CNELTesto definitivoSezione Credito E AssicurazioniDecisione del 30 novembre 2023
CNEL n. J281/2023
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: J281
Titolo CCNL: dirigenti delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane
Titolo accordo: Testo Coordinato del CCNL per i dirigenti delle banche di credito cooperativo - casse rurali ed artigiane del 30 novembre 2023
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CREDITO E ASSICURAZIONI
Sottosettori: credito e assicurazioni
Parti datoriali: FEDERCASSE
Parti sindacali: FABI; FISAC CGIL; FIRST CISL; UILCA UIL; UGL CREDITO
Decorrenza: 2023-11-30
Scadenza: 2025-12-31
Stipula: 2024-12-19
Stato: Acquisito
Identificativo: 20878
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=225345
--- Testo contratto ---
TESTO
COORDINATO
DEL
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI
LAVORO
PER
I
DIRIGENTI
DELLE
BANCHE
DI
CREDITO
COOPERATIVO
CASSE
RURALI
ED
ARTIGIANE
DEL
19
DICEMBRE
2024FEDERCASSE
C5
\
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI
LAVORO
PER
IDIRIGENTI
DELLE
BANCHE
DI
CREDITO
COOPERATIVO
CASSE
RURALI
ED
ARTIGIANE
IL
GIORNO
19
DICEMBRE
2024,
IN
FIRENZE
tra
—
Federcasse—
Federazione
Italiana
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
Casse
Rurali
ed
Artigiane,
rappresentata
dalla
Delegazione
Sindacale
nelle
persone
del
suo
Presidente
Matteo
Spanò
e
da
Enrica
Cavalli,
Luca
Occhialini,
Nicola
Paldino,
Paolo
Stra,
Christian
Tanner
con
l’assistenza
del
Direttore
Gen
erale
Sergio
Gatti
e
del
Servizio
Affari
Sindacali
e
del
Lavoro
in
persona
del
responsabile
Domenico
Ruggeri,
Chiara
Palmisciano,
Donato
Riviezzo,
Chiara
Febi,
Ciro
Battiloro
e
con
il
Prof.
Avv.
Felice
Testa,
con
il
coinvolgimento
delle
Capogruppo
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi
Cassa
Centrale
Banca
S.p.A.
con
Pasquale
Del
Buono,
Responsabile
Servizio
Welfare,
Relazioni
Sindacali
eNormativa
del
Lavoro,
eBettina
Petroni,
Iccrea
Banca
S.p.A.
con
Massimiliano
Calv
i,
Responsabile
Relazioni
Industriali
Compensation
e
Pianificazione
Organico,
e
Olga
Lilla,
Responsabile
Relazioni
Industriali
di
Gruppo
e
Normativa
del
lavoro,
della
Istituzione
di
garanzia
IPS
Raiffeisen
in
persona
di
Luisa
Nena,
Responsabile
Gestione
del
personale
eDiritto
del
Lavoro
edi
Diego
Landi
responsabile
del
Servizio
Relazioni
Sindacali,
Assistenza
Legale,
Istituzionale
e
BCC
della
Federazione
Toscana
Banche
di
Credito
Cooperativo.
e
-
la
Federaz
ione
Autonoma
Bancari
italiani
(Fabi),
rappresentata
da:
Sileoni
Lando
Maria,
Segretario
Generale;
la
Segreteria
Nazionale,
De
Filippis
Giuliano,
Pari
Mattia,
Casini
Franco,
Scarin
Mauro;
iSegretari
Nazionali,
Bertinotti
Gianfranco
Luca,
Ginese
Daniele,
Mercaldo
Elisabetta,
Milazzo
Carlo,
Morelli
Mauro,
Xausa
Giuliano;
il
Presidente
del
Comitato
Direttivo
Centrale,
Bossola
Mauro;
icomponenti
del
Comitato
Direttivo
Centrale,
Aina
Mario,
Amenta
Emanuele
,
Arisi
Marco,
Azzolin
Delfo,
Baldassarra
Paolo,
Bartesaghi
Carlo,
Bau'
Michele,
Biondino
Ernesto,
Cefaloni
Stefano,
Cerrone
Paolo,
Cervi
Cristian,
Citterio
Paolo,
Cogli
Ciccarelli
Paola,
Colombo
Renato,
Comucci
Leonardo,
Corviseri
Andrea,
De
Marchi
Emanuele,
Di
Cola
Vanessa,
Di
Viesti
Giulia,
Falpo
Flaminia,
Fasano
Guido,
Fontana
Gianpaolo,
Frigeri
Alessandra,
Frontini
Alessandro,
Imperio
Giuseppe,
Manzoni
Cristian,
Marras
Roberto,
Mazzoldi
Piergiusep
pe,
Mazzucchi
Domenico,
Mercurio
Roberto,
Motta
Gaetano,
Necchi
Ettore,
Perosce
Simona,
Peschechera
Maria
Angela,
Raffa
Carmelo,
Saporito
Vincenzo,
Sboro
Antonella,
Seghezza
Stefano,
Simonetti
Enrico,
Stramenga
Caterina,
Tessadrelli
Mauro,
Torraco
Cosimo,
Tucci
Cassandra,
Untersulzner
Ulrich,
Vanoncini
Alessandro,
Zaramella
Maurizio,
con
la
collaborazione
dell’avvocato
Marco
Boltri.
[
FEDERCASSE
}
2
UGL-
DITO
UILCA
a
\
/
la
Federazione
Italiana
Reti
dei
Servizi
del
Terziario
(First/Cisl),
rappresentata
da:
Riccardo
Colombani,
Segretario
Generale;
Alessandro
Delfino,
Claudio
Pellegriti,
Pier
Paolo
Merlini,
Sabrina
Brezzo,
componenti
della
Segreteria
Nazionale;
assistiti
da
Paolo
Giuseppe
Grignaschi,
Responsabile
Network
Dirigenti
BCC/CRA,
da
Gianluca
Pernisco,
Coordinatore,
Elena
Beltrami,
Marco
Lenzini,
Massimo
Fornasiero
e
Stefano
Nannetti,
componenti
di
Cooperfi
rst
Nazionale;
Mauro
Fanan,
Responsabile,
Matteo
Barbetta,
Davide
Marconi,
Claudio
Stroppa
e
Barbara
Tonolli,
componenti
del
Coordinamento
nazionale
DirFirst;
hanno
inoltre
contribuito
alle
attività
icomponenti
sia
dell’Organo
Collegiale
di
Cooperfirst
Nazionale
che
delle
segreterie
SAS
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi:
Agnese
Giurano,
Alberto
Giordano,
Alessandro
Scorsini,
Alfonso
Borroni,
Andrea
Di
Noia,
Andrea
Mattace
Raso,
Antonio
De
Martin,
Attilio
Benatti,
Baldassare
Mangiaracina,
Denis
Antonio
Papais,
Federico
Boschi,
Fernando
Frezzotti,
Francesca
Bielli,
Gamal
Wadan,
Linda
Braschi,
Luisa
Coltro,
Marco
Belardinelli,
Marco
Rosati,
Massimiliano
Gagliardi,
Nicola
Craveri,
Nicola
Spinetti,
Paolo
Gallo,
Pierluigi
Bordoni,
Renzo
Pastrello,
Riccardo
Castellani,
Riccardo
Ghisi,
Rosario
Giuliano,
Silvia
Lambertini,
Stefano
Del
Giudice,
Valentina
Brandi;
con
la
collaborazione
per
l’attività
di
comunica
zione
di
Silvio
Brocchieri.
la
Federazione
Italiana
Sindacale
Lavoratori
Assicurazioni
e
Credito
(Fisac-Cgil)
rappresentata
dalla
Segretaria
Generale
Susy
Esposito
e
dai
Segretari
Nazionali
Bruna
Belmonte,
Chiara
Canton,
Cristiano
Hoffmann,
Fancisco
Genre,
Paolo
Fidel
Mele,
Riccardo
Sanna,
Giacomo
Sturniolo,
;
con
il
Dirigente
Nazionale
Responsabile
del
Coordinamento
Nazionale
BCC/CRA
Fabrizio
Petrolini,
nonché
iDirigenti
Nazionali
componenti
del
Coor
dinamento
Nazionale
BCC/CRA
Daniele
Babolin,
Paolo
Carravetta,
Michele
Cervone,
Enrico
Chiavacci,
Mirco
Di
Marzio,
Luca
Dovigo,
Diego
Frazzini,
Riccardo
Gresele,
Gioachino
Guarnieri,
Marcello
Ingrassia,
Catia
Pigliapoco,
Antonio
Maiorano,
Marco
Marchi,
Raffaele
Pisano,
Vincenzo
Popolizio,
Roberta
Salamoni,
Maria
Rosaria
Sarpedone,
Giancarlo
Tonello,
Palma
Giovanna
Zambetta.
l'Unione
Generale
del
Lavoro
Credito
eAssicurazioni
(UGL
Credito)
rappresen
tata
da:
Ennio
Occhipinti,
Segretario
Nazionale
Responsabile;
dai
Segretari
Nazionali
Domenico
Pota,
Patrizia
Corvi,
Pietro
Canu,
Francesco
Rovere,
Pierluigi
Masiero;
dai
Dirigenti
Nazionali
Flavia
Mattiussi,
Loredana
Giannetta,
Morena
Sittaro,
Federico
Guidi,
Vittorio
Carioli,
Pasquale
Urbano,
Claudio
Catinoni.
la
UIL
Credito
Esattorie
e
Assicurazioni
(UILCA)
rappresentata
da:
Fulvio
Furlan
Segretario
Generale;
dalla
Segreteria
Nazionale
in
persona
di
:Filippo
Arena,
Emanuele
Bartolucci,
Giuseppe
Bilanzuoli,
Giuseppe
Del
Vecchio,
Luca
Faietti,
Massimiliano
Pagani,
Giovanna
Ricci
e
Mariangela
Verga;
dalla
Segreteria
di
Coordinamento
Nazignale
BCC
in
persona
di:
Paolo
Crielesi
(Coordinatore),
Giovanna
Cellini
Degli
FEDERCASSE
SL
REDITO
UILCA
Innocenti,
Alessandro
Dalla
Bona,
Roberto
Greci,
Claudio
Giuliano
Gullo,
Marco
Mariani,
Roberto
Mameli,
Manuel
Pettinello,
Claudia
Schina,
Giuseppe
Vaccarella,
coadiuvata
da
Giovanni
Gianninoto
eMaurizio
Guarnieri.
Si
é
completata
la
redazione
del
testo
coordinato
del
eContratto
eCollettivo
nNazionale
di
HLavoro
per
1dirigenti
delle
—
di
Credito
COAT
Casse
Rurali
ed
Artigiane
—stipulato
il
30
ron
2023,
in;sostituzione
del
C.
C.
N.L.
2
maggio
2008.
FEDERCASSE
/
4
fOr,
Il
Credito
Cooperativo
ha
cont
PREMESSA
inuato
negli
ultimi
15
anni
a
svolgere
preziosa
funzione
anticiclica,
connotandosi
nel
ruolo
di
“banche
delle
FEDERCASSE
la
propria
comunità”
CA
anche
in
congiunture
generali
complesse,
scenari
macroeconomici
negativi
edurante
i
drammatici
eventi
pandemici.
La
Riforma
del
Credito
Cooperativo
del
2016-2018
ha
salvaguardato
le
caratteristiche
identitarie
delle
BCC
come
banche
cooperative
a
mutualita
prevalente
operanti
a
livello
locale
e
ha
previsto
(art.
37
bis
c.3
del
T.U.B.)
che
ipoteri
della
capogruppo
si
esercitino
“nel
rispetto
delle
finalita
mutualistiche
edel
carattere
localistico
delle
ban
che
di
credito
cooperativo”.
Le
Parti
concordano
che
la
valorizzazione
delle
specificita
del
Credito
Cooperativo
costituisca
non
soltanto
un
fattore
di
distintivita
e
di
posizionamento
nel
mercato,
ma
anche
un
elemento
di
competitivita.
Il
presente
contratto
—
che
tiene
conto
dei
nuovi
assetti
della
categoria
con
l’avvio
operativo
dei
due
Gruppi
bBancari
eCooperativi
a
livello
nazionale
e
del
Sistema
di
protezione
istituzionale
(IPS)
per
banche
cooperative
avent
i
sede
legale
nella
provincia
di
Bolzano
—
riserva,
in
questa
logica,
una
particolare
attenzione
ai
temi
della
formazione,
del
welfare,
come
strumento
di
benessere
lavorativo
e
di
concreta
attuazione
della
armonizzazione
dei
tempi
di
vita
e
lavoro,
dello
sviluppo
delle
comunità
che
sia
inclusivo,
durevole
e
sostenibile
sotto
iprofili
economico,
sociale
e
ambientale.La
Carta
dei
Valori
dei
Credito
Cooperativo,
ad
un
quarto
di
secolo
dalla
sua
approvazione,
conserva
una
straordinaria
efficacia.
Sulla
base
di
quanto
stabilito
nella
Carta
assume
rilevanza
la
valorizzazione
dell’intelligenza,
delle
competenze
e
dell’impegno
delle
collaboratrici
e
dei
collaboratori
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo-Casse
Rurali-Casse
Raiffeisen,
delle
Capogruppo
dei
Gruppi
bBancari
eCooperativi,
delle
Federazioni
locali
e
di
tutti
gli
Enti,
iConsorzi
e
le
Società
che
compongono
il
mosaico
della
Cooperazione
mutualistica
di
credito.
Es
si
concorrono
con
spirito
cooperativo
al
raggiungimento
degli
specifici
obiettivi
economici
esociali
dell’aAzienda
per
la
quale
lavorano.
Un
ruolo
peculiare
hanno
a
tal
fine
i
dirigenti.
In
particolare,
i
direttori
—
in
considerazione
delle
responsabilità
tipiche
del
Credito
Cooperativo,
nonché
dell’importanza
dell’elemento
fiduciario
e
del
grado
di
autonomia
che
connatura
la
prestazione
di
lavoro
—
non
solo
ricoprono
un
ruolo
strategico
nel
perseguimento
deg
li
obiettivi
di
impresa,
ma
rappresentano
il
volano
per
la
concretizzazione
dei
valori
sopra
richiamati,
con
riferimento
sia
alla
gestione
dell’operatività
corrente
sia
alla
visione
prospettica
della
peculiare
funzione
economico-sociale
del
Credito
Cooperativo.
;
FEDERCASSE
/
UGLAREDITO
.UILCA
SL
FEDERCASSE
UG
2EDITO
UILCA
CAPITOLO
I
AREA
CONTRATTUALE
—
DESTINATARI
—
ASSUNZIONI
-INQUADRAMENTO
Art.
|
Area
contrattuale
Il
eContratto
eCollettivo
aNazionale
di
}Lavoro
si
applica
ai
rapporti
di
lavoro
con
le/i
dirigenti:—
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane,
di
cui
all’art.
33
del
D.
Lgs.
385/93,
ele
altre
Aziende
controllate
che
svolgono
attività
creditizia
0
finanziaria
ai
sensi
dell’art.
1
del
D.
Lgs.
385/93,
o
strumentale
ai
sensi
dell’art.
10
del
medesimo
de
creto,
che
siano
aderenti
a
Federcasse,
anche
tramite
le
Federazioni
locali;
—
delle
società
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
ivi
comprese
le
Capogruppo
egli
Organismi
indicati
nell’elenco
allegato
B).
Si
fa
riferimento,
altresì,
in
quanto
compatibili
con
la
figura
della/del
dirigente,
alle
previsioni
di
cui
al
capitolo
I
del
eContratto
eCollettivo
aNazionale
di
YLavoro
per
i
quadri
direttivi
eper
il
personale
delle
aree
professionali.
Art.
2
Norma
di
interpretazione
del
contratto
Il
presente
contratto
contiene
una
disciplina
unitaria
ed
inscindibile
dei
rapporti
di
lavoro
e
le
sue
clausole
si
interpretano
l’una
per
mezzo
delle
altre.
dei-diri
i
‘
.
5
;
4
ag
O
BDADEREA
O
q
0
q
ad
A
Art.3
Servizispeciali
Nell’ambito
di
applicazione
del
presente
contratto
sono
compresi
anche
irapporti
di
lavoro
delle/dei
dirigenti
addetti
aservizi
di
esattoria.
Sono
esclusi,
invece,
i
rapporti
di
lavoro
delle/dei
dirigenti
espressamente
assunti
e
normalmente
adibiti
a
servizi
o
gestioni
speciali,
diversi
da
quelli
di
esattoria,
non
aventi
diretta
relazione
con
l’esercizio
della
funzione
creditizia.
Art.
4
Limitazioni
per
assunzioni
Presso
le
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
non
possono
essere
assunte
persone
che:
a)
siano
membri
del
eConsiglio
di
aAmministrazione
o
del
eCollegio
sSindacale;
b)
abbiano
rapporti
coniugali
o
di
parentela
o
di
affinità,
entro
il
terzo
grado
compreso,
con
imembri
suddetti
o
con
il
personale
dipendente.
In
via
eccezionale
possono
essere
convenute,
in
sede
sindacale
locale,
deroghe
per
il
solo
caso,
compreso
nella
lett.
b)
del
cpv.
precedente,
di
rapporti
di
parent
ela
o
affinità
di
terzo
grado,
fermo
restando
il
divieto
per
irapporti
di
parentela
o
affinità
entro
il
secondo
grado.
Nel
caso
che
il
prestatore
di
lavoro
venga
chiamato
a
far
parte
del
eConsiglio
di
aAmministrazione
o
del
eCollegio
sSindacale
ed
accetti
l'incarico,
il
rapporto
di
lavoro
è
risolto,
con
gli
effetti
previsti
dall'art.
61
salvo
che
il
termine
di
preavviso
dovuto,
se
è
superiore
al
periodo
intercorrente
dalla
data
di
detta
accettazione
a
quella
di
assunzione
dell'incarico,
èridotto
amisura
corrispondente
atale
periodo.
Art.
5
Modalità
delle
assunzioni
Le
assunzioni
vanno
effettuate
in
conformità
con
le
norme
di
legge
vigenti
in
materia.
FEDERCASSE
F
ISL
DITO
UILCA
Per
l’assunzione
in
posizione
di
Direttrice/Ddirettore
sono
richiesti
anche
gli
ulteriori
documenti
necessari
per
attestare
la
presenza
dei
requisiti
stabiliti
dal
D.M.
23
novembre
2020,
n.
169
48+marze1998,n-161.
Prima
dell’assunzione
possono
essere
disposte
visite
mediche
di
controllo
delle
condizioni
della/del
dirigente
di
norma
presso
Enti
di
diritto
pubblico.
L’assunzione
deve
essere
comunicata
per
iscritto
dall’
Azienda
all'interessato,
specifican
do
quanto
al
riguardo
previsto
dalla
HLegge
28
novembre
1996,
n.
608
edal
D.
Lgs.
26
maggio
1997,
n.
152
esuccessive
modifiche
ed
integrazioni.
La/Hil
dirigente
deve
asua
volta
dichiarare
per
iscritto
all'Azienda
che
accetta
le
condizioni
proposte.
Art.
6
Prova
L’effettuazione
del
periodo
di
prova,
ai
sensi
dell'art.
2096
eCod.
civ.,
può
essere
richiesta
soltanto
alle/ai
dirigenti
di
nuova
assunzione
e
per
un
periodo
non
superiore
a
sei
mesi,
salva
la
possibilità
di
pro
roga
per
altri
sei
mesi,
se
all’uopo
intervenga
accordo
fra
le
parti.
Durante
il
periodo
di
prova
sono
da
applicare
le
disposizioni
del
presente
contratto,
salvo
quanto
appresso
disposto.
Durante
il
periodo
di
prova
il
rapporto
può
essere
risolto,
ad
iniziativa
di
una
delle
parti,
senza
preavviso
o
indennità
sostitutiva.
Nel
caso
di
risoluzione
del
rapporto
per
dimissioni
devono
essere
corrisposte
le
competenze
(compresi
iratei
degli
emolumenti
annuali
per
imesi
di
servizio
prestati,
computando
come
mese
intero
la
eventuale
frazione
residua)
fino
al
giorno
della
effettiva
cessazione
del
servizio;
invece
nel
caso
di
risoluzione
del
rapporto
per
licenziamento
devono
essere
corrisposte
le
competenze
(compresi
iratei
degli
emolumenti
annuali
per
imesi
di
servizio
prestati,
computando
come
mese
intero
la
eventuale
frazione
residua)
fino
alla
fine
del
mese
in
corso.
Compiuto
il
periodo
di
prova
con
esito
favorevole,
il
dirigente
si
intende
confermato
in
servizio,
con
anzianità
decorrente
atutti
gli
effetti
dalla
data
di
inizio
dello
stesso
periodo
di
prova.È
esonerato
dal
periodo
di
prova
la/il
dirigente
proveniente
da
altre
Aziende
destinatarie
del
presente
contratto,
quando
l'assunzione
viene
effettuata
con
l'inquadramento
acquisito
éd
.
3DITO
UILCA
|
FEDERCASSE
10
presso
l'Azienda
di
provenienza
esenza
soluzione
di
continuità
tra
il
rapporto
di
lavoro
che
viene
acessare
equello
che
viene
instaurato.
Chiarimento
a
verbale
In
caso
di
assunzione
con
contratto
atermine,
il
periodo
di
prova
va
convenuto
in
misura
compatibile
con
la
durata
del
contratto
stesso:
non
oltre
1/4
della
durata
del
contratto
stesso
ecomunque
nei
limiti
del
primo
cpv.
del
presente
articolo.
Art.
7
Doveri
e
diritti
La/Il
dirigente
ha
il
dovere
di
dare
all’
Azien
da,
nella
esplicazione
della
propria
attività
di
lavoro,
una
collaborazione
attiva
ed
intensa
per
la
realizzazione
dei
fini
aziendali,
secondo
le
direttive
dell’
Azienda
stessa
ele
norme
del
presente
contratto.
La/Il
dirigente
ha
diritto
al
rispetto
ed
alla
tutela
della
sua
dignità
nell’espletamento
della
propria
attività
lavorativa.
Alla/AI
dirigente
èfatto
divieto
di
comunicare
notizie
riservate
di
ufficio
esvolgere
attività
contraria
agli
interessi
dell'A
zienda,
o
comunque
incompatibile
con
idoveri
di
ufficio,
nonché
di
fare
operazioni
di
borsa
su
strumenti
finanziari
derivati
e
di
fare
parte,
a
qualunque
titolo,
di
organismi
collegiali
tributari,
comunque
denominati,
nei
casi
in
cui
tale
partecipazione
non
sia
obbligatoria
per
legge.
Le/I
dirigenti
la
cui
presenza
è
necessaria
per
la
estrazione
dei
valori
possono
assentarsi
dalla
residenza
previa
segnalazione
all'Azienda,
fornendo
indicazioni
per
la
loro
reperi
bilità.
Solo
in
caso
di
urgenti
necessità
possono
prescindere
da
tale
preventiva
segnalazione,
dando
all'Azienda
stessa,
non
appena
possibile,
motivato
avviso
della
loro
assenza.Idetentori
di
chiavi
debbono
garantirne
la
consegna
per
l’estrazione
dei
valori
all’apertura
dello
sportello.
Art.8
Contrattiatermine
Le
assunzioni
di
dirigenti
con
contratto
atermine
sono
disciplinate
dal
D.
Lgs.
6-settembre
2001,n-368-D.Lgs.
15
giugno
2015,
n.
81,
¢successive
mo
dificazioni.
fo
FEDERCASSE
11
y
spe
UILCA
Why
FABI
F
SL
x
In
particolare,
a
norma
dell’art.
10,
comma
4,
medesimo
Decreto,
è
consentita
la
stipulazione
di
contratti
di
lavoro
a
termine,
purché
di
durata
non
superiore
a
cinque
anni,
con
le/i
dirigenti,
i
quali
possono
comunque
recedere
da
essi
trascorso
un
triennio
ed
osservate
le
disposizioni
dell’art.
2118
eCod.
civ.
edell’art.
61
del
presente
contratto.
Art.
9
Contratti
a
tempo
parziale
Sono
richiamate
le
norme
di
legge
in
materia
di
contratti
atempo
parziale.
Art.
9bis
Com
missione
paritetica
in
materia
di
Welfare
Le
Parti,
entro
60
giorni
dalla
stipulazione
del
presente
contratto,
si
incontreranno
per
esaminare,
nell’ambito
di
una
Commissione
paritetica,
le
modifiche
legislative
intervenute
in
materia
di
mercato
del
lavoro
con
Legge
24
dicembre
2007,
n.
247
in-attuaziene-del
p
J
chi
0
ang
atten
dg
otacolle
p
NO
nlieazien
Da
vede
DA
La
Commissione
riferirà
l’esito
dei
suoi
lavori
alle
Parti
nazionali
per
le
conseguenti
determ
inazioni.
Art.10
Inquadramento
Ai
fini
del
presente
contratto
sono
dirigenti
le
Direttrici
e/o
iDirettori
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
e
delle
Aziende_del-Sistema-del-eredite
cooperative
Società
e
Aziende
di
cui
all’art.
1
ed
le
lavoratrici
e/o
i
lavoratori
subordinate/i,
ai
sensi
dell’art.
2094
del
codice
civile,
come
tali
qualificate/i
dall’
Aazienda
in
quanto
ricoprano
nell'Aazienda
un
ruolo
caratterizzato
da
un
elevato
gr
ado
di
professionalità,
di
autonomia
e
di
potere
decisionale
ed
esplichino
le
loro
funzioni
di
promozione,
coordinamento
e
gestione
generale
al
fine
di
realizzare
gli
obiettivi
dell'Aazienda.La
Federazione
locale
informa
gli
Qorganismi
locali
delle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti,
su
loro
richiesta
edi
norma
annualmente,
in
relazione
allo
sviluppo
professionale
delle/dei
dirigenti
ed
alla
individuazione
di
funzioni
manageriali
correlate
adiversi
live
lli
di
responsabilità,
con
i
connessi
trattamenti
retributivi
che
possono
anche
comportare
il
superamento
del
trattamento
tabellare
fissato
in
sede
nazionale.
FEDERCASSE
12
A
UGE/GREDITO
ILCA
Quando
siano
coinvolte
Banche
di
Credito
Cooperativo-Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell’articolo
8
del
C.C.N.L.
per
iquadri
direttivi
eper
il
personale
delle
aree
professional
che
compongono.
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
interessato
Aziendeo
B
e
,
l’informativa
è
effettuata
dalla
Capegragpe
alla
Delewazione
Ssindacale
di
Ghunpa..
FEDERCASSE
13
UILCA
nl
CAPITOLO
II
RUOLO
DELLA
DIRETTRICE
E
DEL
DIRETTORE
—
FORMAZIONE
E
PROMOZIONE
Art.
11
Ruolo
della
Ddirettrice
e
del
Ddirettore
La
Direttrice/Hil
Ddirettore
deve
possedere
irequisiti
stabiliti
dal
D.M.
23
novembre
2020,
n.
169
La
Direttrice/fil
Ddirettore
concorre
a
determinare
|’orientamento
dell’attivita
aziendale,
sotto
il
profilo
tecnico
avendo
particolare
cura
dell’attuazione
del
programma
di
missione
della
Banca
di
Credito
Cooperativo/Cassa
Rurale/Cas
sa
Raiffeisen
coerente
con
lo
sviluppo
inclusivo
e
partecipato
del
territorio
e
delle
comunita
locali,
con
la
sostenibilita
sociale,
economica
e
ambientale,
con
la
salvaguardia
e
valorizzazione
delle
diversita.
La
Direttrice/¥il
Ddirettore
écapo
del
personale.
Deve,
secondo
direttive
del
eConsiglio
di
aAmministrazione,
assumere
tutte
quelle
iniziative
di
coordinamento,
di
informazione,
di
direzione
per
il
personale,
di
controllo,
di
organizzazione,
di
svil
uppo,
di
gestione
e
di
orientamento,
atte
al
migliore
funzionamento
della
Banca
di
Credito
Cooperativo/Cassa
Rurale
ed
Artigiana
ed
alla
sua
continuità
organizzativa
come
struttura
espressione
delle
comunità
locali
di
riferimento.
Provvede
all’esecuzione
delle
disposizioni
del
presidente
e
del
eConsiglio
di
aAmministrazione
ed
esercita
le
sue
facoltà
di
decisione
eisuoi
poteri
di
firma
nei
termini
espressamente
deliberati
dallo
stesso
eConsiglio
di
aAmminis
trazione.
Deve
tempestivamente
eseguire
o
sottoporre
all’Organo
competente
tutti
gli
atti,
formalità,
obblighi
e
incombenze
che
devono
essere
espletate
dalla
Banca
di
Credito
Cooperativo/Cassa
Rurale
ed
Artigiana
in
quanto
cooperativa
di
credito
e
quindi
soggetta
alle
disposizioni
di
legge,
sia
ordinarie
che
speciali,
a
quelle
dell'Organo
di
Vigilanza,
nonché
alle
norme
statutarie
eregolamentari.
Ai
fini
dell’espletamento
dei
compiti
di
cui
sopra,
la
Direttr
ice/fil
Ddirettore
partecipa
alle
riunioni
del
eConsiglio
di
aAmministrazione.
Art.
12
Formazione
eaggiornamento
professionale
FERERCASSE
PremessaLe
Parti
riconoscono
il
ruolo
strategico
della
formazione
al
fine
di
garantire
l'aggiornamento
professionale
delle/dei
dirigenti
e
l'affermazione
coerente
delle
specificità
proprie
della
cultura
bancaria
cooperativa
mutualistica.
Tali
obiettivi
sono
da
perseguire
attraverso
iniziative
formative
che
valorizzino
il
confronto
professionale,
il
contatto
e
lo
scambio
culturale
tra
le
diverse
esperienze
maturate,
con
particolare
riferimento
alla
co
niugazione
tecnica
e
gestionale
dei
Valori
Identitari
del
Credito
Cooperativo
in
quanto
componenti
originali
di
un
posizionamento
competitivo
edi
grande
attualità.
Le
Direttrici/I
Direttori
generali,
in
modo
particolare,
e
tutte/i
le/i
dirigenti
sì
renderanno
promotori
e
realizzatori
degli
obiettivi
caratterizzanti
del
modello
di
banca
cooperativa
di
comunità
all’interno
dei
Gruppi
bBancari
eCooperativi
ovvero
nell’ambito
del
Sistema
Raiffeisen.
Le
final
ità
mutualistiche,
lo
sviluppo
durevole,
partecipato
e
inclusivo
del
territorio,
una
gestione
del
personale
attenta
al
merito
e
alle
pari
opportunità
fra
generi
e
generazioni,
nonché
le
transizioni
verso
la
sostenibilità
e
la
digitalizzazione,
richiedono
competenze
strategiche
e
operative
ben
precise
per
una
gestione
coerente
della
banca
a
mutualità
prevalente.
A
tal
fine,
le
Federazioni
Klocali,
iGruppi
Bancari
Cooperativi;
e
il
Sistema
Raiffeisen
i
itizie
pet
ranne
promuoveranno
degli
momenti
formativi
e
incontri
fra
i-dirigenti
con
periodicità
almeno
annuale
al
fine
di
favorire
lo
scambio
di
esperienze
professionali
e
la
diffusione
di
“buone
pratiche”
nell’ambito
degli
obiettivi
e
dei
valori
sopra
richiamati,
anche
in
relazione
ad
una
condivisa
valorizzazione
della
specificità
delle
competenze
edel
ruolo
della/del
dirigente
del
Credito
Cooperativo.
L’Azienda
promuove
in
maniera
continua
e
permanente
la
formazio
ne
manageriale
e
l'aggiornamento
culturale-professionale
delle/dei
dirigenti,
con
iniziative,
anche
di
autoformazione,
consone
alle
funzioni
da
essi
ricoperte
ed
adeguate
rispetto
ai
livelli
di
preparazione
ed
esperienza
richiesti
dalle
responsabilità
affidate.
Le
iniziative
formative
dovranno
mirare
a
mantenere
e
sviluppare,
a
livelli
di
eccellenza,
le/i
dirigenti,
quali
riserse
persone
fondamentali
per
garantire
il
successo
e
l’affermazione
coerente
dei
valeri-prepri
del
Credito
Cooperativo
caratterizzato
da
un
quadro
normativo
specifico
e
prezioso,
da
conoscere
e
attuare
in
tutte
le
sue
potenzialità
di
mercato
e
di
sviluppo
sostenibile.Compatibilmente
con
le
esigenze
produttive
ed
organizzative,
per
l’accesso
alla
carriera
dirigenziale
ed
al
ruolo
di
Direttrice/Direttore,
le
Aziende
avranno
cura
di
[
FEDERCASSE
15
4
valorizzare
le
risorse
interne,
anche
attraverso
appositi
percorsi
formativi
e
di
carriera.Le
iniziative
formative
possono
quindi
coinvolgere
anche
il
personale
con
inquadramento
prossimo
al
ruolo
dirigenziale
e
devono
essere
opportunamente
differenziate
nei
confronti
dei
neo-dirigenti,
di
coloro
che
devono
sviluppare
in
misura
più
avanzata
le
proprie
competenze,
nonché
di
coloro
nei
cui
confronti,
per
esigenze
rilevanti
di
ristrutturazione
e/o
riorganizz
azione,
occorra
favorire
l'occupabilità.
Particolare
cura
verrà
posta
nel
promuovere
e
organizzare
sessioni
formative
sul
contesto
normativo
e
sui
fattori
competitivi
del
Credito
Cooperativo
e
sulle
caratteristiche
identitarie
che
lo
connotano,
specie
nei
confronti
di
dirigenti
che,
provenendo
dall’esterno
della
Categoria,
abbiano
maturato
la
propria
esperienza
lavorativa
in
contesti
differenti
dalla
stessa.
La
formazione
tecnico-identitaria
viene
prom
ossa
quale
risposta
ai
principi
di
sviluppo
inclusivo
e
partecipato
dei
territori
e
delle
comunità
locali,
con
lo
scopo
di
favorire
sinergie
fra
le
economie
di
territorio
edi
prossimità.
Oltre
alla
formazione
specialistica,
a
decorrere
dal
1°
gennaio
2024,
con
cadenza
biennale,
la/il
dirigente
sarà
destinataria/o
di
un
pacchetto
formativo
tecnico-
identitario
pari
a
20
ore
(nel
biennio)
sulle
seguenti
materie:
e
Contesto
normativo
specifico
del
Credito
Cooperativ
o;
e
Le
finalità
mutualistiche
e
di
sviluppo
durevole
e
inclusivo
come
fattori
competitivi;
e
Il
contributo
delle
BCC
per
l’inclusione
sociale
ela
riduzione
delle
disuguaglianze
fra
generi
efra
generazioni
nei
territori
dove
operano;
e
Altro
dal
Catalogo
della
formazione
Identitaria;
e
Contrattazione
collettiva
nazionale
del
Credito
Cooperativo;
e
Revisione
cooperativa;
e
La
storia,
la
letteratura
scientifica
egli
elementi
statistici
del
Credito
Cooperativo.
Per
le/i
dirigenti
assunte/i
dall’esterno
della
Categoria,
il
pacchetto
formativo
di
cui
ai
commi
che
precedono
sarà,
per
il
primo
anno
dall’assunzione,
pari
a
20
ore
da
svolgersi
interamente
entro
detto
primo
anno.
Per
la
partecipazione
ai
predetti
corsi
si
terrà
conto
dei
crediti
formativi
già
acquisiti
e
della
esperienza
maturata
nei
contesti
lavorativi
precedenti.
FEDERCASSE
Il
pacchetto
formativo
tecnico
identitario,
in
tutto
o
in
parte,
può
essere
progettato
e
realizzato
in
collaborazione
con
Federcasse.
La
partecipazione
alle
singole
iniziative
formative
viene
concordata
fra
l'Azienda
e&
la/il
dirigente
interessato
e
non
comporta
alcun
onere
per
il
medesimo,
nei
limiti
stabiliti
fra
le
parti.Le/I
dirigenti
che
siano
stati
assenti
dal
servizio
per
periodi
significativi
a
causa
di
maternità,
malattia
o
infortunio,
saranno
ammessi
al
rientro
in
servizio,
in
presenza
di
mutamenti
organizzativi
e/o
di
nuove
attività
nel
frattempo
intervenuti,
a
forme
di
aggiornamento
professionale
che
—
nell’ambito
delle
previsioni
contrattuali
in
essere
—
facilitino
il
reinserimento
nell’attività
lavorativa.
L’Osservatorio
nazionale
paritetico
permanente
per
la
formazione
delle/dei
dirigenti,
da
costituirsi
entro
il
1°
ettebre—2008
gennaio
2024,
svolge
opera
di
raccordo
e
coordinamento
tra
e
con
le
dive
rse
iniziative
già
in
essere
nella
Categoria
Mevimento
—
o
esterne
a
questae,
in
ambito
nazionale
ed
internazionale
—
sulla
scorta
dei
fabbisogni
formativi
rilevati
a
livello
locale
e
ne
orienta
i
conseguenti
programmi
favorendone
l'omogeneità.Federcasse
e
Ha
Federazione
locale,
su
richiesta
degli
eOrganismi
nazionali
eterritoriali
delle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti,
li
informa
delle
eventuali
iniziative
adottate
in
materia.
In
tale
ambito,
i
suddetti
organismi
possono
prospettare
proprie
indicazioni
in
ordine
alle
iniziative
adottate
eformulare
specifiche
raccomandazioni.
Quando
siano
coinvolte
Banche
di
Credito
Cooperativo-Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell’articolo
8
del
C.C.N.L.
per
iquadri
direttivi
eper
il
personale
delle
aree
professionali,
che
compongono
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
interessato
Aziende-o
Banche_aderenti-facenti-parte-diun
opebancari
-
8,
l’informativa
è
O
Da
do
o
up
po
0
A
300
O
effettuata
da
Federcasse
e
dalla
Capogruppo,
su
di
Gruppo.
Raccomandazione
di
Federcasse
Federcasse
invita
le
Banchea
di
Credito
Cooperativo/Cassea
Rurale/Cassea
Raiffeisen
ad
offrire
la
possibilità
alle
Direttrici
ed
ai
Direttori
di
disporre
di
una
“borsa
di
studio”
annuale
aggiuntiva
da
utilizzare
nell’ambito
di
cinque
giorni
lavorativi
(anche
non
consecutivi
e
da
concordare
con
la
Presidenza)
per
corsi
di
specializzazione
o
di
approfondimento
in
Italia
o
all’estero,
a
scelta
dell’interessato.
FEDERCASSE
17
Art.
13
Assegnazione
a
mansioni
superiori
Nel
caso
di
assegnazione
a
mansioni
proprie
della
categoria
dei
dirigenti,
compete
il
trattamento
corrispondente
e
l’assegnazione
stessa
diviene
definitiva,
ove
non
abbia
avuto
luogo
per
sostituzione
di
altra/o
dirigente
assente
con
diritto
alla
conservazione
del
posto,
dopo-4
5
mesi
di
svolgimento
di
dette
mansioni
in
via
continuativa.
Nel
caso
di
assegnazioni
a
mansioni
superieri
proprie
della
qualifica
di
Direttrice/
Deirettore,
il
termine
di-4
5
mesi,
di
cui
sopra,
può
essere
prorogato
fino
ad
un
massimo
di
altri-4
5
mesi
con
il
consenso
dell’interessato.
Chiarimento
a
verbale
L’unità
di
tempo
di
lavoro
minima
perché
siano
dovute
differenze
retributive
per
svolgimento
di
mansioni
superiori
èquella
giornaliera.
FEDERCASSE
18
ll
UGLGREDITO
—_-UILCA
ty
CAPITOLO
III
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
14
Struttura
della
retribuzione
Il
trattamento
economico
di
seguito
illustrato
retribuisce
globalmente
la
prestazione
lavorativa
della/del
dirigente
e
la
struttura
del
trattamento
economico
si
determina
di
massima
secondo
quanto
previsto
dalle
norme
seguenti.
Detta
struttura
del
trattamento
economico
é
costituita
dallo
stipendio,
dagli
scatti
di
anzianità
edall’”importo
ex
ristrutturazione
tabellare”
per
ciascuno
scatto
di
anzianità
ed
il
trattamento
stesso
viene
suddiviso
in
13
mensilità.
Si
conserva,
in
ogni
caso,
come
assegno
ad
personam,
la
differenza
tra
il
trattamento
economico
tabellare
annuo
stabilito
al
31
dicembre
1999
in
previgenti
normative
nazionali,
dedotti
Lit.
2.300.730
(oggi
euro
1.188,23)
per
ogni
scatto
di
anzianità,
e
l'importo
Lit.
100.000.000
(oggi
euro
51.645,70).
A
far
tempo
dal
1°
gennaio
2002
tale
assegno
viene
incrementato
dell’1,96%;
lo
stesso
ass
egno
non
è
riassorbibile
per
effetto
di
futuri
incrementi
retributivi
ed
è
suscettibile
di
essere
elevato
per
effetto
degli
incrementi
retributivi
tabellari
concordati
in
sede
nazionale.
Il
medesimo
assegno
ècomputabile
ai
fini
del
trattamento
di
fine
rapporto.
Per
il
periodo
1°
gennaio
2024
—
31
dicembre
2026,
relativamente
alle
voci
stipendio,
scatti
di
anzianità
ed
importo
ex
ristrutturazione
tabellare,
si
applica
la
Tabella
allegata
A.
Il
trattamento
economic
o
minimo
annuo,
costituito
dalla
voce
stipendio,
della/del
dirigente
èpari
a:
—
Euro
73.000
dal
1°
gennaio
2024
o
i
o
FEDERCASSE
19
UILCA
Se
A
far
data
dal
1°
gennaio
2024,
alle/ai
dirigenti
che
non
percepiscano
una
retribuzione
fissa
complessiva
annua
lorda
pari
almeno
ad
euro
80.000
è
riconosciuto
un
emolumento
economico
aggiuntivo
denominato
“Elemento
distinto
della
retribuzione”
di
importo
pari
alla
differenza
tempo
per
tempo
sussistente
tra
la
predetta
retribuzione
e
fino
a
concorrenza
della
somma
di
euro
80.000,
suddiviso
per
13
mensilità.
Art.
15
Stipendio
x
A-fartempe—dal-1°
gennaie
2008
lLa
mi
sura
mensile
dello
stipendio
è
indicata
nella
Tabella
allegata
A.
Art.16
Scattidianzianità
A
far
tempo
dal
1°
gennaio
2008
la
misura
mensile
dello
scatto
di
anzianità
e
la
misura
mensile,
per
ciascuno
scatto
di
anzianità,
dell’importo
ex
ristrutturazione
tabellare
sono
indicati
nella
Tabella
allegata
A;
tali
emolumenti
vengono
riconosciuti
alla/al
dirigente
con
cadenza
triennale
(30
mesi
per
quello
in
corso
di
maturazione);
4
anni
per
il
primo
scatto
nei
casi
di
assu
nzione.
Il
numero
massimo
complessivo
di
scatti
e
di
importi
ex
ristrutturazione
tabellare
maturabili
dalla/dal
dirigente
èpari
a:
—
7,
se
l’interessato
è
stato
assunto
(o
nominato
dirigente)
successivamente
al
1°
gennaio
2002;
—8,sel’interessatoèstatoassunto(onominatofunzionarioodirigente)nelperiodo
decorrente
dal
1.1.1998
al
31.12.2001;
—
9,
sesitratta
di
dirigente
(o
funzionario)
alla
data
del
31.12.1997.
Ogni
scatto
decorre
dal
primo
giorno
del
mese
in
cui
matura.
Nel
passaggio
da
quadro
direttivo
di
3°
o
4°
livello
(ex
funzionario)
adirigente
si
mantiene
l’anzianità
maturata
da
ex
funzionario/quadro
direttivo
di
3°
o4°
livello.
Art.17
Tredicesimamensilità
FEDERCASSE
20
VI
GREDITO
UILCA
oo
UG
j
Alla/Al
dirigente
viene
corrisposta
annualmente,
entro
il
20
dicembre,
la
gratificazione
di
Natale
computando
le
voci
che
costituiscono
il
trattamento
economico
per
le
quali
sia
prevista
l’erogazione
per
tredici
mensilità.
Nel
caso
di
inizio
o
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
nel
corso
dell’anno,
la
gratificazione
compete
in
proporzione
dei
mesi
di
servizio
prestato,
considerando
come
mese
intero
l’eventuale
frazione.
Nel
caso
di
passaggio
alla
categoria
dei
dirigenti
nel
corso
dell’anno,
la
gratificazione
va
liquidata
anorma
del
presente
articolo
per
il
periodo
di
servizio
prestato
successivamente
al
passaggio
stesso,
computando
l’eventuale
frazione
di
mese
in
base
aigiorni.
Nel
caso
di
assenza
dal
servizio
senza
diritto
al
trattamento
economico,
la
gratificazione
compete
in
ragione
di
tanti
dodicesimi
quanti
sono
imesi
per
iquali
è
stato
corrisposto
il
trattamento
stesso.
Art.18
Premioannuale
Sulla
base
dei
ris
ultati
aziendali
conseguiti,
le/i
dirigenti
ricevono
un
premio
annuale
in
conformità
alle
norme
in
materia
di
politiche
di
remunerazione
ed
incentivazione
del
personale
tempo
per
tempo
vigenti
relative
alla
retribuzione
variabile.
Sui
criteri
di
erogazione,
e
la
possibilità
di
opzione
sulla
piattaforma
welfare
degli
importi
del
Premio,
la
Federazione
locale
informa
annualmente,
in
un
apposito
incontro,
gli
eOrganismi
locali
delle
Organizzazioni
sindacali
sti
pulanti
che
potranno
esprimere
loro
valutazioni
al
riguardo.
Quando
siano
coinvolte
Banche
di
Credito
Cooperativo-Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
eAziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell’articolo
8
del
C.C.N.L.
per
iquadri
direttivi
eper
il
personale
delle
aree
professionali
che
SPOTL
il
Gruppo
Banti
Cooperativo
interessato
Aziende
x
,
l’informativa
è
effettuata
dalla
Caposruppi
alla
Delegazione
Sindacale
di
Gruppo.
Art.19
Sistemaincentivante
Le
Parti
avvieranno
ilavori
di
una
Commissione
di
studio
paritetica
per
esaminare
tutte
le
problematiche
connesse
alla
materia,
anche
alla
luce
delle
esperienze
maturate
nell’ambito
del
Credito
Cooperativo
ein
altri
settori.
FEDERCASSE
21
FI
ITO
UILCA
Dichiarazione
delle
Parti
Le
Parti
ritengono
opportuno
che,
nell’ambito
dei
sistemi
incentivanti,
le
Aziende
prevedano
anche
obiettivi
di
qualita
e
che
gli
stessi
sistemi
siano
coerenti
con
iprincipi
contenuti
nella
normativa
in
materia
di
Mercati
di
Strumenti
Finanziari
e
nelle
Istruzioni
di
Vigilanza
in
tema
di
Compliance
epolitiche
eprassi
di
remunerazione
di
.s
tempo
in
tempo
vigenti.
x
Raccomandazione
delle
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
Le
Orga
nizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
raccomandano
che,
in
occasione
di
eventuali
“campagne
prodotto”,
le
Aziende
facciano
riferimento
ai
medesimi
principi
adottati
per
1
sistemi
incentivanti.
Art.20
Premiodifedeltà
AI
compimento
dei
25
anni
di
anzianità
di
servizio
complessivamente
maturati
nel
movimento,
alla/al
dirigente
va
erogato
un
premio
di
fedeltà,
nella
misura
del
76
%
di
una
mensilità
delle
seguenti
competenze:
stipendio,
scatto
di
anzianità,
importo
ex
ristrutturazione
per
ogni
scatto
di
anzianità,
assegno
ad
personam
di
cui
al
3°
comma
dell’art.
14
del
presente
contratto.
Il
pagamento
va
effettuato
nel
mese
di
maturazione
dei
25
anni
di
anzianità
di
servizio.
Art.
21
Trattamento
di
reperibilita
A
decorrere
dal
1°
gennaio
2024
il
trattamento
di
reperibilita
cessera
di
essere
corrisposto.
FEDERCASSE
22
2
FI
FIS
IL
Art.
22
Determinazione
della
retribuzione
giornaliera
Ai
fini
dell’applicazione
del
presente
contratto,
la
retribuzione
giornaliera
va
determinata
come
segue:
a)
calcolando
il
76%
di
un
dodicesimo
dell’ammontare
annuo
delle
seguenti
competenze:
stipendio,
EDR,
scatto
di
anzianita,
importo
ex
ristrutturazione
tabellare
per
ogni
scatto
di
anzianità,
assegno
ad
personam
di
cui
al
3°
comma
dell’art.
14
del
presente
contratto;
b)
dividendo
il
risultato
per
il
div
isore
ottenuto,
in
ipotesi
di
prestazione
lavorativa
distribuita
su
5
o
6
giorni,
moltiplicando
i
giorni
di
lavoro
settimanale
per
52
e
dividendo
il
prodotto
per
12,
con
arrotondamento
a0.5
per
difetto.
Art.23
Liquidazionemensile
Le
voci
retributive
mensili
vanno
liquidate
non
oltre
il
giorno
27
del
mese
cui
si
riferiscono.
Icompensi
accessori
e
variabili
vanno
liquidati
entro
il
giorno
27
del
mese
successivo
a
quello
in
cui
sono
maturati.
FEDERCASSE
23
UILCA
a
CAPITOLO
IV
PRESTAZIONE
LAVORATIVA
—
RICORRENZE
FESTIVE
—
RIPOSO
.
SETTIMANALE
-
PERMESSI
—
FERIE
—-
CONGEDI
-
MATERNITÀ
E
PATERNITA
Art.
24
Prestazione
lavorativa
La
prestazione
della/del
dirigente
si
effettua,
di
massima,
in
correlazione
temporale
con
l’orario
normale
di
lavoro
stabilito
per
l'unità
produttiva
o
per
il
servizio
in
turni
cui
è
addetto,
con
adeguata
elasticità.
La/Il
dirigente
deve
rendersi
disponibile
per
la
partecipazione
alle
riunioni
degli
org
ani
sociali,
come
per
le
altre
incombenze
connesse
al
funzionamento
dei
medesimi
organi.
Fino
al
31
dicembre
2023,
Pper
partecipazione
normale
a
riunioni
fuori
dell’orario
di
lavoro
sopra
indicato,
per
sé
tuttavia
retribuita
come
previsto
al
comma
|
dell’articolo
14
(struttura
della
retribuzione),
il
consiglio
di
amministrazione
delibera
la
corresponsione
di
un
emolumento
annuale
nella
misura
minima
di
euro
1.394,43,
a
fronte
di
riunioni
almeno
mensili,
emassima
di
euro
2.788,87,
afronte
di
riunioni
almeno
settimanali.
Non
va
richiesta
prestazione,
salvo
il
ricorso
di
esigenze
particolari,
nei
giorni
festivi
nonché
nei
giorni
di
sabato
o
lunedì
laddove
l’orario
settimanale
di
lavoro
è
distribuito
su
cinque
giorni,
da
lunedì
a
venerdì
o
da
martedì
a
sabato.
In
caso
di
prestazione
in
uno
di
questi
giorni,
sarà
concesso
esonero
dal
servizio
in
altro
giorno;
non
potendosi
procedere
a
tale
esonero,
sarà
pagata
una
quota
corrisponden
te
di
retribuzione.
Disposizione
di
attuazione
La
quota
di
retribuzione,
cui
fa
riferimento
l’ultimo
cpv.
di
questo
articolo,
èpari
amezza
giornata
o
ad
una
giornata
di
retribuzione,
a
seconda
che
la
prestazione
abbia
impegnato
soltanto
parte
del
giorno
o
l'intero
giorno.
Art.25
Giornifestivi
Sono
considerati
giorni
festivi
quelli
previsti
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge.
Sono
considerati
giorni
semifestivi
i
seguenti:
la
ricorrenza
del
Santo
Patrono
(con
ri
ferimento
alla
sede
di
lavoro),
il
sabato
precedente
la
Pasqua,
la
vigilia
di
Ferragosto,
la
\
FEDERCASSE
24
f
ifoppyeUDITOde
7|;
¥Vigilia
di
Natale,
il
31
dicembre,
gli
altri
eventualment
e
determinati
da
consuetudini
locali.Nel
caso
di
coincidenza
di
una
festivita
nazionale
o
infrasettimanale
con
il
giorno
destinato
al
riposo
settimanale
(domenica
o
altro
sostitutivo),
alla/al
dirigente
deve
essere
corrisposta
una
somma
equivalente
alla
retribuzione
giornaliera,
a
meno
che
non
gli
sia
consentito
di
assentarsi
dal
lavoro
in
altro
giorno
feriale.
Art.
26
Festività
soppresse
A
fronte
delle
disposizioni
in
materia
di
giorni
festivi,
contenute
nei
due
commia
dell'art.
1
della
HLegge
5
marzo
1977
n.
54,
sono
attribuiti
5
giorni
di
permesso
retribuito,
da
usufruire
nel
corso
dell'anno
solare,
anche
in
collegamento
con
iperiodi
di
ferie.
Nel
caso
di
inizio
o
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
nel
corso
dell’anno
gli
stessi
permessi
competono
in
proporzione
ai
mesi
di
servizio
prestati,
computando
come
mese
intero
la
eventuale
frazione
residua
superiore
a
15
gior
ni.
Nel
caso
di
passaggio
alla
categoria
dei
dirigenti
nel
corso
dell’anno
ipermessi
di
cui
al
primo
cpv.
competono
in
proporzione
al
periodo
di
servizio
prestato
successivamente
al
passaggio
stesso,
computando
l'eventuale
frazione
di
mese
in
base
ai
giorni.
Nel
caso
di
assenza
dal
servizio
senza
diritto
al
normale
trattamento
economico,
ipermessi
sopra
previsti
vanno
ridotti
in
proporzione
dei
mesi
interi
di
assenza.
I
permessi
sopra
previsti
comunque
non
utilizza
ti
nel
corso
dell’anno
solare,
come
gli
eventuali
resti
inferiori
ad
un
giorno,
vanno
liquidati
sulla
base
dell'ultima
retribuzione
percepita
nell'anno
di
competenza.
x
Per
l’anno
2024
una
giornata
di
permesso
ex
festività
di
cui
al
presente
articolo
è
destinata
alla
“Banca
del
tTempo
sSolidale”.
Chiarimento
a
verbale
Il
presente
trattamento
assorbe,
per
la
festa
nazionale
della
Repubblica
e
per
la
festa
dell'Unità
Nazionale,
quello
ordinato
dall'ultimo
cpv.
del
pr
ecedente
art.
25.
Art.
27
Riposo
settimanale
FEDERCASSE
25
yl
P
X\
~~
/FABI
FIR
SL
FISAC/CGIL
UG
IT
UILCA
Alla/Al
dirigente
compete
un
riposo
settimanale,
che
deve
normalmente
coincidere
con
la
domenica,
secondo
le
norme
di
legge.
Art.28
Assenzedalservizio
Le
assenze
devono
essere
senza
ritardo
segnalate
egiustificate
all’
Azienda.
Ai
fini
del
controllo
delle
assenze,
per
quanto
riguarda
icasi
di
malattia
o
infortunio,
sono
richiamate
le
disposizioni
dell’art.
37
del
presente
contratto.
Art.29
Permessi
Le
assenze
per
brevi
permessi
retribuiti
che
l'Azienda
conced
e
per
giustificati
motivi
personali
ofamiliari
non
sono
computabili
nelle
ferie
annuali.
Per
gravi
motivi
personali
o
familiari
della/del
dirigente,
l'Azienda
può
concedere
adeguati
periodi
di
congedo,
compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio,
determinando
se
e
per
quanto
tempo
corrispondere
il
trattamento
economico.
I3
giorni
di
permesso
di
cui
all’art.
4
della
{Legge
8
marzo
2000,
n.
53,
spettano
alle/ai
dirigenti
anche
in
caso
di
ricovero
del
figlio
o
del
coni
uge
o
del
convivente
more
uxorio
o
del
genitore,
limitatamente
ai
giorni
di
effettivo
ricovero.
Le
Aziende
valuteranno
con
particolare
attenzione,
ai
fini
della
concessione
di
permessi,
periodi
di
congedo,
aspettativa
non
retribuita
di
cui
al
presente
articolo,
le
situazioni
familiari
che
comportino
la
necessità
di
assistenza
di
figli
in
condizioni
di
disagio
(es.:
bullismo,
tossicodipendenza,
anoressia/bulimia).
Con
riferimento
a
richieste
di
flessibilità
or
aria,
ai
sensi
dell’art.
6
della
YLegge
n.
170/2010,
formulate
da
genitori
per
l’assistenza
a
casa
di
figli
affetti
da
patologie
legate
all’apprendimento
(BES
con
certificazione
pubblica,
tra
cui
DSA),
le
Aziende
riconoscono
permessi
retribuiti
durante
l’anno
scolastico
nella
misura
massima
di
5
giorni,
fruibili
anche
ad
ore,
con
un
preavviso
di
10
giorni.
Raccomandazioni
delle
Parti
Le
Parti
raccomandano
alle
Aziende
di
favorire
la
fruizione
delle
flessibilità
pr
eviste
dal
presente
articolo
da
parte
delle/dei
dirigenti
che
prestano
assistenza
a
familiari
ai
FEDERCASSE
26
LV
FISA
L
U
ITO
sensi
della
Direttiva
(UE)
2019/1158
del
20
giugno
2019,
relativa
all’equilibrio
tra
attivita
professionale
evita
familiare
per
igenitori
eiprestatori
di
assistenza.
Le
Parti
raccomandano
alle
Aziende,
ai
fini
della
concessione
di
permessi
0
periodi
di
congedo
di
cui
al
presente
articolo,
di
valutare
con
particolare
attenzione
le
esigenze
connesse
ai
percorsi
di
adozione
(inclusa
la
fase
di
riconoscimento
dell’idoneita),
affido
e
tutela
di
minori.
Art.30
AssenzedellaDirettrice/delDdirettore
Va
preordinato
il
funzionamento
dei
servizi
aziendali
in
assenza
della
Direttrice/del
Ddirettore.Per
assenze
e
permessi
di
cui
agli
artt.
28
e
29
la
Direttrice/il
Ddirettore
si
rivolge
al
Ppresidente.Allontanandosi
dalla
sede
di
lavoro
per
ragioni
di
servizio,
la
Direttrice/il
Ddirettore
provvede
a
comunicare
al
Ppresidente
od
a
lasciare
notizia
in
Azienda
del
proprio
programma.
Art.
31
Aspettativa
Per
gravi
motivi
di
ordine
pri
vato,
l’Azienda
può
concedere,
su
richiesta,
alla/al
dirigente
che
abbia
superato
il
periodo
di
prova,
una
aspettativa
non
retribuita
per
la
durata
massima
di
un
anno.
Detta
aspettativa
può
essere
revocata
qualora
vengano
acessare
imotivi
per
iquali
era
stata
richiesta.L’aspettativa
può
essere
nuovamente
richiesta
solo
dopo
un
periodo
di
servizio
effettivo
di
cinque
anni.
Le
Aziende,
nella
concessione
dell’aspettativa
di
cui
sopra,
accoglieranno
comunque
le
dom
ande
dirette
a
soddisfare
la
necessità
di
assistenza
del
figlio,
di
età
compresa
fra
3
e
8
anni,
che
sia
affetto
da
patologie
di
particolare
gravità,
idoneamente
certificate.
Il
periodo
trascorso
in
aspettativa
non
comporta
decorso
dell’anzianità,
anessun
effetto.
Art.
32
FEDERCASSE
27
S) FIR
Congedo
matrimoniale
La/Il
dirigente
ha
diritto,
quando
contragga
matrimonio,
ad
un
congedo
straordinario
di
15
giorni
consecutivi,
non
computabili
come
ferie.
Il
periodo
di
congedo
matrimoniale
è
da
considerarsi
a
tutti
gli
effetti
come
trascorso
in
servizio.
Art.
32
bis
Maternità/Paternità/Co
ngedi
parentali
Durante
il
congedo
di
maternità
dal
lavoro
per
gravidanza
e
puerperio,
la/il
dirigente
ha
diritto
di
assentarsi
dal
servizio
per
un
periodo
di
5
mesi
con
il
normale
trattamento
economico,
integrando
l’Azienda
l’indennità
corrisposta
dall’ente
assicuratore.L’integrazione
di
cui
sopra
spetta
alla
dirigente
anche
nei
casi
di
maternità
a
rischio
certificata
come
previsto
dalle
norme
vigenti
in
materia.
Ove
durante
il
periodo
di
cui
al
comma
primo
intervenga
malattia
o
infortunio,
si
applicano
le
disposizioni
dell’art.
34
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
si
manifesta
la
malattia
o
sopravviene
l’infortunio.
La
dirigente/il
dirigente
adottiva/o
affidataria/o
del
minore
(ai
sensi
dell’art.
10,
Legge
4
maggio
1993,
n.
184)
può
avvalersi
dell’astensione
dal
lavoro
durante
iprimi
5
mesi
successivi
all’effettivo
ingresso
del
bambino
nella
famiglia
adottiva
o
affidataria.
Il
congedo
di
cui
all’art.
32
del
D.
Lgs.
n.
151/2001,
su
richiesta
della
dirigente
o
del
dirigente,
unitamente
alla
documentazione
inoltrata
all’INPS,
con
preavviso
di
almeno
5
giorni
lavorativi,
può
essere
fruito
in
mod
o
frazionato
per
periodi
minimi
consecutivi
di
un’ora
giornaliera
o
multipli
di
mezz’ora,
fermo
restando
che
la
somma
dei
congedi
orari
nell’arco
di
ciascun
mese
deve
corrispondere
comunque
a
giornate
intere.
La
paga
oraria
e
giornaliera
è
calcolata
ai
sensi
delle
relative
disposizioni
del
presente
contratto.
I
periodi
di
assenza
dal
lavoro
previsti
dall’art.
32
del
D.Lgs.
26
marzo
2001,
n.
151,
vanno
computati
nell’anzianità
di
servizio
agli
effetti
di
legge.
Art.
32
ter
Unioni
di
fatto/Tutela
delle
Unioni
Civili
FEDERCASSE
28
U
EDITO
AI
fine
di
assicurare
l’effettività
della
tutela
dei
diritti
e
il
pieno
adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall’unione
civile,
si
considerano
integralmente
e
ad
ogni
conseguente
effetto,
le
disposizioni
previste
dalla
legge
20
maggio
2016,
n.
76.
Art.33
Ferie
Nel
corso
di
ogni
anno
solare
la/il
dirigente
ha
diritto,
per
ogni
anno
di
servizio,
ad
un
periodo
di
ferie,
con
decorrenza
della
retribuzione,
di
26
giorni.
Per
l’anno
in
cui
è
avvenuta
l’assunzione
la/il
dirig
ente
ha
diritto
ad
1/12
della
suddetta
misura
per
ogni
mese
o
frazione
residua
superiore
a
15
giorni
di
servizio
prestato.
Alle/Ai
dirigenti
con
disabilità
disabili-rientranti
nelle
categorie
di
cui
all’art.
1della
legge
12
marzo
1999,
n.
68,
per
l’anno
in
cui
è
avvenuta
l’assunzione
spettano
non
meno
di
200
12
giorni
di
ferie,
a
seconda
che
l’assunzione
sia
avvenuta
nel
primo
0
nel
secondo
semestre.Il
criterio
di
computo
dei
periodi
di
ferie
indicati
nei
cpv.
precedenti
è
fissato
sulla
base
dei
soli
giorni
lavorativi
dal
lunedì
al
venerdì
ovvero
dal
martedì
al
sabato,
a
seconda
che
l'Azienda
abbia
adottato
l’una
o
l’altra
forma
di
distribuzione
dell’orario
di
lavoro
settimanale.
Il
criterio
di
computo
è
identico,
resta
cioè
fissato
sulla
base
dei
giorni
che
vanno
da
lunedì
avenerdì,
anche
per
quanto
riguarda
iperiodi
di
ferie
delle/dei
dirigenti
la
cui
prestazione
lavorativa
settimanale
sia
distribuita
su
sei
giorni
anziché
su
cinque
(escludendosi,
peraltro,
il
rientro
in
servizio
col
sabato
al
termine
di
periodo
di
ferie
comprensivo
dei
precedenti
cinque
giorni
della
settimana).
Chiarimento
a
verbale
Ai
fini
del
computo
dei
periodi
di
ferie
igiorni
semifestivi
vanno
considerati
lavorativi
per
metà.Norma
transitoria
Le/I
dirigenti
in
servizio
alla
data
del
19
febbraio
2002,
le/i
nominati
dirigenti
in
forza
della
disposizione
transitoria
in
calce
al
eC.eC.aN4L.
7.12.2000,
nonché
il
personale
già
assunto
od
inquadrato
nella
categoria
dei
quadri
direttivi
entro
il
31.12.2001
e
successivamente
nominato
dirigente,
conservano
ad
personam
un
periodo
annuale
di
ferie
pari
a
27
giorni.
*
kx
FEDERCASSE
29
FA
F
L
FISA
IL
UILCA
I
turni
di
ferie
delle/dei
dirigenti
debbono
essere
fissati
tempestivamente
dall’
Azienda,
comunicati
agli
interessati
e
rispettati:
solo
in
casi
eccezionali
possono
essere
variati
per
intesa
tra
Azienda
e
dirigente,
salva
la
disposizione
del
successivo
comma
10.
Nel
fissare
iturni
delle
ferie
1’Azienda
deve,
nei
limiti
consentiti
dalle
esigenze
di
servizio,
tener
conto
delle
richieste
delle/dei
dirigenti
in
rapporto
alla
loro
situazione
familiare
ed
alla
loro
anzianità
di
servizio,
dando
in
via
di
massima
la
precedenza
alle/ai
dirigenti
con
disabilità
disabili
rientranti
nelle
categorie
di
cui
alla
}Legge
12
marzo
1999,
n.
68
e
successive
modifiche
eintegrazioni.
Iturni
di
ferie
vanno
stabiliti
in
modo
da
consentire
l’assenza
dal
lavoro
per
almeno
tre
settimane
continuative
tra
il
1°
marzo
ed
il
30
novembre,
salva
la
possibilità
di
accordo
diverso
tra
le
parti.
Nel
caso
di
assenza
dal
servizio,
il
periodo
di
ferie
spettante
vie
ne
ridotto
di
tanti
dodicesimi
quanti
sono
imesi
interi
di
assenza.
Se
l'assenza
è
causata
da
malattia
od
infortunio,
la
riduzione
ordinata
dal
cpv.
precedente
non
si
applica
per
iprimi
sei
mesi
ovvero
per
180
giorni
in
caso
di
assenza
causata
da
malattia
od
infortunio
non
continuativi,
salvo
che
l'assenza
duri
l’intero
anno.
Igiorni
di
accertata
infermità
intervenuta
nel
corso
delle
ferie,
infermità
che
deve
essere
immediatamente
denunciata
all’
Azienda,
non
sono
com
putati
nella
durata
delle
ferie.
L’Azienda
può
richiamare
in
servizio
la/il
dirigente
durante
il
periodo
di
ferie
quando
urgenti
necessità
di
servizio
ciò
richiedano.
Lo
stesso
ha
diritto
di
completare
le
ferie
in
altra
epoca
ed
al
rimborso
delle
spese
che
dimostri
siano
derivate
dalla
interruzione.
Detto
rimborso
comprende
anche
le
spese
di
trasporto,
di
vitto
edi
alloggio
sostenute
per
il
viaggio
di
rientro
e
per
quello
eventuale
di
ritorno
nella
località
in
cui
la/il
dirigente
si
trovava
in
ferie
al
momento
del
richiamo
in
servizio.
Il
rimborso
deve
aver
luogo
pure
nel
caso
di
spese
conseguenti
allo
spostamento,
per
necessità
di
servizio,
del
turno
di
ferie
precedentemente
fissato.
Il
diritto
alle
ferie
è
irrinunciabile.
Le
ferie
devono
essere
usufruite
nel
corso
dell’anno
solare
cui
si
riferiscono.
FEDERCASSE
30
' Na
E
SL
FIS
IL
UGLKCKEDITO
UILCA
/
Nel
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro,
alla/al
dirigente
che
non
abbia
usufruito
in
tutto
o
in
parte
delle
ferie
relative
all’anno
solare
in
corso,
maturate
(per
casi
non
ordinati
dai
primi
tre
commi
che
precedono
in
tema
di
turni)
in
ragione
di
un
dodicesimo
del
periodo
di
ferie
annuale
per
ogni
mese
intero
di
servizio
prestato
dal
1°
gennaio,
compete
una
indennità
corrispondente
alla
retribuzione
dei
giorni
di
ferie
perduti.
Nello
stesso
caso,
qualora
le
ferie
rel
ative
all’anno
solare
in
corso
siano
state
usufruite
in
misura
maggiore
rispetto
aquelle
maturate,
come
sopra
precisato,
la
retribuzione
dei
giorni
di
ferie
corrispondenti
a
tale
misura
maggiore
va
contabilizzata
in
detrazione
delle
spettanze
di
fine
lavoro.
In
ambedue
le
ipotesi
il
computo
va
fatto
sulla
base
dell’ultima
retribuzione
percepita
nell’anno
di
competenza.
FEDERCASSE
31
ABI
FI
SL
UILCA
CAPITOLO
V
MALATTIE
ED
INFORTUNI
—
GRAVIDANZA
E
PUERPERIO
Art.
34
Trattamento
per
malattia
ed
infortunio
In
caso
di
assenza
per
malattia
o
infortunio,
accertato,
l’Azienda
conserva
il
posto
el’intero
trattamento
economico
alla/al
dirigente
che
abbia
superato
il
periodo
di
prova
per:
—
mesi
6
se
l’anzianità
non
sia
superiore
a5
anni;
—
mesi8
se
l’anzianità
sia
superiore
a5
anni
enon
superi
i10
anni;
—
mesi
12
se
l’anzianità
sia
superiore
a
10
anni
enon
superi
i12
anni;
—
un
me
se
per
ogni
anno
di
anzianità,
fino
ad
un
massimo
di
18
mesi,
se
l’anzianità
sia
superiore
a
12
anni
enon
superi
i25
anni;
—
mesi
22
se
l’anzianità
sia
superiore
a25
anni.
Iperiodi
su
indicati
sono
aumentati
dell’
59
80%
per-eente
in
caso
di
ricovero
ospedaliero
o
di
accertata
necessità
di
cura,
in
ambedue
le
circostanze
per
tubercolosi,
nonché
nel
caso
di
malattia
di
carattere
oncologico
3
i
i
i
i
ivi,
malattie
cardiovascolari,
sindrome
da
immunodeficienza
acquisita
(Aids),
patologie
genetiche
degenerative,
patologie
neurodegenerative,
insufficienza
renale
cronica
(IRC),
con
un
minimo
di
12
mesi
ed
un
massimo
di
40
mesi
complessivi.
Alle/ai
dirigenti
affetti
da
malattie
oncologiche,
gravi
patologie
cronico
degenerative
e/o
che
si
sottopongano
a
terapie
salvavita
spettano
flessibilità
di
orario
in
entrata
con
correlativo
spostamento
dell’orario
di
uscita,
ovvero
permessi
tramite
una
riduzione
della
prestazione
giorna
liera
e
successivo
recupero
con
prolungamento
della
predetta
prestazione
da
effettuarsi
non
oltre
1mese
dalla
fruizione
di
ciascun
permesso.
Ai
fini
del
computo
del
trattamento
previsto
dai
commi
precedenti,
si
cumulano
anche
le
assenze
per
malattia
o
infortunio
—
sia
con
diritto
atrattamento
economico
sia
nelle
forme
dell’aspettativa
di
cui
al
successivo
art.
35
—verificatesi
nei-6
18
mesi
precedenti,
fermo
che,
per
l’ultimo
periodo,
non
può
essere
praticato
un
tr
attamento
meno
favorevole
di
quello
stabilito
dal
R.D.L.
13
novembre
1924
n.
1825.
Ai
fini
di
quanto
previsto
dai
commi
che
precedono
non
si
tiene
conto
delle
assenze
per
il
tempo
strettamente
necessario
alla/al
dirigente
per
sottoporsi
al
trattamento
di
emodialisi.
FEDERCASSE
!
32
Su
richiesta
scritta
della/del
dirigente
Javeratere,
|’Azienda
lo
informa
sui
giorni
di
malattia
o
infortunio
intervenuti
dall’insorgere
dell’evento
in
corso,
nonché
su
quelli
verificatisi
nel
periodo
di
cui
al
comma
che
precede.
L’
Azienda,
inoltre,
segnalera
alla/al
dirigente
laveratere
interessato,
almeno
30
giorni
prima,
la
scadenza
del
termine
del
periodo
di
comporto
contrattualmente
previsto.
Il
termine
finale
del
trattamento
di
cui
ai
precedenti
cpv.
no
n
può
comunque
scadere
oltre
il
sesto
mese
dalla
data
incui
la/il
dirigente
laveratere
sia
entrato
in
possesso
dei
requisiti
di
legge-si
ge
per
avere
diritto
alla
pensione
di
vecchiaia
o
di
vecchiaia
anticipata
senza
penalizzazioni
ò
066-n-604;
se
la
malattia
sia
iniziai
prima
delle-di
tale
data
Se
la
malattia
inizia
successivamente,
il
trattamento
in
parola
viene
riconosciuto
per
sei
mesi.
Iperiodi
di
assenza
per
malattia
o
infortunio,
accertati,
entro
ilimit
isuindicati,
sono
computati
a
tutti
gli
effetti
come
servizio
prestato,
salvo
quanto
disposto
in
materia
dal
comma
5
dell’art.
33.
In
caso
di
assenza
con
indennità
acarico
dell'INAIL
o
dell'INPS,
il
trattamento
economico
previsto
da
questo
articolo
va
corrisposto
dall’
Azienda
con
deduzione
di
tutte
le
somme
che
la/il
dirigente
ha
diritto
di
riscuotere
da
parte
di
detti
Istituti.
Raccomandazione
di
FEDERCASSE
Federcasse
raccomanda
di
valutare
con
la
massima
conside
razione,
ai
fini
di
quanto
previsto
dal
comma
secondo
del
presente
articolo,
patologie
di
analoga
gravità.
Chiarimento
a
verbale
Ai
fini
del
computo
del
trattamento
previsto
nel
presente
articolo
si
tiene
conto
dell’intero
periodo
di
servizio
prestato
presso
l'Azienda,
anche
se
in
categorie
diverse.
Art.
35
Aspettativa
per
malattia
o
infortunio
Perdurando
l’incapacità
temporanea
da
malattia
o
da
infortunio
oltre
i
termini
indicati
all’art.
34,
la/il
dirigente,
pr
ima
della
scadenza
di
detti
termini,
può
chiedere
di
essere
collocato
in
aspettativa
non
retribuita
per
la
durata
massima
di
6
12
mesi.
FEDERCASSE
33
FI
SL
U
REDITO
UILCA
C
f:
La
durata
di
più
periodi
di
aspettativa
di
cui
al
cpv.
precedente
non
può
tuttavia
superare
detti
sei
12
mesi
in
un
quinquennio.
Il
collocamento
in
aspettativa
non
può
venire
richiesto
dalla/dal
dirigente
che
sia
entrato
in
possesso
dei
requisiti
di
legge
per
avere
diritto
alla
pensione
di
vecchiaia
o
di
vecchiaia
anticipata
senza
penalizzazioni
i
dndi
all's
;in
ogni
caso,
il
periodo
di
aspettativa
?non
può
durare
oltre
la
data
in
cui
la/il
siena
abbia
maturato
irequi
siti
in
parola
o
superato
il
predetto
limite
di
età.
Il
periodo
trascorso
in
aspettativa
non
comporta
decorso
dell’anzianità,
anessun
effetto.
Nei
casi
di
malattie
di
carattere
oncologico,
ovvero
di
quelle
di
cui
al
secondo
comma
dell’art.
34,
la
durata
massima
dell’aspettativa
di
cui
al
presente
articolo
è
elevata
a
24
mesi,
fruibili
continuativamente,
ovvero
frazionabili
in
più
periodi.
Art.36
Curetermali
La
materia
delle
cure
idrotermali,
elioterapiche,
clima
tiche
e
similari
resta
regolata
dalla
legge.Permessi
retribuiti
vanno
concessi
agli
invalidi
civili,
per
servizio,
di
guerra
o
per
lavoro,
per
periodi
di
cure
termali,
non
superiori
aquindici
giorni
nell’anno,
che
risultino
prescritti
per
terapia
specifica
della
loro
invalidità,
con
idonea
certificazione.
Art.
37
Controllo
sanitario
La/Il
dirigente
è
tenuto
a
comunicare
immediatamente,
se
possibile
nello
stesso
primo
giorno
di
assenza,
lo
stato
di
malattia
o
l’i
nfortunio
in
cui
sia
incorso.
Il
controllo
delle
assenze
per
infermità,
come
pure
della
idoneità
fisica,
va
effettuato
secondo
le
disposizioni
di
legge
che
regolano
la
materia.
Art.38
Gravidanzaepuerperio
La
disciplina
di
riferimento
èstata
trasposta
all’articolo
32
bis
del
presente
contratto.
FEDERCASSE
|
34
>
/
I
FI
SL
FEDERCASSEFISACIGGIL
UG
DO
UILCA
CAPITOLO
VI
SERVIZIO
MILITARE
Art.
39
Obblighi
di
leva
—
Richiamo
alle
armi
La
chiamata
alle
armi
per
obblighi
di
leva
e
il
richiamo
alle
armi
non
risolvono
il
rapporto
di
lavoro
edi
periodi
di
servizio
di
leva
e
di
richiamo
alle
armi
vengono
computati
a
tutti
gli
effetti
dell’anzianità.
AI
dirigente
chiamato
alle
armi
per
obblighi
di
leva,
oltre
alle
competenze
maturate
fino
al
giorno
della
cessazione
del
servizio,
spetta
una
erogazione
pari
adue
mensilità
dell’ultimo
tr
attamento
economico
goduto.
AI
dirigente
richiamato
alle
armi
spetta
il
trattamento
stabilito
dalla
legge.
Il
dirigente
deve
riprendere
servizio
entro
30
giorni
dal
congedo
ovvero
dall’invio
in
licenza
illimitata.
Non
riprendendo
servizio
entro
tale
termine,
il
dirigente
viene
considerato
dimissionario
ai
sensi
della
lett.
e)
dell’art.
52,
salvo
il
caso
di
forza
maggiore.
Agli
effetti
di
cui
sopra,
è
equiparato
a
servizio
di
leva
il
servizio
civile
dei
volontari
ch
e
beneficiano
di
rinvio
di
detto
servizio
di
leva
anorma
dell’art.
33
della
HLegge
26
febbraio
1987
n.
49
esuccessive
modifiche
eintegrazioni.
Disposizione
di
attuazione
x
Il
periodo
trascorso
nell’adempimento
del
servizio
militare
di
leva
è
computato
nell’anzianità
contrattuale
quando
sia
stato
compiuto
successivamente
alla
data
di
assunzione.
FEDERCASSE
36
FI
SL
UILCA
CAPITOLO
VII
MISSIONI
—
TRASFERIMENTI
—
MOBILITA’
Art.
40
Missioni
L’Azienda
può
inviare
il
dirigente
in
missione
temporanea
fuori
sede.
A
decorrere
dal
1°
gennaio
2024,
alla/aAl
dirigente
inviato
in
missione
compete:
a)
b)
c)
il
rimborso
delle
spese
effettive
di
pernottamento,
vitto
eviaggio,
in
prima
classe;
in
caso
di
viaggio
aereo,
autorizzato
dall’
Azienda,
spetta
il
rimborso
del
biglietto
di
classe
turistica;
se
il
dirigente
preferisce
fare
uso
di
autovettura
privata,
1’Azienda
può
consentirlo,
con
rimborso
chilometrico
nelle
misure
concordate
tra
le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
(sulla
base
delle
tabelle
di
costo
per
l’uso
di
autovetture
elaborate
dall’A.C.I.
o
da
altri
Organismi
competenti);
quando
lo
ritenga
opportuno,
l'Azienda
può
vietare
l’uso
di
determinati
mezzi
di
trasporto
al
dirigente
comandato
in
missione;
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
il
trasporto
del
normale
bagaglio;
il
rimborso
delle
spese
sostenute
in
esecuzione
del
mandato
ricevuto
e
negli
interessi
dell’
Azienda.;
-
FEDERCASSE
E
L
FISAC/CGAL
UG
Art.
41
Trasferimenti
In
caso
di
trasferimento,
alla/al
dirigente
vanno
esposte,
in
apposito
incontro,
le
ragioni
tecniche,
organizzative
eproduttive
determinanti
il
provvedimento.
A
tale
incontro
può
partecipare,
su
richiesta
della/del
dirigente,
un
rappresentante
della
Organizzazione
sindacale
cui
egli
risulti
aderente
o
conferisca
mandato.
‘
FEDERCASSE
38
\
\
|
fue
/
RABI
19
ISL
UGLEREDITO
—UILCA
/
é
|
L’
Azienda,
nel
disporre
il
trasferimento,
tiene
conto,
nei
limiti
del
possibile,
delle
esigenze
personali
efamiliari
della/del
dirigente.
Occorrendo
disporre
trasferimenti,
l’Azienda
prende
in
considerazione
preliminarmente
le
richieste
avanzate
dalla/dal
dirigente,
se
compatibili
con
le
proprie
esigenze.
Il
trasferimento,
da
eComune
a
eComune,
va
comunicato
con
un
preavviso
di:
In
caso
di
trasferimento,
da
eComune
a
eComune,
che
non
avvenga
su
richiesta
della/del
dirigente
ma
sia
disposto
dall’
Azienda
eche
comporti
effettivo
cambio
di
residenza,
vanno
corrisposti:1)
se
la/il
dirigente
non
ha
familiari
conviventi
verso
iquali
sia
tenuto
agli
alimenti:
a)
il
rimborso
delle
spese
effettive
di
viaggio,
come
alla
lett.
a)
del
precedente
art.
40;
b)
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
il
trasporto
del
mobilio
edei
bagagli
ela
relativa
assicurazione;
c)
il
rimborso
dell’eventuale
perdita
di
pigione
in
quanto
non
sia
sta
to
possibile
sciogliere
la
locazione
o
far
luogo
asublocazione,
col
massimo
di
un
anno;
2)
se
la/il
dirigente
ha
familiari
conviventi
verso
iquali
sia
tenuto
agli
alimenti:
a)
il
rimborso
delle
spese
effettive
di
viaggio
come
alla
lett.
a)
del
precedente
art.
40
per
sé
e
per
le
persone
di
famiglia
conviventi,
compresa
l’eventuale
persona
di
Servizio;
b)
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
il
trasporto
del
mobilio
edei
bagagli
ela
relativa
assicurazione;
c)
il
rimbo
rso
della
eventuale
perdita
di
pigione
in
quanto
non
sia
stato
possibile
sciogliere
la
locazione
ofar
luogo
asublocazione,
col
massimo
di
un
annos.
diaria
pre
adalle
-stesse—a
AD
ne
MADE
attamente-
necessa
FEDERCASSE
39
FABI
F
ISL
FISAC/CGIL
UGK
Alla/Al
dirigente
trasferito
spetta
inoltre
un
contributo
pari
alla
differenza
tra
l’ultimo
canone
di
locazione
(comprese
le
spese
accessorie)
che
ha
pagato
nella
precedente
residenza
ed
il
primo
canone
di
locazione
(comprese
le
spese
accessorie)
che
pagherà
in
quella
nuova.
Tale
contributo,
la
cui
erogazione
è
subordinata
alla
presentazione
di
idonea
documentazione,
è
garantito
per
otto
anni;
il
relativo
ammontare
viene
ridotto
pro
quota
a
partire
dal
quarto
anno
di
sistemazione
nella
nuova
residenza.
Il
trattamento
di
cui
sopra
è
subordinato
alla
condizione
che
il
nuovo
alloggio
abbia
all’incirca
le
stesse
caratteristiche
(per
superficie,
categoria,
ecc.)
di
quello
precedente
e
sia
comunque
adeguato
alle
esigenze
della
famiglia
della
laveratrice/del
lavoratore
dirigente
epotrà
essere
soggetto
a
revisione
—
0
anche,
venendo
a
mancare
ipresupposti
per
la
sua
erogazione,
abolito
—
in
relazione
a
modifiche
che
dovessero
int
ervenire
nell’attuale
regime
vincolistico
dei
fitti
o
anuove
disposizioni
di
legge
che
dovessero
essere
emanate
in
materia
di
canoni
di
locazione.
In
tale
ultimo
caso,
l'Azienda
ela-dirigerte/il
dirigente
terranno
un
apposito
incontro
per
valutari
gli
effetti
di
dette
modifiche
normative.
Il
preventivo
delle
spese
deve
essere
approvato
dall’
Azienda.
La
nota
delle
spese
e
delle
competenze
deve
essere
successivamente
presentata
all’
Azienda,
con
allegati
idocum
enti
giustificativi,
non
escluso,
ove
occorra,
il
contratto
di
locazione.
Nel
caso
in
cui
il
rapporto
di
lavoro
venga
risolto,
a
sensi
delle
lettere
a),
b),
c)
ed
f)
dell’art.
52,
mentre
la/il
dirigente
è
addetto
a
succursale
esistente
in
località
diversa
da
quella
in
cui
prestava
precedentemente
servizio,
1°Azienda
provvede
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
e
di
trasporto
secondo
quanto
stabilito
da
questo
articolo
feseluse-le-diarie)
qualora
la
risoluzione
del
rap
porto
avvenga
entro
due
anni
dalla
data
dell’ultimo
trasferimento
dell’interessato
e
questi,
entro
sei
mesi
dalla
risoluzione
stessa,
riprenda
effettiva
residenza
nella
località
in
cui
prestava
servizio
prima
dell’ultimo
trasferimento
o
nella
località
in
cui
ebbe
luogo
l’assunzione.
Tale-La
disposizione
di
cui
al
comma
precedente
si
applica,
in
caso
di
morte
della/del
dirigente,
nei
riguardi
dei
superstiti
familiari
già
conviventi
e
fiscalmente
a
carico,
con
fa
coltà
per
gli
interessati
—
fermo
che
in
ogni
caso
il
rimborso
di
spese
suindicato
viene
concesso
per
il
trasferimento
in
un’unica
località
—
di
optare
per
località,
nel
territorio
nazionale,
diversa
da
quelle
specificate
nel
comma
precedente,
nella
quale
sussistano
effettivi
interessi
familiari.
Le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
due
commi
non
si
applicano
nel
caso
in
cui
l’ultimo
trasferimento
di
residenza
sia
avvenuto
per
accoglimento
di
richiesta
della/del
dir
igente.
FEDERCASSE
40
2
/
e
FI
ASL
FISAC/CGIL
UGL
EDITO
UILCA
Sempre
a
condizione
che
il
trasferimento
comporti
l’effettivo
cambio
di
residenza,
la/il
dirigente,
ha
diritto,
inoltre,
ad
una
indennità
una
tantum
pari
a:
—
una
mensilità
e
mezza,
qualora
l’effettivo
cambio
di
residenza
concerna
la/il
sola/o
dirigente;
detta
indennità
è
aumentata
a
due
mensilità
se
la
distanza
della
piazza
(Comune)
di
destinazione
è
superiore
ai
100
km.,
secondo
il
percorso
più
diretto
effettuabile
con
mezzo
pubblico;
—
quattro
mensilità,
qualora
l’effettivo
cambio
di
residenza
concerna
anche
ifamiliari
conviventi
e
iparenti
conviventi
verso
iquali
la/il
dirigente
abbia
l’obbligo
degli
alimenti;
detta
indennità
èpari
a
cinque
mensilità
se
la
distanza
della
piazza
(Comune)
di
destinazione
è
superiore
ai
100
km.,
secondo
il
percorso
più
diretto
effettuabile
con
mezzo
pubblico.
Ai
fini
di
cui
al
comma
precedente
la
mensilità
da
prendere
ariferimento
èquella
composta
dagli
emolumenti
a
carattere
continuativ
o
a
cadenza
mensile
facenti
parte
del
trattamento
economico
lordo
di
fatto
spettante
nel
mese
successivo
a
quello
in
cui
il
trasferimento
della/del
dirigente
ha
avuto
luogo.
Dichiarazione
delle
Parti
Le
Parti
stipulanti,
considerato
che
il
“contributo
alloggio”
di
cui
al
presente
articolo
ha
lo
scopo
di
favorire
la
mobilità
della/del
dirigente
e
di
sovvenire
il
medesimo
da
oneri
conseguenti
al
trasferimento,
si
incontreranno
per
un
esame
della
evoluzione
della
legis
lazione
fiscale
econtributiva
inerente
alla
materia.
Nel
corso
del
medesimo
incontro
le
Parti
esamineranno
altresì
le
problematiche
concernenti
tale
disciplina.
Art.
42
Mobilità
È
E?
prevista
la
mobilità
del
personale
dirigente
,
nell’ambito
e
tra
le
Aziende
destinatarie
del
presente
contratto,
quale
strumento
di
promozione
professionale,
di
assetto
esviluppo
del
movimento,
di
garanzia
dei
livelli
occupazionali.
Nei
casi
di
mobilità
collettiva,
fermo
restan
do
il
trattamento
del
presente
contratto,
vanno
applicati
gli
accordi
integrativi
vigenti
presso
le
Aziende
di
destinazione,
facendo
peraltro
salvi
(ad
personam,
fino
ad
assorbimento)
isuperiori
livelli
retributivi
acquisiti
presso
le
Aziende
di
provenienza.
FEDERCASSE
4]
FISAC/@GIL
Le
Parti
si
danno
atto
che,
nei
casi
di
“cessioni”
individuali
dei
contratti
di
lavoro,
che
comportino
il
passaggio
di
personale
ad
altro
datore
di
lavoro
del
Sistema
Credito
Cooperativo,
sono
utilizzati
istituti
giuridici,
oggetto
delle
eventuali
apposite
procedure
contrattuali
e/o
di
legge,
da
cui
derivi
la
continuita
del
rapporto
di
lavoro.
FEDERCASSE
42
F
CISL
UGLGREDÎTO
—UILCA
CAPITOLO
VIII
ATTIVITA”
DI
STUDIO
Art.
43
Indennità
annuali
A
ciascun
figlio
(od
equiparato)
studente
fiscalmente
acarico
della/del
dirigente
va
elargita
una
provvidenza
annuale,
nelle
seguenti
misure:
—
astudente
di
scuola
media
inferiore
euro
89,35
—
astudente
di
scuola
media
superiore
euro
126,02
—
astudente
universitario
euro
258,23
Le
somme
indicate
vengono
elevate,
rispettivamente
di
euro
55,26
e
di
euro
89,35,
per
gli
studenti
di
scuola
media
inferiore
o
sup
eriore
e
per
gli
studenti
universitari
che
—
per
mancanza
di
scuola
od
università
del
tipo
prescelto
nel
luogo
di
residenza
—
frequentano
corsi
di
studio
in
località
diverse.
L’indennità
non
èdovuta
se
lo
studente
di
scuola
media
inferiore
o
superiore
non
ottiene
la
promozione
e
se
lo
studente
universitario
non
supera
almeno
tre
esami
nell’anno
accademico.Per
lo
studente
universitario
l'indennità
è
dovuta
nel
limite
della
durata
ordinaria
del
corso.
Disposizione
di
at
tuazione
L’indennità
annuale,
per
lo
studente
di
scuola
media
inferiore
o
superiore,
compete
in
seguito
alla
promozione
conseguita,
anche
nella
sessione
autunnale,
a
prescindere
dalla
iscrizione
all’anno
scolastico
successivo.
La
indennità
annuale,
per
lo
studente
universitario,
compete
al
termine
di
ciascuno
degli
anni
di
corso
legale.
Dette
indennità
vanno
pertanto
liquidate
nell’autunno
successivo
al
termine
dell’anno
di
studio
per
cui
competono.
Il
dirit
to
del
figlio
(od
equiparato)
studente
a
carico
di
dirigente
viene
meno
comunque
col
compimento
dei
26
anni
di
età.
Art.
44
FEDERCASSE
43
\
]/
FABI
FIR
U
CREDITO
UILCA
Premi
per
titoli
di
studio
Alla/Al
dirigente
non
laureato
che
consegua,
mentre
è
in
servizio,
una
laurea
viene
corrisposto,
per
una
sola
volta,
un
premio
nella
misura
di
euro
239,64
(euro
250,00
dal
1.8.2008).
FEDERCASSE
44
E
ISL
FISAC/CGIL
CAPITOLO
IX
SICUREZZA
DEL
LAVORO
ED
ALTRE
PROVVIDENZE
Art.45
Misuredisicurezza
Le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
si
impegnano
a
coordinare,
occorrendo,
alivello
nazionale,
condizioni
eprogrammi
di
sicurezza
del
lavoro.
In
caso
di
risoluzione
del
rapporto
per
morte
od
invalidita
perdurante
della/del
dirigente
derivante
da
azione
delittuosa
a
danno
dell’Azienda
o
per
ragioni
di
lavoro,
l’Azienda
medesima,
nella
scelta
per
assunzione
in
posto
iniziale
di
carriera,
appena
vacante,
dara
preferenza
ad
un
familiare
convivente
ed
acarico
della/del
dirigente
anzidetto.
Non
verificandosi
o
tardando
a
verificarsi
vacanza
di
posto,
il
caso
sarà
segnalato
alla
Federazione
locale.
Le
Parti
stipulanti
attiveranno,
entro
90
giorni
dalla
stipulazione
del
presente
contratto,
i
lavori
di
una
Commissione
nazionale
di
studio
per
verificare
l’attualità
dell’
Accordo
nazionale
27
novembre
2019
18—dicembre1996
in
tema
di
salute
e
sicurezza
dei
lavoratori.La
Commissione
riferirà
l’esito
dei
suoi
lavori
alle
Parti
nazionali
per
le
conseguenti
determinazioni.
Art.
46
Assicurazioni
private
La/Il
dirigente
deve
essere
assicurata/o
contro
irischi
di
morte
ed
invalidità
permanente
per
infortuni,
seppure
derivanti
da
rapine,
verificatisi
sia
in
attività
di
lavoro
sia
in
altra
attività,
nell’arco
dell’intera
giornata,
secondo
le
condizioni
ordinarie
generali
di
polizza.
Capitali
da
assicura
re
sono:
—
perrischio
di
morte
ewro92,17649
Euro
168.150,00
dal
1°
gennaio
2024;
—
perrischio
di
invalidità
permanente
FEDERCASSE
45
|
\
/FABI
FIRS/GISL
FISAC/EGIL
UILCA
Euro
224.200,0
dal
1°
gennaio
2024.
La
spesa
va
integralmente
acarico
dell’
Azienda.
Beneficiari
devono
essere
la/il
dirigente
0,
in
caso
di
sua
morte,
irelativi
familiari
conviventi
ed
a
carico
o,
in
mancanza,
isuoi
eredi.
Estremi
econtenuti
delle
polizze
aziendali
vanno
portati
aconoscenza
delle/dei
dirigenti.
Art.
47
Tutela
sanitaria
A
decorrere
dal
1°
gennaio
2024,
la
Cooperativo,:
i.
sono
émeriti
a
quellai
di
tempo
in
tempo
in
vigore
per
il
personale
inquadrat
o
nei
Qquadri
direttivi
e
nelle
Aaree
professionali.
Art.
47
bis
Long
term
care
Le
Parti
stipulanti
il
presente
contratto
convengono
di
introdurre,
laddove
non
sia
gia
stata
attivata,
con
decorrenza
1°
gennaio
2008
2
eemma,una
copertura
assicurativa
per
long
term
care,
in
relazione
all’insorgenza
di
eventi
imprevisti
ed
invalidanti
dell’individuo
tali
da
comportare
uno
stato
di
non
autosufficienza.
Detta
copertura
verrà
garantita
per
il
tramite
della
Cassa
Mut
ua
Nazionale
per
il
personale
delle
Renn
si
Cardito
Cooperativo
attraverso
un
contributo
pari
allo
0,19%
acarico
Cesa
Lipsia;
attualizzato,
tempo
per
tempo,
a
quello
in
vigore
per
il
personale
inquadrato
nei
Qquadri
Ddirettivi
enelle
Aaree
professionali.
Il
contributo
di
cui
sopra
è
da
computare
sulla
retribuzione
utile
ai
fini
del
calcolo
del
trattamento
di
fine
rapporto.
46
F
SL
2DITO
UILCA
Chiarimento
a
verbale
Resta
inteso
che
la
copertura
di
cui
sopra
potra
essere
garantita
anche
in
via
diretta
da
Cassa
Mutua
Nazionale.
Art.
48
Assicurazione
per
responsabilita
civile
A
norma
dell’art.
5
della
HLegge
13
maggio
1985,
n.
190,
l’Azienda
é
tenuta
ad
assicurare
la/il
dirigente
contro
il
rischio
di
responsabilita
civile
verso
terzi
conseguente
a
colpa
nello
svolgimento
delle
proprie
mansioni.
Art.
49
Azioni
civili
epenali
Qualora
nei
confronti
della/del
di
rigente
venga
notificata
comunicazione
giudiziaria
ovvero
esercitata
azione
penale
per
ifatti
od
atti
connessi
all’espletamento
dei
compiti
di
ufficio
od
incarichi
affidatigli,
l'Azienda,
fermo
restando
il
diritto
dell’interessato
a
nominare
un
legale
di
fiducia,
assume
aproprio
carico
le
eventuali
sanzioni
amministrative
pecuniarie
ele
spese
giudiziali
sostenute,
comprese
quelle
di
assistenza
legale.
Alla/Al
dirigente,
al
quale
è
accordata
la
tutela
di
cui
sopra,
che
sia
privato
della
libertà
personale,
va
conservato
il
posto
di
lavoro
con
diritto
alla
retribuzione,
salvi
restando
icasi
di
risoluzione
del
rapporto
da
imputare
acausa
diversa.
Qualora
il
danneggiato
ovvero
la
parte
lesa
si
costituisca
parte
civile
nei
confronti
del
prestatore
di
lavoro,
l’onere
dell’eventuale
risarcimento
èacarico
dell’
Azienda.
La/Il
dirigente
che
si
trova
nelle
condizioni
di
cui
al
presente
articolo
deve
darne
immediata
notizia
all’
Azienda.
Le
tutele
del
presente
articolo
si
applicano
anche
successivamente
alla
cessazione
del
rapporto,
qualora
si
tratti
di
fatti
accaduti
nel
corso
del
rapporto
stesso.
Le
tutele
del
presente
articolo
non
si
attuano
(quindi,
non
vanno
concesse
ovvero,
se
già
concesse,
decadono
dall’origine)
in
presenza
di
azioni
penali
conseguenti
a
fatti
od
atti
commessi
in
violazione
di
istruzioni
o
disposizioni
emanate
dall’
Azienda
ed
in
tutti
icasi
in
cui
si
ravvisi
nel
com
portamento
del
dirigente
una
situazione
di
conflitto
con
l'Azienda
stessa.
FEDERCASSE
47
UG
F
SL
EDITO
UILCA
a
Dichiarazione
a
verbale
Le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
convengono
nel
ritenere
che
le
conseguenze
di
fatti
aleatori,
imprevisti
ed
imprevedibili,
connessi
alla
stessa
complessa
disciplina
del
credito,
non
debbono
assolutamente
attribuirsi
all’operatore
di
fatto
della
gestione
del
rischio,
rientrando
esse
piuttosto,
in
misura
largamente
prevalente,
nel
rischio
di
impresa.
Nota
a
verbale
Le
Parti
chiariscono
che
la
tutela
di
cui
al
presente
articolo
,
alle
condizioni
ivi
stabilite,
riguarda
anche
le/i
dirigenti
dipendenti
nei
cui
confronti
sia
esercitata
azione
penale
relativa
a
fatti
commessi
nell’esercizio
delle
loro
funzioni
per
l'adempimento
di
obblighi
posti
a
carico
della
banca
per
antiriciclaggio,
lotta
all’usura,
Mifid
eprivacy.
Art.50
Imputazionipenali
La/Il
dirigente
sottoposto
a
procedimento
penale
deve
darne
immediatamente
notizia
all’
Azienda.
Se
la/lo
stesso
è
detenuto,
il
suo
rapporto
di
lavoro
resta
sospeso
a
tutti
gli
effetti,
salva
la
disposizione
dell'ultimo
cpv.
del
presente
articolo.
Negli
altri
casi
l’Azienda
può
disporre
che,
in
pendenza
del
giudizio,
la/lo
stesso
non
presti
servizio,
fermo
restando
il
suo
diritto
alla
retribuzione.
Durante
il
periodo
di
sospensione
dal
servizio
possono
essere
tuttavia
esercitate
le
facoltà
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
previste
dall’art.
52,
ricorrendone
gli
estremi.
Sono
salve
le
norme
dell’art.
49,
relative
alle
azioni
civili
e
penali,
per
icasi
nello
stesso
previsti.
Art.51
InclusioneePprovvidenzeperlepersonecondisabilitài
Le
Parti
riconoscono
il
valore
dell’inclusione
delle
diversità
econfermano
l’impegno
a
sviluppare
politiche
di
sostegno
a
favore
delle
persone
con
disabilità.
A
tal
fine
le
Parti
invitano
le
Aziende
a
favorire
l’adozione
di
una
organizzazione
aziendale
attenta
alle
esigenze
del
personale
con
disabilità,
anche
eliminando
ostac
oli
e
barriere
architettoniche
in
caso
di
ristrutturazioni.
FEDERCASSE
48
FIRSYASL
FISAC/CGIL
Per
ciascun
familiare
fiscalmente
a
carico,
che
risulti
portatore
di
handicap
ai
sensi
della
ILegge
5
febbraio
1992,
n.
104,
viene
corrisposto
un
contributo
annuale
di
euro
4032,94
1.500,00.Tale
contributo
va
corrisposto
entro
il
mese
di
giugno
di
ciascun
anno,
su
presentazione
di
certificazione
medica
attestante
per
l’anno
in
corso
il
sussistere
delle
anzidette
condizioni.
FEDERCASSE
49
CAPITOLO
X
CESSAZIONE
DEL
RAPPORTO
DI
LAVORO
Art.
52
Cause
di
cessazione
La
cessazione
del
rapporto,
superato
il
periodo
di
prova,
pud
avvenire:
a)
ai
sensi
dell’art.
2118
eCod.
civ.;
b)
per
giusta
causa
ai
sensi
dell’art.
2119
eCod.
civ.;
c)
per
superamento
da
parte
della/del
dirigente
del
periodo
di
conservazione
del
posto
per
malattia;
d)
per
raggiungimento
da
parte
della/del
dirigente
dei
requisiti
di
legge
per
la
pensione
di
vecchiaia,
tempo
per
tempo
vigenti;
e)
per
dimissioni;
f)
per
morte.
In
ogni
caso
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
atempo
indeterminato,
la
parte
recedente
deve
darne
comunicazione
per
iscritto
all’altra
parte.
Art.
53
Recesso
dell'Azienda
Nel
caso
di
recesso
ad
iniziativa
dell'Azienda
ex
art.
2118
eCod.
civ.
imotivi
devono
essere
comunicati
alla/al
dirigente
per
iscritto
contestualmente
alla
comunicazione.
i
o
cente
perato
ne
adle-e
DEONQ
n
Ò
hiedere-en
0
DIO
La/Il
dirigente
medesimo,
ove
non
riteng
a
giustificata
la
motivazione
addotta
dall'aAzienda,
può
ricorrere,
entro
10
giorni
dalla
suddetta
comunicazione,
al
Collegio
arbitrale
di
cui
all’art.
54.
Il
ricorso
al
Ceollegio
arbitrale
non
costituisce
di
per
sé
motivo
per
sospendere
la
corresponsione
alla/al
dirigente
delle
indennità
di
preavviso,
del
trattamento
di
fine
rapporto
edelle
competenze
di
fine
rapporto.
Il
ricorso
al
Ceollegio
arbitrale
è
escluso
in
caso
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
per
la/il
dirigente
che
sia
in
possesso
dei
requisiti
per
la
pensione
di
vecchiaia-e-eemunque
he
ai
nA
6
on
q
den
FEDERCASSE
50
|
F
}
FABI
F
ISL
FISAC/CGIL
Gr
ee
ai
7
ATA
Le
Parti
si
danno
atto
che
quanto
convenuto
in
materia
di
cessazione
del
rapporto
ha
tenuto
conto
della
previsione
(art.
7,
comma
4)
contenuta
nel
D.
I.
20
giugno
2014,
n.
82761
28
aprile-2000-n-157
e-successive-modifiehe
—
recante
la
disciplina
del
Fende—perit
sestegne—del_reddite—e—dell'eceupazione
Fondo
di
solidarieta
per
il
sostegno
dell’occupabilità,
dell’occupazione
edeil
reddito
del
personale
del
credito
cooperativo
—
secondo
la
quale
“alle
prestaz
ioni
di
cui
all’art.
5,
comma
|,
lett.
a),
punto
2)
e
lett.
b)
e
c),
nell’ambito
dei
processi
di
cui
all’art.
2”
del
medesimo
decreto,
“possono
accedere
anche
i
dirigenti,
ferme
restando
le
norme
di
legge
e
di
contratto
applicabili
alla
categoria”
e
la
necessità
di
pervenire
con
le
Organizzazioni
Ssindacali
Sstipulanti
all’accordo
per
accedere
alle
prestazioni
del
Fondo.
Qualora
la/il
dirigente
fruisca
dei
trattamenti
di
cui
sopra
èescluso
il
ricorso
al
Ceollegio
arbitr
ale.
Art.
54
Collegio
arbitrale
Ai
sensi
dell’art.
412-ter
e
quater
eCod.
proc.
civ.
èistituito
un
Collegio
arbitrale
irrituale
che
dovrà
pronunciarsi
sui
ricorsi
previsti
dal
presente
contratto.
Salvo
diverso
accordo
tra
le
Parti
stipulanti,
il
Collegio
ha
sede
nella
Federazione
locale
cui
aderisce
l’Azienda
datrice
di
lavoro
ed
in
Federcasse
per
gli
arbitrati
relativi
alle/ai
dirigenti
dipendenti
di
Federcasse,
delle
Federazioni
locali
e
degli
Enti
ed
Organismi
che
aderiscono
direttamente
aFedercasse.1)
Il
Collegio
è
composto
da
tre
membri
due
dei
quali
designati
rispettivamente
dalla
Federazione
competente
e
dalla
Organizzazione
sindacale
stipulante
il
presente
contratto
adita
dalla/dal
dirigente
ricorrente.
Il
terzo
membro,
con
funzioni
di
Presidente,
viene
scelto
di
comune
accordo
dalle
suddette
parti.
2)
In
caso
di
mancato
accordo
sulla
designazione
del
terzo
membro,
quest’ultimo
viene
sorteggiato
tra
inominat
ivi
compresi
in
una
apposita
lista
di
nomi
non
superiore
a
sei,
preventivamente
concordata
o,
in
mancanza
di
ciò,
viene
designato,
su
richiesta
della
Federazione
competente
o
dell’Organizzazione
Sindacale
adita
dalla/dal
dirigente,
dal
Presidente
del
Tribunale
della
città
in
cui
ha
sede
il
Collegio.
3)
Alla
designazione
del
supplente
del
Presidente
si
procede
con
gli
stessi
criteri
sopra
indicati.
FEDERCASSE
51
:
Pp
UG
EDITO
UILCA
or by
4)
5)
6)
7)
8)
9)11)
12)13)
Il
Collegio
dura
in
carica
per
il
periodo
di
vigenza
del
contratto
nazionale
ed
é
rinnovabile.Ognuno
dei
rappresentanti
delle
rispettive
Organizzazioni
può
essere
sostituito
di
volta
in
volta.
Le
funzioni
di
segreteria
vengono
svolte
acura
della
Federazione
competente.
Espletato,
con
esito
negativo,
il
tentativo
obbligatorio
di
conciliazione,
la
parte
interessata
inoltra
ricorso
ad
una
delle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti
il
pres
ente
contratto,
a
mezzo
raccomandata
A.R.,
entro
15
giorni
dal
suddetto
esperimento.
Fa
fede,
ai
fini
del
rispetto
del
termine
stabilito
per
il
ricorso,
la
data
di
spedizione
della
raccomandata.Il
Collegio
viene
investito
della
vertenza
su
istanza
della
Organizzazione
sindacale
adita
dalla/dal
dirigente.
Detta
Organizzazione
inoltra
al
Collegio,
a
mezzo
raccomandata
A.R.,
il
ricorso
sottoscritto
dalla/dal
dirigente,
entro
iquindici
giorni
successivi
al
ricev
imento
del
ricorso
stesso.
Copia
dell’istanza
e
del
ricorso
debbono,
sempre
a
mezzo
raccomandata
A.R.,
essere
trasmessi
contemporaneamente,
a
cura
della
Organizzazione
di
cui
al
precedente
comma,
alla
Federazione
competente
ed
al
datore
di
lavoro
interessato.
I
ricorsi
pendenti
avanti
il
Collegio
già
costituito
che
siano
inoltrati
nel
periodo
intercorrente
fra
la
data
di
stipulazione
del
contratto
e
il
momento
della
eventuale
costituzione
di
un
nuovo
Collegio,
ve
ngono
decisi
indipendentemente
dalla
intervenuta
costituzione
del
nuovo
Collegio.
Il
Collegio
deve
riunirsi
entro
trenta
giorni
dal
ricevimento
dell’istanza.
Il
Collegio
provvede
all’espletamento
del
procedimento
arbitrale
osservando
il
principio
del
contraddittorio.
Sentite
le
parti
interessate
il
Collegio
stabilisce
le
forme
ed
imodi
di
espletamento
dell’eventuale
istruttoria
secondo
icriteri
da
esso
ritenuti
più
opportuni.
Il
Collegio
può
assegnare
alle
parti
un
termine
per
l’eventuale
presentazione
di
documenti
ememorie
ed
un
ulteriore
termine
per
eventuali
repliche.
Il
Collegio
emette
il
proprio
lodo
entro
60
giorni
dalla
data
della
prima
riunione,
30
giorni,
in
relazione
anecessità
inerenti
allo
svolgimento
della
procedura.
[*
la
facolta
del
Presidente
di
disporre
una
proroga,
fino
ad
un
massimo
di
ulteriori
he(ly
FEDERCASSE
52
14)
Durante
il
mese
di
agosto
di
ciascun
anno
solare
sono
sospesi
itermini
di
cui
al
presente
articolo.
15)
Ove
il
Collegio,
con
motivato
giudizio
pronunciato
secondo
equità,
riconosca
che
il
licenziamento
èingiustificato
ed
accolga
quindi
il
ricorso
dalla/del
dirigente,
dispone
contestualmente,
a
favore
dalla/del
dirigente
ed
a
carico
del
datore
di
lavoro,
a
titolo
risarcitorio,
una
indennità
supplementare
delle
spettanze
contrattuali
di
fine
rapporto
da
corris
pondersi
in
aggiunta
aquest'ultime.
16)
Sulla
base
delle
proprie
valutazioni
circa
gli
elementi
che
caratterizzano
il
caso
in
esame,
il
Collegio
stabilisce
l’indennità
supplementare
nella
misura
graduabile
tra:
—
un
minimo
pari
al
corrispettivo
di
7
mesi
di
preavviso
ed
in
aggiunta
al
preavviso
spettante
alla/al
dirigente
in
base
al
presente
contratto;
-
un
massimo
pari
al
corrispettivo
di
22
mesi
di
preavviso
ed
in
aggiunta
al
preavviso
spettante
alla/al
dirigente
inbase
al
presente
contratto.
17)
In
caso
di
licenziamento
di
una/un
dirigente
con
una
anzianità
di
servizio
globalmente
prestato
presso
gli
organismi
del
Credito
Cooperativo,
in
qualsiasi
qualifica,
superiore
a
dieci
anni,
l’indennità
supplementare
è
automaticamente
aumentata,
in
relazione
all’età
della/del
dirigente
licenziato,
ove
questa
risulti
fra
i46
ed
i56
anni,
nelle
seguenti
misure
calcolate
con
i
criteri
di
cui
al
comma
precedente:
-
2
mensilità
in
corri
spondenza
del
46°
e56°
anno
compiuto;
-
3
mensilità
in
corrispondenza
del
47°
e55°
anno
compiuto;
—
4mensilità
in
corrispondenza
del
48°
e54°
anno
compiuto;
=
5
mensilita
in
corrispondenza
del
49°
e
53°
anno
compiuto;
-
6mensilità
in
corrispondenza
del
50°
e52°
anno
compiuto;
—
7mensilità
in
corrispondenza
del
51°
anno
compiuto.
18)
Le
spese
della
procedura
arbitrale
vengono
ripartite
al
50%
fra
le
parti
stipulanti
che
hanno
costituito
il
Collegio
stesso.
Art.
55
"Outpla
cement"
Nel
caso
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
ad
iniziativa
dell’Azienda
ex
art.
2118
eCod.
civ.,
questa
è
tenuta
ad
attivare
una
procedura
di
“outplacement”,
su
richiesta
dell’interessato
esempreché
lo
stesso
non
abbia
avanzato
ricorso
al
Collegio
arbitrale
di
cui
all'art.
54.
/
FEDERCASSE
33
SL
WUABI
F
UGYREDITO
—UILCA
Te
S
VW
L’
Azienda
terra
aproprio
carico,
per
4mesi,
l’importo
della
spesa
da
versare
alla
società
di
“outplacement”,
individuata
d’intesa
fra
|’Azienda
ed
la/il
dirigente
interessato.
Art.
56
Invalidita
perdurante
La
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
prevista
dal
punto
c)
dell’art.
52
può
avvenire
per
licenziamento
o
per
dimissioni
se
deriva:
1)
da
superamento
del
periodo
di
conservazione
del
posto
per
malattia
0
infortunio;
2)
da
invalidità
permanente
riconosciuta
ai
termini
della
legge
sull’assicurazione
obbligatoria
per
invalidità
evecchiaia.
Avviene
automaticamente
se
deriva
da
invalidità
assoluta.
Il
licenziamento
deve
essere
comunicato
per
iscritto,
con
indicazione
del
motivo.
Anche
le
dimissioni
devono
essere
comunicate
per
iscritto.
In
caso
di
licenziamento
spetta
l’indennità
sostitutiva
del
preavviso,
nelle
misure
previste
dall’art.
60.
Equivalente
indennità
va
liquidata
in
caso
di
risoluzione
automatica,
per
invalidità
assoluta,
mentre
in
caso
di
dimissioni
la/il
dirigente
èesonerato
da
obbligo
di
preavviso.
In
ogni
caso
spetta
il
trattamento
di
fine
rapporto
nella
misura
prevista
dall’art.
58.
Art.
57
Collocamento
a
riposo
Il
rapporto
di
lavoro
cessa,
automaticamente,
col
raggiungimento
dei
requisiti
necessari
per
il
conseguimento
di
diritto
a
pensione
di
vecchiaia
secondo
le
norme
della
assicurazione
generale
obbligatoria
per
invalidità,
vecchiaia
esuperstiti.
Sono
salvi
gli
effetti
del
sopravvenire
di
altre
cause
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro,
prima
della
data
di
risoluzione
automatica.
Qualora
l'Azienda
ed
la/il
dirigente
eccezionalmente
convengano
la
prosecuzione
del
rapporto
di
lavoro
atempo
indeterminato
oltre
il
limite
sopra
esposto,
il
medesimo
rapporto
potrà
in
seguito
essere
risolto,
in
qualunque
momento,
mediante
licenziamento
0
FEDERCASSE
/
54
REDITO
UILCA
Art.58
dimissioni,
da
comunicare
per
iscritto,
con
preavviso
o
pagamento
di
indennità
sostitutiva
nelle
misure
previste
dagli
artt.
60
e61.
Trattamento
di
fine
rapporto
A
norma
dell’art.
2120
eCod.
civ.,
come
modificato
dalla
HLegge
29.5.1982,
n.
297,
in
ogni
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
compete
un
trattamento
di
fine
rapporto.
Ai
fini
del
computo
di
tale
trattamento,
in
sostituzione
del
disposto
del
secondo
comma
di
detto
art.
2120,
viene
convenuto
che
la
retribuzione
annua
comprende
le
seguenti
voci
retributive,
con
esclusione
di
quanto
altro
corrisposto:
—
stipendio;
—
EDR;scatti
di
anzianita;
—
importo
ex
ristrutturazione
tabellare;
e,
ove
spettino:—
prestazioni
in
natura
(se
continuative);
—
assegno
ad
personam
di
cui
al
3°
cpv.
art.
14;
—
assegni
ad
personam
(mensili;
anche
annuali
se
continuativi);
—
premio
di
fedeltà
(di
cui
all’art.
20).
Ai
fini
di
cui
sopra
vanno
computate,
anche,
le
differenze
di
retribuzion
e
spettanti
pe
svolgimento
temporaneo
di
mansioni
superiori.
Le
disposizioni
precedenti
producono
effetti
dall’
1.6.1982.
Chiarimenti
a
verbale
Voci
previste
dal
presente
contratto
che
restano
escluse,
dal
computo,
sono:
compenso
di
reperibilità
ed
indennità
di
intervento,
compensi
previsti
dal
terzo
cpv.
dell’art.
24;
e
diarie
(fino
al
31
dicembre
2023),
premio
annuale
di
cui
all’art.
18,
indennità
sostitutiva
di
permessi
retribuiti
per
festività
soppresse,
indennità
sostitutiva
di
ferie
non
godute,
indennità
sostitutiva
di
preavviso,
trattamento
per
festività
coincidenti
con
domeniche,
indennità
e
premi
di
studio,
contributo
di
cui
all’art.
51,
premi
assicurativi
e
contributi
di
previdenza
a
carico
del
datore
di
lavoro
per
obblighi
contrattuali
od
autonome
decisioni
55
UILCA
aziendali.
FEDERCASSE
3
DITO U
Per
la
indennità
di
anzianità
maturata
fino
al
31.5.1982,
dispone
l’art.
5
della
citata
HLegge
del
1982.
Art.59
Previdenzacomplementare
Con
accordo
a
parte
ècostituito
Fondo
Pensione
Nazionale
per
il
personale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
per
l’erogazione
di
prestazioni
previdenziali
in
aggiunta
al
trattamento
pensionistico
della
assicurazione
generale
per
invalidità,
vecchiaia
esuperstiti.
Art.60
Preavvisodilicenziamento
Nei
casi
di
licenziament
o
per
invalidità
perdurante
e
di
licenziamento
per
giustificato
motivo,
nonché
nel
caso
di
recesso
ad
iniziativa
dell’
Azienda
ai
sensi
dell’art.
2118
eCod.
civ.
spetta
alla/al
dirigente
preavviso
od
indennità
sostitutiva
nelle
seguenti
misure:
—
mesi5
fino
a6
anni
di
effettivo
servizio;
—
unulteriore
mezzo
mese
per
ogni
successivo
anno
di
effettivo
servizio
con
un
massimo
di
altri
5mesi
(in
conseguenza,
il
termine
complessivo
non
può
superare
10
mesi).
In
caso
di
lice
nziamento
per
collocamento
a
riposo
spetta
alla/al
dirigente
preavviso
od
indennità
sostitutiva
nelle
seguenti
misure:
—
seha
fino
a5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
4
—
geha
oltre
5
e
fino
a
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
5
—
seha
pid
di
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
6
Art.
61
Preavviso
di
dimissioni
In
caso
di
dimissioni
volontarie
da
parte
della/del
dirigente,
all'Azienda
è
dovuto
preavviso
od
indennità
sostitutiva
nella
misura
di
mesi
4
3.
Art.
62
Effetti
del
prea
vviso
Il
periodo
di
preavviso
prestato
in
servizio
va
computato
atutti
gli
effetti
dell'anzianità.
FEDERCASSE
56
ÎTO
Durante
il
periodo
di
preavviso
prestato
in
servizio,
eccettuati
i
casi
di
dimissioni
e
di
licenziamento
per
collocamento
a
riposo,
l'Azienda
è
tenuta
ad
accordare
adeguati
permessi,
per
consentire
la
ricerca
di
altra
occupazione.
Qualora
il
preavviso
risulti
sostituito
dalla
corrispondente
indennità,
il
rapporto
di
lavoro
è
risolto
all'atto
della
effettiva
cessazione
del
servizio.
In
tal
caso,
il
periodo
di
preavviso
non
viene
computato
atutti
gli
effetti
dell’a
nzianità.
Art.63
Adempimentifinali
Agli
effetti
del
presente
contratto,
l’anzianità
si
computa
comprendendovi
tutto
il
periodo
di
servizio
prestato
alle
dipendenze
dell’
Azienda,
anche
se
con
altre
qualifiche.
In
ogni
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro,
qualora
sorga
contestazione
circa
le
somme
spettanti
alla/al
dirigente
o
agli
aventi
causa,
l’Azienda
è
tenuta
a
liquidare
immediatamente
la
parte
non
contestata
senza
pregiudizio
per
la
parte
residua.
In
caso
di
cessazione
per
qualsiasi
causa
del
rapporto
di
lavoro
e
nonostante
qualsiasi
contestazione
sulla
liquidazione
per
diritti
che
ne
derivano,
l'Azienda
deve
rilasciare
alla/al
dirigente
un
certificato
contenente
l’indicazione
del
tempo
durante
il
quale
èstato
occupato
alle
proprie
dipendenze
edelle
mansioni
svolte.
FEDERCASSE
57
UG
ITO
UILCA
=P
CAPITOLO
XI
RELAZIONI
SINDACALI
Art.
64
Sistema
di
relazioni
sindacali
Le
Parti
condividono
un
sistema
di
relazioni
sindacali
cosi
articolato:
A)
A
livello
di
Sistema
Nell’ottica
di
un
effettivo
coinvolgimento
delle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti
nella
realizzazione
delle
linee
strategiche
del
Sistema
del
Credito
Cooperativo,
si
prevede:
un
incontro,
correlato
sul
piano
temporale
alla
definizione
delle
linee
strategiche
del
Sistema
del
Credito
Cooperat
ivo,
di
illustrazione
ed
approfondimento
del
relativo
piano;un
incontro
annuale
per
la
verifica
ed
il
monitoraggio,
attraverso
l’esame
congiunto,
dei
progetti
attuativi
delle
linee
strategiche;
un
incontro
sulle
linee
strategiche
dei
progetti
formativi
dei
direttori
edei
dirigenti.
B)
Alivello
nazionale
Osservatorio
nazionale
All’Osservatorio
nazionale
—
composto
da
rappresentanti
di
entrambe
le
Parti
nel
numero
massimo
di
3
per
ogni
eOrganizzazione
enello
stesso
numero
complessivo
per
Federcasse
—sono
attribuite
funzioni
di
studio,
approfondimento
e
valutazione
congiunta
in
merito
alle
ricadute
sulle
condizioni
lavorative
in
relazione
ai
seguenti
temi:
a)
b)
c)
d)
e)
dinamica
dei
modelli
organizzativi,
della
produttività
e
del
costo
del
lavoro
ed
in
generale
dei
principali
indicatori
riguardanti
il
fattore
lavoro,
valutati
anche
comparativamente
ai
mercati
internazionali
di
riferimento;
misure
di
conciliazio
ne
dei
tempi
di
vita
edi
lavoro;
andamento
delle
relazioni
fra
le
Parti
e
possibili
linee
di
sviluppo
del
sistema
di
partecipazione
sindacale;
situazione
occupazionale
nel
Credito
Cooperativo
e
relative
linee
di
tendenza
con
particolare
riferimento
all’occupazione
giovanile
eaquella
femminile;
pari
opportunità
per
il
personale
femminile,
in
coerenza
con
i
principi
di
non
discriminazione
diretta
o
indiretta
di
cui
al
D.Lgs.
198/2006
e
successive
FEDERCASSE
58
F
YCISL
EDITO
UILCA
g)h)i)J)k)
modificazioni
alla-degge-n-125-det4991,
anche
acquisendo
le
più
significative
esperienze
maturate
aziendalmente;
sviluppo
di
tecnologie
e—lere—eventuali
ed
effetti
della
digitalizzazione
sull’occupazione
esull’evoluzione
delle
figure
professionali;
condizioni
igienico-ambientali
nei
posti
di
lavoro;
lineamenti
generali
della
formazione
eriqualificazione
professionale;
problematiche
e
normative
connesse
al
rapporto
di
lavoro,
deri
vanti
dall’integrazione
europea;ricerca
delle
necessarie
linee
di
sostegno
legislativo
ai
programmi
in
materia
lavoristica
relativi
al
settore;
possibilità
di
intervento
su
organismi
pubblici
ai
fini
del
miglior
raccordo
tra
le
esigenze
delle
Aziende
edel
mondo
del
lavoro
equello
dell’istruzione
con
particolare
riferimento
all’alfabetizzazione
finanziaria
conle—infrastrutture—esistenti{
ad
assetto
previdenziale
del
settore;
rilevazione,
analisi,
divulgazione
e
promozione
di
iniziative
concernenti
le
azioni
sociali
finalizzate
ad
una
miglior
integrazione
delle
persone
appartenenti
alle
categorie
dello
svantaggio
sociale,
nell’ambito
delle
norme
di
legge
che
regolano
la
materia,
anche
in
relazione
alla
possibilità
di
utilizzare
i
finanziamenti
e
gli
strumenti
di
intervento
previsti
dalle
vigenti
norme
alivello
europeo,
nazionale
o
regionale;
trattamento
dei
dati
personali
“sensibili”
ai
fini
della
corr
etta
applicazione
del
Regolamento
(UE)
n.
679/2016
e
del
Codice
della
Privacy
di
cui
al
D.
Lgs.
30
giugno
2003
n.
196
e
delle
disposizioni
dell’
Autorità
garante.
L’Osservatorio
può
avvalersi
della
collaborazione
di
esperti
e
deve
riunirsi
almeno
due
volte
l’anno.
C)
A
livello
locale/Capogruppo
all’art.
10
“inquadramento”;
all’art.
18
“premio
annuale”;
all’art.
12
“formazione
eaggiornamento
professionale”;
specificità
connesse
ai
temi
della
salute
esicurezza
sul
lavoro.
Quando
siano
coinvolte
Banche
di
Credito
Cooperativo-Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell’articolo
8
del
C.C.N.L.
per
iquadri
direttivi
eper
il
personale
delle
aree
FEDERCASSE
59
UGLWREDITO
—UILCA
professionali,
¢che
compongono
il
Gruppo
Bancario
Cooperative
interessato
Aziende-o
E
e,
gli
incontri
vengono
FEDERCASSE
60
F
AISL
UGL@REDITO
|
UILCA
CAPITOLO
XII
CONCILIAZIONE
ED
ARBITRATO
Art-65
9
Art.6665
ieConciliazioneedarbitrato
FEDERCASSE
61
B
/
FISAGGCGIL
UG
ITO
UILCA
Lf
4
/|,
SL
Le
Parti
stipulanti,
al
fine
di
promuovere
e
favorire,
in
alternativa
al
ricorso
giudiziale,
una
soluzione
più
rapida
e
meno
onerosa
delle
controversie
individuali
in
materia
di
lavoro,
prevedono
le
seguenti
procedure
facoltative
di
conciliazione
ed
arbitrato,
in
attuazione
dell’art.
412-ter
c.p.c.
Le
Commissioni,
di
concerto
con
le
parti,
possono
stabilire
che
le
procedure
del
presente
articolo
si
svolgano
anche
mediante
collegamento
telematico
audio-v
ideo
che
consenta
una
adeguata
identificazione
delle
parti
medesime.
ConciliazionePer
la
risoluzione
di
controversie
individuali,
le
parti
interessate
possono
chiedere,
d’intesa,
l’intervento
di
una
Commissione
di
conciliazione,
costituita
pariteticamente
da
rappresentanti
della
competente
Federazione
locale,
ovvero
della
Federazione
Italiana
nel
caso
di
Azienda
direttamente
associata
a
Federcasse,
e
dell’Organizzazione
sindacale
cui
la
Javeratriee
/il
lavoratore
dirigente
aderisce
0
conferisce
mandato.
La
parte
interessata
ad
esperire
il
tentativo
di
conciliazione
secondo
la
presente
procedura,
deve
farne
richiesta
alla
Commissione
di
conciliazione,
anche
tramite
un’eOrganizzazione
sindacale
stipulante
o,
nel
caso
si
tratti
di
un’Azienda,
tramite
la
Federazione
di
riferimento,
inviando
copia
della
richiesta
alla
parte
convenuta.
Il
tentativo
di
conciliazione
deve
essere
effettuato
entro
60
giorni
dal
la
data
di
presentazione
della
richiesta
alla
Commissione,
con
redazione
di
processo
verbale,
sottoscritto
dalle
Parti
e
da
due
componenti
della
Commissione
di
conciliazione
(uno
per
la
Federazione
locale
ed
uno
per
la
Organizzazione
sindacale,
anzidette).
Il
processo
verbale
di
conciliazione,
anche
parziale,
o
di
mancato
accordo,
o
di
FEDERCASSE
62
O.
FÀ
BI
FISAC/GGIL
UGEJCREDITO
UILCA
mancata
comparizione
di
una
delle
parti,
viene
depositato
su
richiesta
anche
di
una
delle
parti
interessate
a
cura
della
Commissione
di
conciliazione
presso
PIspettorato
Territoriale
del
Lavoro
competente
per
territorio.
In
caso
di
mancato
accordo,
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all’art.
412
c.p.c.
Le
dimissioni
della
laveratriee/del
laveratere
dirigente
e
le
risoluzioni
consensuali
del
rapporto
di
lavoro
intervenute
nell’ambito
del
procedimento
di
conci
liazione
di
cui
al
presente
articolo
sono
efficaci
ai
sensi
dell’art.
26
del
D.
Lgs.
n.
151/2015.
ArbitratoAi
sensi
dell’art.
412-ter
c.p.c.
le
parti
possono
accordarsi
per
la
risoluzione
della
lite
affidando
al
Collegio
arbitrale
di
cui
al
presente
articolo
il
mandato
a
risolvere
la
controversia.A
tal
fine,
è
istituito,
a
cura
delle
Federazioni
locali,
ovvero
della
Federazione
Italiana
nel
caso
di
Azienda
direttamente
associata
a
Federcasse,
e
degli
eOrganismi
sind
acali
locali
aderenti
alle
eOrganizzazioni
stipulanti
la
contrattazione
collettiva
di
Federcasse,
un
Collegio
arbitrale
che
dovrà
pronunciarsi
sulle
istanze
previste
al
precedente
primo
comma.
Il
Collegio
arbitrale
competente
è
quello
del
luogo
in
cui
si
trova
l’Aazienda
alla
quale
èaddetta/o
la
laveratrice/il
laveratere
dirigente.
Il
Collegio
è
composto
da
tre
membri,
uno
dei
quali
designato
dalla
Federazione
territorialmente
competente,
un
altro
designato
dalla
eOrganizzazione
sindacale
territoriale
a
cui
la
laveratriee/il
laveratere
dirigente
sia
iscritto
o
conferisca
mandato,
un
terzo,
con
funzioni
di
Presidente,
nominato
di
comune
accordo
tra
le
eOrganizzazioni
di
rappresentanza
delle
parti
della
controversia.
I
due
membri
designati
in
rappresentanza
di
ciascuna
delle
parti
possono
coincidere
con
coloro
che
hanno
esperito
la
conciliazione
nell’interesse
delle
stesse
parti.
In
caso
di
mancato
accordo
sulla
designazione
del
Presidente
del
Collegio,
quest’ultimo
verrà
sorteggiato
tra
inominativi
compresi
in
una
apposita
lista
di
nomi
non
superiori
a
sei,
preventivamente
concordata
o,
in
mancanza
di
ciò,
sarà
designato,
su
richiesta
di
una
o
di
entrambe
le
organizzazioni
predette,
dal
Presidente
del
tribunale-cempetente-per
del
territorio
della
Federazione
competente.
Il
Presidente
del
Collegio
nominato
di
comune
accordo
dura
in
carica
per
il
periodo
di
vigenza
del
co
ntratto
nazionale
ed
è
rinnovabile.
Ognuno
dei
rappresentanti
delle
rispettive
organizzazioni
può
essere
sostituito
di
volta
in
volta.
Ciascun
componente
il
Collegio
è
tenuto
a
dichiarare,
di
volta
in
volta
e
per
iscritto,
che
non
ricorre
alcuna
delle
fattispecie
di
astensione
previste
dall’art.
51
c.p.c.
fl
FEDERCASSE
63
UGL
ITOpa
La
parte
interessata
dovra
presentare
istanza,
a
mezzo
raccomandata
a/r
o
PEC,
attraverso
l’eOrganizzazione
cui
la
parte
stessa
aderisce
e/o
conferisce
mandato
alla
Segreteria
del
Collegio
arbitrale
e
contemporaneamente
all’altra
parte,
la
quale
è
tenuta
a
manifestare
la
propria
eventuale
adesione
al
Collegio
arbitrale
entro
il
termine
di
15
giorni
dal
ricevimento
dell’istanza,
con
facoltà
di
presentare
contestualmente
o
fino
alla
prima
udienza
uno
scritto
dife
nsivo.
Entrambe
le
parti
possono
manifestare
la
propria
volontà
di
rinunciare
alla
procedura
arbitrale
con
dichiarazione
scritta
da
recapitare
alla
segreteria
del
Collegio
fino
al
giorno
antecedente
alla
prima
udienza.
Il
Collegio
deve
riunirsi
entro
30
giorni
dal
ricevimento
dell’istanza
ed
ha
facoltà
di
procedere
ad
una
fase
istruttoria
secondo
modalità
che
potranno
prevedere:
a)
l’interrogatorio
libero
delle
parti
e
di
eventuali
testi;
b)
l’autorizzazione
al
deposito
di
documenti,
memorie
e
repliche
a
cura
delle
parti
o
dei
procuratori
di
queste;
c)
eventuali
ulteriori
mezzi
istruttori.
Il
Collegio
emette
il
proprio
lodo
entro
60
giorni
dalla
data
della
prima
riunione,
salva
la
facoltà
del
Presidente
di
disporre
una
proroga
fino
ad
un
massimo
di
ulteriori
30
giorni,
in
relazione
a
necessità
inerenti
allo
svolgimento
della
procedura.
Il
lodo
èimpugnabile
ai
sensi
dell’art.
808
ter
c.p.c.
AI
lodo
arbitrale
si
applicano
le
disp
osizioni
contenute
nei
commi
3
e
4
dell’art
412
c.p.c.
relative
all’efficacia
ed
all’impugnabilità
del
lodo
stesso.
Le
funzioni
di
segreteria
vengono
svolte
a
cura
della
Federazione
competente
leeale.
Le
spese
della
procedura
arbitrale
sono
a
carico
della
parte
soccombente,
salvo
diversa
determinazione
del
Collegio.
Le
controversie
relative
alicenziamenti
sono
regolate
dall’art.
54
del
presente
contratto.
Chiarimento
a
verbale
Le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
si
danno
atto
che
l’arbitrato
irrituale
di
cui
sopra
è
previsto,
a
norma
dell’art.
5
della
}Legge
11.8.1973
n.
533,
in
alternativa
rispetto
alla
facoltà
delle
parti
di
adire
1’Autorità
Giudiziaria.
FEDERCASSE
64
FIRS
FAGISL
CAPITOLO
XIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
67
66
Condizioni
piu
favorevoli
Restano
impregiudicate
le
condizioni
individuali
più
favorevoli
laddove
acquisite
dalle/dai
singole/i
dirigenti.
Eventuali
assegni
personali
devono
essere
tenuti
distinti
dalle
voci
retributive
previste
dal
presente
contratto.
Art.
68/67
Sostituzione
dei
contratti
precedenti
Il
presente
contratto
sostituisce
integralmente
il
eContratto
eCollettivo
nNazionale
di
HLavoro
del
22
maggi
o
2008
19-febbraie-2002.
Art.
69
68
Procedura
di
rinnovo
—
Indennità
di
vacanza
contrattuale
Le
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
stipulanti
si
impegnano
a
presentare
la
piattaforma,
in
tempo
utile,
per
consentire
l'apertura
delle
trattative
sei
mesi
prima
della
scadenza
del
presente
contratto.
Durante
il
suindicato
periodo
e
per
il
mese
successivo
a
detta
scadenza
—
ovvero
per
un
periodo
di
due
mesi
dalla
presentazione
della
piattaforma
se
successiva
—
le
Par
ti
non
assumeranno
iniziative
unilaterali
ne
procederanno
ad
azioni
dirette.
La
violazione
di
tale
periodo
di
raffreddamento
comporterà,
come
conseguenza
a
carico
della
pParte
che
vi
avrà
dato
causa,
l’anticipazione
o
lo
slittamento
di
tre
mesi
dalla
data
a
partire
dalla
quale
decorre
l'indennità
di
vacanza
contrattuale
appresso
disciplinata.
Le
Parti
stipulanti
convengono
che,
in
caso
di
mancato
accordo,
dopo
tre
mesi
dalla
scadenza
del
eContratto
eCollettivo
aN
azionale
di
HLavoro
ovvero
dalla
presentazione
della
piattaforma
di
rinnovo
se
successiva
ai
termini
stabiliti
nelle
procedure
anzidette,
verrà
corrisposto
aitaverateri
alle
dirigenti/ai
dirigenti
dipendenti
un
apposito
elemento
provvisorio
della
retribuzione
denominato
indennità
di
vacanza
contrattuale.
L’importo
di
tale
elemento
sarà
pari
al
30%
del
tasso
di
inflazione
programmato,
applicato
sulla
voce
stipendio.
FEDERCASSE
65
pis
FIRSA/CISL
FIS
IL
UGET
REDITO
—UILCA
VI
|
Dopo
sei
mesi
di
vacanza
contrattuale,
detto
importo
sara
pari
al
50%
del
tasso
di
inflazione
programmato.Dalla
data
di
decorrenza
dell’accordo
di
rinnovo
del
contratto
nazionale
l’indennità
cessa
di
essere
erogata.
Quanto
già
corrisposto
a
tale
titolo
verrà
riassorbito
nei
miglioramenti
economici
riconosciuti
nel
eC.eC.aN
AL.
Art.
70
69
Decorrenza
edurata
Il
eContratto
eCollettivo
aNazionale
di
Lavoro
di
eCategoria
ha
durata
triennale
per
la
parte
normativa
epe
rquella
economica.
Il
presente
contratto
decorre
dalla
data
di
stipula
30
novembre
2023
+4°-gennaie-2008,
ISTOHA-S
escade,
salvo
quanto
previsto
in
singole
norme,
sia-perta-parte-eeonomiea-che-per-quell
a-normativa,
il
31
dicembre
2025
2010.
FEDERCASSE
66