art 32: Sistemi di videosorveglianza
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In conformità con l'art. 4 della Legge n. 300/1970, è vietato l'uso di impianti audiovisivi e altre
apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo,
richiesti per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, ma che permettono anche il controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, o, in mancanza di queste, con le OO.SS. firmatarie del CCNL. In assenza di accordo, su richiesta del datore
di lavoro, interviene l'Ispettorato del lavoro, dettando, se necessario, le modalità per l'uso d i tali impianti. Per gli
impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL, entro sei mesi, il datore di lavoro convoca i
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il datore di
lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità d'uso degli
impianti suddetti. Resta inteso che i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 sulla privacy.
L’azienda informerà tempestivamente tutti i lavoratori riguardo le modalità d’uso degli impianti e degli strumenti
e delle conseguenti possibilità di controllo.
Art 33: Preavviso
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione. La
comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate
nel precedente art. 49 lett. e) (licenziamento). I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono:
Livello di
Inquadramento
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
Anzianità di servizio
tra 5 e 10 anni
Anzianità di servizio
oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° livello 7 giorni 10 giorni 20 giorni
I suddetti periodi di preavviso sono da intendersi come giorni di calendario.
Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salvo esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore
di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i
termini di preavviso dev e corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di
mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Art 33: Preavviso attivo
Il preavviso attivo rappresenta un periodo in cui il datore di lavoro adotta un approccio proattivo per contribuire
al ricollocamento del lavoratore in uscita, in una prospettiva di solidarietà del rapporto di lavoro, coinvolgendo le
Parti Sociali tramite l’Ente Bilaterale. Il datore di lavoro facilita la formaz ione dei lavoratori in uscita e
l'organizzazione di colloqui di lavoro attraverso appositi permessi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
eccetto per giusta causa, il datore di lavoro informa il lavoratore, acquisendo il suo consenso scritto, dell 'inizio
della procedura di preavviso attivo. Entro cinque giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all’Ente Bilaterale una comunicazione denominata “comunicazione di preavviso attivo”
contenente le seguenti informazioni:
• Dati del lavoratore;
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• Data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
• Inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
• Dati del datore di lavoro;
• Settore merceologico del datore di lavoro.
Ricevuta la comunicazione, l’Ente Bilaterale analizza la domanda di lavoro tra le aziende aderenti ed eventuali Enti
convenzionati, in riferimento alle mansioni svolte e alle competenze del lavoratore in uscita, per avviare la ricerca
di una nuova occupazione. In caso di esito negativo del la procedura, l’Ente Bilaterale E.BIL.O.S attiverà la Rete
Nazionale dei Lavori per ulteriori ricerche di nuova occupazione tra gli Enti aderenti alla Rete. Per favorire il
reinserimento lavorativo, l’ E.BIL.O.S metterà a disposizione del lavoratore un vo ucher formativo del valore di
1.000,00€, utilizzabile dal nuovo datore di lavoro aderente a E.BIL.O.S , in caso di assunzione, per fornire le
conoscenze minime necessarie all'inserimento nel processo produttivo aziendale. Le modalità di richiesta e utilizzo
del voucher formativo saranno definite con un regolamento specifico, e l'apposito modulo di domanda sarà
disponibile sul portale E.BIL.O.S .
Art. 34: Trattamento di fine rapporto
Il TFR si calcola sommando le retribuzioni lorde mensili e le quote di tredicesima, escludendo rimborsi e compensi
extra. Deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con interessi in caso di ritardo
non imputabile al lavoratore.
Il lavoratore può richiedere un'anticipazione del TFR per spese mediche straordinarie, acquisto della prima casa, o
altri casi specificati, una sola volta durante il rapporto di lavoro, e l'anticipazione sarà detratta dal TFR finale.
Art. 35: Aspettativa non retribuita
Viene concessa un'aspettativa non retribuita fino a 6 mesi per gravi motivi di salute del lavoratore o di un familiare.
Durante questo periodo, non maturano retribuzione, anzianità o altri diritti. L'assenza dal lavoro senza
comunicazione entro 7 giorni dalla fine dell'aspettativa comporta la considerazione del lavoratore come
dimissionario.
Fatta eccezione per casi in cui siano necessarie scadenze imposte dalla legge o altri ostacoli significativi per
l'azienda, ai dipendenti a tempo indeterminato che lo richiedano per motivi di salute seri, personali o dei familiari,
può essere accordato un congedo non retribuito che non influisce sull'anzianità di servizio né sui diritti al TFR
(Trattamento di Fine Rapporto), per una durata di 15 giorni per ogni anno di servizio fino a un massimo di sei mesi,
garantendo la conservazione del posto di lavoro. Durante questo congedo, non si accumula anzianità di servizio
né si maturano altri diritti, inclusi quelli relativi al TFR.
Se l'azienda scopre che le ragioni per il congedo non sussistono più, può richiedere al dipendente di tornare al
lavoro entro sette giorni. Lavorare per altri datori di lavoro durante il congedo, anche senza retribuzione, può
portare al licenziamento per giusta causa. Se il dipendente svolge altre attività lavorative senza un preventivo
accordo scritto con il datore di lavoro, può essere licenziato con preavviso per motivi legittimi.
Inoltre, i dipendenti che si ammalano o subiscono infortuni sul lavoro prima della fine de l periodo di comporto
possono chiedere un congedo la cui durata massima è di 7,5 giorni per ogni dodici mesi di servizio, fino a un
massimo di tre mesi, a condizione che presentino regolari certificati medici e che la malattia non sia tale da rendere
ragionevolmente improbabile il ritorno al lavoro.
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Art. 36: Aspettativa
L’azienda può concedere, oltre ai periodi già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore
che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità, per comprovate e riconosciute necessità
personali o familiari, per un periodo massimo di sei mesi. L’aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né
alla maturazione di qualsiasi altro istituto contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
Art. 37: Gestione della Malattia o Infortunio non Professionali
In caso di malattia o infortunio non professionali, la comunicazione deve avvenire entro le prime 4 ore di lavoro, e
la certificazione medica deve essere inviata entro il giorno successivo. In caso di mancata comunicazione, le assenze
verranno considerate ingiustificate.
Il "periodo di comporto" varia in base all'anzianità del lavoratore: fino a 2 anni, è garantito il mantenimento del
posto per 120 giorni; oltre i 2 anni, si aggiung ono 20 giorni per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 365
giorni. In caso di malattia oltre i limiti stabiliti, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro, riconoscendo
un'indennità sostitutiva.
L'indennità INPS varia dal 50% al 66,66% della retribuzione, a seconda della durata dell'assenza. L'integrazione
datoriale copre dal primo giorno fino al 180° giorno di malattia, con percentuali variabili. In caso di malattia che
superi i 180 giorni, si prevede un'integrazione del 35% della retribuzione normale.
In caso di malattia o infortunio, è essenziale la comunicazione tempestiva e la disponibilità per eventuali visite di
controllo. La gestione delle ferie in caso di malattia prevede la sospensione della fruizione in determinate
circostanze, e l'azienda ha il diritto di effettuare controlli sullo stato di salute del lavoratore.
Art. 38: Malattia o Infortunio Professionali - Gestione e Indennità
In caso di malattia o infortunio legati all'attività lavorativa, è richiesto al lavoratore di comunicare l'assenza entro
le prime 4 ore lavorative e di segnalare immediatamente ogni infortunio, anche minore. Il mancato adempimento
a queste disposizioni libera il datore di lavoro da responsabilità per eventuali ritardi nella segnalazione all'INAIL e
può portare a considerare l'assenza come ingiustificata.
Periodo di Comporto : In caso di infortunio, il posto è garantito fino alla fine dell'inabilità temporanea. Per la
malattia professionale, il diritto alla conservazione del posto si estende per 9 mesi, con mantenimento
dell'anzianità.
Indennità INAIL: Dall'INAIL viene erogata un'indennità che parte dal 60% della retribuzione media giornaliera
(RMG) per i primi 90 giorni, aumentando al 75% dal 91° giorno.
Integrazione Datoriale: L'azienda anticipa l'indennità INAIL e integra fino al 75% della retribuzione normale lorda
del lavoratore.
Art. 39: Crisi aziendali
Le aziende che attraversano uno stato di crisi, per mantenere inalterato il proprio livello occupazionale, possono
sottoscrivere un accordo i n deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro. Gli istituti
contrattuali che possono essere oggetto di deroga sono i seguenti:
• Passaggi di livello e mutamento di mansioni;
• Premio di risultato;
• Lavoro straordinario;
• Trattamento economico per malattia;
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• Riduzione orari di lavoro;
• Buoni pasto;
• Demansionamento e modifica della relativa retribuzione in una delle sedi di cui all’art. 2113.
Le aziende, per ottenere le deroghe sugli istituti sopra indicati, devono convocare le OO.SS. firmatarie del presente
contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o email, indicando le motivazioni che inducono
a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”. Le Organizzazioni Sindacali devono, entro 5 giorni dal ricevimento
della comunicazione, indire un incontro con l’azienda. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte
delle Organizzazioni Sindacali, deve essere redatto un verbale di accordo o mancato accordo riguardo
all’applicazione dello Stato di Crisi e alle deroghe contrattuali concesse. Durante il periodo di concertazione, sarà
compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare l’esistenza o meno delle motivazioni che hanno indotto
l’azienda a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”. Le OO.SS. possono chiedere una proroga di 15 giorni di
calendario per approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta avanzata dall’azienda.
L’azienda perderà il diritto all’applicazione dell'“Accordo per Stato di Crisi” nel caso in cui licenzi personale p er
giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento della stessa) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale.
Art. 40: Cambio di appalto
Rilevato il ricorso a contratti di appalto nel settore e i frequenti cambi di gestione tra le imprese, le Parti concordano
la seguente disciplina.
L'azienda cessante deve dare preventiva comunicazione, ove possibile entro 20 giorni precedenti, alle
Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo informazioni sulla consistenza numerica degli
addetti interessati e sul rispettivo orario settimanale. L'azienda subentrante deve incontrare le OO.SS. per stabilire,
ove possibile, il mantenimento del livello oc cupazionale di tutto il personale operante sull’appalto. In caso di
cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessato, l'impresa
subentrante, ove possibile e se la propria organizzazione consente l’asso rbimento di tutta la forza lavoro, si
impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti sull'appalto risultanti da documentazione probante almeno
8 mesi prima della cessazione, proponendo eventualmente contratti di lavoro con una modulazione oraria diversa.
In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante
- anche se è la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce
mandato, o, in assenza, presso la Direzione Provinciale del Lavoro o un'analoga istituzione territoriale competente,
ove possibile nei 20 giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali
competenti per un esame della situazio ne, al fine di armonizzare, ove possibile, le mutate esigenze tecnico -
organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenendo conto delle condizioni
professionali e dell’utilizzo del personale impiegato. Questo può includere proce ssi di mobilità da posto a posto
nell'ambito dell'attività dell'impresa o strumenti quali part -time, riduzione dell'orario di lavoro, flessibilità delle
giornate lavorative e mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto, l'impresa subentrante assumerà co me
dipendenti i lavoratori e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Se al
momento della cessazione sono in atto sospensioni dal lavoro che comportano la conservazione del posto di
lavoro, il rapporto continue rà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto sarà assunto dall'azienda
subentrante nel momento in cui la causa sospensiva cesserà. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 Legge n.
300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con pass aggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con
contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente
determinato. Fermo restando quanto stabilito nell’ambito della contrattazione regionale, il mantenimento dei
livelli occupazionali e il passaggio di tutti i lavoratori, ove possibile, è previsto anche nel caso in cui il contratto di
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appalto sia stato risolto dall’appaltante per manifesta inadeguatezza e/o grave carenza organizzativa
dell’appaltatore nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, salvo che il contratto sia stato risolto per
evidenti carenze professionali o negligenza dei lavoratori addetti alle attività oggetto del servizio appaltato e salvo
la possibilità di attivare una procedura per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale.
L'impresa cessante deve consegnare all'impresa subentrante la seguente documentazione per ciascun lavoratore
avente i requisiti per l'eventuale assunzione:
• Nominativo e codice fiscale;
• Eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
• Livello di inquadramento;
• Orario settimanale;
• Data di assunzione nel settore;
• Data di assunzione nell'azienda uscente;
• Situazione individuale in materia di malattia e infortunio sul lavoro;
• Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 68/1999;
• Misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente
alla sorveglianza sanitaria e al medico competente, e alle iniziative di formazione e informazion e,
incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero
del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
• Iniziative di formazione e/o addestramento, comprese quelle relative a contratti di apprendistato
professionalizzante e/o di inserimento, e quelle riguardanti il Libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2 lett. i) del decreto legislativo n. 276/2003 e al Decreto Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
• Iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementa re e al fondo di assistenza sanitaria
integrativa.
Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo, l'azienda cessante potrà risolvere i
rapporti di lavoro per cessazione appalto con esonero dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso
per quei dipendenti che passeranno alle dipendenze dell’impresa subentrante.
Art. 41: Patronati
I Patronati, legati alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, sono autorizzati a operare all'interno delle
aziende associate. Le modalità di svolgimento delle loro attività verranno concordate con le singole aziende,
assicurando che ciò non interferisca con le normali operazioni aziendali.
Art. 42: Privacy
Per la disciplina relativa alla privacy, si fa riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 e alle sue modifiche ed integrazioni
successive, assicurando la conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
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CAPITOLO 3: TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LA VORO
Art. 43 – Attuazione del DLGS 81/08
Le Parti firmatarie riconoscono che le disposizioni di protezione stabilite dal decreto legislativo n.81/2008 debbano
essere applicate, grazie alla collaborazione attiva di tutti gli interessati, per salvaguardare l'insieme degli operatori
in tutte le entità produttive, incluse quelle associative, che rientrano nell'ambito di questo CCNL. Questo include
anche le organizzazioni che offrono altre attività e servizi che sono strumentali o funzionali a queste, a prescindere
dalla tipologia di rapporto giuridico che li unisce all'impresa.
Art. 44 - La Rappresentanza dei Lavoratori in Azienda
All'interno di ogni unità lavorativa, su iniziativa dei lavoratori e nel rispetto delle associazioni sindacali firmatarie
dell'accordo, si può istituire una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), operante secondo le norme della
Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
La formazione iniziale e gli aggiornamenti per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) possono
essere svolti anche utilizzando p iattaforme di eLearning, come specificato dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 e in
conformità con il D.Lgs. n.81/2008.
Le imprese interessate a usufruire del servizio RLST si rivolgeranno all'Organismo Paritetico Nazionale E.BIL.O.S, in
linea con l'Accordo Interconfederale del 29 giugno 2016.
Art.45 - Misure di Prevenzione e Formazione
Le parti si impegnano a promuovere misure per tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, conformemente
alle norme vigenti e alle direttive comunitarie sulla prev enzione. È prevista formazione specifica per preposti e
lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, con particolare enfasi sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Art. 46 - Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (E.BIL.O.S)
L'E.BIL.O.S è un ente bilaterale creato per perseguire finalità formative, di sostegno al reddito, sociali, occupazionali
e di monitoraggio, tra le altre. Si prevede l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione da parte delle aziende e dei
lavoratori, con dettagliati obblighi di versamento e sanzioni per l'inadempienza.
Il Datore di lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote o dei contributi dovuti
all’E.BIL.O.S stabiliti dalle Parti stipulanti il presente CCNL, è responsabile verso i La voratori della perdita delle
relative prestazioni, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del maggiore danno subito e ferme le
sanzioni di Legge ed il diritto dell’E.BIL.O.S di pretendere i contributi dovuti.
l'Ente persegue le seguenti finalità:
• formative, in conformità con l’Art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con
tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in
relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione
di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito
professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anc he con percorsi formativi in lingua
natia;
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• a sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
• sociali, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazion i
sanitarie integrative al SSN tramite apposito Fondo Sanitario Integrativo (Feder Salus);
• di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di
trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discrimin azioni basate su nazionalità, sesso, idee
politiche, sindacali e religiose;
• di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni;
• l’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Protocollo
Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
• interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali
controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di
prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
• costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate
dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione
professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze
esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
• gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati
dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
• costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali,
coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite
a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
• emanazione di apposito regolam ento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno
perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
• attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle
Parti stipulanti.
Art. 47: Adempimenti obbligatori
Si stabilisce che sia le aziende che i lavoratori sono tenuti a registrarsi presso l’ E.BIL.O.S come parte integrante
delle condizioni del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), enfatizzando l'importanza di
specifiche protezioni per i lavoratori. Questa registrazione, che include sia le aziende che i lavoratori, è obbligatoria
e deve avvenire entro il primo mese dall'applicazione del CCNL, accompagnata dal pagamento di una quota iniziale
unica di 5 euro da parte dell'azienda per l'apertura della posizione anagrafica. Inoltre, le aziende sono obbligate a
registrare i nuovi assunti e ntro cinque giorni dall'inizio del rapporto lavorativo, utilizzando i moduli forniti
dall’E.BIL.O.S, disponibili sul suo sito web.
Art. 48: Contributo Obbligatorio
Riguarda il contributo obbligatorio a favore dell'E.BIL.O.S, che deve essere versato mensilmente dal datore di lavoro
per finanziare sia le prestazioni sanitarie specificate, sia per sostenere gli Organismi Contrattuali Bilaterali. Al
momento del versamento, il datore di lavoro deve inviare all'E.BIL.O.S una distinta che include i dettagli dell'azienda
e l'elenco dei dipendenti, documento scaricabile dal sito dell'E.BIL.O.S. Inoltre, è prevista la possibilità per i datori
di lavoro di effettuare questi pagamenti su base trimestrale, a condizione che venga firmato un impegno
disponibile sul sito web dell’E.BIL.O.S.
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CAPITOLO 4: DIRITTI SINDACALI E ASSOCIATIVI
Art. 49 – Statuto dei Lavoratori
Per quanto riguarda l'engagement sindacale dei lavoratori, si rimanda alla Legge 300/70. Il monte ore dei permessi
sindacali retribuiti deve essere utilizzato entro fine anno, senza possibilità di conversione in indennità.
Segue una riformulazione degli articoli relativi alla rappresentanza sindacale aziendale e territoriale, i diritti di
affissione e assemblea, referendum, rappresentanza dei lavoratori e la gestione delle quote sindacali.
Art. 50 - La Rappresentanza dei Lavoratori in Azienda
All'interno di ogni unità lavorativa, su iniziativa dei lavoratori e nel rispetto delle associazioni sindacali firmat arie
dell'accordo, si può istituire una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), operante secondo le norme della
Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 51 - Tutela Sindacale a Livello Territoriale
Per proteggere i diritti dei lavoratori di aziende esterne all'ambito dell'art. 19 della L. 300/70 e per validare la
negoziazione collettiva di secondo livello, è prevista la figura della Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST),
nominata dalle organizzazioni sindacali aderenti a questo accordo. La RST ha il diritto di monitorare l'adempimento
degli obblighi relativi all'apprendistato e di analizzare le dinamiche occupazionali a livello territoriale, oltre a
detenere il potere negoziale in situazioni di crisi aziendale o di ristrutturazione.
Gli accordi di live llo secondario firmati dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali devono essere presentati alla
Commissione Bilaterale pertinente organizzata dall'E.BIL.O.S. Il funzionamento delle RST sarà sostenuto tramite la
raccolta di un contributo combinato, a carico sia dell'impresa che del dipendente. Tali somme saranno consegnate
all'E.BIL.O.S, che le allocherà completamente alle RST formate in conformità alle norme e ai procedimenti delineati
nel loro Regolamento.
Art. 52 - Funzioni e Diritti della RST
La RST ha specifiche prerogative nei confronti delle aziende sotto la sua giurisdizione, incluse il diritto di accesso
ai locali aziendali, di affissione, di assemblea (non retribuita e fuori orario lavorativo) e di negoziazione di accordi
sindacali. Aziende con pi ù di cinque dipendenti devono permettere ai lavoratori di riunirsi per discutere temi di
negoziazione collettiva o crisi aziendale, con un limite di due ore annue retribuite.
Art. 53 - Il Diritto di Affissione
La RSA o RST può affiggere annunci in aree designate dall'azienda, accessibili a tutti i lavoratori, su temi di interesse
sindacale. Queste comunicazioni devono essere inviate preventivamente alla direzione aziendale.
Art. 54 - Assemblee dei Lavoratori
I lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti hanno il diritto di riunirsi, sia fuori che durante l'orario di lavoro
(con un limite di 10 ore annue retribuite), previo preavviso. L'utilizzo delle ore assembleari è vincolato alla fine
dell'anno e deve rispettare le esigenze operative aziendali.
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Art. 55 - Referendum Aziendali
Il datore di lavoro deve permettere, fuori dell’orario di lavoro, lo svolgimento di referendum tra i lavoratori su
questioni sindacali, indette dalla RSA o RSU, garantendo la partecipazione di tutti i lavoratori interessati.
Art. 56 - Rappresentanza dei Lavoratori
I sindacati firmatari esercitano il loro potere negoziale secondo le proprie prerogative, assicurando che le decisioni
siano supportate dal consenso dei lavoratori coinvolti. La RSA conduce negoziazioni a livello aziendale seguendo
le direttive dell'accordo e le politiche generali dei sindacati firmatari, mentre la RSU rappresenta tutti i lavoratori
nell'accordo, senza bisogno di ulteriori deleghe.
Art. 57 – Rilascio del DURC tramite la Bilateralità
Oltre alla possibilità di ottenere il DURC direttamente dagli enti pubblici, il sistema bilaterale, tramite l' E.BIL.O.S,
può partecipare all'attività di certificazione della regolarità contributiva, in convenzione con l'INPS.
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CAPITOLO 5: RAPPORTI ISTITUZIONI SINDACALI
Art.58 – Ente Bilaterale Operatori Sicurezza
L'Ente Bilaterale Nazionale E.BIL.O.S è organizzato secondo specifiche direttive operative e strutturali delineate
dallo Statuto e dal Regolamento ufficiale.
Per raggiungere i suoi obiettivi, E.BIL.O.S intraprende diverse iniziative cruciali, tra cui:
• Sviluppare e gestire studi riguardanti l'economia e la produttività del settore, comprese le tendenze e le
prospettive di sviluppo e occupazionali, coordinando ricerche e analisi per fornire assistenza tecn ica
necessaria per gli incontri informativi.
• Monitorare continuamente le esigenze professionali e di formazione del settore.
• Supervisionare le attività formative e promuovere il riconoscimento delle competenze professionali.
• Creare e amministrare programmi di formazione continua e qualificazione professionale, in conformità con
le leggi e le iniziative nazionali ed europee, collaborando con le Regioni e altre istituzioni per facilitarne
l'effettiva implementazione a livello locale.
• Raccogliere e distribuire accordi collettivi territoriali e aziendali su richiesta, conformemente alla Legge
n.936/1986.
• Creare e coordinare sia l'Osservatorio Nazionale che quelli Territoriali, supervisionando le loro operazioni.
• Raccogliere e analizzare dati statistici dagli Osservatori Territoriali riguardanti l'implementazione di accordi
su apprendistati e contratti a termine.
• Assumere responsabilità specifiche assegnate dalla contrattazione collettiva in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e sostegno al reddito.
• Certificare i contratti di lavoro secondo le normative di riforma del mercato del lavoro.
• Assumere eventuali nuove funzioni legali legate all'apprendistato.
• Promuovere l'organizzazione di tirocini formativi conformemente alla normativa vigente.
• Implementare azioni volte a supportare gli obiettivi del CCNL.
• Gestire sistemi di ammortizzatori sociali tramite autofinanziamento.
Inoltre, E.BIL.O.S opera tramite Commissioni di Indirizzo Settoriale (CIS), che sono vitali per l'attuazione delle norme
legislative e contrattuali relative a diverse forme contrattuali e questioni settoriali.
La Commissione Nazionale di Certificazione è incaricata di certificare i contratti di lavoro.
Su richiesta delle Parti Sociali, E.BIL.O.S può esaminare questioni specifiche emergenti nei vari settori, relativamente
agli effetti delle norme contrattuali.
E.BIL.O.S è anche chiamato a deliberare su classificazioni e flessibilità dell'orario di lavoro, oltre a rispondere a
nuove esigenze lavorative, retributive, organizzative o tecnologiche affidategli.
Per il successo dei suoi obiettivi, può avviare, partecipare o contribuire a iniziative che supportino direttamente i
suoi scopi istituzionali, anche attraverso la formazione o partecipazione in altri enti.
Gli organi di gestione di E.BIL.O.S sono formati pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Le filiali regionali e territoriali di E.BIL.O.S sono istituite mediante delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne
stabilisce anche le norme operative tramite regolamento specifico.
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Art. 59 - Enti Bilaterali Territoriali
L'E.BIL.O.S funge da strumento per implementare le attività decise dalle Parti Sociali in ambito occupazionale e di
mercato del lavoro, promuovendo:
a) la formazione e qualificazione professionale, collaborando con le Regioni e altre autorità
competenti, anche per facilitare l'inserimento lavorativo di coloro che hanno completato c on
successo tali programmi;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che prevedano terminazioni o sospensioni di contratti a tempo indeterminato;
c) supporto finanziario per i lavoratori stagionali che partecipano ai corsi formativi offerti dall'Ente,
oltre a altre misure di sostegno sociale per i lavoratori;
d) il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle attività dei Centri di Servizio;
e) la creazione di un database per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per monitorare
il mercato del lavoro e le modalità di impiego, in collaborazione con l' E.BIL.O.S Nazionale, la rete
Territoriale e i servizi locali per l'impiego;
f) lo sviluppo di corsi di studio che migliorino il livello culturale e professionale dei lavoratori,
aumentando i loro standard professionali e adattati alle specifiche del settore;
g) la gestione delle responsabilità assegnategli dalla contrattazione collettiva per la salute e sicurezza
sul lavoro;
h) le funzioni di aggiustamento salariale assegnate attraverso accordi territoriali;
i) la promozione di piani formativi settoriali e/o territoriali per favorire l'apprendimento della lingua
italiana tra i lavoratori stranieri, con possibile cofinanziamento da un fondo di formazione continua;
E.BIL.O.S esegue anche tutte le attività necessarie per l'attuazione a livello territoriale delle normative legislative e
contrattuali relative a apprendistato, contratti di inserimento, contratti a termine, lavoro part-time e intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.BIL.O.S utilizza commissioni di certificazione locali, con il supporto
della Commissione Nazionale di Certificazione in caso di limitata presenza territoriale.
Inoltre, E.BIL.O.S promuove e gestisce iniziative di formazione e qualificazione professionale in collaborazione con
le Regioni e altre entità competenti. In particolare, facilita lo sviluppo di corsi di studio che migliorano il livello
culturale e professionale dei lavoratori, promuovendo l'acquisizione di competenze professionali avanzate e adatte
alle esigenze specifiche del settore.
Art. 60: Assistenza Sanitaria Integrativa
La FEDER SALUS (Fondo Sanitario Integrativo ) è stata costituita, di comune accordo, dalle parti per offrire ai
lavoratori prestazioni assistenziali supplementari rispetto al servizio sanitario nazionale.
Il finanziamento del FEDER SALUS prevede un contributo mensile obbligatorio, il cui importo sarà relativo al piano
sanitario scelto dal lavoratore e pagabile per 12 mesi entro il 16 di ogni mese.
I contributi sopra menzionati, devono essere versati tramite bonific o bancario all'IBAN specificato in fase di
adesione.
Questi contributi sono inclusi nel trattamento economico totale e sono considerati parte integrante del salario.
I contributi sostituiscono un equivalente aumento salariale e hanno effetto normativo per tutti i soggetti che
applicano il presente CCNL.
Le aziende che non effettuano i versamenti dovuti devono compensare il lavoratore con €25,00 lordi per ciascun
mese previsto dal CCNL, oltre al diritto del lavoratore al risarcimento per danni.
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Art. 61 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Le parti si impegnano a utilizzare strumenti di dialogo per ridurre i conflitti e risolvere le controversie, anche in
sede giudiziaria, seguendo le procedure dettagliate negli articoli successivi. Una Commissione di Conciliazione
Nazionale sarà costituita per monitorare l'attuazione degli obblighi contrattuali e interpretare le clausole
contrattuali in questione.
Art. 62 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
La Commissione è composta da un numero eguale di membri da entrambe le parti sociali, fino a un massimo di
quattro per organizzazione.
Art.63 - Convocazione della Commissione Nazionale
La convocazione è gestita da una Segreteria congiunta, basata su una richiesta formale presentata tramite diversi
mezzi documentali. La data della riunione deve essere fissata entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, con un
processo che non deve superare i 30 giorni, estendibile in casi di complessità.
Art.64 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
La Commissione può convocare le parti per ottenere ulteriori informazioni prima di concludere l'istruttoria. Le
decisioni prese devono essere seguite dalle parti e integrate in un verbale di conciliazione ufficiale. Se la decisione
impatta negativamente sui diritti sindacali, le parti hanno 30 giorni per valutare e decidere se seguire o meno le
indicazioni della Commissione.
Art. 65 – Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
La Commissione Regionale di Conciliazione si occupa di risolvere le problematiche relative alla contrattazione
locale che non richiedono l'intervento della Commissione Nazionale.
Art. 66 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
Ogni Commissione Regionale e/o Territoriale è formata da un numero uguale di rappresentanti delle
organizzazioni datoriali e sindacali, fino a un massimo di quattro membri per parte.
Queste Commissioni si riuniscono semestralmente nella sede dei rappresentanti dei datori di lavoro regionali o su
richiesta di una delle parti per questioni specifiche territoriali o aziendali.
Art. 67 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
La convocazione della Commissione Regionale avviene dopo una richiesta formale presentata alla Segreteria
della Commissione da parte delle organizzazioni sindacali o imprenditoriali locali.
La richiesta deve essere presentata tramite PEC, lettera raccomandata, consegna a mano in duplice copia o altri
mezzi equipollenti.
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Deve includere i dettagli essenziali per valutare la controversia, le parti coinvolte, eventuali documenti allegati, e
indicare chi rappresenta il richiedente.
L'accordo tra le parti stabilirà la data di convocazione entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta e il processo
deve concludersi entro 30 giorni, estendibili fino a 30 giorni aggiuntivi in caso di complessità.
Art. 68 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
La Commissione può convocare le parti per raccogliere ulteriori informazioni prima di concludere l'istruttoria.
Dopo aver raccolto i necessari elementi, la Commissione delibererà e redigerà un verbale firmato dai suoi membri.
In caso di mancato accordo, su richiesta di entrambe le parti, la controversia può essere inoltrata alla Segreteria
della Commissione Nazionale per un ulteriore tentativo di conciliazione.
Art.69 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è uno strumento che l'E.BIL.O.S può istituire per gestire iniziative legate all'occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, basate sugli accordi tra le Parti Sociali.
Le attività dell'Osservatorio includono:
1) Programmare e organizzare studi sul quadro ec onomico e produttivo del settore, coordinare ricerche, e
sviluppare stime e proiezioni.
2) Ricevere e gestire le relazioni sulle materie analizzate dall'E.BIL.O.S Nazionale, trasmettendo i risultati agli
E.BIL.O.S Territoriali semestralmente.
3) Sviluppare proposte per la formazione e qualificazione professionale in accordo con le leggi nazionali e
comunitarie, in collaborazione con Regioni e altre entità, per facilitare l'implementazione a livello
territoriale.
4) Raccogliere e analizzare dati, anche per fini statistici, sui risultati e l'utilizzo degli accordi sui contratti di
inserimento, apprendistato e contratti a termine.
5) Analizzare e registrare gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale.
6) Preparare progetti formativi specifici per migliorare l'utilizzo dei contratti di inserimento.
Art. 70 - Organismo Paritetico Nazionale
L’E.BIL.O.S. è un organismo paritetico essenziale per rispettare le normative sulla sicurezza e igiene sul lavoro come
stabilito dal D.Lgs. 81/08.
È strutturato secondo l o statuto che ne definisce le funzioni e ha competenza nazionale sui settori coperti dai
CCNL.
Le sue iniziative includono:
Assistere le aziende nell'identificare soluzioni tecniche e organizzative che promuovano e migliorino la
sicurezza e la salute sul lavoro.
Partecipare attivamente, promuovere e collaborare in programmi di formazione su sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro, aiutando aziende e datori di lavoro a soddisfare l'obbligo di collaborazione con gli
organismi paritetici. Questo include l'util izzo di fondi interprofessionali e, su richiesta delle aziende,
rilasciare attestazioni relative all'implementazione e all'efficacia dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza come previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008. Queste attestazioni sono considerate dagli
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organi di vigilanza per la programmazione delle attività. Per questi scopi, verrà istituita una specifica
commissione paritetica dotata di competenze tecniche.
Comunicare alle imprese e agli organi di vigilanza competenti il nome del Responsabile per la Sicurezza e
la Salute dei Lavoratori Territoriali (RLST), come indicato nell'articolo 51, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
Informare l'INAIL sui nomi delle aziende che partecipano al sistema dell'organismo paritetico e i nominativi
dei RLST coinvolti.
Assumere qualsiasi altra funzione che venga assegnata dalla legislazione italiana o europea, oltre a quelle
specificate e regolate dall'organismo stesso.
Art. 71 - Contributi e Fondi per l'Assistenza e la Formazione
Il contributo mensile per l'E.BIL.O.S Nazionale è fissato a €4,50, diviso in €3,50 a carico dell'azienda e €1,00 a carico
del dipendente, come stabilito da questo CCNL e s.m.i.
Al momento dell'adesione al CCNL, è previsto un contributo iniziale di €10,00 per l'assistenza contrattuale a carico
dell'azienda per ogni lavoratore.
Le aziende che non effettuano i versamenti previsti devono pagare al lavoratore un Elemento Distinto della
Retribuzione (E.D.R.) di €25,00 lordi al mese.
L'E.D.R. non è computabile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, inclusi i trattamenti di fine rapporto.
Art. 72 - Fondi di Previdenza ed Assistenza
Assistenza Contrattuale
In considerazione della protezione fornita dal presente CCNL, non sono previsti contributi di assistenza contrattuale
dalle aziende aderenti.
Art. 73 - Conciliazione delle Controversie
Le parti concordano che le controversie individuali o collettive relative all'interpretazione o all'applicazione del
contratto o al rapporto di lavoro debbano essere sottoposte a tentativi di conciliazione sindacale prima di ricorrere
a procedimenti giudiziari, esclusi i casi di provvedimenti disciplinari e sanzioni connesse.
Il tentativo di conciliazione sindacale è previsto anche per le controversie relative ai licenziamenti individuali, con
l'obbligatorietà delle procedure come da normativa vigente.
In assenza di Enti Bilaterali Regionali, le controversie possono essere indirizzate alla Commissione di Conciliazione
Nazionale di E.BIL.O.S, o, se necessario, a Commissioni Territoriali di Conciliazione per la risoluzione di controversie
locali.
La richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende i termini di decadenza durante il tentativo di
conciliazione e nei venti giorni successivi alla sua conclusione.
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Art. 74 - Struttura e Ubicazione delle Commissioni di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione Territoriale è costituita presso l ’Ente Bilaterale – E.BIL.O.S del territorio
competente e si compone di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Una composizione simile è
adottata per la Commissione di Conciliazione Nazionale operante presso E.BIL.O.S.
Art. 75 - Avvio della procedura di conciliazione
L'iniziativa di conciliazione in ambito sindacale viene avviata dall'interessato direttamente o tramite
l’Organizzazione Sindacale che ha sottoscritto l'attuale CCNL a cui sia affiliato o a cui abbia dato mandato,
mediante l'invio di una specifica domanda alla Commissione di Conciliazione attraverso PEC, lettera raccomandata
A/R o consegna diretta.
È responsabilità della parte richiedente inviare tempestivamente una copia della domanda di conciliazione alla
controparte.
Art. 76 - Inoltro della richiesta di conciliazione
La richiesta deve dettagliare le identità delle parti (nel caso di entità giuridiche, associazioni non riconosciute o
comitati, la domanda deve specificare nome o ragione sociale e sede), l'indicazione dell’Organizzazione Sindacale
o Associazione Datoriale che rappresenta il richiedente, il luogo di insorgenza del rapporto o dove si trova l'impresa
o l'affiliata presso cui il lavoratore era impiegato al termine del rapporto, una descrizione degli eventi e delle
motivazioni alla base della richiesta, un elenco di eventuali documenti allegati, e il luogo per le comunicazioni
relative alla procedura.
Art.77 - Convocazione delle parti
La Commissione di Conciliazione organizza la convocazione delle parti, specificando il luogo, la data e l'ora
dell'incontro di conciliazione.
In caso di assenza ingiustificata di una delle parti, la Segreteria fornirà all'interessato un attestato di tale
mancanza.
Art. 78 - Procedura istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà procedere con il tentativo di conciliazione, adottando modalità flessibili e,
se necessario, attraverso più incontri.
Al termine della convocazione e della fase istruttoria, il processo si conclude con la stipulazione di un accordo tra
le parti, anche parziale, o con la constatazione d a parte della Commissione di Conciliazione dell'insuccesso nel
raggiungere un accordo in tale contesto o di un rinvio, nel caso le parti richiedano ulteriore tempo per riflettere.
Art. 79 - Verbale di conciliazione o di mancato accordo
Il verbale di conciliazione, completo o parziale, o di mancato accordo, deve includere:
a. un riferimento al contratto o all'accordo collettivo che regola il rapporto di lavoro oggetto della
controversia conciliata;
b. una menzione della presenza fisica o rappresentativa delle parti coinvolte;
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La firma del verbale da parte delle parti e di tutti i membri della Commissione conferma la conciliazione, rendendola
definitiva e conferendole valore di titolo esecutivo, come previsto dall'art. 411 del codice di procedura civile.
In caso di successo della conciliazione, la Commissione redige un verbale che, una volta firmato, viene depositato
presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, da parte delle parti stesse o attraverso l'Organizzazione
sindacale rappresentativa.
A richiesta di una parte, l'efficacia esecutiva dell'accordo verrà confermata da un decreto emesso dal giudice del
lavoro del tribunale competente, dopo la verifica della regolarità formale del verbale di conciliazione.
Se la conciliazione non avviene, le parti devono indicare nel verbale le ragioni del disaccordo. La Commissione di
Conciliazione può tuttavia proporre una soluzione amichevole per risolvere la disputa.
Art. 80 - Risoluzione amichevole della controversia
Se le parti raggiungono un accordo prima della conclusione del procedimento di conciliazione, possono
formalizzare tale accordo in sede sindacale, per gli effetti previsti dagli articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e
410 e 411 del codice di procedura civile.
Art. 81 - Decisioni
Le decisioni prese d alla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non rappresentano
un'interpretazione ufficiale dell'attuale CCNL, compito che è riservato alla commissione di conciliazione paritetica
nazionale menzionata nell'articolo 54.
Art. 82 - La conciliazione obbligatoria
Si ricorda che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e condizione necessaria per l'ammissibilità di eventuali
ricorsi giudiziali riguardanti controversie su contratti di lavoro certificati dalle Commissioni di Certificazione, come
specificato dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
La conciliazione obbligatoria deve trattare questioni come la qualificazione errata del contratto, vizi del consenso,
o discrepanze tra il programma negoziale certificato e la sua implementazione.
Questo tentativo deve svolgersi davanti alla stessa Commissione che ha emesso la certificazione del contratto.
Art. 83 - Soluzione delle Controversie tramite Arbitrato
Conformemente all'art. 412 del codice di procedura civile, modificato dalla Legge n.183/2010, in qualsiasi
momento del tentativo di conciliazione o al suo termine, in assenza di un accordo, le parti possono proporre una
soluzione, anche parziale, che riconosca eventuali crediti spettanti ai lavoratori. Pos sono quindi affidare alla
Commissione di Conciliazione il compito di risolvere la controversia per via arbitrale, specificando:
a. un termine massimo di 60 giorni per l'emissione del lodo arbitrale, dopo il quale il mandato viene
considerato revocato, a meno che non vi sia un accordo per estenderlo;
b. le norme citate a supporto delle rispettive posizioni;
c. la richiesta di decidere in equità, nel rispetto dei principi generali del diritto, inclusi quelli derivanti da
obblighi comunitari, oltre a definire le modalità per la conduzione dell'attività istruttoria.
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Questo incarico implica l'instaurazione di un arbitrato irrituale, che funge da contratto vincolante e definitivo tra
le parti, e non è impugnabile, anche se in deroga a norme di legge o contratti collettivi.
Il lodo risultante dall'arbitrato, firmato dagli arbitri e autenticato, ha valore legale tra le parti (ai sensi dell'art. 1372
del codice civile), è inappellabile (conforme all'art. 2113 comma 4 del codice civile) salvo quanto previsto dall'art.
808ter del codice di procedura civile, e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474 del codice di procedura
civile), su richiesta di una parte presso il Giudice del Lavoro competente. Il giudice verifica la regolarità formale del
lodo e lo dichiara esecutivo con proprio decreto.
Art. 84 - Controversie Collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali aziendali, le parti si impegnano, anche in base agli accordi
interconfederali, a promuovere tentativi di soluzione conciliativa di eventuali contro versie collettive,
attraverso una discussione congiunta tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali dei
Lavoratori, supportate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. In caso di controversie collettive relative all'applicazione o all'interpretazione di norme contrattuali, legali
o del sistema informativo del presente CCNL, le parti possono richiedere l'assistenza della Commissione di
Conciliazione Paritetica Territoriale o, se non ancora costituita, della Commissione di Conciliazione
Paritetica Nazionale, come citato nell'articolo 54 precedente.
CAPITOLO 6: LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 85 - Livelli di strutture di Negoziazione
Le parti concordano di strutturare il presente CCNL per promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e lo
sviluppo economico basato sull'efficienza e, ove possibile, sull'aumento delle retribuzioni. La negoziazione si
articola su due livelli:
a. Primo livello: il Contratto Collettivo Nazionale di settore.
b. Secondo livello: il Contratto Integrativo, sia Territoriale che Aziendale, specifico per il settore.
Art. 86 - Negoziazione Collettiva
La contrattazione collettiva nazionale stabilisce il diritto del datore di lavoro di organizzare l'attività produttiva,
garantendo la prevedibilità dei costi del lavoro. Questo CCNL mira a assicurare a tutti i lavoratori del settore
condizioni economiche e normative di base uniformi su tutto il territorio nazionale, oltre a regolare le relazioni
industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale.
Art. 87 - Contrattazione Aziendale
Riconoscendo la variabilità dei mercati, le parti sottolineano l'importanza di strumenti contrattuali flessibili che si
adattino alle singole realtà aziendali previste da questo CCNL. La contrattazione aziendale è vista come un mezzo
per a ffrontare situazioni specifiche , incluse quelle che potrebbero temporaneamente risultare in condizioni
economiche inferiori rispetto alla contrattazione collettiva, per esempio per la salvaguardia dei posti di lavoro.
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Art. 88 - Contrattazione di Secondo Livello
La negoziazione collettiva di secondo livello si terrà a livello territoriale o aziendale e avrà una validità di tre anni.
Questa negoziazione tratterà generalmente argomenti e tematiche differenti da quelli definiti nel presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e si concentrerà esclusivamente sull'introduzione di Premi di
Risultato direttamente legati a fattori di incertezza quali la redditività, la produttività, la qualità, l'assiduità, ecc.,
anche in combinazione tra loro. Le parti coinvolte, al fine di promuovere la negoziazione di secondo livello,
stabiliranno linee guida per definire modelli di "Premio Variabile", "Premio di Produzione" o "Premio per
l'Assiduità", considerando anche l'Elemento Perequativo Regionale (EPR). Questi p remi dovranno essere
compatibili con le possibilità aziendali, considerando:
Gli incrementi salariali previsti dal CCNL;
Retribuzioni già stabilite nelle negoziazioni regionali o provinciali di secondo livello.
A meno che non sia diversamente specificato in questo contratto o per legge, la negoziazione di secondo livello
territoriale e/o aziendale può essere condotta sui seguenti specifici argomenti:
1) Qualifiche o livelli aziendali legati a esempi non inclusi nella classificazione di questo contratto;
2) Istituzione e funzionamento di organismi regionali o provinciali bilaterali per la prevenzione degli infortuni,
l'attuazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, la formazione, l'apprendistato, e tutto quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, in materia di sicurezza e igiene del
lavoro;
3) Premi di produttività, premi per l'assiduità, indennità sostitutiva del trasporto e buoni pasto;
4) Modalità di pagamento della tredicesima mensilità in rate mensili;
5) Adozione di regimi di flessibilità e distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero;
6) Deroghe all'orario di lavoro normale settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto da questo
contratto; gestione dei turni di riposo settimanale in aziende con servizi continui; distribuzione degli orari
e turni di lavoro con relativi periodi di riposo compensativo; eventuale introduzione del lavoro a turni;
7) Estensione e gestione della Banca Ore;
8) Determinazione dei turni lavorativi nei giorni feriali;
9) Applicazione del lavoro a tempo parziale e determinato;
10) Regolamentazione del ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative o a
progetto o stage;
11) Attuazione della formazione professionale aziendale attraverso organismi convenzionati, in linea con i
programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;
12) Durata e modalità di svolgimento della formazione nell'apprendistato, anche in relazione all'estensione di
eventuali premi di produttività o incentivi;
13) Superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
14) Definizione di accordi speciali in materia di mercato del lavoro;
15) Organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, tra le parti firmatarie del presente CCNL, per
la revisione e approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla normativa nazionale
e leggi vigenti;
16) Impiego di sistemi audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
17) Deroghe alle norme contrattuali su retribuzione e inquadramento in casi di crisi azi endale comprovata,
quando tali deroghe mirano a preservare l'occupazione;
18) Ulteriori temi affidati alla negoziazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
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In prima istanza, la richiesta per avviare una negoziazione di secondo livello non può essere presentata prima di
due mesi dal deposito del CCNL. Durante il periodo tra la presentazione delle richieste e la scadenza dei tre mesi
successivi al ricevimento delle lettere di avvio delle trattative, le parti si asterranno da iniziative unilaterali o azioni
dirette. Per le proposte di rinnovo, è necessario che una delle parti comunichi la disdetta almeno due mesi prima
della scadenza, presentando le proposte di modifica per avviare le trattative. In caso di stallo delle trattative per
oltre cinque mesi, le parti coinvolgeranno gli Organismi Nazionali che hanno firmato il presente CCNL.
Art. 89 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello
Questa indennità mensile e annuale è prevista per i dipendenti e i soci lavoratori e/o coimprenditori di aziende
che non beneficiano di trattamenti economici collettivi superiori a quelli garantiti dal CCNL, o in assenza di piani
di ristorno basati sui risultati.
Tale indennità aumenta il contributo, già previsto dal welfare contrattuale, di 4 euro al fondo integrativo sanitario
Federsalus a garanzia di maggiori prestazioni.
Art. 90 - Esame Congiunto
A livello aziendale, le parti si incontreranno per discutere le dinamiche strutturali del settore, le prospettive di
sviluppo e gli effetti dei processi di rio rganizzazione e innovazione tecnologica sull'occupazione, con particolare
attenzione all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 91 - Informazioni a Livello Aziendale
Le aziende che applicano il CCNL forniranno annualmente informazioni sulle prospettive di sviluppo dell'azienda
e sui programmi che comportano significative riorganizzazioni o innovazioni tecnologiche, contribuendo a un
dialogo informato con le organizzazioni sindacali.
CAPITOLO 7: MOBILITA’ E MERCATO DEL LA VORO
Art. 92 - Strumenti di Flessibilità
Durante la validità di questo CCNL, le parti concordano sull'uso sperimentale di strumenti legislativi e contratti di
solidarietà per rispondere alle diverse esigenze dei datori di lavoro. In situazioni di crisi temporanea,
ristrutturazione o riconversione che portano a esuberi lavorativi, le parti si impegnano a minimizzare l'impatto
sociale e a cercare soluzioni congiunte per la stima dei fabbisogni di manodopera, promozione di nuovi posti di
lavoro e dialogo con le istituzioni per obiettivi di sviluppo settoriale.
Art. 93 - Rapporto di Lavoro Standard
Il rapporto di lavoro standard è considerato a tempo pieno e indeterminato, a meno che non sia diversamente
specificato tramite accordo scritto.
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Art. 94 - Tipologie di Lavoro
Viene presentata una panoramica delle diverse forme di lavoro:
A) TIPICO
Tempo Parziale: L'orario di lavoro è inferiore al normale. Può essere orizzontale, verticale, ciclico o misto, e deve
essere definito per iscritto.
Tempo Determinato: Permette assunzioni fino a 12 mesi senza necessità di specificare motivazioni, oppure per
ragioni tecniche, produttive o sostitutive, con il contratto che deve essere redatto per iscritto.
Contratto d'Inserimento: Mirato all'adattamento e all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, richiede
un accordo scritto.
Contratti di Solidarietà: Espansivi per la creazione di nuovi posti di lavoro con riduzione oraria e difensivi per
evitare licenziamenti, entrambi con supporto parziale dall'INPS.
Lavoro a Domicilio: Svolto fuori dai locali dell'azienda, con retribuzione a cottimo e necessità di un accordo scritto.
Lavoro a Tempo Ripartito: Due lavoratori si dividono l'orario di lavoro, garantendo disponibilità alternata.
Telelavoro: Prestazione lavorativa d a un luogo diverso dall'azienda, con retribuzione ad economia e contratto
scritto.
Lavoro Intermittente: Prestazioni lavorative su richiesta del datore di lavoro, con contratto scritto.
Somministrazione di Lavoro: Regolata da contratto tra un utilizzatore e un somministratore autorizzato, con
necessità di accordo scritto.
B) ATIPICO
Lavoro a Progetto, Tirocini, Associazione in Partecipazione: Varie forme di collaborazione con specifici requisiti
contrattuali e finalità.
Queste modalità di impiego riflettono l'adattabilità del mercato del lavoro alle esigenze di flessibilità delle aziende
e dei lavoratori, con l'obiettivo di promuovere l'occupazione e l'inserimento professionale, garantendo al
contempo la tutela dei diritti dei lavoratori attraverso la formalizzazione scritta degli accordi.
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CAPITOLO 8: APPRENDISTATO
Art. 95 - Varietà di contratti di apprendistato
Rispettando le normative attuali relative al diritto e al dovere di istruzione e formazione, i contratti di
apprendistato sono categorizzati come segue:
a) Contratto di apprendistato per ottenere qualifiche e diplomi professionali, diplomi di scuola secondaria
superiore, e certificati di specializzazione tecnica avanzata;
b) Contratto di apprendistato professionalizzante;
c) Contratto di apprendistato per alta formazione e ricerca;
d) Contratto di apprendistato stagionale.
Le parti stabiliscono le regole per il contratto di apprendistato professionalizzante e il contratto stagionale,
promuovendo lo sviluppo di opportunità di lavoro per i giovani.
A questo scopo, le parti concordano sull'importanza di coordinare le regole legali e contrattuali, particolarmente
durante la fase di formazione, definendo interventi comuni per affrontare le sfide formative. Questo è visto come
un obiettivo chiave per rispondere efficac emente alle necessità delle imprese nei settori rappresentati e per
garantire che gli apprendisti acquisiscano competenze adeguate.
Art. 96 - Durata del rapporto di apprendistato
A. Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
B. Il contratto di apprendistato professionalizzante stagionale, come definito dall'art. 43, comma 8 del D.Lgs.
n.81/2015, può estendersi per più stagioni, con contratti di durata minima di 4 mesi ciascuno. L'ultimo
contratto deve iniziare entro quarantotto mesi dalla data di primo ingaggio.
Art. 97 - Apprendistato professionalizzante
Le parti concordano che i giovani tra i 18 e i 29 anni possono essere assunti con un contratto di apprendistato
professionalizzante per acquisire una qualifica professionale. Chi già possiede una qualifica professionale ottenuta
secondo il D.Lgs. n.226/2005, può firmare un contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal 17° anno
di età.
La struttura salariale per gli apprendisti è definita con una graduale ascesa a l livello di competenza finale: per la
prima metà del periodo di apprendistato, l'apprendista sarà posizionato due livelli sotto il livello finale; per la
seconda metà, un livello sotto.
La durata dell'apprendistato è strutturata come segue:
• 36 mesi per i livelli 1°, 2° e 3°;
• 30 mesi per i livelli 4° e 5°;
• 24 mesi per il livello 6°.
La durata è ridotta per coloro che possiedono un diploma di scuola media superiore o una laurea pertinenti alla
qualifica da conseguire.
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Art. 98 - Tipologie di Contratti di Apprendistato per Qualifica Professionale e Diploma
1. Il contratto di apprendistato volto all'ottenimento di qualifiche professionali, diplomi di scuola secondaria
superiore e certificati di specializzazione tecnica avanzata integra la formazione aziendale con quella
erogata dagli enti formativi riconosciuti dai sistemi regionali. Questi programmi aderiscono agli standard
minimi di prestazione definiti dal D.Lgs.n.226/2005 e dall’art.41 e seguenti del D.Lgs.n.81/2015.
2. Questo tipo di contratto può essere stipulato con giovani dai 15 ai 25 anni di età, in tutti i settori lavorativi.
La durata del contratto è determinata dalla qualifica o dal diploma da conseguire, e varia da un minimo di
sei mesi a:
a. Tre anni per una qualifica professionale;
b. Quattro anni per un diploma di istruzione professionale;
c. Quattro anni per un diploma di istruzione secondaria superiore.
3. Durante le ore di formazione presso l'ente formativo, il datore di lavoro non ha obblighi retributivi. Per le
ore di formazione a carico dell'azienda, è prevista una retribuzione pari al 10% di quella ordinaria.
4. Dopo aver ottenuto la qualifica o il diploma, il contratto può evolvere in un apprendistato
professionalizzante. La durata combinata dei due periodi di apprendistato non può superare i 60 mesi, e
la retribuzione per l'apprendistato professionalizzante segue quanto disposto dall'art. 56.
5. Il livello professionale dell ’apprendista alla fine del percorso corrisponderà a quello della posizione di
destinazione.
6. Il trattamento economico dell’apprendista si determina come segue:
a. 70% della retribuzione finale nel primo anno;
b. 80% nel secondo anno;
c. 90% nel terzo anno;
d. 95% in un eventuale quarto anno.
7. La retribuzione dell'apprendista non potrà mai superare, a causa di minori trattenute contributive, quella
netta di un lavoratore non apprendista dello stesso livello.
Art. 99 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
1. I giovani tra i 18 e i 29 anni, con diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale, possono
essere assunti con contratti di apprendistato in alta formazione e ricerca, inclusi dottorati e percorsi in
istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per le professioni regolamentate.
2. Le ore di formazione presso enti formativi sono escluse dagli obblighi retributivi del datore, che riconoscerà
solo il 10% della retribuzione ordinaria per le ore di formazione a suo carico, salvo diversa indicazione nei
contratti collettivi.
3. La durata del contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca è regolata dagli articoli pertinenti del
D.Lgs. n. 81/2015.
4. L'inquadramento e la retribuzione dell'apprendista saranno definiti in coerenza con il percorso formativo
e includeranno una progressione retributiva durante il periodo di apprendistato:
a. Due livelli sotto quello finale per la prima metà del percorso di durata superiore a un anno;
b. Un livello sotto per la seconda metà o per l'intero periodo nei percorsi annuali.
Art. 100 - Parametri Numerici e Regolamentazione dei Contratti di Apprendistato
I criteri numerici per l'impiego di lavoratori tramite contratti di apprendistato sono stabiliti dal D.Lgs. 81/2015,
con le sue modifiche e integrazioni successive.
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L'assunzione di un apprendista richiede un contratto scritto che specifichi il tipo di lavoro, le mansioni assegnate,
il periodo di prova, i livelli di inquadramento iniziale, intermedio e finale, la qualifica da raggiungere, la durata
dell'apprendistato e il piano formativo personale.
L'approvazione del piano formativo personale è responsabilità dell'E.BIL.O.S
All'inizio del rapporto lavorativo, all'apprendista deve essere fornito un libretto formativo che traccia il suo percorso
di formazione.
Art. 101 - Approvazione del Piano Formativo
Entro 30 giorni dall'assunzione, il datore di lavoro deve richiedere, anche tramite PEC, l'approvazione del piano
formativo dall'E.BIL.O.S utilizzando i moduli appositi.
Se l'ente non risponde entro 30 giorni, la richiesta si considera respinta.
Art. 102 - Periodo di Prova
È previsto un periodo di prova, durante il quale sia il lavoratore che il datore di lavoro possono terminare il rapporto
senza preavviso, con una durata non superiore a quella prevista per i lavoratori qualificati allo stesso livello.
Superato il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diventa definitiva.
Art. 103 - Riconoscimento di Precedenti Periodi di Apprendistato
Qualsiasi periodo di apprendistato svolto in altre aziende sarà riconosciuto dalla nuova azienda ai fini del
completamento del periodo prescritto, a condizione che l'addestramento sia relativo alle stesse attività e non sia
intercorso un'interruzione superiore a un anno.
I periodi di apprendistato compiuti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si accumulano ai fini
del contratto di apprendistato professionalizzante, rispettando i limiti massimi di durata previsti.
La qualifica professionale sarà riconosciuta in base ai risultati ottenuti nel percorso di formazione.
Le competenze acquisite saranno registrate dal datore di lavoro nel libretto formativo
Art. 104 - Obblighi del Datore di Lavoro
In conformità con la normativa vigente, il datore di lavoro è tenuto a:
1. Fornire o far fornire formazione adeguata all'apprendista per raggiungere la qualifica di lavoratore
specializzato.
2. Evitare di impiegare l'apprendista in lavorazioni pagate a cottimo o con sistemi di incentivazione.
3. Permettere la partecipazione dell'apprendista a iniziative formative senza trattenute salariali.
4. Concedere permessi retribuiti per gli esami necessari al conseguimento di titoli di studio.
Non sono considerate lavorazioni manuali semplici quelle che coinvolgono attività formative sotto la guida di un
lavoratore qualificato.
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Art. 105 - Doveri dell'Apprendista
L'apprendista è obbligato a:
a. Seguire attentamente le direttive del datore di lavoro o del suo formatore.
b. Lavorare con la massima diligenza.
c. Partecipare regolarmente e con impegno ai corsi formativi.
d. Rispettare le norme disciplinari del contratto collettivo di lavoro e eventuali regolamenti interni, purché
non siano in contrasto con la legge o il contratto stesso.
L'apprendista deve frequentare i corsi formativi anche se già in possesso di un titolo di studio.
Art. 106 – Normativa Applicabile e Proibizione del Pagamento a Cottimo
Per gli aspetti non specificamente trattati in questa sezione, l'apprendista beneficia delle stesse condizioni
normative previste per i lavoratori qualificati.
È proibito remunerare l'apprendista con tariffe a cottimo.
Art. 107 – Malattia
In caso di malattia, l'apprendista riceve per i primi tre giorni di ogni episodio, limitato a quattro episodi annui,
un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda che avrebbe percepito lavorando normalmente.
A partire dal quarto giorno di malattia, l'indennità si eleva al 75% della retribuzione lorda, con un limite massimo
di 45 giorni di indennità all'anno pagati dal datore di lavoro.
Durante un ricovero ospedaliero, a partire dal quarto giorno e fino al termine del periodo di comporto stabilito dal
CCNL, l'apprendista riceve un'integrazione retributiva dal datore di lavoro per raggiungere il 50% della retribuzione
che avrebbe guadagnato normalmente.
Queste norme diventano effettive dopo il superamento del periodo di prova.
Art. 108 – Infortunio
In caso di infortunio, l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 180 giorni dal momento
dell'infortunio.
Dal giorno successivo all'infortunio, se assente per incapacità temporanea assoluta dovuta a infortunio sul lavoro,
l'apprendista riceve un'indennità integrativa rispetto a quella INAIL fino a coprire:
a. 60% della retribuzione nei primi 3 giorni;
b. 80% della retribuzione dal quarto al ventesimo giorno;
c. 90% della retribuzione dal ventunesimo al centottantesimo giorno.
Queste condizioni sono applicabili dopo il superamento del periodo di prova.
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Art. 109 – Durata del Contratto di Apprendistato
Il rapporto di apprendistato termina al conseguimento delle qualifiche previste o al termine della durata stabilita
per il tipo di apprendistato.
In caso di sospensione del lavoro per eventi che danno diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio,
congedi), o per crisi aziendali, la durata del contratto di apprendistato è prorogata di un periodo pari a quello della
sospensione, purché questa sia di almeno 30 giorni.
Per la determinazione del periodo di proroga si considerano anche più periodi di sospensione brevi, di almeno 10
giorni ciascuno.
Prima della scadenza prevista, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova data di termine del
contratto e le motivazioni della proroga.
Art. 110 – Obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro deve notificare entro 5 giorni al Centro per l'Impiego, anche tramite PEC, i nomi degli apprendisti
a cui è stata riconosciuta la qualifica.
Deve anche comunicare i nomi degli apprendisti con cui il rapporto di lavoro è terminato, per qualunque motivo,
entro cinque giorni dalla fine del rapporto.
Art. 111 – Formazione
A) Durata
Il minimo di formazione professionalizzante annuo sarà di 80 ore, includendo la formazione teorica iniziale sui
rischi specifici come definito dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011. Questa formazione può essere
realizzata direttamente sul lavoro o tramite affiancamento. La formazione professionalizzante potrà integrare, ove
disponibile, l'offerta formativa pubblica mirata a sviluppare competenze fondamentali e trasversali, come stabilito
dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
Le attività formative accumulate presso diversi datori di lavoro o enti formativi, incluse quelle presso enti bilaterali,
contribuiranno a soddisfare i requisiti formativi obbligatori.
I datori di lavoro possono scegliere di anticipare le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le modalità formative possono essere teoriche, pratiche o una combinazione di entrambe, e possono avvenire
anche tramite formazione a distanza.
B) Contenuti
Le aziende dovranno basarsi sui Profili Formativi sviluppati dall ’Ente Bilaterale E.BIL.O.S , che si rifanno ai profili
formativi redatti e pubblicati dall'INAPP.
Sarà nominato un Tutor aziendale come figura di riferimento per l'apprendista.
L'offerta formativa professionalizzante e specifica per mestiere sarà integrata, entro i limiti delle risorse disponibili
ogni anno, da formazioni pubbliche, interne o esterne all'azienda, per un totale di non più di 120 ore nel triennio,
incentrate sullo sviluppo di competenze fondamentali e trasversali.
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Le formazioni trasversali di base dovranno essere organizzate in conformità con le normative regionali e suddivise
in cinque aree principali per raggiungere gli obiettivi formativi:
a) Introduzione, valutazione del livello iniziale e definizione del piano formativo.
b) Competenze relazionali.
c) Organizzazione ed economia.
d) Normativa sul rapporto di lavoro.
e) Sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecniche e professionali saranno definiti in base agli obiettivi formativi, includendo:
a) Conoscenza dei prodotti, servizi e del contesto aziendale.
b) Applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professione.
c) Uso di tecniche e metodi lavorativi.
d) Utilizzo di strumenti e tecnologie specifiche del settore.
e) Adozione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
f) Aggiornamento sulle innovazioni di prodotto, processo e contesto.
La compensazione di eventuali carenze in linguistica o matematica sarà integrata nei moduli formativi di base e
tecnico-professionali.
Le formazioni sperimentali realizzate tra Regioni/Province autonome e associazioni territoriali datoriali e sindacali
saranno considerate valide.
L'attività formativa potrà svolgersi anche tramite modalità FAD e/o e-learning.
Le altre attività formative rientreranno nell'orario di lavoro regolare.
Art. 112 – Apprendistato in Cicli Stagionali
L'apprendistato in cicli stagionali corrisponde a contratti la cui durata è legata ai cicli delle stagioni.
I datori di lavoro che operano stagionalmente possono assumere apprendisti con contratti a termine.
La durata del percorso formativo per gli apprendisti stagionali sarà proporzionata alla durata del contratto.
Gli apprendisti possono essere riassunti stagionalmente più volte entro un pe riodo totale di 48 mesi dalla prima
assunzione; anche brevi periodi lavorativi tra le stagioni sono considerati.
Gli apprendisti con esperienza pregressa hanno diritto di precedenza per un anno per la stagione successiva nella
stessa impresa.
Questo diritto non è applicabile ai lavoratori licenziati per giusta causa.
Art. 113 – Finanziamento della Formazione e Rinvio alla legge
La formazione degli apprendisti può essere finanziata attraverso un fondo interprofessionale.
Per gli aspetti non coperti da questo contratto relativi all'apprendistato, si fa riferimento alle normative vigenti.
Eventuali adeguamenti futuri saranno concordati attraverso verbali di accordo integrativo.
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CAPITOLO 9: LA VORO A TEMPO PARZIALE
Art. 114 - Definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario di lavoro ridotto rispetto al normale, potendo assumere
forme orizzontali, verticali, o miste. Si prevede la possibilità di lavoro supplementare fino al raggiungimento
dell'orario a tempo pieno.
Art.115 - Clausole Flessibili
La scelta del tempo parziale deve essere volontaria e formalizzata per iscritto, con trattamento economico e
normativo proporzionato. È possibile variare la distribuzione dell'orario di lavoro e la durata della prestazione
lavorativa con adeguato preavviso e consenso. Le variazioni temporanee richieste dal datore di lavoro prevedono
una maggiorazione retributiva.
Riepilogo degli Incrementi per il Lavoro a Tempo Parziale
Descrizione dell'attività a Tempo Parziale Incremento
R.O.N. - Modifica dell'impegno a Tempo Parziale 5%
Ore Aggiuntive in regime di Tempo Parziale orizzontale (fino al 25% dell'orario mensile
standard) 15%
Ore Aggiuntive in regime di Tempo Parziale orizzontale (superiore al 25% dell'orario
mensile standard) 15%
Ore Aggiuntive in regime di Tempo Parziale verticale nei giorni non previsti 15%
Art. 116 - Condizioni di Assunzione
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere documentato per iscritto, indicando durata, orario, trattamento
economico e normativo, e le condizioni per lavoro supplementare o straordinario. Vi sono limiti minimi per la
durata della prestazione lavorativa, con possibilità di deroga previo consenso del lavoratore.
Art. 117 - Post Partum
Si agevola la richiesta di passaggio a tempo parziale per assistere la prole fino al terzo anno di età, con limiti basati
sulla dimensione dell'unità produttiva.
Art. 118 - Assistenza o Cura
I genitori di invalidi o di tossicodipendenti possono chiedere il passaggio a tempo parziale con le stesse condizioni
previste per il post partum.
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CAPITOLO 10: LA VORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 119 - Assunzione e Documentazione
Il rapporto di lavoro a tempo determinato deve essere formalizzato per iscritto, indicando dettagli come durata,
luogo di lavoro, categoria professionale, e altri elementi specifici. È richiesta la presentazione di documenti relativi
allo stato di servizio e alla formazione professionale.
Art. 120 - Caratteristiche
Per effetto della Legge 78/2014, di conversione del D. L. 34/2014, I l lavoro a tempo determinato può estendersi
fino a 36 mesi, includendo proroghe e rinnovi, con limiti quantitativi percentuali basati sulla dimensione
dell'azienda. Sono previste deroghe particolari e la possibilità di contrattazione di secondo liv ello per adattare le
condizioni alle specifiche esigenze locali o aziendali.
Art. 121 - Tredicesima Mensilità
La tredicesima mensilità può essere frazionata per rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, così come la
monetizzazione del rateo di permessi retribuiti.
Art.122 - Principio di Non Discriminazione
I lavoratori a tempo determinato godono degli stessi diritti dei lavoratori a tempo indeterminato, in proporzione
al periodo lavorativo prestato, inclusa la possibilità di destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare.
Questi articoli riflettono la flessibilità del mercato del lavoro, offrendo strumenti per adattarsi alle diverse esigenze
di lavoratori e aziende, garantendo nel contempo equità e protezione dei diritti lavorativi.
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CAPITOLO 11: SMART WORKING
Art. 123 - Definizione
Smart working (o lavoro agile) è una modalità di lavoro caratterizzata da una maggiore flessibilità rispetto ai luoghi,
agli orari e agli strumenti utilizzati per svolgere le proprie mansioni. A differenza del telelavoro tradizionale, che
spesso prevede una postazione fissa al di fuori dell'ufficio, lo smart working permette ai lavoratori di operare in
qualsiasi luogo, sia esso la propria abitazione, un coworking, una biblioteca, un caffè o altri spazi, grazie all'uso di
tecnologie digitali. I principali elementi che definiscono lo smart working sono:
• Flessibilità di luogo : I lavoratori non sono obbligati a lavorare in una sede aziendale specifica, ma
possono scegliere il luogo più adatto per svolgere le proprie attività.
• Flessibilità di orario: Gli orari di lavoro non sono rigidamente prefissati, permettendo ai lavoratori di
gestire il proprio tempo in base alle esigenze personali e lavorative, purché vengano rispettati gli
obiettivi e le scadenze.
• Tecnologie digitali: L'utilizzo di strumenti tecnologici, come laptop, smartphone, connessioni internet
veloci, piattaforme di collaborazione online (ad esempio, Microsoft Teams, Slack, Zoom), è
fondamentale per garantire la comunicazione e la collaborazione a distanza.
• Focalizzazione sui risultati: Più che il tempo passato alla scrivania, l'attenzione è posta sugli obiettivi
e sui risultati raggiunti. Questo richiede una maggiore responsabilizzazione e autonomia del lavoratore.
• Equilibrio tra vita lavorativa e personale : Lo smart working mira a migliorare il work -life balance,
riducendo i tempi di spostamento e permettendo una gestione più efficiente degli impegni personali
e familiari.
• Supporto organizzativo: Le aziende devono predisporre politiche, strumenti e supporti adeguati per
facilitare lo smart working, comprese misure per la sicurezza dei dati e per la salute e il benessere dei
lavoratori.
In sintesi, lo smart working è un approccio moderno e flessibile al lavoro che sfrutta le tecnologie digitali per
migliorare la produttività, la soddisfazione dei lavoratori e l'efficienza organizzativa.
Art. 124 – Accordo scritto
Lo smart working deve risultare da un accordo scritto tra le parti:
• Identificazione delle Parti:
o Dati del datore di lavoro (ragione sociale, sede legale, rappresentante legale).
o Dati del lavoratore (nome, cognome, indirizzo, posizione lavorativa).
• Durata dell’Accordo:
o Periodo di validità dell’accordo (a tempo determinato o indeterminato).
• Eventuali periodi di prova.
• Modalità di Svolgimento:
• Descrizione delle mansioni da svolgere in modalità smart working.
• Flessibilità degli orari di lavoro, specificando eventuali fasce orarie di reperibilità.
• Luogo di Lavoro:
o Indicazione dei luoghi da cui il lavoratore può svolgere le proprie attività (es. domicilio, coworking,
altri luoghi).
o Eventuali limitazioni o requisiti minimi per il luogo di lavoro (es. connessione internet adeguata).
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• Strumenti di Lavoro:
o Elenco degli strumenti e delle attrezzature forniti dal datore di lavoro (es. laptop, smartphone,
software).
o Responsabilità per la manutenzione e la sicurezza degli strumenti.
• Sicurezza e Salute sul Lavoro:
o Misure adottate per garantire la sicurezza e la salute del lavoratore, in conformità con la normativa
vigente (es. formazione, valutazione dei rischi).
o Indicazioni sulle procedure da seguire in caso di infortunio o malattia professionale.
• Privacy e Riservatezza:
• Regole per la protezione dei dati aziendali e la riservatezza delle informazioni trattate dal lavoratore.
• Utilizzo degli strumenti di lavoro in conformità con le policy aziendali sulla privacy.
• Diritti e Doveri:
o Diritti del lavoratore in smart working (es. diritto alla disconnessione, accesso a informazioni e
comunicazioni aziendali).
o Doveri del lavoratore (es. rispetto delle normative aziendali, utilizzo corretto degli strumenti di
lavoro).
• Modalità di Controllo e Monitoraggio:
o Modalità e strumenti utilizzati dal datore di lavoro per monitorare l’attività lavorativa.
o Trasparenza sui criteri di valutazione della performance.
• Formazione e Supporto:
o Programmi di formazione previsti per l’uso efficace degli strumenti di lavoro e per la gestione del
lavoro agile.
o Supporto tecnico disponibile per il lavoratore.
• Clausole di Recesso:
o Condizioni e termini per il recesso dall’accordo, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
o Periodo di preavviso richiesto.
• Rimborso Spese:
o Eventuali rimborsi previsti per spese sostenute dal lavoratore per lo svolgimento dell’attività in
smart working (es. connessione internet, energia elettrica).
• Disposizioni Finali:
o Qualsiasi altra disposizione rilevante per la specifica organizzazione del lavoro agile.
• Firma delle parti coinvolte (datore di lavoro e lavoratore).
L’accordo deve essere redatto in conformità con le normative nazionali e aziendali vigenti, e deve essere condiviso
e firmato da entrambe le parti per essere considerato valido.
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CAPITOLO 12: TELELA VORO
Art. 125 - Definizione
Il Telelavoro è definito come un'organizzazione del lavoro a distanza, utilizzando sistemi informatici e di
comunicazione, consentendo ai lavoratori di svolgere le proprie attività fuori dagli uffici aziendali, spesso
dall'abitazione. È considerato utile per conciliare esigenze lavorative e familiari.
Art. 126 - Tipologie
Esistono varie tipologie di telelavoro, come il domiciliare, il mobile, il remotizzato (o a distanza), e il misto.
Art. 127 - Ambito di Applicazione del Telelavoro
Il Telelavoro è riservato ai lavoratori subordinati e può essere svolto a tempo pieno, parziale o determinato. La
postazione di telelavoro in casa non costituisce un'unità produttiva autonoma dell'azienda.
Art. 128 - Condizioni del Telelavoro
Il Telelavoro è una scelta volontaria sia per l'azienda che per il lavoratore. La possibilità di rifiutare o accettare il
telelavoro, se non previsto nel contratto originario, è garantita al lavoratore. Le modalità di reversibilità saranno
definite dalla contrattazione collettiva.
Art. 129 - Formazione per Telelavoratori
I telelavoratori hanno diritto alla stessa formazione dei colleghi in sede, riguardante gli strumenti di lavoro e
l'organizzazione di questa modalità lavorativa, fornita da enti formativi paritetici o, in loro assen za, secondo
programmi regionali o nazionali.
Art. 130 - Postazione di Lavoro e Costi
Le spese relative alla postazione di telelavoro, compresi i collegamenti telematici e le spese operative, sono a carico
del datore di lavoro. Un recesso immotivato entro tre anni comporta un rimborso pro- quota da parte del
telelavoratore.
Art. 131 - Protezione dei Dati
L'azienda deve garantire la sicurezza dei dati lavorativi, informando il telelavoratore sulle normative applicabili. La
responsabilità della conformità a queste norme ricade sul telelavoratore.
Art. 132 - Organizzazione del Tempo di Lavoro
Il telelavoratore ha la flessibilità nella gestione del proprio orario lavorativo, escludendo l'applicazione delle norme
tradizionali sull'orario di lavoro.
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Art. 133 - Diritti dei Telelavoratori
I telelavoratori mantengono gli stessi diritti retributivi, normativi e sindacali dei colleghi in sede, inclusi l'accesso
alla formazione e le opportunità di carriera.
Art. 134 - Telecontrollo
Qualsiasi forma di telecontrollo d eve essere concordata sindacalmente, rispettando la privacy e le leggi vigenti,
senza sorveglianza nascosta dei telelavoratori.
Art. 135 - Competenze della Commissione Bilaterale
Le questioni relative agli strumenti di lavoro, alla disciplina e alla responsabilità sono delegate alla Commissione
Bilaterale prevista dal CCNL.
Art. 136 - Contrattazione di Secondo Livello sul Telelavoro
La contrattazione di secondo livello affronta temi come la prevenzione dell'isolamento del telelavoratore, il carico
di lavoro, gli strumenti di telecontrollo, la gestione autonoma del tempo di lavoro e le sanzioni disciplinari
specifiche per il telelavoro.
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CAPITOLO 13: LA VORO INTERMITTENTE
Art. 137 - Definizione
È concordato tra le parti che è possibile attivare contratti di lavoro intermittente rispettando le disposizioni
dell’art.13 c.1 del D.Lgs.n.81/2015.
Il lavoro intermittente, caratterizzato da attività non continue o sporadiche, può essere contrattualizzato per
soddisfare necessità tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, laddove non sia fattibile prevedere
anticipatamente i periodi di lavoro mediante contratti part-time.
A meno che la legge non disponga diversamente, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente con individui
di età s uperiore ai cinquantacinque anni o inferiore ai ventiquattro anni, con l'obbligo che tali attività siano
compiute entro il compimento del venticinquesimo anno di età.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere definito per periodi specifici e limitar si a durate prestabilite entro
l'anno. Non è possibile generalizzare l'applicazione per l'intero anno, ma è necessaria una specificazione temporale.
I periodi all’interno dell’anno sono stabiliti e concordati per iscritto al momento dell’assunzione.
Per i periodi prestabiliti si intendono:
a) Week-end: dal venerdì mattina, dopo le 8.00, fino al lunedì mattina alle 6.00;
b) Vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 15 gennaio;
c) Vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì dopo il Lunedì dell'Angelo;
d) Periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre;
e) Fino a tre mesi nei periodi con picchi di lavoro o avvio di nuove attività, concordati tra azienda e
rappresentanza sindacale dei lavoratori;
f) Qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale specificato nel contratto individuale.
Il lavoro intermittente è proibito:
a) Per sostituire lavoratori in sciopero;
b) In unità produttive dove si sono verificati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, secondo gli artt.4
e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223, o dove vi sia una sospensione o riduzione dell’orario lavorativo sotto
cassa integrazione guadagni;
c) A datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo le norme sulla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
Art. 138 - Assunzione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere redatto per iscritto e deve includere:
a) Durata del contratto e circostanze che ne permettono la stipulazione;
b) Luogo e modalità di disponibilità del lavoratore, e il preavviso necessario che non può essere inferiore a
un giorno lavorativo;
c) Remunerazione e trattamento normativo per il lavoro svolto, inclusa l'indennità di disponibilità, se prevista;
d) Modalità con cui il datore di lavoro può richiedere la prestazione lavorativa e come questa viene registrata;
e) Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f) Misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività;
g) Riferimento alle norme di questo articolo.
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Prima dell'inizio di una prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni non superiori a trenta giorni, il datore di
lavoro deve notificare la durata della prestazione alla Direzione territoriale del lavoro competente e all'Ente
Bilaterale tramite metodi semplificati come sms, fax o e-mail.
Art. 139 - Indennità di disponibilità
Nel contratto di lavoro intermittente si specifica l'importo dell'indennità di disponibilità mensile, suddivisa in quote
orarie, che il lavoratore riceve durante i periodi in cui assicura la propria disponibilità all'azienda in attesa di essere
chiamato.
L'indennità di disponibilità mensile corrisponde al 20% della retribuzione stabilita dal contratto per il livello
corrispondente alla mansione eseguita, durante i periodi di attesa di utilizzo.
La retribuzione di riferimento per calcolare l'indennità include:
a) Il salario minimo tabellare;
b) Componenti variabili del salario;
c) Pro-rata di tredicesima mensilità.
L'indennità di disponibilità non rientra nel calcolo di alcun diritto previsto dalla legge o dal contratto e il pagamento
dell'indennità supplementare è definito con il versamento sopra indicato.
In caso di malattia o di altre cause di forza maggiore che impediscano temporaneamente al lavoratore di
rispondere alla chiamata, è necessario che quest'ultimo avvisi l'azienda in anticip o, specificando la durata
dell'impedimento, seguendo le procedure stabilite da questo CCNL, e fornendo poi una documentazione che
giustifichi l'assenza.
Durante il periodo di indisponibilità temporanea, il lavoratore non accumula il diritto all'indennità di disponibilità.
Se il lavoratore non comunica tempestivamente l'indisponibilità come descritto, perde il diritto all'indennità di
disponibilità per quindici giorni, salvo diverse disposizioni del contratto di lavoro individuale.
Queste norme si applicano solo quando il lavoratore si impegna contrattualmente a essere reperibile per l'azienda.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può portare l'azienda a terminare il contratto, richiedendo la
restituzione dell'indennità di disponibilità già pagata per il periodo successivo al rifiuto, e, come previsto dall’art.16
c.5 del D.Lgs.n.81/2015, al risarcimento danni equivalente alle quote orarie dell'indennità di disponibilità per il
periodo di servizio rifiutato.
Art. 140 - Retribuzione
Osservando il divieto di discriminazione diretta e indiretta previsto dalla legge, il lavoratore intermittente non deve
ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ai colleghi di pari
livello e con le stesse mansioni, per i periodi lavorati.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è proporzionato alla prestazione
effettivamente svolta, inclusi gli aspetti relativi alla retribuzione globale e alle singole componenti, nonché alle ferie
e ai trattamenti per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità e congedi parentali.
In caso di malattia occorsa durante un periodo di chiamata, il lavoratore ha diritto a una integrazione dell'indennità
erogata dall'INPS fino a raggiungere il 20% della retribuzione lorda contrattuale per tutta la durata della chiamata.
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Durante il periodo in cui il lavoratore rimane disponibile a rispondere alla chiamata, non matura diritti né
trattamenti economici o normativi riconosciuti ai lavoratori subordinati, ad eccezione dell'indennità di disponibilità.
Art. 141 - Organico aziendale
Il lavoratore intermittente è conteggiato nell'organico dell'azienda, ai fini delle normative legali,
proporzionalmente alle ore lavorate durante ogni semestre (gennaio-giugno e luglio-dicembre).
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CAPITOLO 14: LA VORO PART-TIME
Art. 142 - Definizione
Le parti concordano di definire il rapporto di lavoro part-time come segue.
Esistono diversi modelli di impiego part-time:
a) “Orizzontale”, dove si verifica una riduzione delle ore di lavoro quotidiane rispetto al regime a tempo pieno;
b) “Verticale”, caratterizzato da un orario completo ma confinato a specifici periodi durante la settimana, il
mese o l'anno;
c) “Misto”, che integra gli approcci orizzontale e verticale.
Art. 143 - Normativa del lavoro part-time
L'istituzione di un rapporto di lavoro part- time, sia a termine che a tempo indeterminato, richiede l'accordo di
entrambe le parti, documentato per iscritto. Questa procedura è obbligatoria anche per la convers ione da part-
time a full-time e viceversa.
Il lavoro part -time può applicarsi sia agli impiegati attuali su loro richiesta esplicita per iscritto, sia ai nuovi
dipendenti, a seconda delle necessità aziendali di natura tecnica e produttiva.
Durante la transizione da full-time a part-time, le parti possono negoziare le condizioni per un eventuale ritorno
al full-time, e l'azienda può assumere altro personale temporaneamente per coprire le ore lavorative necessarie.
Art. 144 - Impiego
Il contratto di lavoro part-time o la modifica del contratto da full-time a part-time deve essere redatto per iscritto.
Il contratto deve indicare chiaramente la durata del lavoro e l'allocazione temporale delle ore lavorative giornaliere,
settimanali, mensili o annuali, e per i nuovi contratti part-time, includere anche gli altri elementi definiti dall'articolo
1 di questo CCNL.
Se l'organizzazione del lavoro prevede turni, questi dettagli possono anche essere specificati tramite riferimento a
turni di lavoro pre-programmati.
Art. 145 - Obblighi Informativi
L'azienda deve informare le rappresentanze sindacali, se presenti, o l'Ente Bilaterale competente in assenza di
rappresentanza sindacale, annualmente, sull'uso del lavoro part-time e sulle sue varie forme.
Questa comunicazione serve anche per fini statistici del contratto collettivo.
Art. 146 - Clausole flessibili ed elastiche
Con un accordo specifico, le parti possono inserire nel contratto di lavoro part-time clausole che permettano:
a) Clausole flessibili: l'allocazione temporale del lavoro può variare da part-time orizzontale a verticale o a un
modello misto;
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b) Clausole elastiche: un aumento della durata del lavoro.
L'accettazione di queste clausole da parte del lavoratore deve essere formalizzata per iscritto.
Un rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo valido per il licenziamento.
Il lavoratore può richiedere l'assistenza di un rappresentante sindacale per la firma di questo accordo.
Il lavoratore ha il diritto di revocare il consenso solo se si verificano c erte condizioni specificate nell'articolo 8,
paragrafi 3-5, o nell'articolo 10, primo comma, della legge del 20 maggio 1970 n.300.
Nel caso di nuove assunzioni, la flessibilità oraria può essere inclusa nella lettera di assunzione e accettata
espressamente dal lavoratore.
Se il datore di lavoro modifica temporaneamente l'orario di lavoro con clausole elastiche, deve informare il
lavoratore con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso.
L'utilizzo delle ore lavorative sotto clausole flessibili dà diritto al lavoratore a una maggiorazione salariale del 10%
per la durata della variazione.
Le ore lavorate sotto clausole elastiche danno diritto a una maggiorazione salariale come definito per il lavoro
supplementare.
Queste maggiorazioni non si applicano in certe situazioni specifiche descritte di seguito:
a) Riorganizzazione generale dell'orario di lavoro che coinvolge l'intera struttura o unità organizzative
autonome;
b) Modifiche richieste dal lavoratore e accettate dal datore di lavoro;
c) Modifiche nell'articolazione del l'orario di lavoro accettate dal lavoratore che rappresentano un
cambiamento strutturale.
Se le clausole flessibili consentono un incremento delle ore lavorative, l'orario non deve superare le 40 ore
settimanali, salvo situazioni di flessibilità estesa. È garantito l'uso del sistema di banca delle ore.
Art. 147 - Lavoro supplementare e straordinario
Dato il contesto organizzativo e produttivo specifico del settore, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere:
a) Lavoro supplementare ai lavoratori a tempo parziale;
b) Lavoro straordinario ai lavoratori a tempo parziale nelle stesse condizioni previste per i lavoratori a tempo
pieno dal presente CCNL.
Il lavoro supplementare comprende le ore che superano l'orario giornaliero concordato fino a un massimo di 8
ore, come previsto dall’art.5 c.2 del D.Lgs.n.81/2015.
Le ore supplementari non sono opzionali e vengono compensate con una maggiorazione del 10% sulla
retribuzione ordinaria.
Un eventuale rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare o straordinario non costituisce
motivo valido per licenziamento o azioni disciplinari.
Per il lavoro straordinario si applicano le normali maggiorazioni previste dall'art.12 del presente CCNL.
Il lavoratore può rifiutare il lavoro supplementare se giustifica to da esigenze lavorative, di salute, familiari o di
formazione professionale comprovate.
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Art. 148 - Retribuzione
Al lavoratore deve essere garantito un trattamento retributivo e normativo non meno favorevole rispetto a quello
dei colleghi di pari livello e mansione.
Il lavoratore a tempo parziale gode degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, inclusi:
a) Importo della retribuzione oraria;
b) Durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
c) Disposizioni relative alla maternità;
d) Durata della conservazione del posto in caso di malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali;
e) Norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
f) Accesso ai servizi aziendali;
g) Modalità di calcolo delle retribuzioni indirette e differite secondo il CCNL;
h) Diritti sindacali, compresi quelli previsti dalla Legge n.300/1970 e sue modifiche.
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è proporzionato in base alla riduzione dell'orario lavorativo,
influenzando l'importo della retribuzione globale, delle componenti singole, delle ferie retribuite, e dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattie professionali e maternità.
Art. 149 - Diritti proporzionali nel part-time verticale
I lavoratori impiegati a tempo parziale verticale godono di giorni di ferie e ore di permessi calcolati
proporzionalmente alle giornate lavorative effettivamente svolte durante l'anno solare.
Lo stesso principio di proporzionalità si applica alle altre forme di assenza previste da legge e contratto collettivo,
inclusi i periodi di malattia e tutti gli altri istituti contrattuali indiretti.
In caso di malattia, la durata della conservazione del posto di lavoro viene calcolata proporzionalmente in base
alle giornate lavorative effettivamente svolte durante:
a) 180 giorni consecutivi di malattia certificata in un anno solare;
b) 180 giorni cumulativi di malattia entro 36 mesi;
c) 720 giorni per malattie gravi entro 48 mesi, comprovate da documentazione medica.
Per gli infortuni, la durata della conservazione del posto di lavoro è proporzionata alle giornate lavorative effettuate
nell'arco di 180 giorni.
Art. 150 - Consistenza organico aziendale
La consistenza dell'organico aziendale, quando necessario per disposizioni legali, include i lavoratori a tempo
parziale calcolati proporzionalmente in base al tempo lavorato rispetto a quello pieno. L'arrotondamento si applica
alle frazioni di orario che superano la somma degli orari part -time, corrispondendo a unità complete di tempo
pieno.
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Art. 151 - Diritto di precedenza
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, avviene con il consenso
reciproco delle parti, stabilendo una durata predeterminata non inferiore a sei mesi. La comunicazione di tale
cambiamento è data all'interessato entro 45 giorni dalla richiesta.
Nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, durante l'anno solare, i ratei della retribuzione
globale mensile e gli altri diritti contrattuali e legali vengono calcolati proporzionalmente alla durata effettiva delle
prestazioni nei due periodi.
I dipendenti a tempo indeterminato e pieno possono richiedere il passaggio a tempo parziale, con l'azienda che
valuta tali richieste in base alle proprie necessità.
I dipendenti affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative con ridotta capacità
lavorativa, accertata da commissioni mediche competenti, hanno diritto al passaggio da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa su richiesta.
Priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è data in casi di gravi patologie che colpiscono
familiari stretti o conviventi permanentemente inabili.
Priorità è concessa anche ai dipendenti con figli minori di 13 anni o con disabilità per la trasformazione del
contratto da tempo pieno a parziale.
I lavoratori che passano da tempo pieno a parziale hanno la precedenza per ritornare a tempo pieno nelle stesse
mansioni o mansioni equivalenti.
Una volta può essere richiesta la trasformazione da tempo pieno a parziale, in alternativa al congedo parentale,
con una riduzione oraria non superiore al 50%.
In caso di assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro deve informare tempestivamente i dipendenti a tempo
pieno, considerando le loro richieste di trasformazione del rapporto di lavoro.
Nel reclutamento a tempo pieno, i lavoratori a tempo parziale hanno un diritto di precedenza per mansioni simili
o equivalenti entro lo stesso ambito comunale, diritto che si estingue con il rifiuto esplicito del lavoratore alla
trasformazione proposta
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CAPITOLO 15: LA VORO SOMMINISTRATO
Art. 152 – Definizione e Sfera di applicabilità
Il contratto di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, si verifica quando
un'agenzia autorizzata di somministrazione, secondo il D.Lgs.n.276/2003, fornisce lavoratori a un utilizzatore.
Questi lavoratori rimangono impiegati dell'agenzia ma svolgono le loro attività sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore per la durata della missione.
Il contratto di somministrazione di lavoro è proibito nei seguenti casi:
a) Per sostituire lavoratori in sciopero;
b) In unità produttive che hanno effettuato licenziamenti collettivi entro i sei mesi precedenti, secondo gli
artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, a meno che il contratto non sia per sostituire lavorato ri
temporaneamente assenti o non superi i tre mesi di durata;
c) In unità con sospensione o riduzione del lavoro in regime di cassa integrazione guadagni;
d) Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
Art. 153 – Proporzione numerica
Le parti stabiliscono che l'imprenditore può impiegare in azienda un numero massimo di lavoratori somministrati
a tempo determinato fino al 20% annuo dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi i contratti per l'avvio di
nuove attività o la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Art. 154 – Tutela del lavoratore e esercizio del potere disciplinare
Il somministratore deve informare e formare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive e all'uso delle attrezzature necessarie, conformemente al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Questo
obbligo può essere trasferito all'utilizzatore tramite il contratto di somministrazione. L'utilizzatore deve rispettare
nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione che ha verso i propri
dipendenti.
Se l'utilizzatore assegna al lavoratore mansioni di livello diverso da quelle previste nel contratto, deve informarne
immediatamente il somministratore e fornire una copia della comunicazione al lavoratore. In caso di mancata
informazione, l'utilizzatore è responsabile per le differenze retributive dovute per mansioni superiori e per eventuali
danni derivanti dall'assegnazione a mansioni inferiori.
Il potere disciplinare è riservato al somministratore. L'utilizzatore deve fornire al somministratore gli elementi
necessari per qualsiasi contestazione, come previsto dall'art.7 della Legge n.300/1970.
L'utilizzatore è responsabile per i danni causati da lavoratori somministrati a terzi durante l'esecuzione del loro
lavoro.
È nulla ogni clausola che limiti, anche indirettamente, la possibilità dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al
termine della missione, a meno che non sia prevista un'adeguata indennità di fine missione, come stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
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Art. 155 – Retribuzione
Durante l'intera durata della loro missione presso l'utilizzatore, i lavoratori somministrati hanno diritto a una
retribuzione e a condizioni normative che non siano inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore che svolgono
le stesse mansioni e che sono dello stesso livello.
L'utilizzatore è corresponsabile insieme al somminist ratore per il pagamento dei salari e dei relativi contributi
previdenziali dei lavoratori somministrati. Tuttavia, l'utilizzatore ha diritto di richiedere un rimborso al
somministratore per tali pagamenti.
I contratti collettivi utilizzati dall'utilizzatore definiscono i metodi e i criteri per calcolare e pagare i bonus e altre
forme di retribuzione variabile basate sui risultati raggiunti o legate alla performance economica dell'azienda. I
lavoratori somministrati hanno anche diritto ad accedere ai servizi sociali e assistenziali disponibili per i dipendenti
diretti dell'utilizzatore, tranne quelli la cui fruizione è condizionata all'appartenenza a specifiche associazioni o al
raggiungimento di certi livelli di anzianità.
Art. 156 – Disposizioni comuni per contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, congedi vari o servizio militare, il numero di lavoratori
con contratti a tempo determinato o di somministrazione non può eccedere il numero di dipendenti a tempo
indeterminato presenti nell'azienda utilizzatrice. Per i contratti part -time, questo numero viene adeguato
proporzionalmente.
Art. 157 – Limiti all'uso complessivo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione
Se si verificano circostanze speciali che richiedono un superamento dei limiti numerici stabiliti dagli articoli 96 e
101, l'azienda deve presentare una richiesta formale di autorizzazione all'Ente Bilaterale E.BIL.O.S. La richiesta deve
essere inviata tramite PEC e includere documentazione a supporto. L'ente deve rispondere entro 20 giorni dalla
ricezione della domanda; in assenza di comunicazione, la richiesta si considera approvata.
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CAPITOLO 16: INQUADRAMENTO
Art. 158 – Classificazione del personale
Basata sulle responsabilità, capacità e esperienza accumulata, ogni dipendente viene classificato in uno dei
seguenti livelli. Tale classificazione si fonda su descrizioni generali, profili professionali standardizzati e esempi
illustrativi, che tendono ad essere formulati in modo omogeneo e si riferiscono alla figura professionale in senso
lato.
Quadro
Questo livello include i dipendenti che gestiscono attività, uffici o strutture aziendali, o che supervisionano e controllano
lavoratori di livello inferio re. Tali individui, oltre ad avere le competenze descritte per il primo livello, devono avere
acquisito esperienza attraverso un prolungato esercizio delle loro funzioni e svolgere compiti di elevata specializzazione
cruciale per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Esempi:
a) Dipendenti con competenze tecniche o amministrative dotati di autonomia decisionale e capacità di gestione;
b) Figure professionali che gestiscono e supervisionano unità specializzate e strategiche, prendendo decisioni
significative;
c) Responsabili di filiali, sedi o cantieri;
d) Capisquadra che coordina gruppi di lavoro;
e) Responsabili di laboratori o progetti di ricerca.
Primo livello
I lavoratori di questo livello supervisionano e organizzano le unità produttive, operando con autonomia e responsabilità
delegate. Svolgono ruoli di guida e supervisione che necessitano competenze specifiche.
Esempi:
a) Esperti in ambiti tecnici o amministrativi che lavorano autonomamente;
b) Capo contabile;
c) Responsabile di reparto;
d) Responsabile della qualità;
e) Controller tecnico o amministrativo;
f) Progettista di sistemi;
g) Responsabile vendite.
Secondo livello
In questo livello troviamo lavoratori che svolgono funzioni autonomamente, operando in contesti complessi e
richiedendo un'alta qualità professionale e esperienza.
Esempi:
a) Tecnici o amministrativi;
b) Specialisti in controllo qualità e sicurezza;
c) Programmatori e tecnici informatici;
d) Responsabili acquisti;
e) Assistenti di direzione;
f) Contabili;
g) Coordinatori di servizi.
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Terzo livello
I lavoratori di questo livello eseguono compiti che richiedono specializzazione e capacità professionali specifiche,
operando autonomamente.
Esempi:
a) Tecnici responsabili di impianti;
b) Responsabili di gruppi operativi in settori critici come manutenzione e logistica;
c) Manutentori polivalenti;
d) Addetti a operazioni specializzate come la disinfezione;
e) Impiegati con elevate responsabilità operative.
Quarto livello
Questo livello comprende lavoratori che eseguono compiti operativi richiedenti conoscenze tecniche specifiche.
Esempi:
a) Lavoratori che gestiscono operazioni complesse di manutenzione;
b) Tecnici specializzati;
c) Capisquadra;
d) Addetti a bonifiche ambientali;
e) Responsabili di installazioni tecniche.
Quinto livello
Qui si classificano i lavoratori che svolgono compiti di media complessità tecnica o amministrativa.
Esempi:
a) Operai specializzati in manutenzione;
b) Addetti a servizi ambientali;
c) Operai in attività di vendita e assistenza;
d) Conducenti di veicoli specializzati.
Sesto livello
I lavoratori di questo livello eseguono mansioni che richiedono abilità tecnico-pratiche non specialistiche acquisite dopo
un breve addestramento.
Esempi:
a) Addetti a pulizie e manutenzioni di base;
b) Portieri e guardiani;
c) Operai generici in attività ausiliarie.
Settimo livello
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività manuali semplici, senza necessità di competenze
specialistiche.
Esempi:
a) Manovali e addetti a compiti elementari di pulizia;
b) Guardiani.
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ALLEGATO
Minimi Retributivi 2024 per Settori Specifici
Inquadramento Multiservizi Trasporti Logistica Commercio Edilizia Impiantistica
Quadri € 2.084,65 € 2.200,00 € 2.180,00 € 2.150,00 € 2.250,00 € 2.300,00
Primo livello € 1.950,55 €2.000,00 € 1.970,00 € 1.960,00 € 2.050,00 € 2.100,00
Secondo livello € 1.752,75 € 1.800,00 € 1.780,00 € 1.770,00 € 1.850,00 € 1.900,00
Terzo livello € 1.506,55 €1.550,00 € 1.530,00 € 1.520,00 € 1.600,00 € 1.650,00
Quarto livello € 1.420,85 €1.460,00 € 1.450,00 € 1.440,00 € 1.520,00 € 1.570,00
Quinto livello € 1.348,20 €1.380,00 € 1.370,00 € 1.360,00 € 1.440,00 € 1.490,00
Sesto livello € 1.283,25 € 1.310,00 € 1.300,00 € 1.290,00 € 1.370,00 € 1.420,00
Settimo livello € 1.218,45 € 1.240,00 € 1.230,00 € 1.220,00 € 1.300,00 € 1.350,00
Note:
Quadri: Categoria con le maggiori responsabilità, il compenso è generalmente più alto. Le retribuzioni per
Quadri riflettono un aumento rispetto al minimo indicato, adeguato per i settori con maggiori complessità e
responsabilità.
Primo livello: Adeguamenti specifici per riflettere le differenze di settore, con il settore Edilizia e Impiantistica
leggermente più alto a causa delle competenze tecniche richieste.
Secondo e Terzo livello: Retribuzioni graduate per riflettere la progressione di responsabilità e competenze.
Da Quarto a Settimo livello: Coerenti con le responsabilità minori, ma comunque adeguati per rispettare le
specificità del settore.
Criteri di Calcolo:
Multiservizi: Base del CCNL con leggera flessione rispetto al settore trasporti e logistica.
Trasporti e Logistica: Leggerme nte superiori ai multiservizi per le maggiori responsabilità e complessità
operative.
Commercio: Retribuzioni competitive ma inferiori a Trasporti e Logistica.
Edilizia e Impiantistica: Retribuzioni maggiori per riflettere la specializzazione tecnica e i rischi associati.
Dichiarazione Congiunta
Le parti riconoscono la necessità di aggiornare la classificazione dei profili professionali qualora le funzioni svolte
dai dipendenti non corrispondano a quelle specificate nel presente CCNL, soprattutto in seguito all'introduzione
di nuove tecnologie. Qualsiasi azienda che desideri rivedere o creare nuovi profili professionali deve inviare una
.. <richiesta formale alle organizzazioni sindacali firmatarie di questo contratto, sia a livello territoriale che aziendale,
se applicabile. Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, le organizzazioni sindacali sono tenute a organizzare
un incontro per discutere l'aggiornamento delle normative relative ai profili professionali.
Organizzazione Timbro e Firma del legale rappresentante
FEDERLAVORATORI
FIN IMPRESE
FINCONSUMATORI
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Hanno partecipato alla stesura del suddetto Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dipendente
di imprese operanti nei settori di Multiservizi, Logistica, Trasporti, Edilizia, Impiantistica e Commercio.
Il Sig. Corrado Piacenti, in qualità di Presidente di FEDERLAVORATORI
La. Sig.ra Valentina Barberini, in qualità di Vice Presidente di FEDERLAVORATORI �
La Sig.ra Patrizia lnnocentini, in qualità di Segretario Generale di FINIMPRESE
Il Sig.re Armandino Piacenti, in qualità di Vice Segretario di FIN IMPRESE �
�
Il Sig.re Fabio Scotti, in qualità di Segretario Generale di FINCONSUMATORI V {-::i,_t
La Sig.ra Maria Elena lndone, in qualità di Vice Segretario di FINCONSUMATORI �� f'v'A..Sl,."'C) �
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