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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23961/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Aosta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure: -) in parte prive di specificità, perché contesta l'erronea qualificazione del fatto in termini di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, invece che di importazione della medesima, sebbene si tratti di distinzione irrilevante, siccome non sono in discussione né l'identità materiale del fatto, né le conseguenze giuridiche dello stesso, comunque fissate dall'art. 73, comma IL , d.P.R. n. 309 del 1990; -) in parte diverse da quelle consentite, perché contesta l'accertamento in ordine alla consapevolezza della detenzione della droga, e, quindi, pone un problema di correttezza della motivazione, sebbene si tratti di sentenza d applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, con riguardo a tale profilo, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 441e comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Aosta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure: -) in parte prive di specificità, perché contesta l'erronea qualificazione del fatto in termini di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, invece che di importazione della medesima, sebbene si tratti di distinzione irrilevante, siccome non sono in discussione né l'identità materiale del fatto, né le conseguenze giuridiche dello stesso, comunque fissate dall'art. 73, comma IL , d.P.R. n. 309 del 1990; -) in parte diverse da quelle consentite, perché contesta l'accertamento in ordine alla consapevolezza della detenzione della droga, e, quindi, pone un problema di correttezza della motivazione, sebbene si tratti di sentenza d applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, con riguardo a tale profilo, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 441e comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris