CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17339-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17339/2021 Numero sezionale 5140/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 19684/2022Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2260/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2260 del 25. 3. 2021 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione alla cartella di pagamento emessa per il recupero da parte della [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del credito relativo alla risoluzione per morosità del contratto di mutuo concesso alla Cetrone quale vittima del reato di usura; letto il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA].; l’unico motivo di ricorso, nel denunziare violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del 1996, censura il capo della decisione impugnata che ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA], per recuperare l’importo versato a titolo di mutuo, possa avvalersi della riscossione mediante iscrizione a ruolo, sostenendo in contrario che, in virtù della ratio della legge n. 108 del 1996, tale mezzo di riscossione può considerarsi legittimo solo nei confronti dei rei e non delle vittime dell’usura, ponendosi esso in stridente contrasto con la possibilità di questi di riprendere l’attività economica compromessa dal delitto consumato in loro danno; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17339/2021 Numero sezionale 5140/2022 Numero di raccolta generale 19684/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 il motivo è inammissibile per palese genericità, non indicando la ricorrente le ragioni per cui il sistema previsto per la riscossione esattoriale pregiudicherebbe le finalità della legge citata di tutelare anche economicamente le vittime dell’usura, le quali debbono ritenersi soddisfatte a monte con la concessione di elargizioni e di mutui senza interessi, mentre la fase di recupero delle somme date a tale titolo, in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento delle rate, appare del tutto autonoma e svincolata dal richiamato fine di protezione; appare altresì condivisibile l’affermazione della decisione impugnata, non investita da censure, secondo cui il ricorso da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di riscossione in discorso trova fondamento nella espressa previsione in tal senso contenuta nell’atto di concessione stipulato dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 6 d.p.r. n. 60 del 2014 ( contenente il Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ), che espressamente demanda all’atto di concessione, in caso di mancata restituzione delle somme date a titolo di mutuo, di definire le modalità per “ la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento “. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza della ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17339/2021 Numero sezionale 5140/2022 Numero di raccolta generale 19684/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U