CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorso 25918-2020 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 151/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 143/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 31.1.2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione ad avviso di addebito con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza a suo carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento (16.6.2010) e che, in relazione a quest'ultimo, tardiva doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e insussistente la prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 6036/2022 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. L'INPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione agli artt. 2, comma 26 ss., I. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 1, d.lgs. n. 462/1997, e 10, comma 1, d.lgs. n.241/1997, per non avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione restasse sospesa per doloso occultamento del debito nel caso in cui - come nella specie - fosse stata omessa nella dichiarazione dei redditi la compilazione del c.d. Quadro RR. La Sesta sezione civile di questa Corte ha reputato di dover rimettere la presente controversia all'udienza pubblica, atteso che, pur avendo questa Corte affermato che, ai fini del decorso della prescrizione dei contributi relativi all'anno 2009, il dies a quo va individuato nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione da parte del D.P.C.M. 10.6.2010 (Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021) e che il giudice, allorché debba pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), la rilevabilità d'ufficio della corretta individuazione del termine prescrizionale sarebbe ulteriormente condizionata, nella specie, dalla circostanza che "l'atto interruttivo nella sentenza è indicato come risalente al 30.6.2016, mentre l'INPS lo data al [OSCURATO:DATA_NASCITA]", derivandone pertanto il dubbio "se ci si trovi o meno di fronte ad un errore e se, nel caso, esso sia rilevabile o meno anche d'ufficio, anche in ragione della natura che dovesse riconoscersi al medesimo" (così pagg. 3-4 dell'ordinanza interlocutoria). Reputa il Collegio che tale ultima questione sia affatto inammissibile in questa sede di legittimità: è sufficiente sul punto ribadire che la speciale disciplina dettata dagli artt.287 e seguenti c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 13629 del 2021). Dovendo pertanto escludersi che questa Corte, in assenza di alcun provvedimento di correzione della Corte partenopea, possa delibare circa la natura di lapsus calami o meno della indicazione del giorno 30.6.2016 quale data in cui l'INPS avrebbe notificato all'odierna intimata l'avviso bonario contenente la richiesta di pagamento dei contributi oggetto del presente giudizio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), resta da dire che il motivo di ricorso dell'Istituto è manifestamente inammissibile: i giudici territoriali hanno infatti escluso che fosse stata raggiunta la prova in ordine all'intenzionalità specifica dell'occultamento doloso del reddito sul quale l'INPS pretende il pagamento dei contributi, reputando al tal fine inidonea la mancata compilazione del c.d. Quadro RR della dichiarazione dei redditi in considerazione del fatto che sulla sussistenza del relativo obbligo questa Corte si è pronunciata solo in epoca successiva ai fatti per cui è causa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ed è affatto consolidato il principio secondo cui l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, da Cass. n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento della censura) ed è pertanto censurabile nei ristretti limiti tracciati in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 (così, tra le più recenti, Cass. n. 37529 del 2021), qui non ritualmente prospettati. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva. Tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in