CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 24909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21511-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 351/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.6.2005 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, di due appezzamenti di terreno che erano compresi nelle aree acquisite in proprietà dalla società convenuta, negli anni ’70, per la realizzazione del tratto autostradale Fornovo – [OSCURATO:PERSONA]. I beni oggetto della domanda erano derivati dai frazionamenti operati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed erano stati posseduti dall’attore per oltre venti anni, in maniera pubblica e ininterrotta. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo l’inammissibilità della stessa, poiché i beni indicati dall’attore ricadevano nel demanio. Con sentenza n. 497/2012 il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando la natura demaniale dei beni immobilidi cui è causa. Interponeva appello avverso detta decisione il Borzonasca e la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, n. 351/2017, resa nella resistenza della società appellata, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 c.c., 22 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, e 24 del D. Lgs. n. 285 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura demaniale dei beni oggetto della domanda di usucapione, sulla base di tre assunti, ed in particolare; 1) che essi fossero funzionali all’esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia del tratto autostradale al quale sono contigui; 2) che essi fossero stati compresi nell’ambito dell’area espropriata per la realizzazione dell’autostrada; 3) che la loro cessione in permuta al Comune, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., non ne dimostrerebbe automaticamente la natura non demaniale. Ad avviso del ricorrente, nessuna delle predette considerazioni sarebbero sufficiente a dimostrare la demanialità delle aree in questione, poiché: da un lato, la contiguità alla sede stradale non implica la demanialità dell’area, poiché occorre, a tal fine, individuare un vincolo di pertinenzialità del bene alla strada; dall’altro lato, in quanto l’esproprio di un bene non ne comporta l’automatica acquisizione al demanio; infine, poiché la cessione in permuta di detti beni al Comune di [OSCURATO:PERSONA] dimostra che essi non fossero funzionali alla manutenzione del tratto autostradale nei cui pressi sono collocati, e dunque smentisce la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra dette aree e l’autostrada. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la C.T.U. esperita nel corso del giudizio di prime cure aveva escluso la sussistenza di un vincolo di pertinenzialità tra le aree oggetto della domanda di usucapione e l’autostrada. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza di opere di recinzione del mappale 1015, senza tener conto che la C.T.U. aveva, al contrario, evidenziato che detto terreno era recintato (in particolare, a pag. 10 dell’elaborato peritale). Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la recinzione del terreno, ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo dello stesso in capo al ricorrente. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che sussistesse un vincolo di pertinenzialità tra i terreni oggetto della domanda proposta dal Borzonasca e l’autostrada, perché “… la contiguità consente l’esecuzione di interventi di manutenzione e pulizia anche della scarpata, del fosso di guardia e dei sottoservizi esistenti senza porre ostacoli all’agibilità e percorrenza dell’autostrada, consentendo l’accesso e la manovra di mezzi e personale impiegati per la pulizia e manutenzione del tratto autostradale, potendo intervenire dalla strada sottostante in modo parallelo all’autostrada” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). La sussistenza del vincolo pertinenziale, che per stessa ammissione di parte ricorrente giustifica l’affermazione della natura demaniale dei beni di cui si discute, non è dunque stata fondata dal giudice di merito sulla sola scorta della contiguità delle aree alla sede autostradale, bensì alla luce di un complessivo accertamento di fatto, fondato sulla natura dei luoghi, che ha condotto la Corte territoriale a ritenere che i beni di cui si discute fossero funzionali alle esigenze di pulizia e manutenzione della sede autostradale e dei suoi diversi elementi, quali la scarpata, il fosso di guardia ed i sottoservizi. Tale accertamento, peraltro, ha riguardato le aree oggetto della domanda di usucapione nella loro interezza; di talché non appare condivisibile neppure l’argomento speso dal ricorrente alla fine dell’esposizione del motivo in esame, secondo cui la pertinenzialità avrebbe potuto essere configurata, al massimo, in riferimento alla strada sottostante la scarpata autostradale, ma non anche alla restante parte delle aree in questione. In realtà, come già detto, la Corte distrettuale ha ravvisato la pertinenzialità dell’intera area oggetto della domanda, in funzione della sua utilità a consentire l’accesso di mezzi e personale per lo svolgimento di opere di manutenzione e pulizia del tratto autostradale e delle sue componenti (scarpata, fosso di guardia, sottoservizi). La tesi del ricorrente, secondo cui la pertinenzialità sarebbe stata configurabile nei soli riguardi della strada sottostante la scarpata, è dunque smentita dal ragionamento complessivo del giudice di merito. Inoltre, la Corte distrettuale ha anche affermato che il Borzonasca non aveva fornito la prova del possesso utile ad usucapionem. Il giudice di merito, in particolare, ha esaminato la circostanza relativa al fatto che il mappale 1015 fosse recintato (di talché non si configura neppure l’omesso esame dedotto con il terzo motivo di ricorso), affermando che la recinzione esistente in loco era danneggiata in più punti, non era più stata ripristinata e comunque non era utilmente collocabile in uno specifico momento temporale, nè riferibile con certezza ad alcun soggetto determinato. Ha poi dato atto che: - i testi avevano confermato l’utilizza zione soltanto di una sola parte del mappale, destinata ad orto; - tale parte, non recintata, non era in concreto individuabile rispetto alla restante estensione del mappale; - l’assenza di recinzione della parte utilizzata ad orto costituiva indizio dell’assenza di una volontà di acquisirla in via esclusiva. All’esito di tale accertamento in fatto, fondato sulla complessiva valutazione delle emergenze istruttorie, il Giudice di merito ha escluso il conseguimento, da parte del Borzonasca, della prova del possesso esclusivo dell’area oggetto della sua domanda di usucapione. Tale statuizione è pienamente condivisibile, posto il principio – che merita di essere ribadito– secondo cui “ In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv.663640; sull’insufficienza della sola coltivazione del fondo, e sull’esigenza di condurre un accertamento in fatto esteso alla valutazione dell’intero complesso dei poteri esercitati sul bene, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020,Rv. 657277). Il fatto che la parte del terreno oggetto di utilizzazione da parte del Borzonasca non fosse stata recintata, dunque, è stata valutata, da parte del giudice di appello, unitamente alle altre risultanze istruttorie, per escludere la sussistenza, in concreto, dell’esercizio di un potere di fatto uti dominus sul mappale di cui si discute, o su parte di esso. Da quanto precede deriva che la decisione impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi, rappresentata dalla concorrente affermazione della natura demaniale del terreno oggetto della domanda di accertamento dell’usucapione, e della mancata prova del possesso esclusivo uti dominus dello stesso in capo al Borzonasca. Poiché la seconda affermazione si risolve in una quaestio facti non utilmente sindacabile in Cassazione, l’inammissibilità del terzo e quarto motivo, con i quali il Borzonasca attinge, in sostanza, l’apprezzamento in fatto condotto dal giudice di merito per escludere la prova del possesso esclusivo del cespite, implica la stabilità della decisione e, dunque, la conseguente inammissibilità anche della prima e seconda censura, con le quali, invece, il ricorrente attinge l’affermata demanialità dell’area. Sul punto, infatti, va ribadito che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158). Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di u