Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23347/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

domicilio digitale come per legge- ricorrente -controLOCRA S.R.L.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1270/2024pubblicata in data 28 giugno 2024 e notificata in data 4 luglio 2024;Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Locra s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Vicenza,[OSCURATO:PERSONA], proponendo querela di falso avverso la sottoscrizioneapposta in calce alla dichiarazione di debito datata 14 luglio 2009, resain favore del convenuto, posta a base del decreto ingiuntivo n.1392/2011, chiesto ed ottenuto da quest’ultimo nei confronti dellasocietà attrice ed emesso dal Tribunale di Vicenza il 27 maggio 2011,ormai divenuto definitivo perché non opposto nei termini di legge.Dedusse di avere preso visione di tale documento, per la primavolta, in data 17 gennaio 2018, con il deposito effettuato dal Pozza aseguito di ordine giudiziale di esibizione nell’ambito di altro giudizio diopposizione all’esecuzione e di avere constatato la discrepanza dellafirma apparentemente apposta in calce allo stesso dall’allora legalerappresentante della società rispetto alla firma “autentica” dello stessolegale rappresentante.

Chiese, pertanto, di accertare la falsità dellasottoscrizione apposta sulla dichiarazione di debito, nonché la falsitàideologica per induzione del decreto ingiuntivo n. 1392/2011 delTribunale di Vicenza.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’inammissibilitàdella querela di falso, oltre che la carenza di interesse ad agire in capoa Locra s.r.l., posto che il decreto ingiuntivo n. 1392/2011 era divenutodefinitivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. per mancata opposizione,sicché la validità della dichiarazione di debito era ormai coperta dagiudicato.Espletata la c.t.u. grafologica, la quale concludeva che la firmaapposta sulla dichiarazione di debito era apocrifa, il Tribunale adito,Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026con la sentenza n. 1602/2022, pubblicata il 22 settembre 2022, accertòe dichiarò la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile aLocra s.r.l. e, per essa, al legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], postain calce alla dichiarazione del 14 luglio 2009.2.

Siffatta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’appello di Venezia; nel corso del giudizio, Locra s.r.l.,costituitasi tardivamente, deduceva che, nel luglio 2023, tra le partiera stata conclusa una transazione, la quale comprendeva tutte lecontroversie pendenti, prevedendo anche l’abbandono del giudizioavente ad oggetto la querela di falso, a spese compensate, ma che ilPozza, tramite il suo legale, a causa dei ritardi nei pagamenti, avevarisolto la transazione avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 6dello stesso accordo; tale comunicazione, tuttavia, secondo Locra s.r.l.,era inefficace ed inidonea a risolvere la transazione, in quanto carentedella concessione di un termine per adempiere e perché, comunque,essa debitrice aveva pagato il quantum scaduto entro i quindici giornisuccessivi alla diffida, ossia entro il termine minimo previsto dall’art.1454 cod. civ.

L’appellata rappresentava pure che, successivamente,aveva eseguito gli ulteriori pagamenti, sino a corrispondere l’integralesomma concordata in transazione; chiedeva, pertanto, che venissedichiarata cessata la materia del contendere.La Corte d’appello, con la sentenza in questa sede impugnata,rigettava il gravame, nonché la richiesta di declaratoria di cessazionedella materia del contendere, affermando che la definizione transattivadella lite esulava dall’ambito oggettivo del giudizio di falso.In sintesi, il giudice d’appello reputava ammissibile la proposizionedella querela di falso, dal momento che il decreto ingiuntivo divenutodefinitivo per mancanza di opposizione non conteneva alcunaccertamento in ordine alla veridicità del documento posto dal creditorea fondamento della propria domanda, essendo oggetto di valutazionenel giudizio monitorio la sola sussistenza dei presupposti di cui all’art.Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026633 cod. proc. civ. per l’emissione dell’ordine di pagamento.

Spiegava,inoltre, che la disciplina della querela di falso non prevedeva alcunadecadenza dalla facoltà di deduzione della falsità del documento, chepoteva essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, finché laveridicità del documento non fosse stata accertata con sentenzapassata in giudicato, per cui la querela di falso era consentita, sia invia incidentale, nel giudizio nel quale l’atto fidefacente era statoprodotto, sia in via principale, anche a seguito della intervenutadefinitività del decreto ingiuntivo.Riteneva, poi, sussistente l’interesse ad agire in capo alla querelante,rappresentato ‹‹dall’interesse all’accertamento della falsità delladichiarazione del 14.7.2009 utilizzata dal convenuto per fondare lapropria pretesa creditoria›› e che detto interesse permanevanonostante l’intervenuta definitività del decreto ingiuntivo emesso sullabase di tale dichiarazione, proprio perché il provvedimento monitorionon conteneva alcuna verifica in ordine alla falsità o genuinità dellastessa e risultando pendenti tra le stesse parti sia il giudizio diopposizione all’esecuzione, avviato sulla base del medesimo decretoingiuntivo, sia il giudizio di revocazione di detto provvedimento.

Lacircostanza che il giudizio di revocazione del decreto ingiuntivo fossestato promosso anteriormente all’avvio del giudizio di falso non facevavenire meno l’interesse, attuale e concreto, di Locra s.r.l. allaproposizione della querela di falso, stante l’interesse della predettasocietà di ottenere certezza in relazione alla falsità della dichiarazionedel 14 luglio 2009, “privandola della sua attitudine a costituire mezzodi prova, anche al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata invia esecutiva”.

Precisava, infine che attenevano a piani distinti, da unlato, l’accertamento della falsità della dichiarazione, oggetto delgiudizio di falso, e, dall’altro, l’accertamento dell’effettivo contenutodelle pretese creditorie, oggetto dei diversi giudizi pendenti tra le parti;con la conseguenza che, il fatto che Locra s.r.l., nel giudizio diNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026opposizione all’esecuzione, avesse chiesto la compensazionedell’importo ingiunto con un proprio maggior credito, non assumevarilievo in questo giudizio, dato il diverso oggetto e la diversa finalitàdella azione di falso.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della decisione d’appello.Locra s.r.l., pur ritualmente intimata, non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede.4.

Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositatoconclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo censura la decisione impugnata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degliartt. 221 cod. proc. civ. e 2909 cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe violato taleultima disposizione laddove ha ritenuto ammissibile la querela di falsoavverso la scrittura privata del 14 luglio 2009, nonostante il decretoingiuntivo fondato sulla medesima scrittura fosse ormai divenutodefinitivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.; ciò perché il giudicatodel decreto ingiuntivo “copre” anche la scrittura oggetto dellasuccessiva querela di falso.

Richiama a sostegno della fondatezza delmotivo Cass. n. 19413 del 2017, pronunciata in caso analogoriguardante la querela di falso proposta avverso un assegno in forzadel quale era stato emesso decreto ingiuntivo diventato definitivoperché tardivamente opposto, e sottolinea che con tale pronuncia èstata negata l’ammissibilità della querela, non potendo il valoreprobatorio del documento essere nuovamente messo in discussione aNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026seguito della formazione del giudicato sostanziale conseguente allamancata opposizione del decreto ingiuntivo.2.

Il secondo motivo attinge la sentenza impugnata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degliartt. 100 c.p.c., 326 e 395 c.p.c., nella parte in cui ha respintol’eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a Locra s.r.l.Ribadisce il ricorrente che l’interesse ad agire deve essere valutatoin concreto e che esso non sussiste quando il documento oggetto diquerela è già stato utilizzato in un giudizio coperto da giudicato.Nel censurare l’affermazione della Corte d’appello secondo la qualel’interesse ad agire, nel caso de quo, sussisterebbe, nonostantel’intervenuta definitività del decreto ingiuntivo, in ragione dellapendenza tra le parti di altri giudizi, il ricorrente evidenzia che l’odiernaintimata aveva instaurato, dinanzi il Tribunale di Vicenza, due giudizidi revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo,entrambi definiti con dichiarazione di estinzione, e che, sebbenel’estinzione non precludeva a Locra s.r.l. di agire nuovamente ai sensidell’art. 395, n. 2, c.p.c., quest’ultima era ormai decaduta dallapossibilità di chiedere la revocazione del decreto ingiuntivo in forzadella falsità della scrittura privata, per essere ampiamente decorso iltermine utile a tale fine (essendo trascorsi ben più di sessanta giornidal momento in cui è stata scoperta della falsità della scrittura privatain contestazione).3.

Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente hadepositato in formato analogico la copia della sentenza impugnata conla relazione di notificazione ─ che essa stessa afferma essere stataeffettuata nei suoi confronti da parte dell’appellante vittorioso a mezzop.e.c. in data 4 luglio 2024 ─ non corredata, però e stando agli attilegittimamente accessibili al Collegio al momento della decisione, dallalegge n. 53 del 1994.Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026Per tale ipotesi, come noto ─ in relazione alla questione del se e aquali condizioni il ricorso che sia seguito, nel termine di venti giornidall’ultima sua notificazione, dal deposito di copia analogica dellasentenza notificata a mezzo p.e.c. non asseverata conformeall’originale telematico (o con asseverazione di conformità priva disottoscrizione autografa) può considerarsi sottratto alla sanzione dellaimprocedibilità ex art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ. ─ leSezioni Unite di questa Corte (n. 8312 del 25/03/2019) hannoenunciato i seguenti principi:«1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultimanotifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta inoriginale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione diconformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n.53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa,non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ovel’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso ditardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessaritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformitàdella copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, deld.lgs. n. 82 del 2005.

Invece, per evitare di incorrere nelladichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositarel’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sinoall’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglionell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorsorimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche unosolo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppurecomunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformitàall’originale della copia analogica non autenticata della decisionetempestivamente depositata; 2) i medesimi principi si applicanoall’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata dellanotificazione telematica della decisione impugnata - e delNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senzadella legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva disottoscrizione autografa».Mette conto ancora rilevare che, nello stesso arresto delle SezioniUnite n. 8312 del 2019, si rammenta che «tradizionalmentel’improcedibilità, a differenza di quanto previsto in altre situazioniprocedurali, trova la sua ragione nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza diavvio di un determinato processo» (v.

Cass., sez.

U, 02/05/2017, n.10648; Cass., 22/12/2017, n. 30765).La giurisprudenza successiva ha consolidato tali approdi anche unavolta che il regime telematico ha trovato piena applicazione al giudiziodi legittimità e che la giurisprudenza sovranazionale ha rilevato che ilformalismo di quest’ultimo resta complessivamente giustificabile, siapure a determinate condizioni.In particolare, si è di recente statuito che, «in relazione ai ricorsiper cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione delprocesso telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.)la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile aifini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottrattaalla disponibilità delle parti atteso l’interesse pubblicistico alla verificadell’eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrentetramite il deposito in formato digitale del messaggio originale dinotificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nelfascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, ilricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formatonon digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cuiagli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente aNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026consentire la verifica suddetta in termini di certezza» (Cass., ord.31/12/2025, n. 34959, ove altri riferimenti).Alla luce di tali principi, essendo Locra s.r.l. rimasta intimata, nonpuò che dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.4.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite del presentegiudizio di cassazione, in difetto di attività difensiva di Locra s.r.l.

P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domicilio digitale come per legge- ricorrente -controLOCRA S.R.L.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1270/2024pubblicata in data 28 giugno 2024 e notificata in data 4 luglio 2024;Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Locra s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Vicenza,[OSCURATO:PERSONA], proponendo querela di falso avverso la sottoscrizioneapposta in calce alla dichiarazione di debito datata 14 luglio 2009, resain favore del convenuto, posta a base del decreto ingiuntivo n.1392/2011, chiesto ed ottenuto da quest’ultimo nei confronti dellasocietà attrice ed emesso dal Tribunale di Vicenza il 27 maggio 2011,ormai divenuto definitivo perché non opposto nei termini di legge.Dedusse di avere preso visione di tale documento, per la primavolta, in data 17 gennaio 2018, con il deposito effettuato dal Pozza aseguito di ordine giudiziale di esibizione nell’ambito di altro giudizio diopposizione all’esecuzione e di avere constatato la discrepanza dellafirma apparentemente apposta in calce allo stesso dall’allora legalerappresentante della società rispetto alla firma “autentica” dello stessolegale rappresentante. Chiese, pertanto, di accertare la falsità dellasottoscrizione apposta sulla dichiarazione di debito, nonché la falsitàideologica per induzione del decreto ingiuntivo n. 1392/2011 delTribunale di Vicenza.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’inammissibilitàdella querela di falso, oltre che la carenza di interesse ad agire in capoa Locra s.r.l., posto che il decreto ingiuntivo n. 1392/2011 era divenutodefinitivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. per mancata opposizione,sicché la validità della dichiarazione di debito era ormai coperta dagiudicato.Espletata la c.t.u. grafologica, la quale concludeva che la firmaapposta sulla dichiarazione di debito era apocrifa, il Tribunale adito,Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026con la sentenza n. 1602/2022, pubblicata il 22 settembre 2022, accertòe dichiarò la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile aLocra s.r.l. e, per essa, al legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], postain calce alla dichiarazione del 14 luglio 2009.2. Siffatta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’appello di Venezia; nel corso del giudizio, Locra s.r.l.,costituitasi tardivamente, deduceva che, nel luglio 2023, tra le partiera stata conclusa una transazione, la quale comprendeva tutte lecontroversie pendenti, prevedendo anche l’abbandono del giudizioavente ad oggetto la querela di falso, a spese compensate, ma che ilPozza, tramite il suo legale, a causa dei ritardi nei pagamenti, avevarisolto la transazione avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 6dello stesso accordo; tale comunicazione, tuttavia, secondo Locra s.r.l.,era inefficace ed inidonea a risolvere la transazione, in quanto carentedella concessione di un termine per adempiere e perché, comunque,essa debitrice aveva pagato il quantum scaduto entro i quindici giornisuccessivi alla diffida, ossia entro il termine minimo previsto dall’art.1454 cod. civ. L’appellata rappresentava pure che, successivamente,aveva eseguito gli ulteriori pagamenti, sino a corrispondere l’integralesomma concordata in transazione; chiedeva, pertanto, che venissedichiarata cessata la materia del contendere.La Corte d’appello, con la sentenza in questa sede impugnata,rigettava il gravame, nonché la richiesta di declaratoria di cessazionedella materia del contendere, affermando che la definizione transattivadella lite esulava dall’ambito oggettivo del giudizio di falso.In sintesi, il giudice d’appello reputava ammissibile la proposizionedella querela di falso, dal momento che il decreto ingiuntivo divenutodefinitivo per mancanza di opposizione non conteneva alcunaccertamento in ordine alla veridicità del documento posto dal creditorea fondamento della propria domanda, essendo oggetto di valutazionenel giudizio monitorio la sola sussistenza dei presupposti di cui all’art.Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026633 cod. proc. civ. per l’emissione dell’ordine di pagamento. Spiegava,inoltre, che la disciplina della querela di falso non prevedeva alcunadecadenza dalla facoltà di deduzione della falsità del documento, chepoteva essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, finché laveridicità del documento non fosse stata accertata con sentenzapassata in giudicato, per cui la querela di falso era consentita, sia invia incidentale, nel giudizio nel quale l’atto fidefacente era statoprodotto, sia in via principale, anche a seguito della intervenutadefinitività del decreto ingiuntivo.Riteneva, poi, sussistente l’interesse ad agire in capo alla querelante,rappresentato ‹‹dall’interesse all’accertamento della falsità delladichiarazione del 14.7.2009 utilizzata dal convenuto per fondare lapropria pretesa creditoria›› e che detto interesse permanevanonostante l’intervenuta definitività del decreto ingiuntivo emesso sullabase di tale dichiarazione, proprio perché il provvedimento monitorionon conteneva alcuna verifica in ordine alla falsità o genuinità dellastessa e risultando pendenti tra le stesse parti sia il giudizio diopposizione all’esecuzione, avviato sulla base del medesimo decretoingiuntivo, sia il giudizio di revocazione di detto provvedimento. Lacircostanza che il giudizio di revocazione del decreto ingiuntivo fossestato promosso anteriormente all’avvio del giudizio di falso non facevavenire meno l’interesse, attuale e concreto, di Locra s.r.l. allaproposizione della querela di falso, stante l’interesse della predettasocietà di ottenere certezza in relazione alla falsità della dichiarazionedel 14 luglio 2009, “privandola della sua attitudine a costituire mezzodi prova, anche al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata invia esecutiva”. Precisava, infine che attenevano a piani distinti, da unlato, l’accertamento della falsità della dichiarazione, oggetto delgiudizio di falso, e, dall’altro, l’accertamento dell’effettivo contenutodelle pretese creditorie, oggetto dei diversi giudizi pendenti tra le parti;con la conseguenza che, il fatto che Locra s.r.l., nel giudizio diNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026opposizione all’esecuzione, avesse chiesto la compensazionedell’importo ingiunto con un proprio maggior credito, non assumevarilievo in questo giudizio, dato il diverso oggetto e la diversa finalitàdella azione di falso.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della decisione d’appello.Locra s.r.l., pur ritualmente intimata, non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede.4. Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositatoconclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo censura la decisione impugnata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degliartt. 221 cod. proc. civ. e 2909 cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe violato taleultima disposizione laddove ha ritenuto ammissibile la querela di falsoavverso la scrittura privata del 14 luglio 2009, nonostante il decretoingiuntivo fondato sulla medesima scrittura fosse ormai divenutodefinitivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.; ciò perché il giudicatodel decreto ingiuntivo “copre” anche la scrittura oggetto dellasuccessiva querela di falso. Richiama a sostegno della fondatezza delmotivo Cass. n. 19413 del 2017, pronunciata in caso analogoriguardante la querela di falso proposta avverso un assegno in forzadel quale era stato emesso decreto ingiuntivo diventato definitivoperché tardivamente opposto, e sottolinea che con tale pronuncia èstata negata l’ammissibilità della querela, non potendo il valoreprobatorio del documento essere nuovamente messo in discussione aNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026seguito della formazione del giudicato sostanziale conseguente allamancata opposizione del decreto ingiuntivo.2. Il secondo motivo attinge la sentenza impugnata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degliartt. 100 c.p.c., 326 e 395 c.p.c., nella parte in cui ha respintol’eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a Locra s.r.l.Ribadisce il ricorrente che l’interesse ad agire deve essere valutatoin concreto e che esso non sussiste quando il documento oggetto diquerela è già stato utilizzato in un giudizio coperto da giudicato.Nel censurare l’affermazione della Corte d’appello secondo la qualel’interesse ad agire, nel caso de quo, sussisterebbe, nonostantel’intervenuta definitività del decreto ingiuntivo, in ragione dellapendenza tra le parti di altri giudizi, il ricorrente evidenzia che l’odiernaintimata aveva instaurato, dinanzi il Tribunale di Vicenza, due giudizidi revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo,entrambi definiti con dichiarazione di estinzione, e che, sebbenel’estinzione non precludeva a Locra s.r.l. di agire nuovamente ai sensidell’art. 395, n. 2, c.p.c., quest’ultima era ormai decaduta dallapossibilità di chiedere la revocazione del decreto ingiuntivo in forzadella falsità della scrittura privata, per essere ampiamente decorso iltermine utile a tale fine (essendo trascorsi ben più di sessanta giornidal momento in cui è stata scoperta della falsità della scrittura privatain contestazione).3. Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente hadepositato in formato analogico la copia della sentenza impugnata conla relazione di notificazione ─ che essa stessa afferma essere stataeffettuata nei suoi confronti da parte dell’appellante vittorioso a mezzop.e.c. in data 4 luglio 2024 ─ non corredata, però e stando agli attilegittimamente accessibili al Collegio al momento della decisione, dallalegge n. 53 del 1994.Numero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026Per tale ipotesi, come noto ─ in relazione alla questione del se e aquali condizioni il ricorso che sia seguito, nel termine di venti giornidall’ultima sua notificazione, dal deposito di copia analogica dellasentenza notificata a mezzo p.e.c. non asseverata conformeall’originale telematico (o con asseverazione di conformità priva disottoscrizione autografa) può considerarsi sottratto alla sanzione dellaimprocedibilità ex art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ. ─ leSezioni Unite di questa Corte (n. 8312 del 25/03/2019) hannoenunciato i seguenti principi:«1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultimanotifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta inoriginale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione diconformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n.53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa,non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ovel’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso ditardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessaritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformitàdella copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, deld.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nelladichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositarel’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sinoall’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglionell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorsorimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche unosolo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppurecomunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformitàall’originale della copia analogica non autenticata della decisionetempestivamente depositata; 2) i medesimi principi si applicanoall’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata dellanotificazione telematica della decisione impugnata - e delNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senzadella legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva disottoscrizione autografa».Mette conto ancora rilevare che, nello stesso arresto delle SezioniUnite n. 8312 del 2019, si rammenta che «tradizionalmentel’improcedibilità, a differenza di quanto previsto in altre situazioniprocedurali, trova la sua ragione nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza diavvio di un determinato processo» (v. Cass., sez. U, 02/05/2017, n.10648; Cass., 22/12/2017, n. 30765).La giurisprudenza successiva ha consolidato tali approdi anche unavolta che il regime telematico ha trovato piena applicazione al giudiziodi legittimità e che la giurisprudenza sovranazionale ha rilevato che ilformalismo di quest’ultimo resta complessivamente giustificabile, siapure a determinate condizioni.In particolare, si è di recente statuito che, «in relazione ai ricorsiper cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione delprocesso telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.)la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile aifini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottrattaalla disponibilità delle parti atteso l’interesse pubblicistico alla verificadell’eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrentetramite il deposito in formato digitale del messaggio originale dinotificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nelfascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, ilricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formatonon digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cuiagli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente aNumero registro generale 22050/2024Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 23347/2026Data pubblicazione 16/07/2026consentire la verifica suddetta in termini di certezza» (Cass., ord.31/12/2025, n. 34959, ove altri riferimenti).Alla luce di tali principi, essendo Locra s.r.l. rimasta intimata, nonpuò che dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.4. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite del presentegiudizio di cassazione, in difetto di attività difensiva di Locra s.r.l. P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris