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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 02660/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23892-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],19/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state accolte solo parzialmente le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domande con le quali, sul presupposto della unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16 maggio 1981 al 22 novembre 2012, si era chiesta la condanna della società al pagamento di curo 59.587,53 a titolo di TFR e di euro 11.952,08 a titolo di scatti di anzianità, oltre accessori; la Corte - in sintesi - ha condiviso gli assunti del primo giudice ed ha confermato la sola condanna al pagamento di euro 230,82, oltre accessori, a titolo di scatti di anzianità, respingendo anche l'appello incidentale della società sulla eccepita prescrizione;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA];

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, e le stesse hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo si denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.p.c. — omessa valutazione di prove decisive ai fini della decisione — in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c."; si deduce che la "ricostruzione" della vicenda operata dalla Corte felsinea sarebbe "piena di imprecisioni e di errori", a partire dall'aver "ricostruito il rapporto lavorativo esclusivamente in base alla società che ha emesso Ric. 2020 n. 23892 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- le buste paga"; si eccepisce che dalle testimonianze assunte non sarebbe "revocabile in dubbio che esista un gruppo armatoriale composto" dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]; si afferma che "dall'esame delle buste paga in atti ... emerge che il datore di lavoro ha palesemente violato la normativa sul T.F.R."; si critica la ricostruzione dei giudici del merito, definendola come "fantasiosa", e si lamenta che, nella sentenza impugnata, non sarebbe stata motivata la "mancata corresponsione degli scatti di anzianità";

2. le censure, così come formulate, sono manifestamente inammissibili; esse solo formalmente denunciano errori di diritto a mente del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., mentre nella sostanza invocano una rivalutazione dei fatti come è conclamato dall'ampio riferimento, nell'illustrazione del motivo, ai materiali istruttori; come ancora ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare — come invece prospettato nella specie - nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ovvero in difformità dalle attese della parte poi risultata soccombente; Ric. 2020 n. 23892 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3- quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., essa è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre, nel caso all'attenzione del Collegio, parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito su testimonianze e documenti, opponendo una diversa valutazione; in definitiva va ribadita l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020);

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

Ric. 2020 n. 23892 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.800,00, oltre curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 otto I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23892-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],19/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state accolte solo parzialmente le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domande con le quali, sul presupposto della unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16 maggio 1981 al 22 novembre 2012, si era chiesta la condanna della società al pagamento di curo 59.587,53 a titolo di TFR e di euro 11.952,08 a titolo di scatti di anzianità, oltre accessori; la Corte - in sintesi - ha condiviso gli assunti del primo giudice ed ha confermato la sola condanna al pagamento di euro 230,82, oltre accessori, a titolo di scatti di anzianità, respingendo anche l'appello incidentale della società sulla eccepita prescrizione; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, e le stesse hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo si denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.p.c. — omessa valutazione di prove decisive ai fini della decisione — in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c."; si deduce che la "ricostruzione" della vicenda operata dalla Corte felsinea sarebbe "piena di imprecisioni e di errori", a partire dall'aver "ricostruito il rapporto lavorativo esclusivamente in base alla società che ha emesso Ric. 2020 n. 23892 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- le buste paga"; si eccepisce che dalle testimonianze assunte non sarebbe "revocabile in dubbio che esista un gruppo armatoriale composto" dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]; si afferma che "dall'esame delle buste paga in atti ... emerge che il datore di lavoro ha palesemente violato la normativa sul T.F.R."; si critica la ricostruzione dei giudici del merito, definendola come "fantasiosa", e si lamenta che, nella sentenza impugnata, non sarebbe stata motivata la "mancata corresponsione degli scatti di anzianità"; 2. le censure, così come formulate, sono manifestamente inammissibili; esse solo formalmente denunciano errori di diritto a mente del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., mentre nella sostanza invocano una rivalutazione dei fatti come è conclamato dall'ampio riferimento, nell'illustrazione del motivo, ai materiali istruttori; come ancora ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare — come invece prospettato nella specie - nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ovvero in difformità dalle attese della parte poi risultata soccombente; Ric. 2020 n. 23892 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., essa è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre, nel caso all'attenzione del Collegio, parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito su testimonianze e documenti, opponendo una diversa valutazione; in definitiva va ribadita l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. Ric. 2020 n. 23892 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.800,00, oltre curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 otto I
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