Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:490
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
10 giugno 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito della presentazione del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta »
Nella causa C‑214/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Roma (Italia), con ordinanza del 12 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] personal driver Soc. coop.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] (AIMS),
Uber BV,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da I. Ziemele, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e M. Bošnjak, giudice,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] personal driver Soc. coop., da M. Berliri, avvocato;
– per [OSCURATO:PERSONA], da R. Murra, avvocato;
– per l’[OSCURATO:PERSONA] (AIMS), da P. Troianiello, avvocato;
– per Uber BV, da M. Berliri, avvocato;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, nonché da A. Granato, procuratore dello Stato;
– per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, H. Kranenborg e P. Stancanelli, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]. coop., un’impresa di noleggio di autovetture con conducente (in prosieguo: la «YPD»), e [OSCURATO:PERSONA] (Italia) in merito alla sanzione amministrativa inflitta da quest’ultima alla YPD per violazione dell’obbligo di redigere un «foglio di servizio», che include dati personali, per ciascun noleggio di un’autovettura.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Regolamento di procedura della Corte
3
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
RGPD
4
L’articolo 5 del RGPD, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», stabilisce quanto segue:
«1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (“limitazione della finalità”);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);
(…)
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (“limitazione della conservazione”),
(…)
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (“responsabilizzazione”)».
5
L’articolo 6 del RGPD, rubricato «Liceità del trattamento», enuncia quanto segue:
«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
(…)».
Diritto italiano
Legge n. 21
6
L’articolo 2 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (GURI n. 18 del 23 gennaio 1992), come modificata dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (GURI n. 290 del 14 dicembre 2018), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (GURI n. 36 del 12 febbraio 2019) (in prosieguo: la «legge n. 21»), al comma 1 prevede quanto segue:
«Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale».
7
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 21 stabilisce quanto segue:
«Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici».
8
Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, di tale legge:
«Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa».
Codice della strada
9
L’articolo 85, comma 4, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada (supplemento ordinario alla GURI n. 114 del 18 maggio 1992), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice della strada»), così dispone:
«Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 e, se si tratta di autobus, da € 430 a € 1.731. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
La YPD offre servizi di noleggio di autovetture con conducente (in prosieguo: «NCC»).
11
Dall’ordinanza di rinvio risulta che, l’8 febbraio 2023, un conducente alle dipendenze della YPD, in attesa di un cliente nel luogo convenuto per iniziare la corsa, è stato fermato dalla polizia locale della città di Roma. Poiché tale conducente non aveva compilato il foglio di servizio in formato cartaceo come richiesto dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 21, la polizia locale ha inflitto alla YPD, ai sensi dell’articolo 85, comma 4, del codice della strada, una sanzione pecuniaria di EUR 173 nonché la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo di cui trattasi.
12
La YPD ha adito il Giudice di pace di Roma (Italia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto all’annullamento di dette sanzioni. La YPD ha sostenuto, in particolare, che esse sarebbero illegittime in quanto le disposizioni che sanciscono l’obbligo di redigere e di conservare un siffatto foglio di servizio sarebbero contrarie agli articoli 5 e 6 del RGPD.
13
Il 15 luglio 2024 il giudice del rinvio ha presentato una prima domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Con ordinanza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] personal driver (C‑534/24, EU:C:2024:1066), la Corte ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che tale domanda era manifestamente irricevibile per il motivo che il contesto di fatto sulla base del quale il giudice del rinvio interrogava la Corte non era precisato, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura.
14
Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, come nella precedente domanda menzionata al punto precedente, sulla compatibilità dell’obbligo di tenere un foglio di servizio, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21, in quanto esso implicherebbe un massivo trattamento di dati personali contrario alle garanzie previste all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), nonché all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del RGPD, e costituirebbe, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, un requisito sproporzionato rispetto allo scopo perseguito da tale legge, che sarebbe quello di arginare l’abusivismo osservato nel settore dei servizi di NCC.
15
Il giudice del rinvio precisa che detto foglio di servizio violerebbe il diritto delle persone di mantenere l’anonimato poiché sarebbe possibile dedurre dalla sua lettura, in particolare, gli spostamenti degli utenti del servizio di NCC nonché i luoghi da essi frequentati, i giorni e gli orari di viaggio.
16
Peraltro, tale giudice dubita, alla luce dell’articolo 6 del RGPD, che la raccolta dei dati imposta dalla legge n. 21 soddisfi i requisiti di un trattamento lecito dei dati personali. A tal riguardo, esso si chiede, in particolare, se detti dati siano necessari all’esecuzione di un contratto di trasporto di tipo NCC.
17
In tale contesto, il Giudice di pace di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«se il diritto dell’Unione – in particolare, l’articolo 5, [paragrafo 4] del TUE, nonché gli articoli 5, comma 1, lettere b/ c/ e, e l’articolo 6 del Regolamento 679/2016 debbano essere interpretati nel senso che osta (o non osta) ad una normativa relativa alla raccolta e trattamento dei dati del passeggero del tipo di quella contenuta nell’articolo 11 legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
18
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
19
Occorre applicare tale disposizione nella presente causa.
20
Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata, e ordinanza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] personal driver, C‑534/24, EU:C:2024:1066, punto 13). Pertanto, la
ratio
del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 22 gennaio 2026, Hadenov, C‑453/24, EU:C:2026:31, punto 24 e giurisprudenza citata).
21
Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura (ordinanza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] personal driver, C‑534/24, EU:C:2024:1066, punto 16, e sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a., C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 54 e giurisprudenza citata).
22
Tale articolo 94 prevede che, oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga, in primo luogo, un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni; in secondo luogo, il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia; in terzo luogo, l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale.
23
Tali requisiti cumulativi sono, inoltre, richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).
24
Il giudice nazionale deve dunque esplicitare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (ordinanza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] personal driver, C‑534/24, EU:C:2024:1066, punto 14, e sentenza del 10 luglio 2025, Zadzhova, C‑294/24, EU:C:2025:565, punto 18 e giurisprudenza citata).
25
Occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono permettere non solo alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale, ma anche ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (ordinanza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] personal driver, C‑534/24, EU:C:2024:1066, punto 15, e sentenza del 12 marzo 2026, Chefquet, C‑119/24, EU:C:2026:189, punto 23 e giurisprudenza citata).
26
Per quanto riguarda l’obbligo di definire, conformemente ai requisiti posti dall’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale, l’ordinanza di rinvio contiene certamente un’illustrazione succinta dei fatti di cui al procedimento principale e presenta le disposizioni pertinenti della legge n. 21 e del codice della strada.
27
Ciò premesso, tale giudice non menziona l’adozione, il 16 ottobre 2024, del decreto richiesto dall’articolo 11, comma 4, di tale legge al fine di rendere applicabile il regime relativo al foglio di servizio elettronico, al quale fanno riferimento le parti e gli interessati nelle loro osservazioni scritte.
28
Detto giudice non menziona neppure la sentenza della Corte costituzionale (Italia) del 26 marzo 2020, a cui fanno parimenti riferimento le parti e gli interessati nelle loro osservazioni scritte, la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 11, comma 4, della legge n. 21.
29
Il giudice del rinvio non ha quindi rispettato il suo obbligo, ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura, di illustrare il contenuto delle norme nazionali applicabili nonché la giurisprudenza nazionale in materia.
30
In ogni caso, per quanto riguarda il requisito posto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, secondo cui i motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale devono illustrare il collegamento stabilito tra le disposizioni del diritto dell’Unione da interpretare e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, il giudice del rinvio rileva in effetti che l’obbligo di redigere un foglio di servizio previsto all’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 gli sembra sproporzionato rispetto allo scopo perseguito da tale legge e, pertanto, incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e con l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del RGPD.
31
Tuttavia, tale valutazione inerisce all’obbligo di redigere un foglio di servizio elettronico che, alla luce dei fatti di cui al procedimento principale, verificatisi l’8 febbraio 2023, era inapplicabile, conformemente all’articolo 11, comma 4, della legge n. 21, fino all’adozione del decreto previsto da detta disposizione.
32
Il giudice del rinvio non individua, nell’ordinanza di rinvio, gli aspetti del regime applicabile nel procedimento principale, relativo al foglio di servizio che deve essere redatto in formato cartaceo, che sarebbero idonei a dimostrare il carattere sproporzionato di tale regime.
33
Ne consegue che l’ordinanza di rinvio non soddisfa manifestamente il requisito di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
34
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma (Italia), con ordinanza del 12 febbraio 2025, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 10 giugno 2026
Il cancelliere
La presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
I. Ziemele
*
Lingua processuale: l’italiano.