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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04476/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 27/5/2022, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto censura l'intervenuto giudizio di responsabilità del prevenuto facendo leva su un'alternativa interpretazione dei contenuti della conversazione avvenuta in data 21/10/2007 tra i fratelli Vozza, sebbene la Corte territoriale abbia dato conto con ampia motivazione (pagg. 7 e segg.) -priva di patenti frizioni logiche- del portato indiziante della stessa, confutando in maniera dettagliata i rilievi formulati dalla difesa; -richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389-01); - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 27/5/2022, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto censura l'intervenuto giudizio di responsabilità del prevenuto facendo leva su un'alternativa interpretazione dei contenuti della conversazione avvenuta in data 21/10/2007 tra i fratelli Vozza, sebbene la Corte territoriale abbia dato conto con ampia motivazione (pagg. 7 e segg.) -priva di patenti frizioni logiche- del portato indiziante della stessa, confutando in maniera dettagliata i rilievi formulati dalla difesa; -richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389-01); - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04476/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris