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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24238/2023

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nte: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 29 agosto 1956; avverso la ordinanza h. 2021/1438 SIGE della Corte di appello di Napoli del 12 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; Sentita la tela2ióhe fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, adita come giudice dell'esecuzione, ha rigettato, con ordinanza emessa il 12 ottobre 2022, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione dell'immobile sito nel Comune di Monte di Procida (Na), [OSCURATO:PERSONA] n. 148.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli aveva, infatti, ingiunto la demolizione dell'immobile de quo con il provvedimento n. 72/2013 RESA, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli h. 5126/1997, divenuta irrevocabile il 18 aprile 1998, nella quale era contenuto l'ordine in discorso.

Con l'istanza sulla quale è stato emesso il provvedimento del 12 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di aver presentato, in data 24 febbraio 1995, domanda di condono edilizio ai sensi della

I. n. 724 del 1994 e che la domanda, ancora pendente presso il Comune competente, sarebbe stata prevedibilmente accolta, dati gli intervenuti pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino per gli immobili circostanti quello dell'ingiunta.

Aveva, inoltre, richiamato il principio di proporzionalità, di cui all'art. 8 CEDU, e sostenuto che le proprie cattive condizioni economiche non le avevano consentito di cercare una soluzione abitativa diversa dall'immobile colpito dall'ordine di demolizione.

Avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Fabozzi, lamentando, con un unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione della legge n. 724 del 1994 ed il vizio di motivazione cori riferimento alla ritenuta prevedibilità dell'esitò negativo della domanda di condono proposta dalla ricorrente; ad avviso di quest'ultima, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato la volumetria dell'immobile superiore ai 750 metri cubi e quindi ritenuto insussistenti nel caso concreto i presupposti per la concessione del condono; il giudice dell'esecuzione avrebbe, in particolare, ignorato la documentazione depositata dalla ricorrente a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione dell'ordine di demolizione, dalla quale sarebbe emerso che le opere abusive realizzate dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ccindanna a suo carico e tali da accrescere la volumetria dell'immobile oltre i 750 metri cubi erano già state demolite dalla ricorrente.

Carente risulterebbe anche la motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei pareri favorevoli resi dall'Autorità di Bacino con riferimento agli immobili circostanti quello di proprietà della ricorrente, in quanto il rilievo difensivo era asseritamente supportato dalle indagini eseguite dal consulente tecnico della difesa.

Dalle tali censure discenderebbe, infine, il vizio della motivazione anche in riferimento alla negata sospensione dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultati inammissibili o manifestante infondati le ragioni poste alla base, deve, a sua volta essere dichiarato inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che l'impugnazione presentata dalla difesa della Fabozzi ha come suo articolato oggetto per un verso la violazione di legge per avere la Corte distrettuale partenopea ritenuto erroneamente non condonabile l'abuso edilizio di cui alla sentenza eseguenda in quanto lo stesso riguarderebbe una volumetria eccedente rispetto a quella astrattamente suscettibile di essere interessata al provvedimento ampliativo e per vizio di motivazione in relazione alla previsione operata in sede giurisdizionale penale in ordine alla inaccoglibilità della istanza di condono edilizio presentata dalla odierna ricorrente.

Si tratta di doglianze prive di pregio.

Deve, in primo luogo, confermarsi l'indirizzo secondo il quale, laddove il giudice della esecuzione sia richiesto di revocare o, meglio, sospendere l'efficacia esecutiva di un ordine di demolizione impartito all'esito di un giudizio penale che ha condotto all'affermazione della penale responsabilità di un soggetto e, pertanto, alla sua condanna per la violazione della normativa edilizia in materia di costruzione di manufatti immobiliari, in funzione della pendenza di una istanza di condono edilizio, egli deve esprimere una valutazione prognostica sulla esistenza o meno di concrete probabilità che la istanza in questione sia accolta (cfr., in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 ottobre 2007, n. 38977), dovendo, conseguentemente, rigettare l'istanza laddove ritenga che tale probabilità non sussista.Nel nostro caso, rileva la parte ricorrente, tale valutazione ha condotto ad un risultato per questa negativo in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe, erroneamehte, considerato the là volumetria edificata fosse esuberante rispetto a quella massima condonabile, non avendo tenuto conto del fatto che, successivamente alla adozione del provvedimento giurisdizionale da eseguire, una parte della volumetria realizzata già era stata eliminata dalla parte istante.

Si tratta di rilevi privi di fondamento, infatti, la Corte di appello onde esprimere il giudizio prognostico negativo in merito alla condonabilità delle opere eseguite per conto della Fabozzi si è sì riferita per un verso alla volumetria esuberante delle opere realizzate ma ha anche richiamato la circostanza che non soltanto a distanza di 27 anni dalla presentazione della domanda di condono edilizio questa ancora non era stata esaminata dal competente Comune di Monte di Procida, il che non fa ragionevolmente presumere la prossima definizione della procedura amministrativa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9145), ma ha anche rilevato che l'entità delle opere è stata addirittura variata successivamente alla presentazione della istanza (variazione segnalata dalla Corte di appello, senza che tale circostanza abbia trovato una efficace smentita nel ricorso ora in esame) essendo, peraltro, ciò avvenuto non nel senso della riduzione delle stesse ma del loro ampliamento attraverso la realizzazione di un vano seminterrato, di un sottoscala, oltre ad avere comportato l'apertura di una ulteriore finestra nel prospetto dell'edificio.

Circostanze queste con le quali l'odierna ricorrente non si è assolutamente confrontata, così rendendo non specifico il motivo di impugnazione.

Del pari irrilevante è, come correttamente osservato dalla Corte di merito, il fatto che altri immobili non distanti da quello della Fabozzi abbiano avuto la autorizzazione, strumentale al rilascio del condono edilizio, rilasciata dalla Autorità di Bacino, atteso che né in sede di originaria istanza né adesso in sede di ricorso per cassazione la ricorrente difesa ha argomentato in ordine alla medesimezza della condizione di tali altri edifici rispetto a quello che è a lei pertinente; tale difetto informativo rende meramente congetturale la rilevanza dell'avvento rilascio per tali altri immobili dell'atto di assenso da parte della indicata Autorità, posto che non vi sono elementi concreti per ritenere che un tale provvedimento potrebbe essere emesso, non potendosi affermare la paritas ceterorum, anche per quello che riguarda l'immobile ora in questione.

Sulla base dei dati elencati l'ordinanza emessa dalla Corte di appello sia in ordine alla revoca dell'ordine di demolizione sia ai più limitati fini della mera sospensione della procedura volta alla esecuzione della demolizione dell'immobile, è pienamente immune dai vizi ad essa attribuiti dalla parte ricorrente, di tal che la impugnazione da questa presentata, risultata, ove non inammissibile, palesemente infondata, deve essere dichiarata a sua volta inammissibile.

Visto l'art. 616 cod. proc. pen., alla presente decisione fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 29 agosto 1956; avverso la ordinanza h. 2021/1438 SIGE della Corte di appello di Napoli del 12 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; Sentita la tela2ióhe fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, adita come giudice dell'esecuzione, ha rigettato, con ordinanza emessa il 12 ottobre 2022, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione dell'immobile sito nel Comune di Monte di Procida (Na), [OSCURATO:PERSONA] n. 148. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli aveva, infatti, ingiunto la demolizione dell'immobile de quo con il provvedimento n. 72/2013 RESA, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli h. 5126/1997, divenuta irrevocabile il 18 aprile 1998, nella quale era contenuto l'ordine in discorso. Con l'istanza sulla quale è stato emesso il provvedimento del 12 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di aver presentato, in data 24 febbraio 1995, domanda di condono edilizio ai sensi della I. n. 724 del 1994 e che la domanda, ancora pendente presso il Comune competente, sarebbe stata prevedibilmente accolta, dati gli intervenuti pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino per gli immobili circostanti quello dell'ingiunta. Aveva, inoltre, richiamato il principio di proporzionalità, di cui all'art. 8 CEDU, e sostenuto che le proprie cattive condizioni economiche non le avevano consentito di cercare una soluzione abitativa diversa dall'immobile colpito dall'ordine di demolizione. Avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Fabozzi, lamentando, con un unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione della legge n. 724 del 1994 ed il vizio di motivazione cori riferimento alla ritenuta prevedibilità dell'esitò negativo della domanda di condono proposta dalla ricorrente; ad avviso di quest'ultima, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato la volumetria dell'immobile superiore ai 750 metri cubi e quindi ritenuto insussistenti nel caso concreto i presupposti per la concessione del condono; il giudice dell'esecuzione avrebbe, in particolare, ignorato la documentazione depositata dalla ricorrente a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione dell'ordine di demolizione, dalla quale sarebbe emerso che le opere abusive realizzate dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ccindanna a suo carico e tali da accrescere la volumetria dell'immobile oltre i 750 metri cubi erano già state demolite dalla ricorrente. Carente risulterebbe anche la motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei pareri favorevoli resi dall'Autorità di Bacino con riferimento agli immobili circostanti quello di proprietà della ricorrente, in quanto il rilievo difensivo era asseritamente supportato dalle indagini eseguite dal consulente tecnico della difesa. Dalle tali censure discenderebbe, infine, il vizio della motivazione anche in riferimento alla negata sospensione dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultati inammissibili o manifestante infondati le ragioni poste alla base, deve, a sua volta essere dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che l'impugnazione presentata dalla difesa della Fabozzi ha come suo articolato oggetto per un verso la violazione di legge per avere la Corte distrettuale partenopea ritenuto erroneamente non condonabile l'abuso edilizio di cui alla sentenza eseguenda in quanto lo stesso riguarderebbe una volumetria eccedente rispetto a quella astrattamente suscettibile di essere interessata al provvedimento ampliativo e per vizio di motivazione in relazione alla previsione operata in sede giurisdizionale penale in ordine alla inaccoglibilità della istanza di condono edilizio presentata dalla odierna ricorrente. Si tratta di doglianze prive di pregio. Deve, in primo luogo, confermarsi l'indirizzo secondo il quale, laddove il giudice della esecuzione sia richiesto di revocare o, meglio, sospendere l'efficacia esecutiva di un ordine di demolizione impartito all'esito di un giudizio penale che ha condotto all'affermazione della penale responsabilità di un soggetto e, pertanto, alla sua condanna per la violazione della normativa edilizia in materia di costruzione di manufatti immobiliari, in funzione della pendenza di una istanza di condono edilizio, egli deve esprimere una valutazione prognostica sulla esistenza o meno di concrete probabilità che la istanza in questione sia accolta (cfr., in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 ottobre 2007, n. 38977), dovendo, conseguentemente, rigettare l'istanza laddove ritenga che tale probabilità non sussista.Nel nostro caso, rileva la parte ricorrente, tale valutazione ha condotto ad un risultato per questa negativo in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe, erroneamehte, considerato the là volumetria edificata fosse esuberante rispetto a quella massima condonabile, non avendo tenuto conto del fatto che, successivamente alla adozione del provvedimento giurisdizionale da eseguire, una parte della volumetria realizzata già era stata eliminata dalla parte istante. Si tratta di rilevi privi di fondamento, infatti, la Corte di appello onde esprimere il giudizio prognostico negativo in merito alla condonabilità delle opere eseguite per conto della Fabozzi si è sì riferita per un verso alla volumetria esuberante delle opere realizzate ma ha anche richiamato la circostanza che non soltanto a distanza di 27 anni dalla presentazione della domanda di condono edilizio questa ancora non era stata esaminata dal competente Comune di Monte di Procida, il che non fa ragionevolmente presumere la prossima definizione della procedura amministrativa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9145), ma ha anche rilevato che l'entità delle opere è stata addirittura variata successivamente alla presentazione della istanza (variazione segnalata dalla Corte di appello, senza che tale circostanza abbia trovato una efficace smentita nel ricorso ora in esame) essendo, peraltro, ciò avvenuto non nel senso della riduzione delle stesse ma del loro ampliamento attraverso la realizzazione di un vano seminterrato, di un sottoscala, oltre ad avere comportato l'apertura di una ulteriore finestra nel prospetto dell'edificio. Circostanze queste con le quali l'odierna ricorrente non si è assolutamente confrontata, così rendendo non specifico il motivo di impugnazione. Del pari irrilevante è, come correttamente osservato dalla Corte di merito, il fatto che altri immobili non distanti da quello della Fabozzi abbiano avuto la autorizzazione, strumentale al rilascio del condono edilizio, rilasciata dalla Autorità di Bacino, atteso che né in sede di originaria istanza né adesso in sede di ricorso per cassazione la ricorrente difesa ha argomentato in ordine alla medesimezza della condizione di tali altri edifici rispetto a quello che è a lei pertinente; tale difetto informativo rende meramente congetturale la rilevanza dell'avvento rilascio per tali altri immobili dell'atto di assenso da parte della indicata Autorità, posto che non vi sono elementi concreti per ritenere che un tale provvedimento potrebbe essere emesso, non potendosi affermare la paritas ceterorum, anche per quello che riguarda l'immobile ora in questione. Sulla base dei dati elencati l'ordinanza emessa dalla Corte di appello sia in ordine alla revoca dell'ordine di demolizione sia ai più limitati fini della mera sospensione della procedura volta alla esecuzione della demolizione dell'immobile, è pienamente immune dai vizi ad essa attribuiti dalla parte ricorrente, di tal che la impugnazione da questa presentata, risultata, ove non inammissibile, palesemente infondata, deve essere dichiarata a sua volta inammissibile. Visto l'art. 616 cod. proc. pen., alla presente decisione fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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