CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22949/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in atti,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studioè elettivamente domiciliata in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa, giusta procura specialein atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso ilcui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 2/A.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore.-intimata-avverso la SENTENZA, n. cron. 731/2025, emessa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25547/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 22949/2026Data pubblicazione 09/07/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese