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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23767/2026

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EGEO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di VIGLIALORO2026 CARLO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA,2810 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VIGLIALOROMASSIMILIANO;- intimati -avverso la sentenza n. 1252/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 1089/2019;Numero registro generale 23301/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/202605/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 22/07/20261.

Con sentenza n. 958/2018 il Tribunale di Latinarespingeva l’opposizione proposta dal Comune di Latina avversoil decreto n. 229/2012 con cui gli era stato ingiunto il pagamentodella somma di € 25.869,03 in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA],all’epoca dei fatti suo dipendente, dirigente del Serviziomanutenzione, deceduto nel 2016, a titolo di competenzeprofessionali in ragione dell’attività svolta per la redazione distudi di fattibilità necessari per la realizzazione di operepubbliche (Stadio del Nuoto e Palazzetto dello Sport) finanziatedalla Regione Lazio.

Il giudizio a seguito della morte dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] veniva riassunto dal Comune nei confronti deglieredi (v. pag. 4 del ricorso).2.

La Corte d’Appello di Roma, previa estromissione dalgiudizio di alcuni eredi, confermando il primo grado, respingevail motivo d'appello relativo all'onere della prova circa il fatto chela redazione dei piani di fattibilità di cui agli incarichi oggetto dicausa rientrasse o meno tra i compiti istituzionali propri dell'ing.Vigliarolo, osservando che il Tribunale aveva correttamentevalutato che la documentazione prodotta in atti dimostravatrattarsi di affidamento di incarico professionale, per il quale erastata stabilita la corresponsione di una sommaonnicomprensiva.

In ogni caso osservava che, anche a volerconsiderare lo svolgimento degli incarichi in oggetto comerientrante tra i compiti istituzionali del dirigente (comesostenuto dal Comune), al medesimo spettava comunque ilcompenso incentivante in favore dei dirigenti tecnici perl'espletamento degli incarichi di cui alla legge n. 109/1994(“Legge quadro in materia di lavori pubblici”) previsto dallaNumero registro generale 23301/2022contrattazione collettiva integrativa (art. 17 CCDI – AreaN umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/2026Dirigenza del Comune di Latina.

Data pubblicazione 22/07/20263.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre ilComune di Latina con tre motivi contro [OSCURATO:PERSONA], AntonioViglialoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], quale vedova di CarloVigliarolo, chiedendo dichiararsi il proprio difetto dilegittimazione per rinuncia all’eredità, con rifusione di spese.4.

Successivamente, il Comune di Latina ha depositatorinuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

MassimilianoVigliarolo, cui è stato notificato il ricorso per cassazione e neicui confronti non è stata depositata rinuncia, non si è costituitonel presente giudizio (così come in quello di appello).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, il giudizio va dichiarato estinto quantoalle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaBianchi quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di rinunciaal ricorso rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, conconseguente applicazione dell'effetto estintivo di cui all’art. 391c.p.c., non essendo davanti a questa Corte necessaria la suaaccettazione per la produzione di effetti processuali.2.

L’amministrazione ricorrente, con il primo motivo,denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d. lgs. n.165/2001 in rapporto agli artt. 90 e 128 d. lgs. n. 163/2006nonché 17 CCDI.

Sostiene che l’importo ottenuto in viamonitoria per l’incarico svolto non era esigibile, stante ilmancato versamento dello stesso da parte della Regione,condizione, in forza delle norme di contenimento della spesapubblica, necessaria per l’effettiva erogazione delle somme.Numero registro generale 23301/20223.

Il motivo è inammissibile.

Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/20264.

Esso si fonda sulla critica dell’interpretazione da parte dDeait a pubblicazione 22/07/2026giudizi di merito delle deliberazioni in materia e dellacontrattazione integrativa, non utilmente esperibile in sede dilegittimità sotto entrambi i profili, ove la sentenza impugnatacontenga, come nel caso di specie, un’interpretazione plausibilee una motivazione logica e congrua in proposito.5.

L’interpretazione degli atti amministrativi a contenutonon normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, inquanto compatibili, risolvendosi in un accertamento dellavolontà negoziale della P.A. riservata al giudice di merito, per lacui censura in sede di legittimità è necessaria la specificazionedei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e laprecisa indicazione dei punti della motivazione che se nediscostano (cfr. Cass. n. 15367/2024; v. anche Cass. n.5966/2022, che precisa che l'interpretazione diun atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosinell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudicedi merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta damotivazione adeguata e immune dalla violazione delle normesull'interpretazione dei contratti, applicabili ancheagli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezzadei rapporti e del buon andamento della P.A; sicché, la parteche denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede dimerito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena diinammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteriermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazionedella volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando leragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse daquelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti oinficiate da contraddittorietà logica o giuridica).Numero registro generale 23301/20226.

D’altra parte, in tema di pubblico impiego privatizzatoN, umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/2026l'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 consente di denunciare in sede dDait a pubblicazione 22/07/2026legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti eaccordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusiquelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità èfinalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canonilegali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo dimotivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguenteinammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senzalamentare il mancato rispetto di norme imperative o dellacontrattazione collettiva nazionale, censuri in via direttal'interpretazione che il giudice di merito abbia dato dellacontrattazione integrativa; non riporti il contenuto dellanormativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica ocontraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specificai criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati odemandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corteterritoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo (Cass.n. 21480/2025).7.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame eomessa pronuncia circa un fatto decisivo oggetto di rilievo anchein appello (sopravvenuta inefficacia dell’impegno di spesa).8.

Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurataper violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 153 d.lgs.267/2000, per mancanza dei presupposti dell’insorgenza deldiritto in ragione del venir meno della necessaria coperturafinanziaria (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).9.

I motivi, connessi, sono parimenti inammissibili.10.

In primo luogo, con riferimento ai profili riconducibiliall’art. 360, n. 5, c.p.c., per la preclusione di cui all’art. 360,Numero registro generale 23301/2022comma 4, c.p.c., in presenza di pronuncia di merito doppiaN umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/2026conforme.

Data pubblicazione 22/07/202611.

In secondo luogo, per la novità della questione; infatti, intema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza,indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò siaavvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questionigià comprese nel thema decidendum del giudizio di appello,essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, nontrattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n.18018/2024).12.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ad eccezione diquelle relative alla partecipazione in giudizio di Anna MariaBianchi, in difetto di accettazione della rinuncia, liquidate comeda dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Elia e avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio quanto al ricorso propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaBianchi quale erede di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in€ 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.[OSCURATO:PERSONA]Elia e avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2Nu0m0er2o ,re gistro generale 23301/2022Numero sezionale 2810/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN upmeeror di irla ccolta generale 23767/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo Daa ta pubblicazione 22/07/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezionelavoro del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGEO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di VIGLIALORO2026 CARLO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA,2810 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VIGLIALOROMASSIMILIANO;- intimati -avverso la sentenza n. 1252/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 1089/2019;Numero registro generale 23301/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/202605/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 22/07/20261. Con sentenza n. 958/2018 il Tribunale di Latinarespingeva l’opposizione proposta dal Comune di Latina avversoil decreto n. 229/2012 con cui gli era stato ingiunto il pagamentodella somma di € 25.869,03 in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA],all’epoca dei fatti suo dipendente, dirigente del Serviziomanutenzione, deceduto nel 2016, a titolo di competenzeprofessionali in ragione dell’attività svolta per la redazione distudi di fattibilità necessari per la realizzazione di operepubbliche (Stadio del Nuoto e Palazzetto dello Sport) finanziatedalla Regione Lazio. Il giudizio a seguito della morte dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] veniva riassunto dal Comune nei confronti deglieredi (v. pag. 4 del ricorso).2. La Corte d’Appello di Roma, previa estromissione dalgiudizio di alcuni eredi, confermando il primo grado, respingevail motivo d'appello relativo all'onere della prova circa il fatto chela redazione dei piani di fattibilità di cui agli incarichi oggetto dicausa rientrasse o meno tra i compiti istituzionali propri dell'ing.Vigliarolo, osservando che il Tribunale aveva correttamentevalutato che la documentazione prodotta in atti dimostravatrattarsi di affidamento di incarico professionale, per il quale erastata stabilita la corresponsione di una sommaonnicomprensiva. In ogni caso osservava che, anche a volerconsiderare lo svolgimento degli incarichi in oggetto comerientrante tra i compiti istituzionali del dirigente (comesostenuto dal Comune), al medesimo spettava comunque ilcompenso incentivante in favore dei dirigenti tecnici perl'espletamento degli incarichi di cui alla legge n. 109/1994(“Legge quadro in materia di lavori pubblici”) previsto dallaNumero registro generale 23301/2022contrattazione collettiva integrativa (art. 17 CCDI – AreaN umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/2026Dirigenza del Comune di Latina. Data pubblicazione 22/07/20263. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre ilComune di Latina con tre motivi contro [OSCURATO:PERSONA], AntonioViglialoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], quale vedova di CarloVigliarolo, chiedendo dichiararsi il proprio difetto dilegittimazione per rinuncia all’eredità, con rifusione di spese.4. Successivamente, il Comune di Latina ha depositatorinuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. MassimilianoVigliarolo, cui è stato notificato il ricorso per cassazione e neicui confronti non è stata depositata rinuncia, non si è costituitonel presente giudizio (così come in quello di appello).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il giudizio va dichiarato estinto quantoalle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaBianchi quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di rinunciaal ricorso rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, conconseguente applicazione dell'effetto estintivo di cui all’art. 391c.p.c., non essendo davanti a questa Corte necessaria la suaaccettazione per la produzione di effetti processuali.2. L’amministrazione ricorrente, con il primo motivo,denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d. lgs. n.165/2001 in rapporto agli artt. 90 e 128 d. lgs. n. 163/2006nonché 17 CCDI. Sostiene che l’importo ottenuto in viamonitoria per l’incarico svolto non era esigibile, stante ilmancato versamento dello stesso da parte della Regione,condizione, in forza delle norme di contenimento della spesapubblica, necessaria per l’effettiva erogazione delle somme.Numero registro generale 23301/20223. Il motivo è inammissibile. Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/20264. Esso si fonda sulla critica dell’interpretazione da parte dDeait a pubblicazione 22/07/2026giudizi di merito delle deliberazioni in materia e dellacontrattazione integrativa, non utilmente esperibile in sede dilegittimità sotto entrambi i profili, ove la sentenza impugnatacontenga, come nel caso di specie, un’interpretazione plausibilee una motivazione logica e congrua in proposito.5. L’interpretazione degli atti amministrativi a contenutonon normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, inquanto compatibili, risolvendosi in un accertamento dellavolontà negoziale della P.A. riservata al giudice di merito, per lacui censura in sede di legittimità è necessaria la specificazionedei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e laprecisa indicazione dei punti della motivazione che se nediscostano (cfr. Cass. n. 15367/2024; v. anche Cass. n.5966/2022, che precisa che l'interpretazione diun atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosinell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudicedi merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta damotivazione adeguata e immune dalla violazione delle normesull'interpretazione dei contratti, applicabili ancheagli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezzadei rapporti e del buon andamento della P.A; sicché, la parteche denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede dimerito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena diinammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteriermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazionedella volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando leragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse daquelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti oinficiate da contraddittorietà logica o giuridica).Numero registro generale 23301/20226. D’altra parte, in tema di pubblico impiego privatizzatoN, umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/2026l'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 consente di denunciare in sede dDait a pubblicazione 22/07/2026legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti eaccordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusiquelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità èfinalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canonilegali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo dimotivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguenteinammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senzalamentare il mancato rispetto di norme imperative o dellacontrattazione collettiva nazionale, censuri in via direttal'interpretazione che il giudice di merito abbia dato dellacontrattazione integrativa; non riporti il contenuto dellanormativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica ocontraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specificai criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati odemandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corteterritoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo (Cass.n. 21480/2025).7. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame eomessa pronuncia circa un fatto decisivo oggetto di rilievo anchein appello (sopravvenuta inefficacia dell’impegno di spesa).8. Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurataper violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 153 d.lgs.267/2000, per mancanza dei presupposti dell’insorgenza deldiritto in ragione del venir meno della necessaria coperturafinanziaria (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).9. I motivi, connessi, sono parimenti inammissibili.10. In primo luogo, con riferimento ai profili riconducibiliall’art. 360, n. 5, c.p.c., per la preclusione di cui all’art. 360,Numero registro generale 23301/2022comma 4, c.p.c., in presenza di pronuncia di merito doppiaN umero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 23767/2026conforme. Data pubblicazione 22/07/202611. In secondo luogo, per la novità della questione; infatti, intema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza,indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò siaavvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questionigià comprese nel thema decidendum del giudizio di appello,essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, nontrattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n.18018/2024).12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ad eccezione diquelle relative alla partecipazione in giudizio di Anna MariaBianchi, in difetto di accettazione della rinuncia, liquidate comeda dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Elia e avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio quanto al ricorso propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaBianchi quale erede di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in€ 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.[OSCURATO:PERSONA]Elia e avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2Nu0m0er2o ,re gistro generale 23301/2022Numero sezionale 2810/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN upmeeror di irla ccolta generale 23767/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo Daa ta pubblicazione 22/07/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezionelavoro del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi