CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2003
Cassazione n. 31303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di BresciaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge processuale, con specifico riguardo agli artt. 97, comma 1, 178 e 179 cod. proc. pen. L'ordinanza di fissazione dell'udienza camerale nella quale è stata discussa l'istanza presentata dal ricorrente non è stata notificata al difensore che aveva proposto la richiesta. Una prima domanda di ammissione alle misure alternative era stata depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato nominato dopo la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso. Tale richiesta era stata preceduta da quella presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito il ricorrente nel giudizio di merito. La notifica dell'avviso dell'udienza è stata eseguita al solo avv. [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, successivamente alla notifica e prima dell'udienza, ha rinunciato al proprio mandato difensivo. Al secondo ed unico difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non è stato notificato alcun avviso. Pertanto, all'udienza in cui il procedimento è stato trattato, avrebbe dovuto essere nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e non dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., essendo venuto meno il difensore di fiducia dell'istante non già in relazione al singolo adempimento dell'udienza, bensì per l'intero procedimento. Inoltre, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva risultare agli atti del procedimento, con l'ulteriore conseguenza che anche l'omessa notifica al predetto difensore integra l'eccepita nullità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 22. Dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo (consentita in ragione della natura del vizio dedotto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), la sequenza delle nomine dei difensori del ricorrente risulta, effettivamente, quella descritta in ricorso. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 10 marzo 2026 è stata effettuata nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, come difensore del condannato nella fase del giudizio di merito, aveva presentato istanza di ammissione del ricorrente alle misure alternative in data 29 dicembre 2023. Successivamente, ossia il 22 gennaio 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato altra richiesta di ammissione alle misure alternative, successivamente alla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso. Con dichiarazione del 6 marzo 2026, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all'incarico difensivo. All'avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non è mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del 10 marzo 2026 in occasione della quale la richiesta è stata oggetto di discussione previa nomina all'interessato di un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In sostanza, alla predetta udienza, il difensore destinatario della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non è comparso in quanto rinunciante al mandato difensivo e l'altro non è stato presente in quanto neppure raggiunto dal predetto avviso. 3. Al momento della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 10 marzo 2026, il ricorrente era assistito da due difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La notificazione è avvenuta solo nei confronti del secondo difensore che, in prossimità dell'udienza di discussione, ha rinunciato al mandato difensivo. All'udienza è stato nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza, nella errata convinzione, evidentemente, che l'interessato fosse assistito dal solo difensore rinunciante, ha provveduto alla nomina del difensore d'ufficio in sostituzione del solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si presta adesione all'orientamento espresso da questa stessa Sezione (Sez. 1, n. 17307 del 28/03/2025) secondo cui l'obbligo di nomina del difensore d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. sussiste nel caso in cui vi sia rinuncia al mandato difensivo non seguita da una nuova nomina fiduciaria. Esso presuppone, appunto, che manchi un difensore di fiducia che, nel caso di specie, esisteva e che, tuttavia, è stato pretermesso da ogni avviso. 3Ferma restando l'assorbente considerazione appena svolta, certamente la nomina del difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nella situazione data, non era in grado di assicurare l'adeguato diritto di difesa al ricorrente, stante la mancata notifica al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e la sopravvenuta rinuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Va assicurata continuità al principio per cui «la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio» (Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Rv. 286756 - 01; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872 - 01; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603 - 01; Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv. 284024 - 01) Si inserisce in tale orientamento anche l'affermazione in base alla quale «in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia» (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, Rv. 285025 - 01). Si tratta di affermazione che diverge rispetto a quella fatta propria in altri arresti in base ai quali «la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025, Rv. 287555 - 01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795 - 01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, Rv. 287167 - 01; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266052 - 01). La rinuncia al mandato difensivo, da parte del difensore di fiducia, priva l'interessato della stabile assistenza; ne deriva che alla mancanza del difensore fiduciario sopravvenuta per tale ragione può porsi rimedio con la nomina di un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., anziché con una nomina precaria quale quella prevista dal quarto comma della predetta disposizione. Nel caso di specie, si è verificato che il ricorrente all'udienza del 10 marzo 2026 è stato assistito da un difensore d'ufficio nominato per quella sola udienza in 4sostituzione di quello rinunciante ed è rimasto privo dell'assistenza dell'altro difensore in quanto mai avvisato. In definitiva, conformemente a quanto prospettato dal Procuratore generale, si è determinato un complessivo vulnus al diritto di difesa del condannato, essendo questi rimasto privo di difensore all'udienza di discussione innanzi al Tribunale di sorveglianza, non suscettibile di essere colmato con la nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. poc. pen. 4. Da quanto esposto, discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Brescia. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] àiu0600kiUNZI [OSCURATO:PERSONA] Dott 5