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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 34605/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20552-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 222/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 220/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- La Corte d'appello di Bologna con la sentenza in atti ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2024 Cron.

Rep.

Ud.04/11/2025 confermando la sentenza della Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società, già [OSCURATO:SOCIETA]., sull'assorbente rilievo che la stessa, allora ricorrente, non avrebbe adeguatamente tratteggiato la fisionomia dell'inadempimento che si imputava alla controparte, [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo alla reale portata del vincolo post - contrattuale, così come delineata nel libello introduttivo del giudizio. 2.-A fondamento della decisione, riassunti i motivi di gravame, la Corte d'appello ha affermato che la sentenza gravata risultava essere passata in giudicato nella parte in cui il tribunale di Forlì aveva disatteso la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dalla società appellante.

3. Riguardo alla violazione del patto di non concorrenza, la Corte d'appello ha affermato che non esistevano prove a dimostrazione della asserita violazione dovendo ritenersi che nel breve periodo di tempo tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 16/9/2016, l'attività svolta dall'appellato non avesse avuto alcun impatto sotto il profilo degli effetti e delle conseguenze ai danni della società [OSCURATO:PERSONA], né il mero invio in sé di una mail con allegata una presentazione della società Poplast a un ex cliente, scaricabile da chiunque accedendo al sito di tale società, poteva essere considerato sufficiente per provare l'asserita attività svolta in violazione del patto di non concorrenza. 4.-Il lavoratore appellato non aveva contestato l'assunzione in prova in Poplast dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/9/2016; contestava invece che da tale fatto si potesse inferire lo svolgimento di attività poste in violazione del patto di non concorrenza, nella vigenza del relativo divieto post contrattuale.

Secondo la Corte, in un così breve periodo di tempo doveva presumersi che il lavoratore non fosse riuscito nemmeno a prendere possesso degli strumenti di lavoro e dell'organizzazione aziendale della nuova datrice di lavoro.

Il rapporto di lavoro era stato poi interrotto dalla Poplast in via del tutto prudenziale, per non sentirsi contestare atti di concorrenza sleale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In seguito, il lavoratore solo allo scadere dell'anno vincolato dal patto di non concorrenza aveva ripresola propria attività presso la Poplast.

L'odierna appellante non aveva svolto - ex art. 115 c.p.c. - alcuna specifica tempestiva contestazione delle deduzioni del lavoratore raccolte dal giudice di primo grado le cui esaustive e convincenti considerazioni erano da ritenersi immuni da vizi logicigiuridici e pertanto richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.

Ed invero, non bastava un qualsiasi apporto a favore di un'azienda concorrente, essendo invece necessario ai fini delle eventuali violazione del patto, il compimento di atti riferibili alla gestione dell'impresa o comunque prestazioni di carattere intellettuale dotati di notevole autonomia e discrezionalità. 5.- Il secondo motivo d'appello (in ordine alla irrilevanza della violazione del patto di non concorrenza ed in ordine alla localizzazione dell'attività concorrenziale poste in essere dal lavoratore ) era da ritenere inammissibile perché le censure non erano correlate con la motivazione della sentenza impugnata.

Peraltro, laddove non se ne volesse ritenere l'inammissibilità nel merito, il motivo di impugnazione in esame risultava sostanzialmente ricompreso nel primo e quindi esso stesso infondato. 6.- Le istanze istruttorie erano inammissibili perché, secondo quanto correttamente indicato dal giudice di primo grado, erano carenti le allegazioni circa la condotta inadempiente genericamente ascritta all’odierno appellato, non essendo stata adeguatamente tratteggiata la fisionomia dell'inadempimento imputato alla controparte. 7.- L'accertata carenza di specifica deduzione fattuale si era trasposta naturalmente anche nell'articolazione dei mezzi istruttori ed era per tale ragione che il giudice di prime cure non aveva proceduto giustamente ad ammettere i mezzi istruttori richiesti in primo grado e riproposti in appello, trattandosi di richieste irrilevanti su capitoli del tutto generici, inconferenti ed esplorativi.

8. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Omessa considerazione di un fatto decisivo e conseguente violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 5 relativamente al fatto pacificamente ammesso che il lavoratore si fosse rivolto ad un cliente italiano di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) lavorando in Italia e per conto di un datore italiano concorrente di Adapa (e non lavorando all’estero, secondo quanto affermato dalla Corte). 2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360 nn. 3 e 4 dell'articolo 2125 c.c. e dell'articolo 1222 c.c. per aver ritenuto irrilevante l'attività svolta del lavoratore in ragione del breve periodo della dedotta prestazione (16 giorni); in tale affermazione la pronuncia si palesava davvero criticabile e palesemente violava sia l'articolo 2125 che l'articolo 1222 c.c.

Andava infatti osservato che la durata effettiva e la consistenza della pacifica violazione del patto di concorrenza, posta in essere era totalmente irrilevante ai fini della causa atteso che dalla violazione in sé derivava l'obbligo risarcitorio previsto dal patto contrattuale.

Ciò che unicamente rilevava era il fatto che la Poplast, società concorrente con sede in Italia, avesse beneficiato dell'attività del sig.

Ghu. 3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 36, n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente, contraddittoria, motivazione sull'ammissione della prova per testi e dell'istanza di esibizione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.; l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. non essendo corretto né giustificabile l'assunto della Corte d'appello in ordine alla pretesa insussistenza e/o irrilevanza delle violazioni al patto di non concorrenza poste in essere dal Ghu e soprattutto non essendo corretto o giustificabile il mancato espletamento dell'attività istruttoria di cui si era richiesto lo svolgimento in relazione a quanto già demandato in primo grado e comunque innanzitutto l’omissione della prova per testi sulle specifiche circostanze indicate e trascritte in ricorso. 4.- Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da parte del controricorrente.

In primo luogo il ricorso non difetta di alcuno dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c.

Ed in secondo luogo perché l’appello proposto dall’odierna ricorrente aveva coinvolto per intero la materia controversa e quindi nessun giudicato interno si può essere formato sulla parte della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria per violazione del patto di non concorrenza, proposta in subordine.

Vale, anche a questo proposito ( ovvero delle conseguenze relative alla violazione del patto di non concorrenza), il principio consolidato secondo cui “ il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (da ultimo, Cass. n. 32563 del 14/12/2024).

4.1. I motivi di ricorso, da valutarsi unitariamente per la connessione delle censure sollevate, sono fondati. 5.- Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( v. la recente Cass. n. 13051/2025), “le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014).

Il legislatore, proprio perché la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, ha, peraltro, dettato - nell'ambito della generale disciplina ex art.2596 c.c. in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza - una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo gli artt. 1751 bis, 2557,2301 e 2390 c.c.), affinché detta libertà, pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale, non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale.

In ragione di ciò, l'art. 2125, co. 1, c.c., ha subordinato la validità del patto di non concorrenza a specifiche condizioni - espressamente indicate dalla norma - di forma, di corrispettivo, di limiti di oggetto, di tempo e di luogo, presidiando l'eventuale violazione con la più grave delle sanzioni negoziali la nullità del patto”. 6.- Nel caso di specie la Corte d’appello ha riconosciuto la validità del patto di non concorrenza e la sua piena efficacia in quanto il rapporto di lavoro si era interrotto per iniziativa autonoma del lavoratore, ma ha poi escluso che il Ghu lo avesse violato, valorizzando un argomento di carattere meramente quantitativo e presuntivo: la brevità del periodo lavorativo presso la società concorrente e l’asserita irrilevanza economica dell’attività svolta in quel primo periodo. 7.-Ora va considerato che il lavoratore operava come dirigente preposto alla direzione dell'area commerciale e vendita per il territorio italiano ed estero della [OSCURATO:SOCIETA], che svolge attività nel settore del packaging flessibile, del labelling e del PET food.

E che il patto di non concorrenza aveva validità esclusivamente nel caso in cui il lavoratore avesse deciso di interrompere il rapporto di lavoro con la società. 8.-E’ dunque pacifico che il Ghu ha prestato attività lavorativa per l'azienda concorrente Poplast per 16 giorni, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/9/2016, prima di dimettersi; e che egli aveva quindi iniziato a lavorare, senza delimitazioni di sorta, presso una azienda concorrente dopo nemmeno un mese dalle precedenti dimissioni con la società ricorrente, avvenute il 9/8/2016.

In tale periodo il lavoratore era invece tenuto ad astenersi da qualsiasi concorrenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un anno dalla cessazione del rapporto, ed alla dimostrazione della violazione di tale obbligo erano intese le prove dedotte se ammesse. 9.- La Corte di appello ha invece negato l’illiceità del comportamento tenuto dal lavoratore assumendo che si fosse limitato ad una mera attività lavorativa (non in concorrenza e valevole solo per l’estero) per una quindicina di giorni, mentre, come emergeva dalle circostanze di fatto oggetto dei capitoli di provanon ammessa, il lavoratore avrebbe svolto vera e propria attività di concorrenza, inviando e-mails ai precedenti clienti (italiani) di Adapa per conto di Poplast; ed inoltre conferendo personalmente col responsabile acquisti di [OSCURATO:PERSONA] (un cliente italiano comune) “al fine di presentare e proporre i prodotti Poplast a fini di vendita”. 10.- A fronte della chiara valenza delle prove dedotte, la sentenza impugnata, da un lato, ha lamentato il mancato adempimento della ricorrente in ordine alla rilevanza e alla collocazione dell'inadempimento posto in essere dal Ghu e, dall'altro, ha rifiutato l'ingresso alle istanze istruttorie che a tale prova erano espressamente funzionali. 11.-Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rilevante si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone al fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass.28102 del 2022), trattandosi in questo caso, per definizione, di una violazione del diritto alla prova regolato dall’art.115 c.p.c. per l’omessa ammissione di una prova decisiva proposta da una parte processuale. 12.-Risulta altresì del tutto illogico, sostenere - come ha fatto la Corte di merito in via presuntiva e senza alcun riscontro fattuale - che in 16 giorni di effettivo lavoro un lavoratore dirigente non possa violare un obbligo di concorrenza perché non riuscirebbe “nemmeno a prendere possesso degli strumenti di lavoro e dell'organizzazione aziendale della nuova datrice di lavoro”. 13.- Alla luce di tali assorbenti ed esaustive considerazioni il ricorso deve essere accolto.

La sentenza deve essere cassata con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 14.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20552-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 222/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 220/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La Corte d'appello di Bologna con la sentenza in atti ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2024 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 confermando la sentenza della Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società, già [OSCURATO:SOCIETA]., sull'assorbente rilievo che la stessa, allora ricorrente, non avrebbe adeguatamente tratteggiato la fisionomia dell'inadempimento che si imputava alla controparte, [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo alla reale portata del vincolo post - contrattuale, così come delineata nel libello introduttivo del giudizio. 2.-A fondamento della decisione, riassunti i motivi di gravame, la Corte d'appello ha affermato che la sentenza gravata risultava essere passata in giudicato nella parte in cui il tribunale di Forlì aveva disatteso la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dalla società appellante. 3. Riguardo alla violazione del patto di non concorrenza, la Corte d'appello ha affermato che non esistevano prove a dimostrazione della asserita violazione dovendo ritenersi che nel breve periodo di tempo tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 16/9/2016, l'attività svolta dall'appellato non avesse avuto alcun impatto sotto il profilo degli effetti e delle conseguenze ai danni della società [OSCURATO:PERSONA], né il mero invio in sé di una mail con allegata una presentazione della società Poplast a un ex cliente, scaricabile da chiunque accedendo al sito di tale società, poteva essere considerato sufficiente per provare l'asserita attività svolta in violazione del patto di non concorrenza. 4.-Il lavoratore appellato non aveva contestato l'assunzione in prova in Poplast dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/9/2016; contestava invece che da tale fatto si potesse inferire lo svolgimento di attività poste in violazione del patto di non concorrenza, nella vigenza del relativo divieto post contrattuale. Secondo la Corte, in un così breve periodo di tempo doveva presumersi che il lavoratore non fosse riuscito nemmeno a prendere possesso degli strumenti di lavoro e dell'organizzazione aziendale della nuova datrice di lavoro. Il rapporto di lavoro era stato poi interrotto dalla Poplast in via del tutto prudenziale, per non sentirsi contestare atti di concorrenza sleale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In seguito, il lavoratore solo allo scadere dell'anno vincolato dal patto di non concorrenza aveva ripresola propria attività presso la Poplast. L'odierna appellante non aveva svolto - ex art. 115 c.p.c. - alcuna specifica tempestiva contestazione delle deduzioni del lavoratore raccolte dal giudice di primo grado le cui esaustive e convincenti considerazioni erano da ritenersi immuni da vizi logicigiuridici e pertanto richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. Ed invero, non bastava un qualsiasi apporto a favore di un'azienda concorrente, essendo invece necessario ai fini delle eventuali violazione del patto, il compimento di atti riferibili alla gestione dell'impresa o comunque prestazioni di carattere intellettuale dotati di notevole autonomia e discrezionalità. 5.- Il secondo motivo d'appello (in ordine alla irrilevanza della violazione del patto di non concorrenza ed in ordine alla localizzazione dell'attività concorrenziale poste in essere dal lavoratore ) era da ritenere inammissibile perché le censure non erano correlate con la motivazione della sentenza impugnata. Peraltro, laddove non se ne volesse ritenere l'inammissibilità nel merito, il motivo di impugnazione in esame risultava sostanzialmente ricompreso nel primo e quindi esso stesso infondato. 6.- Le istanze istruttorie erano inammissibili perché, secondo quanto correttamente indicato dal giudice di primo grado, erano carenti le allegazioni circa la condotta inadempiente genericamente ascritta all’odierno appellato, non essendo stata adeguatamente tratteggiata la fisionomia dell'inadempimento imputato alla controparte. 7.- L'accertata carenza di specifica deduzione fattuale si era trasposta naturalmente anche nell'articolazione dei mezzi istruttori ed era per tale ragione che il giudice di prime cure non aveva proceduto giustamente ad ammettere i mezzi istruttori richiesti in primo grado e riproposti in appello, trattandosi di richieste irrilevanti su capitoli del tutto generici, inconferenti ed esplorativi. 8. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omessa considerazione di un fatto decisivo e conseguente violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 5 relativamente al fatto pacificamente ammesso che il lavoratore si fosse rivolto ad un cliente italiano di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) lavorando in Italia e per conto di un datore italiano concorrente di Adapa (e non lavorando all’estero, secondo quanto affermato dalla Corte). 2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360 nn. 3 e 4 dell'articolo 2125 c.c. e dell'articolo 1222 c.c. per aver ritenuto irrilevante l'attività svolta del lavoratore in ragione del breve periodo della dedotta prestazione (16 giorni); in tale affermazione la pronuncia si palesava davvero criticabile e palesemente violava sia l'articolo 2125 che l'articolo 1222 c.c. Andava infatti osservato che la durata effettiva e la consistenza della pacifica violazione del patto di concorrenza, posta in essere era totalmente irrilevante ai fini della causa atteso che dalla violazione in sé derivava l'obbligo risarcitorio previsto dal patto contrattuale. Ciò che unicamente rilevava era il fatto che la Poplast, società concorrente con sede in Italia, avesse beneficiato dell'attività del sig. Ghu. 3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 36, n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente, contraddittoria, motivazione sull'ammissione della prova per testi e dell'istanza di esibizione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.; l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. non essendo corretto né giustificabile l'assunto della Corte d'appello in ordine alla pretesa insussistenza e/o irrilevanza delle violazioni al patto di non concorrenza poste in essere dal Ghu e soprattutto non essendo corretto o giustificabile il mancato espletamento dell'attività istruttoria di cui si era richiesto lo svolgimento in relazione a quanto già demandato in primo grado e comunque innanzitutto l’omissione della prova per testi sulle specifiche circostanze indicate e trascritte in ricorso. 4.- Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da parte del controricorrente. In primo luogo il ricorso non difetta di alcuno dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. Ed in secondo luogo perché l’appello proposto dall’odierna ricorrente aveva coinvolto per intero la materia controversa e quindi nessun giudicato interno si può essere formato sulla parte della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria per violazione del patto di non concorrenza, proposta in subordine. Vale, anche a questo proposito ( ovvero delle conseguenze relative alla violazione del patto di non concorrenza), il principio consolidato secondo cui “ il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (da ultimo, Cass. n. 32563 del 14/12/2024). 4.1. I motivi di ricorso, da valutarsi unitariamente per la connessione delle censure sollevate, sono fondati. 5.- Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( v. la recente Cass. n. 13051/2025), “le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014). Il legislatore, proprio perché la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, ha, peraltro, dettato - nell'ambito della generale disciplina ex art.2596 c.c. in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza - una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo gli artt. 1751 bis, 2557,2301 e 2390 c.c.), affinché detta libertà, pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale, non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale. In ragione di ciò, l'art. 2125, co. 1, c.c., ha subordinato la validità del patto di non concorrenza a specifiche condizioni - espressamente indicate dalla norma - di forma, di corrispettivo, di limiti di oggetto, di tempo e di luogo, presidiando l'eventuale violazione con la più grave delle sanzioni negoziali la nullità del patto”. 6.- Nel caso di specie la Corte d’appello ha riconosciuto la validità del patto di non concorrenza e la sua piena efficacia in quanto il rapporto di lavoro si era interrotto per iniziativa autonoma del lavoratore, ma ha poi escluso che il Ghu lo avesse violato, valorizzando un argomento di carattere meramente quantitativo e presuntivo: la brevità del periodo lavorativo presso la società concorrente e l’asserita irrilevanza economica dell’attività svolta in quel primo periodo. 7.-Ora va considerato che il lavoratore operava come dirigente preposto alla direzione dell'area commerciale e vendita per il territorio italiano ed estero della [OSCURATO:SOCIETA], che svolge attività nel settore del packaging flessibile, del labelling e del PET food. E che il patto di non concorrenza aveva validità esclusivamente nel caso in cui il lavoratore avesse deciso di interrompere il rapporto di lavoro con la società. 8.-E’ dunque pacifico che il Ghu ha prestato attività lavorativa per l'azienda concorrente Poplast per 16 giorni, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/9/2016, prima di dimettersi; e che egli aveva quindi iniziato a lavorare, senza delimitazioni di sorta, presso una azienda concorrente dopo nemmeno un mese dalle precedenti dimissioni con la società ricorrente, avvenute il 9/8/2016. In tale periodo il lavoratore era invece tenuto ad astenersi da qualsiasi concorrenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un anno dalla cessazione del rapporto, ed alla dimostrazione della violazione di tale obbligo erano intese le prove dedotte se ammesse. 9.- La Corte di appello ha invece negato l’illiceità del comportamento tenuto dal lavoratore assumendo che si fosse limitato ad una mera attività lavorativa (non in concorrenza e valevole solo per l’estero) per una quindicina di giorni, mentre, come emergeva dalle circostanze di fatto oggetto dei capitoli di provanon ammessa, il lavoratore avrebbe svolto vera e propria attività di concorrenza, inviando e-mails ai precedenti clienti (italiani) di Adapa per conto di Poplast; ed inoltre conferendo personalmente col responsabile acquisti di [OSCURATO:PERSONA] (un cliente italiano comune) “al fine di presentare e proporre i prodotti Poplast a fini di vendita”. 10.- A fronte della chiara valenza delle prove dedotte, la sentenza impugnata, da un lato, ha lamentato il mancato adempimento della ricorrente in ordine alla rilevanza e alla collocazione dell'inadempimento posto in essere dal Ghu e, dall'altro, ha rifiutato l'ingresso alle istanze istruttorie che a tale prova erano espressamente funzionali. 11.-Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rilevante si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone al fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass.28102 del 2022), trattandosi in questo caso, per definizione, di una violazione del diritto alla prova regolato dall’art.115 c.p.c. per l’omessa ammissione di una prova decisiva proposta da una parte processuale. 12.-Risulta altresì del tutto illogico, sostenere - come ha fatto la Corte di merito in via presuntiva e senza alcun riscontro fattuale - che in 16 giorni di effettivo lavoro un lavoratore dirigente non possa violare un obbligo di concorrenza perché non riuscirebbe “nemmeno a prendere possesso degli strumenti di lavoro e dell'organizzazione aziendale della nuova datrice di lavoro”. 13.- Alla luce di tali assorbenti ed esaustive considerazioni il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 14.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell
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