Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24144/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., e la conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, peraltro, nel richiedere la derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di furto, la ricorrente sollecita una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda, nonostante i limiti che caratterizzano il sindacato di questa Corte, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; più recentemente anche Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., e la conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, peraltro, nel richiedere la derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di furto, la ricorrente sollecita una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda, nonostante i limiti che caratterizzano il sindacato di questa Corte, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; più recentemente anche Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24144/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris