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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11716/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi — proposti con distinti atti di impugnazione ma coincidenti nella denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e aspecifici, perché, in presenza di applicazione di una pena non contenuta nel minimo edittale pur con l' applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultano inconferenti e si risolvono in una mera censura sull'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, nel caso motivato con riferimento all'applicazione di una pena non coincidente nel minimo edittale per la gravità del fatto e la personalità degli imputati gravati di precedenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s dente [OSCURATO:PERSONA] no Gicir o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 17-.91A 30 MAR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi — proposti con distinti atti di impugnazione ma coincidenti nella denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e aspecifici, perché, in presenza di applicazione di una pena non contenuta nel minimo edittale pur con l' applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultano inconferenti e si risolvono in una mera censura sull'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, nel caso motivato con riferimento all'applicazione di una pena non coincidente nel minimo edittale per la gravità del fatto e la personalità degli imputati gravati di precedenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s dente [OSCURATO:PERSONA] no Gicir o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 17-.91A 30 MAR
Sentenza Cassazione n. 11716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris