CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 33075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17054/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 486/2022 depositata il 08/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenne dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per spese sostenute in ossequio a un provvedimento cautelare assunto in corso di causa su istanza degli ingiunti: il giudice della cautela aveva ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione di lavori per eliminare il pericolo di nuove infiltrazioni, ponendo le spese dell’intervento a suo carico in ragione di un terzo. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere sostenuto per intero la spesa, pretese con l’ingiunzione il rimborso dei 2/3 di quanto pagato, tale essendo, appunto, la ripartizione prefigurata dal giudice della cautela. Proposta l’opposizione, la stessa fu rigettata dal Giudice di pace. La Corte d’appello, adita dagli ingiunti soccombenti in primo grado , accolse l’ opposizione e revocò il decreto ingiuntivo . La Corte distrettuale riconobbe che , trattandosi di problema attinente all’esecuzione di un provvedimento cautelare, ogni questione avrebbe dovuto proporsi dinanzi al giudice della cautela o comunque nell’ambito del giudizio di merito al quale ineriva la stessa cautela. In via preliminare, la Corte d’appello, resa edotta della imminente cancellazione volontaria dall’albo del procuratore degli appellanti, ritenne che il fatto non giustificasse l’interruzione. Secondo la Corte di merito, la cancellazione del difensore, in quanto destinata a verificarsi dopo la scadenza del termine ex art. 190 c.p.c., rilevava solo in ordine alla notificazione della sentenza. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo a seguito della cancellazione volontaria dall’albo del difensore delle parti appellanti. Il motivo è infondato sotto un duplice profilo: perché l’evento si è verificato dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali previsto dall’art. 190 c.p.c. e perché in ogni caso chi può dolersi della mancata interruzione è solo la parte colpita dall’evento interruttivo. Opera infatti il principio secondo cui «la cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima dellachiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, c.p.c. - determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l'impugnazione - che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull'interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione» (Cass. n. 25641/2010; nello stesso senso Cass. n. 1120/2014; Cass.n. 21359/2020). Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 40 e 112 c.p.c. e dell’art. 1126 c.c. Si sostiene che il giudice d’appello, rilevata la connessione con il procedimento pendente nel cui ambito si era svolto il procedimento cautelare dal quale era scaturito il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto rimettere la causa davanti al giudice ritenuto competente, non entrando nel merito della causa. Il motivo è infondato. «Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivoe a rimettere la causa al primo giudice (Cass. n. 15532/2011). Nello stesso ordine di idee è stato chiarito che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario (Cass. n. 41230/2021). Si capisce, pertanto, che la tesi dellaricorrente, secondo cui il giudice doveva limitarsi a rimettere la causa al giudice competente, senza ulteriore statuizione, è contraria a tali principi . Infatti, una volta riconosciuto che il credito oggetto di ingiunzione avrebbe dovuto farsi valere o mediante ricorso al giudice della cautela o comunque nell’ambito del giudizio di merito, la revoca del decreto ingiuntivo costituiva una pronunzia strettamente consequenziale, essendo irrilevante l’omessa fissazione del termine per la riassunzione: «l'omessa fissazione, ad opera del giudice di merito, del termine per operare la riassunzione a seguito di provvedimento di incompetenza, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo all'uopo il termine ex art. 50 c.p.c., destinato a trovare applicazione anche allorché si tratti di pronunzia resa ai sensi dell'art. 427 c.p.c.» (Cass.n. 2033/2017). In conclusione,il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dell