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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23518/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n.1/A presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellinin.17 presso lo studio de gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono per procura a margine del controricorso; Intimazione di pagamento Notificazione cartella Sanatoria -controricorrente– e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.9840/15della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 10 novembre 2015; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 luglio 202 4 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo; udita per la controricorrente/ ricorrente incidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi, trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000.

L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello annullò l’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e Turismos.p.a. resiste con controricorso.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 in prossimità della quale il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo.

Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., che la sentenza impugnata nel decretare l’illegittimità della notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata abbia fatto mal governo dell’art.145 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.

P.R. n . 602/73 e dell’art.60 del d.P.R. n.600/73.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato a non ritenere validamente notificata la cartella in quanto la notificazione effettuata presso la residenza del legale rappresentante della stessa costituiva una procedura ultronea, atteso che, in precedenza, il messo aveva già effettuato una notificazione, secondo il rito degli irreperibili presso la sede della società. 1.1 La censura, inammissibile nella parte in cui deduce l’ultroneità della notificazione effettuata al legale rappresentante della società contribuente, non avendo la parte specificato in ricorso quando e come tale questione sia stata introdotta in giudizio, per il resto è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sa kola spedizione. 1.1 Nel caso in esame, come rilevato anche dal P.G., la C.T.R. non è incorsa in errore in sede di interpretazione dell’art.60, primo comma, lett.e) del d.P.R. n.600 del 1973 in quanto dalle relate di notifica, prodotte in atti, si evince che l’avviso di deposito prescritto non è stato affisso nell’albo del Comune di Pontecagnano dove era situata la sede legale della contribuente ma presso albo del diverso Comune di Salerno ove aveva la residenza il legale rappresentante della Società. 2.Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce l’illegittimità della sentenza per avere violato l’art. 26, comma quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973essendo la sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 2012 intervenuta allorquando la cartella era già stata notificata e, quindi,in presenza di un rapporto esaurito.2.1.

La censura non merita accoglimento alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr. Cass. n. 33610 del 18/12/2019; Cass. 15/04/2019 n.10519; Cass. 19/04/2018n.9782) la quale ha avuto modo di statuire che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto .

Con la conseguenza che ove la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta nelle forme dell’art.140 c.p.c. prima della sentenza della Corte costituzionale n.3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è, comunque, necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale . 3.La ricorrente principale , con il terzo motivo proposto in via gradata, deduce che la C.T.R. nell’avere ricollegato l’invalidità della cartella ai vizi della sua notifica avrebbe violato i principi generali in forza dei quali la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto giuridico per cui l’invalidità o l’inesistenza della prima non poteva comportare l’invalidità o l’inesistenza della seconda e, con il quarto motivo, l’illegittimità della sentenza per non avere il Giudice di appello ricollegato alla proposizione del ricorso in primo grado l’effetto di avere sanato la nullità della notificazione non avendo la contribuente eccepito la decadenza dalla potestà impositiva. 4 Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono fondate.In materia questa Corte ( Cass., Sez.

U., n.5791 del 4 marzo 2008; Cass., Sez.5 n.1144 del 18 gennaio 2018) ha reiteratamente statuito che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa .

Inoltre, sulla scia di Cass.Sez.U. 5/10/2004 n.19854, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la notifica di un atto tributario non influisce sull’esistenza di tale atto, ma ne condiziona semplicemente l’efficacia.

Si è, così, statuito che tanto la nullità quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non assumono rillievo, laddove l’atto amministrativo di imposizione tributaria abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass.14/04/2020 n.7800 Cass.15/05/2023 n.13302; Cass.28 maggio 2023 n.11218; Cass. 11 dicembre 2023 n.34416 e Cass. 21 febbraio 2024 n.4656). 4.All’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale consegue l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale adesivo proposto dall’Agenzia delle entrate. 5.La sentenza impugnatache dai superiori principi si è discostatava, pertanto, cassata con rinvio al giudice di merito il quale esaminerà anchele ulteriori doglianze proposte con l’atto di appello, nel merito, dalla Società e regolerà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale adesivo, rigettati tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n.1/A presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellinin.17 presso lo studio de gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono per procura a margine del controricorso; Intimazione di pagamento Notificazione cartella Sanatoria -controricorrente– e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.9840/15della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 10 novembre 2015; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 luglio 202 4 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo; udita per la controricorrente/ ricorrente incidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi, trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000. L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello annullò l’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e Turismos.p.a. resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 in prossimità della quale il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo. Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., che la sentenza impugnata nel decretare l’illegittimità della notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata abbia fatto mal governo dell’art.145 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d. P.R. n . 602/73 e dell’art.60 del d.P.R. n.600/73. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato a non ritenere validamente notificata la cartella in quanto la notificazione effettuata presso la residenza del legale rappresentante della stessa costituiva una procedura ultronea, atteso che, in precedenza, il messo aveva già effettuato una notificazione, secondo il rito degli irreperibili presso la sede della società. 1.1 La censura, inammissibile nella parte in cui deduce l’ultroneità della notificazione effettuata al legale rappresentante della società contribuente, non avendo la parte specificato in ricorso quando e come tale questione sia stata introdotta in giudizio, per il resto è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sa kola spedizione. 1.1 Nel caso in esame, come rilevato anche dal P.G., la C.T.R. non è incorsa in errore in sede di interpretazione dell’art.60, primo comma, lett.e) del d.P.R. n.600 del 1973 in quanto dalle relate di notifica, prodotte in atti, si evince che l’avviso di deposito prescritto non è stato affisso nell’albo del Comune di Pontecagnano dove era situata la sede legale della contribuente ma presso albo del diverso Comune di Salerno ove aveva la residenza il legale rappresentante della Società. 2.Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce l’illegittimità della sentenza per avere violato l’art. 26, comma quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973essendo la sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 2012 intervenuta allorquando la cartella era già stata notificata e, quindi,in presenza di un rapporto esaurito.2.1. La censura non merita accoglimento alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr. Cass. n. 33610 del 18/12/2019; Cass. 15/04/2019 n.10519; Cass. 19/04/2018n.9782) la quale ha avuto modo di statuire che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto . Con la conseguenza che ove la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta nelle forme dell’art.140 c.p.c. prima della sentenza della Corte costituzionale n.3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è, comunque, necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale . 3.La ricorrente principale , con il terzo motivo proposto in via gradata, deduce che la C.T.R. nell’avere ricollegato l’invalidità della cartella ai vizi della sua notifica avrebbe violato i principi generali in forza dei quali la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto giuridico per cui l’invalidità o l’inesistenza della prima non poteva comportare l’invalidità o l’inesistenza della seconda e, con il quarto motivo, l’illegittimità della sentenza per non avere il Giudice di appello ricollegato alla proposizione del ricorso in primo grado l’effetto di avere sanato la nullità della notificazione non avendo la contribuente eccepito la decadenza dalla potestà impositiva. 4 Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono fondate.In materia questa Corte ( Cass., Sez. U., n.5791 del 4 marzo 2008; Cass., Sez.5 n.1144 del 18 gennaio 2018) ha reiteratamente statuito che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa . Inoltre, sulla scia di Cass.Sez.U. 5/10/2004 n.19854, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la notifica di un atto tributario non influisce sull’esistenza di tale atto, ma ne condiziona semplicemente l’efficacia. Si è, così, statuito che tanto la nullità quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non assumono rillievo, laddove l’atto amministrativo di imposizione tributaria abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass.14/04/2020 n.7800 Cass.15/05/2023 n.13302; Cass.28 maggio 2023 n.11218; Cass. 11 dicembre 2023 n.34416 e Cass. 21 febbraio 2024 n.4656). 4.All’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale consegue l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale adesivo proposto dall’Agenzia delle entrate. 5.La sentenza impugnatache dai superiori principi si è discostatava, pertanto, cassata con rinvio al giudice di merito il quale esaminerà anchele ulteriori doglianze proposte con l’atto di appello, nel merito, dalla Società e regolerà le spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale adesivo, rigettati tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania,
Sentenza Cassazione n. 23518/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris