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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05891/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando sul gravame nel merito propo- sto odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, il 13/9/2019, all'esito di giudizio ordinario, concessegli le circ:ostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro ottocento di ammenda in quanto ricono- sciutolo colpevole del reato di cui all'articolo 186, co. 2 lett.

B, 2 bis e 2 sexies del D.L.vo n. 285/1992, poiché si poneva alla guida del motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.CV13468 di sua proprietà in stato ai ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, come evidenziato dagli accertamenti effettuati dal laboratorio analisi Chimico-Cliniche e Microbologiche presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Alba, che dava esito positivo con tasso di alcolemia pari a 1,50, con l'aggravante di avere provo- cato un incidente stradale con l'autovettura MERCEDES A 180 tg. [OSCURATO:TARGA] con- dotta da MARTORANA Fabio e di avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore

7. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, cori un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 186 cod. strada, 192, 530 e 533 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione Il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla motivazione con cui è stato ritenuto soddisfatto l'obbligo di avviso di cui all'articolo 114 delle dispo- sizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Pacifico sarebbe che non vi sia stata alcuna verbalizzazione di tale avviso e che, se eventualmente dato, l'av- viso in questione lo sarebbe stato in forma orale.

Tuttavia, evidenzia il ricorrente che la teste escussa, oltre a non avere indicato alcuna specifica ragione a sostegno del fatto che l'avviso in questione non sia stato verbalizzato, non si è espressa nemmeno in termini certi in relazione all'avviso stesso.

La teste, infatti, ha affermato essere prassi generalizzata seguita dall'ospe- dale di Alba quella di dare l'avviso in casi come quello che ci occupa, ma ha detto di non ricordare il caso specifico.

La sentenza impugnata, pertanto, non opererebbe un buon governo del prin- cipio affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza 18349/2021 che, ove la prova dell'avviso non trovi la sua fonte in un atto scritto ma in una deposi- zione testimoniale, vuole che il giudice debba verificare l'attendibilità nella testi- monianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immedia- tezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso.

Né l'eventuale mancato avviso sarebbe sanato per il ricorrente dal fatto che il prelievo ematico sarebbe stato comunque eseguito per finalità terapeutiche.

Ciò non solo perché la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 n. 8862/2020) è andata orientandosi nel senso che l'avviso al conducente della fa- coltà di farsi assistere da un difensore di fiducia va dato anche quando il prelievo ematico venga svolto in precedenza per finalità terapeutiche e poi sul medesimo prelievo già operato autonomamente dalla struttura a fini di diagnosi e cura venga richiesto un ulteriore accertamento da parte della polizia giudiziaria.

Ma anche perché nel caso che ci occupa è stato eseguito un solo ed un unico prelievo ema- tico, successivo alla richiesta operata dai carabinieri di Bra al pronto soccorso del nosocomio di Alba.

La richiesta, infatti, e delle 00:40 del 18/6/2018 mentre l'ef- fettuazione degli esami, da cui è risultato un tasso alcolemico di 1,50 grammi litro è delle 1:30.

Di conseguenza, secondo il ricorrente, è da escludere che il prelievo eseguito sul Bariciu sia stato effettuato per motivi terapeutici.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

2. Ed invero, sin dal primo grado di giudizio risulta che il difensore ricorrente abbia lamentato non esservi prova che, prima dell'esame ematico a cui è stato sottoposto, al proprio assistito sia stato effettuato l'avviso di cui all'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Ciò in quanto, come correttamente si rileva in ricorso, questa Corte di legitti- mità ha ormai affermato il principio che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 8862 del 19/2/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278676; conf.

Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019. [OSCURATO:PERSONA]. 275281).

Ebbene sul punto la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, richiama la testimonianza della dottoressa Bosso, che ha riferito di una prassi si- stematicamente adottata dall'ospedale di Alba di dare tale avviso allorché la ri- chiesta di esami ematici provenga dalla polizia giudiziaria e sia finalizzata all'ac- certamento della presenza di alcol nel sangue, ma ha riferito di non ricordare al- cuna specificità del caso concreto.

In motivazione si dà atto della richiesta da parte dei Carabinieri di Bra al no- socomio affinché venisse dato l'avviso al paziente, ma tale avviso non risulta an- notato né verbalizzato in alcun atto pubblico e la motivazione del provvedimento impugnato si presta alle operate censure di legittimità laddove non dà conto del perché tale avviso non risulti annotato in alcun atto, né delle circostanze che ab- biano impedito tale annotazione.

E, per contro, esprime un mero giudizio di vero- simiglianza, deducendo dal fatto che vi sia stata una richiesta e che fosse prassi dell'ospedale a fronte di tale richiesta di dare l'avviso che lo stesso avviso sia stato dato.

3. Fondato appare anche il rilievo secondo cui dagli orari della richiesta e delle successive analisi ematiche appare evidente che siamo di fronte a un caso in cui queste ultime sono state effettuate dopo che è pervenuta la richiesta dall'organo di polizia che aveva accertato il sinistro stradale.

E nemmeno risultano evidenziate in sentenza le ragioni che avrebbero richiesto delle analisi ematiche per fini tera- peutici.

Con tutti questi temi dovrà, pertanto, confrontarsi il giudice del rinvio, es- sendo stata l'eccezione sulla prova dell'avviso tempestivamente sollevata sin da prima che venisse pronunciata la sentenza di primo grado in ossequi al dictum di questa Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, Rv. 275281.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando sul gravame nel merito propo- sto odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, il 13/9/2019, all'esito di giudizio ordinario, concessegli le circ:ostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro ottocento di ammenda in quanto ricono- sciutolo colpevole del reato di cui all'articolo 186, co. 2 lett. B, 2 bis e 2 sexies del D.L.vo n. 285/1992, poiché si poneva alla guida del motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.CV13468 di sua proprietà in stato ai ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, come evidenziato dagli accertamenti effettuati dal laboratorio analisi Chimico-Cliniche e Microbologiche presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Alba, che dava esito positivo con tasso di alcolemia pari a 1,50, con l'aggravante di avere provo- cato un incidente stradale con l'autovettura MERCEDES A 180 tg. [OSCURATO:TARGA] con- dotta da MARTORANA Fabio e di avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, cori un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 186 cod. strada, 192, 530 e 533 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione Il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla motivazione con cui è stato ritenuto soddisfatto l'obbligo di avviso di cui all'articolo 114 delle dispo- sizioni di attuazione del codice di procedura penale. Pacifico sarebbe che non vi sia stata alcuna verbalizzazione di tale avviso e che, se eventualmente dato, l'av- viso in questione lo sarebbe stato in forma orale. Tuttavia, evidenzia il ricorrente che la teste escussa, oltre a non avere indicato alcuna specifica ragione a sostegno del fatto che l'avviso in questione non sia stato verbalizzato, non si è espressa nemmeno in termini certi in relazione all'avviso stesso. La teste, infatti, ha affermato essere prassi generalizzata seguita dall'ospe- dale di Alba quella di dare l'avviso in casi come quello che ci occupa, ma ha detto di non ricordare il caso specifico. La sentenza impugnata, pertanto, non opererebbe un buon governo del prin- cipio affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza 18349/2021 che, ove la prova dell'avviso non trovi la sua fonte in un atto scritto ma in una deposi- zione testimoniale, vuole che il giudice debba verificare l'attendibilità nella testi- monianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immedia- tezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso. Né l'eventuale mancato avviso sarebbe sanato per il ricorrente dal fatto che il prelievo ematico sarebbe stato comunque eseguito per finalità terapeutiche. Ciò non solo perché la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 n. 8862/2020) è andata orientandosi nel senso che l'avviso al conducente della fa- coltà di farsi assistere da un difensore di fiducia va dato anche quando il prelievo ematico venga svolto in precedenza per finalità terapeutiche e poi sul medesimo prelievo già operato autonomamente dalla struttura a fini di diagnosi e cura venga richiesto un ulteriore accertamento da parte della polizia giudiziaria. Ma anche perché nel caso che ci occupa è stato eseguito un solo ed un unico prelievo ema- tico, successivo alla richiesta operata dai carabinieri di Bra al pronto soccorso del nosocomio di Alba. La richiesta, infatti, e delle 00:40 del 18/6/2018 mentre l'ef- fettuazione degli esami, da cui è risultato un tasso alcolemico di 1,50 grammi litro è delle 1:30. Di conseguenza, secondo il ricorrente, è da escludere che il prelievo eseguito sul Bariciu sia stato effettuato per motivi terapeutici. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. 2. Ed invero, sin dal primo grado di giudizio risulta che il difensore ricorrente abbia lamentato non esservi prova che, prima dell'esame ematico a cui è stato sottoposto, al proprio assistito sia stato effettuato l'avviso di cui all'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Ciò in quanto, come correttamente si rileva in ricorso, questa Corte di legitti- mità ha ormai affermato il principio che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 8862 del 19/2/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278676; conf. Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019. [OSCURATO:PERSONA]. 275281). Ebbene sul punto la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, richiama la testimonianza della dottoressa Bosso, che ha riferito di una prassi si- stematicamente adottata dall'ospedale di Alba di dare tale avviso allorché la ri- chiesta di esami ematici provenga dalla polizia giudiziaria e sia finalizzata all'ac- certamento della presenza di alcol nel sangue, ma ha riferito di non ricordare al- cuna specificità del caso concreto. In motivazione si dà atto della richiesta da parte dei Carabinieri di Bra al no- socomio affinché venisse dato l'avviso al paziente, ma tale avviso non risulta an- notato né verbalizzato in alcun atto pubblico e la motivazione del provvedimento impugnato si presta alle operate censure di legittimità laddove non dà conto del perché tale avviso non risulti annotato in alcun atto, né delle circostanze che ab- biano impedito tale annotazione. E, per contro, esprime un mero giudizio di vero- simiglianza, deducendo dal fatto che vi sia stata una richiesta e che fosse prassi dell'ospedale a fronte di tale richiesta di dare l'avviso che lo stesso avviso sia stato dato. 3. Fondato appare anche il rilievo secondo cui dagli orari della richiesta e delle successive analisi ematiche appare evidente che siamo di fronte a un caso in cui queste ultime sono state effettuate dopo che è pervenuta la richiesta dall'organo di polizia che aveva accertato il sinistro stradale. E nemmeno risultano evidenziate in sentenza le ragioni che avrebbero richiesto delle analisi ematiche per fini tera- peutici. Con tutti questi temi dovrà, pertanto, confrontarsi il giudice del rinvio, es- sendo stata l'eccezione sulla prova dell'avviso tempestivamente sollevata sin da prima che venisse pronunciata la sentenza di primo grado in ossequi al dictum di questa Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, Rv. 275281. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di
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