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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47395/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (commesso in Andria il 16 luglio 2014), ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando le restanti statuizioni, ivi comprese quelle civili. 1.1.11 processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA], alla guida della trattrice agricola Fiat 600, percorrendo una strada provinciale, giunto alla progressiva chilometrica 45+142 in direzione Corato, era stato tamponato dal motociclo [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in fase di sorpasso del veicolo che lo precedeva ad una velocità di poco superiore al limite massimo previsto in quel tratto di strada, non si era accorto della presenza del carico sporgente e aveva impattato contro lo stesso; [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'urto, era deceduto. 1.2 L'addebito di colpa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato nella negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque, nella violazione dell'art. 164 del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (per aver sistemato il carico sul veicolo, in modo da occultare il fanale posteriore destro e, comunque, in modo da sporgere oltre la sagoma del mezzo) e degli artt. 265 e 266 del Regolamento CdS (per non aver adottato i pannelli catarifrangenti di segnalazione del carico e il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce intermittente).

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa specifica, sotto il profilo della mancata apposizione del pannello catarifrangente, della presenza di un dispositivo luminoso ad una altezza inferiore a quella di due metri e a luce fissa e non intermittente e dell'occultamento del fanale posteriore destro da parte del carico della trattrice.

Il difensore rileva che a dibattimento: - i testi Montrone e Pastore (i quali viaggiavano a bordo dell'autovettura Mercedes dietro la trattrice), avevano riferito che, prima dell'impatto, il dispositivo di segnalazione proiettava luce intermittente e il carico trasportato dalla trattrice era segnalato dal prescritto pannello catarifrangente; la Corte, in maniera illogica, aveva svalutato tali testimonianze, ritenendo inverosimile che il dispositivo, inizialmente rotante a norma di legge, si fosse guastato a seguito dell'impatto del motociclo; -il [OSCURATO:PERSONA] della difesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva spiegato che il pannello era stato ritrovato il giorno seguente, in esito ad una ulteriore ispezione dei luoghi inizialmente resa difficoltosa dal sopraggiungere dell'oscurità serale.

La Corte di Appello, in coerenza con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, si era limitata ad escludere la presenza del pannello catarifrangente, rilevando che nell'immediatezza era stata elevata la relativa contravvenzione dagli agenti operanti, senza che l'interessato avesse mosso alcun tipo di contestazione: entrambe le sentenze, dunque, piuttosto che prendere atto dell'esistenza di un solido bagaglio probatorio, si erano affidate alla illogica congettura per cui la mancanza di contestazione nell'immediatezza (malgrado la drammaticità e lo shock del momento) avrebbe azzerato la valenza dimostrativa delle prove testimoniali; - lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva riferito che il mezzo sottoposto a sequestro era stato trasferito presso il luogo di custodia e ne era stato, così, modificato l'assetto per consentirne il caricamento sul mezzo di soccorso, sicché l'occultamento del fanale posteriore da parte del carico poteva essere avvenuto in tale fase.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causa.

Il difensore rileva che, anche a volere ammettere che l'imputato fosse incorso nelle su indicate violazioni, ciò nondimeno, avendo la sentenza di primo grado accertato che il dispositivo di segnalazione luminosa proiettava luce quanto meno fissa, il faro posteriore sinistro era visibile e al momento dell'incidente (alle ore 20.30 del mese di luglio) vi era piena visibilità, le indicate violazioni non avevano avuto alcune efficienza causale nel determinismo dell'evento, in quanto la trattrice e il carico erano comunque visibili;

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Il difensore osserva che la condotta di guida della vittima avrebbe dovuto essere considerata causa esclusiva del sinistro mortale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, contravvenendo al generale obbligo di prudenza, aveva superato l'autovettura che lo precedeva e, oltrepassando la linea continua di mezzeria, ad una velocità superiore a quella prevista in loco, aveva colliso in maniera anomala e imprevedibile contro il carico della trattrice, che stava occupando l'estrema destra della carreggiata e in parte la corsia di emergenza, di talché, una volta reimmessosi sulla corsia di propria pertinenza, avrebbe avuto spazio sufficiente per procedere tranquillamente lungo la stessa, senza attingere la trattrice.

La Corte, dunque, avrebbe dovuto verificare non solo la violazione della regola cautelare da parte dell'imputato, ma anche la prevedibilità e evitabilità dell'evento che la regola cautelare mirava a prevenire e non limitarsi a far discendere dalla asserita violazione di norme stradali la responsabilità a titolo di cooperazione colposa dell'imputato. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).

Va, inoltre, ribadito che nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez. 4 n. 6501 del 26/01/2021PMT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281049).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa valutazione del compendio probatorio.

Il ricorrente evidenzia alcune asserite lacune o incongruenze nell'apparto motivazionale delle sentenze di merito, che in realtà non sono ravvisabili.

Il Tribunale si è soffermato in maniera dettagliata sulla dinamica dell'incidente, riportando analiticamente le risultanze dell'istruttoria e ha rilevato che la conformazione dell'attrezzo agricolo ne precludeva in toto il trasporto, in quanto sporgeva oltre la sagoma del trattore e rientrava nella categoria di carichi il cui trasporto, oltre la sagoma del mezzo, è vietato (l'art. 164, comma 3, CdS prevede che "pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono, comunque, sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo").

In ogni caso — ha osservato il giudice di merito- a prescindere dalla intrasportabilità del carico, il ricorrente era comunque incorso in plurime violazioni.

In primo luogo era stato accertato che il pannello catarifrangente era mancante: da un lato il ricordo dei testi Pastore e Montrone al riguardo doveva ritenersi fallace, tanto più che, a fronte della relativa contestazione mossa nell'immediatezza da parte della polizia, nulla aveva obiettato il ricorrente, e, dall'altro, non poteva essere ricondotto al mezzo di [OSCURATO:PERSONA] il pannello rinvenuto, a dire del consulente della difesa, sul manto erboso a destra della carreggiata, ovvero in posizione del tutto incongruente rispetto alla dinamica del sinistro.

Inoltre il dispositivo luminoso posto sul trattore si trovava ad una altezza inferiore a quella prescritta di due metri e non era ipotizzabile che avesse smesso di proiettare luce intermittente a causa del violento impatto del motociclo, in quanto tale impatto aveva interessato la barra irroratrice sporgente sulla sinistra del trattore, senza attingere il mezzo.

In continuità con la sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha ripreso lo stesso iter argomentativo, sicché le motivazioni delle sentenze di merito appaiono esaustive, coerenti con i dati di fatto riportati e non illogiche nelle inferenze tratte da tali dati.

I giudici, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, si sono confrontati con la diversa ricostruzione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incorso in alcuna violazione e avrebbe adottato, nell'effettuare il trasporto, tutte le cautele previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento, e con argomenti logici e ragionevoli hanno ritenuto tale ricostruzione non aderente al compendio probatorio.

4. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.

E' noto che, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condottaj .~g,r2ue_rr''--- si --- ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645).

Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez

4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv 273870).

Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica ( c.d. giudizio controfattuale) secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138.

Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno chiarito che le violazioni delle regole cautelari poste in essere dall'imputato sono state concausa (insieme al concorso di colpa della vittima, che aveva violato i limiti di velocità e aveva posto in essere una manovra di sorpasso vietata in quel tratto di strada) determinante della verificazione del sinistro, sia sotto il profilo della non trasportabilità del carico su cui la vittima aveva impattato a bordo della moto, sia, comunque, sotto il profilo dell'assenza di adeguate segnalazioni del carico.

In altri termini, i giudici hanno dato atto che, laddove l'imputato non avesse effettuato il trasporto vietato dalla normativa del codice della strada in quanto il carico sporgeva dalla sagome della trattrice, ovvero avesse, comunque, effettuato il trasporto con le prescritte cautele, l'impatto, non si sarebbe verificato, con la conseguenza che la pure sussistente condotta colposa del deceduto non poteva essere considerata causa esclusiva del sinistro mortale.

Il principio generale è quello per cui, in tema di circolazione stradale la condotta colposa della vittima può valere ad interrompere il nesso causale solo quando sia qualificabile come atipica ed eccezionale e non possa perciò ritenersi prevedibile (Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422).

Coerentemente si sostiene che il principio dell'affidamento nell'altrui corretto agire trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369).

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, sostenendo che la condotta della vittima, che pure aveva effettuato il sorpasso in violazione del divieto, in quanto non eccezionale e atipica, non poteva valere ad interrompere il nesso di causa fra la condotta dell'imputato e l'evento.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione.

Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 7 '(7 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (commesso in Andria il 16 luglio 2014), ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando le restanti statuizioni, ivi comprese quelle civili. 1.1.11 processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA], alla guida della trattrice agricola Fiat 600, percorrendo una strada provinciale, giunto alla progressiva chilometrica 45+142 in direzione Corato, era stato tamponato dal motociclo [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in fase di sorpasso del veicolo che lo precedeva ad una velocità di poco superiore al limite massimo previsto in quel tratto di strada, non si era accorto della presenza del carico sporgente e aveva impattato contro lo stesso; [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'urto, era deceduto. 1.2 L'addebito di colpa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato nella negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque, nella violazione dell'art. 164 del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (per aver sistemato il carico sul veicolo, in modo da occultare il fanale posteriore destro e, comunque, in modo da sporgere oltre la sagoma del mezzo) e degli artt. 265 e 266 del Regolamento CdS (per non aver adottato i pannelli catarifrangenti di segnalazione del carico e il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce intermittente). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa specifica, sotto il profilo della mancata apposizione del pannello catarifrangente, della presenza di un dispositivo luminoso ad una altezza inferiore a quella di due metri e a luce fissa e non intermittente e dell'occultamento del fanale posteriore destro da parte del carico della trattrice. Il difensore rileva che a dibattimento: - i testi Montrone e Pastore (i quali viaggiavano a bordo dell'autovettura Mercedes dietro la trattrice), avevano riferito che, prima dell'impatto, il dispositivo di segnalazione proiettava luce intermittente e il carico trasportato dalla trattrice era segnalato dal prescritto pannello catarifrangente; la Corte, in maniera illogica, aveva svalutato tali testimonianze, ritenendo inverosimile che il dispositivo, inizialmente rotante a norma di legge, si fosse guastato a seguito dell'impatto del motociclo; -il [OSCURATO:PERSONA] della difesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva spiegato che il pannello era stato ritrovato il giorno seguente, in esito ad una ulteriore ispezione dei luoghi inizialmente resa difficoltosa dal sopraggiungere dell'oscurità serale. La Corte di Appello, in coerenza con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, si era limitata ad escludere la presenza del pannello catarifrangente, rilevando che nell'immediatezza era stata elevata la relativa contravvenzione dagli agenti operanti, senza che l'interessato avesse mosso alcun tipo di contestazione: entrambe le sentenze, dunque, piuttosto che prendere atto dell'esistenza di un solido bagaglio probatorio, si erano affidate alla illogica congettura per cui la mancanza di contestazione nell'immediatezza (malgrado la drammaticità e lo shock del momento) avrebbe azzerato la valenza dimostrativa delle prove testimoniali; - lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva riferito che il mezzo sottoposto a sequestro era stato trasferito presso il luogo di custodia e ne era stato, così, modificato l'assetto per consentirne il caricamento sul mezzo di soccorso, sicché l'occultamento del fanale posteriore da parte del carico poteva essere avvenuto in tale fase. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causa. Il difensore rileva che, anche a volere ammettere che l'imputato fosse incorso nelle su indicate violazioni, ciò nondimeno, avendo la sentenza di primo grado accertato che il dispositivo di segnalazione luminosa proiettava luce quanto meno fissa, il faro posteriore sinistro era visibile e al momento dell'incidente (alle ore 20.30 del mese di luglio) vi era piena visibilità, le indicate violazioni non avevano avuto alcune efficienza causale nel determinismo dell'evento, in quanto la trattrice e il carico erano comunque visibili; 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Il difensore osserva che la condotta di guida della vittima avrebbe dovuto essere considerata causa esclusiva del sinistro mortale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, contravvenendo al generale obbligo di prudenza, aveva superato l'autovettura che lo precedeva e, oltrepassando la linea continua di mezzeria, ad una velocità superiore a quella prevista in loco, aveva colliso in maniera anomala e imprevedibile contro il carico della trattrice, che stava occupando l'estrema destra della carreggiata e in parte la corsia di emergenza, di talché, una volta reimmessosi sulla corsia di propria pertinenza, avrebbe avuto spazio sufficiente per procedere tranquillamente lungo la stessa, senza attingere la trattrice. La Corte, dunque, avrebbe dovuto verificare non solo la violazione della regola cautelare da parte dell'imputato, ma anche la prevedibilità e evitabilità dell'evento che la regola cautelare mirava a prevenire e non limitarsi a far discendere dalla asserita violazione di norme stradali la responsabilità a titolo di cooperazione colposa dell'imputato. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Va, inoltre, ribadito che nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez. 4 n. 6501 del 26/01/2021PMT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281049). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa valutazione del compendio probatorio. Il ricorrente evidenzia alcune asserite lacune o incongruenze nell'apparto motivazionale delle sentenze di merito, che in realtà non sono ravvisabili. Il Tribunale si è soffermato in maniera dettagliata sulla dinamica dell'incidente, riportando analiticamente le risultanze dell'istruttoria e ha rilevato che la conformazione dell'attrezzo agricolo ne precludeva in toto il trasporto, in quanto sporgeva oltre la sagoma del trattore e rientrava nella categoria di carichi il cui trasporto, oltre la sagoma del mezzo, è vietato (l'art. 164, comma 3, CdS prevede che "pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono, comunque, sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo"). In ogni caso — ha osservato il giudice di merito- a prescindere dalla intrasportabilità del carico, il ricorrente era comunque incorso in plurime violazioni. In primo luogo era stato accertato che il pannello catarifrangente era mancante: da un lato il ricordo dei testi Pastore e Montrone al riguardo doveva ritenersi fallace, tanto più che, a fronte della relativa contestazione mossa nell'immediatezza da parte della polizia, nulla aveva obiettato il ricorrente, e, dall'altro, non poteva essere ricondotto al mezzo di [OSCURATO:PERSONA] il pannello rinvenuto, a dire del consulente della difesa, sul manto erboso a destra della carreggiata, ovvero in posizione del tutto incongruente rispetto alla dinamica del sinistro. Inoltre il dispositivo luminoso posto sul trattore si trovava ad una altezza inferiore a quella prescritta di due metri e non era ipotizzabile che avesse smesso di proiettare luce intermittente a causa del violento impatto del motociclo, in quanto tale impatto aveva interessato la barra irroratrice sporgente sulla sinistra del trattore, senza attingere il mezzo. In continuità con la sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha ripreso lo stesso iter argomentativo, sicché le motivazioni delle sentenze di merito appaiono esaustive, coerenti con i dati di fatto riportati e non illogiche nelle inferenze tratte da tali dati. I giudici, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, si sono confrontati con la diversa ricostruzione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incorso in alcuna violazione e avrebbe adottato, nell'effettuare il trasporto, tutte le cautele previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento, e con argomenti logici e ragionevoli hanno ritenuto tale ricostruzione non aderente al compendio probatorio. 4. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. E' noto che, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condottaj .~g,r2ue_rr''--- si --- ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645). Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez 4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv 273870). Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica ( c.d. giudizio controfattuale) secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138. Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno chiarito che le violazioni delle regole cautelari poste in essere dall'imputato sono state concausa (insieme al concorso di colpa della vittima, che aveva violato i limiti di velocità e aveva posto in essere una manovra di sorpasso vietata in quel tratto di strada) determinante della verificazione del sinistro, sia sotto il profilo della non trasportabilità del carico su cui la vittima aveva impattato a bordo della moto, sia, comunque, sotto il profilo dell'assenza di adeguate segnalazioni del carico. In altri termini, i giudici hanno dato atto che, laddove l'imputato non avesse effettuato il trasporto vietato dalla normativa del codice della strada in quanto il carico sporgeva dalla sagome della trattrice, ovvero avesse, comunque, effettuato il trasporto con le prescritte cautele, l'impatto, non si sarebbe verificato, con la conseguenza che la pure sussistente condotta colposa del deceduto non poteva essere considerata causa esclusiva del sinistro mortale. Il principio generale è quello per cui, in tema di circolazione stradale la condotta colposa della vittima può valere ad interrompere il nesso causale solo quando sia qualificabile come atipica ed eccezionale e non possa perciò ritenersi prevedibile (Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422). Coerentemente si sostiene che il principio dell'affidamento nell'altrui corretto agire trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, sostenendo che la condotta della vittima, che pure aveva effettuato il sorpasso in violazione del divieto, in quanto non eccezionale e atipica, non poteva valere ad interrompere il nesso di causa fra la condotta dell'imputato e l'evento. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 7 '(7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 47395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris