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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2024

ECLI:EU:T:2024:613
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0386 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) 11 settembre 2024 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 24 giugno 2025] «Diritto istituzionale – Membro della Corte dei conti – Attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti – Spese considerate come indebite – Decisione di recupero – Decisione della Corte che accerta la violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti – Regolarità dell’indagine e della relazione finale dell’OLAF – Obbligo di motivazione – Termine di prescrizione – Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Legittimo affidamento – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale» Nella causa T‑386/19, CQ , rappresentato da L. Levi, avvocata, ricorrente, contro Corte dei conti europea , rappresentata da K. Kantza e B. Schäfer, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata), composto da R. da [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA], N. Półtorak,

I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e T. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, a seguito dell’udienza del 4 maggio 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il ricorrente, CQ, chiede, da un lato, l’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE, della decisione della Corte dei conti europea dell’11 aprile 2019, recante accertamento di un credito e recupero nei suoi confronti, con la quale essa ha qualificato la somma di EUR 153407,58 come importo indebitamente percepito a titolo di spese di missione e di indennità giornaliere, di spese di rappresentanza e di utilizzo di servizi di autisti, e ha ordinato il recupero di tale somma (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito.

I. Contesto normativo A. Trattato FUE 2 L’articolo 285 TFUE così dispone: «La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione.

Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro.

I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione». 3 L’articolo 286, paragrafi 3 e 6, TFUE così recita: «3.

Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. (...)

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica».

B. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 4 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ( GU 2013, L 248, pag. 1 ) così recita: «Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, (…) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (…) esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione (...)». 5 A termini dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2013: «1.

Nei settori di cui all’articolo 1, l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] svolge indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (...).

Tali indagini interne sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1: a) l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi nonché ai locali dei medesimi (…).

L’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi (...)». 6 Il successivo articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 883/2013 così dispone: «1.

Il direttore generale può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (…).

2. (...) La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui l’indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro.

3. Finché il Direttore generale sta valutando se avviare un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] sta conducendo un’indagine interna, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diverso accordo con l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode]». 7 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013: «Il personale dell’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] svolge le proprie mansioni presentando un’autorizzazione scritta, che ne indica l’identità e la qualifica.

Il direttore generale rilascia tale autorizzazione, indicando l’oggetto e la finalità dell’indagine, le basi giuridiche per svolgere l’indagine e i poteri d’indagine che ne derivano». 8 L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 precisa quanto segue: «Fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 6, una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano». 9 L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 è così formulato: «Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato.

Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’Ufficio [europeo per la lotta antifrode]».

C. Norme interne adottate dalla Corte dei conti

1. Decisione n. 1-2003 relativa alle spese di missione dei membri della Corte dei conti 10 L’articolo 1 della decisione n. 1-2003 della Corte dei conti, del 16 gennaio 2003, relativa alle spese di missione dei membri della Corte dei conti, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione n. 1-2003»), precisava quanto segue: «Gli impegni giuridici (vale a dire gli ordini di missione) relativi alle spese di missione devono essere richiesti il più presto possibile.

L’ordinatore, per le spese di missione dei Membri, è il presidente della Corte [dei conti] (...)». 11 L’articolo 3 della decisione n. 1-2003 così disponeva: «Nel corso delle loro missioni i Membri possono spostarsi con l’automobile di servizio, in aereo, in treno o in nave». 12 L’articolo 5 della decisione n. 1-2003 stabiliva quanto segue: «Il rimborso delle spese di missione è chiesto non appena possibile dopo il ritorno del Membro.

Le spese d’albergo (esclusi i pasti) sono rimborsabili». 13 L’articolo 6 della decisione n. 1-2003 era così formulato: «Le missioni che durano meno di dodici ore in uno stesso giorno danno luogo al pagamento della metà dell’indennità giornaliera ad esse relativa.

In tutti gli altri casi, l’indennità giornaliera è versata integralmente».

2. Decisione n. 7-2004 sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei membri della Corte dei conti 14 L’articolo 2 della decisione n. 7-2004 della Corte dei conti, del 22 aprile 2004, relativa alle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei suoi membri, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione n. 7-2004»), così recitava: «All’inizio di ogni esercizio e previa consultazione dei Membri, i crediti vengono suddivisi in due parti: (...) Una seconda parte, detta B, sarà riservata alle spese di rappresentanza e per ricevimenti di carattere generale sostenute dai Membri nella loro qualità di Membro di un’istituzione.

Il rimborso di tali spese sarà effettuato alla fine di ogni trimestre sulla base delle relative dichiarazioni alle quali sono allegati le ricevute o altri documenti giustificativi scritti ritenuti equivalenti e indicanti, alla data dell’invito, il numero degli invitati e la qualità dell’invitato principale (...)». 15 L’articolo 6 della decisione n. 7-2004 prevedeva quanto segue: «Per i ricevimenti a domicilio, la Corte [dei conti] rimborsa le spese sostenute a concorrenza dell’importo dei documenti giustificativi prodotti». 16 La decisione n. 7-2004 era accompagnata da una nota all’attenzione dei membri della Corte dei conti del 22 aprile 2004, contenente «suggerimenti relativi a spese di rappresentanza e per ricevimenti» (in prosieguo: la «nota del 22 aprile 2004»).

In tale nota veniva precisato, in particolare, quanto segue: «Le spese di rappresentanza sono essenzialmente destinate a favorire le relazioni esterne della Corte [dei conti].

I Membri rappresentano la Corte [dei conti] in particolare quando, nell’interesse della Corte [dei conti], intrattengono relazioni professionali con persone che esercitano funzioni all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi. (...) Le spese relative a ogni manifestazione devono dipendere dall’importanza di quest’ultima e dalla qualità dei partecipanti.

Quando i Membri rappresentano la Corte [dei conti], anche il loro coniuge/partner può essere invitato a partecipare alla manifestazione.

Anche gli invitati possono essere accompagnati.

Alle amicizie o alle relazioni personali devono essere rivolti inviti privati. (...) Orientamenti in materia sono forniti nell’allegato

1. Le spese devono essere dichiarate in modo chiaro e sintetico mediante l’allegato 2». 17 Nell’allegato 1 della nota del 22 aprile 2004 veniva precisato che «la rappresentanza/i ricevimenti al di fuori della Corte [dei conti] [dovevano], di norma, riguardare persone che esercitano funzioni di primo piano all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi» e le spese di rappresentanza/ricevimenti nella residenza privata del Membro «non [dovevano] eccedere quanto necessario a tal fine, compresi gli addobbi floreali». 18 Tale allegato stabiliva altresì che, «[q]uando la lista degli invitati, oltre alle persone esterne all’istituzione, comprende[va] agenti della Corte [dei conti], occorre[va] mantenere un giusto equilibrio tra le due categorie» e che «agli amici personali e ai familiari (ad eccezione dei coniugi/partner) [dovevano] essere rivolti inviti privati a spese del Membro».

3. Decisione n. 33-2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti 19 L’articolo 1 della decisione n. 33-2004 della Corte dei conti, del 15 giugno 2004, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso sino all’entrata in vigore della decisione n. 19-2009 della Corte dei conti, del 20 aprile 2009, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti (in prosieguo: la «decisione n. 33-2004»), disponeva quanto segue: «Automobili di servizio sono messe a disposizione dei membri e del Segretario generale della Corte [dei conti] per gli spostamenti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni». 20 L’articolo 4 della decisione medesima così recitava: «La Corte [dei conti] si fa carico, oltre che del costo del noleggio, delle spese derivanti dall’uso del veicolo da parte dei Membri e del Segretario generale nell’esercizio delle loro funzioni.

Sono considerati spostamenti nell’esercizio delle funzioni: – gli spostamenti in forza di un ordine di missione, – gli altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni valutati forfettariamente in 15000 km/anno». 21 L’articolo 5 della decisione n. 33-2004 così disponeva: «Quando i Membri o il Segretario generale utilizzano l’automobile di servizio per spostamenti diversi da quelli di cui all’articolo 4, le spese corrispondenti (pedaggi, costi di carburante ed eventuale costo supplementare di noleggio per un superamento complessivo di 45000 km/anno previsto nel contratto quadro) sono a loro carico». 22 L’articolo 6 della decisione n. 33-2004 prevedeva quanto segue: «Gli autisti beneficiano del rimborso delle spese di missione (...) quando conducono i Membri o il Segretario generale nei loro spostamenti nell’esercizio delle funzioni». 23 La decisione n. 33-2004 era accompagnata da un documento intitolato «Osservazioni sulla decisione n. 33-2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti» (in prosieguo: le «osservazioni sulla decisione n. 33-2004»). 24 Le osservazioni sulla decisione n. 33-2004 prevedevano, con riguardo all’articolo 4 della medesima, quanto segue: «Sono considerati “altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni”: – i tragitti domicilio (nel luogo della sede di servizio)/luogo di lavoro, – i tragitti sede di servizio/residenza e aeroporto, – gli obblighi protocollari che intervengono in un perimetro ridotto e non rientranti in un ordine di missione, – i casi di forza maggiore (malattia, controlli medici, incapacità di guidare, ecc.)».

4. Decisione n. 19-2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti 25 Il testo degli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione n. 19-2009 della Corte dei conti, del 20 aprile 2009, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti, riprendeva quello dei corrispondenti articoli della decisione n. 33-2004. 26 L’articolo 7 della decisione n. 19-2009 stabiliva quanto segue: «La presente decisione abroga e sostituisce la decisione n. 33-2004.

Essa entra in vigore alla stessa data del nuovo contratto quadro interistituzionale che disciplina il noleggio di autovetture». 27 La decisione n. 19-2009 era accompagnata da un documento intitolato «Osservazioni sulla decisione n. 19-2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti» (in prosieguo: le «osservazioni sulla decisione n. 19-2009»). 28 Il testo delle osservazioni sulla decisione n. 19-2009 concernenti l’articolo 4 di tale decisione riprendeva quello dell’osservazione sull’articolo 4 della decisione n. 33-2004 contenuto nelle osservazioni su quest’ultima decisione.

5. Codice di condotta per i membri della Corte dei conti del 2012 29 L’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta applicabile ai membri della Corte dei conti, adottato da quest’ultima in data 8 febbraio 2012 (in prosieguo: il «Codice di condotta del 2012»), così recitava: «1.

I Membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

Essi non si occupano di questioni in cui abbiano un qualsiasi interesse personale, in particolare familiare o finanziario, tale da compromettere la loro imparzialità (...).

2. I Membri della Corte [dei conti] dichiarano tutti gli interessi e le attività in campo finanziario che possano creare un conflitto di interessi nell’esercizio delle loro funzioni, sia sotto forma di partecipazione individuale al capitale sociale di un’impresa, in particolare le partecipazioni azionarie, sia si altro tipo, quali le obbligazioni convertibili o i certificati di investimento. (...) Deve essere dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, ad eccezione delle residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. (...)

4. Al momento dell’entrata in carica, i Membri trasmettono al Presidente della Corte [dei conti] la dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti utilizzando il modulo contenuto nell’allegato. (...) La dichiarazione deve essere riveduta qualora si verifichino cambiamenti significativi e deve essere presentata una nuova dichiarazione (...)». 30 L’articolo 4 del codice di condotta del 2012 così disponeva: «1.

I Membri della Corte [dei conti] si dedicano all’adempimento del loro mandato.

Essi non possono esercitare alcuna carica politica.

2. I Membri si astengono dall’espletare qualsiasi attività professionale esterna o qualsiasi altra attività esterna incompatibile con l’esercizio delle proprie funzioni. (...)

6. I Membri elencano le proprie attività esterne, ad eccezione di quelle menzionate al paragrafo 4, nella dichiarazione d’interessi di cui all’articolo 2».

II. Fatti 31 Il ricorrente è stato membro della Corte dei conti dal 1 o marzo 2006 al 30 aprile 2018, ricoprendo due mandati.

Prima di essere nominato alla Corte dei conti, aveva ricoperto diverse cariche politiche nel Regno del Belgio a partire dagli anni ottanta.

Fino al 2002 è stato membro di un partito politico, quindi, dal 2002 in poi, ha fatto parte di un altro partito politico (in prosieguo: il «partito politico in questione»). 32 Nel corso dei suoi mandati è stato assegnato alla sezione della Corte dei conti responsabile del controllo sulle spese dell’Unione europea per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari.

Per circa sette anni, il ricorrente ha ricoperto la carica di decano di tale sezione. 33 In seguito al parere favorevole del comitato incaricato di valutare le attività esterne dei membri della Corte dei conti, il ricorrente veniva autorizzato, con decisione del 30 aprile 2015, a presiedere una fondazione ambientale nella propria regione d’origine. 34 In qualità di membro della Corte dei conti, il ricorrente ha beneficiato del rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti, di varie spese sostenute nel corso di missioni autorizzate, su sua richiesta, dal presidente della Corte dei conti, nonché del versamento di indennità giornaliere relative alle missioni medesime. 35 Il ricorrente disponeva di un’automobile di servizio.

Tra il 2006 e il marzo del 2014, la Corte dei conti gli ha messo a disposizione un autista.

Dall’aprile 2014 il ricorrente poteva richiedere la messa a disposizione di un autista assegnato al «pool degli autisti» sotto la responsabilità del direttore delle finanze della Corte dei conti.

A. Misure preliminari adottate dalla Corte dei conti 36 Nel corso del 2016, la Corte dei conti ha ricevuto informazioni su una serie di gravi irregolarità attribuite al ricorrente.

Il 18 luglio 2016, il ricorrente è stato informato oralmente dal Segretario generale della Corte dei conti della denuncia presentata nei suoi confronti. 37 Durante l’estate del 2016, i servizi della Corte dei conti hanno effettuato un’analisi delle missioni del ricorrente nonché degli autisti della Corte dei conti per i quali questi aveva emanato ordini di missione, al fine di individuare eventuali irregolarità.

Successivamente, tra detti servizi ed il ricorrente ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza in merito alla presunta irregolarità di talune missioni del ricorrente ovvero degli autisti medesimi e alla richiesta della Corte dei conti di rimborsare le somme contestate.

Il ricorrente ha ritenuto infondata la presunta irregolarità e ha rifiutato di rimborsare le somme richieste dalla Corte dei conti. 38 Inoltre, il 26 luglio 2016, la Corte dei conti è stata informata in merito a una pretesa frode assicurativa contestata al ricorrente nel 2011, a seguito di un incidente tra la sua automobile di servizio e la sua automobile privata.

Il 1 o settembre 2016, il Segretario generale della Corte dei conti ha comunicato oralmente tali contestazioni al ricorrente.

In una nota di pari data, il ricorrente ha dichiarato che l’incidente in questione era stato causato da una collisione avvenuta tra la propria automobile di servizio, guidata dall’autista assegnato al proprio ufficio, e la propria automobile privata, guidata dal figlio.

B. Indagine dell’OLAF 39 Il 14 ottobre 2016, il Segretario generale della Corte dei conti, su istruzioni del Presidente della Corte dei conti, ha trasmesso all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un fascicolo concernente le attività del ricorrente che avrebbero potuto comportare spese indebite a carico del bilancio dell’Unione.

Il 15 novembre 2016 l’OLAF ha deciso di avviare un’indagine in merito. 40 Il 31 marzo 2017, il direttore generale dell’OLAF ha notificato formalmente al presidente della Corte dei conti l’avvio di un’indagine su possibili irregolarità a carico del ricorrente, lesive degli interessi finanziari dell’Unione, nell’uso delle risorse della Corte dei conti e nelle missioni effettuate o autorizzate in violazione delle norme applicabili. 41 Il 22 settembre 2017, il ricorrente è stato informato dall’OLAF in merito all’avvio dell’indagine e del suo status di «persona interessata» ai fini della medesima. 42 Il 20 novembre 2017, l’OLAF ha effettuato un’ispezione dei locali nell’ufficio del ricorrente raccogliendo vari documenti.

Dopo una prima analisi di questi ultimi, il 15 dicembre 2017 l’OLAF ha informato il ricorrente che l’oggetto dell’indagine era stato esteso a possibili conflitti di interesse e ad altre violazioni degli articoli 285 e 286 del TFUE nonché delle disposizioni del Codice di condotta del 2012. 43 Il ricorrente è stato ascoltato oralmente dagli investigatori dell’OLAF in data 22 dicembre 2017.

Dopo aver ricevuto dall’OLAF una sintesi dei fatti accertati in esito all’indagine, il 15 maggio 2018 il ricorrente ha trasmesso all’OLAF le proprie osservazioni scritte. 44 Il 2 luglio 2018, la Corte dei conti ha ricevuto la relazione finale dell’OLAF a conclusione dell’indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»).

La relazione ha concluso imputando al ricorrente l’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti nell’ambito di attività non connesse alle sue funzioni, l’uso abusivo di carte carburante, l’uso abusivo del contratto di assicurazione relativo alla sua automobile di servizio, assenze ingiustificate, l’omessa dichiarazione di attività esterne, la comunicazione di informazioni riservate e l’esistenza di conflitti di interesse. 45 Alla luce delle conclusioni formulate nella propria relazione, l’OLAF ha raccomandato alla Corte dei conti di avviare un’azione disciplinare nei confronti del ricorrente, di adottare i provvedimenti idonei a garantire il recupero di EUR 472869,09, corrispondenti ai costi indebitamente sostenuti dalla Corte dei conti, nonché di considerare il recupero di EUR 97954,52, corrispondenti alla retribuzione versata per i periodi di assenza ingiustificata del ricorrente. 46 Inoltre, ritenendo che alcuni dei fatti emersi dall’indagine potessero costituire reati penali, l’OLAF ha trasmesso informazioni e raccomandazioni all’autorità giudiziaria del Granducato di Lussemburgo.

C. Procedimenti penali avviati dalle autorità del Granducato di Lussemburgo 47 Alla luce delle informazioni trasmesse dall’OLAF, il Procureur d’État (Procuratore dello Stato) presso il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) (Lussemburgo), chiedeva alla Corte dei conti, con lettera del 1 o ottobre 2018, di revocare l’immunità giurisdizionale del ricorrente.

Il 15 novembre 2018, la Corte accoglieva la richiesta.

D. Avvio del procedimento in seno alla Corte dei conti 48 Il 3 luglio 2018, il presidente della Corte dei conti ha trasmesso ai membri della Corte dei conti una copia della relazione e delle raccomandazioni dell’OLAF. 49 Il 5 ottobre 2018, il presidente della Corte dei conti ha inviato una relazione preliminare ai membri della Corte dei conti.

La relazione raccomandava di chiedere alla Corte di giustizia «di esaminare i fatti accertati e di stabilire se il ricorrente [fosse] venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua carica».

Tale relazione e quella dell’OLAF sono state comunicate al ricorrente in pari data.

Gli allegati alla relazione dell’OLAF gli sono stati inoltre trasmessi il 17 ottobre 2018. 50 Il 19 novembre 2018, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte alla Corte dei conti.

Il 26 novembre 2018, egli è stato ascoltato dai membri della Corte dei conti riuniti a porte chiuse. 51 Il 29 novembre 2018, la Corte dei conti, riunita a porte chiuse, ha deciso di rinviare il caso del ricorrente alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

E. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 52 Con il proprio ricorso, presentato il 15 febbraio 2019, la Corte dei conti ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di dichiarare che il ricorrente non soddisfaceva più gli obblighi derivanti dalla sua carica e, di conseguenza, di infliggere la sanzione prevista dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. 53 Con la sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha dichiarato che il ricorrente aveva violato gli obblighi derivanti dalla propria carica presso la Corte dei conti disponendo la decadenza di due terzi dei diritti alla pensione del ricorrente a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza stessa.

F. Recupero da parte della Corte dei conti di spese considerate indebite 54 Con lettera del 14 dicembre 2018 e lettera di rettifica del 23 gennaio 2019, il Segretario generale della Corte dei conti ha informato il ricorrente in merito al proprio intento di procedere al recupero di EUR 160839,89 a favore dell’Unione.

A tali lettere era allegata una tabella delle spese considerate indebite (in prosieguo: la «tabella di recupero»).

Il ricorrente ha risposto a dette lettere presentando osservazioni il 4 febbraio 2019. 55 In data 11 aprile 2019, il Segretario generale della Corte dei conti ha adottato la decisione impugnata, disponendo: – che l’importo di EUR 33172,91 era stato indebitamente versato al ricorrente a titolo di spese di missione e di indennità giornaliere, – che l’importo di EUR 49138,25 era stato erroneamente versato al ricorrente a titolo di spese di rappresentanza, – che l’importo complessivo di EUR 71096,42 (EUR 30501,27 a titolo di stipendi oltre a EUR 40595,15 a titolo di spese di missione e indennità giornaliere) era stato indebitamente posto a carico del bilancio dell’Unione dal ricorrente per effetto dell’abusiva utilizzazione dei servizi degli autisti della Corte dei conti, – che, in collaborazione con la contabile della Corte dei conti, si sarebbe proceduto al recupero dell’importo complessivo di EUR 153407,58 entro il 31 maggio 2019. 56 Con lettera del 4 giugno 2019, a fronte del mancato pagamento dell’importo complessivo di EUR 153407,58 entro il 31 maggio 2019, la contabile della Corte dei conti ha richiesto il pagamento dell’indebito, oltre ad interessi di mora al tasso del 3,5%, pari a un totale di EUR 153584,10. 57 Con lettera del 7 giugno 2019, la contabile della Corte dei conti ha preso atto del pagamento di EUR 153584,10 avvenuto tramite bonifico bancario.

In considerazione della data del pagamento, essa ha ridotto l’importo degli interessi dovuti, con conseguente rimborso dell’importo di EUR 88,26, dato che, a quella data, il credito del ricorrente ammontava a EUR 153495,84.

III. Conclusioni delle parti 58 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – annullare, per quanto necessario, le due decisioni della contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019; – condannare la Corte dei conti al rimborso della somma di EUR 153495,84 (EUR 153407,58 oltre EUR 88,26 di interessi di mora addebitati al ricorrente medesimo) oltre interessi di mora al tasso del 3,5% sino al saldo integrale; – condannare la Corte dei conti al risarcimento del danno morale subito; – condannare la Corte dei conti alle spese del giudizio. 59 La Corte dei conti sostiene che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato; – respingere la domanda risarcitoria in quanto irricevibile; – condannare il ricorrente a tutte le spese del giudizio.

IV. In diritto A. Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata 60 A sostegno della propria domanda di annullamento, il ricorrente deduce sei motivi di ricorso, il primo relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione, il secondo relativo al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti, in particolare, alla violazione, in qualità di ordinatore, dell’obbligo di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo relativo alla violazione del requisito del termine ragionevole, il quarto relativo alla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, nonché all’esistenza di «errori manifesti», il quinto relativo alla violazione dell’adagio secondo cui il diritto penale tiene in sospeso il diritto amministrativo e il sesto relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione quanto all’utilizzo dei servizi relativi all’autista e alla violazione dell’articolo 75 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( GU 2012, L 298, pag. 1 ), o dell’articolo 94 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e che abroga il regolamento n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ).

1. Sul primo motivo di ricorso, relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione 61 Il ricorrente sostiene che l’indagine dell’OLAF e la sua relazione sono irregolari per un triplice ordine di motivi, ossia che l’OLAF avrebbe illegittimamente esteso la portata della propria indagine, che avrebbe violato il diritto alla vita privata del ricorrente e che non avrebbe rispettato i suoi diritti di difesa. 62 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 63 Va osservato che l’argomento del ricorrente relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione ai fini della presente causa si sovrappone, sostanzialmente, a quello dedotto nel procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE [punti da 126 a 134 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 )] e respinto dalla Corte ai punti da 140 a 175 della sentenza medesima. 64 Infatti, innanzitutto, la Corte ha riconosciuto che l’OLAF aveva deciso di estendere l’oggetto dell’indagine, inizialmente avviata in relazione a eventuali irregolarità a carico del ricorrente e lesive degli interessi finanziari dell’Unione, commesse nell’utilizzazione dei beni della Corte dei conti e nelle missioni effettuate o autorizzate in violazione delle norme applicabili a possibili conflitti di interesse e ad altre violazioni degli articoli 285 e 286 del TFUE nonché delle disposizioni del codice di condotta del 2012.

Al punto 157 della sentenza del 30 settembre 2021,Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha tuttavia concluso che il fatto che tale estensione fosse basata su elementi rilevati nel corso dell’ispezione effettuata il 20 novembre 2017 non poteva comportare l’irregolarità della decisione medesima. 65 Inoltre, al successivo punto 166 della sentenza medesima, la Corte ha ritenuto che gli argomenti addotti dal ricorrente non fossero tali da dimostrare, ai fini del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, che l’OLAF avesse illegittimamente violato il suo diritto al rispetto della vita privata. 66 Infine, al successivo punto 174 della sentenza stessa, la Corte ha concluso che gli argomenti dedotti dal ricorrente non erano tali da dimostrare, ai fini del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, la violazione dei suoi diritti della difesa. 67 Sembra che, successivamente alla pronuncia della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente si limiti a contestare la pertinenza, ai fini della specie, della conclusione formulata dalla Corte al punto 174 di detta sentenza. 68 Come ricordato dal ricorrente, la Corte ha dichiarato che, se è pur vero che spetta sia all’OLAF che alla Corte dei conti conformarsi ai rispettivi obblighi, il rispetto del diritto di essere ascoltato del membro o dell’ex membro interessato della Corte dei conti deve essere valutato globalmente ai fini del procedimento previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 170 ). 69 A sostegno di tale affermazione, la Corte ha altresì invocato il principio secondo cui non può essere escluso che al membro o ex membro medesimo abbia potuto essere offerta, dalla Corte dei conti, una sufficiente possibilità di essere sentito su elementi che non avrebbe potuto effettivamente commentare prima dell’adozione della relazione dell’OLAF (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 170 ).

A tal proposito, sotto un primo profilo, la Corte ha rilevato che era pacifico che il ricorrente fosse stato sentito oralmente dall’OLAF il 22 dicembre 2017, che avessero avuto luogo diversi scambi di corrispondenza scritta tra l’OLAF e il legale del ricorrente medesimo e che quest’ultimo, a seguito della trasmissione di una sintesi dei fatti accertati al termine dell’indagine, avesse potuto inviare all’OLAF un documento scritto diretto a confutare le affermazioni contenute in tale sintesi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 171 ).

Sotto un secondo profilo, la Corte ha osservato che, il 5 ottobre 2018, il ricorrente aveva ricevuto comunicazione della relazione dell’OLAF e della relazione preliminare inviata ai membri della Corte dei conti dal presidente della Corte stessa e che egli aveva potuto prendere posizione su tali relazioni contemporaneamente mediante la trasmissione di osservazioni scritte e nel corso di un’audizione dinanzi all’istituzione medesima (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 172 ).

Sotto un terzo profilo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato alcun argomento per dimostrare di non essere stato in grado di esprimersi in maniera sufficiente, dinanzi alla Corte dei conti, su taluni elementi assunti a suo carico prima dell’adozione della relazione dell’OLAF (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 172 ). 70 La conclusione di cui al punto 174 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), è trasponibile al caso di specie, considerato che, al pari del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, del TFUE, non può essere escluso che, nella specie, al ricorrente abbia potuto essere offerta, dalla Corte dei conti, una sufficiente possibilità di essere sentito su elementi che non avrebbe potuto effettivamente commentare prima dell’adozione della relazione dell’OLAF. 71 Nel presente procedimento, il ricorrente non ha presentato alcun elemento nuovo e concreto atto a dimostrare di non essere stato in grado di essere sufficientemente sentito dalla Corte dei conti in merito ad elementi sui quali non avrebbe potuto effettivamente esprimersi prima dell’adozione della relazione dell’OLAF.

Orbene, aveva pur sempre la possibilità di dedurre tali elementi nell’ambito della fase scritta del procedimento, in particolare nelle proprie osservazioni in merito alle conseguenze da trarre, ai fini del caso di specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 72 Il primo motivo di ricorso dev’essere conseguentemente respinto in quanto infondato.

2. Sul secondo motivo di ricorso, relativo al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti, in particolare, alla violazione, in qualità di ordinatore, dell’obbligo di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione 73 Nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente afferma, sostanzialmente, che la Corte dei conti si sarebbe limitata a fare riferimento alla relazione dell’OLAF senza analizzarla e, segnatamente, senza indicare con precisione sotto qual profilo ciascuna delle spese contestate fosse irregolare.

Egli invoca gli articoli 98, 100 e 101 del regolamento 2018/1046, dai quali risulterebbe che l’ordinatore è tenuto a valutare l’esistenza di un debito e, successivamente, a deciderne il recupero.

Pertanto, spetterebbe alla Corte dei conti indicare con precisione il motivo dell’irregolarità di ciascuna delle voci di spesa contestate, il che sarebbe necessario anche per soddisfare l’obbligo di motivazione. 74 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 75 In via preliminare, va osservato che, nel presente procedimento, a seguito della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C-130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente non insiste più sulla censura relativa al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti.

Di conseguenza, non è più necessario pronunciarsi in merito. 76 Per quanto riguarda le censure relative alla violazione dell’obbligo della Corte dei conti di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione, da cui il ricorrente non desiste nel presente procedimento, appare opportuno esaminarle congiuntamente laddove si sovrappongono.

Inoltre, dal fascicolo risulta che il ricorrente si limita, in realtà, a contestare il difetto di motivazione quanto al carattere indebito dei vari importi trattenuti dalla Corte dei conti, con riguardo, in particolare, alla tabella di recupero. 77 Il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, ai sensi del quale gli atti giuridici devono essere motivati.

L’obbligo di motivazione ha lo scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di controllare la legittimità della decisione (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T‑253/19 , non pubblicata, EU:T:2021:459 , punto 44 , e giurisprudenza ivi citata).

Si deve ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 22 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑300/10 EU:T:2012:247 , punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

La motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale.

La motivazione può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. ordinanza del 12 luglio 2012, Dover/Parlamento, C‑278/11 P , non pubblicata, EU:C:2012:457 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 78 Non è peraltro necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, tenuto conto che la questione della sufficienza della motivazione di un atto deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T‑253/19 , non pubblicata, EU:T:2021:459 , punto 45 ). 79 Nella specie, la decisione impugnata si articola su tre parti: la lettera di accompagnamento con cui è stata notificata la decisione impugnata, il suo allegato (allegato 1), contenente la decisione impugnata stessa, e la nota ricapitolativa degli addebiti (allegato 2). 80 Dopo aver richiamato, nella decisione impugnata, le disposizioni relative alle spese di missione e alle indennità giornaliere, alle spese di rappresentanza e all’utilizzo del parco autoveicoli della Corte dei conti e alle spese di missione degli autisti impiegati dai Membri che il ricorrente avrebbe violato, la Corte dei conti ha proceduto all’individuazione delle somme indebitamente versate il cui recupero era stato intimato al ricorrente. 81 A tale riguardo, la Corte dei conti ha fatto presente che l’esame della relazione dell’OLAF e dei suoi allegati, nonché dei documenti in possesso dei propri servizi amministrativi, ha consentito di accertare che il ricorrente aveva indebitamente ottenuto il rimborso di spese per attività private o estranee o incompatibili con le proprie funzioni, ben sapendo o dovendo sapere che tali spese non potevano essere sostenute utilizzando le risorse della Corte dei conti.

In particolare, la decisione di accertamento del debito e di recupero comprende una tabella di recupero che indica, per ciascuna delle attività indebitamente imputate al bilancio dell’Unione, in particolare, il motivo indicato dal ricorrente nei propri ordini di missione o in quelli dell’autista o nelle sue domande di rimborso delle spese di rappresentanza; la reale natura dell’attività; il riferimento agli elementi di prova che hanno consentito di accertarne la reale natura, la data e il luogo dell’attività che ha dato origine alla spesa e il costo sostenuto dalla Corte dei conti. 82 Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata, consentendo al ricorrente di comprendere le ragioni alla base della decisione impugnata e al Tribunale di esercitare il proprio controllo al riguardo – lasciando impregiudicato l’esame del merito, che sarà effettuato nell’ambito del quarto motivo di ricorso – appare conforme ai requisiti dell’articolo 41 della Carta. 83 Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui, nel controricorso, la Corte dei conti avrebbe dedotto, quanto al quarto motivo di ricorso, una nuova motivazione o nuovi motivi, ciò sarà esaminato caso per caso nell’ambito del motivo medesimo. 84 Il secondo motivo di ricorso dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.

3. Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del requisito del termine ragionevole 85 Il ricorrente sostiene che la Corte dei conti, contestando la regolarità di domande di rimborso dal medesimo presentate dal 2006 in poi, sebbene essa disponesse, sin dalla presentazione di tali domande, di tutte le informazioni necessarie per accertarsi della loro legittimità o per decidere di chiedere chiarimenti, ha violato il principio del rispetto di un termine ragionevole, sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

A suo avviso, l’attività di controllo della Corte dovrebbe essere limitata a un periodo retroattivo di tre anni o comunque non superiore a cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2018, data della sua relazione preliminare.

Il ricorrente ritiene, quindi, che le voci della tabella di recupero anteriori al 4 ottobre 2013, ossia le righe da n. 1 a n. 261 comprese, siano prescritte, per un corrispondente importo di EUR 85924,75, ragion per cui l’importo totale qualificabile come credito che la Corte dei conti vanterebbe nei suoi confronti sarebbe pari a EUR 67482,83. 86 A tal proposito, il ricorrente si richiama al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 ( GU 2006, L 390, pag. 1 ), che, all’articolo 73 bis , introdurrebbe il principio di un termine di prescrizione di cinque anni per i debiti dell’Unione nei confronti di terzi.

Per quanto riguarda il termine entro il quale una nota di addebito deve essere comunicata al debitore, il ricorrente osserva che né il «regolamento finanziario» né le sue norme di attuazione lo specificano.

Il ricorrente ricorda, tuttavia, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una nota di addebito deve essere comunicata entro un termine ragionevole e che la Corte considera irragionevole tale comunicazione laddove avvenga al di là di un periodo di cinque anni decorrente dal momento in cui l’istituzione interessata fosse normalmente in grado di far valere il proprio credito.

Nella propria replica, il ricorrente si richiama parimenti all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046. 87 Nelle proprie osservazioni in merito alle conseguenze da trarre, per il caso di specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente ritiene che la Corte non abbia preso posizione sul motivo in esame, avendo respinto un’altra censura relativa alla violazione del termine ragionevole con riguardo al procedimento disciplinare della Corte dei conti. 88 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente, ritenendo, in sostanza, che solo alla data della relazione dell’OLAF il suo credito potesse essere considerato certo, liquido ed esigibile, come previsto dall’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dall’articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 ( GU 2012, L 362, pag. 1 ).

Di conseguenza, alla data della decisione impugnata, il periodo di cinque anni non sarebbe ancora scaduto.

A tal proposito, la Corte dei conti ricorda i termini dell’articolo 85, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ai sensi del quale la domanda di ripetizione dell’indebito deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l’importo è stato versato.

L’istituzione rileva parimenti che tale termine non è opponibile qualora risulti acclarato che l’interessato abbia deliberatamente indotto l’amministrazione in errore al fine di ottenere la corresponsione dell’importo in questione, il che costituirebbe un principio generale del diritto dell’Unione. a) Sul termine di prescrizione 89 Con il motivo relativo alla violazione del termine ragionevole, il ricorrente invoca il principio secondo cui i crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

A tal proposito, si richiama, da un lato, all’articolo 73 bis del regolamento n. 1605/2002, come modificato, in vigore fino al 31 dicembre 2013, e agli articoli 78 e 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 ( GU 2007, L 111, pag. 13 ), in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Dall’altro lato, nella replica il ricorrente fa riferimento anche all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046.

All’udienza, in risposta all’invito della Corte a specificare il fondamento normativo dell’applicazione, nella specie, del principio della prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi, il ricorrente ha ribadito la necessità, già indicata nella replica, di fondarsi sull’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046, senza essere contestato al riguardo dalla Corte dei conti.

Occorre, pertanto, fare riferimento a tale disposizione, applicabile alla data di adozione della decisione impugnata. 90 Il ricorrente deduce, in sostanza, l’impossibilità per la Corte dei conti di comunicargli una nota di addebito per suoi presunti crediti derivanti da domande di pagamento risultate irregolari risalenti a oltre cinque anni prima.

Con tale affermazione, il ricorrente afferma, in sostanza, che il termine di prescrizione di cui all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046 sarebbe applicabile senza eccezioni. 91 L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/1046 così dispone: «1.

Ai fini dell’accertamento di un credito, l’ordinatore responsabile: a) verifica l’esistenza del debito; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; e c) verifica le condizioni di esigibilità del debito.

L’accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.

2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l’importo.

A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui è immediatamente adottata una procedura di rinuncia conformemente al paragrafo 4, secondo comma.

Tanto l’ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall’ordinatore responsabile.

L’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito.

Tale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore». 92 A tale riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che il regime di prescrizione deve essere concepito in modo tale da creare un equilibrio tra, da un lato, gli obiettivi di certezza del diritto e di trattazione delle controversie entro un termine ragionevole in quanto principi generali del diritto dell’Unione e, dall’altro, l’attuazione effettiva ed efficace del principio di sana gestione finanziaria (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19 , EU:C:2021:47 , punto 49 ).

È in questo particolare contesto, e non per mera applicazione dell’articolo 41 della Carta, come sostenuto dal ricorrente, che entra in gioco il principio del termine ragionevole. 93 Più in particolare, l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046 prevede un regime di prescrizione per l’invio di una nota di addebito nell’interesse della certezza del diritto, che tutela, al tempo stesso, tanto il debitore interessato quanto l’istituzione dell’Unione che invia la nota stessa.

Per quanto riguarda il debitore, il principio della certezza del diritto impedisce all’istituzione dell’Unione di agire senza limiti di tempo, incorrendo così nel rischio, segnatamente, di pregiudicare la stabilità delle situazioni giuridiche acquisite.

Per quanto riguarda l’istituzione dell’Unione, essa deve rispettare, nell’adempimento del proprio compito di recupero dei crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi al fine di ottemperare al principio di sana gestione finanziaria, un termine ragionevole, il che costituisce un aspetto del principio di buona amministrazione e deriva dall’esigenza fondamentale della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento, C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punto 45 ; del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 101 , e del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01 , EU:T:2004:289 , punti 59 e 60 e giurisprudenza ivi citata). 94 La fissazione di termini di prescrizione nell’accertamento dei crediti deve, inoltre, rispondere al principio di effettività e non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 17 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑348/15 , EU:C:2016:882 , punto 41 , e del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19 , EU:C:2021:47 , punti 48 e 65 ). 95 È ben vero, per quanto riguardo l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/1046, che un’istituzione dell’Unione è normalmente in grado di far valere il proprio credito a partire dal momento in cui dispone degli elementi giustificativi che consentono di appurare un determinato credito come certo, liquido ed esigibile, ovvero avrebbe potuto disporre di tali elementi giustificativi se avesse agito con la diligenza richiesta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 giugno 2016Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 103 ). 96 Tuttavia, tale accertamento può essere reso praticamente impossibile nei casi in cui, nonostante la diligenza adoperata, un’istituzione dell’Unione non sia riuscita ad appurare un credito per effetto della condotta del debitore, in particolare delle sue manovre dilatorie o della sua malafede. 97 Tale interpretazione discende dal principio secondo cui un regime di prescrizione rigoroso che, per motivi ad esso inerenti, osti in modo sistemico alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione sarebbe tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19 , EU:C:2021:47 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 98 L’interpretazione dell’articolo 98 del regolamento 2018/1046, laddove prevede eccezioni al dies a quo di decorrenza del termine di accertamento dei crediti, è avvalorata, per analogia, dalle interruzioni del termine di prescrizione previste, per il recupero dei crediti, dall’articolo 105 del regolamento medesimo. 99 È ben vero che, per quanto riguarda i crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi, il regolamento 2018/1046 non prevede alcuna sospensione o interruzione del termine di prescrizione da parte di un atto che sia stato emanato, segnatamente, dall’OLAF relativo a un’indagine, e ciò contrariamente a quanto previsto dall’articolo 139, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento stesso, applicabile alle decisioni di esclusione di persone o entità di cui al precedente articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento medesimo o dalla selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione.

Tuttavia, tale silenzio in un testo legislativo non deve essere interpretato in modo troppo restrittivo e deve tenere conto del ruolo specifico e dei poteri conferiti all’OLAF dalle disposizioni del diritto dell’Unione.

Una conclusione contraria renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione e metterebbe in discussione il principio di effettività del diritto dell’Unione. 100 Ne consegue che il dies a quo del termine di accertamento dei crediti, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046, ossia il momento in cui l’istituzione interessata è normalmente in grado di far valere il proprio credito, non corrisponde necessariamente al momento in cui una persona, quale il ricorrente, chiede a un’istituzione la corresponsione di una somma di denaro.

Essa può corrispondere, in determinate circostanze, al momento in cui l’OLAF trasmette una relazione all’istituzione medesima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 107 ). 101 Alla luce dei suesposti rilievi, l’affermazione del ricorrente secondo cui il termine di prescrizione previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046 sarebbe applicabile senza eccezioni è giuridicamente infondata. 102 Occorre conseguentemente acclarare, caso per caso, il momento in cui la Corte dei conti era, in circostanze normali, in grado di far valere il proprio credito, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. b) Sulle domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero 103 A parere del ricorrente, l’avvenuta prescrizione avrebbe inibito alla Corte dei conti di procedere all’accertamento ed al recupero dei crediti relativi alle domande di rimborso del ricorrente stesso presentate nel periodo compreso tra il 2006 e il 4 ottobre 2013, corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero. 104 Nella specie, è pacifico che la Corte dei conti abbia inviato la nota di addebito al ricorrente solo in data 11 aprile 2019, ossia dopo aver ricevuto la relazione dell’OLAF il 2 luglio 2018, sulla base della quale la Corte dei conti aveva redatto la propria relazione preliminare il 5 ottobre 2018.

Dalla relazione risulta che l’OLAF aveva effettuato un’ispezione nei locali dell’ufficio del ricorrente raccogliendo, in tale occasione, vari documenti per l’analisi digitale e interrogando sia il ricorrente stesso che altre persone interessate (v. anche supra , punti da 39 a 46).

In esito alla propria indagine, l’OLAF ha accertato che le informazioni fornite dal ricorrente alla Corte dei conti nei propri ordini di missione e nelle dichiarazioni delle spese di rappresentanza non erano sufficienti per consentire al presidente della Corte dei conti di verificare con cognizione di causa se l’attività in questione fosse nell’interesse di tale istituzione. 105 A tal proposito, da un lato, risulta dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2013, letto alla luce dei considerando 28 e 29, che l’indagine svolta dall’OLAF si è conclusa con la stesura di una relazione d’indagine finale, ossia un elemento probatorio ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari, che riporta, in particolare, le conclusioni dell’indagine nonché le raccomandazioni del suo direttore generale sulle successive azioni da intraprendere.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento medesimo, l’OLAF trasmette la relazione all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, al quale incombe di dare il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, informandone l’OLAF entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’OLAF stesso.

Nella specie, è proprio in questo contesto che la Corte dei conti ha redatto, il 5 ottobre 2018, sulla base della relazione dell’OLAF, la propria relazione preliminare. 106 Dall’altro lato, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013, l’OLAF svolge, all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di essi, le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, denominate «indagini interne».

Dal suddetto regolamento emerge che, nell’ambito di tali indagini, l’OLAF ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi nonché ai locali dei medesimi.

Può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi.

L’OLAF può parimenti richiedere ad altri membri del personale informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte.

Può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell’indagine interna. 107 Per contro, un’istituzione dell’Unione come la Corte dei conti non dispone di tali poteri di indagine, in particolare ai fini dell’individuazione e dell’accertamento di crediti nei confronti di uno dei propri membri. 108 Alla luce delle considerazioni preliminari esposte ai precedenti punti da 89 a 107, occorre esaminare se, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero, fosse a decorrere dalla presentazione di tali domande, come ritiene il ricorrente, o dalla data della relazione dell’OLAF, come sostiene la Corte dei conti, che quest’ultima era in grado di identificare e far valere il proprio credito relativo alle voci in questione.

Ai fini del presente esame, occorre suddividere tali domande in tre gruppi. 1) Sul primo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 109 Va necessariamente rilevato che, tra le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero, diverse contenevano giustificazioni credibili a priori che non richiedevano ulteriori verifiche da parte della Corte dei conti al momento della loro presentazione da parte del ricorrente.

Per quanto riguarda tali domande, la Corte dei conti non disponeva di informazioni che le consentissero di opporvisi prima dell’esito dell’indagine dell’OLAF. 110 In primo luogo, le suddette domande di rimborso comprendono quelle di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 29 (in parte), 31, 41, 43, 54, 57 (in parte), 59, 60, 61, 63 (in parte), 65, 66, 68, 69, 70, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 116, 118 (in parte), 120, 133, 150, 168, 169, 171, 175, 183, 184, 190, 194, 203, 204, 207, 208, 211, 215, 218, 221, 229 (in parte), 236, 238, 248, 258 e 260 della tabella di recupero, relativi agli incontri del ricorrente con politici o, in alcuni casi limitati, con membri dei loro gabinetti o alla partecipazione del ricorrente alle attività del partito politico in questione. 111 Si deve rilevare, da un lato, che è solo in occasione dell’indagine dell’OLAF che è stato accertato che, nel corso del proprio mandato, il ricorrente si era incontrato almeno 188 volte con politici belgi che erano principalmente membri del partito politico in questione, al quale il ricorrente parimenti apparteneva.

Secondo la relazione dell’OLAF, tale cifra corrisponde al 24% di tutti gli incontri o pranzi del ricorrente che sono stati oggetto delle sue domande di rimborso.

Va precisato che si tratta delle attività di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29 (in parte), 31, 41, 43, 54, 57 (in parte), 59, 63 (in parte), 65, 66, 70, 84, 88, 89, 92, 96, 97, 111, 116, 118 (in parte), 133, 150, 168, 169, 171, 183, 184, 190, 194, 203, 204, 208, 211, 215, 218, 236, 238 e 248 della tabella di recupero. 112 Dall’altro, sempre l’OLAF ha riscontrato una connessione tra gli incontri con i politici belgi e le riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico medesimo.

A tal proposito, dalla relazione dell’OLAF emerge che, nel corso della propria indagine, essa ha recuperato i verbali di 44 riunioni che rivelavano la presenza di membri del consiglio di amministrazione del partito politico in questione nel periodo compreso dal 17 novembre 2008 al 29 aprile 2010.

L’OLAF ha accertato che il ricorrente era presente a 28 riunioni.

Va precisato che si tratta delle attività del ricorrente di cui alle righe nn. 54, 60, 61, 68, 70, 81, 84, 85, 88 e 94 della tabella di recupero. 113 Per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente ad altre riunioni del consiglio di amministrazione del partito politico in questione, l’OLAF ha rilevato che era chiaro che il mandato del ricorrente come membro votante richiedeva la sua regolare partecipazione alle riunioni settimanali del consiglio medesimo fino al novembre 2008.

Secondo la relazione dell’OLAF, l’esame degli ordini di missione ha rivelato che, tra il marzo 2006 e il novembre 2008, il ricorrente aveva effettuato 27 missioni di lunedì al fine di incontrare i membri del partito politico in questione e che tali missioni avevano consentito al ricorrente di partecipare alle riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico stesso.

Il Tribunale precisa che si tratta, al riguardo, delle righe nn. 1, 5, 7, 12, 17, 19, 23 e 24 della tabella di recupero.

Più specificamente, tra tali attività, la relazione dell’OLAF menziona una riunione del 7 aprile 2008 relativa alla riga n. 19 della tabella di recupero. 114 Per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente a tali riunioni successivamente all’aprile 2010, l’OLAF ha fatto presente che non è stato possibile accertarlo nell’ambito dell’indagine, ma che lo status di membro senza diritto di voto del ricorrente richiedeva la sua presenza almeno alle riunioni mensili tenute il primo lunedì di ogni mese.

A tal proposito, dalla relazione dell’OLAF emerge che l’analisi delle missioni del ricorrente tra l’aprile 2010 e il dicembre 2017 ha rivelato l’effettuazione di 17 missioni a [OSCURATO:PERSONA] (Belgio) il primo lunedì del mese per incontrare funzionari del partito politico in questione apparentemente coinvolti nella gestione del partito medesimo.

A parere del Tribunale, corrispondono a tale situazione le attività del ricorrente di cui alle righe nn. 171, 203 e 238 della tabella di recupero. 115 Inoltre, dalle annotazioni contenute nell’agenda del ricorrente risulta che le missioni di cui alle righe nn. 120, 175 e 221 erano destinate alla partecipazione alle giornate parlamentari del partito politico in questione, che la missione di cui alla riga n. 207 e, in parte, quella di cui alla riga n. 229 erano volte a partecipare ai ricevimenti per il «nuovo anno» di detto partito, che la missione di cui alla riga n. 258 era finalizzata alla partecipazione a una visita in una città organizzata per i membri del partito medesimo, e che le missioni di cui alle righe nn. 69 e 260 erano finalizzate alla partecipazione, rispettivamente, a un congresso e a una giornata di studio dello stesso partito (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 451 ). 116 In secondo luogo, per quanto attiene ai rapporti del ricorrente con enti e associazioni rappresentative, di cui alle righe nn. 32, 48, 83, 93, 118 (in parte), 131, 132, 134 e 135, 137, 143, 154, 155, 170, 174 (in parte), 192, 209, 217, 219, 224, 227, 228, 242, 256 e 261 della tabella di recupero, l’OLAF ha accertato che la maggior parte di tali relazioni riguardava organismi locali, come la camera di commercio e dell’industria della regione di origine del ricorrente, un gruppo industriale del luogo di origine del ricorrente e un’associazione di datori di lavoro locali, il cui ambito di azione era limitato alla regione di origine del ricorrente stesso.

A tali attività vanno assimilate anche quelle di cui alle righe nn. 39, 138 e 196 della tabella di recupero, relative agli inviti formali a un circolo operante per rafforzare la presenza di imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA].

La tabella di recupero precisa, infatti, con riferimento alla relazione dell’OLAF, in particolare alle pagine 5, 18, 29 e 37, che detto circolo, che si propone di rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA], organizza incontri per consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi distaccati all’estero e che tali attività non erano connesse alle funzioni del ricorrente come membro della Corte dei conti.

La presenza del ricorrente risulta anche dai verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione alla data corrispondente a quella della missione di cui alla riga n. 39. 117 In terzo luogo, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 18, 29 (in parte), 100 (in parte), 114 e 239, relative a incontri con una persona, indicata, in particolare, negli ordini di missione come «CEO» (chief executive officer, ossia direttore generale), «CEO [di un operatore economico]» o «CEO, Presidente», l’OLAF ha accertato che, tra il 2008 e il 2015, il ricorrente aveva incontrato questa persona otto volte e che, all’epoca, quest’ultima era il presidente del consiglio di amministrazione di una «holding», di cui il ricorrente era azionista, come indicato nella sua dichiarazione di interessi del 2017.

Inoltre, in occasione del colloquio avvenuto nel corso dell’indagine dell’OLAF, il ricorrente ha spiegato che la persona incontrata era un suo amico di lunga data e una «grande fonte di ispirazione». 118 In quarto luogo, per quanto attiene alle domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 75 e 86, relative ai suoi incontri con una persona, indicata quale «CEO [di un operatore economico]», il 21 dicembre 2009 e il 15 marzo 2010, l’OLAF ha fatto espressamente richiamo, nella propria relazione, a tali due incontri, osservando che essi coincidevano con l’indagine dell’Unione sugli aiuti di Stato forniti dal governo belga a tale operatore economico.

L’OLAF ha parimenti accertato che il ricorrente era stato in contatto con la persona incontrata nell’ambito di tale indagine e che aveva facilitato i contatti diretti con il gabinetto di un membro della Commissione europea e con una persona che all’epoca era il presidente del partito politico in questione.

Dai verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione è risultato, inoltre, che il ricorrente aveva partecipato a tale riunione nella data corrispondente a quella della missione di cui alla riga n. 86. 119 In quinto luogo, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 45, 130, 199, 202, 230, 232, 253 e 257 (in parte), esse riguardavano attività che l’OLAF ha accertato essere di natura privata.

L’OLAF ha infatti rilevato che tali domande riguardavano, rispettivamente, un pranzo con il presidente dell’organizzazione di assicurazione sanitaria belga, un incontro con un compagno di caccia e un incontro con un dirigente di una società di revisione contabile in merito a un’offerta di lavoro per il figlio del ricorrente, la partecipazione del ricorrente al matrimonio del figlio di uno dei suoi amici, due incontri con il direttore di un operatore economico, datore di lavoro di uno dei figli del ricorrente, un incontro con un politico belga per una questione privata e la partecipazione del ricorrente a un barbecue organizzato da un ex membro del partito politico in questione.

Dai verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione risulta, inoltre, che il ricorrente era presente a una di esse in una data corrispondente a quella della missione di cui alla riga n. 45. 120 Le domande di rimborso di cui alle righe nn. 82, 115 e 121 devono essere assimilate alle attività indicate al precedente punto

119. L’attività di cui alla riga n. 115 riguardava il pranzo con il direttore di un operatore economico del 10 settembre 2010.

Per quanto riguarda le attività di cui alle righe nn. 82 e 121, il cui oggetto era «il signor (...), CEO», e un «invito ufficiale da parte di (...)», l’OLAF ha accertato che si trattava di un incontro con un promotore immobiliare a fini privati. 121 In sesto luogo, la relazione dell’OLAF fa riferimento anche alle attività del ricorrente relative agli incontri con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa, due membri della Commissione e il direttore generale di un gruppo di gruppi di pressione europei, nonché il Re dei Belgi.

Tali attività si riferiscono alle righe nn. 56, 57 (in parte), 108, 122 e 223 della tabella di recupero. 122 Anzitutto, per quanto attiene all’incontro con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa, di cui alla riga n. 56 della tabella di recupero, l’OLAF ha accertato che il ricorrente aveva incontrato questo diplomatico per una questione relativa all’adozione di un minore russo da parte di una famiglia belga.

Secondo la relazione dell’OLAF, un’annotazione nell’agenda digitale del ricorrente faceva riferimento alle difficoltà incontrate nella pratica di adozione e il diplomatico in questione era disposto a fornire il proprio aiuto nelle formalità necessarie per risolvere il problema.

Inoltre, l’OLAF ha rilevato che il ricorrente aveva incontrato lo stesso diplomatico il 22 giugno e, nuovamente, il 6 luglio 2009 e che gli ordini di missione indicavano «incontro con [diplomatico]», senza menzionare lo scopo effettivo di tali incontri.

L’Ufficio ha ritenuto che tale incontro fosse di natura privata.

In effetti, il riferimento a questa attività del ricorrente appare nella sezione della relazione intitolata «Visite di cortesia a uomini d’affari e conoscenti per motivi privati». 123 Inoltre, per quanto riguarda gli incontri del ricorrente con i membri della Commissione di cui alle righe nn. 57 (in parte) e 108, dalla relazione dell’OLAF risulta che, da un lato, il ricorrente è intervenuto direttamente presso il gabinetto di un membro della Commissione in merito a una domanda di sovvenzione presentata da un’organizzazione nell’ambito dei finanziamenti a sostegno dei festival culturali europei.

In secondo luogo, l’OLAF ha rilevato che il ricorrente ha organizzato e partecipato a una riunione con un membro della Commissione e un’altra persona per discutere la posizione di un gruppo di lobbisti sulla strategia di ricerca e innovazione dell’UE.

Secondo la relazione dell’OLAF, quest’altra persona si è incontrata con il ricorrente il 18 ottobre 2010 per una riunione di follow-up, un’attività a cui si fa riferimento nella riga n. 122 della tabella di recupero. 124 Infine, per quanto riguarda l’incontro tra il ricorrente e il Re del Belgio di cui alla riga n. 223 della tabella di recupero, l’OLAF ha accertato, attraverso l’agenda del ricorrente, che egli era stato invitato dalla famiglia reale belga a partecipare a «battute di caccia reali» in una città del Belgio. 125 In settimo luogo, quanto alla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero (in parte), relativa ad una «cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico di un istituto di studi europei», la tabella di recupero fa riferimento all’agenda del ricorrente, indicando che egli non ha partecipato a tale cerimonia non essendo menzionato nell’elenco delle personalità europee presenti alla cerimonia stessa. 126 In ottavo luogo, per la missione di cui alla riga n. 74 della tabella di recupero, relativa a un invito da parte del direttore di un operatore economico privato, risulta chiaramente dall’agenda del ricorrente che lo scopo dell’incontro era assistere a un concerto. 127 In nono luogo, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 128 della tabella di recupero, relativa alla partecipazione del ricorrente ad una conferenza organizzata da un’organizzazione che riunisce i proprietari e i gestori di terreni europei presso il Parlamento europeo, dalla relazione dell’OLAF risulta che la sua partecipazione agli eventi di tale organizzazione era connessa alla sua attività esterna corrispondente alla carica di presidente di una fondazione ambientalista della sua regione d’origine, autorizzata dalla Corte dei conti con decisione del 30 aprile 2015 (v. anche supra , punto 33).

L’OLAF ha inoltre rilevato che le due organizzazioni operavano in stretta collaborazione condividendo servizi amministrativi e personale. 128 In decimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 100, relativa ad un incontro con un ministro di Stato, la tabella di recupero indica, con riferimento all’agenda del ricorrente, che la persona incontrata era un politico fiammingo che non era più ministro dal 2003. 129 In undicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 173, relativa a un pranzo di lavoro del ricorrente con un parlamentare europeo tedesco, la tabella di recupero precisa, con riferimento all’agenda del ricorrente e alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, avendo il ricorrente richiesto i suoi servizi per tre giorni in relazione a un unico pranzo. 130 In dodicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 187 e relativa all’«invito ufficiale [da parte di una principessa]», la tabella di recupero precisa, con riferimento all’agenda del ricorrente, che l’automobile di servizio è stata utilizzata per scopi privati, il che ha costretto l’autista a far ritorno a Lussemburgo in treno. 131 In tredicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 191 recante la menzione «Committee of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per gli affari esteri) – SR N 1/2011 Devolution», la tabella di recupero rileva, con riferimento all’agenda del ricorrente, che quest’ultimo ha utilizzato i servizi dell’autista per scopi privati successivamente ad una missione. 132 In quattordicesimo luogo, per quanto attiene alla domanda di rimborso delle spese dell’autista di cui alla riga n. 147 della tabella di recupero e relativa a una riunione della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci e ad un pranzo di un’associazione, dalla tabella medesima risulta trattarsi, con riferimento all’agenda del ricorrente, di una missione «senza indennità» relativa a una visita medica del ricorrente, nell’ambito della quale l’autista doveva recarsi in treno da Lussemburgo a [OSCURATO:PERSONA] e riaccompagnare il ricorrente a Lussemburgo con il veicolo di servizio. 133 In quindicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 157 e relativa a un incontro con il [OSCURATO:PERSONA] e con un dirigente di una società di revisione contabile, la tabella di recupero menziona, con riferimento all’agenda del ricorrente, che l’incontro svoltosi dalle 15:30 alle 18:00 con i dipendenti della società medesima presso un circolo operante per rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto l’effetto di raddoppiare le indennità di missione del ricorrente e dell’autista e di raddoppiare l’orario di lavoro di quest’ultimo, risultava problematico, in quanto privo di alcuna connessione con le attività della Corte dei conti.

Inoltre, la tabella medesima mostrava che l’autista aveva dovuto recarsi a [OSCURATO:PERSONA] in treno, avendo il ricorrente trattenuto l’automobile di servizio. 134 In sedicesimo luogo, per quanto attiene alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 229 (in parte) e relativa alle spese di missione per un invito ufficiale in un castello in Francia per partecipare a una «[g]iornata delle istituzioni europee», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che si trattava di un’attività ricreative, vale a dire la partecipazione a una battuta di caccia in Francia con due pernottamenti in albergo. 135 Infine, in diciassettesimo luogo, quanto alle domande di cui alle righe nn. 13, 33, 47, 73, 76, 80, 103, 104, 161, 163, 164, 177, 210, 225, 237, 251 e 259 della tabella di recupero, riguardanti incontri con dirigenti di operatori economici privati, tra cui dirigenti di società di revisione internazionali, la tabella di recupero indica, con riferimento alla relazione dell’OLAF, in particolare alle pagine 5, 18, 29 e 37 della medesima, o, in alcuni casi, all’agenda del ricorrente, quanto segue: quanto alla domanda di cui alla riga n. 13, «pranzo offerto ad un operatore economico (“missione senza indennità”, successivamente riconosciuta dal [ricorrente] come privata)»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 33, «ricevimento in onore dell’[amministratore delegato] di un operatore economico […] che è anche membro del consiglio di amministrazione [di altro operatore economico] (di cui il ricorrente era egli stesso membro sino al 30 giugno 2006)»; quanto alle domande di cui alle righe nn. 47, 103, 161 e 210, secondo la descrizione dell’invito, l’«evento organizzato da e a beneficio di [una società di revisione] è incompatibile con le funzioni di un membro della Corte dei conti»; quanto alle domande di cui alle righe nn. 73 e 76, «incontro con il responsabile di uno studio di commercialisti nella regione di origine del [ricorrente]»; quanto alla richiesta di cui alla riga n. 80, «concerto privato – attività ricreative»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 104, «incontro con l’[amministratore delegato] di un operatore economico […]»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 163, «incontro con il direttore generale [di un operatore economico]»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 164, «incontro con un compagno di caccia (…) dirigente di una società belga»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 177, «incontro con un direttore [di una] società di investimenti fiamminga»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 225, «attività culturale privata (opera [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) alla quale [il ricorrente] è stato invitato da un operatore economico»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 237, «incontro in un hotel di [OSCURATO:PERSONA] con un partner [di] una società di revisione e consulenza»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 251, «pranzo offerto all’[amministratore delegato] di uno studio di commercialisti di Hasselt (Fiandre) [(Belgio)] che [il ricorrente] incontra nuovamente il giorno successivo, questa volta sotto copertura di un ordine di missione», e, quanto alla domanda di cui alla riga n. 259, «attività ricreative: partecipazione al festival musicale Odegand a Gand [(Belgio)] di sabato». 136 Conseguentemente, per quanto attiene alle domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 116, 118 (in parte), 120, 121, 122, 128, 130, 131, 132, 133, 134 e 135, 137, 138, 143, 147, 150, 154, 155, 157, 161, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 173, 174 (in parte), 175, 177, 183, 184, 187, 190, 191, 192, 194, 196, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 239, 242, 248, 251, 253, 256, 257 (in parte), 258, 259, 260 e 261 della tabella di recupero, solo successivamente all’indagine dell’OLAF la Corte dei conti è stata in grado, in circostanze normali, di far valere il proprio credito per tali voci, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. 137 Considerato che la Corte dei conti ha ricevuto la relazione dell’OLAF solo in data 2 luglio 2018, redigendo quindi il 5 ottobre 2018 la propria relazione preliminare sulle domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto 136, si deve ritenere, alla luce dei fatti esposti al precedente punto 54, che essa ha potuto individuare ed accertare il proprio credito come certo solo successivamente al 2 luglio 2018, provvedendo, quindi, a comunicare il proprio credito al ricorrente entro il termine di cinque anni previsto a decorrere dall’accertamento del credito stesso, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046.

Conseguentemente, le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 136 non sono cadute in prescrizione. 2) Sul secondo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 138 Va rilevato che, tra le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero, alcune di esse contenevano informazioni incomplete o sospette, giustificando controlli da parte dell’OLAF, cosicché è stato solo in esito all’indagine dell’OLAF che la Corte dei conti è stata in grado di accertare il proprio credito. 139 Da un lato, si tratta di domande di rimborso del ricorrente recanti importi a priori eccessivi. 140 Infatti, in primo luogo, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 27, 90, 98, 152 e 257 (in parte) della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con i leader politici o, in alcuni casi limitati, con i membri dei loro gabinetti, presentavano importi, rispettivamente, di EUR 753 per una cena con tre persone (riga n. 27), di EUR 1159 per una cena con cinque persone (riga n. 90), di EUR 799 per una cena con due persone (riga n. 98), di EUR 884 per una cena con quattro persone (riga n. 152) e di EUR 802 per una cena con tre persone (riga n. 257). 141 In secondo luogo, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 della tabella di recupero, relative a ricevimenti organizzati in casa del ricorrente, ammontavano rispettivamente a EUR 2520,68 per 18 persone (riga n. 22), a EUR 1976 per 12 persone (riga n. 55), a EUR 2271,36 per 11 persone (riga n. 110), a EUR 3018,90 per 16 persone (riga n. 160), a EUR 2340 per 10 persone (riga n. 216), a EUR 1897,28 per 9 persone (riga n. 243) e a EUR 2069,76 per 10 persone (riga n. 245). 142 In terzo luogo, la domanda di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 123 della tabella di recupero si riferiva a una cena con 11 persone, tra cui due amministratori delegati di operatori economici e il presidente del partito politico in questione, per un importo di EUR 2352. 143 Infine, in quarto luogo, la domanda di rimborso delle spese di missione e delle indennità giornaliere di cui alla riga n. 252 della tabella di recupero, relativa alla partecipazione del ricorrente a un forum estivo in Svizzera, era di EUR 3931,20. 144 Dall’altro lato, la Corte dei conti ha autorizzato talune domande di rimborso da parte del ricorrente che non contenevano informazioni essenziali sulle attività di cui erano oggetto. 145 In primo luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 42, 44, 49, 50, 51, 139, 178, 188, 205, 234 e 235 e 254 e 255 della tabella di recupero riguardavano incontri con persone identificate quanto al loro nome, ma senza alcuna precisazione quanto alla loro posizione. 146 In secondo luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 21, 28, 40 e 162 della tabella di recupero si riferiscono a incontri con una persona indicata semplicemente come «direttore degli studi», «direttore generale», «direttore» e «conte». 147 In terzo luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 46, 53, 67, 79, 99, 101, 113, 159 e 181 della tabella di recupero sono state giustificate dal ricorrente facendo riferimento, rispettivamente, a un «invito ufficiale da parte di [un campus]» (righe nn. 46 e 159), a «[un’università]» (riga n. 53), a un «invito ufficiale» (righe nn. 67 e 79), a un «invito ufficiale [da parte di un’università]» (riga n. 99), a un «invito ufficiale [al garden-party di un’orchestra]» (riga n. 101), a «[un’agenzia immobiliare]» (riga n. 113) e alla «presentazione della relazione annuale 2010» (riga n. 181). 148 In quarto luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 38, 62, 64, 77, 78, 107, 109, 112, 124, 126, 127, 129, 136, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 156, 158, 165, 166, 172, 176, 179, 180, 182, 189, 193, 195, 197, 198, 200, 206, 212, 213, 220, 222, 226, 231, 233, 240, 241, 244, 246, 247, 249 e 250 della tabella di recupero presentano spese relative all’autista giustificate nei seguenti termini: «prelevare [il ricorrente] a Verbier», «accompagnamento [del ricorrente]», «condurre l’automobile CD (…) a Verbier (Svizzera)», «prelevare CD (...)», «condurre l’automobile ufficiale», «condurre l’automobile CD (...)», «condurre CD (...)», «prelevare [il ricorrente]», «portare [documenti]» e «portare [documenti importanti]» o prive di giustificazione alcuna. 149 È ben vero che la Corte dei conti, se avesse agito con la dovuta diligenza, avrebbe potuto chiedere al ricorrente di fornire ulteriori giustificazioni in merito agli importi a priori eccessivi di cui ai precedenti punti 140 a 143 nonché alle precisazioni mancanti nelle domande di rimborso del ricorrente indicate ai precedenti punti da 145 a

148. [OSCURATO:PERSONA] facendo essa sarebbe stata in grado di reagire al momento della presentazione delle domande da parte del ricorrente, individuando e accertando, eventualmente, il credito. 150 Dal fascicolo risulta, tuttavia, che l’indagine dell’OLAF ha fornito ulteriori precisazioni sulle attività del ricorrente, oggetto di tutte le domande di rimborso del medesimo di cui alle righe indicate ai punti da 140 a 143 e da 145 a 148, aggiungendo dettagli ulteriori all’analisi di tali attività.

Tali dettagli non erano noti alla Corte dei conti al momento della presentazione delle richieste del ricorrente, il che ha fatto sì che le richieste stesse siano state contestate solo a seguito dell’indagine dell’OLAF. 151 Per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui ai precedenti punti 140 e 142, si rimanda ai precedenti punti 110, 111, 117 e 118, in cui vengono riportate le informazioni che l’OLAF ha fornito con la propria indagine in ordine alle attività del ricorrente corrispondenti alle menzionate domande di rimborso. 152 Per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe indicate al precedente punto 141, ossia le righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 della tabella di recupero, esse si riferiscono a ricevimenti organizzati a casa del ricorrente.

Nella propria relazione, l’OLAF ha specificato lo scopo e la natura di questi ricevimenti, nonché i rapporti del ricorrente con gli ospiti invitati.

L’OLAF ha rilevato che, tra il 2006 e il 2016, il ricorrente ha organizzato tredici cene private e informali per un pubblico selezionato nel proprio luogo di origine.

Secondo l’OLAF, tra gli invitati figuravano sempre uno o due politici belgi, nonché alcune persone amiche che ricoprivano posizioni di rilievo nel settore privato e, secondo le parole usate dal ricorrente in una lettera di invito, tali eventi erano organizzati allo scopo di trascorrere una «serata piacevole, rilassata e utile in compagnia di fiamminghi selezionati».

L’OLAF ha ritenuto che gli invitati fossero tutti amici intimi, tenuti all’assoluta discrezione e riservatezza delle conversazioni.

La relazione dell’OLAF afferma inoltre che 46 persone avevano partecipato alle cene private e che, a prescindere dai rapporti di amicizia con il ricorrente, i loro legami con il medesimo potevano essere generalmente considerati come ricompresi in attività relative alla politica belga, alla caccia, alle cariche di «CEO» e alle istituzioni dell’UE. 153 Per quanto riguarda la domanda di rimborso del ricorrente menzionata al precedente punto 143, ossia quella di cui alla riga n. 252, relativa alla missione del ricorrente a un « forum estivo» in Svizzera, l’OLAF ha anzitutto precisato, nel corso della propria indagine, che questo evento estivo non aveva un programma ufficiale e che dalla sua presentazione risultava che gli ospiti avevano partecipato a escursioni, in un contesto ricreativo.

L’OLAF ha poi richiamato la nota del ricorrente inviata al presidente della Corte dei conti per richiedere il rimborso delle spese in questione, nella quale il ricorrente aveva presentato questo forum estivo come un incontro di importanti rappresentanti di governi, diplomatici, organizzazioni internazionali, partiti politici e parlamenti per discutere di questioni attuali di politica internazionale.

Infine, l’OLAF ha concluso che, pur essendo consapevole della vera natura dell’evento, il ricorrente ne aveva snaturato le informazioni, presentandolo al Presidente della Corte dei conti come un forum di discussione politica di alto livello al fine di ottenere il rimborso delle spese. 154 Per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente menzionate ai precedenti punti da 145 a 148 si tratta, da un lato, delle domande in ordine alle quali l’OLAF fornisce dettagli nella propria relazione e che sono le seguenti: – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 44, intitolata «Cena – Invito da parte di (...)», l’OLAF ha accertato che la richiesta riguardava una cena con un amministratore di un operatore economico e che, in effetti, il ricorrente era stato membro del consiglio di amministrazione dell’operatore medesimo sino al 30 giugno 2006; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 49, intitolata «Pranzo di lavoro con (...)», l’OLAF ha, in effetti, collegato questa attività ad un festival musicale; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 51 e 113, intitolate rispettivamente «Incontro con (...)» e «[un agente immobiliare]», l’OLAF ha riscontrato che tali attività erano effettivamente collegate alle proprietà private del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 101, intitolata «Invito ufficiale a [un garden-party di un’orchestra]», l’OLAF ha, in effetti, rilevato la natura privata di tale attività; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 205, intitolata «Sig. (...)», l’OLAF ha constatato che si trattava, in realtà, di un architetto che aveva prestato consulenza al ricorrente per l’acquisto di un appartamento a [OSCURATO:PERSONA]. 155 Dall’altro lato, tra le domande di rimborso del ricorrente indicate ai precedenti punti da 145 a 148 figurano quelle per le quali la tabella di recupero fa riferimento a determinate pagine della relazione dell’OLAF o dell’agenda del ricorrente, inclusa in tale relazione, senza menzionare specificamente le domande nella relazione medesima, e che sono le seguenti: – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 21 e 40, relative a due pranzi del ricorrente con un «direttore degli studi», la tabella di recupero specifica che si trattava di incontri con un membro del partito politico in questione, richiamando, a titolo di prova, gli accertamenti compiuti dall’OLAF alle pagine 10, 11 e 12 della propria relazione e, per quanto riguarda l’attività di cui alla riga n. 40, l’agenda del ricorrente; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 28, intitolata «Sig. (...), direttore generale», la tabella di recupero fa riferimento alle pagine 15 e 16 e all’allegato n.16 della relazione dell’OLAF e dalla pagina 16 della relazione stessa emerge che la persona incontrata era il direttore generale di un gruppo rappresentativo degli interessi dei datori di lavoro delle imprese private presso l’Unione europea; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 38, intitolata «Prelevare il [ricorrente] a Verbier (Svizzera)», la tabella di recupero precisa, con riferimento ai colloqui con gli autisti effettuati nel corso dell’indagine, che essa si riferiva, in realtà, ad una vacanza sciistica che aveva richiesto il ricorso ai servizi di un autista, il quale ha prelevato il ricorrente nel luogo di villeggiatura conducendolo al suo luogo di origine; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 42, 46, 50, 52 e 53, intitolate rispettivamente «Pranzo con il sig. (...)», «Invito ufficiale [ad un campus]», «Incontro con il sig. (...)», «Invito [da parte del direttore di un istituto musicale]» e «[un’università]», la tabella di recupero precisa, con riferimento alle agende del ricorrente, che si trattava di missioni «senza indennità» e che le domande riguardavano spese di rappresentanza relative, in effetti, a un incontro con un pubblico ministero di un distretto ricompreso nel comune di origine del ricorrente (riga n. 42) e spese relative all’autista per uno spostamento verso un istituto di studi secondario nella città di origine del ricorrente stesso, per un evento serale (riga n. 46), per accompagnamento del ricorrente a una riunione privata (riga n. 50), per un viaggio dell’autista che doveva riportare il ricorrente presso il suo luogo d’origine dopo una serata ricreativa, ivi pernottando in albergo con rientro a Lussemburgo in treno il giorno seguente (riga n. 52) e per la cerimonia di laurea della figlia del ricorrente (riga n. 53); – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 62, intitolata «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero precisa, con riferimento all’agenda del ricorrente, che questi doveva essere in missione martedì 4 novembre 2009 in una città del Belgio dalle ore 10:30 alle ore 13:00 (cerimonia di apertura di un anno accademico di un istituto di studi europei) e che, ciononostante, ha chiesto a un autista di venirlo a prendere il giorno prima nel suo luogo d’origine e non in Lussemburgo e di trascorrervi la notte in albergo.

Nella stessa tabella si legge che il ricorrente ha chiesto all’autista di riaccompagnarlo nel suo luogo d’origine martedì 4 novembre e di pernottare nello stesso hotel prima di ricondurlo a Lussemburgo mercoledì 5 novembre; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 64 e 78, intitolate «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero, richiamandosi alla relazione dell’OLAF, precisa che dette attività attenevano, in realtà, alla partecipazione del ricorrente alla riunione dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 67, intitolata «Invito ufficiale», la tabella di recupero indica, facendo riferimento all’agenda del ricorrente e alla pagina 8 della relazione dell’OLAF, che tale attività riguardava una battuta di caccia, avendo il ricorrente chiesto a un secondo autista di raggiungerlo in una città del Belgio dove stava cacciando, pur trovandosi già sul posto con un autista e l’automobile di servizio; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe n. 77, 107, 112, 195, 198, 212, 213 e 233, intitolate «Condurre CD (...)», «Condurre [il ricorrente]» o «Prelevare [il ricorrente]», la tabella di recupero rileva, con riferimento alle agende del ricorrente o alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che le spese relative all’autista riguardanti gli spostamenti nella città natale del ricorrente o a [OSCURATO:PERSONA] sono state sostenute in assenza di alcuna missione per il ricorrente; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 79, intitolata «Invito ufficiale», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento alle agende del ricorrente e alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che tale attività riguardava il ricevimento di «Nuovo anno» di un circolo, operante al fine di rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA], in un albergo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 99, la tabella di recupero precisa, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che la missione, recante ad oggetto un invito ufficiale a un’università, riguardava il conferimento di lauree honoris causa ad artisti di un’università della regione d’origine del ricorrente e che a tale attività aveva fatto seguito un concerto; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 106, 151, 153, 167 e 214, intitolate, rispettivamente, «Med.

Dott. (...) – Missione senza indennità», «Prof.

Dott.

Med. (...), [di un ospedale universitario]», «Prof.

Dott. (...)», «Prof.

Dott. (...) [di un ospedale universitario]» e «(...) Prof.

Dott. (...)», la tabella di recupero afferma, con riferimento all’agenda del ricorrente, che l’autista è stato effettivamente utilizzato a fini privati per appuntamenti medici; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 109, 126, 145, 146, 148, 156, 158, 165, 179, 180, 188, 200, 206, 220, 226, 231, 240, 241, 244 e 246, intitolate «Accompagnamento [del ricorrente]» o «Condurre CD (...)», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati per condurre il ricorrente presso il suo luogo di origine o per mettere a sua disposizione l’automobile di servizio, laddove l’autista ha dovuto trascorrere la notte in albergo nel luogo di origine del ricorrente facendo ritorno in treno il giorno seguente.

A tali domande va aggiunta quella di cui alla riga n. 247, intitolata «Guida di un’automobile ufficiale», per la quale dalla tabella di recupero, che fa riferimento all’agenda del ricorrente, risulta che l’autista ha dovuto guidare un’automobile ufficiale per metterla a disposizione del ricorrente a Bornem (Belgio); – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 124, 176 e 181, di cui le prime due intitolate «Prelevare [il ricorrente]» e la terza «Presentazione della relazione annuale 2010», la tabella di recupero specifica, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, vale a dire al termine di una missione, avendo il ricorrente fatto ritorno nel proprio luogo di origine e non a Lussemburgo; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 127, 140, 149, 166, 182, 189, 193, 234 e 235, intitolate «Condurre l’automobile di servizio» o «Condurre [il ricorrente]», la tabella di recupero precisa, facendo riferimento alle agende del ricorrente, che i servizi relativi all’autista sono stati utilizzati per scopi privati, nella misura in cui il ricorrente ha chiesto a un autista di prelevarlo nel proprio luogo di origine o a [OSCURATO:PERSONA] e di ricondurlo a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 129, intitolata «Condurre l’automobile ufficiale», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati, in quanto l’autista è andato a prendere il coniuge del ricorrente dal luogo di origine di quest’ultima per condurla ad una cena alla quale assistevano membri della Corte dei conti a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 136, intitolata «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero rileva, richiamandosi all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, avendo un autista riaccompagnato il ricorrente presso il suo luogo di origine un venerdì nel tardo pomeriggio, lasciato l’automobile di servizio al medesimo e facendo ritorno a Lussemburgo in treno; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 139, intitolata «Incontro con il sig. (...) e il sig. (...)», la tabella di recupero fa riferimento all’agenda del ricorrente e alle conclusioni dell’OLAF di cui alle pagine 10, 11 e 12 della propria relazione; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 141, intitolata «Portare documenti», la tabella di recupero indica, con riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, facendo presente quanto segue: «[Il ricorrente] era in missione COCOBU [Commissione per il controllo del bilancio del Parlamento] mercoledì 10 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e, secondo il suo ordine di missione, aveva fatto ritorno a Lussemburgo alle ore 14:00 con l’automobile di servizio.

Se così fosse stato, [il ricorrente] non avrebbe avuto bisogno di chiedere ad un autista di portare «documenti della Corte [dei conti]» da Lussemburgo al [suo luogo di origine] alle ore 15:00 del 10 febbraio.

In realtà, [il ricorrente] non ha fatto ritorno a Lussemburgo.

Egli aveva danneggiato il veicolo di servizio in un incidente il 2 febbraio e aveva chiesto al [proprio autista] di portargli un veicolo sostitutivo presso il [suo luogo d’origine] il 10 febbraio, di trascorrervi la notte e di ripartire il venerdì in treno, lasciandogli il veicolo sostitutivo.

Non si trattava, quindi, di «portare documenti della Corte [dei Conti]» presso il luogo d’origine del ricorrente, ma di portargli un veicolo sostitutivo affinché potesse partire per una vacanza di sport invernali con tale veicolo»; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 142, intitolata «Condurre l’automobile CD (...) a Verbier (Svizzera)», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente e al colloquio condotto con un autista nel corso dell’indagine dell’OLAF, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 144, intitolata «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero indica, con riferimento all’agenda del ricorrente e alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che tale attività riguardava un incontro con il direttore di una società di fotogrammetria fiamminga; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 159, la tabella di recupero riporta, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che la missione, avente ad oggetto un invito ufficiale da parte di un campus, riguardava un istituto scolastico secondario situato nella città di origine del ricorrente e che si trattava di una missione «senza indennità»; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 162, intitolata «Invito ufficiale da parte di un conte», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF e all’agenda del ricorrente, che, nell’ambito di tale attività, il ricorrente ha assistito ad un concorso di canti corali; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 172, 222 e 249, intitolate «Trasporto di documenti importanti», la tabella di recupero precisa, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati per portare documenti presso il luogo di origine del ricorrente, essendo stato l’autista obbligato ad utilizzare un altro veicolo di servizio o a pernottare e fare ritorno a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 178, intitolata «Sig. (...)», la tabella di recupero rileva che si tratta di un incontro con il direttore di un’azienda che vende abbigliamento sportivo, richiamandosi a quanto accertato dall’OLAF nell’allegato 10 della propria relazione (ossia in merito alle battute di caccia in un castello in Francia), senza menzionare specificamente l’attività cui si fa riferimento in tale riga; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 197, intitolata «Prelevare CD (...)», la tabella di recupero indica, facendo riferimento, in particolare, ai colloqui condotti con il ricorrente e un autista, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati, tenuto conto che l’autista si è recato a ritirare il veicolo privato del ricorrente presso un’officina di [OSCURATO:PERSONA] per riportarlo a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 250, intitolata «condurre CD (...)», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento ai colloqui condotti con il ricorrente e con un autista nonché all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, trattandosi della consegna di champagne per il matrimonio della figlia del ricorrente; – quanto alla domanda di rimborso di cui alle righe nn. 254 e 255, intitolata «Condurre CD (...)», la tabella di recupero precisa, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati per accompagnare il ricorrente ad una cena privata offerta in un ristorante stellato. 156 Alla luce dei suesposti rilievi, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 21, 22, 27, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 64, 67, 77, 78, 79, 90, 98, 99, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 123, 124, 126, 127, 129, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 193, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 226, 231, 233, 234 e 235, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 254 e 255 e 257 (in parte) della tabella di recupero, solo alla conclusione dell’indagine dell’OLAF la Corte dei conti si è trovata, in circostanze normali, in grado di far valere il proprio credito per tali voci, di accertarlo e di trasmettere una nota di addebito al ricorrente ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. 157 Considerato che la Corte dei conti ha ricevuto la relazione dell’OLAF solo il 2 luglio 2018, redigendo, il 5 ottobre 2018, la propria relazione preliminare in merito alle domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 156, si può ritenere che, alla luce dei fatti esposti al precedente punto 54, che essa ha provveduto a comunicare al ricorrente il proprio credito entro il termine quinquennale decorrente dall’accertamento del credito, quale previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046.

Conseguentemente, le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 156 non sono cadute in prescrizione. 3) Sul terzo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 158 Si deve rilevare che, tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe da n. 1 a n. 261 della tabella di recupero, alcune di esse consentivano alla Corte dei conti di effettuare un controllo preventivo e di opporsi, ove lo avesse ritenuto opportuno, all’utilizzazione delle proprie risorse richiesta dal ricorrente, o le avrebbero consentito ciò se avesse agito con la dovuta diligenza, considerato che le risultanze dell’indagine dell’OLAF non hanno portato alla luce nulla di nuovo al riguardo. 159 Da un lato, si tratta delle domande di rimborso del ricorrente in cui non vengono fornite precisazioni sufficienti in ordine alle attività relative alle domande stesse e che non sono state oggetto dell’indagine dell’OLAF: – in primo luogo, la domanda di rimborso di cui alla riga n. 37 della tabella di recupero, riguardante un incontro con una persona, della quale veniva indicato solo il nome, senza alcuna indicazione quanto alla sua posizione; – in secondo luogo, le domande di rimborso di cui alle righe nn. 25 e 26 della tabella di recupero, giustificate dal ricorrente solo facendo riferimento alla voce «Cena ufficiale». 160 D’altro canto, va notato che l’indagine dell’OLAF non ha riguardato le seguenti domande di rimborso presentate dal ricorrente, il che consentiva quindi alla Corte dei conti di verificarle e, se necessario, di contestarle prima dell’indagine: – in primo luogo, le domande di rimborso di cui alle righe nn. 30, 35, 117 e 201 della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con un ambasciatore, un rettore, tre politici belgi rappresentanti di gruppi politici e un ministro di Stato; – in secondo luogo, la domanda di rimborso di cui alla riga n. 36 della tabella di recupero, riguardante un incontro con un operatore economico privato; – in terzo luogo, la domanda di rimborso di cui alla riga n. 102 della tabella di recupero, riguardante la partecipazione del ricorrente a una conferenza organizzata dalla Commissione e da un istituto non governativo. 161 Conseguentemente, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 e 201 della tabella di recupero, era già al momento della presentazione di tali domande che la Corte dei conti sarebbe stata in grado, in circostanze normali, se avesse agito con la dovuta diligenza, di far valere il proprio credito per tali voci, di accertarlo e di inviare una nota di addebito al ricorrente ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046.

Per quanto riguarda le attività del ricorrente relative a tali righe, la Corte dei conti non sostiene e, a maggior ragione, non dimostra che il ritardo nell’agire sia imputabile alla condotta del ricorrente. 162 Nella parte in cui le domande di rimborso corrispondenti alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 161 sono state presentate nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2007 e il 15 settembre 2013, la Corte dei conti, avendo redatto la propria relazione preliminare il 5 ottobre 2018, non ha rispettato il termine quinquennale previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046, con la conseguenza che l’azione di recupero dei relativi crediti è prescritta.

L’importo complessivo di dette domande di rimborso ammonta a EUR 3170,19. c) Conclusione sul terzo motivo di ricorso 163 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve dichiarare che le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 161 sono cadute in prescrizione, respingendo quanto al resto il terzo motivo di ricorso.

4. Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e all’esistenza di «errori manifesti» 164 Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente contesta, in sostanza, la determinazione da parte della Corte dei conti, nella decisione impugnata, delle somme di cui sarebbe debitore relative ad una serie di attività per le quali le risorse della Corte dei conti, secondo quest’ultima, sarebbero state utilizzate in modo abusivo su richiesta del ricorrente e corrispondenti alle spese di missione e alle indennità giornaliere, alle spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché alle spese sostenute per l’utilizzo dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista. 165 A tal proposito, si deve ricordare che, nell’ambito del terzo motivo di ricorso, relativo, sostanzialmente, al mancato rispetto del termine di prescrizione, deve essere considerata prescritta l’azione di recupero relativa a talune domande di rimborso del ricorrente, vale a dire quelle di cui alle righe nn. 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 e 201 della tabella di recupero (v. supra , punto 161).

Tali domande di rimborso non saranno quindi più esaminate nell’ambito del quarto motivo di ricorso, non essendo più necessario esaminare nel merito gli argomenti ad essi relativi dedotti nell’ambito di tale motivo. 166 Si deve, inoltre, necessariamente rilevare che le irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente nella decisione impugnata sono state oggetto del ricorso da essa presentato dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, con il quale è stato chiesto alla Corte di dichiarare che il ricorrente era venuto meno agli obblighi derivanti dalla propria carica di membro della Corte dei conti ai sensi degli articoli 285 e 286 TFUE.

Infatti, tanto in quel ricorso quanto nel presente, le irregolarità sono individuate sulla base della stessa tabella allegata, redatta sulla base della relazione dell’OLAF (v. supra , punto 44).

Tra le censure dedotte a sostegno del ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la prima riguardava l’uso abusivo da parte del ricorrente delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività estranee o incompatibili con le sue funzioni di membro della Corte dei conti (in prosieguo: la «prima censura dedotta dalla Corte dei conti»).

La Corte si è pronunciata su tale censura nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 359 a 799 ), ritenendo che il ricorrente era venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 53). 167 È in tale contesto che va esaminato il quarto motivo di ricorso.

Innanzitutto, va esaminata la ricevibilità della censura relativa all’esistenza di «errori manifesti». a) Sulla ricevibilità della censura relativa ad «errori manifesti» 168 All’udienza, la Corte dei conti ha sostenuto che il ricorrente non aveva individuato gli errori che inficerebbero la legittimità della decisione impugnata.

Essa ha rilevato che, nell’atto introduttivo, il ricorrente si era limitato a fare riferimento ad un allegato, in cui avrebbe contestato, anteriormente all’adozione della decisione impugnata, 69 errori dal medesimo definiti «manifesti», il che, secondo la Corte dei conti, sarebbe irricevibile nel contesto del presente procedimento, non potendo incombere al Tribunale la ricerca degli errori manifesti che avrebbero viziato la decisione impugnata.

Il ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo. 169 Va osservato che, all’ultimo punto del quarto motivo di ricorso, il ricorrente afferma, in conclusione, che la Corte dei conti avrebbe commesso «un numero impressionante di errori non solo di qualificazione giuridica[,] ma semplicemente di fatto».

È pur vero che, nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente menziona la parola «errore» solo in un punto preliminare che fa riferimento all’allegato in questione, e va rilevato che il riferimento a tale allegato è indicato solo in via subordinata, ossia «quanto al resto». 170 Tuttavia, dal contesto degli argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito del quarto motivo di ricorso, sia nell’atto introduttivo sia nella replica, emerge che egli contesta essenzialmente come erronea la motivazione, esposta nella tabella di recupero per ciascuna delle sue voci, con la quale la Corte dei conti ritiene che le risorse della Corte dei conti siano state utilizzate in modo abusivo con riguardo alle spese di missione e alle indennità giornaliere, alle spese di rappresentanza e per ricevimenti, alle spese sostenute per l’utilizzo dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista.

Questa constatazione deve essere letta anche alla luce delle precisazioni contenute nell’atto introduttivo, in cui il ricorrente sottolinea che l’assenza di commenti su tutte le voci della tabella di recupero, oltre a quanto esposto nell’atto introduttivo e nei suoi allegati, non implica in alcun modo il riconoscimento, da parte sua, della fondatezza delle pretese della Corte dei conti. 171 Conseguentemente, la censura relativa all’esistenza di «errori manifesti» è sufficientemente motivata per essere ricevibile.

Occorre quindi passare all’esame della fondatezza delle censure relative alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché all’esistenza di «errori manifesti». b) Nel merito 172 Nelle proprie osservazioni in merito alle conseguenze da trarre, nella specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente afferma che, per quanto riguarda le censure relative alla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, occorre tenere conto di quanto espresso dalla Corte ai punti da 364 a 381 della sentenza medesima. 173 Tuttavia, al punto 364 della sentenza del 30 settembre 2021 nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha osservato che, sebbene il ricorrente abbia formalmente invocato il principio della certezza del diritto e il principio della tutela del legittimo affidamento, il suo argomento si riferiva, in realtà, esclusivamente al secondo di tali principi. 174 Nel presente procedimento, si deve rilevare che, nella replica depositata successivamente alla pronuncia della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), l’argomento del ricorrente in merito al quarto motivo di ricorso non fa più riferimento al principio della certezza del diritto.

Il quarto motivo di ricorso deve quindi essere esaminato esclusivamente alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento e di eventuali «errori manifesti». 175 In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente deduce che la Corte dei conti ha violato tale principio, avendo egli ricevuto, per effetto delle autorizzazioni concesse e della prassi della Corte dei conti, assicurazioni precise, concordanti e incondizionate, provenienti da fonti affidabili, durante oltre dieci anni, creando nel medesimo un legittimo affidamento quanto alla regolarità dei pagamenti effettuati. 176 In secondo luogo, per quanto riguarda eventuali «errori manifesti», come rilevato al precedente punto 170, il ricorrente ritiene, in sostanza, che i motivi su cui si è basata la Corte dei conti per determinare gli importi indebitamente versati siano erronei. 1) Considerazioni preliminari i) Sull’ampiezza dell’esame della censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 177 Per quanto attiene alle censure relative alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente afferma di non mantenerle con riguardo alle risorse impegnate dalla Corte dei conti per le spese di rappresentanza e di ricevimenti e per l’utilizzo dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista.

Insiste, tuttavia, su tali censure con riguardo agli ordini di missione. 178 Nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 365 a 374 ), la Corte ha osservato quanto segue: «365 Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P , EU:C:2020:676 , punto 144 e giurisprudenza ivi citata). 366 L’applicabilità di tale principio deve essere esclusa, anzitutto, per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti a titolo di spese di rappresentanza e per ricevimenti nonché di utilizzo dell’automobile di servizio e di ricorso al servizio di un autista. 367 Da un lato, conformemente alla giurisprudenza della Corte, pagamenti come quelli effettuati a titolo di spese di rappresentanza e per ricevimenti non possono, in mancanza di qualsiasi altro elemento pertinente e anche quando sia trascorso un lungo periodo tra tali pagamenti e la messa in discussione della loro regolarità, far sorgere, nei confronti del loro beneficiario, un legittimo affidamento sul fatto che detti pagamenti non potevano più essere rimessi in discussione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 79 ). 368 Orbene, la prassi della Corte dei conti consistente nel procedere al rimborso di spese di rappresentanza e per ricevimenti, sulla base degli elementi forniti dal [ricorrente], senza chiedere ulteriori informazioni e senza contestare la fondatezza delle sue domande di rimborso, non può essere sufficiente a dimostrare che tale istituzione ha fornito a quest’ultimo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti quanto alla regolarità di tali domande. 369 D’altro lato, l’utilizzo, da parte del [ricorrente], della sua automobile di servizio o il ricorso al servizio di un autista non è stato oggetto di alcuna decisione esplicita della Corte dei conti e dinanzi alla Corte non è stata menzionata alcun’altra forma di presa di posizione specifica della Corte dei conti quanto alla prassi che il [ricorrente] doveva seguire al riguardo. 370 Pertanto, anche supponendo che la Corte dei conti abbia lasciato perdurare in materia, come sostiene [il ricorrente], prassi di cui essa non poteva ignorare l’esistenza, tale circostanza non può essere, in ogni caso, sufficiente a dimostrare che tale istituzione ha fornito a quest’ultimo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti al riguardo. 371 Per contro, gli ordini di missione emessi espressamente, su richiesta [del ricorrente], dal presidente della Corte dei conti costituiscono assicurazioni sufficienti, (…), affinché quest’ultimo potesse fondare, in linea di principio, un legittimo affidamento sulla regolarità delle missioni di cui trattasi. 372 Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un singolo non può far valere un legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione che consente la frode (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16 , EU:C:2017:453 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 373 Inoltre, alla luce dell’obbligo incombente ai membri della Corte dei conti (…) di osservare scrupolosamente gli obblighi di dichiarazione previsti dalle norme adottate dalla Corte dei conti al fine di garantire un’informazione completa di tale istituzione riguardo alle domande dirette a impegnare le risorse di detta istituzione, un ordine di missione emesso sulla base di una domanda che ometta informazioni essenziali per consentire al presidente della stessa istituzione di valutare la regolarità della missione di cui trattasi non può, anche in mancanza di frode, fondare il legittimo affidamento del membro interessato su tale irregolarità. 374 Infine, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (sentenze del 16 maggio 1991, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑96/89 , EU:C:1991:213 , punto 30 nonché del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/Commissione, C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata)». 179 Di conseguenza, nel presente procedimento, non è necessario esaminare l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti per le spese di rappresentanza e per ricevimenti nonché per l’uso dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista. 180 Per contro, occorre esaminare se i decreti di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti fossero tali da far sorgere un legittimo affidamento nel ricorrente stesso quanto alla regolarità delle spese relative alle missioni in questione. ii) Sulla portata del riesame delle censure relative al legittimo affidamento del ricorrente quanto alla regolarità delle proprie missioni e dell’esistenza di «errori manifesti». 181 Successivamente alla pronuncia della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente ha dichiarato di voler insistere sulla censura relativa all’esistenza di «errori manifesti» solo con riguardo alle attività indicate come non irregolari dalla Corte in tale sentenza nel contesto dell’esame della prima censura formulata dalla Corte dei conti. 182 A tal proposito, dal fascicolo risulta che, nell’ambito di tale censura, la Corte ha considerato irregolari o manifestamente irregolari una serie di attività indicate nella tabella di recupero.

Si deve pertanto ritenere, in conclusione, che non è più necessario pronunciarsi né sulle domande di rimborso del ricorrente relative a tali attività né sulla questione se gli ordini di missione emessi, a seconda dei casi, in relazione alle domande medesime fossero tali da far sorgere un legittimo affidamento del ricorrente quanto alla loro regolarità.

Si tratta delle attività relative alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 13, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118 (in parte), 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 154, 155 (in parte), 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 280, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 295, 296 (in parte), 297, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 (in parte), 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 324, 325, 326 (in parte), 327, 328, 329, 333, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 351, 353, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 406, 409, 410, 413, 414 e 416 della tabella di recupero. 183 La stessa conclusione s’impone per quanto riguarda la domanda di rimborso di cui alla riga n. 34, considerato che, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha dichiarato, a fronte del punto 636 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), di non voler più insistere sulla censura dedotta nell’ambito del quarto motivo con riguardo alla domanda di rimborso medesima. 184 Pertanto, in considerazione dell’azione di recupero delle domande di rimborso che la Corte considera cadute in prescrizione (v. supra , punto 165), occorre esaminare unicamente le domande di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 38, 41, 43, 47, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 66, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 103, 106, 110, 111, 116, 118 (in parte), 128, 137, 138, 142, 143, 147, 150, 151, 153, 155 (in parte), 157, 160, 161, 167, 168, 169, 171, 176, 183, 184, 187, 190, 194, 196, 199, 203, 204, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 236, 237, 238, 243, 245, 247, 248, 257, 276, 277, 279, 281, 284, 290, 293 e 294, 296 (in parte), 301, 303, 310 (in parte), 313, 314, 317, 319 e 320, 323, 326 (in parte), 330, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 346, 347, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 379, 381, 382, 391, 395, 402, 403, 408, 411 e 412 della tabella di recupero. iii) Sulla portata del sindacato del Tribunale 185 Nell’ambito del ricorso della Corte dei conti che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha precisato in merito alla prima censura formulata dalla Corte dei conti quanto segue. 186 Da un lato, la Corte ha rilevato che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, spetta ad essa pronunciarsi su tale censura in base agli elementi di prova messi a sua disposizione e alla luce dei criteri stabiliti dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, al fine di determinare se le asserite irregolarità possano essere qualificate come violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti ai sensi di tale disposizione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 361 ). 187 Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che, sebbene la Corte dei conti avesse comunicato al ricorrente la decisione impugnata, relativa alle irregolarità oggetto della prima censura da essa dedotta nel ricorso sfociato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), le valutazioni della Corte stessa in merito a tale censura non vertevano sulla determinazione di somme di cui il ricorrente sarebbe eventualmente stato debitore e non pregiudicavano, quindi, la valutazione che avrebbe dovuto essere effettuata su tale decisione nell’ambito del ricorso di annullamento avverso quest’ultima, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 362 ). 188 La procedura di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce uno strumento processuale di controllo della legittimità degli atti degli organi o organismi dell’Unione che, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, può condurre all’annullamento dell’atto in questione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione ovvero per sviamento di potere.

Ne consegue che, nell’ambito di tale procedimento, nel caso di specie, il Tribunale deve valutare se uno di tali motivi giustifichi l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del proprio sindacato di legittimità. 189 Nell’ambito di tale sindacato di legittimità, il giudice dell’Unione europea esercita, in linea di principio, un controllo completo della legittimità sostanziale dell’atto, ossia un controllo vertente tanto sui fondamenti di diritto e di fatto quanto sul suo contenuto.

In tal caso, la Corte dell’Unione verifica, in particolare, la validità delle valutazioni di fatto compiute dall’autore dell’atto (sentenza del 14 luglio 2021, Arnautu/Parlamento, T‑740/20 , non pubblicata, EU:T:2021:444 , punto 87 ). 190 A tal proposito, il giudice medesimo deve verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , punto 39 ; del 7 aprile 2016, ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑186/14 P e C‑193/14 P , EU:C:2016:209 , punto 36 , e del 23 ottobre 2018, McCoy/Comitato delle Regioni, T‑567/16 , EU:T:2018:708 , punto 98 ).

In tale prospettiva, anche la valutazione del valore probatorio di un documento è soggetta a un esame completo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, Valmont/Commissione, T‑274/01 , EU:T:2004:266 , punto 43 ).

Pertanto, anche le valutazioni complesse o delicate effettuate dall’amministrazione devono essere corroborate da prove solide (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , punto 41 , e del 7 aprile 2016, Akhras/Consiglio, C‑193/15 P , EU:C:2016:219 , punto 56 ).

Pertanto, anche in tale contesto, spetta al giudice effettuare un esame approfondito delle prove (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/ Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 146 ). 191 Ai sensi dell’articolo 264 TFUE, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto.

Il giudice dell’Unione non può quindi, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (sentenze del 27 gennaio 2000, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑164/98 P , EU:C:2000:48 , punto 38 ; del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punto 141 , e del 28 febbraio 2013, Portogallo/Commissione, C‑246/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:118 , punto 85 ).

Resta tuttavia consentito all’autore dell’atto impugnato di integrare la propria motivazione se questa fa parte della motivazione complessiva dell’atto stesso e in un contesto noto al destinatario dell’atto al momento della sua adozione. 192 Inoltre, secondo la giurisprudenza, gli atti delle istituzioni godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici finché non vengano annullati o revocati (sentenza del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑322/01 , EU:T:2006:267 , punto 333 ). 193 Nella specie, peraltro, in considerazione della presunzione di legittimità della decisione impugnata, rammentata al precedente punto 192, a fronte di dubbi quanto alla regolarità delle somme rimborsate al ricorrente, incombe a quest’ultimo l’onere della prova e dimostrare quindi, per ciascuna domanda di rimborso, di aver sostenuto le spese in questione nel rispetto delle norme applicabili.

A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che spetta al ricorrente fornire elementi di prova che consentano di mettere in discussione una decisione relativa alla ripetizione di somme indebitamente versate (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 7 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑140/16 , non pubblicata, EU:T:2018:122 , punti da 61 a 66 , e del 19 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑86/17 , non pubblicata, EU:T:2018:357 , punti 121 e seguenti).

In linea generale, il ricorrente deve in particolare poter produrre documenti che giustifichino l’impiego di tali somme in modo conforme alle norme applicabili (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑146/04 , EU:T:2005:584 , punto 157 ). iv) Sulle conseguenze da trarre, nell’ambito del presente ricorso, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] (C‑130/19), sulle irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente 194 Come rilevato al precedente punto 166, le irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente nella decisione impugnata sono state oggetto del ricorso proposto da quest’ultima, che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

In particolare, tra le censure dedotte dalla Corte dei conti a sostegno del proprio ricorso dinanzi alla Corte, la prima riguardava l’utilizzazione abusiva da parte del ricorrente delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività estranee o incompatibili con le sue funzioni di membro della Corte dei conti.

La Corte si è pronunciata su tale censura nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 359 a 799 ), ritenendo che il ricorrente era venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 53). 195 Nella specie, con riguardo al quarto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che quanto esposto nel motivo medesimo è stato esaminato dalla Corte ai punti da 359 a 363 e da 387 a 799 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

Inoltre, ai punti 392, da 615 a 618 e 700 della stessa sentenza, la Corte avrebbe definito, rispettivamente, quando una missione o la corresponsione di indennità giornaliere nonché di spese di rappresentanza e di missione dell’autista firmate dal ricorrente in qualità di ordinatore avrebbero dovuto essere considerate regolari.

A parere del ricorrente, se è pur vero che deve tenersi conto degli insegnamenti della Corte che si rivelano utili per il presente procedimento, cosicché tale utilità dovrebbe essere valutata di volta in volta, il presente procedimento non potrebbe essere la sede per mettere in discussione ciò che la Corte ha affermato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 196 Quanto alla Corte dei conti, essa sostiene che il ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), e il presente ricorso sono autonomi e perseguono ciascuno le proprie finalità, il primo mirando a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni dell’Unione, come affermato dalla Corte al punto 86 di tale sentenza, mentre il secondo costituisce un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE contro la decisione di recupero della Corte dei conti.

Secondo la Corte dei conti, spetta al Tribunale, nell’ambito del presente ricorso, valutare i fatti presentati dalla Corte dei conti.

Essa sottolinea inoltre che, in tale sentenza, la Corte non ha riconosciuto alcuna attività come regolare, limitandosi a constatare che alcune attività non erano manifestamente irregolari ai fini della procedura di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. 197 Alla luce degli argomenti delle parti, occorre esaminare se e in qual misura la valutazione operata della Corte nel procedimento che ha dato origine alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) possa essere trasposta al presente procedimento. 198 A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’oggetto del ricorso proposto ex articolo 286, paragrafo 6, TFUE, nell’ambito del quale la Corte si è pronunciata nei confronti del ricorrente, è distinto dal presente ricorso.

Infatti, il primo verte sull’accertamento della violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti ai sensi della menzionata disposizione e sull’eventuale irrogazione di una sanzione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE svolge una funzione specifica, in quanto mira a garantire il buon funzionamento delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 86 ).

Inoltre, nell’ambito di tale procedimento, è compito della Corte valutare, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, se i fatti contestati al membro della Corte dei conti di cui trattasi costituiscano una violazione degli obblighi derivanti dalla sua carica (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 87 ). 199 Per contro, l’oggetto del presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE riguarda la ripetizione di somme indebitamente versate e l’annullamento della decisione impugnata.

Come rilevato al precedente punto 188, il procedimento previsto da tale disposizione costituisce uno strumento processuale di controllo della legittimità degli atti degli organi o organismi dell’Unione che, ai sensi del suo secondo comma, può condurre all’annullamento dell’atto in questione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione ovvero per sviamento di potere.

Ne consegue che, nell’ambito di tale procedimento, nel caso di specie, il Tribunale deve valutare se uno di tali motivi giustifichi l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del proprio sindacato di legittimità, come ricordato ai precedenti punti da 189 a

193. 200 In secondo luogo, l’onere della prova nel presente procedimento è diverso da quello applicabile nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

Nell’ambito di tale azione della Corte dei conti, l’onere della prova di una violazione degli obblighi del ricorrente di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE incombeva alla Corte dei conti, che aveva proposto il ricorso.

Di conseguenza, la Corte dei conti doveva dimostrare che le irregolarità riscontrate erano sufficientemente gravi e manifeste da costituire una violazione da parte del ricorrente degli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. 201 Per contro, nel presente ricorso, proposto dal ricorrente sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’onere della prova incombe al ricorrente stesso (v. supra , punto 193). 202 Si deve inoltre rilevare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte, ritenendo parzialmente fondata la prima censura dedotta dalla Corte dei conti, ha proceduto ad una valutazione giuridica di ciascuna delle attività del ricorrente considerate irregolari dalla Corte dei conti, ritenendole, in parte, regolari o non manifestamente irregolari e, in parte, irregolari o manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 359 a 798 ). 203 Inoltre, va rilevato che, nell’ambito del presente ricorso, le irregolarità che la Corte dei conti ha riscontrato a carico del ricorrente nella decisione impugnata e relative al pagamento di spese indebitamente poste a carico del bilancio dell’Unione sono identiche a quelle da essa indicate a sostegno del proprio ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

In entrambi i ricorsi, infatti, tali irregolarità sono riportate nella stessa tabella allegata ai rispettivi ricorsi. 204 Tuttavia, in considerazione del fatto che l’oggetto del presente ricorso è distinto da quello che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punti 198 e 199), della diversa natura dell’onere della prova (v. supra , punto 199) e del fatto che, nella specie, il controricorso nonché la replica e la controreplica sono stati depositati solo successivamente alla pronuncia di tale sentenza, nel presente procedimento le parti hanno potuto presentare nuovi chiarimenti, argomenti e prove al fine di dimostrare l’effettività di tali irregolarità per quanto riguarda la Corte dei conti o al fine di confutarle per quanto riguarda il ricorrente. 205 Conseguentemente, è solo sulla base degli stessi fatti e degli stessi elementi di prova dedotti tanto nel ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), quanto nel presente ricorso, senza ulteriori chiarimenti e in assenza di dubbi, che il Tribunale dovrà condividere, nella specie, la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza medesima. 206 Alla luce dei suesposti rilievi, nel caso di specie occorrerà valutare ogni attività del ricorrente connessa con le domande di rimborso, di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 184, alla luce degli argomenti e dei chiarimenti forniti dalle parti dinanzi al Tribunale, al fine di stabilire se accogliere o meno la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 207 Nella specie, considerato che, come rammentato al precedente punto 191, il giudice dell’Unione non può sostituire il proprio ragionamento a quello dell’autore dell’atto nell’esame se il ricorrente sia riuscito a dimostrare la regolarità delle spese sostenute, occorrerà tener conto della motivazione addotta dalla Corte dei conti nella decisione impugnata, in base alla quale essa aveva ritenuto che le spese sostenute dal ricorrente fossero state indebitamente poste a carico del bilancio dell’Unione.

Solo alla luce di tale motivazione si dovrà valutare se il ricorrente sia riuscito a confutarla e a dimostrare la regolarità delle spese stesse. 208 È alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 177 a 207 che occorre esaminare le censure relative alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e all’esistenza di «errori manifesti» con riguardo all’attività del ricorrente in relazione alle domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto

184. 209 Considerato che, nella decisione impugnata, la Corte dei conti distingue, ai fini della qualificazione del quantum del proprio credito, tre tipi di spese, vale a dire, in primo luogo, le spese di missione e le indennità giornaliere, in secondo luogo, le spese di rappresentanza e, in terzo luogo, le spese relative all’utilizzo dell’automobile di servizio e al ricorso al servizio di un autista, appare opportuno seguire lo stesso approccio nell’esame delle irregolarità da essa riscontrate a carico del ricorrente, limitatamente a quelle attività del medesimo alle quali si riferiscono le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto

184. 2) Sulle spese di missione e le indennità giornaliere 210 Occorre anzitutto ricordare che, nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), riguardante il principio della tutela del legittimo affidamento, la Corte ha affermato che la Corte dei conti non può validamente contestare al ricorrente di aver beneficiato della corresponsione di spese di missione o di indennità giornaliere in forza di missioni autorizzate dal presidente della Corte dei conti, sulla base di domande di rimborso che non presentavano carattere fraudolento e in cui non era omessa alcuna informazione essenziale, e la cui irregolarità non era manifestamente evidente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 380 ).

La Corte ha concluso che la questione se gli ordini di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti fossero tali da far sorgere nell’interessato un legittimo affidamento sulla legittimità delle missioni in questione doveva essere valutata caso per caso, basandosi, in particolare, sul raffronto tra il motivo indicato nella richiesta di autorizzazione e l’effettivo scopo della missione, come emerso dagli elementi di prova presentati al ricorrente. 211 La Corte ha inoltre precisato che una domanda di rimborso di spese di missione o di pagamento di indennità giornaliere deve essere considerata irregolare se è dimostrato che l’attività effettivamente svolta in forza dell’ordine di missione di cui trattasi non può essere collegata all’esercizio delle funzioni del ricorrente, sottolineando che tale irregolarità potrà essere presa in considerazione ai fini del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE o quando l’ordine di missione sia stato ottenuto in modo fraudolento o sulla base di una domanda che ometta un’informazione essenziale, o quando la mancanza di un nesso tra tale attività e tali funzioni presenti un carattere manifesto (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 392 ). 212 Le considerazioni della Corte, richiamate ai precedenti punti 210 e 211 devono essere applicate, mutatis mutandis , nel presente procedimento.

Tuttavia, la loro applicazione nel caso di specie, rispetto al procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), deve tenere conto dei nuovi argomenti e delle nuove prove presentate dalle parti, in particolare in considerazione del diverso onere della prova a carico delle parti e del diverso oggetto del presente ricorso, vertente sulla questione della ripetizione delle somme indebitamente versate ai sensi del regolamento 2018/1046 e diretto all’annullamento della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 213 Si deve parimenti ricordare che, nella specie, gli ordini di missione sono stati emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, a fronte delle informazioni fornite dal medesimo ricorrente, mentre la decisione impugnata è stata adottata sulla base della relazione dell’OLAF, che ha accertato che le informazioni che il ricorrente aveva fornito alla Corte dei conti nei propri ordini di missione erano insufficienti per consentire al presidente della Corte dei conti di decidere se l’attività fosse o meno nell’interesse della Corte dei conti (v. supra , punto 104).

Pertanto, in considerazione dell’assenza di poteri investigativi della Corte dei conti rispetto a quelli dell’OLAF, come rilevato al precedente punto 107, occorre tener conto delle conclusioni formulate nella relazione dell’OLAF per valutare, nel presente procedimento, se un ordine di missione emesso, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti fosse tale da giustificare il suo legittimo affidamento sulla regolarità della missione in questione. 214 Ai fini di tale valutazione, sarà necessario esaminare, alla luce dell’onere della prova richiamato al precedente punto 193, se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, se necessario sulla base di nuovi elementi di prova in grado di mettere in discussione le conclusioni della relazione dell’OLAF, che un ordine di missione non era stato ottenuto in modo fraudolento o sulla base di una richiesta che ometteva informazioni essenziali o che l’attività effettivamente svolta in forza dell’ordine di missione in questione poteva essere collegata all’esercizio delle sue funzioni. i) Missioni aventi ad oggetto incontri con leader politici e membri dei loro gabinetti 215 Tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe della tabella di recupero menzionata al precedente punto 184, un gran numero di esse, che sono state autorizzate dalla Corte dei conti e hanno condotto al rimborso delle spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere, attiene a incontri con uomini politici.

Si tratta delle domande di rimborso di cui alle righe nn. 1, 7, 19, 41, 43, 59, 92, 97, 118 (in parte), 169, 171, 203, 204, 208, 211, 215, 238, 248, 296 (in parte), 301, 303, 313, 314, 319 e 320, 326 (in parte), 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 336, 339 (in parte), 346, 352, 355, 373 e 374 (in parte), 381, 382 (in parte), 395 e 402 della tabella di recupero. 216 Dalla decisione impugnata risulta che la Corte dei conti contesta le spese di missione o le indennità giornaliere sostenute dal ricorrente nell’ambito delle attività menzionate in tali righe, ritenendole essenzialmente non connesse alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti o ai lavori di quest’ultima. 217 Il ricorrente ritiene che i suoi incontri con uomini politici possano essere collegati all’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, ragion per cui devono essere considerati regolari e tali da far sorgere nel medesimo un legittimo affidamento quanto alla loro regolarità.

Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione espressa dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), rilevando, in particolare, che, a parere della Corte, l’esercizio delle funzioni di un membro della Corte dei conti può includere attività di natura protocollare, volte, in particolare, a far conoscere e promuovere l’attività della Corte e a mantenere, nell’interesse della Corte stessa, relazioni con funzionari di primo piano.

Il ricorrente osserva, inoltre, che la Corte ha specificato che tali attività protocollari possono riguardare, più frequentemente, funzionari dello stesso Stato membro del membro della Corte dei conti interessato.

Egli ritiene, peraltro, che il presente procedimento non possa consentire alla Corte dei conti di rimettere in discussione quanto affermato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 218 Nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha affermato che le missioni autorizzate, in modo trasparente, al fine di incontrare responsabili politici non possono essere considerate, in generale, a causa del loro scopo, manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 438 ).

Più in particolare, per quanto riguarda gli incontri del ricorrente con i membri del partito politico in questione, la Corte ha affermato, nell’ambito dello stesso procedimento, che gli stretti legami constatati tra il ricorrente e il partito politico in questione non potevano bastare, nell’ambito del procedimento medesimo, a stabilire una presunzione che consentisse di dedurre sistematicamente il carattere manifestamente irregolare di una missione finalizzata all’incontro con un responsabile politico per il solo fatto che quest’ultimo fosse un membro di tale partito politico (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 464 ).

Infatti, a parere della Corte, tenuto conto, in particolare, del ruolo rilevante svolto da detto partito nella vita politica belga e delle relazioni di cui poteva legittimamente disporre il ricorrente in seno a quest’ultimo a causa delle sue attività precedenti alla sua entrata in carica, l’organizzazione di varie missioni protocollari riguardanti responsabili politici appartenenti allo stesso partito non può essere considerata priva di plausibilità (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 465 ). 219 La Corte dei conti afferma, in sostanza, che un’indagine dell’OLAF ha rilevato le varie omissioni che hanno permesso di dissimulare i reali scopi privati delle attività del ricorrente.

Essa contesta al ricorrente di aver intrattenuto relazioni regolari e intense con una cerchia ristretta di politici di alto livello, membri del partito politico in questione, al quale il ricorrente apparteneva prima della sua nomina alla Corte dei conti, e che il ricorrente conosceva da tempo.

A suo avviso, tali relazioni si collegavano a un’attività politica non dichiarata o non erano, comunque, connesse all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti. 220 Nella parte in cui gli argomenti del ricorrente nel presente procedimento si limitano a fare riferimento, nella sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), e in considerazioni dei rilievi del Tribunale di primo grado svolti ai precedenti punti da 202 a 205, al fine di verificare se gli ordini di missione relativi alle domande di rimborso di cui al precedente punto 215 erano tali da far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento quanto alla regolarità delle missioni in questione, occorre, anzitutto, esaminare se la Corte dei conti stessa adduca nuovi argomenti o spiegazioni rispetto a quelli da essa dedotti dinanzi alla Corte in merito a tali domande e, in caso affermativo, valutare se, alla luce di tali nuovi elementi, esse possano essere apprezzate, quanto alla loro regolarità, in modo differente rispetto alla Corte, o se, invece, il Tribunale debba condividere, nell’ambito del presente procedimento, la stessa valutazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). 221 A tale riguardo, nei propri argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, la Corte dei conti non si è basata unicamente sul fatto che i politici menzionati negli ordini di missione in questione fossero membri del partito politico in questione e che fossero conoscenti del ricorrente.

Essa fornisce, infatti, ulteriori specifici chiarimenti per dimostrare che gli incontri del ricorrente con i politici in questione, che erano membri del partito politico medesimo, erano separabili dalle sue funzioni di membro della Corte dei conti, tenuto conto della loro frequenza e della cerchia limitata e identica di persone incontrate, come rivelato dall’indagine dell’OLAF. 222 In primo luogo, va effettivamente rilevato, senza che ciò sia contestato dal ricorrente, che nel corso dei due mandati alla Corte dei conti, questi ha intrattenuto frequenti rapporti con politici iscritti al partito politico in questione. 223 Occorre anzitutto ricordare, come già osservato ai precedenti punti 111 e 112, che tale frequenza degli incontri del ricorrente con politici membri del partito politico in questione è stata rivelata in occasione dell’indagine dell’OLAF.

Da un lato, l’OLAF ha accertato che, durante il suo mandato, il ricorrente si è incontrato almeno 188 volte con politici belgi che erano principalmente membri del partito politico in questione.

Secondo la relazione dell’OLAF, questa cifra corrispondeva al 24% di tutti gli incontri o pranzi del ricorrente che erano stati oggetto delle sue domande di rimborso.

Va precisato che ciò riguarda tutte le righe menzionate al precedente punto 215, ad eccezione delle righe nn. 314, 319 e 320 della tabella di recupero.

Dall’altro, sempre l’OLAF ha riscontrato una connessione tra gli incontri con i politici belgi e le riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico medesimo.

A tal proposito, dalla relazione dell’Ufficio emerge che, nel corso dell’indagine, sono stati recuperati i verbali di 44 riunioni da cui risultava la presenza di membri del consiglio di amministrazione di tale partito politico nel periodo intercorrente dal 17 novembre 2008 al 29 aprile 2010.

L’OLAF ha accertato che il ricorrente era presente a 28 riunioni. 224 Successivamente, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha accertato che le 42 missioni presentate dal ricorrente come aventi ad oggetto l’incontro con esponenti politici belgi potevano essere direttamente collegate all’attività politica del ricorrente, incompatibile con le sue funzioni, in quanto erano, in realtà, finalizzate a consentirgli di partecipare a riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione o ad attività o ricevimenti organizzati dal partito medesimo (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 442 a 457 ).

A queste devono essere aggiunte le dieci domande di rimborso relative alle spese di rappresentanza, considerate irregolari dalla Corte in quanto direttamente collegate all’attività politica del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 633 a 637 ). 225 [Come rettificato con ordinanza del 24 giugno 2025] Infine, oltre agli incontri menzionati al precedente punto 224 e tra quelli indicati al precedente punto 184, va precisato che il ricorrente ha partecipato ad ulteriori 64 incontri con politici, sempre membri del partito politico in questione, nell’ambito di una missione o di una domanda di rimborso delle spese di rappresentanza (righe nn. 19, 23, 24, 27, 41, 43, 57, 65, 66, 89, 92, 96, 97, 111, 116, 118, 168, 169, 171, 183, 184, 190, 203, 204, 208, 211, 215, 218, 236, 238, 248, 257, 276, 281, 293 e 294, 296, 303, 313, 314, 323, 326, 330, 331, 334, 336, 338, 339, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 367, 370, 381, 382, 395, 402 e 408 della tabella di recupero).

A tali incontri si aggiungono quelli diretti ad incontrare un membro del gabinetto di un politico, ossia tre incontri, di cui alle righe nn. 1, 7 e 301 della tabella di recupero. 226 In secondo luogo, dagli elementi del fascicolo emerge che il ricorrente ha incontrato un numero ristretto di uomini politici, tutti membri del partito politico in questione, tanto a livello nazionale quanto a livello dell’Unione europea, ove la maggior parte di detti incontri è stata organizzata nella regione di origine del ricorrente. 227 Si deve ritenere che la frequenza degli incontri del ricorrente con un numero ristretto di uomini politici belgi, membri del partito politico in questione, nel corso dei suoi due mandati alla Corte dei conti, evidenzi il contesto specifico di tali incontri, costituendo così un’informazione essenziale di cui la Corte dei conti non disponeva al momento dell’approvazione delle singole domande di rimborso delle spese e delle indennità di missione presentate separatamente dal ricorrente successivamente agli incontri stessi.

Tale specifico contesto ha potuto essere compreso solo dopo che l’OLAF ha effettuato un esame approfondito della situazione sulla base di informazioni aggiuntive ottenute posteriormente all’approvazione delle missioni da parte del Presidente della Corte dei conti.

Pertanto, a fronte dell’omissione di tali informazioni essenziali, il ricorrente non poteva nutrire un legittimo affidamento nei confronti degli ordini di missione relativi agli incontri con i politici belgi o con i membri dei loro gabinetti, tutti iscritti al partito politico in questione, di cui alle righe nn. 1, 7, 19, 41, 43, 59, 92, 97, 118 (in parte), 169, 171, 203, 204, 208, 211, 215, 238, 248, 296 (in parte), 301, 303, 313, 326 (in parte), 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 336, 339 (in parte), 346, 352, 355, 373 e 374 (in parte), 381, 382 (in parte), 395 e 402 della tabella di recupero. 228 Questa conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti del ricorrente. 229 Da un lato, il ricorrente ritiene che una conoscenza di lunga data della persona incontrata non sia manifestamente sufficiente a screditare l’incontro come estraneo all’esercizio delle proprie funzioni.

A suo parere, nulla impedirebbe ad un membro della Corte dei conti di incontrare persone conosciute.

Dall’altro, egli osserva, in sostanza, che i sette incontri in dodici anni con un membro del gabinetto del leader di un gruppo politico del Parlamento, nell’ambito delle missioni di cui alle righe nn. 1, 7 e 301 della tabella di recupero, non sarebbero manifestamente idonei a dimostrare che qualsiasi incontro con la persona medesima avesse finalità puramente politiche e non rientrasse, quindi, nell’esercizio delle proprie funzioni di membro della Corte dei conti. 230 È ben vero che la semplice circostanza dell’avvenuto incontro con una persona nota al ricorrente non può necessariamente dimostrare che l’incontro stesso non fosse connesso all’esercizio delle sue funzioni.

È altresì vero che il numero di incontri avuti dal ricorrente con una determinata persona nel corso del proprio mandato alla Corte dei conti non è di per sé sufficiente a dimostrare che ogni incontro fosse correlato all’attività politica non dichiarata del ricorrente o non fosse connesso con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. 231 Tuttavia, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe riportate al precedente punto 227 devono essere valutate nel loro contesto specifico. 232 Ai precedenti punti da 222 a 226 è stato, infatti, constatato che, nel corso del mandato del ricorrente alla Corte dei conti, tali riunioni erano molto frequenti e riguardavano un numero ristretto di persone.

Questa frequenza di incontri con un numero ristretto di persone deve essere letta alla luce della constatazione della Corte che il ricorrente, durante la maggior parte dei suoi due mandati alla Corte dei conti, ha svolto un’attività politica attiva, manifestata, in particolare, con la partecipazione diretta e regolare a un organo direttivo di un partito politico nazionale, e che, in conclusione, tale attività era chiaramente incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 267 e 270 ). 233 Ciò premesso, non si può ritenere che i ripetuti incontri del ricorrente con un numero molto ristretto di uomini politici a livello nazionale, tutti membri dello stesso partito politico, al quale egli apparteneva prima di assumere le sue funzioni alla Corte dei conti, fossero nell’interesse della Corte dei conti al fine di promuovere i suoi lavori o scambi di opinioni connessi alle sue funzioni.

Un tale modo di svolgere le funzioni di un membro della Corte dei conti compromette il rispetto delle regole di condotta che lo vincolano in quanto persona che occupa un’alta carica all’interno di un’istituzione dell’Unione.

Come precisato dall’avvocato generale Hogan nelle proprie conclusioni nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2020:1052 ), i membri della Corte dei Conti devono conformarsi agli obblighi di indipendenza, onestà e delicatezza enunciati agli articoli 285 e 286 TFUE, nonché ai più elevati criteri di imparzialità e di condotta disinteressata.

Per i membri della Corte dei conti, che è la «coscienza finanziaria» dell’Unione, ciò implica necessariamente una piena responsabilità quanto al modo in cui utilizzano i fondi pubblici e, di conseguenza, un certo grado di trasparenza per quanto concerne le modalità di tale utilizzo (conclusioni dell’avvocato generale Hogan, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2020:1052 , paragrafo 76 ). 234 È quindi alla luce di tale contesto che va rilevata l’assenza di collegamento delle missioni relative agli incontri con uomini politici, membri del partito politico in questione, di cui alle righe riportate al precedente punto 227, con le funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti, e ciò in assenza di qualsiasi spiegazione o elementi di prova forniti dal ricorrente in senso contrario. 235 Talune critiche mosse dalla Corte dei conti o elementi chiaramente risultanti dal fascicolo consentono di confermare l’assenza di tale collegamento. 236 In primo luogo, va rilevato che, tra le missioni del ricorrente indicate al precedente punto 227, quelle di cui alle righe nn. 19, 41, 118, 171, 203, 211, 215, 238, 303, 326, 331, 334, 346, 352 e 402 della tabella di recupero e che si svolgevano di lunedì sono direttamente collegate all’attività politica non dichiarata del ricorrente ed incompatibili con le sue funzioni.

Nel corso della propria indagine, l’OLAF ha infatti constatato che le riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico in questione si tenevano il lunedì.

L’OLAF ha parimenti rilevato che era evidente che il mandato del ricorrente come membro votante del partito politico in questione ha richiesto la sua regolare partecipazione a dette riunioni settimanali sino al novembre 2008.

Inoltre, dalla relazione dell’OLAF emerge che lo status di membro non votante in seno al partito politico in questione, che il ricorrente ha posseduto successivamente all’aprile 2010, richiedeva la sua presenza quantomeno alle riunioni mensili organizzate il primo lunedì di ogni mese.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova, in relazione alle missioni in questione, di non aver partecipato alle riunioni del partito politico svoltesi di lunedì. 237 In secondo luogo, per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 19 e 296 (in parte) della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con due deputati, la Corte dei conti afferma che si trattava di membri della commissione parlamentare per lo sviluppo o della commissione per i trasporti e il turismo.

A suo avviso, le funzioni di questi deputati sarebbero state prive di qualsiasi correlazione con quelle del ricorrente, che era responsabile, durante il suo mandato alla Corte dei conti, del controllo delle spese dell’Unione per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari.

Inoltre, per quanto riguarda uno di detti deputati, la Corte dei conti ha rilevato che questi aveva precedentemente fatto parte dello stesso partito politico del ricorrente fino al 2002 e che, unitamente a quest’ultimo, era stato membro fondatore di un altro partito politico per un breve periodo nel 2002. 238 In terzo luogo, dagli atti risulta che il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere per missioni che prevedevano diversi incontri con la stessa persona in un periodo di tempo relativamente breve.

Nel 2015 gli incontri del ricorrente si sono, infatti, intensificati, in particolare con due politici membri del partito politico in questione, incontri di cui alle righe nn. 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 336, 346 e 355 della tabella di recupero.

Invitato, all’udienza, a spiegare la frequenza dei suoi incontri con queste due persone, il ricorrente non ha indicato alcuna motivo al riguardo.

Pertanto, in assenza di spiegazioni da parte sua in ordine alla necessità di più missioni protocollari con una stessa persona nel corso di uno stesso anno, le corrispondenti spese devono essere considerate manifestamente irregolari e, quindi, non collegate all’esercizio delle funzioni del ricorrente. 239 In conclusione, alla luce dei suesposti rilievi e del contesto esposto al precedente punto 232, le missioni relative agli incontri con uomini politici, membri del partito politico in questione, di cui alle righe indicate al precedente punto 227, devono essere considerate prive di collegamento con le funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente.

Ne consegue che gli ordini di missione relativi a tali riunioni, emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, non erano tali da giustificare il suo legittimo affidamento sul loro corretto svolgimento.

Il quarto motivo di ricorso dev’essere, pertanto, respinto nella parte riguardante dette missioni. 240 Per contro, per quanto attiene alle missioni del ricorrente di cui alle righe nn. 314, 319 e 320 della tabella di recupero, va osservato quanto segue. 241 In primo luogo, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, risulta dalla tabella stessa, che costituisce parte integrante della decisione impugnata, che il ricorrente ha ricevuto un invito ufficiale da un partito politico europeo e che non vi è alcuna prova di una correlazione con le attività della Corte dei conti. 242 A parere del ricorrente, il presente procedimento non potrebbe consentire alla Corte dei conti di mettere in discussione quanto affermato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto (v. supra , punto 217).

A tal proposito, si deve ritenere che il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione espressa dalla Corte in tale sentenza in merito alle spese di rappresentanza in occasione di una cena di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero. 243 Si deve rilevare che nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte si è pronunciata solo sulla regolarità delle spese di rappresentanza relative alla missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, vale a dire una cena con un deputato del Parlamento rappresentante di un partito politico europeo.

La Corte ha, in effetti, ritenuto che, in assenza di ulteriori motivazioni o prove di irregolarità da parte della Corte dei conti, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute in occasione di inviti rivolti a membri del Parlamento devono essere considerate regolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 624 ). 244 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene irregolari le spese sostenute in occasione della riunione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero.

A tal proposito, essa ricorda che il ricorrente ha risposto a un invito di un partito politico e che l’altra parte della missione in questione consisteva in un’attività di caccia ricreativa in Belgio, ritenuta irregolare dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

Dinanzi al Tribunale, la Corte dei conti deduce, pertanto, argomenti nuovi rispetto a quelli sui quali è fondata la valutazione della Corte, richiamata al precedente punto

243. 245 Il Tribunale rileva che dal fascicolo risulta che la persona incontrata era un deputato del Parlamento e un membro della commissione per il controllo del bilancio.

Da un lato, nel presente procedimento, la Corte dei conti non afferma che tale persona fosse membro del partito politico in questione o che il ricorrente abbia risposto a un invito di tale partito politico.

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’affermazione della Corte dei conti secondo cui la Corte avrebbe ritenuto irregolare un’attività di caccia ricreativa, va osservato che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha riconosciuto come irregolari le missioni del ricorrente relative agli inviti a partecipare a battute di caccia in Belgio, di cui alle righe nn. 315 e 371 della tabella di recupero.

Orbene, tali missioni non avevano nulla a che fare con la cena del ricorrente con un deputato del Parlamento, di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero.

Da un lato, risulta dal fascicolo che tale cena si è svolta a [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno della missione di cui alla riga n. 315, che riguardava un’attività di caccia in Belgio, ossia il 15 ottobre 2014.

Tuttavia, come emerge dagli atti, la missione di cui alla riga n. 315 è iniziata solo alle 23:00 alla partenza da [OSCURATO:PERSONA] e quindi, con ogni probabilità, non avrebbe potuto iniziare prima della cena in questione, di cui alla riga n. 314.

La Corte dei conti non ha quindi accertato l’esistenza di un’attività ricreativa di caccia nel giorno della riunione di cui alla riga n. 314.

Dall’altro, la missione di cui alla riga n. 371 ha avuto luogo il 16 novembre 2015, vale a dire più di un anno dopo la cena di cui alla riga n. 314. 246 Ciò detto, le precisazioni della Corte dei conti riportate al precedente punto 244 non sono sufficienti a far sì che la missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero possa essere valutata, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata al precedente punto

243. Il Tribunale condivide, pertanto, tale valutazione in relazione alle spese di missione e alle indennità giornaliere di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, nonostante il fatto che essa si riferisca unicamente alle spese di rappresentanza connesse con la missione di cui alla riga menzionata. 247 Conseguentemente, nei limiti in cui, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha sostanzialmente ritenuto regolare la domanda di rimborso delle spese di rappresentanza relative alla missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero (v. supra , punto 243), si deve concludere che il relativo ordine di missione emesso, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti era tale da far sorgere nel medesimo il legittimo affidamento quanto alla regolarità della missione stessa.

La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata nella parte riguardante la missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, per un importo di EUR 96,60. 248 In secondo luogo, per quanto riguarda l’incontro con un membro del gabinetto di un ministro belga di cui alle righe nn. 319 e 320 della tabella di recupero, al fine di negare l’irregolarità delle spese relative a tale missione, il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 217). 249 A sostegno del carattere irregolare dell’incontro, la Corte dei conti fa presente che si trattava di un incontro con il ministro federale della Mobilità, rivelatosi estraneo alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti incaricato di controllare le spese dell’Unione per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari. 250 Nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha accertato che la persona incontrata non è stata descritta dalla Corte dei conti come appartenente al partito politico in questione, ritenendo che la missione dovesse essere collegata a un’attività politica o privata, a causa della sua correlazione con il settore dei trasporti.

La Corte ha ritenuto tale elemento insufficiente a dimostrare la natura manifestamente irregolare della missione di cui trattasi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 470 ). 251 Alla luce della conclusione formulata al precedente punto 205, a fronte degli stessi fatti ed elementi di prova dedotti nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ) e nel presente procedimento, occorre riprendere la valutazione operata della Corte per quanto attiene alla missione di cui alle righe nn. 319 e 320 della tabella di recupero.

Di conseguenza, considerato che la natura manifestamente irregolare di tale missione non è stata dimostrata dinanzi alla Corte (v. supra , punto 250) e considerato che la Corte dei conti non sostiene che essa presenti carattere fraudolento o abbia omesso informazioni essenziali, si deve ritenere che l’ordine di missione emesso al riguardo, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti era tale da far sorgere nel ricorrente il legittimo affidamento quanto alla regolarità della missione in questione.

Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda la missione di cui alle righe nn. 319 e 320 della tabella di recupero, per un importo di EUR 96,60. ii) Sulle altre missioni 252 Tra le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto 184, altre domande che hanno condotto al rimborso di spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere e che la Corte dei conti ha considerato non correlate all’esercizio delle funzioni di membro di tale istituzione si riferivano alle attività del ricorrente di cui alle righe nn. 47, 56, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 284, 290, 293 e 294, 310 (in parte), 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero. 253 Al pari delle missioni aventi ad oggetto gli incontri con uomini politici e membri dei loro gabinetti (v. supra , punto 216), dalla decisione impugnata emerge che la Corte dei conti contesta le spese di missione o le indennità giornaliere sostenute dal ricorrente relative alle domande di rimborso di cui alle righe menzionate al precedente punto 252, ritenendole essenzialmente estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 254 Il ricorrente deduce che le missioni indicate al precedente punto 252 sono correlate alle proprie funzioni di membro della Corte dei conti.

A tal proposito, si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), sostenendo la sua rilevanza nel presente procedimento e ricordando che la Corte dei conti non può, nella specie, contestare quanto affermato dalla Corte in tale sentenza alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 255 In primo luogo, per quanto riguarda, in parte, le missioni di cui alle righe nn. 330, 331 e 334 della tabella di recupero, occorre rilevare che nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) la Corte non si è espressa sulla regolarità della partecipazione del ricorrente a un ricevimento di «Nuovo anno» di un’associazione fiamminga a vocazione politica (riga n. 330, in parte) e alla presentazione di un documento alla commissione parlamentare per il controllo del bilancio (COCOBU) (riga n. 331, in parte), nonché dell’incontro del medesimo con un ambasciatore belga a Cuba (riga n. 334, in parte). 256 Per quanto attiene alle attività di cui alle righe nn. 330 e 331, la Corte dei conti sostiene che la partecipazione del ricorrente a un ricevimento di «Nuovo anno» di un’associazione fiamminga a vocazione politica e alla presentazione di un documento al COCOBU sarebbe stata seguita da un incontro con un membro del partito politico in questione.

Per quanto riguarda l’attività di cui alla riga n. 334, la Corte dei conti osserva che l’agenda del ricorrente non menziona alcun incontro con l’ambasciatore belga a Cuba nel giorno in questione e che, in ogni caso, tale eventuale incontro non avrebbe potuto essere collegato alle sue funzioni di membro della Corte dei conti, in quanto quest’ultima non aveva in programma alcuna missione di audit a Cuba. 257 Il ricorrente non formula alcuna osservazione in merito a tali affermazioni della Corte dei conti, benché sia suo onere, nel presente procedimento, dimostrare (v. supra , punto 193) che l’imputazione delle spese di missione in questione al bilancio dell’Unione fosse giustificata e che la decisione impugnata sia illegittima per aver considerato tali spese indebitamente rimborsate. 258 Ciò premesso, si deve ritenere che le missioni menzionate, in parte, alle righe nn. 330, 331 e 334 della tabella di recupero non presentino alcun collegamento con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente.

Ne consegue che i relativi ordini di missione, emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, non erano tali da giustificare il suo legittimo affidamento quanto alla regolarità delle missioni medesime.

Il quarto motivo di ricorso deve quindi essere respinto nella parte riguardante dette missioni. 259 In secondo luogo, per quanto attiene alla missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che le censure della Corte dei conti relative a tale missione dovevano essere respinte atteso che l’irregolarità imputata al ricorrente dalla Corte dei conti poteva essere considerata come un errore scusabile da parte del ricorrente stesso.

A parere della Corte, per quanto apparisse fondata l’affermazione della Corte dei conti, secondo cui la missione sarebbe stata mantenuta nonostante l’annullamento dell’incontro che l’aveva giustificata, tenuto conto di un’annotazione contenuta nell’agenda del ricorrente, l’esistenza di una frode a tal riguardo non risultava dimostrata, in quanto, all’ora inizialmente prevista per lo svolgimento della missione stessa si era tenuto un pranzo dichiarato alla Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 579 ). 260 Nella specie, la Corte dei conti rammenta che la riunione collegata alla missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero è stata annullata e che, al suo posto, il ricorrente ha offerto un pranzo a tre membri del partito politico in questione. 261 Tenuto conto dei rapporti del ricorrente con i politici iscritti al partito politico in questione, che il Tribunale considera privi di collegamento con le funzioni del ricorrente in quanto membro della Corte dei conti (v. supra , punti da 232 a 234 e 239), la stessa conclusione di cui al precedente punto 227 dev’essere applicata con riguardo alla missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero. 262 Si deve pertanto ritenere che il contesto delle relazioni del ricorrente con i membri del partito politico in questione costituisca un’informazione essenziale che il presidente della Corte dei conti non era in grado di conoscere al momento dell’approvazione della domanda di rimborso delle spese di missione e delle indennità in questione.

In considerazione dell’omissione di tali informazioni essenziali, il ricorrente non può invocare il legittimo affidamento in relazione all’ordine di missione, riguardante una riunione annullata e sostituita da un pranzo con tre membri del partito politico in questione.

Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte riguardante la missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero. 263 In terzo luogo, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto, in sostanza, che la stragrande maggioranza delle domande di rimborso di cui alle righe riportate al precedente punto 252, ossia le righe nn. 56, 57, 63, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 196, 199, 277, 284, 290, 310 (in parte), 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero, non dovevano essere considerate manifestamente irregolari rispetto alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , UE:C:2021:782 , punti da 498 a 501 , 515 , da 534 a 536, 558, 559, da 561 a 563, da 567 a 576 e 579). 264 Nella specie, il ricorrente si richiama, in sostanza, per quanto attiene alla questione se gli ordini di missione relativi alle domande di rimborso indicate al precedente punto 263 fossero tali da far sorgere il suo legittimo affidamento sulla regolarità delle missioni medesime, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

Occorre, quindi, applicare lo stesso ragionamento esposto al precedente punto

220. Si deve pertanto esaminare se la Corte dei conti deduca elementi e argomenti nuovi rispetto a quelli già dedotti dinanzi alla Corte in merito alle domande di rimborso in questione e, in caso affermativo, valutare se, alla luce di tali elementi, le domande stesse debbano essere considerate in modo differente rispetto a quanto operato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). – Sulle missioni di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero 265 Per quanto riguarda gli ordini di missione relativi agli incontri del ricorrente con diplomatici e imprenditori di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che la Corte dei conti, su cui incombeva l’onere della prova, non avesse dimostrato sufficientemente che le missioni in occasione delle quali tali spese erano state sostenute fossero di natura privata.

Secondo la Corte, tali missioni, relative a incontri con diplomatici e imprenditori, potevano, in linea di principio, essere correlate alle funzioni di un membro della Corte dei conti che siede nella sezione responsabile per le relazioni esterne dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 569 a 575 ). 266 Quanto alle missioni di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, dirette a consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha rilevato che tali incontri potevano costituire, in linea di principio, un’occasione per procedere a scambi di opinioni su argomenti che interessano la Corte dei conti nonché per far conoscere e per promuovere i lavori di quest’ultima presso alti funzionari nazionali.

Ad avviso della Corte, la circostanza che tali incontri fossero organizzati da un organismo che si propone di promuovere gli interessi fiamminghi a [OSCURATO:PERSONA] non è, di per sé, sufficiente per dimostrare l’irregolarità delle missioni in questione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 573 ). 267 Come osservato al precedente punto 116, la tabella di recupero, che costituisce parte integrante della decisione impugnata, indica, con riferimento alla relazione dell’OLAF, in particolare alle pagine 5, 18, 29 e 37, che le domande di rimborso di cui alle righe nn. 138 e 196 della tabella medesima si riferiscono a inviti ufficiali di un circolo che si propone di rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA] organizzando incontri per consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero e che esse non erano collegate alle funzioni di membro della Corte conti del ricorrente.

La stessa considerazione viene effettuata con riguardo alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 382 della tabella di recupero. 268 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ricorda l’oggetto delle attività di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, come indicato nel precedente punto 267, facendo valere, inoltre, che la conclusione della Corte, richiamata al precedente punto 266, ossia che tali attività potevano costituire un’occasione per procedere a scambi di opinioni su argomenti che interessano la Corte dei conti nonché per far conoscere e per promuovere i lavori di quest’ultima presso alti funzionari nazionali, si applicherebbe a qualsivoglia incontro tra un membro della Corte dei conti con una persona esterna a’ quest’ultima. 269 A tale proposito, un tale argomento non può di per sé bastare a confutare quanto rilevato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, causa C‑130/19 , Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( EU:C:2021:782 ), vale a dire, da un lato, che non è stato contestato il fatto che una «cena diplomatica» che si tiene ogni anno a [OSCURATO:PERSONA] riunisca un gran numero di diplomatici belgi e, dall’altro, che gli incontri con i diplomatici potrebbero in linea di principio essere collegati alle funzioni di un membro della Corte dei conti che siede nella sezione responsabile delle relazioni esterne dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 569 e 573 ). 270 Di conseguenza, per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, dev’essere ripresa la valutazione compiuta al riguardo dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 265, 266 e 269, e di considerarle, in linea di principio, non irregolari. 271 Ciò non vale, per contro, per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero. 272 Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 56 della tabella di recupero, relativa a un pranzo di lavoro del 6 luglio 2009 con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa, che, secondo le precisazioni fornite dalla Corte dei conti nella tabella di recupero che costituisce parte integrante della decisione impugnata, era collegato a un intervento effettuato a favore di terzi che desideravano adottare un minore in quel paese, la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dalla Corte dei conti, successivi di diversi mesi alla data di tale missione e che non facevano riferimento né a tale pranzo né a fatti avvenuti in precedenza, non consentivano di stabilire con certezza se tale missione presentasse finalità estranee alle funzioni del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 570 e 571 ). 273 Nel presente procedimento, la Corte dei conti fa riferimento al fascicolo contenente un estratto della relazione dell’OLAF relativo a tale incontro con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa.

Come osservato al precedente punto 122, nel corso della propria indagine l’OLAF ha considerato l’incontro come privato, accertando che il ricorrente aveva incontrato il diplomatico per una questione relativa all’adozione di un minore russo da parte di una famiglia belga.

Secondo la relazione dell’OLAF, un’annotazione nell’agenda digitale del ricorrente faceva riferimento alle difficoltà incontrate nella pratica di adozione e il console in questione era disposto ad assistere nel completamento delle formalità necessarie e a risolvere il problema riscontrato.

Inoltre, l’OLAF ha rilevato che il ricorrente aveva incontrato lo stesso diplomatico il 22 giugno e, nuovamente, il 6 luglio 2009 e che gli ordini di missione indicavano «incontro con [diplomatico]», senza menzionare lo scopo effettivo di tali incontri. 274 La Corte dei conti sostiene parimenti che lo scopo di detto incontro era quello di facilitare una procedura di adozione di un minore di nazionalità russa per una coppia di nazionalità belga, il che dimostrerebbe la sua natura privata.

Essa fa riferimento al contesto di tale missione, facendo presente che essa era stata preceduta da un’altra missione «senza indennità» che aveva avuto luogo due settimane prima, il 22 giugno 2009, alle quali aveva poi fatto seguito un altro contatto il 30 novembre 2009.

Secondo la Corte dei conti, il fatto che, per questi due contatti, il ricorrente non avesse richiesto un ordine di missione con indennità testimonia che essi riguardavano la sfera privata e familiare della coppia in questione. 275 Si deve ritenere che, alla luce dei dettagli forniti dalla Corte dei conti, la regolarità di tale missione appare dubbia.

La Corte dei conti si fonda, in particolare, sulla frequenza degli incontri tra il ricorrente e lo stesso diplomatico della [OSCURATO:PERSONA], in un periodo di tempo molto breve, senza altri incontri negli anni precedenti e successivi, combinati con gli scambi di posta elettronica nello stesso periodo relativi a una particolare procedura di adozione di un minore per una coppia di amici, al fine di avanzare dubbi in ordine alla regolarità della missione in questione. 276 Conseguentemente, a fronte di dubbi quanto alla regolarità delle somme rimborsate al ricorrente, incombe a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver sostenuto le spese in questione nel rispetto delle norme vigenti (v. supra , punto 193).

Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento in grado di confutare tale dubbio. 277 Anche per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero, relativa ad un pranzo con l’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, sussistono dubbi sulla sua regolarità, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte dei conti.

In merito a tale missione, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che la natura privata di tale pranzo, laddove l’a Corte dei conti ha fatto valere la sussistenza di rapporti di amicizia tra tale ambasciatore e il ricorrente e l’identità degli altri invitati, non fosse stata dimostrata, in assenza di qualsiasi elemento di prova in grado di rendere edotta la Corte in merito allo scopo di tale pranzo, e che, quindi, la mera esistenza di rapporti di tal genere non era, in ogni caso, sufficiente ad escludere che il pranzo stesso potesse rivestire una dimensione professionale (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei Conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 575 ). 278 Nell’ambito del presente procedimento, il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento.

Quanto alla Corte dei conti, essa spiega nuovamente, in termini diversi, che la missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero era di natura privata, precisando che si trattava di un invito dell’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, rivolto a cinque persone, tra cui il ricorrente e sua moglie, per un fine settimana nella sua residenza di Parigi, in occasione di una degustazione di vini.

Essa sostiene che, nell’ambito di tale missione, il ricorrente ha offerto il pranzo facendo recapitare un mazzo di fiori a nome di tutti gli invitati, precisando che risulta provato che egli ha anche richiesto, e ricevuto dalla Corte dei conti, una cravatta e un foulard come regali ufficiali per l’ambasciatore e la moglie. 279 La Corte dei conti giustifica ulteriormente la natura privata della missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero facendo riferimento a un’attività precedentemente svolta dal ricorrente con le stesse cinque persone, che la Corte ha ritenuto irregolare nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

La Corte dei conti si richiama, inoltre, ai documenti del fascicolo che contengono, inter alia , un estratto della relazione dell’OLAF che collega l’attività del ricorrente a «visite di cortesia [a] uomini d’affari e conoscenti per motivi privati». 280 I dettagli forniti dalla Corte dei conti appaiono plausibili.

Si tratta, infatti, di un incontro che, in un arco di tempo molto breve, si è svolto, su identico invito, con le stesse persone, con riguardo alle quali un altro incontro, oggetto della riga n. 268 della tabella di recupero, è stato ritenuto irregolare dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), considerato che si riferiva a una cena organizzata in un ristorante vicino a un’azienda vinicola e diversi messaggi di posta elettronica indicavano che lo scopo dello spostamento del ricorrente nonché del suo ospite nella regione interessata era quello di visitare l’azienda vinicola in questione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 659 ).

Tali circostanze consentono di ritenere dubbia la regolarità della missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero. 281 Atteso che il ricorrente non è in grado di dimostrare, nella specie, che le missioni di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero, a fronte di dubbi in ordine alla loro regolarità, avessero finalità professionali, esse devono essere considerate non collegate all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente e, quindi, irregolari.

Ne consegue che gli ordini di missione relativi a tali riunioni, emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, non erano tali da giustificare il suo legittimo affidamento sul loro corretto svolgimento.

Il quarto motivo di ricorso dev’essere, pertanto, respinto per quanto riguarda le spese delle missioni di cui alle righe nn. 56 e

284. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 57 e 391 della tabella di recupero 282 Per quanto riguarda gli ordini di missione relativi agli incontri del ricorrente con un membro della Commissione di cui alle righe nn. 57 e 391 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla Corte dei conti non fossero sufficienti a dimostrare l’irregolarità addotta da quest’ultima in relazione a queste due missioni.

La Corte ha rilevato che non era contestato che una riunione del genere potesse, in linea di principio, essere collegata all’esercizio delle funzioni di un membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 561 ). 283 Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero, la Corte ha osservato che non risulta dimostrata la fondatezza dell’affermazione della Corte dei conti secondo cui tale missione sarebbe stata, in realtà, connessa con l’organizzazione di un festival musicale di interesse privato per il ricorrente.

La Corte ha osservato che questa missione aveva avuto luogo il 13 luglio 2009, mentre la corrispondenza di posta elettronica relativa al festival in questione prodotta dalla Corte dei conti riguardava una sovvenzione per il 2011 e risaliva ai mesi di settembre e ottobre 2011.

Inoltre, secondo la Corte, il collegamento tra la missione medesima e la sovvenzione appariva ancor meno plausibile, atteso che il membro della Commissione interessato è stato responsabile per la cultura solo a decorrere dal 10 febbraio 2010 (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 562 e 563 ). 284 Nel presente procedimento, la Corte dei conti si richiama ai documenti del fascicolo, contenente, in particolare, un estratto della relazione dell’OLAF da cui risulta che l’incontro con un membro della Commissione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero era connesso a un festival europeo di musica giovanile.

Essa ritiene che tale rapporto abbia consentito al ricorrente, due anni dopo, di intervenire personalmente per ottenere una sovvenzione a favore di un’associazione operante nel comune che, nel 2019, si era fuso con il comune di origine del ricorrente, di cui era stato sindaco, comune che organizzava un festival musicale europeo della gioventù.

Tale elementi sono già stati esaminati dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), come precisato al precedente punto

283. 285 Inoltre, la Corte dei conti sostiene che la missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero è irregolare, in assenza di qualsiasi collegamento tra i compiti di audit svolti dal ricorrente, da un lato, e quelli del membro della Commissione in questione il quale, all’epoca dei fatti, deteneva, dall’altro, il portafoglio della sanità. 286 Tuttavia, pur a voler ritenere che le questioni relative alle relazioni esterne, all’allargamento e agli aiuti umanitari, per le quali il ricorrente è stato direttamente responsabile durante il proprio mandato (v. supra , punto 32), non presentino un collegamento con il settore della sanità, resta il fatto che questa sola circostanza non è di per sé sufficiente, in considerazione della differenza di temporalità dei fatti in questione e dell’assenza di prove concrete, per consentire che la missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero sia valutata, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 282 e 283, dovendosi conseguentemente escludere l’irregolarità della missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero. 287 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ) la Corte ha ritenuto che la Corte dei conti non avesse prodotto alcun documento specifico a sostegno dell’affermazione secondo cui tale missione avrebbe riguardato un «pranzo privato».

A parere della Corte, il fatto, allo stato non dimostrato, che il membro della Commissione interessato sia un compagno di caccia del ricorrente non può, di per sé, dimostrare la natura privata del pranzo di cui trattasi.

Inoltre, nemmeno la circostanza che a tale pranzo abbia parimenti partecipato un responsabile di un’organizzazione che riunisce proprietari e gestori immobiliari europei non era, secondo la Corte, tale da provare la fondatezza della posizione della Corte dei conti, tanto più che è pacifico che l’elenco degli invitati a tale pranzo, tenutosi presso la sede della Commissione, non fosse stato predisposto dal ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 564 e 565 ). 288 Nella specie, la Corte dei conti fa valere un insieme di elementi indiziari al fine di dimostrare il carattere privato dell’incontro di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero, ove si consideri che la presenza di due coniugi contrasterebbe con la confidenzialità riservata alle discussioni di carattere professionale, che altre riunioni si sono svolte con le stesse cinque persone, riunioni ritenute dalla Corte, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), di natura privata, e che sussisteva un dimostrato interesse comune per la caccia condiviso dal membro della Commissione incontrato e dal ricorrente. 289 Anzitutto, per quanto riguarda la natura privata della riunione in questione, come rilevato dall’OLAF nella propria relazione, e il fatto che il membro della Commissione interessato e il ricorrente condividessero un interesse per la caccia, tali asserzioni sono già state esaminate dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), come esposto al precedente punto

287. 290 Inoltre, per quanto riguarda la presenza di due coniugi, la Corte ha ricordato, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), che la nota del 22 aprile 2004 prevedeva espressamente che i coniugi e i partner dei membri della Corte dei conti nonché dei loro ospiti potessero essere invitati a partecipare alle manifestazioni per le quali erano sostenute spese di rappresentanza e per ricevimento (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 611 ). 291 Infine, per quanto riguarda gli altri incontri con le stesse cinque persone che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha considerato di natura privata, la Corte dei conti fa riferimento all’attività di cui alla riga n. 376 della tabella di recupero.

In tal modo, essa deduce un nuovo argomento rispetto a quelli esaminati dalla Corte in tale sentenza, illustrati al precedente punto

287. 292 Tuttavia, a tal proposito, è sufficiente osservare che l’attività di cui alla riga n. 376 della tabella di recupero ha coinvolto persone che non erano tutte presenti al pranzo considerato nell’ambito dell’attività di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero. 293 Di conseguenza, le nuove spiegazioni fornite dalla Corte dei conti, di cui al precedente punto 291, non sono sufficienti per valutare la missione di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero in modo diverso dalla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), ricordata ai precedenti punti 282, 287, 290 e 292, cosicché, nell’ambito del presente procedimento, tale missione dev’essere considerata regolare. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero 294 Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con il presidente della Fédération des Entreprises de Belgique (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe») e alla sua partecipazione a forum organizzati dalla federazione medesima, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che, alla luce dell’importanza del ruolo riconosciuto alle federazioni di imprese di portata nazionale, tali missioni non dovessero essere considerate manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 515 ). 295 Nel presente procedimento, la Corte dei conti si richiama ai documenti del fascicolo, contenenti, in particolare, un estratto della relazione dell’OLAF, da cui risulta che la maggior parte di tali rapporti riguardava organismi locali, quali la Camera di commercio e dell’industria della regione d’origine del ricorrente, un gruppo industriale del luogo d’origine del ricorrente e un’associazione locale di datori di lavoro, il cui ambito era limitato alla regione d’origine del ricorrente (v. anche il precedente punto 116).

A tal proposito, va osservato che questo estratto della relazione dell’OLAF è stato oggetto di esame da parte della Corte nel procedimento sfociato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), e che le missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero non riguardavano incontri con organismi locali della regione d’origine del ricorrente, bensì con la [OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe avente rilevanza nazionale. 296 Per quanto riguarda gli incontri del ricorrente con il presidente della [OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe, di cui alle righe nn. 137 e 143 della tabella di recupero, la Corte dei conti afferma, nella specie, che essi sono manifestamente estranei alle attività della Corte dei conti per un duplice ordine di motivi.

Da un lato, avrebbero avuto luogo a sole quattro settimane di distanza l’uno dall’altro, uno il 24 gennaio 2011 e l’altro il 21 febbraio 2011.

Dall’altro, sarebbero avvenuti in un periodo in cui la persona incontrata stava lasciando la presidenza di tale federazione.

Essa precisa che, alla fine di gennaio 2011, è stato annunciato dalla stampa che questa persona sarebbe stata sostituita da un’altra. 297 Tuttavia, alla luce dei rilievi della Corte richiamati al precedente punto 294, queste due ragioni non sono sufficienti a far sorgere dubbi sulla natura privata degli incontri in questione, facendo sì che, nel presente procedimento, le missioni di cui alle righe nn. 137 e 143 della tabella di recupero possano essere valutate diversamente rispetto alla valutazione compiuta della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 298 Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero, la Corte dei conti precisa che solo un’attività svolta nell’interesse del servizio possa giustificare un ordine di missione e il rimborso delle relative spese.

A suo avviso, una distinzione in base all’ambito regionale o nazionale degli organismi, come operata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), non è tale da soddisfare tale requisito.

Più in particolare, per quanto attiene all’attività oggetto della missione di cui alla riga n. 155, si tratterebbe, ad avviso della Corte dei conti, di un’attività di lobbying che non potrebbe rispondere agli interessi e alle attività della Corte dei conti, che è il revisore esterno dell’Unione.

Essa aggiunge, parimenti, che il ricorrente non vi ha partecipato come relatore. 299 Si deve necessariamente rilevare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte non si è limitata a riconoscere l’importante ruolo delle federazioni imprenditoriali di rilevanza nazionale, rilevando anche che gli organismi rappresentativi della società civile possono esprimere posizioni relative al funzionamento delle istituzioni che possono essere prese in considerazione dalla Corte dei conti al momento della redazione di relazioni vertenti su tale funzionamento (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 504 ).

Ne consegue che non si può escludere che la partecipazione a forum organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe possa risultare utile per gli interessi e le attività della Corte dei conti.

Questa conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che il ricorrente non abbia partecipato come relatore.

Infatti, la presa in considerazione delle posizioni espresse da organismi rappresentativi della società civile può assumere diverse forme, attive o passive. 300 Di conseguenza, gli argomenti esposti al precedente punto 298 non sono sufficienti per consentire che le missioni di cui alle righe nn. 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero siano valutate, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 294 e

299. Ciò detto, le missioni di cui alle suindicate righe devono essere considerate regolari. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero 301 Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero, relative a incontri con un dirigente di una società di revisione internazionale, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha osservato che non si può ritenere che le missioni destinate allo scambio di opinioni con i responsabili di studi internazionali di audit siano manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 494 ).

In risposta all’argomento della Corte dei conti secondo cui tali contatti dovrebbero essere inquadrati in appalti pubblici o collocarsi in attività di formazione, la Corte ha rilevato che tali principi non erano previsti dalle norme interne cui fa riferimento la Corte dei conti né corrispondevano alla sua prassi, risultante dagli ordini di missione del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , paragrafo 497 ). 302 Più in particolare, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 199 della tabella di recupero, per la quale la Corte dei conti ha sostenuto che il suo vero scopo era quello di discutere un’offerta di lavoro che avrebbe potuto interessare uno dei figli del ricorrente, la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dalla Corte dei conti non consentissero di dimostrare, in misura sufficiente, che l’incontro fosse stato organizzato a tale scopo o che riguardasse principalmente gli interessi familiari del ricorrente o, di conseguenza, di stabilire la manifesta irregolarità di tale missione.

La Corte ha riconosciuto che, in effetti, dai messaggi di posta elettronica trasmessi dalla Corte dei conti risultava chiaramente che la persona incontrata durante la suddetta missione aveva ricevuto, successivamente al colloquio con il ricorrente, il curriculum vitae di uno dei suoi figli indicando potenziali prospettive di lavoro per quest’ultimo.

Tuttavia, la giustificazione fornita dal ricorrente, secondo cui un pranzo di lavoro poteva essere accompagnata da discussioni più informali relative, in particolare, alla situazione familiare dei commensali, che potevano spiegare tale corrispondenza, non è apparsa priva di plausibilità (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 500 e 501 ). 303 Nell’ambito del presente procedimento, la Corte dei conti ricorda che i contatti con gli studi internazionali privati di audit devono essere regolamentati allo stesso modo di qualsiasi contatto con operatori privati attraverso appalti pubblici.

Per quanto riguarda, più specificamente, l’incontro di cui alla riga n. 199 della tabella di recupero, ’essa precisa che, nella propria relazione, l’OLAF ha considerato tale incontro di natura privata, in quanto era stato seguito da uno scambio di corrispondenza elettronica tra il ricorrente e la persona incontrata, nell’ambito della quale quest’ultima aveva ricevuto il curriculum vitae di uno dei figli del ricorrente stesso, menzionando potenziali prospettive di lavoro per il medesimo.

Con tali argomenti, nel presente procedimento la Corte dei conti non aggiunge nulla di nuovo agli argomenti da essa già dedotti nella causa sfociata nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ), richiamati ai precedenti punti 301 e

302. 304 Come rilevato ai medesimi punti 301 e 302, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dalla Corte dei conti non consentissero di dimostrare, in misura sufficiente, che la riunione di cui alla riga n. 199 fosse stata organizzata a fini privati e riguardasse principalmente gli interessi familiari del ricorrente, non potendosi ritenere, per contro, che missioni destinate allo scambio di opinioni con i responsabili di studi internazionali di audit fossero manifestamente irregolari. 305 Di conseguenza, gli argomenti esposti al precedente punto 303 non sono sufficienti per consentire che, nel presente procedimento, le missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero siano valutate diversamente rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 301 e 302, cosicché dette missioni devono essere considerate regolari. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 128, 411 e 412 della tabella di recupero 306 Per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 128, 411 e 412 della tabella di recupero, collegate a eventi organizzati, rispettivamente, da un’organizzazione che riuniva proprietari e gestori immobiliari europei, da un’altra associazione di proprietari fondiari e da una fondazione per la conservazione degli habitat, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha escluso che esse potessero essere considerate manifestamente irregolari.

Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 128 della tabella di recupero, la Corte ha osservato che la partecipazione, sulla base di un ordine di missione trasparente, a una conferenza organizzata presso il Parlamento in relazione a un’organizzazione rappresentativa di dimensione europea non poteva essere contestata al ricorrente.

Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 411 e 412 della tabella di recupero, la Corte ha sottolineato che ’la Corte dei conti si è basata su presunti legami tra tali organismi e una fondazione ambientalista nella regione d’origine del ricorrente stesso, non supportati da prove trasmesse alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 534 a 536 ). 307 Nel presente procedimento, la Corte dei conti richiama le proprie considerazioni secondo cui gli eventi in questione non erano correlati all’esercizio delle funzioni del ricorrente o ai suoi interessi, senza peraltro fornire nuovi elementi a sostegno di tale affermazione.

Pertanto, tale sola affermazione non è, di per sé, sufficiente per consentire che, nel presente procedimento, dette missioni vengano valutate in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] (C‑130/19,EU:C: 2021:782), richiamata al precedente punto

306. Di conseguenza, tali missioni devono essere considerate non manifestamente irregolari. – Sulla missione di cui alla riga n. 347 della tabella di recupero 308 Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 347 della tabella di recupero, relativa all’incontro con un funzionario della Banca nazionale del Belgio nonché con un parlamentare belga e un avvocato, anch’essi titolari di funzioni presso la banca medesima, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha rilevato che essa non poteva essere qualificata come manifestamente irregolare solo sulla base dell’affermazione della Corte dei conti, secondo cui la missione stessa era «priva di nesso con le funzioni [del ricorrente]», mentre il deputato stesso era membro del partito politico in questione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 559 ). 309 Nel presente procedimento, la Corte dei conti non ha presentato alcuna informazione relativa alla missione di cui trattasi, cosicché si deve ritenere, al pari della valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), ricordata al precedente punto 308, che la missione non può essere considerata manifestamente irregolare. – Sulla missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero 310 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero, riguardante, in parte, una visita a un’università, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsiasi precisazione da parte della Corte dei conti sul motivo della presunta irregolarità, la missione stessa non potesse considerarsi manifestamente irregolare nella parte in cui riguardava, parzialmente, una visita a un’università (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 558 ). 311 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che la missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero debba essere considerata estranea all’interesse del servizio e quindi irregolare, senza fornire nuovi elementi a sostegno di tale affermazione.

Tuttavia, come affermato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. il precedente punto 310), tale affermazione non è di per sé sufficiente per consentire di considerare la missione medesima, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte della Corte dei conti, manifestamente irregolare. – Sulla missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero 312 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero, il cui scopo era quello di partecipare al funerale del padre di uno degli assistenti del ricorrente, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha osservato che la partecipazione al funerale del padre di uno degli assistenti del ricorrente può essere ricollegata all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti, dal quale ci si può ragionevolmente attendere che fornisca il suo sostegno personale in tale occasione a uno dei suoi stretti collaboratori in seno a detta istituzione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 576 ). 313 Nel presente procedimento, la Corte dei conti insiste sul proprio argomento secondo cui la missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero, relativa al funerale di un genitore dell’assistente del ricorrente, non potrebbe dar luogo all’impegno di fondi dell’Unione, atteso che il decesso di un genitore ricadrebbe nella sfera privata.

A tal riguardo, al pari di quanto osservato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ), richiamato al precedente punto 312, si deve ritenere che tale argomento non sia di per sé sufficiente per far considerare la missione irregolare. – Sulla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero 314 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero, relativa a una «cerimonia di inaugurazione [di un] anno accademico [di un istituto di studi europei]», nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha considerato, in merito all’argomento della Corte dei conti relativo all’assenza del nominativo del ricorrente dall’elenco delle personalità europee presenti alla cerimonia stessa e all’estratto di un sito Internet da essa prodotto al riguardo, che ciò non appariva sufficiente per dimostrare l’assenza del ricorrente da tale cerimonia, tenuto conto sia della natura di tale estratto, che non poteva essere assimilato a un verbale contenente un elenco di presenze, sia dei termini utilizzati in tale documento, che dimostravano come fossero ivi indicate solo alcune delle persone presenti alla cerimonia medesima (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 567 ).

Inoltre, la Corte ha ritenuto che, sebbene fosse stato accertato che il ricorrente, il giorno in cui si è svolta la missione in questione, aveva pranzato a [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova prodotti dalla Corte dei conti non consentivano di stabilire l’ora di tale pranzo (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 568 ). 315 Nel presente procedimento, la Corte dei conti sostiene che la missione di cui alla riga n. 63 deve essere considerata irregolare in quanto il ricorrente, a suo avviso, non vi avrebbe assistito.

L’istituzione sottolinea che, in un orario concomitante, il ricorrente ha avuto una «pranzo di lavoro» a [OSCURATO:PERSONA] con un membro di un gabinetto ministeriale belga.

Da un lato, la Corte dei conti osserva, che, considerato che la cerimonia in questione si è svolta tra le ore 10:30 e le ore 13:00, la distanza tra il luogo di tale cerimonia e quello del pranzo di lavoro a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe permesso di arrivare in tempo per quest’ultima.

Essa ha fatto presente che la distanza tra il luogo della cerimonia e il ristorante di [OSCURATO:PERSONA] era di 99,6 km e che la durata di un viaggio senza traffico poteva essere stimata in un’ora e tredici minuti.

D’altra parte, la Corte dei conti sostiene che la pagina del sito web dell’istituto di studi europei in questione, da essa prodotta, consente di stabilire – per deduzione, conoscendo le regole del protocollo applicabili a tali eventi – che il ricorrente non era presente alla cerimonia.

Essa si richiama, inoltre, a un video, disponibile sullo stesso sito web, dal quale risulterebbe che, nel suo discorso, il rettore di tale istituto avrebbe salutato, nell’ordine protocollare, la presenza delle personalità alla cerimonia, senza menzionare in alcun modo quella del ricorrente in quanto membro della Corte dei conti. 316 Gli argomenti dedotti dalla Corte dei conti, richiamati al precedente punto 315, appaiono nuovi rispetto a quelli sui quali si è fondata la valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

Tuttavia, non sono sufficienti per consentire che, nel presente procedimento, la missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero sia valutata in modo diverso rispetto alla valutazione operata dalla Corte nella sentenza medesima.

Infatti, le indicazioni relative alla distanza tra il luogo della cerimonia e quello del pranzo di lavoro del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano che il ricorrente non fosse presente alla cerimonia, in assenza di informazioni sull’ora del pranzo al ristorante, come rilevato dalla Corte nella sentenza (v. supra , punto 314).

Per quanto attiene al video dal quale risulterebbe che, nel proprio discorso, il rettore dell’istituto in questione avrebbe salutato, nell’ordine protocollare, la presenza delle personalità presenti alla cerimonia senza menzione alcuna del ricorrente, tale discorso è disponibile sullo stesso sito Internet dell’estratto menzionato al precedente punto

314. A tal proposito, è sufficiente ricordare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha rilevato che l’estratto in questione citava solo alcune delle persone presenti alla stessa cerimonia, per cui non si può escludere che nel proprio discorso il rettore avrebbe proceduto nella stessa maniera.

Infine, non si può escludere che il ricorrente avesse deciso di lasciare la cerimonia prima della sua conclusione per potersi recare a [OSCURATO:PERSONA] in tempo per il suddetto pranzo. 317 Conseguentemente, alla luce della valutazione della Corte svolta nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ), richiamata al precedente punto 314, la missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero dev’essere considerata non manifestamente irregolare. 318 Alla luce dei suesposti rilievi, il Tribunale deve condividere, nell’ambito del presente procedimento, la valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), riguardante le attività relative alle missioni di cui alle righe nn. 47, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 290, 310 (in parte), 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero.

Al pari della Corte, che ha ritenuto che tali attività non fossero da considerarsi manifestamente irregolari in relazione alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 263), si deve ritenere, in conclusione, che gli ordini di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti in relazione alle attività stesse erano tali da far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento quanto alla loro regolarità.

La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata nella parte riguardante le spese di missione o le indennità giornaliere di cui alle suddette righe, per un importo complessivamente pari a EUR 2018,71.

A tal proposito, per quanto riguarda le spese di missione e le indennità giornaliere di cui alle righe nn. 155, 310, 339 e 373 e 374 della tabella di recupero, la metà di tali spese deve essere conteggiata con riferimento alla missione di cui alla riga n. 155 (EUR 48,30), la terza parte di tali spese deve essere conteggiata con riferimento alla missione di cui alla riga n. 155 (EUR 48,30), la terza parte di tali spese con riferimento alla missione di cui alla riga n. 310 (EUR 48,30) e la quarta parte delle spese in questione rispetto alle missioni di cui alle righe nn. 339 e 373 e 374 (rispettivamente EUR 99,57 e EUR 12,075). 319 Il quarto motivo di ricorso deve essere quindi respinto per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 56, 284, 293 e 294, 330 (in parte), 331 (in parte) e 334 (in parte) della tabella di recupero. iii) Conclusione sulle spese di missione e sulle indennità giornaliere 320 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che, nel presente procedimento, gli ordini di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti in merito alle attività di cui alle righe nn. 47, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 290, 310 (in parte), 314, 319 e 320, 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero erano tali da far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento quanto alla regolarità delle missioni in questione.

La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte riguardante le spese di missione e le indennità giornaliere concesse per le missioni medesime per un importo totale di EUR 2211,91 e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto quanto al resto. 3) Spese di rappresentanza e per ricevimenti 321 Tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 184, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti che la Corte dei conti ritiene essere state indebitamente corrisposte al ricorrente riguardano le righe nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 55, 56, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 98, 110, 111, 116, 138, 150, 160, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 196, 204, 216, 218, 236, 243, 245, 257, 276, 279, 281, 284, 290, 293 e 294, 314, 319 e 320, 323, 336, 338, 339, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 381, 382 e 408 della tabella di recupero. 322 Il ricorrente deduce, in sostanza, che le domande di rimborso delle spese di rappresentanza indicate al precedente punto 321 si riferiscono alle sue funzioni di membro della Corte dei conti.

A tal proposito, egli rinvia, in sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), affermando che, nel presente procedimento, tale valutazione della Corte dovrebbe essere ripresa.

Il ricorrente ritiene che il presente procedimento non possa consentire alla Corte dei conti di contestare quanto affermato dalla Corte in tale sentenza alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 323 In via preliminare, va ricordato che, nel presente procedimento, come rilevato al precedente punto 179, non è necessario esaminare l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le risorse impiegate dalla Corte dei conti per le spese di rappresentanza e per ricevimenti.

Pertanto, per quanto riguarda tali spese, occorre esaminare unicamente la questione se la Corte dei conti sia incorsa in «manifesti errori» laddove le ha considerate sostenute nell’ambito di missioni irregolari. i) Sulle spese di rappresentanza relative ad incontri con uomini politici e membri dei loro gabinetti, membri del partito politico in questione 324 Tra le righe richiamate al precedente punto 321, diverse riguardano i rapporti del ricorrente con uomini politici o membri dei loro gabinetti, tutti iscritti al partito politico in questione.

Si tratta delle righe nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 111, 116, 150, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 257, 276, 293 e 294, 323, 336, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 381, 382 (in parte) e 408 della tabella di recupero. 325 A tal proposito, si deve necessariamente rilevare che cinque delle domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute per inviti rivolti a tali politici o ai membri dei loro gabinetti, vale a dire quelle di cui alle righe nn. 1, 7, 19, 171 e 336 della tabella di recupero, sono collegate alle domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere presentate dal ricorrente.

Nei limiti in cui queste ultime spese sono state considerate dal Tribunale, al precedente punto 239, prive di qualsiasi collegamento con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente, tale conclusione deve essere trasposta anche alle spese di rappresentanza sostenute nell’ambito delle missioni in questione. 326 Per quanto riguarda le altre righe menzionate al precedente punto 324, riguardanti anch’esse rapporti con uomini politici o con membri dei loro gabinetti, tutti appartenenti al partito politico in questione, l’analisi esposta ai precedenti punti da 230 à 235 e 237 à 239 si applica anche al rimborso delle spese di rappresentanza relative a tali linee. 327 È ben vero, come sottolineato dal ricorrente, che nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), per quanto riguarda le spese di rappresentanza e per ricevimenti connesse ai rapporti professionali dal medesimo intrattenuti con una persona che, alla luce della sua posizione, appare tale da essere di interesse per la Corte dei conti, la Corte ha ritenuto che un invito rivolto a tale persona era da considerarsi regolare (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 618 ). 328 Tuttavia, in considerazione dell’onere della prova che grava sul ricorrente nella specie e in assenza di spiegazioni o prove contrarie, il contesto dei suoi rapporti con personalità politiche o membri dei loro gabinetti, tutti iscritti al partito politico in questione, ricordati al precedente punto 232, mette in discussione il collegamento tra tali rapporti e le sue funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (v. supra , punto 239). 329 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto per quanto riguarda le spese di rappresentanza relative alle righe nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 111, 116, 150, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 257, 276, 293 e 294, 323, 336, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 381, 382 (in parte) e 408 della tabella di recupero, essendo accertato che tali spese non sono correlate alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 330 Ciò premesso, non occorre più esaminare gli importi delle spese di rappresentanza ritenute eccessive dalla Corte dei conti, di cui alle righe indicate al precedente punto 329, ossia quelle relative alle righe nn. 6, 24, 27, 89, 90, 116, 168, 190, 194, 218, 236, 257, 293 e 294, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374 e 408 della tabella di recupero, relative a pranzi o cene offerti dal ricorrente a uomini politici, al tempo stesso membri del partito politico in questione. 331 In ogni caso, dalle righe indicate al precedente punto 330 emerge che i costi dei pasti per due persone ammontavano a EUR 124 (riga n. 350), a EUR 293,50 (riga n. 6), a EUR 482 (riga n. 24), a EUR 292 (riga n. 89), a EUR 341 (riga n. 116), a EUR 225 (riga n. 194), a EUR 227 (riga n. 236), a EUR 296 (riga n. 338), a EUR 226 (riga n. 354), a EUR 315 (riga n. 357), a EUR 196 (riga n. 358), a EUR 338,20 (riga n. 367), a EUR 414 (righe nn. 373 e 374) e EUR 347 (riga n. 408), quelli per tre persone ammontavano a EUR 753 (riga n. 27), quelli per quattro persone a EUR 513 (riga n. 190), a EUR 802 (riga n. 257) e EUR 670 (righe nn. 293 e 294), quelli per cinque persone a EUR 564 (riga n. 168) e quelli per sei persone a EUR 1159 (riga n. 90), EUR 630 (riga n. 218) e EUR 1330 (riga n. 370). 332 Va rilevato che tali importi sono particolarmente elevati per spese di ristorazione e che la Corte dei conti aveva quindi ragione di considerarli, a priori , manifestamente eccessivi.

Non avendo il ricorrente offerto alcuna spiegazione specifica volta a dimostrare il carattere ragionevole e necessario di tali importi, sebbene incomba al medesimo dimostrare che l’assunzione di spese di rappresentanza da parte del bilancio dell’Unione fosse giustificato (v. supra , punto 193), la decisione impugnata non può essere annullata per aver ritenuto tali spese indebitamente prese a carico dalla Corte dei conti. 333 Di conseguenza, alla luce di quanto rilevato dall’OLAF nella propria indagine in merito alla frequenza degli incontri del ricorrente con uomini politici membri del partito politico in questione (v. supra , punto 223), valutato alla luce del contesto esposto al precedente punto 232, dev’essere respinto l’argomento del ricorrente dedotto nell’ambito del quarto motivo di ricorso volto a contestare l’eccessività delle spese di rappresentanza di cui alle righe indicate al precedente punto

330. ii) Sulle spese di rappresentanza relative a incontri con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione 334 Per quanto riguarda le restanti domande di rimborso delle spese di rappresentanza, relative agli incontri del ricorrente con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione, occorre ricordare, anzitutto, come precisato dall’avvocato generale Hogan nelle proprie conclusioni nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2020:1052 ), che la «coscienza finanziaria» dell’Unione implica necessariamente l’assunzione di una piena responsabilità quanto al modo in cui i membri della Corte dei Conti utilizzano i fondi pubblici e, di conseguenza, un certo grado di trasparenza per quanto concerne le modalità di tale utilizzo (conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2020:1052 , paragrafo 76 ). 335 Inoltre, dall’allegato 1 della nota del 22 aprile 2004 si evince che tra gli esempi di spese accettabili come spese di rappresentanza figurano «regali il cui prezzo non può superare i EUR 50 per un invito».

Tale regola norma fornisce un’indicazione dell’importo che può essere considerato ragionevole in relazione a regali che possono essere offerti dal ricorrente agli ospiti di un pranzo o di una cena. 336 Infine, come già affermato ai precedenti punti 193 e 332, incombe al ricorrente dimostrare che il pagamento delle spese di rappresentanza a carico del bilancio dell’Unione era giustificato e che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera tali spese come indebitamente addebitate alla Corte dei conti. 337 Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 334 a 336 nonché della portata del sindacato del Tribunale nel presente procedimento, precisato ai precedenti punti da 185 a 193, occorre esaminare se, come sostiene il ricorrente, la Corte dei conti sia incorsa in errori di valutazione in relazione alle domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative agli incontri del ricorrente medesimo con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione, di cui alle righe nn. 17, 28, 56, 98, 138, 196, 281, 284, 290, 314, 319 e 320, 339 e 382 della tabella di recupero. 338 Alla luce del tenore degli argomenti del ricorrente nella specie, ricordati al precedente punto 322, e delle osservazioni del Tribunale, richiamate ai precedenti punti da 202 a 205, appare opportuno, nell’ambito dell’esame delle domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui al precedente punto 337, seguire il ragionamento esposto ai precedenti punti 220 e

264. Di conseguenza, occorre anzitutto esaminare se la Corte dei conti abbia avanzato nuovi argomenti e chiarimenti rispetto a quelli già dedotti dinanzi alla Corte in merito a tali domande per poi, in caso affermativo, valutare se, alla luce di tali elementi, vi sia motivo di condividere, nell’ambito del presente procedimento, la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero 339 Le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero riguardano cene organizzate per consentire ad imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero, quelle di cui alla riga n. 56 si riferiscono ad un pranzo con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa e quelle di cui alla riga n. 284 si riferiscono a un invito dell’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, esteso a cinque persone, tra cui il ricorrente e sua moglie. 340 Il ricorrente fa riferimento, in sostanza, alla valutazione della Corte nel procedimento sfociato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), nella quale la Corte ha ritenuto che gli incontri con i diplomatici di cui alle righe nn. 56, 138, 284 e 382 della tabella di recupero dovessero essere considerati regolari, essendo risultato che la Corte dei conti non aveva dimostrato l’irregolarità delle missioni in occasione delle quali tali spese erano state sostenute (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 643 ).

Lo stesso vale per l’incontro di cui alla riga n. 196, avendo la Corte ritenuto che la Corte dei conti non avesse dimostrato, in misura sufficiente, il carattere privato dell’incontro stresso (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 569 e da 572 a 574). 341 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che le cene di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero e i pranzi di cui alle righe nn. 56 e 284 fossero di natura privata.

A suo avviso, le cene di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 avevano lo scopo di consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero, il pranzo di cui alla riga n. 56 con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa era legato a discussioni volte a facilitare una procedura di adozione di un minore di nazionalità russa da parte di una coppia di amici del ricorrente di nazionalità belga e il pranzo di cui alla riga n. 284 riguardava un invito da parte dell’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, inviato a cinque persone, tra cui il ricorrente e sua moglie, per un fine settimana nella sua residenza di Parigi, in occasione di una degustazione di vini, nell’ambito della quale il ricorrente ha offerto il pranzo e ha organizzato la consegna di un mazzo di fiori a nome di tutti gli invitati.

Inoltre, dagli atti risulta che la Corte dei conti ritiene eccessivo l’importo del pranzo di cui alla riga n. 284. 342 A tal proposito, per quanto riguarda la natura privata degli incontri di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, è sufficiente rinviare ai precedenti punti da 266 a 270, che concludono nel senso di riprendere, nell’ambito del presente procedimento, la valutazione espressa al riguardo dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 266 e

269. Considerato che tali riunioni non devono essere, pertanto, considerate manifestamente irregolari in relazione alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (v. supra , punto 263), si deve ritenere, in conclusione, che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare tali riunioni di natura privata e nel richiedere il recupero delle spese di rappresentanza ad esse connesse. 343 Per quanto riguarda invece le riunioni di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero, le spese di missione relative a tali riunioni sono state considerate irregolari dal Tribunale al precedente punto

281. Di conseguenza, anche le spese di rappresentanza relative a tali missioni sono irregolari e non devono quindi essere poste a carico alla Corte dei conti. 344 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata deve essere, da un lato, annullata nella parte riguardante le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, per un importo di EUR 382, e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero. – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero 345 Le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero riguardano pranzi, rispettivamente, con un alto funzionario amministrativo, con il presidente di un gruppo che rappresenta gli interessi dei datori di lavoro delle imprese private presso l’Unione e con un responsabile di uno studio internazionale di audit. 346 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione espressa dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che la Corte dei conti non fosse riuscita a dimostrare che le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative alle linee menzionate al precedente punto 345, riguardassero spese che non erano state sostenute in qualità di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 639 ).

Per quanto attiene alle spese di cui alla riga n. 17, la Corte ha osservato che un invito inviato a un alto funzionario amministrativo incaricato di presiedere un comitato di gestione del Service public fédéral – Finances (Servizio pubblico federale – Finanze, Belgio) doveva essere considerato, in assenza di prove quanto al suo carattere privato, ricompreso in tale categoria (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 640 ).

A parere della Corte, lo stesso ragionamento vale per le spese di cui alle righe nn. 28 e 290, in quanto gli inviti rivolti rispettivamente al direttore di un gruppo di imprese rappresentativo di dimensione europea e al responsabile di uno studio internazionale di audit potevano essere collegati alle funzioni di un membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 642 ). 347 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero debbano essere considerate come sostenute nell’ambito di riunioni estranee agli interessi del servizio e, quindi, irregolari. 348 Anzitutto, per quanto riguarda le spese di rappresentanza corrispondenti alla riga n. 290 della tabella di recupero, è sufficiente rinviare ai precedenti punti 297 e 300 in cui si è ritenuto, in conclusione, che le relative missioni non erano manifestamente irregolari, ragion per cui le spese di rappresentanza ad esse connesse possono essere valutate alla stessa stregua. 349 Per quanto riguarda, poi, le spese di rappresentanza sostenute in occasione dell’incontro di cui alla riga n. 17 della tabella di recupero, la Corte dei conti invoca, a sostegno del preteso carattere estraneo di tale attività rispetto alle funzioni del ricorrente, il fatto che essa si è svolta nell’ambito di una «missione senza indennità», il che, a suo avviso, indicherebbe che, secondo lo stesso ricorrente, essa perseguiva, per definizione, scopi privati. 350 Tuttavia, per quanto riguarda un ordine di missione «senza indennità», va ricordato che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha esaminato l’argomento della Corte dei conti secondo cui il ricorrente avrebbe riconosciuto, in occasione della sua audizione da parte dell’OLAF, che tutte le missioni esplicitamente presentate nelle relative domande di ordini di missione come «missioni senza indennità» non erano correlate alle sue funzioni.

A tal proposito, la Corte ha osservato che dal verbale di tale audizione risultava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dichiarare di aver fatto ricorso a tale presentazione delle domande, a fini di trasparenza, quando una missione «aveva un obiettivo legato alla [sua] funzione ma anche un aspetto privato» o quando nutriva «dubbi sull’opportunità» della missione in base all’oggetto e all’importanza dell’attività in questione.

La Corte ha concluso che le missioni esplicitamente presentate dal ricorrente come «missioni senza indennità» dovevano essere esaminate allo stesso modo delle altre missioni oggetto della prima censura formulata dalla Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 393 a 395 ).

Alla luce di tale valutazione della Corte, l’unico argomento dedotto dalla Corte dei conti, secondo cui le spese di rappresentanza in questione si riferivano a una «missione senza indennità», non è sufficiente per consentire che l’incontro al quale si riferiscono le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 17 della tabella di recupero sia valutato, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte, richiamata al precedente punto 346, e che deve essere pertanto ripresa nell’ambito del presente procedimento, mantenendo quindi dette spese a carico della Corte dei conti. 351 Infine, per quanto attiene alle spese di rappresentanza relative all’incontro del ricorrente con il direttore di un gruppo rappresentativo di dimensione europea, di cui alla riga n. 28 della tabella di recupero, la Corte dei conti rimanda ai documenti del fascicolo, contenenti, in particolare, un estratto della relazione dell’OLAF da cui emerge che tale incontro aveva carattere privato. 352 Si deve necessariamente rilevare che tale estratto della relazione dell’OLAF faceva parte degli atti sottoposti alla Corte nella causa sfociata nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), laddove, come rilevato al precedente punto 166, tanto in quel procedimento quanto nel presente procedimento, le irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente sono identificate mediante la stessa tabella, riportata nell’allegato A.47 di entrambi i ricorsi.

La Corte dei conti non aggiunge, pertanto, nulla di nuovo agli argomenti già dedotti dinanzi alla Corte in tale causa.

Ciò premesso, le spese di rappresentanza relative all’incontro di cui alla riga n. 28 della tabella di recupero, che non è manifestamente irregolare, devono essere poste a carico della Corte dei conti. 353 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere, in conclusione, che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione laddove ha considerato estranei all’interesse del servizio gli incontri di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero richiedendo il recupero delle relative spese di rappresentanza.

Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante le domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero, per un importo di EUR 608,80. – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero 354 Per quanto attiene alle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero, riguardanti rapporti con personalità politiche non appartenenti al partito politico in questione, dev’essere ripresa, al riguardo, la valutazione di cui ai precedenti punti da 241 a

251. 355 Pertanto, nella specie, al pari della valutazione effettuata dalla Corte al riguardo nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punti 243 e 250), che ha ritenuto regolari le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 314 e non manifestamente irregolari le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 319 e 320, si deve concludere che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare irregolari gli incontri relativi a tali spese e nel richiederne il recupero.

La decisione impugnata dev’essere conseguentemente annullata nella parte riguardante le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero, per un importo di EUR 209,40. – Sulle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero 356 Le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero attengono ad un incontro con il capo di gabinetto del Re dei Belgi. 357 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), in cui la Corte ha ritenuto che le funzioni svolte dalla persona incontrata giustificassero la regolarità del rimborso delle relative spese di rappresentanza richiesto dal ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 625 ). 358 Nel presente procedimento, a sostegno dell’argomento secondo cui l’incontro in questione sarebbe privo di correlazione con le sue funzioni di membro della Corte dei conti, il ricorrente invoca lo status della persona incontrata.

Tale argomento non è dissimile da quello dedotto dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), ragion per cui occorre riprendere, nell’ambito del presente procedimento, la valutazione della Corte relativa alle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero, richiamata al precedente punto

357. 359 Si deve conseguentemente concludere nel senso della regolarità dei rimborsi delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero, ragion per cui la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel richiederne il recupero. 360 La Corte dei conti ritiene tuttavia eccessivo l’importo delle spese relative a una cena per due persone, pari a EUR

158. A tal proposito, va rilevato che il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione quanto alla ragionevolezza di tale importo, sebbene incombesse al medesimo confutare la censura mossa al riguardo dalla Corte dei conti (v. supra , punto 336). 361 Ciò detto, e viste le osservazioni richiamate al precedente punto 335, l’importo delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero deve essere considerato eccessivo e l’importo di EUR 50 a persona deve essere considerato giustificato per le spese di rappresentanza sostenute da un membro della Corte dei conti, corrispondente, nella specie, a un importo di EUR

100. 362 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata relativa alla domanda di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero dev’essere annullata nella parte riguardante le spese di rappresentanza per un importo pari a EUR

100. Il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto nella parte riguardante il resto delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero. – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero 363 Le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero attengono, rispettivamente, a una cena con un capo di gabinetto di un membro della Commissione e a una cena con un membro della Corte dei conti, un membro del governo belga e un «directeur de cabinet» (capo di gabinetto). 364 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

A tal proposito, da un lato, la Corte ha ritenuto, per quanto riguarda le spese sostenute per una cena con il capo di gabinetto di un membro della Commissione di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero, che tali spese devono essere considerate, in linea di principio, alla luce delle funzioni esercitate dall’invitato, come sostenute in qualità di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 644 ).

A suo avviso, gli elementi di prova prodotti a tale riguardo dalla Corte dei conti non erano sufficienti ad avvalorare l’affermazione che la cena avesse carattere privato (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 645 ).

La Corte ha rilevato che, se è pur vero che la Corte dei conti si è fondata su uno scambio di posta elettronica del 20 maggio 2010, da tale scambio risultava che le questioni specifiche ivi menzionate erano state risolte anteriormente alla cena e che nessun elemento indicava che esse avessero costituito lo scopo della cena stessa (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 646 ).

A suo parere, inoltre, l’argomento della Corte dei conti secondo cui il costo della cena in questione implicava una violazione, da parte della persona invitata, degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 dello Statuto non è tale, in ogni caso, da dimostrare il carattere privato della cena medesima (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 647 ). 365 Nel presente procedimento, per quanto riguarda la natura politica dell’incontro di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero, la Corte dei conti osserva che sarebbero le affinità politiche tra il ricorrente e il capo di gabinetto in questione a indicare la natura privata della missione, rinviando, a tal proposito, ad uno scambio di corrispondenza elettronica del 20 maggio 2010, contenuto negli atti, relativo all’organizzazione della cena, in cui la persona incontrata avrebbe usato le parole «con i miei saluti più blu», che, secondo la Corte dei conti, costituirebbe un’allusione al colore associato nelle Fiandre (Belgio) al partito politico in questione.

La Corte dei conti afferma, inoltre, che i documenti sequestrati dall’OLAF consentono in ogni caso di stabilire che l’incontro in parola non verteva su questioni connesse alle funzioni del ricorrente. 366 La Corte dei conti aggiunge che la persona incontrata era il capo del gabinetto di un membro della Commissione belga, membro del partito politico in questione.

Considerato l’uso da parte della persona incontrata, nei messaggi di posta elettronica del 20 maggio 2010, delle parole «con i miei saluti più blu», sembra che anche il medesimo fosse membro di questo stesso partito politico. 367 Alla luce del contesto dei rapporti del ricorrente con i politici membri del partito politico in questione, quale descritto al precedente punto 232, che deve essere considerato privo di collegamento con le sue funzioni di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 239), l’argomento della Corte dei Conti esposto al precedente punto 366 è sufficiente a far sorgere dubbi sulla natura ufficiale di detto incontro.

In assenza di ulteriori precisazioni al riguardo da parte del ricorrente, sul quale grava comunque l’onere della prova, le relative spese di rappresentanza di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero devono essere poste a carico del medesimo. 368 Il quarto motivo di ricorso dev’essere conseguentemente respinto nella parte riguardante le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero. 369 Per quanto attiene, invece, ad una cena con un membro della Corte dei conti, un membro del governo belga e un «directeur de cabinet», di cui alla riga n. 281 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che, atteso che l’articolo 2 della decisione n. 7-2004 richiede unicamente l’indicazione dell’ospite principale al fine di giustificare l’assunzione di spese di rappresentanza, la presenza di un invitato supplementare, la cui posizione non giustificherebbe di per sé tale spesa, non era sufficiente a dimostrare l’irregolarità dell’intera domanda di rimborso delle spese di rappresentanza in questione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 627 ). 370 Nel presente procedimento, va rilevato che sembra che la Corte dei conti abbia designato quale ospite principale della cena un membro del governo belga.

Tuttavia, dagli atti risulta che tale persona era membro del partito politico in questione, a beneficio del quale il ricorrente esercitava un’attività politica non dichiarata.

Atteso che al precedente punto 239 si è ritenuto, in conclusione, che, nel contesto descritto al precedente punto 232, le missioni aventi ad oggetto gli incontri del ricorrente con politici belgi membri del partito politico in questione devono essere considerare prive di collegamento con l’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, tale soluzione deve essere trasposta con riguardo alla domanda di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute in occasione dell’incontro di cui alla riga n. 281. 371 Di conseguenza, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute per le cene di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero devono essere considerate correlate all’attività politica non dichiarata del ricorrente, incompatibile con le sue funzioni di membro della Corte dei conti.

Il quarto motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto a tal riguardo. 372 Ciò detto, non vi è più motivo di esaminare l’argomento della Corte dei conti in merito all’eccessività degli importi delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero. 373 In ogni caso, va rilevato che si tratta dell’importo di EUR 799 per una cena con due persone, di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero, e di EUR 685 per una cena con tre persone, di cui alla riga n. 281 della tabella di recupero.

A tal proposito, il ricorrente non presenta osservazioni in merito alla ragionevolezza di tali importi, sebbene incomba al medesimo fornire elementi al riguardo (v. supra , punto 336). 374 Ciò premesso, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione dell’OLAF in ordine alla frequenza degli incontri del ricorrente con uomini politici membri del partito politico in questione, ricordati al precedente punto 223 e che devono essere valutati alla luce del contesto di cui al precedente punto 232, l’eccessività delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero risulta dimostrata e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto anche a tal riguardo. – Conclusione relativa alle spese di rappresentanza per incontri con altre persone 375 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante l’importo complessivo di EUR 1300,20, così ripartito: – le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative agli incontri di cui alle righe nn. 17, 28, 138, 196, 290, 314, 319 e 320 e 382 della tabella di recupero, per un totale di EUR 1200,20, – la domanda di rimborso delle spese di rappresentanza relativa alla riga n. 339 della tabella di recupero, pari a EUR

100. 376 Il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte riguardante il resto delle spese di rappresentanza. iii) Sui ricevimenti nel luogo di origine del ricorrente 377 Le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative ai ricevimenti nel luogo di origine del ricorrente sono menzionate alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero.

Per quanto attiene a tali domande, il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), sostenendo che le spese sostenute in relazione a tali ricevimenti erano connesse con le sue funzioni di membro della Corte dei conti e che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera tali spese indebitamente versate.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto che tali domande riguardassero spese sostenute in connessione con le funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente.

A parere della Corte, è emerso che, in otto casi di cui alle menzionate righe, le posizioni ricoperte dalla maggior parte degli invitati ad un ricevimento organizzato presso la residenza del ricorrente erano di natura tale da dimostrare che egli poteva legittimamente cercare di intrattenere, nell’interesse della Corte dei conti, relazioni professionali con i medesimi.

La Corte ha precisato, in tal senso, che tra tali invitati figuravano persone che esercitavano funzioni di primo piano in seno alle istituzioni europee, vale a dire membri del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte dei conti, e in seno agli Stati membri, quali membri del Parlamento belga, del governo belga e del gabinetto del Re dei Belgi nonché ambasciatori o alti funzionari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 682 e 683 ). 378 In applicazione del ragionamento esposto ai precedenti punti 220, 264 e 338, occorre, anzitutto, esaminare se la Corte dei conti formuli precisazioni o argomenti nuovi rispetto a quelli già dedotti dinanzi alla Corte in merito alle domande di rimborso in questione per poi procedere, in caso affermativo, all’esame se, alla luce di tali elementi, sia possibile trasporre al caso di specie le conclusioni formulate dalla Corte in merito alle domande medesime, esposte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). 379 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che le spese di rappresentanza relative ai pasti nel luogo di origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, siano manifestamente estranee alle sue attività.

A tal proposito, la Corte ha prodotto principalmente una lettera del ricorrente datata 28 aprile 2015 e indirizzata al primo ministro del Regno del Belgio che lo invitava a una cena, nella quale il ricorrente faceva presente di invitare regolarmente «un certo numero di amici a condividere una cena informale a casa [sua]» riunendo «una o due personalità politiche di spicco, nonché qualche amico che occupava una posizione di rilievo nel mondo degli affari» al fine di «trascorrere una serata piacevole, rilassata e utile in buona compagnia».

A parere della Corte dei conti, i termini di detta lettera consentivano di stabilire, in linea generale, che i ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente erano, in realtà, utilizzati per riunire i propri amici in modo confidenziale, senza alcuna correlazione con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. 380 La Corte dei conti deduce, peraltro, che i ricevimenti sono stati organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, e non presso il suo domicilio, dove avrebbe dovuto ufficialmente risiedere successivamente alla sua nomina, né presso la sua sede, che disponeva di un luogo di incontro riservato a tale scopo. 381 Inoltre, dopo aver ricordato che, nella sentenza del 30 settembre 2021Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte non aveva ritenuto tale lettera sufficiente a dimostrare che tutti i ricevimenti organizzati dal ricorrente presso la residenza nel proprio luogo d’origine fossero di natura privata (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 676 a 681 ), la Corte dei conti ha aggiunto che la lettera del 28 aprile 2015 illustrava sia lo scopo che il metodo seguito dal ricorrente nell’organizzare ricevimenti chiaramente estranei alle proprie attività.

In ogni caso, a parere della Corte dei conti, non spetta al contribuente dell’Unione finanziare eventi di natura privata che vanno a beneficio degli invitati e che si avvicinano a comportamenti che implicano collusione e conflitti di interesse tra amici che ricoprono funzioni pubbliche o private di alto livello. 382 Gli argomenti della Corte dei Conti, richiamati ai precedenti punti da 379 a 381 non aggiungono nulla a quelli sui quali si fonda la valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), relativa alla lettera del ricorrente del 28 aprile 2015 e alla posizione ricoperta dagli ospiti dei ricevimenti in questione, ricordata al precedente punto

377. Di conseguenza, tali argomenti non sono sufficienti per consentire alle domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe indicate al punto 377 di essere valutate, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 383 Si deve parimenti rammentare che, come indicato al precedente punto 152, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 della tabella di recupero, l’OLAF ha precisato nella propria relazione, in particolare, i rapporti del ricorrente con gli ospiti di tali ricevimenti.

Secondo l’OLAF, tra gli invitati c’erano sempre uno o due politici belgi con alcuni buoni amici che occupavano posizioni di rilievo nel settore privato e l’evento veniva organizzato con l’obiettivo di trascorrere una «serata piacevole, rilassata e utile in compagnia di fiamminghi selezionati».

L’OLAF ha ritenuto che gli ospiti fossero tutti amici intimi e che potessero impegnarsi a garantire l’assoluta discrezione e riservatezza delle conversazioni.

Nella relazione dell’OLAF si afferma inoltre che 46 persone avevano partecipato a tali cene private e che, oltre al fatto di essere suoi amici, il loro legame con il ricorrente poteva essere generalmente attribuito alla loro appartenenza alla politica belga, alla caccia, al settore privato e alle istituzioni dell’Unione. 384 Più in particolare, per quanto riguarda la partecipazione di uomini politici belgi ai ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, corrispondenti alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, gli atti di cui dispone il Tribunale confermano la conclusione dell’OLAF secondo cui, tra gli invitati a tali ricevimenti, figuravano uno o due politici belgi.

In effetti, nella tabella di recupero è specificato che ai ricevimenti di cui alle righe nn. 22, 55, 216, 245 e 279 era presente un membro del partito politico in questione e che al ricevimento di cui alla riga n. 160 erano presenti due membri del partito politico medesimo.

La tabella non contiene alcun dettaglio sulla presenza di tali membri ai ricevimenti di cui alle righe nn. 110 e

243. 385 È ben vero che, a fronte delle risultanze dell’indagine dell’OLAF sulla frequenza degli incontri del ricorrente con tali uomini politici, ricordati al precedente punto 223, la partecipazione dei membri del partito politico in questione ai ricevimenti di cui trattasi appare problematica, alla luce del contesto delineato al precedente punto

232. Per tale motivo, i ricevimenti in questione potrebbero essere considerati finalizzati, quantomeno in parte, a fini politici propri del ricorrente, il che non sarebbe compatibile con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. 386 Tuttavia, va rilevato che, come emerge dai precedenti punti 383 e 384, l’elenco delle persone invitate ai ricevimenti di cui trattasi non si limitava ai membri del partito politico in questione o, come accertato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 , paragrafo 678 ), a «personalità fiamminghe», comprendendo frequentemente una o più persone che esercitavano funzioni in seno alle istituzioni dell’Unione. 387 La Corte dei conti non precisa quali specifici ospiti dei ricevimenti organizzati nel luogo di origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, dimostrerebbero l’assenza di rapporti professionali con il ricorrente.

Nell’ambito del presente procedimento, il Tribunale deve conseguentemente riprendere la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata al precedente punto 377, vale a dire che le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative a tali ricevimenti costituivano spese sostenute in relazione alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 388 Per contro, il Tribunale osserva che, per quanto riguarda tutte le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative ai ricevimenti nel luogo d’origine del ricorrente, menzionate al precedente punto 377, la Corte dei conti ha evidenziato anche il quantum delle spese stesse, censurandole, sostanzialmente, per la loro eccessività. 389 A tal proposito, si deve rilevare che le spese relative ai suddetti ricevimenti ammontano a EUR 2520,68 per 18 persone (riga n. 22), a EUR 1976 per 12 persone (riga n. 55), a EUR 2271,36 per 11 persone (riga n. 110), a EUR 3018,90 per 16 persone (riga n. 160), a EUR 2340 per 10 persone (riga n. 216), a EUR 1897,28 per 9 persone (riga n. 243), a EUR 2069,76 per 10 persone (riga n. 245) e a EUR 1104 per 6 persone (riga n. 279).

Atteso che tali spese oscillano tra EUR 140 e EUR 234 circa a persona, devono essere considerate manifestamente eccedenti rispetto a quanto necessario ai fini dei ricevimenti presso la residenza privata del ricorrente, compresi gli eventuali allestimenti floreali, conformemente alla nota del 22 aprile 2004 (v. supra , punto 16).

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che le spese in questione sono state sostenute al di fuori della sede di lavoro del ricorrente. 390 Il Tribunale rileva che il ricorrente non formula alcuna osservazione sulla ragionevolezza di tali importi, mentre, come indicato al precedente punto 336, incombe al medesimo confutare le censure della Corte dei conti e dimostrare che l’assunzione delle spese di rappresentanza da parte del bilancio dell’Unione fosse giustificata, con conseguente illegittimità della decisione impugnata per aver considerato tali spese indebitamente corrisposte. 391 Ciò detto, tenendo conto delle considerazioni svolte dal Tribunale al precedente punto 335, che si applicano, mutatis mutandis , ai ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, si deve ritenere quale equa valutazione dei fatti della specie considerare l’importo di EUR 50 a persona come adeguato a quanto necessario per i ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero. 392 Inoltre, dall’allegato 1 del memorandum del 22 aprile 2004 sui suggerimenti relativi alle spese di rappresentanza e di intrattenimento dei membri della Corte dei conti, si evince che le spese relative a tali spese presso la residenza privata di tale membro possono comprendere gli addobbi floreali non eccedenti quanto necessario per l’organizzazione di un ricevimento (v. supra , punto 17).

La Corte osserva, tuttavia, che le fatture risultanti dagli atti, relative ai singoli ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, non contengono alcuna precisazione quanto alle composizioni floreali fornite per i ricevimenti medesimi.

Le fatture relative ai ricevimenti di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 si riferiscono sostanzialmente al solo prezzo del menù per persona servito.

Solo la fattura relativa al ricevimento di cui alla riga n. 279 menziona, tra gli altri servizi forniti da un ristoratore, una «decorazione della tavola», senza alcuna indicazione, peraltro, al fatto che si trattasse di composizioni floreali e nessun riferimento all’eventuale prezzo di tali composizioni.

In ogni caso, atteso che, ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 7-2004, per i ricevimenti a domicilio, la Corte dei conti rimborsa le spese sostenute a concorrenza dell’importo dei documenti giustificativi prodotti (v. supra , punto 15), la sola menzione di un servizio di «decorazione della tavola» non è sufficiente per il rimborso delle spese relative alle composizioni floreali. 393 La decisione impugnata dev’essere conseguentemente annullata nella parte in cui chiede il recupero degli importi di EUR 900 corrispondenti alla riga n. 22, EUR 600 alla riga n. 55, EUR 550 alla riga n. 110, EUR 800 alla riga n. 160, EUR 500 alla riga n. 216, EUR 450 alla riga n. 243, EUR 500 alla riga n. 245 e EUR 300 alla riga n. 279, vale a dire un totale di EUR 4600, respingendo il quarto motivo nella parte riguardante il resto di tali spese. 4) Sulle spese relative all’uso di un’automobile di servizio e ai servizi di un autista 394 Tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 184, quelle relative alle spese inerenti all’utilizzazione dell’automobile di servizio e ai servizi di un autista, che la Corte dei conti ritiene siano state indebitamente corrisposte al ricorrente, riguardano le righe nn. 3, 31, 38, 57, 66, 103, 138, 142, 143, 161, 196, 199, 203, 211, 215, 237, 238, 277, 281, 293 e 294, 296 (in parte), 310 (in parte), 313, 317, 319 e 320, 330, 335, 336, 339, 347, 352, 354, 355, 373 e 374, 379, 381, 382, 391, 402 e 403 della tabella di recupero. 395 Il ricorrente ritiene, in sostanza, che le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui al precedente punto 394 siano collegate alle sue funzioni di membro della Corte dei conti.

A tal proposito, egli fa riferimento, in sostanza, alla valutazione accolta al riguardo dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), affermando che il presente procedimento non può consentire alla Corte dei conti di contestarla. 396 Va anzitutto ricordato che, nel presente procedimento, come osservato al precedente punto 179, non è necessario esaminare l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti per i costi attinenti all’utilizzazione dell’automobile di servizio e al ricorso ai servizi dell’autista.

Di conseguenza, per quanto riguarda tali spese, occorre unicamente esaminare, alla luce della portata del sindacato del Tribunale nel presente procedimento, ricordato ai precedenti punti da 185 a 193, se la Corte dei conti, disponendone il recupero, sia incorsa in errori di valutazione. i) Sulle spese dell’autista relative alle missioni del ricorrente o alle spese di rappresentanza in occasione di incontri con membri del partito politico in questione 397 Per quanto concerne le righe nn. 203, 211, 215, 238, 293 e 294, 296 (in parte), 313, 330, 336, 339 (in parte), 352, 355, 381, 382 (in parte) e 402 della tabella di recupero, ai precedenti punti 239 e 261 è stato ritenuto che le missioni del ricorrente ivi indicate fossero prive di qualsiasi collegamento con l’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti.

Di conseguenza, le spese relative all’autista indicate nelle righe medesime devono essere considerate prive di tale collegamento. 398 Lo stesso ragionamento vale per le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui alle righe 281, 293 e 294 e 354 della tabella di recupero, relative alle domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute per le cene con i membri del partito politico in questione, di cui alle stesse righe e considerate incompatibili con le funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (v. supra , punti 329 e 371). 399 La stessa conclusione si applica alle domande di rimborso delle spese dell’autista di cui alle righe nn. 3, 31 e 66 della tabella di recupero, atteso che tali domande avevano ad oggetto incontri con i membri del partito politico in questione. 400 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto per quanto riguarda le spese dell’autista di cui alle righe nn. 3, 31, 66, 203, 211, 215, 238, 281, 293 e 294, 296 (in parte), 313, 330, 336, 339 (in parte), 352, 354, 355, 381, 382 (in parte) e 402 della tabella di recupero. ii) Sulle altre spese relative agli autisti – Sulle spese dell’autista di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310, 335, 347, 354 e 391 della tabella di recupero 401 Tra le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui al precedente punto 394, quelle di cui alle righe nn. 3, 31, 57, 66, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347, 354 e 391 della tabella di recupero sono collegate alle domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere o delle spese di rappresentanza presentate dal ricorrente.

Queste ultime domande sono state esaminate dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), al fine di determinare se fossero correlate alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 402 A tal proposito, va rilevato che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), dopo aver valutato ciascuna delle domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere di cui alle righe nn. 31, 57, 66, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347 e 391 della tabella di recupero, alla luce delle irregolarità contestate dalla Corte dei conti in tali procedimenti, la Corte ha sostanzialmente ritenuto che si trattasse di spese sostenute nell’ambito delle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 494 , 497 , 500 , 501 , 504 , 505 , 515 , 558 , 559 , da 561 a 565, 576 e 735). 403 Il ricorrente si richiama, nel presente procedimento, a tale valutazione della Corte al fine di dimostrare che il riconoscimento delle spese sostenute relative alle domande di rimborso di cui al precedente punto 401 era connesso con le sue funzioni e che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera tali spese indebitamente corrisposte. 404 Alla luce degli argomenti del ricorrente e delle osservazioni di cui ai precedenti punti da 202 a 205, occorre applicare, nell’ambito dell’esame delle domande di rimborso delle spese dell’autista indicate al precedente punto 401, lo stesso ragionamento esposto ai precedenti punti 220, 264, 338 e

378. Di conseguenza, occorre, anzitutto, esaminare se la Corte dei conti deduca argomenti e precisazioni nuovi rispetto a quelli già presentati dinanzi alla Corte in merito a tali domande di rimborso e, in caso di risposta affermativa, valutare se, alla luce di tali elementi, si debbano trarre le stesse conclusioni della Corte (v. supra , punto 205) in relazione alle domande medesime. 405 Per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347 e 391 della tabella di recupero, nel presente procedimento si è giunti alla conclusione, alla luce dell’esame effettuato ai precedenti punti da 282 a 297, 301 à 305 e da 308 a 313, che la valutazione della Corte a tale riguardo dev’essere condivisa.

Considerato che, per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese dell’autista menzionate in tali righe, la Corte dei conti non aggiunge nulla di nuovo agli argomenti già dedotti dinanzi alla Corte, si deve ritenere, al pari della Corte, che le spese dell’autista menzionate in tali righe devono essere qualificate come sostenute nell’ambito delle sue funzioni di membro della Corte dei conti. 406 Ciò premesso, si deve concludere che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare le spese dell’autista di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347 e 391 della tabella di recupero come estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente e nel chiederne il recupero.

La decisione impugnata dev’essere conseguentemente annullata per quanto riguarda le spese dell’autista di cui alle suddette righe, per un importo di EUR 3224,72.

A tal riguardo, per quanto riguarda le spese di cui alla riga n. 310, deve esserne inclusa solo la terza parte (pari a EUR 153,65). – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero 407 Per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui alle righe 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero, va rilevato che la Corte non si è pronunciata in merito nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 408 Tali richieste si riferiscono alle domande di rimborso delle spese di rappresentanza del ricorrente, per le quali si è ritenuto che le attività ad esse connesse non fossero estranee alle sue funzioni di membro della Corte dei conti (v. supra , punti 342, 355 e 359). 409 Applicando lo stesso ragionamento del punto 404 si deve osservare che, per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese dell’autista relative alle tratte in questione, la Corte dei conti non aggiunge nulla di nuovo nel caso di specie rispetto agli argomenti da essa presentati alla Corte.

Di conseguenza, si deve ritenere che le spese dell’autista di cui alle righe 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero siano state sostenute in relazione alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti. 410 Ciò premesso, si deve concludere che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare le spese dell’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero come estranee a tali missioni e nel disporne il recupero.

Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda le spese relative all’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero, per un importo di EUR 1158,83.

A tal proposito, per quanto riguarda le spese relative all’autista di cui alle righe nn. 339 e 382, devono esservi incluse la quarta parte di esse per quanto riguarda la riga n. 339 (EUR 74,13) e la terza parte di esse per quanto riguarda la riga n. 382 (EUR 165,70). – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero 411 Le due domande di rimborso delle spese dell’autista di cui al precedente punto 394 e relative alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero non sono state espressamente esaminate dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 412 A tal proposito, in considerazione dell’onere della prova ricordato al precedente punto 193, incombe al ricorrente dimostrare che l’assunzione da parte del bilancio dell’Unione delle spese dell’autista in questione, di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero, fosse giustificata e che la decisione impugnata sia illegittima nella parte in cui ha considerato tali spese indebitamente corrisposte. 413 Va rilevato che, per quanto riguarda le spese dell’autista di cui alla riga n. 379, esse non erano collegate ad una missione per il ricorrente.

Dall’ordine di missione dell’autista risulta che l’oggetto della missione era quello di condurre il ricorrente da Lussemburgo a [OSCURATO:PERSONA] e poi al suo luogo d’origine; l’autista avrebbe pernottato in albergo e avrebbe poi fatto ritorno a Lussemburgo in treno. 414 D’altro canto, per quanto attiene alle spese dell’autista di cui alla riga n. 403, esse attengono ad una missione del ricorrente senza indennità.

Dall’ordine di missione risulta che si trattava di «Maître (...)» e del tragitto Lussemburgo-Digione-Lussemburgo.

Secondo la Corte dei conti, la vera natura dell’attività di cui a tale voce era l’acquisto di un vigneto. 415 Il ricorrente si limita a rilevare che tali spese, nella misura in cui non sono state qualificate come irregolari dalla Corte, non possono essere considerate tali nel presente procedimento. 416 Occorre tuttavia rilevare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto irregolari le missioni di autista aventi ad oggetto l’accompagnamento del ricorrente per motivi sconosciuti o chiaramente estranei alle sue funzioni (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 711 a 716 ). 417 In assenza di prove prodotte dal ricorrente idonee a dimostrare che le spese dell’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero si riferissero a spostamenti connessi all’esercizio delle sue funzioni e a contestare le affermazioni della Corte dei conti quanto alla natura privata delle spese medesime, si deve ritenere che correttamente la Corte dei conti abbia qualificato tali spese come crediti, esigendone il recupero. 418 Il quarto motivo di ricorso dev’essere conseguentemente respinto nella parte in cui contesta la regolarità del recupero delle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero 419 Nella decisione impugnata, la Corte dei conti ha ritenuto irregolare la missione di autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero, nell’ambito del quale un autista si è recato dal Lussemburgo al luogo di vacanza del ricorrente in Svizzera per riaccompagnarlo al luogo di origine. 420 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), secondo la quale, se è pur vero che la motivazione, asserita dalla Corte dei conti, della missione di autista menzionata alla riga n. 38 della tabella di recupero, ossia prelevare il ricorrente nel proprio luogo di vacanza, sarebbe tale da dimostrare l’irregolarità di tale missione, occorre rilevare che quest’ultimo nega di aver autorizzato detta missione e la Corte dei conti non ha tuttavia dimostrato che tale missione avesse effettivamente avuto luogo, dato che dagli atti a disposizione della Corte non risultava alcun ordine di missione firmato di suo pugno (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 717 ). 421 La Corte ha parimenti rilevato che, nell’ambito dell’organizzazione attuata all’interno della Corte dei conti fino al 5 ottobre 2016, spettava ad un membro di quest’ultima firmare gli ordini di missione degli autisti dei quali utilizzasse i servizi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 698 ). 422 Nel presente procedimento, la Corte dei conti afferma che non esisteva alcun ordine di missione relativo al ricorrente, il che sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l’irregolarità della missione dell’autista.

Essa sostiene, inoltre, che il ricorrente, in qualità di ordinatore dell’autista, ha richiesto e convalidato la missione in questione nel sistema elettronico MISPROD, utilizzato all’epoca dalla Corte dei conti per certificare l’effettività della missione stessa. 423 È ben vero che negli atti non risulta alcuna missione di autista per l’attività di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero, firmata dal ricorrente, come richiesto dalle norme all’epoca vigenti.

Tuttavia, per quanto tale lavoro amministrativo non sia stato svolto, è comunque pacifico che le spese per questa attività sono state sostenute da un autista tra il 7 e il 9 marzo 2009 per un importo di EUR 716,82.

Inoltre, la Corte dei conti ha allegato agli atti gli estratti del sistema elettronico MISPROD da cui risulta che il ricorrente era l’ordinatore della missione per essere prelevato da parte del suo autista in una città della Svizzera.

Tali estratti confermano anche le affermazioni della Corte dei conti in merito alle attività dell’autista in relazione alla domanda di rimborso di cui alla suddetta riga, secondo cui l’autista ha trascorso la notte tra il 7 e l’8 marzo 2009 in un hotel in Svizzera, ha riaccompagnato il ricorrente nel suo luogo d’origine l’8 marzo 2009, dove ha trascorso la notte tra l’8 e il 9 marzo 2009 in un hotel, per poi far ritorno in Lussemburgo il 9 marzo 2009. 424 Il ricorrente non formula alcuna osservazione in merito a tali affermazioni della Corte dei conti, sebbene, nel presente procedimento, incomba al medesimo dimostrare (v. supra , punto 193) che l’assunzione da parte del bilancio dell’Unione delle spese dell’autista in questione fosse giustificata e che la decisione impugnata sia illegittima nella parte in cui considera tali spese indebitamente versate. 425 Ciò detto, le spese dell’autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero devono essere considerate irregolari e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte riguardante tale voce. – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero 426 Le missioni di autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero avevano ad oggetto l’accompagnamento del ricorrente a visite mediche. 427 A tal riguardo il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione accolta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 428 La Corte dei conti deduce che le missioni di autista di cui al precedente punto 426 erano irregolari, considerato che le corrispondenti missioni del ricorrente erano «missioni senza indennità» o «missioni senza spese».

A suo avviso, poiché tali missioni non costituivano una missione ai sensi del regolamento interno, non potevano autorizzare il ricorso ai servizi di un autista. 429 Va ricordato che, per quanto riguarda dette missioni di autista, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), quanto segue: «777 Le missioni [del ricorrente] di cui trattasi non possono essere considerate connesse all’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, dal momento che non viene né affermato, né a fortiori dimostrato che tali appuntamenti abbiano riguardato visite mediche obbligatorie effettuate in tale qualità. 778 Tuttavia, occorre rilevare che [il ricorrente] non ha reclamato, per tali missioni, il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere.

Gli unici costi determinati, per la Corte dei conti, da dette missioni attenevano quindi all’utilizzo dell’automobile di servizio e al ricorso al servizio di un autista. 779 Orbene, da un lato, le osservazioni sulla decisione n. 33-2004 e le osservazioni sulla decisione n. 19-2009 presentano una notevole ambiguità per quanto riguarda la possibilità di considerare un tragitto per recarsi a una visita medica come un “altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni”, ai sensi dell’articolo 4 di ciascuna di tali decisioni. 780 Infatti, nell’elenco dei “casi di forza maggiore” che potevano essere considerati come uno spostamento di tal genere figuravano i “controlli medici”. 781 Da una giurisprudenza costante della Corte, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge certamente che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 782 Se l’uso del concetto di “forza maggiore” implica quindi normalmente l’imprevedibilità, il testo sia delle osservazioni sulla decisione n. 33-2004 sia delle osservazioni sulla decisione n. 19-2009 racchiudeva, al riguardo, un’incoerenza, poiché la nozione di “controlli medici” esclude qualsiasi dimensione di urgenza o di imprevedibilità. 783 D’altro lato, sebbene il ricorso a un autista nell’ambito di un “altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni” non richieda, per definizione, che il membro interessato della Corte dei conti sia in missione, è giocoforza constatare che, chiedendo in modo trasparente un’autorizzazione di tale istituzione per recarsi, nell’ambito di una missione, ad una visita medica, il [ricorrente ] ha consentito a quest’ultima di procedere a un controllo preventivo e di opporsi, se lo riteneva opportuno, all’uso delle risorse della Corte dei conti che egli prevedeva. 784 Alla luce di questi due elementi, l’irregolarità delle missioni del [ricorrente] e dell’autista assegnato al suo ufficio [menzionate segnatamente alle righe nn. 106, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero] non presenta un carattere manifesto che consenta di contestarla al [ricorrente] nell’ambito del presente procedimento». 430 Le considerazioni e le conclusioni della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) devono essere applicate al caso in esame, trattandosi delle stesse missioni di autista di cui alle righe nn. 106, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero. 431 Inoltre, il ragionamento della Corte è applicabile anche alle missioni di autista di cui al punto n. 147, che comprendono le spese di trasporto dell’autista per due visite mediche del ricorrente.

A tal proposito, considerato che tali visite, per le quali il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione della Corte dei conti, si sono svolte durante uno spostamento, con l’utilizzo di un’automobile di servizio, per recarsi a una riunione della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci e a una conferenza con pranzo di un’associazione (v. anche supra , punto 132), la sua richiesta di avvalersi dei servizi di un autista per fare ritorno a Lussemburgo non può essere considerata irregolare, sebbene ciò presupponesse che l’autista in questione dovesse recarsi da Lussemburgo a [OSCURATO:PERSONA] in treno. 432 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che, qualificando come crediti le spese dell’autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero e richiedendone il recupero, la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione.

La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata per quanto riguarda i costi dell’autista indicati nelle menzionate righe, pari a EUR 1689,25. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero 433 La missione di autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero riguarda le spese sostenute per riportare l’automobile di servizio del ricorrente al suo luogo di vacanza in Svizzera.

Nella decisione impugnata, la Corte dei conti ha tenuto conto del rimborso da parte del ricorrente delle somme spese per il viaggio dell’autista.

Tuttavia, ha ritenuto che la parte della retribuzione dell’autista indebitamente utilizzata non fosse stata recuperata. 434 Il ricorrente contesta il fatto che la retribuzione dell’autista di cui alla missione indicata alla riga n. 142 della tabella di recupero costituisca un credito della Corte dei conti nei suoi confronti, precisando che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che non si trattasse di un’irregolarità. 435 Nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha concluso che, sebbene l’irregolarità della missione di autista indicata alla riga n. 142 non sia contestata, tale irregolarità non potesse essere addebitata al ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 752 ), rilevando, a tal proposito, che, sebbene le parti non concordassero sullo scopo preciso di tale missione, l’affermazione del ricorrente secondo cui detta missione era diretta, d’accordo con il responsabile degli autisti della Corte dei conti, a recuperare l’automobile di servizio a seguito di un incidente corrispondeva, in sostanza, alle dichiarazioni rese dall’autista interessato durante la sua audizione, da parte dell’OLAF, del 16 ottobre 2017 (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 754 ).

La Corte ha inoltre rilevato che risultava accertato che, dopo essere stato informato di una possibile irregolarità della missione dell’autista di cui trattasi, il ricorrente aveva chiesto all’amministrazione della Corte dei conti, nel corso del 2011, di rimborsare le somme che sarebbero state indebitamente poste a carico dell’istituzione in occasione di tale missione e tali somme sono state detratte dal suo stipendio (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/ [OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 755 ). 436 Nella specie, è sufficiente rilevare, come evidenziato al precedente punto 35, che, nel 2011, la Corte dei conti ha messo a disposizione del ricorrente i servizi di un autista, con la conseguenza che la retribuzione di quest’ultimo ha dovuto essere sostenuta dalla Corte dei conti e che, pertanto, non è stato accertato alcun danno economico da essa subito a tale riguardo. 437 Di conseguenza, la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel qualificare la retribuzione dell’autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero come un credito e nel richiederne il recupero.

La decisione impugnata deve quindi essere annullata per quanto riguarda le spese dell’autista di cui a tale riga, per un importo di EUR 185,43. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 187 della tabella di recupero 438 La missione di autista di cui alla riga n. 187 della tabella di recupero aveva ad oggetto «invito ufficiale [di una principessa]».

La Corte dei conti ha ritenuto tale missione irregolare, essendo la corrispondente missione del ricorrente una «missione senza indennità», dichiarando, più precisamente, che il ricorrente era in missione a [OSCURATO:PERSONA], accompagnato dal suo autista e dall’automobile di servizio, ma che aveva deciso di tenere l’automobile di servizio per le sue attività private nel fine settimana, mentre l’autista è stato costretto a tornare a Lussemburgo in treno. 439 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), in cui la Corte ha sostanzialmente concluso che non appariva utile acclarare se la Corte dei conti potesse validamente addebitare al ricorrente la prassi secondo la quale il mantenimento dell’automobile di servizio da parte di quest’ultimo avrebbe costretto l’autista a viaggiare in treno (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 798 ). 440 Nel presente procedimento, e seguendo un ragionamento analogo a quello relativo alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 147 (v. supra , punto 431), è sufficiente rilevare che la Corte dei conti non contesta la regolarità dello spostamento del ricorrente in risposta a un invito della persona in questione, né specifica per quali attività private il ricorrente abbia tenuto l’automobile di servizio per il fine settimana.

Ciò detto, e in considerazione del fatto che la corrispondente missione del ricorrente fosse stata autorizzata dalla Corte dei conti, la sua richiesta di avvalersi dei servizi di un autista non può essere considerata irregolare. 441 La Corte dei conti, qualificando come credito le spese relative all’autista di cui alla riga n.187 della tabella di recupero e imponendone il recupero, è conseguentemente incorsa in un errore di valutazione.

La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte riguardante tali spese relative all’autista, pari a EUR 42,64. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 247 della tabella di recupero 442 La missione dell’autista di cui alla riga n. 247 aveva ad oggetto condurre l’automobile di servizio del ricorrente, dal medesimo utilizzata, presso un’officina in Belgio per sottoporla a manutenzione. 443 Il ricorrente ritiene, in sostanza, che si debba tener conto delle considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

A tal proposito, dopo aver rilevato che la missione dell’autista di cui alla riga n. 247 consisteva, secondo il ricorrente, nel condurre l’automobile di servizio presso un’officina per farvi eseguire la manutenzione, la Corte ha ritenuto che l’argomento della Corte dei conti non potesse essere accolto, in assenza di qualsivoglia elemento a suo sostegno (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 748 e 749 ). 444 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ha rilevato che l’officina incaricata della manutenzione dell’automobile di servizio del ricorrente si trovava, secondo il contratto di leasing in vigore, in Lussemburgo, ragion per cui lo scopo della missione in questione non poteva corrispondere a tale manutenzione. 445 A tal riguardo, seguendo lo stesso ragionamento di cui al precedente punto 404, è sufficiente osservare che dal fascicolo non risulta altro elemento che dimostri la realtà dell’affermazione della Corte dei conti secondo cui la manutenzione dell’automobile sarebbe stata assicurata da un’officina situata in un altro paese.

Di conseguenza, nell’ambito del presente procedimento, occorre che il Tribunale riprenda la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), esposta al precedente punto

443. 446 Conseguentemente, la Corte dei conti, qualificando come credito le spese relative all’autista di cui alla riga n. 247 della tabella di recupero e disponendone il recupero, è incorsa in un errore di valutazione.

La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte relativa a tali spese, per un importo di EUR 239,10. – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero 447 Per quanto riguarda le spese relative all’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero, il ricorrente ritiene, in sostanza, che si debba tener conto delle considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ).

A tal proposito, la Corte non ha dichiarato irregolari le missioni di autista relative alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero, in quanto il fascicolo di cui disponeva non contenevano gli ordini di missione del ricorrente ai quali fa riferimento la Corte dei conti e non consentivano quindi di dimostrare che i tragitti contestati non rientrassero, in modo giustificato, negli ordini di missione medesimi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 735 ). 448 Applicando il ragionamento esposto al precedente punto 404, si deve rilevare che, nel presente procedimento, la Corte dei conti deduce, facendo riferimento ai relativi ordini di missione contenuti negli allegati, che le missioni di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero avrebbero dovuto iniziare e terminare a Lussemburgo. 449 A tal riguardo, è sufficiente rilevare, al pari della Corte di giustizia, che nella specie il fascicolo di cui dispone il Tribunale non comprende gli ordini di missione del ricorrente relativi alle spese dell’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero, cosicché l’irregolarità delle spese in questione non risulta sufficientemente dimostrata per poter essere contestata al ricorrente. 450 Ciò premesso, si deve concludere che la Corte dei conti, considerando le spese dell’autista di cui alle righe 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero come estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente e imponendone il recupero, è incorsa in un errore di valutazione.

La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte in cui dispone il rimborso di tali spese, per un importo di EUR 1431,93. – Conclusioni sulle altre spese relative agli autisti 451 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante le spese relative agli autisti di cui alle righe nn. 57, 103, 106, 138, 142, 143, 147, 151, 153, 157, 161, 167, 176, 187, 196, 199, 214, 237, 247, 277, 310 (in parte), 317, 319 e 320, 335, 339 (in parte), 347, 354, 373 e 374, 382 (in parte) e 391 della tabella di recupero, per un importo di EUR 7971,90.

Il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto nella parte riguardante il resto di dette altre spese. c) Conclusione sul quarto motivo di ricorso 452 Alla luce delle suesposte considerazioni, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone il recupero delle domande di rimborso delle spese indicate ai precedenti punti 320, 375, 393 e 451, per un importo pari a EUR 16084,01.

Il quarto motivo di ricorso deve essere respinto quanto al resto.

5. Sul quinto motivo di ricorso, relativo all’adagio secondo cui la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo 453 Nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che, a fronte di un procedimento penale in corso nel Granducato di Lussemburgo, la Corte dei conti non avrebbe potuto pronunciarsi prima della pronuncia di una decisione da parte dei giudici penali lussemburghesi, investiti degli stessi fatti su cui si basa la decisione impugnata.

Non attendendo l’esito del procedimento penale, la Corte avrebbe disatteso l’adagio secondo cui la pendenza di un giudizio comporta la sospensione del giudizio amministrativo.

Nelle proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente ritiene che la Corte non si sia pronunciata in merito a tale motivo. 454 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 455 Si deve rilevare, al pari della Corte dei conti, che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha respinto un analogo argomento del ricorrente, fondato sull’esistenza di un procedimento penale pendente nel Granducato di Lussemburgo.

A tal proposito, anzitutto, la Corte ha osservato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevedeva che i procedimenti avviati dinanzi ad essa ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, del TFUE debbano essere sospesi in caso di avvio di un procedimento penale vertente, in tutto o in parte, sugli stessi fatti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 83 ).

Poi, dopo aver richiamato l’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto, ai sensi del quale, quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione, sotto il profilo disciplinare, sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria, la Corte ha rilevato che i procedimenti relativi alla violazione, da parte di un membro della Corte dei conti, degli obblighi derivanti dalla sua carica ricadono in uno strumento di ricorso autonomo, previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, e tali procedimenti non sono quindi disciplinati dalle norme relative al procedimento disciplinare enunciate dallo Statuto (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 84 e 85 ).

Infine, la Corte ha concluso che un’eventuale sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, in attesa dell’esito del procedimento penale avviato nel Granducato del Lussemburgo non risultava necessaria dal momento che, in ogni caso, l’esito di tale procedimento non era tale da limitare la portata delle valutazioni che la Corte è tenuta ad effettuare al fine di statuire sul ricorso stesso (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 88 ). 456 Tale ragionamento deve essere trasposto al presente procedimento avviato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Nessuna norma di diritto dell’Unione prevede, infatti, che il procedimento avviato dinanzi al Tribunale ai sensi di tale disposizione debba essere sospeso qualora sia stato avviato un procedimento penale relativo, in tutto o in parte, agli stessi fatti.

Inoltre, le conseguenze finanziarie risultanti dalla violazione, da parte di un membro della Corte dei conti, degli obblighi derivanti dalla propria carica non sono disciplinate dalle norme sul procedimento disciplinare previste dallo Statuto.

Tali conseguenze finanziarie sono state applicate conformemente alle disposizioni degli articoli 98 e 100 del regolamento 2018/1046.

Inoltre, nell’ambito del presente procedimento, si può anche concludere che un’eventuale sospensione di tale procedimento, in attesa dell’esito del procedimento penale avviato nel Granducato di Lussemburgo, non sia necessaria, in quanto, in ogni caso, l’esito di tale procedimento non sarebbe tale da limitare la portata delle valutazioni che il Tribunale è tenuto a fare per pronunciarsi sul presente ricorso. 457 Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

6. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione con riguardo al ricorso ai servizi dell’autista e sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 94 del regolamento 2018/1046 458 Il ricorrente contesta la propria responsabilità in qualità di ordinatore per le spese dei propri autisti, che ammonterebbero a EUR 30501,27 a titolo di retribuzioni e a EUR 40595,15 a titolo di spese di missione e indennità giornaliere, richiamandosi all’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 e sostenendo che tale responsabilità potrebbe sorgere solo in caso di «dolo» o «colpa grave» da parte sua in qualità di ordinatore delle missioni degli autisti.

Il ricorrente rileva parimenti che detta disposizione e l’articolo 94 del regolamento 2018/1046 prevedono il deferimento all’organismo specializzato in materia di irregolarità finanziarie in caso di responsabilità dell’agente finanziario.

Inoltre, il ricorrente sottolinea di non essere l’ordinatore delle indennità giornaliere degli autisti che lo hanno accompagnato o della loro retribuzione. 459 Il ricorrente ritiene che la Corte dei conti sia venuta meno, da un lato, al proprio obbligo di motivazione, non avendo risposto, nella decisione impugnata, ad «uno degli argomenti sollevati dal [medesimo] nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto al contraddittorio» e, dall’altro, all’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o all’articolo 94 del regolamento 2018/1046. 460 A titolo di raffronto, il ricorrente deduce che lo status di ordinatori dei due Presidenti della Corte dei conti nel corso dei suoi due mandati per quanto riguarda le spese di missione, di rappresentanza e per ricevimenti non ha condotto a mettere in discussione la loro responsabilità.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che le spese di missione degli autisti erano conformi al contesto normativo in vigore all’epoca dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ossia, in particolare, alle decisioni n. 33-2004 e 19-2009. 461 Nelle proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente rileva che la Corte non si è pronunciata sul presente motivo di ricorso, che non era stato sollevato nel procedimento dinanzi ad essa avviato dalla Corte dei conti. 462 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 463 In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente si limita ad affermare che la decisione impugnata non risponderebbe ad uno dei suoi argomenti sollevati nell’ambito dell’esercizio del diritto al contraddittorio.

In assenza di qualsiasi precisazione dell’argomento di cui trattasi, si deve ritenere che tale censura non soddisfi i requisiti di chiarezza e precisione postulati dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale la quale dev’essere, pertanto, dichiarata irricevibile. 464 Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere i motivi ed argomenti invocati nonché un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale eventualmente senza altre informazioni a sostegno.

Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑85/92 , EU:T:1993:39 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

L’atto introduttivo deve pertanto chiarire il motivo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura.

Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (v. sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T‑538/11 , EU:T:2015:188 , punto 131 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 27 novembre 2020, PL/Commissione, T‑728/19 , non pubblicata, EU:T:2020:575 , punto 64 ). 465 [Come rettificato con ordinanza del 24 giugno 2025] In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 94 del regolamento 2018/1046, il ricorrente ha precisato all’udienza di volersi riferire, in realtà, all’articolo 73 del regolamento n. 966/2012 o all’articolo 92 del regolamento 2018/1046. 466 Per quanto riguarda l’esame del merito della censura relativa alla violazione di tali disposizioni, è sufficiente osservare che dalle norme applicabili al ricorso ai servizi di un autista da parte di un membro della Corte dei conti, precisate dalla Corte ai punti da 695 a 700 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), emerge che incombeva al ricorrente, in qualità di ordinatore delle missioni degli autisti, garantire che, nel redigere gli ordini medesimi, fossero rispettate le norme applicabili in materia.

Tale obbligo deve essere considerato indipendente da qualsiasi eventuale ricorso alla procedura stabilita dall’articolo 73 del regolamento n. 966/2012 o dall’articolo 92 del regolamento 2018/1046 o anche dal deferimento all’OLAF.

Tali disposizioni sono pertanto irrilevanti ai fini del presente procedimento. 467 Inoltre, la responsabilità del ricorrente in qualità di ordinatore per le missioni degli autisti, siano esse intenzionali o dovute a negligenza grave, non può essere paragonata a quella del Presidente della Corte dei conti in qualità di ordinatore per le spese di missione, rappresentanza e ricevimenti sostenute dai membri della Corte dei conti.

Infatti, le missioni degli autisti sono collegate alle attività del ricorrente stesso, mentre non esiste un analogo collegamento tra il membro della Corte dei conti e il suo Presidente per quanto riguarda le missioni del primo. 468 Alla luce dei suesposti rilievi, la censura relativa alla violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 92 del regolamento 2018/1046 dev’essere respinta in quanto infondata. 469 Inoltre, per quanto riguarda la censura con cui il ricorrente contesta la propria responsabilità per le spese degli autisti, che ammonterebbero a EUR 30501,27 a titolo delle loro retribuzioni e a EUR 40595,15 a titolo di spese di missione e indennità giornaliere, tale censura si sovrappone, in sostanza, a quella relativa all’esistenza di «errori manifesti», già esaminata nell’ambito del quarto motivo di ricorso (v. supra , punti da 394 a 451). 470 Alla luce dei suesposti rilievi, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto integralmente.

7. Conclusione sulla domanda di annullamento della decisione impugnata 471 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, senza che sia necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste dal ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante, da un lato, le domande di rimborso delle spese esaminate dal Tribunale al precedente punto 162, in quanto prescritte e, dall’altro, quelle di cui al precedente punto

452. Le spese relative a tutte queste domande ammontano, complessivamente, a EUR 19254,20.

La domanda di annullamento della decisione impugnata deve essere respinta quanto al resto.

B. Sulle domande di annullamento delle decisioni del contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019 472 Si deve rilevare che, nell’ambito delle domande di annullamento, immediatamente a seguito della domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente chiede, «per quanto necessario», l’annullamento delle decisioni del contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019.

A tal proposito, si deve ritenere che, senza formulare alcuna censura specificamente diretta avverso le due decisioni, il ricorrente ne chiede l’annullamento per quanto riguarda l’importo ivi indicato, oltre interessi a decorrere dal 31 maggio 2019, che, secondo i calcoli del contabile della Corte dei conti, sarebbe pari a EUR 153584,10 al 4 giugno 2019 e a EUR 153495,84 al 7 giugno 2019. 473 Nella specie, si deve rilevare che è con la lettera del 7 giugno 2019 che il contabile della Corte dei conti ha preso atto che il pagamento era stato effettuato tenendo conto degli interessi dovuti a quella data (v. supra , punto 57).

Conseguentemente, alla luce della conclusione tratta al precedente punto 471, le domande di annullamento della decisione del contabile della Corte dei conti contenuta nella lettera del 7 giugno 2019 devono essere accolte, nella parte in cui prevede l’applicazione, sull’importo indicato al precedente punto 471, di interessi di mora al tasso del 3,5%. 474 Ciò premesso, non risulta necessario disporre l’annullamento della decisione del 4 giugno 2019, recante un importo, oltre interessi dal 31 maggio al 4 giugno 2019, diverso da quello indicato dal contabile della Corte dei conti il 7 giugno 2019 ed effettivamente pagato dal ricorrente.

C. Sulle domande di rimborso e di corresponsione degli interessi 475 Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Corte dei conti a restituirgli l’importo da essa qualificato come pagamento indebito, oltre interessi al tasso del 3,5% a decorrere dal 31 maggio 2019, termine impostogli dalla decisione impugnata per il pagamento dell’importo complessivo di EUR 153407,58, sino al giorno del saldo completo. 476 Va ricordato che l’annullamento di un atto da parte della Corte dell’Unione ha l’effetto di eliminare retroattivamente tale atto dall’ordinamento giuridico (v. sentenza del 30 giugno 2021, Mélin/Parlamento, T‑51/20 , non pubblicata, EU:T:2021:398 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). 477 Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo il cui atto è stato dichiarato nullo deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento.

L’istituzione convenuta è pertanto tenuta, ai sensi di tale disposizione, ad adottare le misure necessarie per eliminare gli effetti dell’illegittimità accertata (v. sentenza del 30 giugno 2021, Mélin/Parlamento, T‑51/20 , non pubblicata, EU:T:2021:398 , punto 69 e giurisprudenza ivi citata). 478 Inoltre, nel caso in cui all’atto annullato sia già stata data esecuzione, l’annullamento dei suoi effetti richiede, in linea di principio, il ripristino della situazione giuridica in cui il ricorrente si trovava prima della sua adozione (v. sentenza del 30 giugno 2021, Mélin/Parlamento, T‑51/20 , non pubblicata, EU:T:2021:398 , punto 70 e giurisprudenza ivi citata). 479 Per quanto riguarda l’applicazione di interessi al tasso del 3,5% a decorrere dal 31 maggio 2019, si deve osservare quanto segue. 480 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora talune somme siano state riscosse in violazione del diritto dell’Unione, da tale diritto discende l’obbligo di restituirle corredate di interessi.

Ciò avviene, segnatamente, qualora talune somme siano state riscosse in applicazione di un atto dell’Unione dichiarato invalido o annullato dal giudice dell’Unione (sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Princeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punti 66 e 67 ). 481 Per quanto attiene, in particolare, all’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di un atto che ha comportato il versamento di una somma all’Unione, la Corte ha dichiarato che il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore a eseguire quanto prima la sentenza di annullamento (sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Princeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punto 68 ). 482 Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte dei conti all’udienza, gli interessi devono essere calcolati a decorrere dal 7 giugno 2019, ossia dalla data di pagamento da parte del ricorrente.

Il riconoscimento di interessi di mora a decorrere dalla data di pagamento della somma in questione da parte del ricorrente persegue l’obiettivo di risarcire forfettariamente il ricorrente per la privazione dell’uso dei propri fondi (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 , UE:C:2021:39 , punto 85 ). 483 Per quanto riguarda il tasso di interesse richiesto dal ricorrente, ossia il 3,5%, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2018/1046, il tasso di interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui il pagamento è dovuto, aumentato di tre punti e mezzo percentuali (v., per analogia, ordinanza del 27 gennaio 2016, ANKO/Commissione e REA,

T‑165/14 DEP

, non pubblicata, EU:T:2016:108 , punto 50 ). 484 Laddove il ricorrente chiede il pagamento degli interessi solo al tasso del 3,5% e non al tasso fissato dalla BCE per le proprie principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, occorre unicamente dichiarare che, nella specie, l’importo di EUR 19254,20 produce, a decorrere dal 7 giugno 2019, interessi di mora al tasso del 3,5%, fino al giorno del saldo completo da parte della Corte dei conti.

D. Sulla domanda di risarcimento 485 Il ricorrente chiede la condanna della Corte dei conti al risarcimento dei danni morali che avrebbe subito e che egli valuta, in via equitativa, in EUR 50000.

Egli deduce al riguardo che la Corte dei conti avrebbe nuociuto alla sua carriera e alla sua reputazione con le sue successive comunicazioni sull’esistenza e sulle conclusioni della relazione dell’OLAF, quando egli stesso non disponeva di tale relazione, né di un’eventuale relazione preliminare del presidente della Corte dei conti.

A tal proposito, il ricorrente sottolinea che la relazione dell’OLAF è stata messa a disposizione dei membri della Corte dei conti e del comitato di controllo del bilancio del Parlamento il 3 luglio 2018, mentre la relazione preliminare del presidente della Corte dei conti, comprendente la relazione dell’OLAF, gli è stata notificata solo il 5 ottobre 2018.

Tuttavia, egli fa presente che, «in base ad una fuga di notizie», l’11 luglio 2018 la stampa aveva già diffuso l’esistenza e le conclusioni della relazione dell’OLAF.

In tale contesto, egli contesta alla Corte dei conti di non aver svolto un’indagine per individuare la fonte precisa della «fuga di notizie».

Il ricorrente precisa, inoltre, che in pari data, ossia l’11 luglio 2018, la Corte dei conti ha emesso un comunicato stampa e una comunicazione a tutto il proprio personale. 486 Il ricorrente ritiene che, facendo propria l’indagine dell’OLAF nelle comunicazioni che lo coinvolgevano e indicando che sarebbero state adottate misure ai fini del recupero delle spese fraudolente, la Corte dei conti abbia diffuso l’informazione secondo cui il ricorrente si sarebbe reso colpevole di malversazioni, pregiudicando gravemente la presunzione di innocenza che gli spettava.

A suo parere, la Corte dei conti avrebbe, in tal modo, preso posizione senza essere adeguatamente edotta, violando i requisiti del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta e le sue stesse competenze.

Il ricorrente fa inoltre valere l’inosservanza delle garanzie procedurali previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Regolamento interno della Corte dei conti. 487 Nella sua replica, il ricorrente deduce la violazione, da parte della Corte dei conti, del principio della presunzione di innocenza, del principio di buona amministrazione, in particolare della regola dell’imparzialità e del dovere di diligenza che incombe alle istituzioni dell’Unione, nonché delle garanzie procedurali e del dovere di riservatezza. 488 La Corte dei conti considera irricevibile la domanda di risarcimento del ricorrente, in quanto proposta nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e non nell’ambito di un autonomo ricorso proposto ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE.

All’udienza essa ha dichiarato di non contestare il fatto che sia possibile, in linea di principio, proporre una domanda risarcitoria e una domanda di annullamento nell’ambito dello stesso ricorso.

Tuttavia, a suo avviso, la domanda di risarcimento danni del ricorrente sarebbe irricevibile in quanto non svilupperebbe, in misura sufficiente, tutte le condizioni cui è subordinata la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ricordando che solo nella replica il ricorrente avrebbe proceduto ad articolare la propria domanda risarcitoria in modo più strutturato. 489 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che ricorrano congiuntamente varie condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (v. sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P , EU:C:2016:701 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). 490 Qualora non ricorra una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le domande di risarcimento devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare se le altre due condizioni siano soddisfatte (v. ordinanza dell’11 novembre 2014 nella causa T‑22/14 , Bergallou/Parlamento e Consiglio, non pubblicata, EU:T:2014:954 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 491 A sostegno della propria domanda di risarcimento danni, il ricorrente contesta, in sostanza, alla Corte dei conti un duplice comportamento: da un lato, di non aver svolto un’indagine per individuare la fonte precisa della «fuga di notizie» in merito all’esistenza e alle conclusioni della relazione dell’OLAF nei suoi confronti e, dall’altro, di aver emesso un comunicato stampa e una comunicazione a tutto il suo personale l’11 luglio 2018, vale a dire, a seguito di tale «fuga» di notizie, ma prima che venisse notificata al ricorrente la relazione dell’OLAF o la relazione preliminare del presidente della Corte dei conti. 492 A tal proposito, va rilevato che, all’udienza, la Corte dei conti ha precisato che non c’era stato alcun comunicato stampa di propria iniziativa, cosa che il ricorrente non ha contestato.

L’esistenza di un comunicato stampa non risulta nemmeno dagli atti.

Pertanto, nell’ambito dell’esame della presente domanda di risarcimento, la censura del ricorrente fondata sull’esistenza di un comunicato stampa della Corte dei conti dev’essere respinta a priori in quanto non sufficientemente provata. 493 Inoltre, è sufficiente rilevare che dalle osservazioni svolte dalla Corte dei conti all’udienza, non contestate a tale riguardo dal ricorrente, risulta che essa ha emanato una comunicazione a tutto il proprio personale l’11 luglio 2018 solo dopo che, «in base ad una fuga di notizie», la stampa aveva già diffuso l’esistenza e le conclusioni della relazione dell’OLAF.

All’udienza, la Corte dei conti ha precisato di aver risposto ad alcune domande poste al riguardo dai giornalisti, le cui risposte sono state successivamente diffuse a tutto il personale.

Ciò risulta parimenti confermato, da un lato, dal tenore stesso della comunicazione della Corte dei conti al proprio personale, in cui si fa riferimento a «domande poste dalla stampa» e, dall’altro, dall’articolo di stampa richiamato dal ricorrente al punto 234 del ricorso, che fa riferimento a una «fonte ben informata che ha parlato a condizione di anonimato» fornendo informazioni alla stampa sull’indagine dell’OLAF nei confronti del ricorrente. 494 Ne consegue che è stata tale «fuga» di informazioni preliminari alla stampa da parte di un terzo anonimo ad essere all’origine della successiva comunicazione della Corte dei conti a tutto il proprio personale e che costituisce, in realtà, il fondamento delle censure del ricorrente relative al preteso danno subito con riguardo alla propria carriera ed alla propria reputazione.

Tuttavia, così stando le cose, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova atto a dimostrare che la fuga di notizie alla stampa quanto all’esistenza e alle conclusioni della relazione dell’OLAF nei suoi confronti fosse imputabile alla Corte dei conti. 495 Di conseguenza, poiché il ricorrente non ha dimostrato che il preteso danno alla propria carriera e alla propria reputazione sia la conseguenza diretta di un atto imputabile alla Corte dei conti, si deve ritenere esclusa qualsiasi colpa da parte di quest’ultima e che la prima condizione per il sorgere della responsabilità dell’Unione, tra quelle richiamate al precedente punto 489, non è soddisfatta.

Inoltre, sebbene contesti alla Corte dei conti di non aver svolto un’indagine per individuare la fonte precisa della «fuga di notizie» alla stampa di cui trattasi, il ricorrente non indica il fondamento normativo in base al quale la Corte dei conti sarebbe stata vincolata da un obbligo del genere, considerato che, peraltro, la «fuga di notizie» non le era peraltro imputabile. 496 Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente dev’essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

V. Sulle spese 497 A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, a norma dell’articolo 134, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. 498 Sebbene la decisione impugnata sia annullata in ragione della somma di EUR 19254,20, pari ad un ottavo circa della somma complessiva di EUR 153407,58, ritenuta indebita dalla Corte dei conti, si deve rilevare che il ricorrente è rimasto soccombente per sette ottavi di quest’ultima somma nonché con riguardo alla propria domanda di risarcimento del danno.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato a farsi carico delle spese della Corte dei conti e di quattro quinti delle proprie spese, mentre la Corte dei conti si farà carico del quinto rimanente.

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della Corte dei conti europea dell’11 aprile 2019 recante accertamento di un credito e recupero nei confronti di CQ, che qualifica la somma di EUR 153407,58 come importo indebitamente percepito e ne ordina il recupero, è annullata nella parte relativa ad un importo di EUR 19254,20, e la decisione contenuta nella nota del contabile della Corte dei conti del 7 giugno 2019 è annullata nella parte in cui prevede il pagamento di interessi di mora al tasso di tre punti e mezzo percentuali su tale importo. 2) La somma di EUR 19254,20 sarà gravata da interessi di mora al tasso di tre punti e mezzo percentuali a partire dal 7 giugno 2019 fino al completo pagamento da parte della Corte dei conti. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) CQ è condannato a farsi carico delle spese della Corte dei conti nonché di quattro quinti delle sue proprie spese, mentre la Corte dei conti si farà carico del restante quinto. da [OSCURATO:PERSONA] Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2024.

[OSCURATO:PERSONA]

I. Contesto normativo A. Trattato FUE B. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 C. Norme interne adottate dalla Corte dei conti

1. Decisione n. 1-2003 relativa alle spese di missione dei membri della Corte dei conti

2. Decisione n. 7-2004 sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei membri della Corte dei conti

3. Decisione n. 33-2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti

4. Decisione n. 19-2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti

5. Codice di condotta per i membri della Corte dei conti del 2012

II. Fatti A. Misure preliminari adottate dalla Corte dei conti B. Indagine dell’OLAF C. Procedimenti penali avviati dalle autorità del Granducato di Lussemburgo D. Avvio del procedimento in seno alla Corte dei conti E. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea F. Recupero da parte della Corte dei conti di spese considerate indebite

III. Conclusioni delle parti

IV. In diritto A. Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

1. Sul primo motivo di ricorso, relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione

2. Sul secondo motivo di ricorso, relativo al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti, in particolare, alla violazione, in qualità di ordinatore, dell’obbligo di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione

3. Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del requisito del termine ragionevole

a) Sul termine di prescrizione

b) Sulle domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero 1) Sul primo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 2) Sul secondo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 3) Sul terzo gruppo di domande di rimborso del ricorrente

c) Conclusione sul terzo motivo di ricorso

4. Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e all’esistenza di «errori manifesti»

a) Sulla ricevibilità della censura relativa ad «errori manifesti»

b) Nel merito 1) Considerazioni preliminari

i) Sull’ampiezza dell’esame della censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento ii) Sulla portata del riesame delle censure relative al legittimo affidamento del ricorrente quanto alla regolarità delle proprie missioni e dell’esistenza di «errori manifesti». iii) Sulla portata del sindacato del Tribunale iv) Sulle conseguenze da trarre, nell’ambito del presente ricorso, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] (C‑130/19), sulle irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente 2) Sulle spese di missione e le indennità giornaliere

i) Missioni aventi ad oggetto incontri con leader politici e membri dei loro gabinetti ii) Sulle altre missioni – Sulle missioni di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 57 e 391 della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 128, 411 e 412 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 347 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero iii) Conclusione sulle spese di missione e sulle indennità giornaliere 3) Spese di rappresentanza e per ricevimenti

i) Sulle spese di rappresentanza relative ad incontri con uomini politici e membri dei loro gabinetti, membri del partito politico in questione ii) Sulle spese di rappresentanza relative a incontri con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero – Conclusione relativa alle spese di rappresentanza per incontri con altre persone iii) Sui ricevimenti nel luogo di origine del ricorrente 4) Sulle spese relative all’uso di un’automobile di servizio e ai servizi di un autista

i) Sulle spese dell’autista relative alle missioni del ricorrente o alle spese di rappresentanza in occasione di incontri con membri del partito politico in questione ii) Sulle altre spese relative agli autisti – Sulle spese dell’autista di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310, 335, 347, 354 e 391 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 187 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 247 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero – Conclusioni sulle altre spese relative agli autisti

c) Conclusione sul quarto motivo di ricorso

5. Sul quinto motivo di ricorso, relativo all’adagio secondo cui la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo

6. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione con riguardo al ricorso ai servizi dell’autista e sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 94 del regolamento 2018/1046

7. Conclusione sulla domanda di annullamento della decisione impugnata B. Sulle domande di annullamento delle decisioni del contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019 C. Sulle domande di rimborso e di corresponsione degli interessi D. Sulla domanda di risarcimento

V. Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0386 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) 11 settembre 2024 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 24 giugno 2025] «Diritto istituzionale – Membro della Corte dei conti – Attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti – Spese considerate come indebite – Decisione di recupero – Decisione della Corte che accerta la violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti – Regolarità dell’indagine e della relazione finale dell’OLAF – Obbligo di motivazione – Termine di prescrizione – Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Legittimo affidamento – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale» Nella causa T‑386/19, CQ , rappresentato da L. Levi, avvocata, ricorrente, contro Corte dei conti europea , rappresentata da K. Kantza e B. Schäfer, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata), composto da R. da [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA], N. Półtorak, I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e T. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, a seguito dell’udienza del 4 maggio 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il ricorrente, CQ, chiede, da un lato, l’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE, della decisione della Corte dei conti europea dell’11 aprile 2019, recante accertamento di un credito e recupero nei suoi confronti, con la quale essa ha qualificato la somma di EUR 153407,58 come importo indebitamente percepito a titolo di spese di missione e di indennità giornaliere, di spese di rappresentanza e di utilizzo di servizi di autisti, e ha ordinato il recupero di tale somma (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito. I. Contesto normativo A. Trattato FUE 2 L’articolo 285 TFUE così dispone: «La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione». 3 L’articolo 286, paragrafi 3 e 6, TFUE così recita: «3.   Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. (...) 6.   I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica». B. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 4 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ( GU 2013, L 248, pag. 1 ) così recita: «Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, (…) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (…) esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione (...)». 5 A termini dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2013: «1.   Nei settori di cui all’articolo 1, l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] svolge indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (...). Tali indagini interne sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti. 2.   Nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1: a) l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi nonché ai locali dei medesimi (…). L’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi (...)». 6 Il successivo articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 883/2013 così dispone: «1.   Il direttore generale può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (…). 2.   (...) La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui l’indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro. 3.   Finché il Direttore generale sta valutando se avviare un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] sta conducendo un’indagine interna, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diverso accordo con l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode]». 7 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013: «Il personale dell’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] svolge le proprie mansioni presentando un’autorizzazione scritta, che ne indica l’identità e la qualifica. Il direttore generale rilascia tale autorizzazione, indicando l’oggetto e la finalità dell’indagine, le basi giuridiche per svolgere l’indagine e i poteri d’indagine che ne derivano». 8 L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 precisa quanto segue: «Fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 6, una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano». 9 L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 è così formulato: «Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’Ufficio [europeo per la lotta antifrode]». C. Norme interne adottate dalla Corte dei conti 1. Decisione n. 1-2003 relativa alle spese di missione dei membri della Corte dei conti 10 L’articolo 1 della decisione n. 1-2003 della Corte dei conti, del 16 gennaio 2003, relativa alle spese di missione dei membri della Corte dei conti, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione n. 1-2003»), precisava quanto segue: «Gli impegni giuridici (vale a dire gli ordini di missione) relativi alle spese di missione devono essere richiesti il più presto possibile. L’ordinatore, per le spese di missione dei Membri, è il presidente della Corte [dei conti] (...)». 11 L’articolo 3 della decisione n. 1-2003 così disponeva: «Nel corso delle loro missioni i Membri possono spostarsi con l’automobile di servizio, in aereo, in treno o in nave». 12 L’articolo 5 della decisione n. 1-2003 stabiliva quanto segue: «Il rimborso delle spese di missione è chiesto non appena possibile dopo il ritorno del Membro. Le spese d’albergo (esclusi i pasti) sono rimborsabili». 13 L’articolo 6 della decisione n. 1-2003 era così formulato: «Le missioni che durano meno di dodici ore in uno stesso giorno danno luogo al pagamento della metà dell’indennità giornaliera ad esse relativa. In tutti gli altri casi, l’indennità giornaliera è versata integralmente». 2. Decisione n. 7-2004 sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei membri della Corte dei conti 14 L’articolo 2 della decisione n. 7-2004 della Corte dei conti, del 22 aprile 2004, relativa alle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei suoi membri, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione n. 7-2004»), così recitava: «All’inizio di ogni esercizio e previa consultazione dei Membri, i crediti vengono suddivisi in due parti: (...) Una seconda parte, detta B, sarà riservata alle spese di rappresentanza e per ricevimenti di carattere generale sostenute dai Membri nella loro qualità di Membro di un’istituzione. Il rimborso di tali spese sarà effettuato alla fine di ogni trimestre sulla base delle relative dichiarazioni alle quali sono allegati le ricevute o altri documenti giustificativi scritti ritenuti equivalenti e indicanti, alla data dell’invito, il numero degli invitati e la qualità dell’invitato principale (...)». 15 L’articolo 6 della decisione n. 7-2004 prevedeva quanto segue: «Per i ricevimenti a domicilio, la Corte [dei conti] rimborsa le spese sostenute a concorrenza dell’importo dei documenti giustificativi prodotti». 16 La decisione n. 7-2004 era accompagnata da una nota all’attenzione dei membri della Corte dei conti del 22 aprile 2004, contenente «suggerimenti relativi a spese di rappresentanza e per ricevimenti» (in prosieguo: la «nota del 22 aprile 2004»). In tale nota veniva precisato, in particolare, quanto segue: «Le spese di rappresentanza sono essenzialmente destinate a favorire le relazioni esterne della Corte [dei conti]. I Membri rappresentano la Corte [dei conti] in particolare quando, nell’interesse della Corte [dei conti], intrattengono relazioni professionali con persone che esercitano funzioni all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi. (...) Le spese relative a ogni manifestazione devono dipendere dall’importanza di quest’ultima e dalla qualità dei partecipanti. Quando i Membri rappresentano la Corte [dei conti], anche il loro coniuge/partner può essere invitato a partecipare alla manifestazione. Anche gli invitati possono essere accompagnati. Alle amicizie o alle relazioni personali devono essere rivolti inviti privati. (...) Orientamenti in materia sono forniti nell’allegato 1. Le spese devono essere dichiarate in modo chiaro e sintetico mediante l’allegato 2». 17 Nell’allegato 1 della nota del 22 aprile 2004 veniva precisato che «la rappresentanza/i ricevimenti al di fuori della Corte [dei conti] [dovevano], di norma, riguardare persone che esercitano funzioni di primo piano all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi» e le spese di rappresentanza/ricevimenti nella residenza privata del Membro «non [dovevano] eccedere quanto necessario a tal fine, compresi gli addobbi floreali». 18 Tale allegato stabiliva altresì che, «[q]uando la lista degli invitati, oltre alle persone esterne all’istituzione, comprende[va] agenti della Corte [dei conti], occorre[va] mantenere un giusto equilibrio tra le due categorie» e che «agli amici personali e ai familiari (ad eccezione dei coniugi/partner) [dovevano] essere rivolti inviti privati a spese del Membro». 3. Decisione n. 33-2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti 19 L’articolo 1 della decisione n. 33-2004 della Corte dei conti, del 15 giugno 2004, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso sino all’entrata in vigore della decisione n. 19-2009 della Corte dei conti, del 20 aprile 2009, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti (in prosieguo: la «decisione n. 33-2004»), disponeva quanto segue: «Automobili di servizio sono messe a disposizione dei membri e del Segretario generale della Corte [dei conti] per gli spostamenti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni». 20 L’articolo 4 della decisione medesima così recitava: «La Corte [dei conti] si fa carico, oltre che del costo del noleggio, delle spese derivanti dall’uso del veicolo da parte dei Membri e del Segretario generale nell’esercizio delle loro funzioni. Sono considerati spostamenti nell’esercizio delle funzioni: – gli spostamenti in forza di un ordine di missione, – gli altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni valutati forfettariamente in 15000 km/anno». 21 L’articolo 5 della decisione n. 33-2004 così disponeva: «Quando i Membri o il Segretario generale utilizzano l’automobile di servizio per spostamenti diversi da quelli di cui all’articolo 4, le spese corrispondenti (pedaggi, costi di carburante ed eventuale costo supplementare di noleggio per un superamento complessivo di 45000 km/anno previsto nel contratto quadro) sono a loro carico». 22 L’articolo 6 della decisione n. 33-2004 prevedeva quanto segue: «Gli autisti beneficiano del rimborso delle spese di missione (...) quando conducono i Membri o il Segretario generale nei loro spostamenti nell’esercizio delle funzioni». 23 La decisione n. 33-2004 era accompagnata da un documento intitolato «Osservazioni sulla decisione n. 33-2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti» (in prosieguo: le «osservazioni sulla decisione n. 33-2004»). 24 Le osservazioni sulla decisione n. 33-2004 prevedevano, con riguardo all’articolo 4 della medesima, quanto segue: «Sono considerati “altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni”: – i tragitti domicilio (nel luogo della sede di servizio)/luogo di lavoro, – i tragitti sede di servizio/residenza e aeroporto, – gli obblighi protocollari che intervengono in un perimetro ridotto e non rientranti in un ordine di missione, – i casi di forza maggiore (malattia, controlli medici, incapacità di guidare, ecc.)». 4. Decisione n. 19-2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti 25 Il testo degli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione n. 19-2009 della Corte dei conti, del 20 aprile 2009, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti, riprendeva quello dei corrispondenti articoli della decisione n. 33-2004. 26 L’articolo 7 della decisione n. 19-2009 stabiliva quanto segue: «La presente decisione abroga e sostituisce la decisione n. 33-2004. Essa entra in vigore alla stessa data del nuovo contratto quadro interistituzionale che disciplina il noleggio di autovetture». 27 La decisione n. 19-2009 era accompagnata da un documento intitolato «Osservazioni sulla decisione n. 19-2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti» (in prosieguo: le «osservazioni sulla decisione n. 19-2009»). 28 Il testo delle osservazioni sulla decisione n. 19-2009 concernenti l’articolo 4 di tale decisione riprendeva quello dell’osservazione sull’articolo 4 della decisione n. 33-2004 contenuto nelle osservazioni su quest’ultima decisione. 5. Codice di condotta per i membri della Corte dei conti del 2012 29 L’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta applicabile ai membri della Corte dei conti, adottato da quest’ultima in data 8 febbraio 2012 (in prosieguo: il «Codice di condotta del 2012»), così recitava: «1.   I Membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Essi non si occupano di questioni in cui abbiano un qualsiasi interesse personale, in particolare familiare o finanziario, tale da compromettere la loro imparzialità (...). 2.   I Membri della Corte [dei conti] dichiarano tutti gli interessi e le attività in campo finanziario che possano creare un conflitto di interessi nell’esercizio delle loro funzioni, sia sotto forma di partecipazione individuale al capitale sociale di un’impresa, in particolare le partecipazioni azionarie, sia si altro tipo, quali le obbligazioni convertibili o i certificati di investimento. (...) Deve essere dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, ad eccezione delle residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. (...) 4.   Al momento dell’entrata in carica, i Membri trasmettono al Presidente della Corte [dei conti] la dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti utilizzando il modulo contenuto nell’allegato. (...) La dichiarazione deve essere riveduta qualora si verifichino cambiamenti significativi e deve essere presentata una nuova dichiarazione (...)». 30 L’articolo 4 del codice di condotta del 2012 così disponeva: «1.   I Membri della Corte [dei conti] si dedicano all’adempimento del loro mandato. Essi non possono esercitare alcuna carica politica. 2.   I Membri si astengono dall’espletare qualsiasi attività professionale esterna o qualsiasi altra attività esterna incompatibile con l’esercizio delle proprie funzioni. (...) 6.   I Membri elencano le proprie attività esterne, ad eccezione di quelle menzionate al paragrafo 4, nella dichiarazione d’interessi di cui all’articolo 2». II. Fatti 31 Il ricorrente è stato membro della Corte dei conti dal 1 o marzo 2006 al 30 aprile 2018, ricoprendo due mandati. Prima di essere nominato alla Corte dei conti, aveva ricoperto diverse cariche politiche nel Regno del Belgio a partire dagli anni ottanta. Fino al 2002 è stato membro di un partito politico, quindi, dal 2002 in poi, ha fatto parte di un altro partito politico (in prosieguo: il «partito politico in questione»). 32 Nel corso dei suoi mandati è stato assegnato alla sezione della Corte dei conti responsabile del controllo sulle spese dell’Unione europea per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari. Per circa sette anni, il ricorrente ha ricoperto la carica di decano di tale sezione. 33 In seguito al parere favorevole del comitato incaricato di valutare le attività esterne dei membri della Corte dei conti, il ricorrente veniva autorizzato, con decisione del 30 aprile 2015, a presiedere una fondazione ambientale nella propria regione d’origine. 34 In qualità di membro della Corte dei conti, il ricorrente ha beneficiato del rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti, di varie spese sostenute nel corso di missioni autorizzate, su sua richiesta, dal presidente della Corte dei conti, nonché del versamento di indennità giornaliere relative alle missioni medesime. 35 Il ricorrente disponeva di un’automobile di servizio. Tra il 2006 e il marzo del 2014, la Corte dei conti gli ha messo a disposizione un autista. Dall’aprile 2014 il ricorrente poteva richiedere la messa a disposizione di un autista assegnato al «pool degli autisti» sotto la responsabilità del direttore delle finanze della Corte dei conti. A. Misure preliminari adottate dalla Corte dei conti 36 Nel corso del 2016, la Corte dei conti ha ricevuto informazioni su una serie di gravi irregolarità attribuite al ricorrente. Il 18 luglio 2016, il ricorrente è stato informato oralmente dal Segretario generale della Corte dei conti della denuncia presentata nei suoi confronti. 37 Durante l’estate del 2016, i servizi della Corte dei conti hanno effettuato un’analisi delle missioni del ricorrente nonché degli autisti della Corte dei conti per i quali questi aveva emanato ordini di missione, al fine di individuare eventuali irregolarità. Successivamente, tra detti servizi ed il ricorrente ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza in merito alla presunta irregolarità di talune missioni del ricorrente ovvero degli autisti medesimi e alla richiesta della Corte dei conti di rimborsare le somme contestate. Il ricorrente ha ritenuto infondata la presunta irregolarità e ha rifiutato di rimborsare le somme richieste dalla Corte dei conti. 38 Inoltre, il 26 luglio 2016, la Corte dei conti è stata informata in merito a una pretesa frode assicurativa contestata al ricorrente nel 2011, a seguito di un incidente tra la sua automobile di servizio e la sua automobile privata. Il 1 o settembre 2016, il Segretario generale della Corte dei conti ha comunicato oralmente tali contestazioni al ricorrente. In una nota di pari data, il ricorrente ha dichiarato che l’incidente in questione era stato causato da una collisione avvenuta tra la propria automobile di servizio, guidata dall’autista assegnato al proprio ufficio, e la propria automobile privata, guidata dal figlio. B. Indagine dell’OLAF 39 Il 14 ottobre 2016, il Segretario generale della Corte dei conti, su istruzioni del Presidente della Corte dei conti, ha trasmesso all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un fascicolo concernente le attività del ricorrente che avrebbero potuto comportare spese indebite a carico del bilancio dell’Unione. Il 15 novembre 2016 l’OLAF ha deciso di avviare un’indagine in merito. 40 Il 31 marzo 2017, il direttore generale dell’OLAF ha notificato formalmente al presidente della Corte dei conti l’avvio di un’indagine su possibili irregolarità a carico del ricorrente, lesive degli interessi finanziari dell’Unione, nell’uso delle risorse della Corte dei conti e nelle missioni effettuate o autorizzate in violazione delle norme applicabili. 41 Il 22 settembre 2017, il ricorrente è stato informato dall’OLAF in merito all’avvio dell’indagine e del suo status di «persona interessata» ai fini della medesima. 42 Il 20 novembre 2017, l’OLAF ha effettuato un’ispezione dei locali nell’ufficio del ricorrente raccogliendo vari documenti. Dopo una prima analisi di questi ultimi, il 15 dicembre 2017 l’OLAF ha informato il ricorrente che l’oggetto dell’indagine era stato esteso a possibili conflitti di interesse e ad altre violazioni degli articoli 285 e 286 del TFUE nonché delle disposizioni del Codice di condotta del 2012. 43 Il ricorrente è stato ascoltato oralmente dagli investigatori dell’OLAF in data 22 dicembre 2017. Dopo aver ricevuto dall’OLAF una sintesi dei fatti accertati in esito all’indagine, il 15 maggio 2018 il ricorrente ha trasmesso all’OLAF le proprie osservazioni scritte. 44 Il 2 luglio 2018, la Corte dei conti ha ricevuto la relazione finale dell’OLAF a conclusione dell’indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»). La relazione ha concluso imputando al ricorrente l’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti nell’ambito di attività non connesse alle sue funzioni, l’uso abusivo di carte carburante, l’uso abusivo del contratto di assicurazione relativo alla sua automobile di servizio, assenze ingiustificate, l’omessa dichiarazione di attività esterne, la comunicazione di informazioni riservate e l’esistenza di conflitti di interesse. 45 Alla luce delle conclusioni formulate nella propria relazione, l’OLAF ha raccomandato alla Corte dei conti di avviare un’azione disciplinare nei confronti del ricorrente, di adottare i provvedimenti idonei a garantire il recupero di EUR 472869,09, corrispondenti ai costi indebitamente sostenuti dalla Corte dei conti, nonché di considerare il recupero di EUR 97954,52, corrispondenti alla retribuzione versata per i periodi di assenza ingiustificata del ricorrente. 46 Inoltre, ritenendo che alcuni dei fatti emersi dall’indagine potessero costituire reati penali, l’OLAF ha trasmesso informazioni e raccomandazioni all’autorità giudiziaria del Granducato di Lussemburgo. C. Procedimenti penali avviati dalle autorità del Granducato di Lussemburgo 47 Alla luce delle informazioni trasmesse dall’OLAF, il Procureur d’État (Procuratore dello Stato) presso il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) (Lussemburgo), chiedeva alla Corte dei conti, con lettera del 1 o ottobre 2018, di revocare l’immunità giurisdizionale del ricorrente. Il 15 novembre 2018, la Corte accoglieva la richiesta. D. Avvio del procedimento in seno alla Corte dei conti 48 Il 3 luglio 2018, il presidente della Corte dei conti ha trasmesso ai membri della Corte dei conti una copia della relazione e delle raccomandazioni dell’OLAF. 49 Il 5 ottobre 2018, il presidente della Corte dei conti ha inviato una relazione preliminare ai membri della Corte dei conti. La relazione raccomandava di chiedere alla Corte di giustizia «di esaminare i fatti accertati e di stabilire se il ricorrente [fosse] venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua carica». Tale relazione e quella dell’OLAF sono state comunicate al ricorrente in pari data. Gli allegati alla relazione dell’OLAF gli sono stati inoltre trasmessi il 17 ottobre 2018. 50 Il 19 novembre 2018, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte alla Corte dei conti. Il 26 novembre 2018, egli è stato ascoltato dai membri della Corte dei conti riuniti a porte chiuse. 51 Il 29 novembre 2018, la Corte dei conti, riunita a porte chiuse, ha deciso di rinviare il caso del ricorrente alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. E. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 52 Con il proprio ricorso, presentato il 15 febbraio 2019, la Corte dei conti ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di dichiarare che il ricorrente non soddisfaceva più gli obblighi derivanti dalla sua carica e, di conseguenza, di infliggere la sanzione prevista dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. 53 Con la sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha dichiarato che il ricorrente aveva violato gli obblighi derivanti dalla propria carica presso la Corte dei conti disponendo la decadenza di due terzi dei diritti alla pensione del ricorrente a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza stessa. F. Recupero da parte della Corte dei conti di spese considerate indebite 54 Con lettera del 14 dicembre 2018 e lettera di rettifica del 23 gennaio 2019, il Segretario generale della Corte dei conti ha informato il ricorrente in merito al proprio intento di procedere al recupero di EUR 160839,89 a favore dell’Unione. A tali lettere era allegata una tabella delle spese considerate indebite (in prosieguo: la «tabella di recupero»). Il ricorrente ha risposto a dette lettere presentando osservazioni il 4 febbraio 2019. 55 In data 11 aprile 2019, il Segretario generale della Corte dei conti ha adottato la decisione impugnata, disponendo: – che l’importo di EUR 33172,91 era stato indebitamente versato al ricorrente a titolo di spese di missione e di indennità giornaliere, – che l’importo di EUR 49138,25 era stato erroneamente versato al ricorrente a titolo di spese di rappresentanza, – che l’importo complessivo di EUR 71096,42 (EUR 30501,27 a titolo di stipendi oltre a EUR 40595,15 a titolo di spese di missione e indennità giornaliere) era stato indebitamente posto a carico del bilancio dell’Unione dal ricorrente per effetto dell’abusiva utilizzazione dei servizi degli autisti della Corte dei conti, – che, in collaborazione con la contabile della Corte dei conti, si sarebbe proceduto al recupero dell’importo complessivo di EUR 153407,58 entro il 31 maggio 2019. 56 Con lettera del 4 giugno 2019, a fronte del mancato pagamento dell’importo complessivo di EUR 153407,58 entro il 31 maggio 2019, la contabile della Corte dei conti ha richiesto il pagamento dell’indebito, oltre ad interessi di mora al tasso del 3,5%, pari a un totale di EUR 153584,10. 57 Con lettera del 7 giugno 2019, la contabile della Corte dei conti ha preso atto del pagamento di EUR 153584,10 avvenuto tramite bonifico bancario. In considerazione della data del pagamento, essa ha ridotto l’importo degli interessi dovuti, con conseguente rimborso dell’importo di EUR 88,26, dato che, a quella data, il credito del ricorrente ammontava a EUR 153495,84. III. Conclusioni delle parti 58 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – annullare, per quanto necessario, le due decisioni della contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019; – condannare la Corte dei conti al rimborso della somma di EUR 153495,84 (EUR 153407,58 oltre EUR 88,26 di interessi di mora addebitati al ricorrente medesimo) oltre interessi di mora al tasso del 3,5% sino al saldo integrale; – condannare la Corte dei conti al risarcimento del danno morale subito; – condannare la Corte dei conti alle spese del giudizio. 59 La Corte dei conti sostiene che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato; – respingere la domanda risarcitoria in quanto irricevibile; – condannare il ricorrente a tutte le spese del giudizio. IV. In diritto A. Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata 60 A sostegno della propria domanda di annullamento, il ricorrente deduce sei motivi di ricorso, il primo relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione, il secondo relativo al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti, in particolare, alla violazione, in qualità di ordinatore, dell’obbligo di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo relativo alla violazione del requisito del termine ragionevole, il quarto relativo alla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, nonché all’esistenza di «errori manifesti», il quinto relativo alla violazione dell’adagio secondo cui il diritto penale tiene in sospeso il diritto amministrativo e il sesto relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione quanto all’utilizzo dei servizi relativi all’autista e alla violazione dell’articolo 75 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( GU 2012, L 298, pag. 1 ), o dell’articolo 94 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e che abroga il regolamento n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ). 1. Sul primo motivo di ricorso, relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione 61 Il ricorrente sostiene che l’indagine dell’OLAF e la sua relazione sono irregolari per un triplice ordine di motivi, ossia che l’OLAF avrebbe illegittimamente esteso la portata della propria indagine, che avrebbe violato il diritto alla vita privata del ricorrente e che non avrebbe rispettato i suoi diritti di difesa. 62 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 63 Va osservato che l’argomento del ricorrente relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione ai fini della presente causa si sovrappone, sostanzialmente, a quello dedotto nel procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE [punti da 126 a 134 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 )] e respinto dalla Corte ai punti da 140 a 175 della sentenza medesima. 64 Infatti, innanzitutto, la Corte ha riconosciuto che l’OLAF aveva deciso di estendere l’oggetto dell’indagine, inizialmente avviata in relazione a eventuali irregolarità a carico del ricorrente e lesive degli interessi finanziari dell’Unione, commesse nell’utilizzazione dei beni della Corte dei conti e nelle missioni effettuate o autorizzate in violazione delle norme applicabili a possibili conflitti di interesse e ad altre violazioni degli articoli 285 e 286 del TFUE nonché delle disposizioni del codice di condotta del 2012. Al punto 157 della sentenza del 30 settembre 2021,Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha tuttavia concluso che il fatto che tale estensione fosse basata su elementi rilevati nel corso dell’ispezione effettuata il 20 novembre 2017 non poteva comportare l’irregolarità della decisione medesima. 65 Inoltre, al successivo punto 166 della sentenza medesima, la Corte ha ritenuto che gli argomenti addotti dal ricorrente non fossero tali da dimostrare, ai fini del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, che l’OLAF avesse illegittimamente violato il suo diritto al rispetto della vita privata. 66 Infine, al successivo punto 174 della sentenza stessa, la Corte ha concluso che gli argomenti dedotti dal ricorrente non erano tali da dimostrare, ai fini del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, la violazione dei suoi diritti della difesa. 67 Sembra che, successivamente alla pronuncia della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente si limiti a contestare la pertinenza, ai fini della specie, della conclusione formulata dalla Corte al punto 174 di detta sentenza. 68 Come ricordato dal ricorrente, la Corte ha dichiarato che, se è pur vero che spetta sia all’OLAF che alla Corte dei conti conformarsi ai rispettivi obblighi, il rispetto del diritto di essere ascoltato del membro o dell’ex membro interessato della Corte dei conti deve essere valutato globalmente ai fini del procedimento previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 170 ). 69 A sostegno di tale affermazione, la Corte ha altresì invocato il principio secondo cui non può essere escluso che al membro o ex membro medesimo abbia potuto essere offerta, dalla Corte dei conti, una sufficiente possibilità di essere sentito su elementi che non avrebbe potuto effettivamente commentare prima dell’adozione della relazione dell’OLAF (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 170 ). A tal proposito, sotto un primo profilo, la Corte ha rilevato che era pacifico che il ricorrente fosse stato sentito oralmente dall’OLAF il 22 dicembre 2017, che avessero avuto luogo diversi scambi di corrispondenza scritta tra l’OLAF e il legale del ricorrente medesimo e che quest’ultimo, a seguito della trasmissione di una sintesi dei fatti accertati al termine dell’indagine, avesse potuto inviare all’OLAF un documento scritto diretto a confutare le affermazioni contenute in tale sintesi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 171 ). Sotto un secondo profilo, la Corte ha osservato che, il 5 ottobre 2018, il ricorrente aveva ricevuto comunicazione della relazione dell’OLAF e della relazione preliminare inviata ai membri della Corte dei conti dal presidente della Corte stessa e che egli aveva potuto prendere posizione su tali relazioni contemporaneamente mediante la trasmissione di osservazioni scritte e nel corso di un’audizione dinanzi all’istituzione medesima (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 172 ). Sotto un terzo profilo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato alcun argomento per dimostrare di non essere stato in grado di esprimersi in maniera sufficiente, dinanzi alla Corte dei conti, su taluni elementi assunti a suo carico prima dell’adozione della relazione dell’OLAF (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 172 ). 70 La conclusione di cui al punto 174 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), è trasponibile al caso di specie, considerato che, al pari del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, del TFUE, non può essere escluso che, nella specie, al ricorrente abbia potuto essere offerta, dalla Corte dei conti, una sufficiente possibilità di essere sentito su elementi che non avrebbe potuto effettivamente commentare prima dell’adozione della relazione dell’OLAF. 71 Nel presente procedimento, il ricorrente non ha presentato alcun elemento nuovo e concreto atto a dimostrare di non essere stato in grado di essere sufficientemente sentito dalla Corte dei conti in merito ad elementi sui quali non avrebbe potuto effettivamente esprimersi prima dell’adozione della relazione dell’OLAF. Orbene, aveva pur sempre la possibilità di dedurre tali elementi nell’ambito della fase scritta del procedimento, in particolare nelle proprie osservazioni in merito alle conseguenze da trarre, ai fini del caso di specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 72 Il primo motivo di ricorso dev’essere conseguentemente respinto in quanto infondato. 2. Sul secondo motivo di ricorso, relativo al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti, in particolare, alla violazione, in qualità di ordinatore, dell’obbligo di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione 73 Nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente afferma, sostanzialmente, che la Corte dei conti si sarebbe limitata a fare riferimento alla relazione dell’OLAF senza analizzarla e, segnatamente, senza indicare con precisione sotto qual profilo ciascuna delle spese contestate fosse irregolare. Egli invoca gli articoli 98, 100 e 101 del regolamento 2018/1046, dai quali risulterebbe che l’ordinatore è tenuto a valutare l’esistenza di un debito e, successivamente, a deciderne il recupero. Pertanto, spetterebbe alla Corte dei conti indicare con precisione il motivo dell’irregolarità di ciascuna delle voci di spesa contestate, il che sarebbe necessario anche per soddisfare l’obbligo di motivazione. 74 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 75 In via preliminare, va osservato che, nel presente procedimento, a seguito della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C-130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente non insiste più sulla censura relativa al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti. Di conseguenza, non è più necessario pronunciarsi in merito. 76 Per quanto riguarda le censure relative alla violazione dell’obbligo della Corte dei conti di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione, da cui il ricorrente non desiste nel presente procedimento, appare opportuno esaminarle congiuntamente laddove si sovrappongono. Inoltre, dal fascicolo risulta che il ricorrente si limita, in realtà, a contestare il difetto di motivazione quanto al carattere indebito dei vari importi trattenuti dalla Corte dei conti, con riguardo, in particolare, alla tabella di recupero. 77 Il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, ai sensi del quale gli atti giuridici devono essere motivati. L’obbligo di motivazione ha lo scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di controllare la legittimità della decisione (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T‑253/19 , non pubblicata, EU:T:2021:459 , punto 44 , e giurisprudenza ivi citata). Si deve ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 22 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑300/10 EU:T:2012:247 , punto 180 e giurisprudenza ivi citata). La motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale. La motivazione può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. ordinanza del 12 luglio 2012, Dover/Parlamento, C‑278/11 P , non pubblicata, EU:C:2012:457 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 78 Non è peraltro necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, tenuto conto che la questione della sufficienza della motivazione di un atto deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T‑253/19 , non pubblicata, EU:T:2021:459 , punto 45 ). 79 Nella specie, la decisione impugnata si articola su tre parti: la lettera di accompagnamento con cui è stata notificata la decisione impugnata, il suo allegato (allegato 1), contenente la decisione impugnata stessa, e la nota ricapitolativa degli addebiti (allegato 2). 80 Dopo aver richiamato, nella decisione impugnata, le disposizioni relative alle spese di missione e alle indennità giornaliere, alle spese di rappresentanza e all’utilizzo del parco autoveicoli della Corte dei conti e alle spese di missione degli autisti impiegati dai Membri che il ricorrente avrebbe violato, la Corte dei conti ha proceduto all’individuazione delle somme indebitamente versate il cui recupero era stato intimato al ricorrente. 81 A tale riguardo, la Corte dei conti ha fatto presente che l’esame della relazione dell’OLAF e dei suoi allegati, nonché dei documenti in possesso dei propri servizi amministrativi, ha consentito di accertare che il ricorrente aveva indebitamente ottenuto il rimborso di spese per attività private o estranee o incompatibili con le proprie funzioni, ben sapendo o dovendo sapere che tali spese non potevano essere sostenute utilizzando le risorse della Corte dei conti. In particolare, la decisione di accertamento del debito e di recupero comprende una tabella di recupero che indica, per ciascuna delle attività indebitamente imputate al bilancio dell’Unione, in particolare, il motivo indicato dal ricorrente nei propri ordini di missione o in quelli dell’autista o nelle sue domande di rimborso delle spese di rappresentanza; la reale natura dell’attività; il riferimento agli elementi di prova che hanno consentito di accertarne la reale natura, la data e il luogo dell’attività che ha dato origine alla spesa e il costo sostenuto dalla Corte dei conti. 82 Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata, consentendo al ricorrente di comprendere le ragioni alla base della decisione impugnata e al Tribunale di esercitare il proprio controllo al riguardo – lasciando impregiudicato l’esame del merito, che sarà effettuato nell’ambito del quarto motivo di ricorso – appare conforme ai requisiti dell’articolo 41 della Carta. 83 Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui, nel controricorso, la Corte dei conti avrebbe dedotto, quanto al quarto motivo di ricorso, una nuova motivazione o nuovi motivi, ciò sarà esaminato caso per caso nell’ambito del motivo medesimo. 84 Il secondo motivo di ricorso dev’essere pertanto respinto in quanto infondato. 3. Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del requisito del termine ragionevole 85 Il ricorrente sostiene che la Corte dei conti, contestando la regolarità di domande di rimborso dal medesimo presentate dal 2006 in poi, sebbene essa disponesse, sin dalla presentazione di tali domande, di tutte le informazioni necessarie per accertarsi della loro legittimità o per decidere di chiedere chiarimenti, ha violato il principio del rispetto di un termine ragionevole, sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. A suo avviso, l’attività di controllo della Corte dovrebbe essere limitata a un periodo retroattivo di tre anni o comunque non superiore a cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2018, data della sua relazione preliminare. Il ricorrente ritiene, quindi, che le voci della tabella di recupero anteriori al 4 ottobre 2013, ossia le righe da n. 1 a n. 261 comprese, siano prescritte, per un corrispondente importo di EUR 85924,75, ragion per cui l’importo totale qualificabile come credito che la Corte dei conti vanterebbe nei suoi confronti sarebbe pari a EUR 67482,83. 86 A tal proposito, il ricorrente si richiama al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 ( GU 2006, L 390, pag. 1 ), che, all’articolo 73 bis , introdurrebbe il principio di un termine di prescrizione di cinque anni per i debiti dell’Unione nei confronti di terzi. Per quanto riguarda il termine entro il quale una nota di addebito deve essere comunicata al debitore, il ricorrente osserva che né il «regolamento finanziario» né le sue norme di attuazione lo specificano. Il ricorrente ricorda, tuttavia, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una nota di addebito deve essere comunicata entro un termine ragionevole e che la Corte considera irragionevole tale comunicazione laddove avvenga al di là di un periodo di cinque anni decorrente dal momento in cui l’istituzione interessata fosse normalmente in grado di far valere il proprio credito. Nella propria replica, il ricorrente si richiama parimenti all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046. 87 Nelle proprie osservazioni in merito alle conseguenze da trarre, per il caso di specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente ritiene che la Corte non abbia preso posizione sul motivo in esame, avendo respinto un’altra censura relativa alla violazione del termine ragionevole con riguardo al procedimento disciplinare della Corte dei conti. 88 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente, ritenendo, in sostanza, che solo alla data della relazione dell’OLAF il suo credito potesse essere considerato certo, liquido ed esigibile, come previsto dall’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dall’articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 ( GU 2012, L 362, pag. 1 ). Di conseguenza, alla data della decisione impugnata, il periodo di cinque anni non sarebbe ancora scaduto. A tal proposito, la Corte dei conti ricorda i termini dell’articolo 85, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ai sensi del quale la domanda di ripetizione dell’indebito deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l’importo è stato versato. L’istituzione rileva parimenti che tale termine non è opponibile qualora risulti acclarato che l’interessato abbia deliberatamente indotto l’amministrazione in errore al fine di ottenere la corresponsione dell’importo in questione, il che costituirebbe un principio generale del diritto dell’Unione. a) Sul termine di prescrizione 89 Con il motivo relativo alla violazione del termine ragionevole, il ricorrente invoca il principio secondo cui i crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. A tal proposito, si richiama, da un lato, all’articolo 73 bis del regolamento n. 1605/2002, come modificato, in vigore fino al 31 dicembre 2013, e agli articoli 78 e 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 ( GU 2007, L 111, pag. 13 ), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Dall’altro lato, nella replica il ricorrente fa riferimento anche all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046. All’udienza, in risposta all’invito della Corte a specificare il fondamento normativo dell’applicazione, nella specie, del principio della prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi, il ricorrente ha ribadito la necessità, già indicata nella replica, di fondarsi sull’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046, senza essere contestato al riguardo dalla Corte dei conti. Occorre, pertanto, fare riferimento a tale disposizione, applicabile alla data di adozione della decisione impugnata. 90 Il ricorrente deduce, in sostanza, l’impossibilità per la Corte dei conti di comunicargli una nota di addebito per suoi presunti crediti derivanti da domande di pagamento risultate irregolari risalenti a oltre cinque anni prima. Con tale affermazione, il ricorrente afferma, in sostanza, che il termine di prescrizione di cui all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046 sarebbe applicabile senza eccezioni. 91 L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/1046 così dispone: «1.   Ai fini dell’accertamento di un credito, l’ordinatore responsabile: a) verifica l’esistenza del debito; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; e c) verifica le condizioni di esigibilità del debito. L’accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito. 2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l’importo. A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui è immediatamente adottata una procedura di rinuncia conformemente al paragrafo 4, secondo comma. Tanto l’ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall’ordinatore responsabile. L’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore». 92 A tale riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che il regime di prescrizione deve essere concepito in modo tale da creare un equilibrio tra, da un lato, gli obiettivi di certezza del diritto e di trattazione delle controversie entro un termine ragionevole in quanto principi generali del diritto dell’Unione e, dall’altro, l’attuazione effettiva ed efficace del principio di sana gestione finanziaria (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19 , EU:C:2021:47 , punto 49 ). È in questo particolare contesto, e non per mera applicazione dell’articolo 41 della Carta, come sostenuto dal ricorrente, che entra in gioco il principio del termine ragionevole. 93 Più in particolare, l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046 prevede un regime di prescrizione per l’invio di una nota di addebito nell’interesse della certezza del diritto, che tutela, al tempo stesso, tanto il debitore interessato quanto l’istituzione dell’Unione che invia la nota stessa. Per quanto riguarda il debitore, il principio della certezza del diritto impedisce all’istituzione dell’Unione di agire senza limiti di tempo, incorrendo così nel rischio, segnatamente, di pregiudicare la stabilità delle situazioni giuridiche acquisite. Per quanto riguarda l’istituzione dell’Unione, essa deve rispettare, nell’adempimento del proprio compito di recupero dei crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi al fine di ottemperare al principio di sana gestione finanziaria, un termine ragionevole, il che costituisce un aspetto del principio di buona amministrazione e deriva dall’esigenza fondamentale della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento, C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punto 45 ; del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 101 , e del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01 , EU:T:2004:289 , punti 59 e 60 e giurisprudenza ivi citata). 94 La fissazione di termini di prescrizione nell’accertamento dei crediti deve, inoltre, rispondere al principio di effettività e non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 17 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑348/15 , EU:C:2016:882 , punto 41 , e del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19 , EU:C:2021:47 , punti 48 e 65 ). 95 È ben vero, per quanto riguardo l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/1046, che un’istituzione dell’Unione è normalmente in grado di far valere il proprio credito a partire dal momento in cui dispone degli elementi giustificativi che consentono di appurare un determinato credito come certo, liquido ed esigibile, ovvero avrebbe potuto disporre di tali elementi giustificativi se avesse agito con la diligenza richiesta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 giugno 2016Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 103 ). 96 Tuttavia, tale accertamento può essere reso praticamente impossibile nei casi in cui, nonostante la diligenza adoperata, un’istituzione dell’Unione non sia riuscita ad appurare un credito per effetto della condotta del debitore, in particolare delle sue manovre dilatorie o della sua malafede. 97 Tale interpretazione discende dal principio secondo cui un regime di prescrizione rigoroso che, per motivi ad esso inerenti, osti in modo sistemico alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione sarebbe tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19 , EU:C:2021:47 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 98 L’interpretazione dell’articolo 98 del regolamento 2018/1046, laddove prevede eccezioni al dies a quo di decorrenza del termine di accertamento dei crediti, è avvalorata, per analogia, dalle interruzioni del termine di prescrizione previste, per il recupero dei crediti, dall’articolo 105 del regolamento medesimo. 99 È ben vero che, per quanto riguarda i crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi, il regolamento 2018/1046 non prevede alcuna sospensione o interruzione del termine di prescrizione da parte di un atto che sia stato emanato, segnatamente, dall’OLAF relativo a un’indagine, e ciò contrariamente a quanto previsto dall’articolo 139, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento stesso, applicabile alle decisioni di esclusione di persone o entità di cui al precedente articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento medesimo o dalla selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione. Tuttavia, tale silenzio in un testo legislativo non deve essere interpretato in modo troppo restrittivo e deve tenere conto del ruolo specifico e dei poteri conferiti all’OLAF dalle disposizioni del diritto dell’Unione. Una conclusione contraria renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione e metterebbe in discussione il principio di effettività del diritto dell’Unione. 100 Ne consegue che il dies a quo del termine di accertamento dei crediti, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046, ossia il momento in cui l’istituzione interessata è normalmente in grado di far valere il proprio credito, non corrisponde necessariamente al momento in cui una persona, quale il ricorrente, chiede a un’istituzione la corresponsione di una somma di denaro. Essa può corrispondere, in determinate circostanze, al momento in cui l’OLAF trasmette una relazione all’istituzione medesima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 107 ). 101 Alla luce dei suesposti rilievi, l’affermazione del ricorrente secondo cui il termine di prescrizione previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046 sarebbe applicabile senza eccezioni è giuridicamente infondata. 102 Occorre conseguentemente acclarare, caso per caso, il momento in cui la Corte dei conti era, in circostanze normali, in grado di far valere il proprio credito, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. b) Sulle domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero 103 A parere del ricorrente, l’avvenuta prescrizione avrebbe inibito alla Corte dei conti di procedere all’accertamento ed al recupero dei crediti relativi alle domande di rimborso del ricorrente stesso presentate nel periodo compreso tra il 2006 e il 4 ottobre 2013, corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero. 104 Nella specie, è pacifico che la Corte dei conti abbia inviato la nota di addebito al ricorrente solo in data 11 aprile 2019, ossia dopo aver ricevuto la relazione dell’OLAF il 2 luglio 2018, sulla base della quale la Corte dei conti aveva redatto la propria relazione preliminare il 5 ottobre 2018. Dalla relazione risulta che l’OLAF aveva effettuato un’ispezione nei locali dell’ufficio del ricorrente raccogliendo, in tale occasione, vari documenti per l’analisi digitale e interrogando sia il ricorrente stesso che altre persone interessate (v. anche supra , punti da 39 a 46). In esito alla propria indagine, l’OLAF ha accertato che le informazioni fornite dal ricorrente alla Corte dei conti nei propri ordini di missione e nelle dichiarazioni delle spese di rappresentanza non erano sufficienti per consentire al presidente della Corte dei conti di verificare con cognizione di causa se l’attività in questione fosse nell’interesse di tale istituzione. 105 A tal proposito, da un lato, risulta dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2013, letto alla luce dei considerando 28 e 29, che l’indagine svolta dall’OLAF si è conclusa con la stesura di una relazione d’indagine finale, ossia un elemento probatorio ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari, che riporta, in particolare, le conclusioni dell’indagine nonché le raccomandazioni del suo direttore generale sulle successive azioni da intraprendere. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento medesimo, l’OLAF trasmette la relazione all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, al quale incombe di dare il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, informandone l’OLAF entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’OLAF stesso. Nella specie, è proprio in questo contesto che la Corte dei conti ha redatto, il 5 ottobre 2018, sulla base della relazione dell’OLAF, la propria relazione preliminare. 106 Dall’altro lato, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013, l’OLAF svolge, all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di essi, le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, denominate «indagini interne». Dal suddetto regolamento emerge che, nell’ambito di tali indagini, l’OLAF ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi nonché ai locali dei medesimi. Può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. L’OLAF può parimenti richiedere ad altri membri del personale informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte. Può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell’indagine interna. 107 Per contro, un’istituzione dell’Unione come la Corte dei conti non dispone di tali poteri di indagine, in particolare ai fini dell’individuazione e dell’accertamento di crediti nei confronti di uno dei propri membri. 108 Alla luce delle considerazioni preliminari esposte ai precedenti punti da 89 a 107, occorre esaminare se, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero, fosse a decorrere dalla presentazione di tali domande, come ritiene il ricorrente, o dalla data della relazione dell’OLAF, come sostiene la Corte dei conti, che quest’ultima era in grado di identificare e far valere il proprio credito relativo alle voci in questione. Ai fini del presente esame, occorre suddividere tali domande in tre gruppi. 1) Sul primo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 109 Va necessariamente rilevato che, tra le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero, diverse contenevano giustificazioni credibili a priori che non richiedevano ulteriori verifiche da parte della Corte dei conti al momento della loro presentazione da parte del ricorrente. Per quanto riguarda tali domande, la Corte dei conti non disponeva di informazioni che le consentissero di opporvisi prima dell’esito dell’indagine dell’OLAF. 110 In primo luogo, le suddette domande di rimborso comprendono quelle di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 29 (in parte), 31, 41, 43, 54, 57 (in parte), 59, 60, 61, 63 (in parte), 65, 66, 68, 69, 70, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 116, 118 (in parte), 120, 133, 150, 168, 169, 171, 175, 183, 184, 190, 194, 203, 204, 207, 208, 211, 215, 218, 221, 229 (in parte), 236, 238, 248, 258 e 260 della tabella di recupero, relativi agli incontri del ricorrente con politici o, in alcuni casi limitati, con membri dei loro gabinetti o alla partecipazione del ricorrente alle attività del partito politico in questione. 111 Si deve rilevare, da un lato, che è solo in occasione dell’indagine dell’OLAF che è stato accertato che, nel corso del proprio mandato, il ricorrente si era incontrato almeno 188 volte con politici belgi che erano principalmente membri del partito politico in questione, al quale il ricorrente parimenti apparteneva. Secondo la relazione dell’OLAF, tale cifra corrisponde al 24% di tutti gli incontri o pranzi del ricorrente che sono stati oggetto delle sue domande di rimborso. Va precisato che si tratta delle attività di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29 (in parte), 31, 41, 43, 54, 57 (in parte), 59, 63 (in parte), 65, 66, 70, 84, 88, 89, 92, 96, 97, 111, 116, 118 (in parte), 133, 150, 168, 169, 171, 183, 184, 190, 194, 203, 204, 208, 211, 215, 218, 236, 238 e 248 della tabella di recupero. 112 Dall’altro, sempre l’OLAF ha riscontrato una connessione tra gli incontri con i politici belgi e le riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico medesimo. A tal proposito, dalla relazione dell’OLAF emerge che, nel corso della propria indagine, essa ha recuperato i verbali di 44 riunioni che rivelavano la presenza di membri del consiglio di amministrazione del partito politico in questione nel periodo compreso dal 17 novembre 2008 al 29 aprile 2010. L’OLAF ha accertato che il ricorrente era presente a 28 riunioni. Va precisato che si tratta delle attività del ricorrente di cui alle righe nn. 54, 60, 61, 68, 70, 81, 84, 85, 88 e 94 della tabella di recupero. 113 Per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente ad altre riunioni del consiglio di amministrazione del partito politico in questione, l’OLAF ha rilevato che era chiaro che il mandato del ricorrente come membro votante richiedeva la sua regolare partecipazione alle riunioni settimanali del consiglio medesimo fino al novembre 2008. Secondo la relazione dell’OLAF, l’esame degli ordini di missione ha rivelato che, tra il marzo 2006 e il novembre 2008, il ricorrente aveva effettuato 27 missioni di lunedì al fine di incontrare i membri del partito politico in questione e che tali missioni avevano consentito al ricorrente di partecipare alle riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico stesso. Il Tribunale precisa che si tratta, al riguardo, delle righe nn. 1, 5, 7, 12, 17, 19, 23 e 24 della tabella di recupero. Più specificamente, tra tali attività, la relazione dell’OLAF menziona una riunione del 7 aprile 2008 relativa alla riga n. 19 della tabella di recupero. 114 Per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente a tali riunioni successivamente all’aprile 2010, l’OLAF ha fatto presente che non è stato possibile accertarlo nell’ambito dell’indagine, ma che lo status di membro senza diritto di voto del ricorrente richiedeva la sua presenza almeno alle riunioni mensili tenute il primo lunedì di ogni mese. A tal proposito, dalla relazione dell’OLAF emerge che l’analisi delle missioni del ricorrente tra l’aprile 2010 e il dicembre 2017 ha rivelato l’effettuazione di 17 missioni a [OSCURATO:PERSONA] (Belgio) il primo lunedì del mese per incontrare funzionari del partito politico in questione apparentemente coinvolti nella gestione del partito medesimo. A parere del Tribunale, corrispondono a tale situazione le attività del ricorrente di cui alle righe nn. 171, 203 e 238 della tabella di recupero. 115 Inoltre, dalle annotazioni contenute nell’agenda del ricorrente risulta che le missioni di cui alle righe nn. 120, 175 e 221 erano destinate alla partecipazione alle giornate parlamentari del partito politico in questione, che la missione di cui alla riga n. 207 e, in parte, quella di cui alla riga n. 229 erano volte a partecipare ai ricevimenti per il «nuovo anno» di detto partito, che la missione di cui alla riga n. 258 era finalizzata alla partecipazione a una visita in una città organizzata per i membri del partito medesimo, e che le missioni di cui alle righe nn. 69 e 260 erano finalizzate alla partecipazione, rispettivamente, a un congresso e a una giornata di studio dello stesso partito (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 451 ). 116 In secondo luogo, per quanto attiene ai rapporti del ricorrente con enti e associazioni rappresentative, di cui alle righe nn. 32, 48, 83, 93, 118 (in parte), 131, 132, 134 e 135, 137, 143, 154, 155, 170, 174 (in parte), 192, 209, 217, 219, 224, 227, 228, 242, 256 e 261 della tabella di recupero, l’OLAF ha accertato che la maggior parte di tali relazioni riguardava organismi locali, come la camera di commercio e dell’industria della regione di origine del ricorrente, un gruppo industriale del luogo di origine del ricorrente e un’associazione di datori di lavoro locali, il cui ambito di azione era limitato alla regione di origine del ricorrente stesso. A tali attività vanno assimilate anche quelle di cui alle righe nn. 39, 138 e 196 della tabella di recupero, relative agli inviti formali a un circolo operante per rafforzare la presenza di imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA]. La tabella di recupero precisa, infatti, con riferimento alla relazione dell’OLAF, in particolare alle pagine 5, 18, 29 e 37, che detto circolo, che si propone di rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA], organizza incontri per consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi distaccati all’estero e che tali attività non erano connesse alle funzioni del ricorrente come membro della Corte dei conti. La presenza del ricorrente risulta anche dai verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione alla data corrispondente a quella della missione di cui alla riga n. 39. 117 In terzo luogo, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 18, 29 (in parte), 100 (in parte), 114 e 239, relative a incontri con una persona, indicata, in particolare, negli ordini di missione come «CEO» (chief executive officer, ossia direttore generale), «CEO [di un operatore economico]» o «CEO, Presidente», l’OLAF ha accertato che, tra il 2008 e il 2015, il ricorrente aveva incontrato questa persona otto volte e che, all’epoca, quest’ultima era il presidente del consiglio di amministrazione di una «holding», di cui il ricorrente era azionista, come indicato nella sua dichiarazione di interessi del 2017. Inoltre, in occasione del colloquio avvenuto nel corso dell’indagine dell’OLAF, il ricorrente ha spiegato che la persona incontrata era un suo amico di lunga data e una «grande fonte di ispirazione». 118 In quarto luogo, per quanto attiene alle domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 75 e 86, relative ai suoi incontri con una persona, indicata quale «CEO [di un operatore economico]», il 21 dicembre 2009 e il 15 marzo 2010, l’OLAF ha fatto espressamente richiamo, nella propria relazione, a tali due incontri, osservando che essi coincidevano con l’indagine dell’Unione sugli aiuti di Stato forniti dal governo belga a tale operatore economico. L’OLAF ha parimenti accertato che il ricorrente era stato in contatto con la persona incontrata nell’ambito di tale indagine e che aveva facilitato i contatti diretti con il gabinetto di un membro della Commissione europea e con una persona che all’epoca era il presidente del partito politico in questione. Dai verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione è risultato, inoltre, che il ricorrente aveva partecipato a tale riunione nella data corrispondente a quella della missione di cui alla riga n. 86. 119 In quinto luogo, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 45, 130, 199, 202, 230, 232, 253 e 257 (in parte), esse riguardavano attività che l’OLAF ha accertato essere di natura privata. L’OLAF ha infatti rilevato che tali domande riguardavano, rispettivamente, un pranzo con il presidente dell’organizzazione di assicurazione sanitaria belga, un incontro con un compagno di caccia e un incontro con un dirigente di una società di revisione contabile in merito a un’offerta di lavoro per il figlio del ricorrente, la partecipazione del ricorrente al matrimonio del figlio di uno dei suoi amici, due incontri con il direttore di un operatore economico, datore di lavoro di uno dei figli del ricorrente, un incontro con un politico belga per una questione privata e la partecipazione del ricorrente a un barbecue organizzato da un ex membro del partito politico in questione. Dai verbali delle riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione risulta, inoltre, che il ricorrente era presente a una di esse in una data corrispondente a quella della missione di cui alla riga n. 45. 120 Le domande di rimborso di cui alle righe nn. 82, 115 e 121 devono essere assimilate alle attività indicate al precedente punto 119. L’attività di cui alla riga n. 115 riguardava il pranzo con il direttore di un operatore economico del 10 settembre 2010. Per quanto riguarda le attività di cui alle righe nn. 82 e 121, il cui oggetto era «il signor (...), CEO», e un «invito ufficiale da parte di (...)», l’OLAF ha accertato che si trattava di un incontro con un promotore immobiliare a fini privati. 121 In sesto luogo, la relazione dell’OLAF fa riferimento anche alle attività del ricorrente relative agli incontri con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa, due membri della Commissione e il direttore generale di un gruppo di gruppi di pressione europei, nonché il Re dei Belgi. Tali attività si riferiscono alle righe nn. 56, 57 (in parte), 108, 122 e 223 della tabella di recupero. 122 Anzitutto, per quanto attiene all’incontro con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa, di cui alla riga n. 56 della tabella di recupero, l’OLAF ha accertato che il ricorrente aveva incontrato questo diplomatico per una questione relativa all’adozione di un minore russo da parte di una famiglia belga. Secondo la relazione dell’OLAF, un’annotazione nell’agenda digitale del ricorrente faceva riferimento alle difficoltà incontrate nella pratica di adozione e il diplomatico in questione era disposto a fornire il proprio aiuto nelle formalità necessarie per risolvere il problema. Inoltre, l’OLAF ha rilevato che il ricorrente aveva incontrato lo stesso diplomatico il 22 giugno e, nuovamente, il 6 luglio 2009 e che gli ordini di missione indicavano «incontro con [diplomatico]», senza menzionare lo scopo effettivo di tali incontri. L’Ufficio ha ritenuto che tale incontro fosse di natura privata. In effetti, il riferimento a questa attività del ricorrente appare nella sezione della relazione intitolata «Visite di cortesia a uomini d’affari e conoscenti per motivi privati». 123 Inoltre, per quanto riguarda gli incontri del ricorrente con i membri della Commissione di cui alle righe nn. 57 (in parte) e 108, dalla relazione dell’OLAF risulta che, da un lato, il ricorrente è intervenuto direttamente presso il gabinetto di un membro della Commissione in merito a una domanda di sovvenzione presentata da un’organizzazione nell’ambito dei finanziamenti a sostegno dei festival culturali europei. In secondo luogo, l’OLAF ha rilevato che il ricorrente ha organizzato e partecipato a una riunione con un membro della Commissione e un’altra persona per discutere la posizione di un gruppo di lobbisti sulla strategia di ricerca e innovazione dell’UE. Secondo la relazione dell’OLAF, quest’altra persona si è incontrata con il ricorrente il 18 ottobre 2010 per una riunione di follow-up, un’attività a cui si fa riferimento nella riga n. 122 della tabella di recupero. 124 Infine, per quanto riguarda l’incontro tra il ricorrente e il Re del Belgio di cui alla riga n. 223 della tabella di recupero, l’OLAF ha accertato, attraverso l’agenda del ricorrente, che egli era stato invitato dalla famiglia reale belga a partecipare a «battute di caccia reali» in una città del Belgio. 125 In settimo luogo, quanto alla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero (in parte), relativa ad una «cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico di un istituto di studi europei», la tabella di recupero fa riferimento all’agenda del ricorrente, indicando che egli non ha partecipato a tale cerimonia non essendo menzionato nell’elenco delle personalità europee presenti alla cerimonia stessa. 126 In ottavo luogo, per la missione di cui alla riga n. 74 della tabella di recupero, relativa a un invito da parte del direttore di un operatore economico privato, risulta chiaramente dall’agenda del ricorrente che lo scopo dell’incontro era assistere a un concerto. 127 In nono luogo, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 128 della tabella di recupero, relativa alla partecipazione del ricorrente ad una conferenza organizzata da un’organizzazione che riunisce i proprietari e i gestori di terreni europei presso il Parlamento europeo, dalla relazione dell’OLAF risulta che la sua partecipazione agli eventi di tale organizzazione era connessa alla sua attività esterna corrispondente alla carica di presidente di una fondazione ambientalista della sua regione d’origine, autorizzata dalla Corte dei conti con decisione del 30 aprile 2015 (v. anche supra , punto 33). L’OLAF ha inoltre rilevato che le due organizzazioni operavano in stretta collaborazione condividendo servizi amministrativi e personale. 128 In decimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 100, relativa ad un incontro con un ministro di Stato, la tabella di recupero indica, con riferimento all’agenda del ricorrente, che la persona incontrata era un politico fiammingo che non era più ministro dal 2003. 129 In undicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 173, relativa a un pranzo di lavoro del ricorrente con un parlamentare europeo tedesco, la tabella di recupero precisa, con riferimento all’agenda del ricorrente e alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, avendo il ricorrente richiesto i suoi servizi per tre giorni in relazione a un unico pranzo. 130 In dodicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 187 e relativa all’«invito ufficiale [da parte di una principessa]», la tabella di recupero precisa, con riferimento all’agenda del ricorrente, che l’automobile di servizio è stata utilizzata per scopi privati, il che ha costretto l’autista a far ritorno a Lussemburgo in treno. 131 In tredicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 191 recante la menzione «Committee of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per gli affari esteri) – SR N 1/2011 Devolution», la tabella di recupero rileva, con riferimento all’agenda del ricorrente, che quest’ultimo ha utilizzato i servizi dell’autista per scopi privati successivamente ad una missione. 132 In quattordicesimo luogo, per quanto attiene alla domanda di rimborso delle spese dell’autista di cui alla riga n. 147 della tabella di recupero e relativa a una riunione della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci e ad un pranzo di un’associazione, dalla tabella medesima risulta trattarsi, con riferimento all’agenda del ricorrente, di una missione «senza indennità» relativa a una visita medica del ricorrente, nell’ambito della quale l’autista doveva recarsi in treno da Lussemburgo a [OSCURATO:PERSONA] e riaccompagnare il ricorrente a Lussemburgo con il veicolo di servizio. 133 In quindicesimo luogo, quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 157 e relativa a un incontro con il [OSCURATO:PERSONA] e con un dirigente di una società di revisione contabile, la tabella di recupero menziona, con riferimento all’agenda del ricorrente, che l’incontro svoltosi dalle 15:30 alle 18:00 con i dipendenti della società medesima presso un circolo operante per rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto l’effetto di raddoppiare le indennità di missione del ricorrente e dell’autista e di raddoppiare l’orario di lavoro di quest’ultimo, risultava problematico, in quanto privo di alcuna connessione con le attività della Corte dei conti. Inoltre, la tabella medesima mostrava che l’autista aveva dovuto recarsi a [OSCURATO:PERSONA] in treno, avendo il ricorrente trattenuto l’automobile di servizio. 134 In sedicesimo luogo, per quanto attiene alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 229 (in parte) e relativa alle spese di missione per un invito ufficiale in un castello in Francia per partecipare a una «[g]iornata delle istituzioni europee», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che si trattava di un’attività ricreative, vale a dire la partecipazione a una battuta di caccia in Francia con due pernottamenti in albergo. 135 Infine, in diciassettesimo luogo, quanto alle domande di cui alle righe nn. 13, 33, 47, 73, 76, 80, 103, 104, 161, 163, 164, 177, 210, 225, 237, 251 e 259 della tabella di recupero, riguardanti incontri con dirigenti di operatori economici privati, tra cui dirigenti di società di revisione internazionali, la tabella di recupero indica, con riferimento alla relazione dell’OLAF, in particolare alle pagine 5, 18, 29 e 37 della medesima, o, in alcuni casi, all’agenda del ricorrente, quanto segue: quanto alla domanda di cui alla riga n. 13, «pranzo offerto ad un operatore economico (“missione senza indennità”, successivamente riconosciuta dal [ricorrente] come privata)»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 33, «ricevimento in onore dell’[amministratore delegato] di un operatore economico […] che è anche membro del consiglio di amministrazione [di altro operatore economico] (di cui il ricorrente era egli stesso membro sino al 30 giugno 2006)»; quanto alle domande di cui alle righe nn. 47, 103, 161 e 210, secondo la descrizione dell’invito, l’«evento organizzato da e a beneficio di [una società di revisione] è incompatibile con le funzioni di un membro della Corte dei conti»; quanto alle domande di cui alle righe nn. 73 e 76, «incontro con il responsabile di uno studio di commercialisti nella regione di origine del [ricorrente]»; quanto alla richiesta di cui alla riga n. 80, «concerto privato – attività ricreative»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 104, «incontro con l’[amministratore delegato] di un operatore economico […]»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 163, «incontro con il direttore generale [di un operatore economico]»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 164, «incontro con un compagno di caccia (…) dirigente di una società belga»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 177, «incontro con un direttore [di una] società di investimenti fiamminga»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 225, «attività culturale privata (opera [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) alla quale [il ricorrente] è stato invitato da un operatore economico»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 237, «incontro in un hotel di [OSCURATO:PERSONA] con un partner [di] una società di revisione e consulenza»; quanto alla domanda di cui alla riga n. 251, «pranzo offerto all’[amministratore delegato] di uno studio di commercialisti di Hasselt (Fiandre) [(Belgio)] che [il ricorrente] incontra nuovamente il giorno successivo, questa volta sotto copertura di un ordine di missione», e, quanto alla domanda di cui alla riga n. 259, «attività ricreative: partecipazione al festival musicale Odegand a Gand [(Belgio)] di sabato». 136 Conseguentemente, per quanto attiene alle domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 116, 118 (in parte), 120, 121, 122, 128, 130, 131, 132, 133, 134 e 135, 137, 138, 143, 147, 150, 154, 155, 157, 161, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 173, 174 (in parte), 175, 177, 183, 184, 187, 190, 191, 192, 194, 196, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 239, 242, 248, 251, 253, 256, 257 (in parte), 258, 259, 260 e 261 della tabella di recupero, solo successivamente all’indagine dell’OLAF la Corte dei conti è stata in grado, in circostanze normali, di far valere il proprio credito per tali voci, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. 137 Considerato che la Corte dei conti ha ricevuto la relazione dell’OLAF solo in data 2 luglio 2018, redigendo quindi il 5 ottobre 2018 la propria relazione preliminare sulle domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto 136, si deve ritenere, alla luce dei fatti esposti al precedente punto 54, che essa ha potuto individuare ed accertare il proprio credito come certo solo successivamente al 2 luglio 2018, provvedendo, quindi, a comunicare il proprio credito al ricorrente entro il termine di cinque anni previsto a decorrere dall’accertamento del credito stesso, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. Conseguentemente, le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 136 non sono cadute in prescrizione. 2) Sul secondo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 138 Va rilevato che, tra le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero, alcune di esse contenevano informazioni incomplete o sospette, giustificando controlli da parte dell’OLAF, cosicché è stato solo in esito all’indagine dell’OLAF che la Corte dei conti è stata in grado di accertare il proprio credito. 139 Da un lato, si tratta di domande di rimborso del ricorrente recanti importi a priori eccessivi. 140 Infatti, in primo luogo, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 27, 90, 98, 152 e 257 (in parte) della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con i leader politici o, in alcuni casi limitati, con i membri dei loro gabinetti, presentavano importi, rispettivamente, di EUR 753 per una cena con tre persone (riga n. 27), di EUR 1159 per una cena con cinque persone (riga n. 90), di EUR 799 per una cena con due persone (riga n. 98), di EUR 884 per una cena con quattro persone (riga n. 152) e di EUR 802 per una cena con tre persone (riga n. 257). 141 In secondo luogo, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 della tabella di recupero, relative a ricevimenti organizzati in casa del ricorrente, ammontavano rispettivamente a EUR 2520,68 per 18 persone (riga n. 22), a EUR 1976 per 12 persone (riga n. 55), a EUR 2271,36 per 11 persone (riga n. 110), a EUR 3018,90 per 16 persone (riga n. 160), a EUR 2340 per 10 persone (riga n. 216), a EUR 1897,28 per 9 persone (riga n. 243) e a EUR 2069,76 per 10 persone (riga n. 245). 142 In terzo luogo, la domanda di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 123 della tabella di recupero si riferiva a una cena con 11 persone, tra cui due amministratori delegati di operatori economici e il presidente del partito politico in questione, per un importo di EUR 2352. 143 Infine, in quarto luogo, la domanda di rimborso delle spese di missione e delle indennità giornaliere di cui alla riga n. 252 della tabella di recupero, relativa alla partecipazione del ricorrente a un forum estivo in Svizzera, era di EUR 3931,20. 144 Dall’altro lato, la Corte dei conti ha autorizzato talune domande di rimborso da parte del ricorrente che non contenevano informazioni essenziali sulle attività di cui erano oggetto. 145 In primo luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 42, 44, 49, 50, 51, 139, 178, 188, 205, 234 e 235 e 254 e 255 della tabella di recupero riguardavano incontri con persone identificate quanto al loro nome, ma senza alcuna precisazione quanto alla loro posizione. 146 In secondo luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 21, 28, 40 e 162 della tabella di recupero si riferiscono a incontri con una persona indicata semplicemente come «direttore degli studi», «direttore generale», «direttore» e «conte». 147 In terzo luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 46, 53, 67, 79, 99, 101, 113, 159 e 181 della tabella di recupero sono state giustificate dal ricorrente facendo riferimento, rispettivamente, a un «invito ufficiale da parte di [un campus]» (righe nn. 46 e 159), a «[un’università]» (riga n. 53), a un «invito ufficiale» (righe nn. 67 e 79), a un «invito ufficiale [da parte di un’università]» (riga n. 99), a un «invito ufficiale [al garden-party di un’orchestra]» (riga n. 101), a «[un’agenzia immobiliare]» (riga n. 113) e alla «presentazione della relazione annuale 2010» (riga n. 181). 148 In quarto luogo, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 38, 62, 64, 77, 78, 107, 109, 112, 124, 126, 127, 129, 136, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 156, 158, 165, 166, 172, 176, 179, 180, 182, 189, 193, 195, 197, 198, 200, 206, 212, 213, 220, 222, 226, 231, 233, 240, 241, 244, 246, 247, 249 e 250 della tabella di recupero presentano spese relative all’autista giustificate nei seguenti termini: «prelevare [il ricorrente] a Verbier», «accompagnamento [del ricorrente]», «condurre l’automobile CD (…) a Verbier (Svizzera)», «prelevare CD (...)», «condurre l’automobile ufficiale», «condurre l’automobile CD (...)», «condurre CD (...)», «prelevare [il ricorrente]», «portare [documenti]» e «portare [documenti importanti]» o prive di giustificazione alcuna. 149 È ben vero che la Corte dei conti, se avesse agito con la dovuta diligenza, avrebbe potuto chiedere al ricorrente di fornire ulteriori giustificazioni in merito agli importi a priori eccessivi di cui ai precedenti punti 140 a 143 nonché alle precisazioni mancanti nelle domande di rimborso del ricorrente indicate ai precedenti punti da 145 a 148. [OSCURATO:PERSONA] facendo essa sarebbe stata in grado di reagire al momento della presentazione delle domande da parte del ricorrente, individuando e accertando, eventualmente, il credito. 150 Dal fascicolo risulta, tuttavia, che l’indagine dell’OLAF ha fornito ulteriori precisazioni sulle attività del ricorrente, oggetto di tutte le domande di rimborso del medesimo di cui alle righe indicate ai punti da 140 a 143 e da 145 a 148, aggiungendo dettagli ulteriori all’analisi di tali attività. Tali dettagli non erano noti alla Corte dei conti al momento della presentazione delle richieste del ricorrente, il che ha fatto sì che le richieste stesse siano state contestate solo a seguito dell’indagine dell’OLAF. 151 Per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui ai precedenti punti 140 e 142, si rimanda ai precedenti punti 110, 111, 117 e 118, in cui vengono riportate le informazioni che l’OLAF ha fornito con la propria indagine in ordine alle attività del ricorrente corrispondenti alle menzionate domande di rimborso. 152 Per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe indicate al precedente punto 141, ossia le righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 della tabella di recupero, esse si riferiscono a ricevimenti organizzati a casa del ricorrente. Nella propria relazione, l’OLAF ha specificato lo scopo e la natura di questi ricevimenti, nonché i rapporti del ricorrente con gli ospiti invitati. L’OLAF ha rilevato che, tra il 2006 e il 2016, il ricorrente ha organizzato tredici cene private e informali per un pubblico selezionato nel proprio luogo di origine. Secondo l’OLAF, tra gli invitati figuravano sempre uno o due politici belgi, nonché alcune persone amiche che ricoprivano posizioni di rilievo nel settore privato e, secondo le parole usate dal ricorrente in una lettera di invito, tali eventi erano organizzati allo scopo di trascorrere una «serata piacevole, rilassata e utile in compagnia di fiamminghi selezionati». L’OLAF ha ritenuto che gli invitati fossero tutti amici intimi, tenuti all’assoluta discrezione e riservatezza delle conversazioni. La relazione dell’OLAF afferma inoltre che 46 persone avevano partecipato alle cene private e che, a prescindere dai rapporti di amicizia con il ricorrente, i loro legami con il medesimo potevano essere generalmente considerati come ricompresi in attività relative alla politica belga, alla caccia, alle cariche di «CEO» e alle istituzioni dell’UE. 153 Per quanto riguarda la domanda di rimborso del ricorrente menzionata al precedente punto 143, ossia quella di cui alla riga n. 252, relativa alla missione del ricorrente a un « forum estivo» in Svizzera, l’OLAF ha anzitutto precisato, nel corso della propria indagine, che questo evento estivo non aveva un programma ufficiale e che dalla sua presentazione risultava che gli ospiti avevano partecipato a escursioni, in un contesto ricreativo. L’OLAF ha poi richiamato la nota del ricorrente inviata al presidente della Corte dei conti per richiedere il rimborso delle spese in questione, nella quale il ricorrente aveva presentato questo forum estivo come un incontro di importanti rappresentanti di governi, diplomatici, organizzazioni internazionali, partiti politici e parlamenti per discutere di questioni attuali di politica internazionale. Infine, l’OLAF ha concluso che, pur essendo consapevole della vera natura dell’evento, il ricorrente ne aveva snaturato le informazioni, presentandolo al Presidente della Corte dei conti come un forum di discussione politica di alto livello al fine di ottenere il rimborso delle spese. 154 Per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente menzionate ai precedenti punti da 145 a 148 si tratta, da un lato, delle domande in ordine alle quali l’OLAF fornisce dettagli nella propria relazione e che sono le seguenti: – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 44, intitolata «Cena – Invito da parte di (...)», l’OLAF ha accertato che la richiesta riguardava una cena con un amministratore di un operatore economico e che, in effetti, il ricorrente era stato membro del consiglio di amministrazione dell’operatore medesimo sino al 30 giugno 2006; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 49, intitolata «Pranzo di lavoro con (...)», l’OLAF ha, in effetti, collegato questa attività ad un festival musicale; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 51 e 113, intitolate rispettivamente «Incontro con (...)» e «[un agente immobiliare]», l’OLAF ha riscontrato che tali attività erano effettivamente collegate alle proprietà private del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 101, intitolata «Invito ufficiale a [un garden-party di un’orchestra]», l’OLAF ha, in effetti, rilevato la natura privata di tale attività; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 205, intitolata «Sig. (...)», l’OLAF ha constatato che si trattava, in realtà, di un architetto che aveva prestato consulenza al ricorrente per l’acquisto di un appartamento a [OSCURATO:PERSONA]. 155 Dall’altro lato, tra le domande di rimborso del ricorrente indicate ai precedenti punti da 145 a 148 figurano quelle per le quali la tabella di recupero fa riferimento a determinate pagine della relazione dell’OLAF o dell’agenda del ricorrente, inclusa in tale relazione, senza menzionare specificamente le domande nella relazione medesima, e che sono le seguenti: – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 21 e 40, relative a due pranzi del ricorrente con un «direttore degli studi», la tabella di recupero specifica che si trattava di incontri con un membro del partito politico in questione, richiamando, a titolo di prova, gli accertamenti compiuti dall’OLAF alle pagine 10, 11 e 12 della propria relazione e, per quanto riguarda l’attività di cui alla riga n. 40, l’agenda del ricorrente; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 28, intitolata «Sig. (...), direttore generale», la tabella di recupero fa riferimento alle pagine 15 e 16 e all’allegato n.16 della relazione dell’OLAF e dalla pagina 16 della relazione stessa emerge che la persona incontrata era il direttore generale di un gruppo rappresentativo degli interessi dei datori di lavoro delle imprese private presso l’Unione europea; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 38, intitolata «Prelevare il [ricorrente] a Verbier (Svizzera)», la tabella di recupero precisa, con riferimento ai colloqui con gli autisti effettuati nel corso dell’indagine, che essa si riferiva, in realtà, ad una vacanza sciistica che aveva richiesto il ricorso ai servizi di un autista, il quale ha prelevato il ricorrente nel luogo di villeggiatura conducendolo al suo luogo di origine; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 42, 46, 50, 52 e 53, intitolate rispettivamente «Pranzo con il sig. (...)», «Invito ufficiale [ad un campus]», «Incontro con il sig. (...)», «Invito [da parte del direttore di un istituto musicale]» e «[un’università]», la tabella di recupero precisa, con riferimento alle agende del ricorrente, che si trattava di missioni «senza indennità» e che le domande riguardavano spese di rappresentanza relative, in effetti, a un incontro con un pubblico ministero di un distretto ricompreso nel comune di origine del ricorrente (riga n. 42) e spese relative all’autista per uno spostamento verso un istituto di studi secondario nella città di origine del ricorrente stesso, per un evento serale (riga n. 46), per accompagnamento del ricorrente a una riunione privata (riga n. 50), per un viaggio dell’autista che doveva riportare il ricorrente presso il suo luogo d’origine dopo una serata ricreativa, ivi pernottando in albergo con rientro a Lussemburgo in treno il giorno seguente (riga n. 52) e per la cerimonia di laurea della figlia del ricorrente (riga n. 53); – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 62, intitolata «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero precisa, con riferimento all’agenda del ricorrente, che questi doveva essere in missione martedì 4 novembre 2009 in una città del Belgio dalle ore 10:30 alle ore 13:00 (cerimonia di apertura di un anno accademico di un istituto di studi europei) e che, ciononostante, ha chiesto a un autista di venirlo a prendere il giorno prima nel suo luogo d’origine e non in Lussemburgo e di trascorrervi la notte in albergo. Nella stessa tabella si legge che il ricorrente ha chiesto all’autista di riaccompagnarlo nel suo luogo d’origine martedì 4 novembre e di pernottare nello stesso hotel prima di ricondurlo a Lussemburgo mercoledì 5 novembre; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 64 e 78, intitolate «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero, richiamandosi alla relazione dell’OLAF, precisa che dette attività attenevano, in realtà, alla partecipazione del ricorrente alla riunione dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 67, intitolata «Invito ufficiale», la tabella di recupero indica, facendo riferimento all’agenda del ricorrente e alla pagina 8 della relazione dell’OLAF, che tale attività riguardava una battuta di caccia, avendo il ricorrente chiesto a un secondo autista di raggiungerlo in una città del Belgio dove stava cacciando, pur trovandosi già sul posto con un autista e l’automobile di servizio; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe n. 77, 107, 112, 195, 198, 212, 213 e 233, intitolate «Condurre CD (...)», «Condurre [il ricorrente]» o «Prelevare [il ricorrente]», la tabella di recupero rileva, con riferimento alle agende del ricorrente o alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che le spese relative all’autista riguardanti gli spostamenti nella città natale del ricorrente o a [OSCURATO:PERSONA] sono state sostenute in assenza di alcuna missione per il ricorrente; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 79, intitolata «Invito ufficiale», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento alle agende del ricorrente e alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che tale attività riguardava il ricevimento di «Nuovo anno» di un circolo, operante al fine di rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA], in un albergo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 99, la tabella di recupero precisa, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che la missione, recante ad oggetto un invito ufficiale a un’università, riguardava il conferimento di lauree honoris causa ad artisti di un’università della regione d’origine del ricorrente e che a tale attività aveva fatto seguito un concerto; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 106, 151, 153, 167 e 214, intitolate, rispettivamente, «Med. Dott. (...) – Missione senza indennità», «Prof. Dott. Med. (...), [di un ospedale universitario]», «Prof. Dott. (...)», «Prof. Dott. (...) [di un ospedale universitario]» e «(...) Prof. Dott. (...)», la tabella di recupero afferma, con riferimento all’agenda del ricorrente, che l’autista è stato effettivamente utilizzato a fini privati per appuntamenti medici; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 109, 126, 145, 146, 148, 156, 158, 165, 179, 180, 188, 200, 206, 220, 226, 231, 240, 241, 244 e 246, intitolate «Accompagnamento [del ricorrente]» o «Condurre CD (...)», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati per condurre il ricorrente presso il suo luogo di origine o per mettere a sua disposizione l’automobile di servizio, laddove l’autista ha dovuto trascorrere la notte in albergo nel luogo di origine del ricorrente facendo ritorno in treno il giorno seguente. A tali domande va aggiunta quella di cui alla riga n. 247, intitolata «Guida di un’automobile ufficiale», per la quale dalla tabella di recupero, che fa riferimento all’agenda del ricorrente, risulta che l’autista ha dovuto guidare un’automobile ufficiale per metterla a disposizione del ricorrente a Bornem (Belgio); – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 124, 176 e 181, di cui le prime due intitolate «Prelevare [il ricorrente]» e la terza «Presentazione della relazione annuale 2010», la tabella di recupero specifica, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, vale a dire al termine di una missione, avendo il ricorrente fatto ritorno nel proprio luogo di origine e non a Lussemburgo; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 127, 140, 149, 166, 182, 189, 193, 234 e 235, intitolate «Condurre l’automobile di servizio» o «Condurre [il ricorrente]», la tabella di recupero precisa, facendo riferimento alle agende del ricorrente, che i servizi relativi all’autista sono stati utilizzati per scopi privati, nella misura in cui il ricorrente ha chiesto a un autista di prelevarlo nel proprio luogo di origine o a [OSCURATO:PERSONA] e di ricondurlo a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 129, intitolata «Condurre l’automobile ufficiale», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati, in quanto l’autista è andato a prendere il coniuge del ricorrente dal luogo di origine di quest’ultima per condurla ad una cena alla quale assistevano membri della Corte dei conti a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 136, intitolata «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero rileva, richiamandosi all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, avendo un autista riaccompagnato il ricorrente presso il suo luogo di origine un venerdì nel tardo pomeriggio, lasciato l’automobile di servizio al medesimo e facendo ritorno a Lussemburgo in treno; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 139, intitolata «Incontro con il sig. (...) e il sig. (...)», la tabella di recupero fa riferimento all’agenda del ricorrente e alle conclusioni dell’OLAF di cui alle pagine 10, 11 e 12 della propria relazione; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 141, intitolata «Portare documenti», la tabella di recupero indica, con riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, facendo presente quanto segue: «[Il ricorrente] era in missione COCOBU [Commissione per il controllo del bilancio del Parlamento] mercoledì 10 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e, secondo il suo ordine di missione, aveva fatto ritorno a Lussemburgo alle ore 14:00 con l’automobile di servizio. Se così fosse stato, [il ricorrente] non avrebbe avuto bisogno di chiedere ad un autista di portare «documenti della Corte [dei conti]» da Lussemburgo al [suo luogo di origine] alle ore 15:00 del 10 febbraio. In realtà, [il ricorrente] non ha fatto ritorno a Lussemburgo. Egli aveva danneggiato il veicolo di servizio in un incidente il 2 febbraio e aveva chiesto al [proprio autista] di portargli un veicolo sostitutivo presso il [suo luogo d’origine] il 10 febbraio, di trascorrervi la notte e di ripartire il venerdì in treno, lasciandogli il veicolo sostitutivo. Non si trattava, quindi, di «portare documenti della Corte [dei Conti]» presso il luogo d’origine del ricorrente, ma di portargli un veicolo sostitutivo affinché potesse partire per una vacanza di sport invernali con tale veicolo»; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 142, intitolata «Condurre l’automobile CD (...) a Verbier (Svizzera)», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento all’agenda del ricorrente e al colloquio condotto con un autista nel corso dell’indagine dell’OLAF, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 144, intitolata «Accompagnamento [del ricorrente]», la tabella di recupero indica, con riferimento all’agenda del ricorrente e alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF, che tale attività riguardava un incontro con il direttore di una società di fotogrammetria fiamminga; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 159, la tabella di recupero riporta, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che la missione, avente ad oggetto un invito ufficiale da parte di un campus, riguardava un istituto scolastico secondario situato nella città di origine del ricorrente e che si trattava di una missione «senza indennità»; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 162, intitolata «Invito ufficiale da parte di un conte», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento alle pagine 5, 18, 29 e 37 della relazione dell’OLAF e all’agenda del ricorrente, che, nell’ambito di tale attività, il ricorrente ha assistito ad un concorso di canti corali; – quanto alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 172, 222 e 249, intitolate «Trasporto di documenti importanti», la tabella di recupero precisa, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati per portare documenti presso il luogo di origine del ricorrente, essendo stato l’autista obbligato ad utilizzare un altro veicolo di servizio o a pernottare e fare ritorno a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 178, intitolata «Sig. (...)», la tabella di recupero rileva che si tratta di un incontro con il direttore di un’azienda che vende abbigliamento sportivo, richiamandosi a quanto accertato dall’OLAF nell’allegato 10 della propria relazione (ossia in merito alle battute di caccia in un castello in Francia), senza menzionare specificamente l’attività cui si fa riferimento in tale riga; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 197, intitolata «Prelevare CD (...)», la tabella di recupero indica, facendo riferimento, in particolare, ai colloqui condotti con il ricorrente e un autista, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati, tenuto conto che l’autista si è recato a ritirare il veicolo privato del ricorrente presso un’officina di [OSCURATO:PERSONA] per riportarlo a Lussemburgo; – quanto alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 250, intitolata «condurre CD (...)», la tabella di recupero rileva, facendo riferimento ai colloqui condotti con il ricorrente e con un autista nonché all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati per scopi privati, trattandosi della consegna di champagne per il matrimonio della figlia del ricorrente; – quanto alla domanda di rimborso di cui alle righe nn. 254 e 255, intitolata «Condurre CD (...)», la tabella di recupero precisa, facendo riferimento all’agenda del ricorrente, che i servizi dell’autista sono stati utilizzati a fini privati per accompagnare il ricorrente ad una cena privata offerta in un ristorante stellato. 156 Alla luce dei suesposti rilievi, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 21, 22, 27, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 64, 67, 77, 78, 79, 90, 98, 99, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 123, 124, 126, 127, 129, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 193, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 226, 231, 233, 234 e 235, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 254 e 255 e 257 (in parte) della tabella di recupero, solo alla conclusione dell’indagine dell’OLAF la Corte dei conti si è trovata, in circostanze normali, in grado di far valere il proprio credito per tali voci, di accertarlo e di trasmettere una nota di addebito al ricorrente ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. 157 Considerato che la Corte dei conti ha ricevuto la relazione dell’OLAF solo il 2 luglio 2018, redigendo, il 5 ottobre 2018, la propria relazione preliminare in merito alle domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 156, si può ritenere che, alla luce dei fatti esposti al precedente punto 54, che essa ha provveduto a comunicare al ricorrente il proprio credito entro il termine quinquennale decorrente dall’accertamento del credito, quale previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. Conseguentemente, le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 156 non sono cadute in prescrizione. 3) Sul terzo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 158 Si deve rilevare che, tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe da n. 1 a n. 261 della tabella di recupero, alcune di esse consentivano alla Corte dei conti di effettuare un controllo preventivo e di opporsi, ove lo avesse ritenuto opportuno, all’utilizzazione delle proprie risorse richiesta dal ricorrente, o le avrebbero consentito ciò se avesse agito con la dovuta diligenza, considerato che le risultanze dell’indagine dell’OLAF non hanno portato alla luce nulla di nuovo al riguardo. 159 Da un lato, si tratta delle domande di rimborso del ricorrente in cui non vengono fornite precisazioni sufficienti in ordine alle attività relative alle domande stesse e che non sono state oggetto dell’indagine dell’OLAF: – in primo luogo, la domanda di rimborso di cui alla riga n. 37 della tabella di recupero, riguardante un incontro con una persona, della quale veniva indicato solo il nome, senza alcuna indicazione quanto alla sua posizione; – in secondo luogo, le domande di rimborso di cui alle righe nn. 25 e 26 della tabella di recupero, giustificate dal ricorrente solo facendo riferimento alla voce «Cena ufficiale». 160 D’altro canto, va notato che l’indagine dell’OLAF non ha riguardato le seguenti domande di rimborso presentate dal ricorrente, il che consentiva quindi alla Corte dei conti di verificarle e, se necessario, di contestarle prima dell’indagine: – in primo luogo, le domande di rimborso di cui alle righe nn. 30, 35, 117 e 201 della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con un ambasciatore, un rettore, tre politici belgi rappresentanti di gruppi politici e un ministro di Stato; – in secondo luogo, la domanda di rimborso di cui alla riga n. 36 della tabella di recupero, riguardante un incontro con un operatore economico privato; – in terzo luogo, la domanda di rimborso di cui alla riga n. 102 della tabella di recupero, riguardante la partecipazione del ricorrente a una conferenza organizzata dalla Commissione e da un istituto non governativo. 161 Conseguentemente, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 e 201 della tabella di recupero, era già al momento della presentazione di tali domande che la Corte dei conti sarebbe stata in grado, in circostanze normali, se avesse agito con la dovuta diligenza, di far valere il proprio credito per tali voci, di accertarlo e di inviare una nota di addebito al ricorrente ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046. Per quanto riguarda le attività del ricorrente relative a tali righe, la Corte dei conti non sostiene e, a maggior ragione, non dimostra che il ritardo nell’agire sia imputabile alla condotta del ricorrente. 162 Nella parte in cui le domande di rimborso corrispondenti alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 161 sono state presentate nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2007 e il 15 settembre 2013, la Corte dei conti, avendo redatto la propria relazione preliminare il 5 ottobre 2018, non ha rispettato il termine quinquennale previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/1046, con la conseguenza che l’azione di recupero dei relativi crediti è prescritta. L’importo complessivo di dette domande di rimborso ammonta a EUR 3170,19. c) Conclusione sul terzo motivo di ricorso 163 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve dichiarare che le domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 161 sono cadute in prescrizione, respingendo quanto al resto il terzo motivo di ricorso. 4. Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e all’esistenza di «errori manifesti» 164 Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente contesta, in sostanza, la determinazione da parte della Corte dei conti, nella decisione impugnata, delle somme di cui sarebbe debitore relative ad una serie di attività per le quali le risorse della Corte dei conti, secondo quest’ultima, sarebbero state utilizzate in modo abusivo su richiesta del ricorrente e corrispondenti alle spese di missione e alle indennità giornaliere, alle spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché alle spese sostenute per l’utilizzo dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista. 165 A tal proposito, si deve ricordare che, nell’ambito del terzo motivo di ricorso, relativo, sostanzialmente, al mancato rispetto del termine di prescrizione, deve essere considerata prescritta l’azione di recupero relativa a talune domande di rimborso del ricorrente, vale a dire quelle di cui alle righe nn. 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 e 201 della tabella di recupero (v. supra , punto 161). Tali domande di rimborso non saranno quindi più esaminate nell’ambito del quarto motivo di ricorso, non essendo più necessario esaminare nel merito gli argomenti ad essi relativi dedotti nell’ambito di tale motivo. 166 Si deve, inoltre, necessariamente rilevare che le irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente nella decisione impugnata sono state oggetto del ricorso da essa presentato dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, con il quale è stato chiesto alla Corte di dichiarare che il ricorrente era venuto meno agli obblighi derivanti dalla propria carica di membro della Corte dei conti ai sensi degli articoli 285 e 286 TFUE. Infatti, tanto in quel ricorso quanto nel presente, le irregolarità sono individuate sulla base della stessa tabella allegata, redatta sulla base della relazione dell’OLAF (v. supra , punto 44). Tra le censure dedotte a sostegno del ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la prima riguardava l’uso abusivo da parte del ricorrente delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività estranee o incompatibili con le sue funzioni di membro della Corte dei conti (in prosieguo: la «prima censura dedotta dalla Corte dei conti»). La Corte si è pronunciata su tale censura nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 359 a 799 ), ritenendo che il ricorrente era venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 53). 167 È in tale contesto che va esaminato il quarto motivo di ricorso. Innanzitutto, va esaminata la ricevibilità della censura relativa all’esistenza di «errori manifesti». a) Sulla ricevibilità della censura relativa ad «errori manifesti» 168 All’udienza, la Corte dei conti ha sostenuto che il ricorrente non aveva individuato gli errori che inficerebbero la legittimità della decisione impugnata. Essa ha rilevato che, nell’atto introduttivo, il ricorrente si era limitato a fare riferimento ad un allegato, in cui avrebbe contestato, anteriormente all’adozione della decisione impugnata, 69 errori dal medesimo definiti «manifesti», il che, secondo la Corte dei conti, sarebbe irricevibile nel contesto del presente procedimento, non potendo incombere al Tribunale la ricerca degli errori manifesti che avrebbero viziato la decisione impugnata. Il ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo. 169 Va osservato che, all’ultimo punto del quarto motivo di ricorso, il ricorrente afferma, in conclusione, che la Corte dei conti avrebbe commesso «un numero impressionante di errori non solo di qualificazione giuridica[,] ma semplicemente di fatto». È pur vero che, nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente menziona la parola «errore» solo in un punto preliminare che fa riferimento all’allegato in questione, e va rilevato che il riferimento a tale allegato è indicato solo in via subordinata, ossia «quanto al resto». 170 Tuttavia, dal contesto degli argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito del quarto motivo di ricorso, sia nell’atto introduttivo sia nella replica, emerge che egli contesta essenzialmente come erronea la motivazione, esposta nella tabella di recupero per ciascuna delle sue voci, con la quale la Corte dei conti ritiene che le risorse della Corte dei conti siano state utilizzate in modo abusivo con riguardo alle spese di missione e alle indennità giornaliere, alle spese di rappresentanza e per ricevimenti, alle spese sostenute per l’utilizzo dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista. Questa constatazione deve essere letta anche alla luce delle precisazioni contenute nell’atto introduttivo, in cui il ricorrente sottolinea che l’assenza di commenti su tutte le voci della tabella di recupero, oltre a quanto esposto nell’atto introduttivo e nei suoi allegati, non implica in alcun modo il riconoscimento, da parte sua, della fondatezza delle pretese della Corte dei conti. 171 Conseguentemente, la censura relativa all’esistenza di «errori manifesti» è sufficientemente motivata per essere ricevibile. Occorre quindi passare all’esame della fondatezza delle censure relative alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché all’esistenza di «errori manifesti». b) Nel merito 172 Nelle proprie osservazioni in merito alle conseguenze da trarre, nella specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente afferma che, per quanto riguarda le censure relative alla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, occorre tenere conto di quanto espresso dalla Corte ai punti da 364 a 381 della sentenza medesima. 173 Tuttavia, al punto 364 della sentenza del 30 settembre 2021 nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha osservato che, sebbene il ricorrente abbia formalmente invocato il principio della certezza del diritto e il principio della tutela del legittimo affidamento, il suo argomento si riferiva, in realtà, esclusivamente al secondo di tali principi. 174 Nel presente procedimento, si deve rilevare che, nella replica depositata successivamente alla pronuncia della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), l’argomento del ricorrente in merito al quarto motivo di ricorso non fa più riferimento al principio della certezza del diritto. Il quarto motivo di ricorso deve quindi essere esaminato esclusivamente alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento e di eventuali «errori manifesti». 175 In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente deduce che la Corte dei conti ha violato tale principio, avendo egli ricevuto, per effetto delle autorizzazioni concesse e della prassi della Corte dei conti, assicurazioni precise, concordanti e incondizionate, provenienti da fonti affidabili, durante oltre dieci anni, creando nel medesimo un legittimo affidamento quanto alla regolarità dei pagamenti effettuati. 176 In secondo luogo, per quanto riguarda eventuali «errori manifesti», come rilevato al precedente punto 170, il ricorrente ritiene, in sostanza, che i motivi su cui si è basata la Corte dei conti per determinare gli importi indebitamente versati siano erronei. 1) Considerazioni preliminari i) Sull’ampiezza dell’esame della censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 177 Per quanto attiene alle censure relative alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente afferma di non mantenerle con riguardo alle risorse impegnate dalla Corte dei conti per le spese di rappresentanza e di ricevimenti e per l’utilizzo dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista. Insiste, tuttavia, su tali censure con riguardo agli ordini di missione. 178 Nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 365 a 374 ), la Corte ha osservato quanto segue: «365 Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P , EU:C:2020:676 , punto 144 e giurisprudenza ivi citata). 366 L’applicabilità di tale principio deve essere esclusa, anzitutto, per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti a titolo di spese di rappresentanza e per ricevimenti nonché di utilizzo dell’automobile di servizio e di ricorso al servizio di un autista. 367 Da un lato, conformemente alla giurisprudenza della Corte, pagamenti come quelli effettuati a titolo di spese di rappresentanza e per ricevimenti non possono, in mancanza di qualsiasi altro elemento pertinente e anche quando sia trascorso un lungo periodo tra tali pagamenti e la messa in discussione della loro regolarità, far sorgere, nei confronti del loro beneficiario, un legittimo affidamento sul fatto che detti pagamenti non potevano più essere rimessi in discussione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P , EU:C:2016:437 , punto 79 ). 368 Orbene, la prassi della Corte dei conti consistente nel procedere al rimborso di spese di rappresentanza e per ricevimenti, sulla base degli elementi forniti dal [ricorrente], senza chiedere ulteriori informazioni e senza contestare la fondatezza delle sue domande di rimborso, non può essere sufficiente a dimostrare che tale istituzione ha fornito a quest’ultimo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti quanto alla regolarità di tali domande. 369 D’altro lato, l’utilizzo, da parte del [ricorrente], della sua automobile di servizio o il ricorso al servizio di un autista non è stato oggetto di alcuna decisione esplicita della Corte dei conti e dinanzi alla Corte non è stata menzionata alcun’altra forma di presa di posizione specifica della Corte dei conti quanto alla prassi che il [ricorrente] doveva seguire al riguardo. 370 Pertanto, anche supponendo che la Corte dei conti abbia lasciato perdurare in materia, come sostiene [il ricorrente], prassi di cui essa non poteva ignorare l’esistenza, tale circostanza non può essere, in ogni caso, sufficiente a dimostrare che tale istituzione ha fornito a quest’ultimo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti al riguardo. 371 Per contro, gli ordini di missione emessi espressamente, su richiesta [del ricorrente], dal presidente della Corte dei conti costituiscono assicurazioni sufficienti, (…), affinché quest’ultimo potesse fondare, in linea di principio, un legittimo affidamento sulla regolarità delle missioni di cui trattasi. 372 Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un singolo non può far valere un legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione che consente la frode (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16 , EU:C:2017:453 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 373 Inoltre, alla luce dell’obbligo incombente ai membri della Corte dei conti (…) di osservare scrupolosamente gli obblighi di dichiarazione previsti dalle norme adottate dalla Corte dei conti al fine di garantire un’informazione completa di tale istituzione riguardo alle domande dirette a impegnare le risorse di detta istituzione, un ordine di missione emesso sulla base di una domanda che ometta informazioni essenziali per consentire al presidente della stessa istituzione di valutare la regolarità della missione di cui trattasi non può, anche in mancanza di frode, fondare il legittimo affidamento del membro interessato su tale irregolarità. 374 Infine, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (sentenze del 16 maggio 1991, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑96/89 , EU:C:1991:213 , punto 30 nonché del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/Commissione, C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata)». 179 Di conseguenza, nel presente procedimento, non è necessario esaminare l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti per le spese di rappresentanza e per ricevimenti nonché per l’uso dell’automobile di servizio e per il ricorso al servizio di un autista. 180 Per contro, occorre esaminare se i decreti di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti fossero tali da far sorgere un legittimo affidamento nel ricorrente stesso quanto alla regolarità delle spese relative alle missioni in questione. ii) Sulla portata del riesame delle censure relative al legittimo affidamento del ricorrente quanto alla regolarità delle proprie missioni e dell’esistenza di «errori manifesti». 181 Successivamente alla pronuncia della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente ha dichiarato di voler insistere sulla censura relativa all’esistenza di «errori manifesti» solo con riguardo alle attività indicate come non irregolari dalla Corte in tale sentenza nel contesto dell’esame della prima censura formulata dalla Corte dei conti. 182 A tal proposito, dal fascicolo risulta che, nell’ambito di tale censura, la Corte ha considerato irregolari o manifestamente irregolari una serie di attività indicate nella tabella di recupero. Si deve pertanto ritenere, in conclusione, che non è più necessario pronunciarsi né sulle domande di rimborso del ricorrente relative a tali attività né sulla questione se gli ordini di missione emessi, a seconda dei casi, in relazione alle domande medesime fossero tali da far sorgere un legittimo affidamento del ricorrente quanto alla loro regolarità. Si tratta delle attività relative alle domande di rimborso di cui alle righe nn. 13, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118 (in parte), 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 154, 155 (in parte), 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 280, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 295, 296 (in parte), 297, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 (in parte), 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 324, 325, 326 (in parte), 327, 328, 329, 333, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 351, 353, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 406, 409, 410, 413, 414 e 416 della tabella di recupero. 183 La stessa conclusione s’impone per quanto riguarda la domanda di rimborso di cui alla riga n. 34, considerato che, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha dichiarato, a fronte del punto 636 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), di non voler più insistere sulla censura dedotta nell’ambito del quarto motivo con riguardo alla domanda di rimborso medesima. 184 Pertanto, in considerazione dell’azione di recupero delle domande di rimborso che la Corte considera cadute in prescrizione (v. supra , punto 165), occorre esaminare unicamente le domande di cui alle righe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 38, 41, 43, 47, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 66, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 103, 106, 110, 111, 116, 118 (in parte), 128, 137, 138, 142, 143, 147, 150, 151, 153, 155 (in parte), 157, 160, 161, 167, 168, 169, 171, 176, 183, 184, 187, 190, 194, 196, 199, 203, 204, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 236, 237, 238, 243, 245, 247, 248, 257, 276, 277, 279, 281, 284, 290, 293 e 294, 296 (in parte), 301, 303, 310 (in parte), 313, 314, 317, 319 e 320, 323, 326 (in parte), 330, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 346, 347, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 379, 381, 382, 391, 395, 402, 403, 408, 411 e 412 della tabella di recupero. iii) Sulla portata del sindacato del Tribunale 185 Nell’ambito del ricorso della Corte dei conti che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha precisato in merito alla prima censura formulata dalla Corte dei conti quanto segue. 186 Da un lato, la Corte ha rilevato che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, spetta ad essa pronunciarsi su tale censura in base agli elementi di prova messi a sua disposizione e alla luce dei criteri stabiliti dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, al fine di determinare se le asserite irregolarità possano essere qualificate come violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti ai sensi di tale disposizione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 361 ). 187 Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che, sebbene la Corte dei conti avesse comunicato al ricorrente la decisione impugnata, relativa alle irregolarità oggetto della prima censura da essa dedotta nel ricorso sfociato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), le valutazioni della Corte stessa in merito a tale censura non vertevano sulla determinazione di somme di cui il ricorrente sarebbe eventualmente stato debitore e non pregiudicavano, quindi, la valutazione che avrebbe dovuto essere effettuata su tale decisione nell’ambito del ricorso di annullamento avverso quest’ultima, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 362 ). 188 La procedura di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce uno strumento processuale di controllo della legittimità degli atti degli organi o organismi dell’Unione che, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, può condurre all’annullamento dell’atto in questione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione ovvero per sviamento di potere. Ne consegue che, nell’ambito di tale procedimento, nel caso di specie, il Tribunale deve valutare se uno di tali motivi giustifichi l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del proprio sindacato di legittimità. 189 Nell’ambito di tale sindacato di legittimità, il giudice dell’Unione europea esercita, in linea di principio, un controllo completo della legittimità sostanziale dell’atto, ossia un controllo vertente tanto sui fondamenti di diritto e di fatto quanto sul suo contenuto. In tal caso, la Corte dell’Unione verifica, in particolare, la validità delle valutazioni di fatto compiute dall’autore dell’atto (sentenza del 14 luglio 2021, Arnautu/Parlamento, T‑740/20 , non pubblicata, EU:T:2021:444 , punto 87 ). 190 A tal proposito, il giudice medesimo deve verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , punto 39 ; del 7 aprile 2016, ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑186/14 P e C‑193/14 P , EU:C:2016:209 , punto 36 , e del 23 ottobre 2018, McCoy/Comitato delle Regioni, T‑567/16 , EU:T:2018:708 , punto 98 ). In tale prospettiva, anche la valutazione del valore probatorio di un documento è soggetta a un esame completo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, Valmont/Commissione, T‑274/01 , EU:T:2004:266 , punto 43 ). Pertanto, anche le valutazioni complesse o delicate effettuate dall’amministrazione devono essere corroborate da prove solide (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , punto 41 , e del 7 aprile 2016, Akhras/Consiglio, C‑193/15 P , EU:C:2016:219 , punto 56 ). Pertanto, anche in tale contesto, spetta al giudice effettuare un esame approfondito delle prove (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/ Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 146 ). 191 Ai sensi dell’articolo 264 TFUE, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. Il giudice dell’Unione non può quindi, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (sentenze del 27 gennaio 2000, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑164/98 P , EU:C:2000:48 , punto 38 ; del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punto 141 , e del 28 febbraio 2013, Portogallo/Commissione, C‑246/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:118 , punto 85 ). Resta tuttavia consentito all’autore dell’atto impugnato di integrare la propria motivazione se questa fa parte della motivazione complessiva dell’atto stesso e in un contesto noto al destinatario dell’atto al momento della sua adozione. 192 Inoltre, secondo la giurisprudenza, gli atti delle istituzioni godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici finché non vengano annullati o revocati (sentenza del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑322/01 , EU:T:2006:267 , punto 333 ). 193 Nella specie, peraltro, in considerazione della presunzione di legittimità della decisione impugnata, rammentata al precedente punto 192, a fronte di dubbi quanto alla regolarità delle somme rimborsate al ricorrente, incombe a quest’ultimo l’onere della prova e dimostrare quindi, per ciascuna domanda di rimborso, di aver sostenuto le spese in questione nel rispetto delle norme applicabili. A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che spetta al ricorrente fornire elementi di prova che consentano di mettere in discussione una decisione relativa alla ripetizione di somme indebitamente versate (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 7 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑140/16 , non pubblicata, EU:T:2018:122 , punti da 61 a 66 , e del 19 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑86/17 , non pubblicata, EU:T:2018:357 , punti 121 e seguenti). In linea generale, il ricorrente deve in particolare poter produrre documenti che giustifichino l’impiego di tali somme in modo conforme alle norme applicabili (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑146/04 , EU:T:2005:584 , punto 157 ). iv) Sulle conseguenze da trarre, nell’ambito del presente ricorso, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] (C‑130/19), sulle irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente 194 Come rilevato al precedente punto 166, le irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente nella decisione impugnata sono state oggetto del ricorso proposto da quest’ultima, che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). In particolare, tra le censure dedotte dalla Corte dei conti a sostegno del proprio ricorso dinanzi alla Corte, la prima riguardava l’utilizzazione abusiva da parte del ricorrente delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività estranee o incompatibili con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. La Corte si è pronunciata su tale censura nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 359 a 799 ), ritenendo che il ricorrente era venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 53). 195 Nella specie, con riguardo al quarto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che quanto esposto nel motivo medesimo è stato esaminato dalla Corte ai punti da 359 a 363 e da 387 a 799 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). Inoltre, ai punti 392, da 615 a 618 e 700 della stessa sentenza, la Corte avrebbe definito, rispettivamente, quando una missione o la corresponsione di indennità giornaliere nonché di spese di rappresentanza e di missione dell’autista firmate dal ricorrente in qualità di ordinatore avrebbero dovuto essere considerate regolari. A parere del ricorrente, se è pur vero che deve tenersi conto degli insegnamenti della Corte che si rivelano utili per il presente procedimento, cosicché tale utilità dovrebbe essere valutata di volta in volta, il presente procedimento non potrebbe essere la sede per mettere in discussione ciò che la Corte ha affermato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 196 Quanto alla Corte dei conti, essa sostiene che il ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), e il presente ricorso sono autonomi e perseguono ciascuno le proprie finalità, il primo mirando a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni dell’Unione, come affermato dalla Corte al punto 86 di tale sentenza, mentre il secondo costituisce un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE contro la decisione di recupero della Corte dei conti. Secondo la Corte dei conti, spetta al Tribunale, nell’ambito del presente ricorso, valutare i fatti presentati dalla Corte dei conti. Essa sottolinea inoltre che, in tale sentenza, la Corte non ha riconosciuto alcuna attività come regolare, limitandosi a constatare che alcune attività non erano manifestamente irregolari ai fini della procedura di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. 197 Alla luce degli argomenti delle parti, occorre esaminare se e in qual misura la valutazione operata della Corte nel procedimento che ha dato origine alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) possa essere trasposta al presente procedimento. 198 A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’oggetto del ricorso proposto ex articolo 286, paragrafo 6, TFUE, nell’ambito del quale la Corte si è pronunciata nei confronti del ricorrente, è distinto dal presente ricorso. Infatti, il primo verte sull’accertamento della violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti ai sensi della menzionata disposizione e sull’eventuale irrogazione di una sanzione. Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE svolge una funzione specifica, in quanto mira a garantire il buon funzionamento delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 86 ). Inoltre, nell’ambito di tale procedimento, è compito della Corte valutare, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, se i fatti contestati al membro della Corte dei conti di cui trattasi costituiscano una violazione degli obblighi derivanti dalla sua carica (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 87 ). 199 Per contro, l’oggetto del presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE riguarda la ripetizione di somme indebitamente versate e l’annullamento della decisione impugnata. Come rilevato al precedente punto 188, il procedimento previsto da tale disposizione costituisce uno strumento processuale di controllo della legittimità degli atti degli organi o organismi dell’Unione che, ai sensi del suo secondo comma, può condurre all’annullamento dell’atto in questione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione ovvero per sviamento di potere. Ne consegue che, nell’ambito di tale procedimento, nel caso di specie, il Tribunale deve valutare se uno di tali motivi giustifichi l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del proprio sindacato di legittimità, come ricordato ai precedenti punti da 189 a 193. 200 In secondo luogo, l’onere della prova nel presente procedimento è diverso da quello applicabile nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). Nell’ambito di tale azione della Corte dei conti, l’onere della prova di una violazione degli obblighi del ricorrente di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE incombeva alla Corte dei conti, che aveva proposto il ricorso. Di conseguenza, la Corte dei conti doveva dimostrare che le irregolarità riscontrate erano sufficientemente gravi e manifeste da costituire una violazione da parte del ricorrente degli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. 201 Per contro, nel presente ricorso, proposto dal ricorrente sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’onere della prova incombe al ricorrente stesso (v. supra , punto 193). 202 Si deve inoltre rilevare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte, ritenendo parzialmente fondata la prima censura dedotta dalla Corte dei conti, ha proceduto ad una valutazione giuridica di ciascuna delle attività del ricorrente considerate irregolari dalla Corte dei conti, ritenendole, in parte, regolari o non manifestamente irregolari e, in parte, irregolari o manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 359 a 798 ). 203 Inoltre, va rilevato che, nell’ambito del presente ricorso, le irregolarità che la Corte dei conti ha riscontrato a carico del ricorrente nella decisione impugnata e relative al pagamento di spese indebitamente poste a carico del bilancio dell’Unione sono identiche a quelle da essa indicate a sostegno del proprio ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). In entrambi i ricorsi, infatti, tali irregolarità sono riportate nella stessa tabella allegata ai rispettivi ricorsi. 204 Tuttavia, in considerazione del fatto che l’oggetto del presente ricorso è distinto da quello che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punti 198 e 199), della diversa natura dell’onere della prova (v. supra , punto 199) e del fatto che, nella specie, il controricorso nonché la replica e la controreplica sono stati depositati solo successivamente alla pronuncia di tale sentenza, nel presente procedimento le parti hanno potuto presentare nuovi chiarimenti, argomenti e prove al fine di dimostrare l’effettività di tali irregolarità per quanto riguarda la Corte dei conti o al fine di confutarle per quanto riguarda il ricorrente. 205 Conseguentemente, è solo sulla base degli stessi fatti e degli stessi elementi di prova dedotti tanto nel ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), quanto nel presente ricorso, senza ulteriori chiarimenti e in assenza di dubbi, che il Tribunale dovrà condividere, nella specie, la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza medesima. 206 Alla luce dei suesposti rilievi, nel caso di specie occorrerà valutare ogni attività del ricorrente connessa con le domande di rimborso, di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 184, alla luce degli argomenti e dei chiarimenti forniti dalle parti dinanzi al Tribunale, al fine di stabilire se accogliere o meno la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 207 Nella specie, considerato che, come rammentato al precedente punto 191, il giudice dell’Unione non può sostituire il proprio ragionamento a quello dell’autore dell’atto nell’esame se il ricorrente sia riuscito a dimostrare la regolarità delle spese sostenute, occorrerà tener conto della motivazione addotta dalla Corte dei conti nella decisione impugnata, in base alla quale essa aveva ritenuto che le spese sostenute dal ricorrente fossero state indebitamente poste a carico del bilancio dell’Unione. Solo alla luce di tale motivazione si dovrà valutare se il ricorrente sia riuscito a confutarla e a dimostrare la regolarità delle spese stesse. 208 È alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 177 a 207 che occorre esaminare le censure relative alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e all’esistenza di «errori manifesti» con riguardo all’attività del ricorrente in relazione alle domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto 184. 209 Considerato che, nella decisione impugnata, la Corte dei conti distingue, ai fini della qualificazione del quantum del proprio credito, tre tipi di spese, vale a dire, in primo luogo, le spese di missione e le indennità giornaliere, in secondo luogo, le spese di rappresentanza e, in terzo luogo, le spese relative all’utilizzo dell’automobile di servizio e al ricorso al servizio di un autista, appare opportuno seguire lo stesso approccio nell’esame delle irregolarità da essa riscontrate a carico del ricorrente, limitatamente a quelle attività del medesimo alle quali si riferiscono le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto 184. 2) Sulle spese di missione e le indennità giornaliere 210 Occorre anzitutto ricordare che, nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), riguardante il principio della tutela del legittimo affidamento, la Corte ha affermato che la Corte dei conti non può validamente contestare al ricorrente di aver beneficiato della corresponsione di spese di missione o di indennità giornaliere in forza di missioni autorizzate dal presidente della Corte dei conti, sulla base di domande di rimborso che non presentavano carattere fraudolento e in cui non era omessa alcuna informazione essenziale, e la cui irregolarità non era manifestamente evidente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 380 ). La Corte ha concluso che la questione se gli ordini di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti fossero tali da far sorgere nell’interessato un legittimo affidamento sulla legittimità delle missioni in questione doveva essere valutata caso per caso, basandosi, in particolare, sul raffronto tra il motivo indicato nella richiesta di autorizzazione e l’effettivo scopo della missione, come emerso dagli elementi di prova presentati al ricorrente. 211 La Corte ha inoltre precisato che una domanda di rimborso di spese di missione o di pagamento di indennità giornaliere deve essere considerata irregolare se è dimostrato che l’attività effettivamente svolta in forza dell’ordine di missione di cui trattasi non può essere collegata all’esercizio delle funzioni del ricorrente, sottolineando che tale irregolarità potrà essere presa in considerazione ai fini del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE o quando l’ordine di missione sia stato ottenuto in modo fraudolento o sulla base di una domanda che ometta un’informazione essenziale, o quando la mancanza di un nesso tra tale attività e tali funzioni presenti un carattere manifesto (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 392 ). 212 Le considerazioni della Corte, richiamate ai precedenti punti 210 e 211 devono essere applicate, mutatis mutandis , nel presente procedimento. Tuttavia, la loro applicazione nel caso di specie, rispetto al procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), deve tenere conto dei nuovi argomenti e delle nuove prove presentate dalle parti, in particolare in considerazione del diverso onere della prova a carico delle parti e del diverso oggetto del presente ricorso, vertente sulla questione della ripetizione delle somme indebitamente versate ai sensi del regolamento 2018/1046 e diretto all’annullamento della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 213 Si deve parimenti ricordare che, nella specie, gli ordini di missione sono stati emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, a fronte delle informazioni fornite dal medesimo ricorrente, mentre la decisione impugnata è stata adottata sulla base della relazione dell’OLAF, che ha accertato che le informazioni che il ricorrente aveva fornito alla Corte dei conti nei propri ordini di missione erano insufficienti per consentire al presidente della Corte dei conti di decidere se l’attività fosse o meno nell’interesse della Corte dei conti (v. supra , punto 104). Pertanto, in considerazione dell’assenza di poteri investigativi della Corte dei conti rispetto a quelli dell’OLAF, come rilevato al precedente punto 107, occorre tener conto delle conclusioni formulate nella relazione dell’OLAF per valutare, nel presente procedimento, se un ordine di missione emesso, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti fosse tale da giustificare il suo legittimo affidamento sulla regolarità della missione in questione. 214 Ai fini di tale valutazione, sarà necessario esaminare, alla luce dell’onere della prova richiamato al precedente punto 193, se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, se necessario sulla base di nuovi elementi di prova in grado di mettere in discussione le conclusioni della relazione dell’OLAF, che un ordine di missione non era stato ottenuto in modo fraudolento o sulla base di una richiesta che ometteva informazioni essenziali o che l’attività effettivamente svolta in forza dell’ordine di missione in questione poteva essere collegata all’esercizio delle sue funzioni. i) Missioni aventi ad oggetto incontri con leader politici e membri dei loro gabinetti 215 Tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe della tabella di recupero menzionata al precedente punto 184, un gran numero di esse, che sono state autorizzate dalla Corte dei conti e hanno condotto al rimborso delle spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere, attiene a incontri con uomini politici. Si tratta delle domande di rimborso di cui alle righe nn. 1, 7, 19, 41, 43, 59, 92, 97, 118 (in parte), 169, 171, 203, 204, 208, 211, 215, 238, 248, 296 (in parte), 301, 303, 313, 314, 319 e 320, 326 (in parte), 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 336, 339 (in parte), 346, 352, 355, 373 e 374 (in parte), 381, 382 (in parte), 395 e 402 della tabella di recupero. 216 Dalla decisione impugnata risulta che la Corte dei conti contesta le spese di missione o le indennità giornaliere sostenute dal ricorrente nell’ambito delle attività menzionate in tali righe, ritenendole essenzialmente non connesse alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti o ai lavori di quest’ultima. 217 Il ricorrente ritiene che i suoi incontri con uomini politici possano essere collegati all’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, ragion per cui devono essere considerati regolari e tali da far sorgere nel medesimo un legittimo affidamento quanto alla loro regolarità. Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione espressa dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), rilevando, in particolare, che, a parere della Corte, l’esercizio delle funzioni di un membro della Corte dei conti può includere attività di natura protocollare, volte, in particolare, a far conoscere e promuovere l’attività della Corte e a mantenere, nell’interesse della Corte stessa, relazioni con funzionari di primo piano. Il ricorrente osserva, inoltre, che la Corte ha specificato che tali attività protocollari possono riguardare, più frequentemente, funzionari dello stesso Stato membro del membro della Corte dei conti interessato. Egli ritiene, peraltro, che il presente procedimento non possa consentire alla Corte dei conti di rimettere in discussione quanto affermato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 218 Nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha affermato che le missioni autorizzate, in modo trasparente, al fine di incontrare responsabili politici non possono essere considerate, in generale, a causa del loro scopo, manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 438 ). Più in particolare, per quanto riguarda gli incontri del ricorrente con i membri del partito politico in questione, la Corte ha affermato, nell’ambito dello stesso procedimento, che gli stretti legami constatati tra il ricorrente e il partito politico in questione non potevano bastare, nell’ambito del procedimento medesimo, a stabilire una presunzione che consentisse di dedurre sistematicamente il carattere manifestamente irregolare di una missione finalizzata all’incontro con un responsabile politico per il solo fatto che quest’ultimo fosse un membro di tale partito politico (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 464 ). Infatti, a parere della Corte, tenuto conto, in particolare, del ruolo rilevante svolto da detto partito nella vita politica belga e delle relazioni di cui poteva legittimamente disporre il ricorrente in seno a quest’ultimo a causa delle sue attività precedenti alla sua entrata in carica, l’organizzazione di varie missioni protocollari riguardanti responsabili politici appartenenti allo stesso partito non può essere considerata priva di plausibilità (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 465 ). 219 La Corte dei conti afferma, in sostanza, che un’indagine dell’OLAF ha rilevato le varie omissioni che hanno permesso di dissimulare i reali scopi privati delle attività del ricorrente. Essa contesta al ricorrente di aver intrattenuto relazioni regolari e intense con una cerchia ristretta di politici di alto livello, membri del partito politico in questione, al quale il ricorrente apparteneva prima della sua nomina alla Corte dei conti, e che il ricorrente conosceva da tempo. A suo avviso, tali relazioni si collegavano a un’attività politica non dichiarata o non erano, comunque, connesse all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti. 220 Nella parte in cui gli argomenti del ricorrente nel presente procedimento si limitano a fare riferimento, nella sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), e in considerazioni dei rilievi del Tribunale di primo grado svolti ai precedenti punti da 202 a 205, al fine di verificare se gli ordini di missione relativi alle domande di rimborso di cui al precedente punto 215 erano tali da far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento quanto alla regolarità delle missioni in questione, occorre, anzitutto, esaminare se la Corte dei conti stessa adduca nuovi argomenti o spiegazioni rispetto a quelli da essa dedotti dinanzi alla Corte in merito a tali domande e, in caso affermativo, valutare se, alla luce di tali nuovi elementi, esse possano essere apprezzate, quanto alla loro regolarità, in modo differente rispetto alla Corte, o se, invece, il Tribunale debba condividere, nell’ambito del presente procedimento, la stessa valutazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). 221 A tale riguardo, nei propri argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, la Corte dei conti non si è basata unicamente sul fatto che i politici menzionati negli ordini di missione in questione fossero membri del partito politico in questione e che fossero conoscenti del ricorrente. Essa fornisce, infatti, ulteriori specifici chiarimenti per dimostrare che gli incontri del ricorrente con i politici in questione, che erano membri del partito politico medesimo, erano separabili dalle sue funzioni di membro della Corte dei conti, tenuto conto della loro frequenza e della cerchia limitata e identica di persone incontrate, come rivelato dall’indagine dell’OLAF. 222 In primo luogo, va effettivamente rilevato, senza che ciò sia contestato dal ricorrente, che nel corso dei due mandati alla Corte dei conti, questi ha intrattenuto frequenti rapporti con politici iscritti al partito politico in questione. 223 Occorre anzitutto ricordare, come già osservato ai precedenti punti 111 e 112, che tale frequenza degli incontri del ricorrente con politici membri del partito politico in questione è stata rivelata in occasione dell’indagine dell’OLAF. Da un lato, l’OLAF ha accertato che, durante il suo mandato, il ricorrente si è incontrato almeno 188 volte con politici belgi che erano principalmente membri del partito politico in questione. Secondo la relazione dell’OLAF, questa cifra corrispondeva al 24% di tutti gli incontri o pranzi del ricorrente che erano stati oggetto delle sue domande di rimborso. Va precisato che ciò riguarda tutte le righe menzionate al precedente punto 215, ad eccezione delle righe nn. 314, 319 e 320 della tabella di recupero. Dall’altro, sempre l’OLAF ha riscontrato una connessione tra gli incontri con i politici belgi e le riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico medesimo. A tal proposito, dalla relazione dell’Ufficio emerge che, nel corso dell’indagine, sono stati recuperati i verbali di 44 riunioni da cui risultava la presenza di membri del consiglio di amministrazione di tale partito politico nel periodo intercorrente dal 17 novembre 2008 al 29 aprile 2010. L’OLAF ha accertato che il ricorrente era presente a 28 riunioni. 224 Successivamente, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha accertato che le 42 missioni presentate dal ricorrente come aventi ad oggetto l’incontro con esponenti politici belgi potevano essere direttamente collegate all’attività politica del ricorrente, incompatibile con le sue funzioni, in quanto erano, in realtà, finalizzate a consentirgli di partecipare a riunioni dell’ufficio di presidenza del partito politico in questione o ad attività o ricevimenti organizzati dal partito medesimo (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 442 a 457 ). A queste devono essere aggiunte le dieci domande di rimborso relative alle spese di rappresentanza, considerate irregolari dalla Corte in quanto direttamente collegate all’attività politica del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 633 a 637 ). 225 [Come rettificato con ordinanza del 24 giugno 2025] Infine, oltre agli incontri menzionati al precedente punto 224 e tra quelli indicati al precedente punto 184, va precisato che il ricorrente ha partecipato ad ulteriori 64 incontri con politici, sempre membri del partito politico in questione, nell’ambito di una missione o di una domanda di rimborso delle spese di rappresentanza (righe nn. 19, 23, 24, 27, 41, 43, 57, 65, 66, 89, 92, 96, 97, 111, 116, 118, 168, 169, 171, 183, 184, 190, 203, 204, 208, 211, 215, 218, 236, 238, 248, 257, 276, 281, 293 e 294, 296, 303, 313, 314, 323, 326, 330, 331, 334, 336, 338, 339, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 367, 370, 381, 382, 395, 402 e 408 della tabella di recupero). A tali incontri si aggiungono quelli diretti ad incontrare un membro del gabinetto di un politico, ossia tre incontri, di cui alle righe nn. 1, 7 e 301 della tabella di recupero. 226 In secondo luogo, dagli elementi del fascicolo emerge che il ricorrente ha incontrato un numero ristretto di uomini politici, tutti membri del partito politico in questione, tanto a livello nazionale quanto a livello dell’Unione europea, ove la maggior parte di detti incontri è stata organizzata nella regione di origine del ricorrente. 227 Si deve ritenere che la frequenza degli incontri del ricorrente con un numero ristretto di uomini politici belgi, membri del partito politico in questione, nel corso dei suoi due mandati alla Corte dei conti, evidenzi il contesto specifico di tali incontri, costituendo così un’informazione essenziale di cui la Corte dei conti non disponeva al momento dell’approvazione delle singole domande di rimborso delle spese e delle indennità di missione presentate separatamente dal ricorrente successivamente agli incontri stessi. Tale specifico contesto ha potuto essere compreso solo dopo che l’OLAF ha effettuato un esame approfondito della situazione sulla base di informazioni aggiuntive ottenute posteriormente all’approvazione delle missioni da parte del Presidente della Corte dei conti. Pertanto, a fronte dell’omissione di tali informazioni essenziali, il ricorrente non poteva nutrire un legittimo affidamento nei confronti degli ordini di missione relativi agli incontri con i politici belgi o con i membri dei loro gabinetti, tutti iscritti al partito politico in questione, di cui alle righe nn. 1, 7, 19, 41, 43, 59, 92, 97, 118 (in parte), 169, 171, 203, 204, 208, 211, 215, 238, 248, 296 (in parte), 301, 303, 313, 326 (in parte), 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 336, 339 (in parte), 346, 352, 355, 373 e 374 (in parte), 381, 382 (in parte), 395 e 402 della tabella di recupero. 228 Questa conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti del ricorrente. 229 Da un lato, il ricorrente ritiene che una conoscenza di lunga data della persona incontrata non sia manifestamente sufficiente a screditare l’incontro come estraneo all’esercizio delle proprie funzioni. A suo parere, nulla impedirebbe ad un membro della Corte dei conti di incontrare persone conosciute. Dall’altro, egli osserva, in sostanza, che i sette incontri in dodici anni con un membro del gabinetto del leader di un gruppo politico del Parlamento, nell’ambito delle missioni di cui alle righe nn. 1, 7 e 301 della tabella di recupero, non sarebbero manifestamente idonei a dimostrare che qualsiasi incontro con la persona medesima avesse finalità puramente politiche e non rientrasse, quindi, nell’esercizio delle proprie funzioni di membro della Corte dei conti. 230 È ben vero che la semplice circostanza dell’avvenuto incontro con una persona nota al ricorrente non può necessariamente dimostrare che l’incontro stesso non fosse connesso all’esercizio delle sue funzioni. È altresì vero che il numero di incontri avuti dal ricorrente con una determinata persona nel corso del proprio mandato alla Corte dei conti non è di per sé sufficiente a dimostrare che ogni incontro fosse correlato all’attività politica non dichiarata del ricorrente o non fosse connesso con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. 231 Tuttavia, le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe riportate al precedente punto 227 devono essere valutate nel loro contesto specifico. 232 Ai precedenti punti da 222 a 226 è stato, infatti, constatato che, nel corso del mandato del ricorrente alla Corte dei conti, tali riunioni erano molto frequenti e riguardavano un numero ristretto di persone. Questa frequenza di incontri con un numero ristretto di persone deve essere letta alla luce della constatazione della Corte che il ricorrente, durante la maggior parte dei suoi due mandati alla Corte dei conti, ha svolto un’attività politica attiva, manifestata, in particolare, con la partecipazione diretta e regolare a un organo direttivo di un partito politico nazionale, e che, in conclusione, tale attività era chiaramente incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 267 e 270 ). 233 Ciò premesso, non si può ritenere che i ripetuti incontri del ricorrente con un numero molto ristretto di uomini politici a livello nazionale, tutti membri dello stesso partito politico, al quale egli apparteneva prima di assumere le sue funzioni alla Corte dei conti, fossero nell’interesse della Corte dei conti al fine di promuovere i suoi lavori o scambi di opinioni connessi alle sue funzioni. Un tale modo di svolgere le funzioni di un membro della Corte dei conti compromette il rispetto delle regole di condotta che lo vincolano in quanto persona che occupa un’alta carica all’interno di un’istituzione dell’Unione. Come precisato dall’avvocato generale Hogan nelle proprie conclusioni nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2020:1052 ), i membri della Corte dei Conti devono conformarsi agli obblighi di indipendenza, onestà e delicatezza enunciati agli articoli 285 e 286 TFUE, nonché ai più elevati criteri di imparzialità e di condotta disinteressata. Per i membri della Corte dei conti, che è la «coscienza finanziaria» dell’Unione, ciò implica necessariamente una piena responsabilità quanto al modo in cui utilizzano i fondi pubblici e, di conseguenza, un certo grado di trasparenza per quanto concerne le modalità di tale utilizzo (conclusioni dell’avvocato generale Hogan, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2020:1052 , paragrafo 76 ). 234 È quindi alla luce di tale contesto che va rilevata l’assenza di collegamento delle missioni relative agli incontri con uomini politici, membri del partito politico in questione, di cui alle righe riportate al precedente punto 227, con le funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti, e ciò in assenza di qualsiasi spiegazione o elementi di prova forniti dal ricorrente in senso contrario. 235 Talune critiche mosse dalla Corte dei conti o elementi chiaramente risultanti dal fascicolo consentono di confermare l’assenza di tale collegamento. 236 In primo luogo, va rilevato che, tra le missioni del ricorrente indicate al precedente punto 227, quelle di cui alle righe nn. 19, 41, 118, 171, 203, 211, 215, 238, 303, 326, 331, 334, 346, 352 e 402 della tabella di recupero e che si svolgevano di lunedì sono direttamente collegate all’attività politica non dichiarata del ricorrente ed incompatibili con le sue funzioni. Nel corso della propria indagine, l’OLAF ha infatti constatato che le riunioni settimanali del consiglio di amministrazione del partito politico in questione si tenevano il lunedì. L’OLAF ha parimenti rilevato che era evidente che il mandato del ricorrente come membro votante del partito politico in questione ha richiesto la sua regolare partecipazione a dette riunioni settimanali sino al novembre 2008. Inoltre, dalla relazione dell’OLAF emerge che lo status di membro non votante in seno al partito politico in questione, che il ricorrente ha posseduto successivamente all’aprile 2010, richiedeva la sua presenza quantomeno alle riunioni mensili organizzate il primo lunedì di ogni mese. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova, in relazione alle missioni in questione, di non aver partecipato alle riunioni del partito politico svoltesi di lunedì. 237 In secondo luogo, per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 19 e 296 (in parte) della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con due deputati, la Corte dei conti afferma che si trattava di membri della commissione parlamentare per lo sviluppo o della commissione per i trasporti e il turismo. A suo avviso, le funzioni di questi deputati sarebbero state prive di qualsiasi correlazione con quelle del ricorrente, che era responsabile, durante il suo mandato alla Corte dei conti, del controllo delle spese dell’Unione per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari. Inoltre, per quanto riguarda uno di detti deputati, la Corte dei conti ha rilevato che questi aveva precedentemente fatto parte dello stesso partito politico del ricorrente fino al 2002 e che, unitamente a quest’ultimo, era stato membro fondatore di un altro partito politico per un breve periodo nel 2002. 238 In terzo luogo, dagli atti risulta che il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere per missioni che prevedevano diversi incontri con la stessa persona in un periodo di tempo relativamente breve. Nel 2015 gli incontri del ricorrente si sono, infatti, intensificati, in particolare con due politici membri del partito politico in questione, incontri di cui alle righe nn. 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 336, 346 e 355 della tabella di recupero. Invitato, all’udienza, a spiegare la frequenza dei suoi incontri con queste due persone, il ricorrente non ha indicato alcuna motivo al riguardo. Pertanto, in assenza di spiegazioni da parte sua in ordine alla necessità di più missioni protocollari con una stessa persona nel corso di uno stesso anno, le corrispondenti spese devono essere considerate manifestamente irregolari e, quindi, non collegate all’esercizio delle funzioni del ricorrente. 239 In conclusione, alla luce dei suesposti rilievi e del contesto esposto al precedente punto 232, le missioni relative agli incontri con uomini politici, membri del partito politico in questione, di cui alle righe indicate al precedente punto 227, devono essere considerate prive di collegamento con le funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. Ne consegue che gli ordini di missione relativi a tali riunioni, emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, non erano tali da giustificare il suo legittimo affidamento sul loro corretto svolgimento. Il quarto motivo di ricorso dev’essere, pertanto, respinto nella parte riguardante dette missioni. 240 Per contro, per quanto attiene alle missioni del ricorrente di cui alle righe nn. 314, 319 e 320 della tabella di recupero, va osservato quanto segue. 241 In primo luogo, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, risulta dalla tabella stessa, che costituisce parte integrante della decisione impugnata, che il ricorrente ha ricevuto un invito ufficiale da un partito politico europeo e che non vi è alcuna prova di una correlazione con le attività della Corte dei conti. 242 A parere del ricorrente, il presente procedimento non potrebbe consentire alla Corte dei conti di mettere in discussione quanto affermato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto (v. supra , punto 217). A tal proposito, si deve ritenere che il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione espressa dalla Corte in tale sentenza in merito alle spese di rappresentanza in occasione di una cena di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero. 243 Si deve rilevare che nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte si è pronunciata solo sulla regolarità delle spese di rappresentanza relative alla missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, vale a dire una cena con un deputato del Parlamento rappresentante di un partito politico europeo. La Corte ha, in effetti, ritenuto che, in assenza di ulteriori motivazioni o prove di irregolarità da parte della Corte dei conti, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute in occasione di inviti rivolti a membri del Parlamento devono essere considerate regolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 624 ). 244 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene irregolari le spese sostenute in occasione della riunione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero. A tal proposito, essa ricorda che il ricorrente ha risposto a un invito di un partito politico e che l’altra parte della missione in questione consisteva in un’attività di caccia ricreativa in Belgio, ritenuta irregolare dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). Dinanzi al Tribunale, la Corte dei conti deduce, pertanto, argomenti nuovi rispetto a quelli sui quali è fondata la valutazione della Corte, richiamata al precedente punto 243. 245 Il Tribunale rileva che dal fascicolo risulta che la persona incontrata era un deputato del Parlamento e un membro della commissione per il controllo del bilancio. Da un lato, nel presente procedimento, la Corte dei conti non afferma che tale persona fosse membro del partito politico in questione o che il ricorrente abbia risposto a un invito di tale partito politico. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’affermazione della Corte dei conti secondo cui la Corte avrebbe ritenuto irregolare un’attività di caccia ricreativa, va osservato che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha riconosciuto come irregolari le missioni del ricorrente relative agli inviti a partecipare a battute di caccia in Belgio, di cui alle righe nn. 315 e 371 della tabella di recupero. Orbene, tali missioni non avevano nulla a che fare con la cena del ricorrente con un deputato del Parlamento, di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero. Da un lato, risulta dal fascicolo che tale cena si è svolta a [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno della missione di cui alla riga n. 315, che riguardava un’attività di caccia in Belgio, ossia il 15 ottobre 2014. Tuttavia, come emerge dagli atti, la missione di cui alla riga n. 315 è iniziata solo alle 23:00 alla partenza da [OSCURATO:PERSONA] e quindi, con ogni probabilità, non avrebbe potuto iniziare prima della cena in questione, di cui alla riga n. 314. La Corte dei conti non ha quindi accertato l’esistenza di un’attività ricreativa di caccia nel giorno della riunione di cui alla riga n. 314. Dall’altro, la missione di cui alla riga n. 371 ha avuto luogo il 16 novembre 2015, vale a dire più di un anno dopo la cena di cui alla riga n. 314. 246 Ciò detto, le precisazioni della Corte dei conti riportate al precedente punto 244 non sono sufficienti a far sì che la missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero possa essere valutata, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata al precedente punto 243. Il Tribunale condivide, pertanto, tale valutazione in relazione alle spese di missione e alle indennità giornaliere di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, nonostante il fatto che essa si riferisca unicamente alle spese di rappresentanza connesse con la missione di cui alla riga menzionata. 247 Conseguentemente, nei limiti in cui, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha sostanzialmente ritenuto regolare la domanda di rimborso delle spese di rappresentanza relative alla missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero (v. supra , punto 243), si deve concludere che il relativo ordine di missione emesso, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti era tale da far sorgere nel medesimo il legittimo affidamento quanto alla regolarità della missione stessa. La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata nella parte riguardante la missione di cui alla riga n. 314 della tabella di recupero, per un importo di EUR 96,60. 248 In secondo luogo, per quanto riguarda l’incontro con un membro del gabinetto di un ministro belga di cui alle righe nn. 319 e 320 della tabella di recupero, al fine di negare l’irregolarità delle spese relative a tale missione, il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 217). 249 A sostegno del carattere irregolare dell’incontro, la Corte dei conti fa presente che si trattava di un incontro con il ministro federale della Mobilità, rivelatosi estraneo alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti incaricato di controllare le spese dell’Unione per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari. 250 Nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha accertato che la persona incontrata non è stata descritta dalla Corte dei conti come appartenente al partito politico in questione, ritenendo che la missione dovesse essere collegata a un’attività politica o privata, a causa della sua correlazione con il settore dei trasporti. La Corte ha ritenuto tale elemento insufficiente a dimostrare la natura manifestamente irregolare della missione di cui trattasi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 470 ). 251 Alla luce della conclusione formulata al precedente punto 205, a fronte degli stessi fatti ed elementi di prova dedotti nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ) e nel presente procedimento, occorre riprendere la valutazione operata della Corte per quanto attiene alla missione di cui alle righe nn. 319 e 320 della tabella di recupero. Di conseguenza, considerato che la natura manifestamente irregolare di tale missione non è stata dimostrata dinanzi alla Corte (v. supra , punto 250) e considerato che la Corte dei conti non sostiene che essa presenti carattere fraudolento o abbia omesso informazioni essenziali, si deve ritenere che l’ordine di missione emesso al riguardo, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti era tale da far sorgere nel ricorrente il legittimo affidamento quanto alla regolarità della missione in questione. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda la missione di cui alle righe nn. 319 e 320 della tabella di recupero, per un importo di EUR 96,60. ii) Sulle altre missioni 252 Tra le domande di rimborso di cui alle righe della tabella di recupero menzionate al precedente punto 184, altre domande che hanno condotto al rimborso di spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere e che la Corte dei conti ha considerato non correlate all’esercizio delle funzioni di membro di tale istituzione si riferivano alle attività del ricorrente di cui alle righe nn. 47, 56, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 284, 290, 293 e 294, 310 (in parte), 330 (in parte), 331 (in parte), 334 (in parte), 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero. 253 Al pari delle missioni aventi ad oggetto gli incontri con uomini politici e membri dei loro gabinetti (v. supra , punto 216), dalla decisione impugnata emerge che la Corte dei conti contesta le spese di missione o le indennità giornaliere sostenute dal ricorrente relative alle domande di rimborso di cui alle righe menzionate al precedente punto 252, ritenendole essenzialmente estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 254 Il ricorrente deduce che le missioni indicate al precedente punto 252 sono correlate alle proprie funzioni di membro della Corte dei conti. A tal proposito, si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), sostenendo la sua rilevanza nel presente procedimento e ricordando che la Corte dei conti non può, nella specie, contestare quanto affermato dalla Corte in tale sentenza alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 255 In primo luogo, per quanto riguarda, in parte, le missioni di cui alle righe nn. 330, 331 e 334 della tabella di recupero, occorre rilevare che nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) la Corte non si è espressa sulla regolarità della partecipazione del ricorrente a un ricevimento di «Nuovo anno» di un’associazione fiamminga a vocazione politica (riga n. 330, in parte) e alla presentazione di un documento alla commissione parlamentare per il controllo del bilancio (COCOBU) (riga n. 331, in parte), nonché dell’incontro del medesimo con un ambasciatore belga a Cuba (riga n. 334, in parte). 256 Per quanto attiene alle attività di cui alle righe nn. 330 e 331, la Corte dei conti sostiene che la partecipazione del ricorrente a un ricevimento di «Nuovo anno» di un’associazione fiamminga a vocazione politica e alla presentazione di un documento al COCOBU sarebbe stata seguita da un incontro con un membro del partito politico in questione. Per quanto riguarda l’attività di cui alla riga n. 334, la Corte dei conti osserva che l’agenda del ricorrente non menziona alcun incontro con l’ambasciatore belga a Cuba nel giorno in questione e che, in ogni caso, tale eventuale incontro non avrebbe potuto essere collegato alle sue funzioni di membro della Corte dei conti, in quanto quest’ultima non aveva in programma alcuna missione di audit a Cuba. 257 Il ricorrente non formula alcuna osservazione in merito a tali affermazioni della Corte dei conti, benché sia suo onere, nel presente procedimento, dimostrare (v. supra , punto 193) che l’imputazione delle spese di missione in questione al bilancio dell’Unione fosse giustificata e che la decisione impugnata sia illegittima per aver considerato tali spese indebitamente rimborsate. 258 Ciò premesso, si deve ritenere che le missioni menzionate, in parte, alle righe nn. 330, 331 e 334 della tabella di recupero non presentino alcun collegamento con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. Ne consegue che i relativi ordini di missione, emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, non erano tali da giustificare il suo legittimo affidamento quanto alla regolarità delle missioni medesime. Il quarto motivo di ricorso deve quindi essere respinto nella parte riguardante dette missioni. 259 In secondo luogo, per quanto attiene alla missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che le censure della Corte dei conti relative a tale missione dovevano essere respinte atteso che l’irregolarità imputata al ricorrente dalla Corte dei conti poteva essere considerata come un errore scusabile da parte del ricorrente stesso. A parere della Corte, per quanto apparisse fondata l’affermazione della Corte dei conti, secondo cui la missione sarebbe stata mantenuta nonostante l’annullamento dell’incontro che l’aveva giustificata, tenuto conto di un’annotazione contenuta nell’agenda del ricorrente, l’esistenza di una frode a tal riguardo non risultava dimostrata, in quanto, all’ora inizialmente prevista per lo svolgimento della missione stessa si era tenuto un pranzo dichiarato alla Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 579 ). 260 Nella specie, la Corte dei conti rammenta che la riunione collegata alla missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero è stata annullata e che, al suo posto, il ricorrente ha offerto un pranzo a tre membri del partito politico in questione. 261 Tenuto conto dei rapporti del ricorrente con i politici iscritti al partito politico in questione, che il Tribunale considera privi di collegamento con le funzioni del ricorrente in quanto membro della Corte dei conti (v. supra , punti da 232 a 234 e 239), la stessa conclusione di cui al precedente punto 227 dev’essere applicata con riguardo alla missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero. 262 Si deve pertanto ritenere che il contesto delle relazioni del ricorrente con i membri del partito politico in questione costituisca un’informazione essenziale che il presidente della Corte dei conti non era in grado di conoscere al momento dell’approvazione della domanda di rimborso delle spese di missione e delle indennità in questione. In considerazione dell’omissione di tali informazioni essenziali, il ricorrente non può invocare il legittimo affidamento in relazione all’ordine di missione, riguardante una riunione annullata e sostituita da un pranzo con tre membri del partito politico in questione. Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte riguardante la missione di cui alle righe nn. 293 e 294 della tabella di recupero. 263 In terzo luogo, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto, in sostanza, che la stragrande maggioranza delle domande di rimborso di cui alle righe riportate al precedente punto 252, ossia le righe nn. 56, 57, 63, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 196, 199, 277, 284, 290, 310 (in parte), 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero, non dovevano essere considerate manifestamente irregolari rispetto alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , UE:C:2021:782 , punti da 498 a 501 , 515 , da 534 a 536, 558, 559, da 561 a 563, da 567 a 576 e 579). 264 Nella specie, il ricorrente si richiama, in sostanza, per quanto attiene alla questione se gli ordini di missione relativi alle domande di rimborso indicate al precedente punto 263 fossero tali da far sorgere il suo legittimo affidamento sulla regolarità delle missioni medesime, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). Occorre, quindi, applicare lo stesso ragionamento esposto al precedente punto 220. Si deve pertanto esaminare se la Corte dei conti deduca elementi e argomenti nuovi rispetto a quelli già dedotti dinanzi alla Corte in merito alle domande di rimborso in questione e, in caso affermativo, valutare se, alla luce di tali elementi, le domande stesse debbano essere considerate in modo differente rispetto a quanto operato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). – Sulle missioni di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero 265 Per quanto riguarda gli ordini di missione relativi agli incontri del ricorrente con diplomatici e imprenditori di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che la Corte dei conti, su cui incombeva l’onere della prova, non avesse dimostrato sufficientemente che le missioni in occasione delle quali tali spese erano state sostenute fossero di natura privata. Secondo la Corte, tali missioni, relative a incontri con diplomatici e imprenditori, potevano, in linea di principio, essere correlate alle funzioni di un membro della Corte dei conti che siede nella sezione responsabile per le relazioni esterne dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 569 a 575 ). 266 Quanto alle missioni di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, dirette a consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha rilevato che tali incontri potevano costituire, in linea di principio, un’occasione per procedere a scambi di opinioni su argomenti che interessano la Corte dei conti nonché per far conoscere e per promuovere i lavori di quest’ultima presso alti funzionari nazionali. Ad avviso della Corte, la circostanza che tali incontri fossero organizzati da un organismo che si propone di promuovere gli interessi fiamminghi a [OSCURATO:PERSONA] non è, di per sé, sufficiente per dimostrare l’irregolarità delle missioni in questione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 573 ). 267 Come osservato al precedente punto 116, la tabella di recupero, che costituisce parte integrante della decisione impugnata, indica, con riferimento alla relazione dell’OLAF, in particolare alle pagine 5, 18, 29 e 37, che le domande di rimborso di cui alle righe nn. 138 e 196 della tabella medesima si riferiscono a inviti ufficiali di un circolo che si propone di rafforzare la presenza delle imprese fiamminghe a [OSCURATO:PERSONA] organizzando incontri per consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero e che esse non erano collegate alle funzioni di membro della Corte conti del ricorrente. La stessa considerazione viene effettuata con riguardo alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 382 della tabella di recupero. 268 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ricorda l’oggetto delle attività di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, come indicato nel precedente punto 267, facendo valere, inoltre, che la conclusione della Corte, richiamata al precedente punto 266, ossia che tali attività potevano costituire un’occasione per procedere a scambi di opinioni su argomenti che interessano la Corte dei conti nonché per far conoscere e per promuovere i lavori di quest’ultima presso alti funzionari nazionali, si applicherebbe a qualsivoglia incontro tra un membro della Corte dei conti con una persona esterna a’ quest’ultima. 269 A tale proposito, un tale argomento non può di per sé bastare a confutare quanto rilevato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, causa C‑130/19 , Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( EU:C:2021:782 ), vale a dire, da un lato, che non è stato contestato il fatto che una «cena diplomatica» che si tiene ogni anno a [OSCURATO:PERSONA] riunisca un gran numero di diplomatici belgi e, dall’altro, che gli incontri con i diplomatici potrebbero in linea di principio essere collegati alle funzioni di un membro della Corte dei conti che siede nella sezione responsabile delle relazioni esterne dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 569 e 573 ). 270 Di conseguenza, per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, dev’essere ripresa la valutazione compiuta al riguardo dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 265, 266 e 269, e di considerarle, in linea di principio, non irregolari. 271 Ciò non vale, per contro, per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero. 272 Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 56 della tabella di recupero, relativa a un pranzo di lavoro del 6 luglio 2009 con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa, che, secondo le precisazioni fornite dalla Corte dei conti nella tabella di recupero che costituisce parte integrante della decisione impugnata, era collegato a un intervento effettuato a favore di terzi che desideravano adottare un minore in quel paese, la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dalla Corte dei conti, successivi di diversi mesi alla data di tale missione e che non facevano riferimento né a tale pranzo né a fatti avvenuti in precedenza, non consentivano di stabilire con certezza se tale missione presentasse finalità estranee alle funzioni del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 570 e 571 ). 273 Nel presente procedimento, la Corte dei conti fa riferimento al fascicolo contenente un estratto della relazione dell’OLAF relativo a tale incontro con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa. Come osservato al precedente punto 122, nel corso della propria indagine l’OLAF ha considerato l’incontro come privato, accertando che il ricorrente aveva incontrato il diplomatico per una questione relativa all’adozione di un minore russo da parte di una famiglia belga. Secondo la relazione dell’OLAF, un’annotazione nell’agenda digitale del ricorrente faceva riferimento alle difficoltà incontrate nella pratica di adozione e il console in questione era disposto ad assistere nel completamento delle formalità necessarie e a risolvere il problema riscontrato. Inoltre, l’OLAF ha rilevato che il ricorrente aveva incontrato lo stesso diplomatico il 22 giugno e, nuovamente, il 6 luglio 2009 e che gli ordini di missione indicavano «incontro con [diplomatico]», senza menzionare lo scopo effettivo di tali incontri. 274 La Corte dei conti sostiene parimenti che lo scopo di detto incontro era quello di facilitare una procedura di adozione di un minore di nazionalità russa per una coppia di nazionalità belga, il che dimostrerebbe la sua natura privata. Essa fa riferimento al contesto di tale missione, facendo presente che essa era stata preceduta da un’altra missione «senza indennità» che aveva avuto luogo due settimane prima, il 22 giugno 2009, alle quali aveva poi fatto seguito un altro contatto il 30 novembre 2009. Secondo la Corte dei conti, il fatto che, per questi due contatti, il ricorrente non avesse richiesto un ordine di missione con indennità testimonia che essi riguardavano la sfera privata e familiare della coppia in questione. 275 Si deve ritenere che, alla luce dei dettagli forniti dalla Corte dei conti, la regolarità di tale missione appare dubbia. La Corte dei conti si fonda, in particolare, sulla frequenza degli incontri tra il ricorrente e lo stesso diplomatico della [OSCURATO:PERSONA], in un periodo di tempo molto breve, senza altri incontri negli anni precedenti e successivi, combinati con gli scambi di posta elettronica nello stesso periodo relativi a una particolare procedura di adozione di un minore per una coppia di amici, al fine di avanzare dubbi in ordine alla regolarità della missione in questione. 276 Conseguentemente, a fronte di dubbi quanto alla regolarità delle somme rimborsate al ricorrente, incombe a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver sostenuto le spese in questione nel rispetto delle norme vigenti (v. supra , punto 193). Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento in grado di confutare tale dubbio. 277 Anche per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero, relativa ad un pranzo con l’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, sussistono dubbi sulla sua regolarità, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte dei conti. In merito a tale missione, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che la natura privata di tale pranzo, laddove l’a Corte dei conti ha fatto valere la sussistenza di rapporti di amicizia tra tale ambasciatore e il ricorrente e l’identità degli altri invitati, non fosse stata dimostrata, in assenza di qualsiasi elemento di prova in grado di rendere edotta la Corte in merito allo scopo di tale pranzo, e che, quindi, la mera esistenza di rapporti di tal genere non era, in ogni caso, sufficiente ad escludere che il pranzo stesso potesse rivestire una dimensione professionale (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei Conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 575 ). 278 Nell’ambito del presente procedimento, il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento. Quanto alla Corte dei conti, essa spiega nuovamente, in termini diversi, che la missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero era di natura privata, precisando che si trattava di un invito dell’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, rivolto a cinque persone, tra cui il ricorrente e sua moglie, per un fine settimana nella sua residenza di Parigi, in occasione di una degustazione di vini. Essa sostiene che, nell’ambito di tale missione, il ricorrente ha offerto il pranzo facendo recapitare un mazzo di fiori a nome di tutti gli invitati, precisando che risulta provato che egli ha anche richiesto, e ricevuto dalla Corte dei conti, una cravatta e un foulard come regali ufficiali per l’ambasciatore e la moglie. 279 La Corte dei conti giustifica ulteriormente la natura privata della missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero facendo riferimento a un’attività precedentemente svolta dal ricorrente con le stesse cinque persone, che la Corte ha ritenuto irregolare nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). La Corte dei conti si richiama, inoltre, ai documenti del fascicolo che contengono, inter alia , un estratto della relazione dell’OLAF che collega l’attività del ricorrente a «visite di cortesia [a] uomini d’affari e conoscenti per motivi privati». 280 I dettagli forniti dalla Corte dei conti appaiono plausibili. Si tratta, infatti, di un incontro che, in un arco di tempo molto breve, si è svolto, su identico invito, con le stesse persone, con riguardo alle quali un altro incontro, oggetto della riga n. 268 della tabella di recupero, è stato ritenuto irregolare dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), considerato che si riferiva a una cena organizzata in un ristorante vicino a un’azienda vinicola e diversi messaggi di posta elettronica indicavano che lo scopo dello spostamento del ricorrente nonché del suo ospite nella regione interessata era quello di visitare l’azienda vinicola in questione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 659 ). Tali circostanze consentono di ritenere dubbia la regolarità della missione di cui alla riga n. 284 della tabella di recupero. 281 Atteso che il ricorrente non è in grado di dimostrare, nella specie, che le missioni di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero, a fronte di dubbi in ordine alla loro regolarità, avessero finalità professionali, esse devono essere considerate non collegate all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente e, quindi, irregolari. Ne consegue che gli ordini di missione relativi a tali riunioni, emessi, su richiesta del ricorrente, dal presidente della Corte dei conti, non erano tali da giustificare il suo legittimo affidamento sul loro corretto svolgimento. Il quarto motivo di ricorso dev’essere, pertanto, respinto per quanto riguarda le spese delle missioni di cui alle righe nn. 56 e 284. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 57 e 391 della tabella di recupero 282 Per quanto riguarda gli ordini di missione relativi agli incontri del ricorrente con un membro della Commissione di cui alle righe nn. 57 e 391 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla Corte dei conti non fossero sufficienti a dimostrare l’irregolarità addotta da quest’ultima in relazione a queste due missioni. La Corte ha rilevato che non era contestato che una riunione del genere potesse, in linea di principio, essere collegata all’esercizio delle funzioni di un membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 561 ). 283 Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero, la Corte ha osservato che non risulta dimostrata la fondatezza dell’affermazione della Corte dei conti secondo cui tale missione sarebbe stata, in realtà, connessa con l’organizzazione di un festival musicale di interesse privato per il ricorrente. La Corte ha osservato che questa missione aveva avuto luogo il 13 luglio 2009, mentre la corrispondenza di posta elettronica relativa al festival in questione prodotta dalla Corte dei conti riguardava una sovvenzione per il 2011 e risaliva ai mesi di settembre e ottobre 2011. Inoltre, secondo la Corte, il collegamento tra la missione medesima e la sovvenzione appariva ancor meno plausibile, atteso che il membro della Commissione interessato è stato responsabile per la cultura solo a decorrere dal 10 febbraio 2010 (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 562 e 563 ). 284 Nel presente procedimento, la Corte dei conti si richiama ai documenti del fascicolo, contenente, in particolare, un estratto della relazione dell’OLAF da cui risulta che l’incontro con un membro della Commissione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero era connesso a un festival europeo di musica giovanile. Essa ritiene che tale rapporto abbia consentito al ricorrente, due anni dopo, di intervenire personalmente per ottenere una sovvenzione a favore di un’associazione operante nel comune che, nel 2019, si era fuso con il comune di origine del ricorrente, di cui era stato sindaco, comune che organizzava un festival musicale europeo della gioventù. Tale elementi sono già stati esaminati dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), come precisato al precedente punto 283. 285 Inoltre, la Corte dei conti sostiene che la missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero è irregolare, in assenza di qualsiasi collegamento tra i compiti di audit svolti dal ricorrente, da un lato, e quelli del membro della Commissione in questione il quale, all’epoca dei fatti, deteneva, dall’altro, il portafoglio della sanità. 286 Tuttavia, pur a voler ritenere che le questioni relative alle relazioni esterne, all’allargamento e agli aiuti umanitari, per le quali il ricorrente è stato direttamente responsabile durante il proprio mandato (v. supra , punto 32), non presentino un collegamento con il settore della sanità, resta il fatto che questa sola circostanza non è di per sé sufficiente, in considerazione della differenza di temporalità dei fatti in questione e dell’assenza di prove concrete, per consentire che la missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero sia valutata, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 282 e 283, dovendosi conseguentemente escludere l’irregolarità della missione di cui alla riga n. 57 della tabella di recupero. 287 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ) la Corte ha ritenuto che la Corte dei conti non avesse prodotto alcun documento specifico a sostegno dell’affermazione secondo cui tale missione avrebbe riguardato un «pranzo privato». A parere della Corte, il fatto, allo stato non dimostrato, che il membro della Commissione interessato sia un compagno di caccia del ricorrente non può, di per sé, dimostrare la natura privata del pranzo di cui trattasi. Inoltre, nemmeno la circostanza che a tale pranzo abbia parimenti partecipato un responsabile di un’organizzazione che riunisce proprietari e gestori immobiliari europei non era, secondo la Corte, tale da provare la fondatezza della posizione della Corte dei conti, tanto più che è pacifico che l’elenco degli invitati a tale pranzo, tenutosi presso la sede della Commissione, non fosse stato predisposto dal ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 564 e 565 ). 288 Nella specie, la Corte dei conti fa valere un insieme di elementi indiziari al fine di dimostrare il carattere privato dell’incontro di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero, ove si consideri che la presenza di due coniugi contrasterebbe con la confidenzialità riservata alle discussioni di carattere professionale, che altre riunioni si sono svolte con le stesse cinque persone, riunioni ritenute dalla Corte, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), di natura privata, e che sussisteva un dimostrato interesse comune per la caccia condiviso dal membro della Commissione incontrato e dal ricorrente. 289 Anzitutto, per quanto riguarda la natura privata della riunione in questione, come rilevato dall’OLAF nella propria relazione, e il fatto che il membro della Commissione interessato e il ricorrente condividessero un interesse per la caccia, tali asserzioni sono già state esaminate dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), come esposto al precedente punto 287. 290 Inoltre, per quanto riguarda la presenza di due coniugi, la Corte ha ricordato, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), che la nota del 22 aprile 2004 prevedeva espressamente che i coniugi e i partner dei membri della Corte dei conti nonché dei loro ospiti potessero essere invitati a partecipare alle manifestazioni per le quali erano sostenute spese di rappresentanza e per ricevimento (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 611 ). 291 Infine, per quanto riguarda gli altri incontri con le stesse cinque persone che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha considerato di natura privata, la Corte dei conti fa riferimento all’attività di cui alla riga n. 376 della tabella di recupero. In tal modo, essa deduce un nuovo argomento rispetto a quelli esaminati dalla Corte in tale sentenza, illustrati al precedente punto 287. 292 Tuttavia, a tal proposito, è sufficiente osservare che l’attività di cui alla riga n. 376 della tabella di recupero ha coinvolto persone che non erano tutte presenti al pranzo considerato nell’ambito dell’attività di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero. 293 Di conseguenza, le nuove spiegazioni fornite dalla Corte dei conti, di cui al precedente punto 291, non sono sufficienti per valutare la missione di cui alla riga n. 391 della tabella di recupero in modo diverso dalla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), ricordata ai precedenti punti 282, 287, 290 e 292, cosicché, nell’ambito del presente procedimento, tale missione dev’essere considerata regolare. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero 294 Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero, relative agli incontri del ricorrente con il presidente della Fédération des Entreprises de Belgique (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe») e alla sua partecipazione a forum organizzati dalla federazione medesima, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che, alla luce dell’importanza del ruolo riconosciuto alle federazioni di imprese di portata nazionale, tali missioni non dovessero essere considerate manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 515 ). 295 Nel presente procedimento, la Corte dei conti si richiama ai documenti del fascicolo, contenenti, in particolare, un estratto della relazione dell’OLAF, da cui risulta che la maggior parte di tali rapporti riguardava organismi locali, quali la Camera di commercio e dell’industria della regione d’origine del ricorrente, un gruppo industriale del luogo d’origine del ricorrente e un’associazione locale di datori di lavoro, il cui ambito era limitato alla regione d’origine del ricorrente (v. anche il precedente punto 116). A tal proposito, va osservato che questo estratto della relazione dell’OLAF è stato oggetto di esame da parte della Corte nel procedimento sfociato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), e che le missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero non riguardavano incontri con organismi locali della regione d’origine del ricorrente, bensì con la [OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe avente rilevanza nazionale. 296 Per quanto riguarda gli incontri del ricorrente con il presidente della [OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe, di cui alle righe nn. 137 e 143 della tabella di recupero, la Corte dei conti afferma, nella specie, che essi sono manifestamente estranei alle attività della Corte dei conti per un duplice ordine di motivi. Da un lato, avrebbero avuto luogo a sole quattro settimane di distanza l’uno dall’altro, uno il 24 gennaio 2011 e l’altro il 21 febbraio 2011. Dall’altro, sarebbero avvenuti in un periodo in cui la persona incontrata stava lasciando la presidenza di tale federazione. Essa precisa che, alla fine di gennaio 2011, è stato annunciato dalla stampa che questa persona sarebbe stata sostituita da un’altra. 297 Tuttavia, alla luce dei rilievi della Corte richiamati al precedente punto 294, queste due ragioni non sono sufficienti a far sorgere dubbi sulla natura privata degli incontri in questione, facendo sì che, nel presente procedimento, le missioni di cui alle righe nn. 137 e 143 della tabella di recupero possano essere valutate diversamente rispetto alla valutazione compiuta della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 298 Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero, la Corte dei conti precisa che solo un’attività svolta nell’interesse del servizio possa giustificare un ordine di missione e il rimborso delle relative spese. A suo avviso, una distinzione in base all’ambito regionale o nazionale degli organismi, come operata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), non è tale da soddisfare tale requisito. Più in particolare, per quanto attiene all’attività oggetto della missione di cui alla riga n. 155, si tratterebbe, ad avviso della Corte dei conti, di un’attività di lobbying che non potrebbe rispondere agli interessi e alle attività della Corte dei conti, che è il revisore esterno dell’Unione. Essa aggiunge, parimenti, che il ricorrente non vi ha partecipato come relatore. 299 Si deve necessariamente rilevare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte non si è limitata a riconoscere l’importante ruolo delle federazioni imprenditoriali di rilevanza nazionale, rilevando anche che gli organismi rappresentativi della società civile possono esprimere posizioni relative al funzionamento delle istituzioni che possono essere prese in considerazione dalla Corte dei conti al momento della redazione di relazioni vertenti su tale funzionamento (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 504 ). Ne consegue che non si può escludere che la partecipazione a forum organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle imprese belghe possa risultare utile per gli interessi e le attività della Corte dei conti. Questa conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che il ricorrente non abbia partecipato come relatore. Infatti, la presa in considerazione delle posizioni espresse da organismi rappresentativi della società civile può assumere diverse forme, attive o passive. 300 Di conseguenza, gli argomenti esposti al precedente punto 298 non sono sufficienti per consentire che le missioni di cui alle righe nn. 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero siano valutate, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 294 e 299. Ciò detto, le missioni di cui alle suindicate righe devono essere considerate regolari. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero 301 Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero, relative a incontri con un dirigente di una società di revisione internazionale, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha osservato che non si può ritenere che le missioni destinate allo scambio di opinioni con i responsabili di studi internazionali di audit siano manifestamente irregolari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 494 ). In risposta all’argomento della Corte dei conti secondo cui tali contatti dovrebbero essere inquadrati in appalti pubblici o collocarsi in attività di formazione, la Corte ha rilevato che tali principi non erano previsti dalle norme interne cui fa riferimento la Corte dei conti né corrispondevano alla sua prassi, risultante dagli ordini di missione del ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , paragrafo 497 ). 302 Più in particolare, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 199 della tabella di recupero, per la quale la Corte dei conti ha sostenuto che il suo vero scopo era quello di discutere un’offerta di lavoro che avrebbe potuto interessare uno dei figli del ricorrente, la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dalla Corte dei conti non consentissero di dimostrare, in misura sufficiente, che l’incontro fosse stato organizzato a tale scopo o che riguardasse principalmente gli interessi familiari del ricorrente o, di conseguenza, di stabilire la manifesta irregolarità di tale missione. La Corte ha riconosciuto che, in effetti, dai messaggi di posta elettronica trasmessi dalla Corte dei conti risultava chiaramente che la persona incontrata durante la suddetta missione aveva ricevuto, successivamente al colloquio con il ricorrente, il curriculum vitae di uno dei suoi figli indicando potenziali prospettive di lavoro per quest’ultimo. Tuttavia, la giustificazione fornita dal ricorrente, secondo cui un pranzo di lavoro poteva essere accompagnata da discussioni più informali relative, in particolare, alla situazione familiare dei commensali, che potevano spiegare tale corrispondenza, non è apparsa priva di plausibilità (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 500 e 501 ). 303 Nell’ambito del presente procedimento, la Corte dei conti ricorda che i contatti con gli studi internazionali privati di audit devono essere regolamentati allo stesso modo di qualsiasi contatto con operatori privati attraverso appalti pubblici. Per quanto riguarda, più specificamente, l’incontro di cui alla riga n. 199 della tabella di recupero, ’essa precisa che, nella propria relazione, l’OLAF ha considerato tale incontro di natura privata, in quanto era stato seguito da uno scambio di corrispondenza elettronica tra il ricorrente e la persona incontrata, nell’ambito della quale quest’ultima aveva ricevuto il curriculum vitae di uno dei figli del ricorrente stesso, menzionando potenziali prospettive di lavoro per il medesimo. Con tali argomenti, nel presente procedimento la Corte dei conti non aggiunge nulla di nuovo agli argomenti da essa già dedotti nella causa sfociata nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ), richiamati ai precedenti punti 301 e 302. 304 Come rilevato ai medesimi punti 301 e 302, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dalla Corte dei conti non consentissero di dimostrare, in misura sufficiente, che la riunione di cui alla riga n. 199 fosse stata organizzata a fini privati e riguardasse principalmente gli interessi familiari del ricorrente, non potendosi ritenere, per contro, che missioni destinate allo scambio di opinioni con i responsabili di studi internazionali di audit fossero manifestamente irregolari. 305 Di conseguenza, gli argomenti esposti al precedente punto 303 non sono sufficienti per consentire che, nel presente procedimento, le missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero siano valutate diversamente rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 301 e 302, cosicché dette missioni devono essere considerate regolari. – Sulle missioni di cui alle righe nn. 128, 411 e 412 della tabella di recupero 306 Per quanto attiene alle missioni di cui alle righe nn. 128, 411 e 412 della tabella di recupero, collegate a eventi organizzati, rispettivamente, da un’organizzazione che riuniva proprietari e gestori immobiliari europei, da un’altra associazione di proprietari fondiari e da una fondazione per la conservazione degli habitat, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha escluso che esse potessero essere considerate manifestamente irregolari. Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 128 della tabella di recupero, la Corte ha osservato che la partecipazione, sulla base di un ordine di missione trasparente, a una conferenza organizzata presso il Parlamento in relazione a un’organizzazione rappresentativa di dimensione europea non poteva essere contestata al ricorrente. Per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 411 e 412 della tabella di recupero, la Corte ha sottolineato che ’la Corte dei conti si è basata su presunti legami tra tali organismi e una fondazione ambientalista nella regione d’origine del ricorrente stesso, non supportati da prove trasmesse alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 534 a 536 ). 307 Nel presente procedimento, la Corte dei conti richiama le proprie considerazioni secondo cui gli eventi in questione non erano correlati all’esercizio delle funzioni del ricorrente o ai suoi interessi, senza peraltro fornire nuovi elementi a sostegno di tale affermazione. Pertanto, tale sola affermazione non è, di per sé, sufficiente per consentire che, nel presente procedimento, dette missioni vengano valutate in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] (C‑130/19,EU:C: 2021:782), richiamata al precedente punto 306. Di conseguenza, tali missioni devono essere considerate non manifestamente irregolari. – Sulla missione di cui alla riga n. 347 della tabella di recupero 308 Per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 347 della tabella di recupero, relativa all’incontro con un funzionario della Banca nazionale del Belgio nonché con un parlamentare belga e un avvocato, anch’essi titolari di funzioni presso la banca medesima, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha rilevato che essa non poteva essere qualificata come manifestamente irregolare solo sulla base dell’affermazione della Corte dei conti, secondo cui la missione stessa era «priva di nesso con le funzioni [del ricorrente]», mentre il deputato stesso era membro del partito politico in questione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 559 ). 309 Nel presente procedimento, la Corte dei conti non ha presentato alcuna informazione relativa alla missione di cui trattasi, cosicché si deve ritenere, al pari della valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), ricordata al precedente punto 308, che la missione non può essere considerata manifestamente irregolare. – Sulla missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero 310 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero, riguardante, in parte, una visita a un’università, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsiasi precisazione da parte della Corte dei conti sul motivo della presunta irregolarità, la missione stessa non potesse considerarsi manifestamente irregolare nella parte in cui riguardava, parzialmente, una visita a un’università (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 558 ). 311 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che la missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero debba essere considerata estranea all’interesse del servizio e quindi irregolare, senza fornire nuovi elementi a sostegno di tale affermazione. Tuttavia, come affermato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. il precedente punto 310), tale affermazione non è di per sé sufficiente per consentire di considerare la missione medesima, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte della Corte dei conti, manifestamente irregolare. – Sulla missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero 312 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero, il cui scopo era quello di partecipare al funerale del padre di uno degli assistenti del ricorrente, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha osservato che la partecipazione al funerale del padre di uno degli assistenti del ricorrente può essere ricollegata all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti, dal quale ci si può ragionevolmente attendere che fornisca il suo sostegno personale in tale occasione a uno dei suoi stretti collaboratori in seno a detta istituzione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 576 ). 313 Nel presente procedimento, la Corte dei conti insiste sul proprio argomento secondo cui la missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero, relativa al funerale di un genitore dell’assistente del ricorrente, non potrebbe dar luogo all’impegno di fondi dell’Unione, atteso che il decesso di un genitore ricadrebbe nella sfera privata. A tal riguardo, al pari di quanto osservato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ), richiamato al precedente punto 312, si deve ritenere che tale argomento non sia di per sé sufficiente per far considerare la missione irregolare. – Sulla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero 314 Per quanto attiene alla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero, relativa a una «cerimonia di inaugurazione [di un] anno accademico [di un istituto di studi europei]», nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha considerato, in merito all’argomento della Corte dei conti relativo all’assenza del nominativo del ricorrente dall’elenco delle personalità europee presenti alla cerimonia stessa e all’estratto di un sito Internet da essa prodotto al riguardo, che ciò non appariva sufficiente per dimostrare l’assenza del ricorrente da tale cerimonia, tenuto conto sia della natura di tale estratto, che non poteva essere assimilato a un verbale contenente un elenco di presenze, sia dei termini utilizzati in tale documento, che dimostravano come fossero ivi indicate solo alcune delle persone presenti alla cerimonia medesima (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 567 ). Inoltre, la Corte ha ritenuto che, sebbene fosse stato accertato che il ricorrente, il giorno in cui si è svolta la missione in questione, aveva pranzato a [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova prodotti dalla Corte dei conti non consentivano di stabilire l’ora di tale pranzo (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 568 ). 315 Nel presente procedimento, la Corte dei conti sostiene che la missione di cui alla riga n. 63 deve essere considerata irregolare in quanto il ricorrente, a suo avviso, non vi avrebbe assistito. L’istituzione sottolinea che, in un orario concomitante, il ricorrente ha avuto una «pranzo di lavoro» a [OSCURATO:PERSONA] con un membro di un gabinetto ministeriale belga. Da un lato, la Corte dei conti osserva, che, considerato che la cerimonia in questione si è svolta tra le ore 10:30 e le ore 13:00, la distanza tra il luogo di tale cerimonia e quello del pranzo di lavoro a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe permesso di arrivare in tempo per quest’ultima. Essa ha fatto presente che la distanza tra il luogo della cerimonia e il ristorante di [OSCURATO:PERSONA] era di 99,6 km e che la durata di un viaggio senza traffico poteva essere stimata in un’ora e tredici minuti. D’altra parte, la Corte dei conti sostiene che la pagina del sito web dell’istituto di studi europei in questione, da essa prodotta, consente di stabilire – per deduzione, conoscendo le regole del protocollo applicabili a tali eventi – che il ricorrente non era presente alla cerimonia. Essa si richiama, inoltre, a un video, disponibile sullo stesso sito web, dal quale risulterebbe che, nel suo discorso, il rettore di tale istituto avrebbe salutato, nell’ordine protocollare, la presenza delle personalità alla cerimonia, senza menzionare in alcun modo quella del ricorrente in quanto membro della Corte dei conti. 316 Gli argomenti dedotti dalla Corte dei conti, richiamati al precedente punto 315, appaiono nuovi rispetto a quelli sui quali si è fondata la valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). Tuttavia, non sono sufficienti per consentire che, nel presente procedimento, la missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero sia valutata in modo diverso rispetto alla valutazione operata dalla Corte nella sentenza medesima. Infatti, le indicazioni relative alla distanza tra il luogo della cerimonia e quello del pranzo di lavoro del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano che il ricorrente non fosse presente alla cerimonia, in assenza di informazioni sull’ora del pranzo al ristorante, come rilevato dalla Corte nella sentenza (v. supra , punto 314). Per quanto attiene al video dal quale risulterebbe che, nel proprio discorso, il rettore dell’istituto in questione avrebbe salutato, nell’ordine protocollare, la presenza delle personalità presenti alla cerimonia senza menzione alcuna del ricorrente, tale discorso è disponibile sullo stesso sito Internet dell’estratto menzionato al precedente punto 314. A tal proposito, è sufficiente ricordare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha rilevato che l’estratto in questione citava solo alcune delle persone presenti alla stessa cerimonia, per cui non si può escludere che nel proprio discorso il rettore avrebbe proceduto nella stessa maniera. Infine, non si può escludere che il ricorrente avesse deciso di lasciare la cerimonia prima della sua conclusione per potersi recare a [OSCURATO:PERSONA] in tempo per il suddetto pranzo. 317 Conseguentemente, alla luce della valutazione della Corte svolta nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 ), richiamata al precedente punto 314, la missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero dev’essere considerata non manifestamente irregolare. 318 Alla luce dei suesposti rilievi, il Tribunale deve condividere, nell’ambito del presente procedimento, la valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), riguardante le attività relative alle missioni di cui alle righe nn. 47, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 290, 310 (in parte), 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero. Al pari della Corte, che ha ritenuto che tali attività non fossero da considerarsi manifestamente irregolari in relazione alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 263), si deve ritenere, in conclusione, che gli ordini di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti in relazione alle attività stesse erano tali da far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento quanto alla loro regolarità. La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata nella parte riguardante le spese di missione o le indennità giornaliere di cui alle suddette righe, per un importo complessivamente pari a EUR 2018,71. A tal proposito, per quanto riguarda le spese di missione e le indennità giornaliere di cui alle righe nn. 155, 310, 339 e 373 e 374 della tabella di recupero, la metà di tali spese deve essere conteggiata con riferimento alla missione di cui alla riga n. 155 (EUR 48,30), la terza parte di tali spese deve essere conteggiata con riferimento alla missione di cui alla riga n. 155 (EUR 48,30), la terza parte di tali spese con riferimento alla missione di cui alla riga n. 310 (EUR 48,30) e la quarta parte delle spese in questione rispetto alle missioni di cui alle righe nn. 339 e 373 e 374 (rispettivamente EUR 99,57 e EUR 12,075). 319 Il quarto motivo di ricorso deve essere quindi respinto per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 56, 284, 293 e 294, 330 (in parte), 331 (in parte) e 334 (in parte) della tabella di recupero. iii) Conclusione sulle spese di missione e sulle indennità giornaliere 320 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che, nel presente procedimento, gli ordini di missione emessi, su richiesta del ricorrente, dal Presidente della Corte dei conti in merito alle attività di cui alle righe nn. 47, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (in parte), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 290, 310 (in parte), 314, 319 e 320, 335, 339 (in parte), 347, 373 e 374 (in parte), 382, 391, 411 e 412 della tabella di recupero erano tali da far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento quanto alla regolarità delle missioni in questione. La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte riguardante le spese di missione e le indennità giornaliere concesse per le missioni medesime per un importo totale di EUR 2211,91 e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto quanto al resto. 3) Spese di rappresentanza e per ricevimenti 321 Tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 184, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti che la Corte dei conti ritiene essere state indebitamente corrisposte al ricorrente riguardano le righe nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 55, 56, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 98, 110, 111, 116, 138, 150, 160, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 196, 204, 216, 218, 236, 243, 245, 257, 276, 279, 281, 284, 290, 293 e 294, 314, 319 e 320, 323, 336, 338, 339, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 381, 382 e 408 della tabella di recupero. 322 Il ricorrente deduce, in sostanza, che le domande di rimborso delle spese di rappresentanza indicate al precedente punto 321 si riferiscono alle sue funzioni di membro della Corte dei conti. A tal proposito, egli rinvia, in sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), affermando che, nel presente procedimento, tale valutazione della Corte dovrebbe essere ripresa. Il ricorrente ritiene che il presente procedimento non possa consentire alla Corte dei conti di contestare quanto affermato dalla Corte in tale sentenza alla luce del fascicolo ad essa sottoposto e di quanto da essa accertato in fatto e in diritto. 323 In via preliminare, va ricordato che, nel presente procedimento, come rilevato al precedente punto 179, non è necessario esaminare l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le risorse impiegate dalla Corte dei conti per le spese di rappresentanza e per ricevimenti. Pertanto, per quanto riguarda tali spese, occorre esaminare unicamente la questione se la Corte dei conti sia incorsa in «manifesti errori» laddove le ha considerate sostenute nell’ambito di missioni irregolari. i) Sulle spese di rappresentanza relative ad incontri con uomini politici e membri dei loro gabinetti, membri del partito politico in questione 324 Tra le righe richiamate al precedente punto 321, diverse riguardano i rapporti del ricorrente con uomini politici o membri dei loro gabinetti, tutti iscritti al partito politico in questione. Si tratta delle righe nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 111, 116, 150, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 257, 276, 293 e 294, 323, 336, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 381, 382 (in parte) e 408 della tabella di recupero. 325 A tal proposito, si deve necessariamente rilevare che cinque delle domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute per inviti rivolti a tali politici o ai membri dei loro gabinetti, vale a dire quelle di cui alle righe nn. 1, 7, 19, 171 e 336 della tabella di recupero, sono collegate alle domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere presentate dal ricorrente. Nei limiti in cui queste ultime spese sono state considerate dal Tribunale, al precedente punto 239, prive di qualsiasi collegamento con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente, tale conclusione deve essere trasposta anche alle spese di rappresentanza sostenute nell’ambito delle missioni in questione. 326 Per quanto riguarda le altre righe menzionate al precedente punto 324, riguardanti anch’esse rapporti con uomini politici o con membri dei loro gabinetti, tutti appartenenti al partito politico in questione, l’analisi esposta ai precedenti punti da 230 à 235 e 237 à 239 si applica anche al rimborso delle spese di rappresentanza relative a tali linee. 327 È ben vero, come sottolineato dal ricorrente, che nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), per quanto riguarda le spese di rappresentanza e per ricevimenti connesse ai rapporti professionali dal medesimo intrattenuti con una persona che, alla luce della sua posizione, appare tale da essere di interesse per la Corte dei conti, la Corte ha ritenuto che un invito rivolto a tale persona era da considerarsi regolare (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 618 ). 328 Tuttavia, in considerazione dell’onere della prova che grava sul ricorrente nella specie e in assenza di spiegazioni o prove contrarie, il contesto dei suoi rapporti con personalità politiche o membri dei loro gabinetti, tutti iscritti al partito politico in questione, ricordati al precedente punto 232, mette in discussione il collegamento tra tali rapporti e le sue funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (v. supra , punto 239). 329 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto per quanto riguarda le spese di rappresentanza relative alle righe nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 111, 116, 150, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 257, 276, 293 e 294, 323, 336, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374, 381, 382 (in parte) e 408 della tabella di recupero, essendo accertato che tali spese non sono correlate alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 330 Ciò premesso, non occorre più esaminare gli importi delle spese di rappresentanza ritenute eccessive dalla Corte dei conti, di cui alle righe indicate al precedente punto 329, ossia quelle relative alle righe nn. 6, 24, 27, 89, 90, 116, 168, 190, 194, 218, 236, 257, 293 e 294, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 e 374 e 408 della tabella di recupero, relative a pranzi o cene offerti dal ricorrente a uomini politici, al tempo stesso membri del partito politico in questione. 331 In ogni caso, dalle righe indicate al precedente punto 330 emerge che i costi dei pasti per due persone ammontavano a EUR 124 (riga n. 350), a EUR 293,50 (riga n. 6), a EUR 482 (riga n. 24), a EUR 292 (riga n. 89), a EUR 341 (riga n. 116), a EUR 225 (riga n. 194), a EUR 227 (riga n. 236), a EUR 296 (riga n. 338), a EUR 226 (riga n. 354), a EUR 315 (riga n. 357), a EUR 196 (riga n. 358), a EUR 338,20 (riga n. 367), a EUR 414 (righe nn. 373 e 374) e EUR 347 (riga n. 408), quelli per tre persone ammontavano a EUR 753 (riga n. 27), quelli per quattro persone a EUR 513 (riga n. 190), a EUR 802 (riga n. 257) e EUR 670 (righe nn. 293 e 294), quelli per cinque persone a EUR 564 (riga n. 168) e quelli per sei persone a EUR 1159 (riga n. 90), EUR 630 (riga n. 218) e EUR 1330 (riga n. 370). 332 Va rilevato che tali importi sono particolarmente elevati per spese di ristorazione e che la Corte dei conti aveva quindi ragione di considerarli, a priori , manifestamente eccessivi. Non avendo il ricorrente offerto alcuna spiegazione specifica volta a dimostrare il carattere ragionevole e necessario di tali importi, sebbene incomba al medesimo dimostrare che l’assunzione di spese di rappresentanza da parte del bilancio dell’Unione fosse giustificato (v. supra , punto 193), la decisione impugnata non può essere annullata per aver ritenuto tali spese indebitamente prese a carico dalla Corte dei conti. 333 Di conseguenza, alla luce di quanto rilevato dall’OLAF nella propria indagine in merito alla frequenza degli incontri del ricorrente con uomini politici membri del partito politico in questione (v. supra , punto 223), valutato alla luce del contesto esposto al precedente punto 232, dev’essere respinto l’argomento del ricorrente dedotto nell’ambito del quarto motivo di ricorso volto a contestare l’eccessività delle spese di rappresentanza di cui alle righe indicate al precedente punto 330. ii) Sulle spese di rappresentanza relative a incontri con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione 334 Per quanto riguarda le restanti domande di rimborso delle spese di rappresentanza, relative agli incontri del ricorrente con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione, occorre ricordare, anzitutto, come precisato dall’avvocato generale Hogan nelle proprie conclusioni nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2020:1052 ), che la «coscienza finanziaria» dell’Unione implica necessariamente l’assunzione di una piena responsabilità quanto al modo in cui i membri della Corte dei Conti utilizzano i fondi pubblici e, di conseguenza, un certo grado di trasparenza per quanto concerne le modalità di tale utilizzo (conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2020:1052 , paragrafo 76 ). 335 Inoltre, dall’allegato 1 della nota del 22 aprile 2004 si evince che tra gli esempi di spese accettabili come spese di rappresentanza figurano «regali il cui prezzo non può superare i EUR 50 per un invito». Tale regola norma fornisce un’indicazione dell’importo che può essere considerato ragionevole in relazione a regali che possono essere offerti dal ricorrente agli ospiti di un pranzo o di una cena. 336 Infine, come già affermato ai precedenti punti 193 e 332, incombe al ricorrente dimostrare che il pagamento delle spese di rappresentanza a carico del bilancio dell’Unione era giustificato e che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera tali spese come indebitamente addebitate alla Corte dei conti. 337 Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 334 a 336 nonché della portata del sindacato del Tribunale nel presente procedimento, precisato ai precedenti punti da 185 a 193, occorre esaminare se, come sostiene il ricorrente, la Corte dei conti sia incorsa in errori di valutazione in relazione alle domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative agli incontri del ricorrente medesimo con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione, di cui alle righe nn. 17, 28, 56, 98, 138, 196, 281, 284, 290, 314, 319 e 320, 339 e 382 della tabella di recupero. 338 Alla luce del tenore degli argomenti del ricorrente nella specie, ricordati al precedente punto 322, e delle osservazioni del Tribunale, richiamate ai precedenti punti da 202 a 205, appare opportuno, nell’ambito dell’esame delle domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui al precedente punto 337, seguire il ragionamento esposto ai precedenti punti 220 e 264. Di conseguenza, occorre anzitutto esaminare se la Corte dei conti abbia avanzato nuovi argomenti e chiarimenti rispetto a quelli già dedotti dinanzi alla Corte in merito a tali domande per poi, in caso affermativo, valutare se, alla luce di tali elementi, vi sia motivo di condividere, nell’ambito del presente procedimento, la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero 339 Le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero riguardano cene organizzate per consentire ad imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero, quelle di cui alla riga n. 56 si riferiscono ad un pranzo con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa e quelle di cui alla riga n. 284 si riferiscono a un invito dell’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, esteso a cinque persone, tra cui il ricorrente e sua moglie. 340 Il ricorrente fa riferimento, in sostanza, alla valutazione della Corte nel procedimento sfociato nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), nella quale la Corte ha ritenuto che gli incontri con i diplomatici di cui alle righe nn. 56, 138, 284 e 382 della tabella di recupero dovessero essere considerati regolari, essendo risultato che la Corte dei conti non aveva dimostrato l’irregolarità delle missioni in occasione delle quali tali spese erano state sostenute (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 643 ). Lo stesso vale per l’incontro di cui alla riga n. 196, avendo la Corte ritenuto che la Corte dei conti non avesse dimostrato, in misura sufficiente, il carattere privato dell’incontro stresso (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 569 e da 572 a 574). 341 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che le cene di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero e i pranzi di cui alle righe nn. 56 e 284 fossero di natura privata. A suo avviso, le cene di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 avevano lo scopo di consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero, il pranzo di cui alla riga n. 56 con un diplomatico della [OSCURATO:PERSONA] russa era legato a discussioni volte a facilitare una procedura di adozione di un minore di nazionalità russa da parte di una coppia di amici del ricorrente di nazionalità belga e il pranzo di cui alla riga n. 284 riguardava un invito da parte dell’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, inviato a cinque persone, tra cui il ricorrente e sua moglie, per un fine settimana nella sua residenza di Parigi, in occasione di una degustazione di vini, nell’ambito della quale il ricorrente ha offerto il pranzo e ha organizzato la consegna di un mazzo di fiori a nome di tutti gli invitati. Inoltre, dagli atti risulta che la Corte dei conti ritiene eccessivo l’importo del pranzo di cui alla riga n. 284. 342 A tal proposito, per quanto riguarda la natura privata degli incontri di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, è sufficiente rinviare ai precedenti punti da 266 a 270, che concludono nel senso di riprendere, nell’ambito del presente procedimento, la valutazione espressa al riguardo dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata ai precedenti punti 266 e 269. Considerato che tali riunioni non devono essere, pertanto, considerate manifestamente irregolari in relazione alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (v. supra , punto 263), si deve ritenere, in conclusione, che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare tali riunioni di natura privata e nel richiedere il recupero delle spese di rappresentanza ad esse connesse. 343 Per quanto riguarda invece le riunioni di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero, le spese di missione relative a tali riunioni sono state considerate irregolari dal Tribunale al precedente punto 281. Di conseguenza, anche le spese di rappresentanza relative a tali missioni sono irregolari e non devono quindi essere poste a carico alla Corte dei conti. 344 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata deve essere, da un lato, annullata nella parte riguardante le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative alle righe nn. 138, 196 e 382 della tabella di recupero, per un importo di EUR 382, e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 56 e 284 della tabella di recupero. – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero 345 Le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero riguardano pranzi, rispettivamente, con un alto funzionario amministrativo, con il presidente di un gruppo che rappresenta gli interessi dei datori di lavoro delle imprese private presso l’Unione e con un responsabile di uno studio internazionale di audit. 346 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione espressa dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che la Corte dei conti non fosse riuscita a dimostrare che le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative alle linee menzionate al precedente punto 345, riguardassero spese che non erano state sostenute in qualità di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 639 ). Per quanto attiene alle spese di cui alla riga n. 17, la Corte ha osservato che un invito inviato a un alto funzionario amministrativo incaricato di presiedere un comitato di gestione del Service public fédéral – Finances (Servizio pubblico federale – Finanze, Belgio) doveva essere considerato, in assenza di prove quanto al suo carattere privato, ricompreso in tale categoria (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 640 ). A parere della Corte, lo stesso ragionamento vale per le spese di cui alle righe nn. 28 e 290, in quanto gli inviti rivolti rispettivamente al direttore di un gruppo di imprese rappresentativo di dimensione europea e al responsabile di uno studio internazionale di audit potevano essere collegati alle funzioni di un membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 642 ). 347 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero debbano essere considerate come sostenute nell’ambito di riunioni estranee agli interessi del servizio e, quindi, irregolari. 348 Anzitutto, per quanto riguarda le spese di rappresentanza corrispondenti alla riga n. 290 della tabella di recupero, è sufficiente rinviare ai precedenti punti 297 e 300 in cui si è ritenuto, in conclusione, che le relative missioni non erano manifestamente irregolari, ragion per cui le spese di rappresentanza ad esse connesse possono essere valutate alla stessa stregua. 349 Per quanto riguarda, poi, le spese di rappresentanza sostenute in occasione dell’incontro di cui alla riga n. 17 della tabella di recupero, la Corte dei conti invoca, a sostegno del preteso carattere estraneo di tale attività rispetto alle funzioni del ricorrente, il fatto che essa si è svolta nell’ambito di una «missione senza indennità», il che, a suo avviso, indicherebbe che, secondo lo stesso ricorrente, essa perseguiva, per definizione, scopi privati. 350 Tuttavia, per quanto riguarda un ordine di missione «senza indennità», va ricordato che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha esaminato l’argomento della Corte dei conti secondo cui il ricorrente avrebbe riconosciuto, in occasione della sua audizione da parte dell’OLAF, che tutte le missioni esplicitamente presentate nelle relative domande di ordini di missione come «missioni senza indennità» non erano correlate alle sue funzioni. A tal proposito, la Corte ha osservato che dal verbale di tale audizione risultava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dichiarare di aver fatto ricorso a tale presentazione delle domande, a fini di trasparenza, quando una missione «aveva un obiettivo legato alla [sua] funzione ma anche un aspetto privato» o quando nutriva «dubbi sull’opportunità» della missione in base all’oggetto e all’importanza dell’attività in questione. La Corte ha concluso che le missioni esplicitamente presentate dal ricorrente come «missioni senza indennità» dovevano essere esaminate allo stesso modo delle altre missioni oggetto della prima censura formulata dalla Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 393 a 395 ). Alla luce di tale valutazione della Corte, l’unico argomento dedotto dalla Corte dei conti, secondo cui le spese di rappresentanza in questione si riferivano a una «missione senza indennità», non è sufficiente per consentire che l’incontro al quale si riferiscono le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 17 della tabella di recupero sia valutato, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte, richiamata al precedente punto 346, e che deve essere pertanto ripresa nell’ambito del presente procedimento, mantenendo quindi dette spese a carico della Corte dei conti. 351 Infine, per quanto attiene alle spese di rappresentanza relative all’incontro del ricorrente con il direttore di un gruppo rappresentativo di dimensione europea, di cui alla riga n. 28 della tabella di recupero, la Corte dei conti rimanda ai documenti del fascicolo, contenenti, in particolare, un estratto della relazione dell’OLAF da cui emerge che tale incontro aveva carattere privato. 352 Si deve necessariamente rilevare che tale estratto della relazione dell’OLAF faceva parte degli atti sottoposti alla Corte nella causa sfociata nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), laddove, come rilevato al precedente punto 166, tanto in quel procedimento quanto nel presente procedimento, le irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente sono identificate mediante la stessa tabella, riportata nell’allegato A.47 di entrambi i ricorsi. La Corte dei conti non aggiunge, pertanto, nulla di nuovo agli argomenti già dedotti dinanzi alla Corte in tale causa. Ciò premesso, le spese di rappresentanza relative all’incontro di cui alla riga n. 28 della tabella di recupero, che non è manifestamente irregolare, devono essere poste a carico della Corte dei conti. 353 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere, in conclusione, che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione laddove ha considerato estranei all’interesse del servizio gli incontri di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero richiedendo il recupero delle relative spese di rappresentanza. Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante le domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero, per un importo di EUR 608,80. – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero 354 Per quanto attiene alle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero, riguardanti rapporti con personalità politiche non appartenenti al partito politico in questione, dev’essere ripresa, al riguardo, la valutazione di cui ai precedenti punti da 241 a 251. 355 Pertanto, nella specie, al pari della valutazione effettuata dalla Corte al riguardo nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punti 243 e 250), che ha ritenuto regolari le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 314 e non manifestamente irregolari le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 319 e 320, si deve concludere che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare irregolari gli incontri relativi a tali spese e nel richiederne il recupero. La decisione impugnata dev’essere conseguentemente annullata nella parte riguardante le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero, per un importo di EUR 209,40. – Sulle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero 356 Le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero attengono ad un incontro con il capo di gabinetto del Re dei Belgi. 357 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), in cui la Corte ha ritenuto che le funzioni svolte dalla persona incontrata giustificassero la regolarità del rimborso delle relative spese di rappresentanza richiesto dal ricorrente (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 625 ). 358 Nel presente procedimento, a sostegno dell’argomento secondo cui l’incontro in questione sarebbe privo di correlazione con le sue funzioni di membro della Corte dei conti, il ricorrente invoca lo status della persona incontrata. Tale argomento non è dissimile da quello dedotto dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), ragion per cui occorre riprendere, nell’ambito del presente procedimento, la valutazione della Corte relativa alle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero, richiamata al precedente punto 357. 359 Si deve conseguentemente concludere nel senso della regolarità dei rimborsi delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero, ragion per cui la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel richiederne il recupero. 360 La Corte dei conti ritiene tuttavia eccessivo l’importo delle spese relative a una cena per due persone, pari a EUR 158. A tal proposito, va rilevato che il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione quanto alla ragionevolezza di tale importo, sebbene incombesse al medesimo confutare la censura mossa al riguardo dalla Corte dei conti (v. supra , punto 336). 361 Ciò detto, e viste le osservazioni richiamate al precedente punto 335, l’importo delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero deve essere considerato eccessivo e l’importo di EUR 50 a persona deve essere considerato giustificato per le spese di rappresentanza sostenute da un membro della Corte dei conti, corrispondente, nella specie, a un importo di EUR 100. 362 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata relativa alla domanda di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero dev’essere annullata nella parte riguardante le spese di rappresentanza per un importo pari a EUR 100. Il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto nella parte riguardante il resto delle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero. – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero 363 Le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero attengono, rispettivamente, a una cena con un capo di gabinetto di un membro della Commissione e a una cena con un membro della Corte dei conti, un membro del governo belga e un «directeur de cabinet» (capo di gabinetto). 364 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione compiuta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). A tal proposito, da un lato, la Corte ha ritenuto, per quanto riguarda le spese sostenute per una cena con il capo di gabinetto di un membro della Commissione di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero, che tali spese devono essere considerate, in linea di principio, alla luce delle funzioni esercitate dall’invitato, come sostenute in qualità di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 644 ). A suo avviso, gli elementi di prova prodotti a tale riguardo dalla Corte dei conti non erano sufficienti ad avvalorare l’affermazione che la cena avesse carattere privato (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 645 ). La Corte ha rilevato che, se è pur vero che la Corte dei conti si è fondata su uno scambio di posta elettronica del 20 maggio 2010, da tale scambio risultava che le questioni specifiche ivi menzionate erano state risolte anteriormente alla cena e che nessun elemento indicava che esse avessero costituito lo scopo della cena stessa (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 646 ). A suo parere, inoltre, l’argomento della Corte dei conti secondo cui il costo della cena in questione implicava una violazione, da parte della persona invitata, degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 dello Statuto non è tale, in ogni caso, da dimostrare il carattere privato della cena medesima (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 647 ). 365 Nel presente procedimento, per quanto riguarda la natura politica dell’incontro di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero, la Corte dei conti osserva che sarebbero le affinità politiche tra il ricorrente e il capo di gabinetto in questione a indicare la natura privata della missione, rinviando, a tal proposito, ad uno scambio di corrispondenza elettronica del 20 maggio 2010, contenuto negli atti, relativo all’organizzazione della cena, in cui la persona incontrata avrebbe usato le parole «con i miei saluti più blu», che, secondo la Corte dei conti, costituirebbe un’allusione al colore associato nelle Fiandre (Belgio) al partito politico in questione. La Corte dei conti afferma, inoltre, che i documenti sequestrati dall’OLAF consentono in ogni caso di stabilire che l’incontro in parola non verteva su questioni connesse alle funzioni del ricorrente. 366 La Corte dei conti aggiunge che la persona incontrata era il capo del gabinetto di un membro della Commissione belga, membro del partito politico in questione. Considerato l’uso da parte della persona incontrata, nei messaggi di posta elettronica del 20 maggio 2010, delle parole «con i miei saluti più blu», sembra che anche il medesimo fosse membro di questo stesso partito politico. 367 Alla luce del contesto dei rapporti del ricorrente con i politici membri del partito politico in questione, quale descritto al precedente punto 232, che deve essere considerato privo di collegamento con le sue funzioni di membro della Corte dei conti (v. supra , punto 239), l’argomento della Corte dei Conti esposto al precedente punto 366 è sufficiente a far sorgere dubbi sulla natura ufficiale di detto incontro. In assenza di ulteriori precisazioni al riguardo da parte del ricorrente, sul quale grava comunque l’onere della prova, le relative spese di rappresentanza di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero devono essere poste a carico del medesimo. 368 Il quarto motivo di ricorso dev’essere conseguentemente respinto nella parte riguardante le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero. 369 Per quanto attiene, invece, ad una cena con un membro della Corte dei conti, un membro del governo belga e un «directeur de cabinet», di cui alla riga n. 281 della tabella di recupero, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che, atteso che l’articolo 2 della decisione n. 7-2004 richiede unicamente l’indicazione dell’ospite principale al fine di giustificare l’assunzione di spese di rappresentanza, la presenza di un invitato supplementare, la cui posizione non giustificherebbe di per sé tale spesa, non era sufficiente a dimostrare l’irregolarità dell’intera domanda di rimborso delle spese di rappresentanza in questione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 627 ). 370 Nel presente procedimento, va rilevato che sembra che la Corte dei conti abbia designato quale ospite principale della cena un membro del governo belga. Tuttavia, dagli atti risulta che tale persona era membro del partito politico in questione, a beneficio del quale il ricorrente esercitava un’attività politica non dichiarata. Atteso che al precedente punto 239 si è ritenuto, in conclusione, che, nel contesto descritto al precedente punto 232, le missioni aventi ad oggetto gli incontri del ricorrente con politici belgi membri del partito politico in questione devono essere considerare prive di collegamento con l’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, tale soluzione deve essere trasposta con riguardo alla domanda di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute in occasione dell’incontro di cui alla riga n. 281. 371 Di conseguenza, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute per le cene di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero devono essere considerate correlate all’attività politica non dichiarata del ricorrente, incompatibile con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. Il quarto motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto a tal riguardo. 372 Ciò detto, non vi è più motivo di esaminare l’argomento della Corte dei conti in merito all’eccessività degli importi delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero. 373 In ogni caso, va rilevato che si tratta dell’importo di EUR 799 per una cena con due persone, di cui alla riga n. 98 della tabella di recupero, e di EUR 685 per una cena con tre persone, di cui alla riga n. 281 della tabella di recupero. A tal proposito, il ricorrente non presenta osservazioni in merito alla ragionevolezza di tali importi, sebbene incomba al medesimo fornire elementi al riguardo (v. supra , punto 336). 374 Ciò premesso, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione dell’OLAF in ordine alla frequenza degli incontri del ricorrente con uomini politici membri del partito politico in questione, ricordati al precedente punto 223 e che devono essere valutati alla luce del contesto di cui al precedente punto 232, l’eccessività delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero risulta dimostrata e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto anche a tal riguardo. – Conclusione relativa alle spese di rappresentanza per incontri con altre persone 375 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante l’importo complessivo di EUR 1300,20, così ripartito: – le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative agli incontri di cui alle righe nn. 17, 28, 138, 196, 290, 314, 319 e 320 e 382 della tabella di recupero, per un totale di EUR 1200,20, – la domanda di rimborso delle spese di rappresentanza relativa alla riga n. 339 della tabella di recupero, pari a EUR 100. 376 Il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte riguardante il resto delle spese di rappresentanza. iii) Sui ricevimenti nel luogo di origine del ricorrente 377 Le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative ai ricevimenti nel luogo di origine del ricorrente sono menzionate alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero. Per quanto attiene a tali domande, il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), sostenendo che le spese sostenute in relazione a tali ricevimenti erano connesse con le sue funzioni di membro della Corte dei conti e che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera tali spese indebitamente versate. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che tali domande riguardassero spese sostenute in connessione con le funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. A parere della Corte, è emerso che, in otto casi di cui alle menzionate righe, le posizioni ricoperte dalla maggior parte degli invitati ad un ricevimento organizzato presso la residenza del ricorrente erano di natura tale da dimostrare che egli poteva legittimamente cercare di intrattenere, nell’interesse della Corte dei conti, relazioni professionali con i medesimi. La Corte ha precisato, in tal senso, che tra tali invitati figuravano persone che esercitavano funzioni di primo piano in seno alle istituzioni europee, vale a dire membri del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte dei conti, e in seno agli Stati membri, quali membri del Parlamento belga, del governo belga e del gabinetto del Re dei Belgi nonché ambasciatori o alti funzionari (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 682 e 683 ). 378 In applicazione del ragionamento esposto ai precedenti punti 220, 264 e 338, occorre, anzitutto, esaminare se la Corte dei conti formuli precisazioni o argomenti nuovi rispetto a quelli già dedotti dinanzi alla Corte in merito alle domande di rimborso in questione per poi procedere, in caso affermativo, all’esame se, alla luce di tali elementi, sia possibile trasporre al caso di specie le conclusioni formulate dalla Corte in merito alle domande medesime, esposte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) (v. supra , punto 205). 379 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ritiene che le spese di rappresentanza relative ai pasti nel luogo di origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, siano manifestamente estranee alle sue attività. A tal proposito, la Corte ha prodotto principalmente una lettera del ricorrente datata 28 aprile 2015 e indirizzata al primo ministro del Regno del Belgio che lo invitava a una cena, nella quale il ricorrente faceva presente di invitare regolarmente «un certo numero di amici a condividere una cena informale a casa [sua]» riunendo «una o due personalità politiche di spicco, nonché qualche amico che occupava una posizione di rilievo nel mondo degli affari» al fine di «trascorrere una serata piacevole, rilassata e utile in buona compagnia». A parere della Corte dei conti, i termini di detta lettera consentivano di stabilire, in linea generale, che i ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente erano, in realtà, utilizzati per riunire i propri amici in modo confidenziale, senza alcuna correlazione con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. 380 La Corte dei conti deduce, peraltro, che i ricevimenti sono stati organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, e non presso il suo domicilio, dove avrebbe dovuto ufficialmente risiedere successivamente alla sua nomina, né presso la sua sede, che disponeva di un luogo di incontro riservato a tale scopo. 381 Inoltre, dopo aver ricordato che, nella sentenza del 30 settembre 2021Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte non aveva ritenuto tale lettera sufficiente a dimostrare che tutti i ricevimenti organizzati dal ricorrente presso la residenza nel proprio luogo d’origine fossero di natura privata (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 676 a 681 ), la Corte dei conti ha aggiunto che la lettera del 28 aprile 2015 illustrava sia lo scopo che il metodo seguito dal ricorrente nell’organizzare ricevimenti chiaramente estranei alle proprie attività. In ogni caso, a parere della Corte dei conti, non spetta al contribuente dell’Unione finanziare eventi di natura privata che vanno a beneficio degli invitati e che si avvicinano a comportamenti che implicano collusione e conflitti di interesse tra amici che ricoprono funzioni pubbliche o private di alto livello. 382 Gli argomenti della Corte dei Conti, richiamati ai precedenti punti da 379 a 381 non aggiungono nulla a quelli sui quali si fonda la valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), relativa alla lettera del ricorrente del 28 aprile 2015 e alla posizione ricoperta dagli ospiti dei ricevimenti in questione, ricordata al precedente punto 377. Di conseguenza, tali argomenti non sono sufficienti per consentire alle domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe indicate al punto 377 di essere valutate, nel presente procedimento, in modo diverso rispetto alla valutazione della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 383 Si deve parimenti rammentare che, come indicato al precedente punto 152, per quanto riguarda le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 della tabella di recupero, l’OLAF ha precisato nella propria relazione, in particolare, i rapporti del ricorrente con gli ospiti di tali ricevimenti. Secondo l’OLAF, tra gli invitati c’erano sempre uno o due politici belgi con alcuni buoni amici che occupavano posizioni di rilievo nel settore privato e l’evento veniva organizzato con l’obiettivo di trascorrere una «serata piacevole, rilassata e utile in compagnia di fiamminghi selezionati». L’OLAF ha ritenuto che gli ospiti fossero tutti amici intimi e che potessero impegnarsi a garantire l’assoluta discrezione e riservatezza delle conversazioni. Nella relazione dell’OLAF si afferma inoltre che 46 persone avevano partecipato a tali cene private e che, oltre al fatto di essere suoi amici, il loro legame con il ricorrente poteva essere generalmente attribuito alla loro appartenenza alla politica belga, alla caccia, al settore privato e alle istituzioni dell’Unione. 384 Più in particolare, per quanto riguarda la partecipazione di uomini politici belgi ai ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, corrispondenti alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, gli atti di cui dispone il Tribunale confermano la conclusione dell’OLAF secondo cui, tra gli invitati a tali ricevimenti, figuravano uno o due politici belgi. In effetti, nella tabella di recupero è specificato che ai ricevimenti di cui alle righe nn. 22, 55, 216, 245 e 279 era presente un membro del partito politico in questione e che al ricevimento di cui alla riga n. 160 erano presenti due membri del partito politico medesimo. La tabella non contiene alcun dettaglio sulla presenza di tali membri ai ricevimenti di cui alle righe nn. 110 e 243. 385 È ben vero che, a fronte delle risultanze dell’indagine dell’OLAF sulla frequenza degli incontri del ricorrente con tali uomini politici, ricordati al precedente punto 223, la partecipazione dei membri del partito politico in questione ai ricevimenti di cui trattasi appare problematica, alla luce del contesto delineato al precedente punto 232. Per tale motivo, i ricevimenti in questione potrebbero essere considerati finalizzati, quantomeno in parte, a fini politici propri del ricorrente, il che non sarebbe compatibile con le sue funzioni di membro della Corte dei conti. 386 Tuttavia, va rilevato che, come emerge dai precedenti punti 383 e 384, l’elenco delle persone invitate ai ricevimenti di cui trattasi non si limitava ai membri del partito politico in questione o, come accertato dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 EU:C:2021:782 , paragrafo 678 ), a «personalità fiamminghe», comprendendo frequentemente una o più persone che esercitavano funzioni in seno alle istituzioni dell’Unione. 387 La Corte dei conti non precisa quali specifici ospiti dei ricevimenti organizzati nel luogo di origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, dimostrerebbero l’assenza di rapporti professionali con il ricorrente. Nell’ambito del presente procedimento, il Tribunale deve conseguentemente riprendere la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), richiamata al precedente punto 377, vale a dire che le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative a tali ricevimenti costituivano spese sostenute in relazione alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 388 Per contro, il Tribunale osserva che, per quanto riguarda tutte le domande di rimborso delle spese di rappresentanza relative ai ricevimenti nel luogo d’origine del ricorrente, menzionate al precedente punto 377, la Corte dei conti ha evidenziato anche il quantum delle spese stesse, censurandole, sostanzialmente, per la loro eccessività. 389 A tal proposito, si deve rilevare che le spese relative ai suddetti ricevimenti ammontano a EUR 2520,68 per 18 persone (riga n. 22), a EUR 1976 per 12 persone (riga n. 55), a EUR 2271,36 per 11 persone (riga n. 110), a EUR 3018,90 per 16 persone (riga n. 160), a EUR 2340 per 10 persone (riga n. 216), a EUR 1897,28 per 9 persone (riga n. 243), a EUR 2069,76 per 10 persone (riga n. 245) e a EUR 1104 per 6 persone (riga n. 279). Atteso che tali spese oscillano tra EUR 140 e EUR 234 circa a persona, devono essere considerate manifestamente eccedenti rispetto a quanto necessario ai fini dei ricevimenti presso la residenza privata del ricorrente, compresi gli eventuali allestimenti floreali, conformemente alla nota del 22 aprile 2004 (v. supra , punto 16). Inoltre, si deve tenere conto del fatto che le spese in questione sono state sostenute al di fuori della sede di lavoro del ricorrente. 390 Il Tribunale rileva che il ricorrente non formula alcuna osservazione sulla ragionevolezza di tali importi, mentre, come indicato al precedente punto 336, incombe al medesimo confutare le censure della Corte dei conti e dimostrare che l’assunzione delle spese di rappresentanza da parte del bilancio dell’Unione fosse giustificata, con conseguente illegittimità della decisione impugnata per aver considerato tali spese indebitamente corrisposte. 391 Ciò detto, tenendo conto delle considerazioni svolte dal Tribunale al precedente punto 335, che si applicano, mutatis mutandis , ai ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, si deve ritenere quale equa valutazione dei fatti della specie considerare l’importo di EUR 50 a persona come adeguato a quanto necessario per i ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero. 392 Inoltre, dall’allegato 1 del memorandum del 22 aprile 2004 sui suggerimenti relativi alle spese di rappresentanza e di intrattenimento dei membri della Corte dei conti, si evince che le spese relative a tali spese presso la residenza privata di tale membro possono comprendere gli addobbi floreali non eccedenti quanto necessario per l’organizzazione di un ricevimento (v. supra , punto 17). La Corte osserva, tuttavia, che le fatture risultanti dagli atti, relative ai singoli ricevimenti organizzati nel luogo d’origine del ricorrente, di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279 della tabella di recupero, non contengono alcuna precisazione quanto alle composizioni floreali fornite per i ricevimenti medesimi. Le fatture relative ai ricevimenti di cui alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243 e 245 si riferiscono sostanzialmente al solo prezzo del menù per persona servito. Solo la fattura relativa al ricevimento di cui alla riga n. 279 menziona, tra gli altri servizi forniti da un ristoratore, una «decorazione della tavola», senza alcuna indicazione, peraltro, al fatto che si trattasse di composizioni floreali e nessun riferimento all’eventuale prezzo di tali composizioni. In ogni caso, atteso che, ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 7-2004, per i ricevimenti a domicilio, la Corte dei conti rimborsa le spese sostenute a concorrenza dell’importo dei documenti giustificativi prodotti (v. supra , punto 15), la sola menzione di un servizio di «decorazione della tavola» non è sufficiente per il rimborso delle spese relative alle composizioni floreali. 393 La decisione impugnata dev’essere conseguentemente annullata nella parte in cui chiede il recupero degli importi di EUR 900 corrispondenti alla riga n. 22, EUR 600 alla riga n. 55, EUR 550 alla riga n. 110, EUR 800 alla riga n. 160, EUR 500 alla riga n. 216, EUR 450 alla riga n. 243, EUR 500 alla riga n. 245 e EUR 300 alla riga n. 279, vale a dire un totale di EUR 4600, respingendo il quarto motivo nella parte riguardante il resto di tali spese. 4) Sulle spese relative all’uso di un’automobile di servizio e ai servizi di un autista 394 Tra le domande di rimborso del ricorrente di cui alle righe della tabella di recupero indicate al precedente punto 184, quelle relative alle spese inerenti all’utilizzazione dell’automobile di servizio e ai servizi di un autista, che la Corte dei conti ritiene siano state indebitamente corrisposte al ricorrente, riguardano le righe nn. 3, 31, 38, 57, 66, 103, 138, 142, 143, 161, 196, 199, 203, 211, 215, 237, 238, 277, 281, 293 e 294, 296 (in parte), 310 (in parte), 313, 317, 319 e 320, 330, 335, 336, 339, 347, 352, 354, 355, 373 e 374, 379, 381, 382, 391, 402 e 403 della tabella di recupero. 395 Il ricorrente ritiene, in sostanza, che le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui al precedente punto 394 siano collegate alle sue funzioni di membro della Corte dei conti. A tal proposito, egli fa riferimento, in sostanza, alla valutazione accolta al riguardo dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), affermando che il presente procedimento non può consentire alla Corte dei conti di contestarla. 396 Va anzitutto ricordato che, nel presente procedimento, come osservato al precedente punto 179, non è necessario esaminare l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti per i costi attinenti all’utilizzazione dell’automobile di servizio e al ricorso ai servizi dell’autista. Di conseguenza, per quanto riguarda tali spese, occorre unicamente esaminare, alla luce della portata del sindacato del Tribunale nel presente procedimento, ricordato ai precedenti punti da 185 a 193, se la Corte dei conti, disponendone il recupero, sia incorsa in errori di valutazione. i) Sulle spese dell’autista relative alle missioni del ricorrente o alle spese di rappresentanza in occasione di incontri con membri del partito politico in questione 397 Per quanto concerne le righe nn. 203, 211, 215, 238, 293 e 294, 296 (in parte), 313, 330, 336, 339 (in parte), 352, 355, 381, 382 (in parte) e 402 della tabella di recupero, ai precedenti punti 239 e 261 è stato ritenuto che le missioni del ricorrente ivi indicate fossero prive di qualsiasi collegamento con l’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti. Di conseguenza, le spese relative all’autista indicate nelle righe medesime devono essere considerate prive di tale collegamento. 398 Lo stesso ragionamento vale per le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui alle righe 281, 293 e 294 e 354 della tabella di recupero, relative alle domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute per le cene con i membri del partito politico in questione, di cui alle stesse righe e considerate incompatibili con le funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente (v. supra , punti 329 e 371). 399 La stessa conclusione si applica alle domande di rimborso delle spese dell’autista di cui alle righe nn. 3, 31 e 66 della tabella di recupero, atteso che tali domande avevano ad oggetto incontri con i membri del partito politico in questione. 400 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto per quanto riguarda le spese dell’autista di cui alle righe nn. 3, 31, 66, 203, 211, 215, 238, 281, 293 e 294, 296 (in parte), 313, 330, 336, 339 (in parte), 352, 354, 355, 381, 382 (in parte) e 402 della tabella di recupero. ii) Sulle altre spese relative agli autisti – Sulle spese dell’autista di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310, 335, 347, 354 e 391 della tabella di recupero 401 Tra le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui al precedente punto 394, quelle di cui alle righe nn. 3, 31, 57, 66, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347, 354 e 391 della tabella di recupero sono collegate alle domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere o delle spese di rappresentanza presentate dal ricorrente. Queste ultime domande sono state esaminate dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), al fine di determinare se fossero correlate alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente. 402 A tal proposito, va rilevato che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), dopo aver valutato ciascuna delle domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere di cui alle righe nn. 31, 57, 66, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347 e 391 della tabella di recupero, alla luce delle irregolarità contestate dalla Corte dei conti in tali procedimenti, la Corte ha sostanzialmente ritenuto che si trattasse di spese sostenute nell’ambito delle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 494 , 497 , 500 , 501 , 504 , 505 , 515 , 558 , 559 , da 561 a 565, 576 e 735). 403 Il ricorrente si richiama, nel presente procedimento, a tale valutazione della Corte al fine di dimostrare che il riconoscimento delle spese sostenute relative alle domande di rimborso di cui al precedente punto 401 era connesso con le sue funzioni e che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera tali spese indebitamente corrisposte. 404 Alla luce degli argomenti del ricorrente e delle osservazioni di cui ai precedenti punti da 202 a 205, occorre applicare, nell’ambito dell’esame delle domande di rimborso delle spese dell’autista indicate al precedente punto 401, lo stesso ragionamento esposto ai precedenti punti 220, 264, 338 e 378. Di conseguenza, occorre, anzitutto, esaminare se la Corte dei conti deduca argomenti e precisazioni nuovi rispetto a quelli già presentati dinanzi alla Corte in merito a tali domande di rimborso e, in caso di risposta affermativa, valutare se, alla luce di tali elementi, si debbano trarre le stesse conclusioni della Corte (v. supra , punto 205) in relazione alle domande medesime. 405 Per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese di missione o delle indennità giornaliere di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347 e 391 della tabella di recupero, nel presente procedimento si è giunti alla conclusione, alla luce dell’esame effettuato ai precedenti punti da 282 a 297, 301 à 305 e da 308 a 313, che la valutazione della Corte a tale riguardo dev’essere condivisa. Considerato che, per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese dell’autista menzionate in tali righe, la Corte dei conti non aggiunge nulla di nuovo agli argomenti già dedotti dinanzi alla Corte, si deve ritenere, al pari della Corte, che le spese dell’autista menzionate in tali righe devono essere qualificate come sostenute nell’ambito delle sue funzioni di membro della Corte dei conti. 406 Ciò premesso, si deve concludere che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare le spese dell’autista di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (in parte), 335, 347 e 391 della tabella di recupero come estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente e nel chiederne il recupero. La decisione impugnata dev’essere conseguentemente annullata per quanto riguarda le spese dell’autista di cui alle suddette righe, per un importo di EUR 3224,72. A tal riguardo, per quanto riguarda le spese di cui alla riga n. 310, deve esserne inclusa solo la terza parte (pari a EUR 153,65). – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero 407 Per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese dell’autista di cui alle righe 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero, va rilevato che la Corte non si è pronunciata in merito nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 408 Tali richieste si riferiscono alle domande di rimborso delle spese di rappresentanza del ricorrente, per le quali si è ritenuto che le attività ad esse connesse non fossero estranee alle sue funzioni di membro della Corte dei conti (v. supra , punti 342, 355 e 359). 409 Applicando lo stesso ragionamento del punto 404 si deve osservare che, per quanto riguarda le domande di rimborso delle spese dell’autista relative alle tratte in questione, la Corte dei conti non aggiunge nulla di nuovo nel caso di specie rispetto agli argomenti da essa presentati alla Corte. Di conseguenza, si deve ritenere che le spese dell’autista di cui alle righe 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero siano state sostenute in relazione alle funzioni del ricorrente in qualità di membro della Corte dei conti. 410 Ciò premesso, si deve concludere che la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel considerare le spese dell’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero come estranee a tali missioni e nel disporne il recupero. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda le spese relative all’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero, per un importo di EUR 1158,83. A tal proposito, per quanto riguarda le spese relative all’autista di cui alle righe nn. 339 e 382, devono esservi incluse la quarta parte di esse per quanto riguarda la riga n. 339 (EUR 74,13) e la terza parte di esse per quanto riguarda la riga n. 382 (EUR 165,70). – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero 411 Le due domande di rimborso delle spese dell’autista di cui al precedente punto 394 e relative alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero non sono state espressamente esaminate dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 412 A tal proposito, in considerazione dell’onere della prova ricordato al precedente punto 193, incombe al ricorrente dimostrare che l’assunzione da parte del bilancio dell’Unione delle spese dell’autista in questione, di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero, fosse giustificata e che la decisione impugnata sia illegittima nella parte in cui ha considerato tali spese indebitamente corrisposte. 413 Va rilevato che, per quanto riguarda le spese dell’autista di cui alla riga n. 379, esse non erano collegate ad una missione per il ricorrente. Dall’ordine di missione dell’autista risulta che l’oggetto della missione era quello di condurre il ricorrente da Lussemburgo a [OSCURATO:PERSONA] e poi al suo luogo d’origine; l’autista avrebbe pernottato in albergo e avrebbe poi fatto ritorno a Lussemburgo in treno. 414 D’altro canto, per quanto attiene alle spese dell’autista di cui alla riga n. 403, esse attengono ad una missione del ricorrente senza indennità. Dall’ordine di missione risulta che si trattava di «Maître (...)» e del tragitto Lussemburgo-Digione-Lussemburgo. Secondo la Corte dei conti, la vera natura dell’attività di cui a tale voce era l’acquisto di un vigneto. 415 Il ricorrente si limita a rilevare che tali spese, nella misura in cui non sono state qualificate come irregolari dalla Corte, non possono essere considerate tali nel presente procedimento. 416 Occorre tuttavia rilevare che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto irregolari le missioni di autista aventi ad oggetto l’accompagnamento del ricorrente per motivi sconosciuti o chiaramente estranei alle sue funzioni (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti da 711 a 716 ). 417 In assenza di prove prodotte dal ricorrente idonee a dimostrare che le spese dell’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero si riferissero a spostamenti connessi all’esercizio delle sue funzioni e a contestare le affermazioni della Corte dei conti quanto alla natura privata delle spese medesime, si deve ritenere che correttamente la Corte dei conti abbia qualificato tali spese come crediti, esigendone il recupero. 418 Il quarto motivo di ricorso dev’essere conseguentemente respinto nella parte in cui contesta la regolarità del recupero delle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero 419 Nella decisione impugnata, la Corte dei conti ha ritenuto irregolare la missione di autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero, nell’ambito del quale un autista si è recato dal Lussemburgo al luogo di vacanza del ricorrente in Svizzera per riaccompagnarlo al luogo di origine. 420 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), secondo la quale, se è pur vero che la motivazione, asserita dalla Corte dei conti, della missione di autista menzionata alla riga n. 38 della tabella di recupero, ossia prelevare il ricorrente nel proprio luogo di vacanza, sarebbe tale da dimostrare l’irregolarità di tale missione, occorre rilevare che quest’ultimo nega di aver autorizzato detta missione e la Corte dei conti non ha tuttavia dimostrato che tale missione avesse effettivamente avuto luogo, dato che dagli atti a disposizione della Corte non risultava alcun ordine di missione firmato di suo pugno (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 717 ). 421 La Corte ha parimenti rilevato che, nell’ambito dell’organizzazione attuata all’interno della Corte dei conti fino al 5 ottobre 2016, spettava ad un membro di quest’ultima firmare gli ordini di missione degli autisti dei quali utilizzasse i servizi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 698 ). 422 Nel presente procedimento, la Corte dei conti afferma che non esisteva alcun ordine di missione relativo al ricorrente, il che sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l’irregolarità della missione dell’autista. Essa sostiene, inoltre, che il ricorrente, in qualità di ordinatore dell’autista, ha richiesto e convalidato la missione in questione nel sistema elettronico MISPROD, utilizzato all’epoca dalla Corte dei conti per certificare l’effettività della missione stessa. 423 È ben vero che negli atti non risulta alcuna missione di autista per l’attività di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero, firmata dal ricorrente, come richiesto dalle norme all’epoca vigenti. Tuttavia, per quanto tale lavoro amministrativo non sia stato svolto, è comunque pacifico che le spese per questa attività sono state sostenute da un autista tra il 7 e il 9 marzo 2009 per un importo di EUR 716,82. Inoltre, la Corte dei conti ha allegato agli atti gli estratti del sistema elettronico MISPROD da cui risulta che il ricorrente era l’ordinatore della missione per essere prelevato da parte del suo autista in una città della Svizzera. Tali estratti confermano anche le affermazioni della Corte dei conti in merito alle attività dell’autista in relazione alla domanda di rimborso di cui alla suddetta riga, secondo cui l’autista ha trascorso la notte tra il 7 e l’8 marzo 2009 in un hotel in Svizzera, ha riaccompagnato il ricorrente nel suo luogo d’origine l’8 marzo 2009, dove ha trascorso la notte tra l’8 e il 9 marzo 2009 in un hotel, per poi far ritorno in Lussemburgo il 9 marzo 2009. 424 Il ricorrente non formula alcuna osservazione in merito a tali affermazioni della Corte dei conti, sebbene, nel presente procedimento, incomba al medesimo dimostrare (v. supra , punto 193) che l’assunzione da parte del bilancio dell’Unione delle spese dell’autista in questione fosse giustificata e che la decisione impugnata sia illegittima nella parte in cui considera tali spese indebitamente versate. 425 Ciò detto, le spese dell’autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero devono essere considerate irregolari e il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte riguardante tale voce. – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero 426 Le missioni di autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero avevano ad oggetto l’accompagnamento del ricorrente a visite mediche. 427 A tal riguardo il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione accolta dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). 428 La Corte dei conti deduce che le missioni di autista di cui al precedente punto 426 erano irregolari, considerato che le corrispondenti missioni del ricorrente erano «missioni senza indennità» o «missioni senza spese». A suo avviso, poiché tali missioni non costituivano una missione ai sensi del regolamento interno, non potevano autorizzare il ricorso ai servizi di un autista. 429 Va ricordato che, per quanto riguarda dette missioni di autista, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), quanto segue: «777 Le missioni [del ricorrente] di cui trattasi non possono essere considerate connesse all’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, dal momento che non viene né affermato, né a fortiori dimostrato che tali appuntamenti abbiano riguardato visite mediche obbligatorie effettuate in tale qualità. 778 Tuttavia, occorre rilevare che [il ricorrente] non ha reclamato, per tali missioni, il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere. Gli unici costi determinati, per la Corte dei conti, da dette missioni attenevano quindi all’utilizzo dell’automobile di servizio e al ricorso al servizio di un autista. 779 Orbene, da un lato, le osservazioni sulla decisione n. 33-2004 e le osservazioni sulla decisione n. 19-2009 presentano una notevole ambiguità per quanto riguarda la possibilità di considerare un tragitto per recarsi a una visita medica come un “altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni”, ai sensi dell’articolo 4 di ciascuna di tali decisioni. 780 Infatti, nell’elenco dei “casi di forza maggiore” che potevano essere considerati come uno spostamento di tal genere figuravano i “controlli medici”. 781 Da una giurisprudenza costante della Corte, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge certamente che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 782 Se l’uso del concetto di “forza maggiore” implica quindi normalmente l’imprevedibilità, il testo sia delle osservazioni sulla decisione n. 33-2004 sia delle osservazioni sulla decisione n. 19-2009 racchiudeva, al riguardo, un’incoerenza, poiché la nozione di “controlli medici” esclude qualsiasi dimensione di urgenza o di imprevedibilità. 783 D’altro lato, sebbene il ricorso a un autista nell’ambito di un “altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni” non richieda, per definizione, che il membro interessato della Corte dei conti sia in missione, è giocoforza constatare che, chiedendo in modo trasparente un’autorizzazione di tale istituzione per recarsi, nell’ambito di una missione, ad una visita medica, il [ricorrente ] ha consentito a quest’ultima di procedere a un controllo preventivo e di opporsi, se lo riteneva opportuno, all’uso delle risorse della Corte dei conti che egli prevedeva. 784 Alla luce di questi due elementi, l’irregolarità delle missioni del [ricorrente] e dell’autista assegnato al suo ufficio [menzionate segnatamente alle righe nn. 106, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero] non presenta un carattere manifesto che consenta di contestarla al [ricorrente] nell’ambito del presente procedimento». 430 Le considerazioni e le conclusioni della Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ) devono essere applicate al caso in esame, trattandosi delle stesse missioni di autista di cui alle righe nn. 106, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero. 431 Inoltre, il ragionamento della Corte è applicabile anche alle missioni di autista di cui al punto n. 147, che comprendono le spese di trasporto dell’autista per due visite mediche del ricorrente. A tal proposito, considerato che tali visite, per le quali il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione della Corte dei conti, si sono svolte durante uno spostamento, con l’utilizzo di un’automobile di servizio, per recarsi a una riunione della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci e a una conferenza con pranzo di un’associazione (v. anche supra , punto 132), la sua richiesta di avvalersi dei servizi di un autista per fare ritorno a Lussemburgo non può essere considerata irregolare, sebbene ciò presupponesse che l’autista in questione dovesse recarsi da Lussemburgo a [OSCURATO:PERSONA] in treno. 432 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che, qualificando come crediti le spese dell’autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero e richiedendone il recupero, la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione. La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata per quanto riguarda i costi dell’autista indicati nelle menzionate righe, pari a EUR 1689,25. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero 433 La missione di autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero riguarda le spese sostenute per riportare l’automobile di servizio del ricorrente al suo luogo di vacanza in Svizzera. Nella decisione impugnata, la Corte dei conti ha tenuto conto del rimborso da parte del ricorrente delle somme spese per il viaggio dell’autista. Tuttavia, ha ritenuto che la parte della retribuzione dell’autista indebitamente utilizzata non fosse stata recuperata. 434 Il ricorrente contesta il fatto che la retribuzione dell’autista di cui alla missione indicata alla riga n. 142 della tabella di recupero costituisca un credito della Corte dei conti nei suoi confronti, precisando che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha ritenuto che non si trattasse di un’irregolarità. 435 Nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha concluso che, sebbene l’irregolarità della missione di autista indicata alla riga n. 142 non sia contestata, tale irregolarità non potesse essere addebitata al ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 752 ), rilevando, a tal proposito, che, sebbene le parti non concordassero sullo scopo preciso di tale missione, l’affermazione del ricorrente secondo cui detta missione era diretta, d’accordo con il responsabile degli autisti della Corte dei conti, a recuperare l’automobile di servizio a seguito di un incidente corrispondeva, in sostanza, alle dichiarazioni rese dall’autista interessato durante la sua audizione, da parte dell’OLAF, del 16 ottobre 2017 (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 754 ). La Corte ha inoltre rilevato che risultava accertato che, dopo essere stato informato di una possibile irregolarità della missione dell’autista di cui trattasi, il ricorrente aveva chiesto all’amministrazione della Corte dei conti, nel corso del 2011, di rimborsare le somme che sarebbero state indebitamente poste a carico dell’istituzione in occasione di tale missione e tali somme sono state detratte dal suo stipendio (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/ [OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 755 ). 436 Nella specie, è sufficiente rilevare, come evidenziato al precedente punto 35, che, nel 2011, la Corte dei conti ha messo a disposizione del ricorrente i servizi di un autista, con la conseguenza che la retribuzione di quest’ultimo ha dovuto essere sostenuta dalla Corte dei conti e che, pertanto, non è stato accertato alcun danno economico da essa subito a tale riguardo. 437 Di conseguenza, la Corte dei conti è incorsa in un errore di valutazione nel qualificare la retribuzione dell’autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero come un credito e nel richiederne il recupero. La decisione impugnata deve quindi essere annullata per quanto riguarda le spese dell’autista di cui a tale riga, per un importo di EUR 185,43. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 187 della tabella di recupero 438 La missione di autista di cui alla riga n. 187 della tabella di recupero aveva ad oggetto «invito ufficiale [di una principessa]». La Corte dei conti ha ritenuto tale missione irregolare, essendo la corrispondente missione del ricorrente una «missione senza indennità», dichiarando, più precisamente, che il ricorrente era in missione a [OSCURATO:PERSONA], accompagnato dal suo autista e dall’automobile di servizio, ma che aveva deciso di tenere l’automobile di servizio per le sue attività private nel fine settimana, mentre l’autista è stato costretto a tornare a Lussemburgo in treno. 439 Il ricorrente si richiama, in sostanza, alla valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), in cui la Corte ha sostanzialmente concluso che non appariva utile acclarare se la Corte dei conti potesse validamente addebitare al ricorrente la prassi secondo la quale il mantenimento dell’automobile di servizio da parte di quest’ultimo avrebbe costretto l’autista a viaggiare in treno (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 798 ). 440 Nel presente procedimento, e seguendo un ragionamento analogo a quello relativo alla domanda di rimborso di cui alla riga n. 147 (v. supra , punto 431), è sufficiente rilevare che la Corte dei conti non contesta la regolarità dello spostamento del ricorrente in risposta a un invito della persona in questione, né specifica per quali attività private il ricorrente abbia tenuto l’automobile di servizio per il fine settimana. Ciò detto, e in considerazione del fatto che la corrispondente missione del ricorrente fosse stata autorizzata dalla Corte dei conti, la sua richiesta di avvalersi dei servizi di un autista non può essere considerata irregolare. 441 La Corte dei conti, qualificando come credito le spese relative all’autista di cui alla riga n.187 della tabella di recupero e imponendone il recupero, è conseguentemente incorsa in un errore di valutazione. La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte riguardante tali spese relative all’autista, pari a EUR 42,64. – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 247 della tabella di recupero 442 La missione dell’autista di cui alla riga n. 247 aveva ad oggetto condurre l’automobile di servizio del ricorrente, dal medesimo utilizzata, presso un’officina in Belgio per sottoporla a manutenzione. 443 Il ricorrente ritiene, in sostanza, che si debba tener conto delle considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). A tal proposito, dopo aver rilevato che la missione dell’autista di cui alla riga n. 247 consisteva, secondo il ricorrente, nel condurre l’automobile di servizio presso un’officina per farvi eseguire la manutenzione, la Corte ha ritenuto che l’argomento della Corte dei conti non potesse essere accolto, in assenza di qualsivoglia elemento a suo sostegno (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 748 e 749 ). 444 Nel presente procedimento, la Corte dei conti ha rilevato che l’officina incaricata della manutenzione dell’automobile di servizio del ricorrente si trovava, secondo il contratto di leasing in vigore, in Lussemburgo, ragion per cui lo scopo della missione in questione non poteva corrispondere a tale manutenzione. 445 A tal riguardo, seguendo lo stesso ragionamento di cui al precedente punto 404, è sufficiente osservare che dal fascicolo non risulta altro elemento che dimostri la realtà dell’affermazione della Corte dei conti secondo cui la manutenzione dell’automobile sarebbe stata assicurata da un’officina situata in un altro paese. Di conseguenza, nell’ambito del presente procedimento, occorre che il Tribunale riprenda la stessa valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), esposta al precedente punto 443. 446 Conseguentemente, la Corte dei conti, qualificando come credito le spese relative all’autista di cui alla riga n. 247 della tabella di recupero e disponendone il recupero, è incorsa in un errore di valutazione. La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte relativa a tali spese, per un importo di EUR 239,10. – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero 447 Per quanto riguarda le spese relative all’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero, il ricorrente ritiene, in sostanza, che si debba tener conto delle considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ). A tal proposito, la Corte non ha dichiarato irregolari le missioni di autista relative alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero, in quanto il fascicolo di cui disponeva non contenevano gli ordini di missione del ricorrente ai quali fa riferimento la Corte dei conti e non consentivano quindi di dimostrare che i tragitti contestati non rientrassero, in modo giustificato, negli ordini di missione medesimi (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 735 ). 448 Applicando il ragionamento esposto al precedente punto 404, si deve rilevare che, nel presente procedimento, la Corte dei conti deduce, facendo riferimento ai relativi ordini di missione contenuti negli allegati, che le missioni di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero avrebbero dovuto iniziare e terminare a Lussemburgo. 449 A tal riguardo, è sufficiente rilevare, al pari della Corte di giustizia, che nella specie il fascicolo di cui dispone il Tribunale non comprende gli ordini di missione del ricorrente relativi alle spese dell’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero, cosicché l’irregolarità delle spese in questione non risulta sufficientemente dimostrata per poter essere contestata al ricorrente. 450 Ciò premesso, si deve concludere che la Corte dei conti, considerando le spese dell’autista di cui alle righe 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero come estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti del ricorrente e imponendone il recupero, è incorsa in un errore di valutazione. La decisione impugnata dev’essere, pertanto, annullata nella parte in cui dispone il rimborso di tali spese, per un importo di EUR 1431,93. – Conclusioni sulle altre spese relative agli autisti 451 Alla luce dei suesposti rilievi, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante le spese relative agli autisti di cui alle righe nn. 57, 103, 106, 138, 142, 143, 147, 151, 153, 157, 161, 167, 176, 187, 196, 199, 214, 237, 247, 277, 310 (in parte), 317, 319 e 320, 335, 339 (in parte), 347, 354, 373 e 374, 382 (in parte) e 391 della tabella di recupero, per un importo di EUR 7971,90. Il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto nella parte riguardante il resto di dette altre spese. c) Conclusione sul quarto motivo di ricorso 452 Alla luce delle suesposte considerazioni, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone il recupero delle domande di rimborso delle spese indicate ai precedenti punti 320, 375, 393 e 451, per un importo pari a EUR 16084,01. Il quarto motivo di ricorso deve essere respinto quanto al resto. 5. Sul quinto motivo di ricorso, relativo all’adagio secondo cui la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo 453 Nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che, a fronte di un procedimento penale in corso nel Granducato di Lussemburgo, la Corte dei conti non avrebbe potuto pronunciarsi prima della pronuncia di una decisione da parte dei giudici penali lussemburghesi, investiti degli stessi fatti su cui si basa la decisione impugnata. Non attendendo l’esito del procedimento penale, la Corte avrebbe disatteso l’adagio secondo cui la pendenza di un giudizio comporta la sospensione del giudizio amministrativo. Nelle proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente ritiene che la Corte non si sia pronunciata in merito a tale motivo. 454 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 455 Si deve rilevare, al pari della Corte dei conti, che, nella sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), la Corte ha respinto un analogo argomento del ricorrente, fondato sull’esistenza di un procedimento penale pendente nel Granducato di Lussemburgo. A tal proposito, anzitutto, la Corte ha osservato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevedeva che i procedimenti avviati dinanzi ad essa ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, del TFUE debbano essere sospesi in caso di avvio di un procedimento penale vertente, in tutto o in parte, sugli stessi fatti (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 83 ). Poi, dopo aver richiamato l’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto, ai sensi del quale, quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione, sotto il profilo disciplinare, sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria, la Corte ha rilevato che i procedimenti relativi alla violazione, da parte di un membro della Corte dei conti, degli obblighi derivanti dalla sua carica ricadono in uno strumento di ricorso autonomo, previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, e tali procedimenti non sono quindi disciplinati dalle norme relative al procedimento disciplinare enunciate dallo Statuto (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punti 84 e 85 ). Infine, la Corte ha concluso che un’eventuale sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, in attesa dell’esito del procedimento penale avviato nel Granducato del Lussemburgo non risultava necessaria dal momento che, in ogni caso, l’esito di tale procedimento non era tale da limitare la portata delle valutazioni che la Corte è tenuta ad effettuare al fine di statuire sul ricorso stesso (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA], C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 88 ). 456 Tale ragionamento deve essere trasposto al presente procedimento avviato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Nessuna norma di diritto dell’Unione prevede, infatti, che il procedimento avviato dinanzi al Tribunale ai sensi di tale disposizione debba essere sospeso qualora sia stato avviato un procedimento penale relativo, in tutto o in parte, agli stessi fatti. Inoltre, le conseguenze finanziarie risultanti dalla violazione, da parte di un membro della Corte dei conti, degli obblighi derivanti dalla propria carica non sono disciplinate dalle norme sul procedimento disciplinare previste dallo Statuto. Tali conseguenze finanziarie sono state applicate conformemente alle disposizioni degli articoli 98 e 100 del regolamento 2018/1046. Inoltre, nell’ambito del presente procedimento, si può anche concludere che un’eventuale sospensione di tale procedimento, in attesa dell’esito del procedimento penale avviato nel Granducato di Lussemburgo, non sia necessaria, in quanto, in ogni caso, l’esito di tale procedimento non sarebbe tale da limitare la portata delle valutazioni che il Tribunale è tenuto a fare per pronunciarsi sul presente ricorso. 457 Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato. 6. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione con riguardo al ricorso ai servizi dell’autista e sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 94 del regolamento 2018/1046 458 Il ricorrente contesta la propria responsabilità in qualità di ordinatore per le spese dei propri autisti, che ammonterebbero a EUR 30501,27 a titolo di retribuzioni e a EUR 40595,15 a titolo di spese di missione e indennità giornaliere, richiamandosi all’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 e sostenendo che tale responsabilità potrebbe sorgere solo in caso di «dolo» o «colpa grave» da parte sua in qualità di ordinatore delle missioni degli autisti. Il ricorrente rileva parimenti che detta disposizione e l’articolo 94 del regolamento 2018/1046 prevedono il deferimento all’organismo specializzato in materia di irregolarità finanziarie in caso di responsabilità dell’agente finanziario. Inoltre, il ricorrente sottolinea di non essere l’ordinatore delle indennità giornaliere degli autisti che lo hanno accompagnato o della loro retribuzione. 459 Il ricorrente ritiene che la Corte dei conti sia venuta meno, da un lato, al proprio obbligo di motivazione, non avendo risposto, nella decisione impugnata, ad «uno degli argomenti sollevati dal [medesimo] nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto al contraddittorio» e, dall’altro, all’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o all’articolo 94 del regolamento 2018/1046. 460 A titolo di raffronto, il ricorrente deduce che lo status di ordinatori dei due Presidenti della Corte dei conti nel corso dei suoi due mandati per quanto riguarda le spese di missione, di rappresentanza e per ricevimenti non ha condotto a mettere in discussione la loro responsabilità. Il ricorrente sostiene, inoltre, che le spese di missione degli autisti erano conformi al contesto normativo in vigore all’epoca dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ossia, in particolare, alle decisioni n. 33-2004 e 19-2009. 461 Nelle proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella specie, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), il ricorrente rileva che la Corte non si è pronunciata sul presente motivo di ricorso, che non era stato sollevato nel procedimento dinanzi ad essa avviato dalla Corte dei conti. 462 La Corte dei conti contesta gli argomenti del ricorrente. 463 In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente si limita ad affermare che la decisione impugnata non risponderebbe ad uno dei suoi argomenti sollevati nell’ambito dell’esercizio del diritto al contraddittorio. In assenza di qualsiasi precisazione dell’argomento di cui trattasi, si deve ritenere che tale censura non soddisfi i requisiti di chiarezza e precisione postulati dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale la quale dev’essere, pertanto, dichiarata irricevibile. 464 Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere i motivi ed argomenti invocati nonché un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑85/92 , EU:T:1993:39 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). L’atto introduttivo deve pertanto chiarire il motivo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (v. sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T‑538/11 , EU:T:2015:188 , punto 131 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 27 novembre 2020, PL/Commissione, T‑728/19 , non pubblicata, EU:T:2020:575 , punto 64 ). 465 [Come rettificato con ordinanza del 24 giugno 2025] In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 94 del regolamento 2018/1046, il ricorrente ha precisato all’udienza di volersi riferire, in realtà, all’articolo 73 del regolamento n. 966/2012 o all’articolo 92 del regolamento 2018/1046. 466 Per quanto riguarda l’esame del merito della censura relativa alla violazione di tali disposizioni, è sufficiente osservare che dalle norme applicabili al ricorso ai servizi di un autista da parte di un membro della Corte dei conti, precisate dalla Corte ai punti da 695 a 700 della sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 ), emerge che incombeva al ricorrente, in qualità di ordinatore delle missioni degli autisti, garantire che, nel redigere gli ordini medesimi, fossero rispettate le norme applicabili in materia. Tale obbligo deve essere considerato indipendente da qualsiasi eventuale ricorso alla procedura stabilita dall’articolo 73 del regolamento n. 966/2012 o dall’articolo 92 del regolamento 2018/1046 o anche dal deferimento all’OLAF. Tali disposizioni sono pertanto irrilevanti ai fini del presente procedimento. 467 Inoltre, la responsabilità del ricorrente in qualità di ordinatore per le missioni degli autisti, siano esse intenzionali o dovute a negligenza grave, non può essere paragonata a quella del Presidente della Corte dei conti in qualità di ordinatore per le spese di missione, rappresentanza e ricevimenti sostenute dai membri della Corte dei conti. Infatti, le missioni degli autisti sono collegate alle attività del ricorrente stesso, mentre non esiste un analogo collegamento tra il membro della Corte dei conti e il suo Presidente per quanto riguarda le missioni del primo. 468 Alla luce dei suesposti rilievi, la censura relativa alla violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 92 del regolamento 2018/1046 dev’essere respinta in quanto infondata. 469 Inoltre, per quanto riguarda la censura con cui il ricorrente contesta la propria responsabilità per le spese degli autisti, che ammonterebbero a EUR 30501,27 a titolo delle loro retribuzioni e a EUR 40595,15 a titolo di spese di missione e indennità giornaliere, tale censura si sovrappone, in sostanza, a quella relativa all’esistenza di «errori manifesti», già esaminata nell’ambito del quarto motivo di ricorso (v. supra , punti da 394 a 451). 470 Alla luce dei suesposti rilievi, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto integralmente. 7. Conclusione sulla domanda di annullamento della decisione impugnata 471 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, senza che sia necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste dal ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante, da un lato, le domande di rimborso delle spese esaminate dal Tribunale al precedente punto 162, in quanto prescritte e, dall’altro, quelle di cui al precedente punto 452. Le spese relative a tutte queste domande ammontano, complessivamente, a EUR 19254,20. La domanda di annullamento della decisione impugnata deve essere respinta quanto al resto. B. Sulle domande di annullamento delle decisioni del contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019 472 Si deve rilevare che, nell’ambito delle domande di annullamento, immediatamente a seguito della domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente chiede, «per quanto necessario», l’annullamento delle decisioni del contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019. A tal proposito, si deve ritenere che, senza formulare alcuna censura specificamente diretta avverso le due decisioni, il ricorrente ne chiede l’annullamento per quanto riguarda l’importo ivi indicato, oltre interessi a decorrere dal 31 maggio 2019, che, secondo i calcoli del contabile della Corte dei conti, sarebbe pari a EUR 153584,10 al 4 giugno 2019 e a EUR 153495,84 al 7 giugno 2019. 473 Nella specie, si deve rilevare che è con la lettera del 7 giugno 2019 che il contabile della Corte dei conti ha preso atto che il pagamento era stato effettuato tenendo conto degli interessi dovuti a quella data (v. supra , punto 57). Conseguentemente, alla luce della conclusione tratta al precedente punto 471, le domande di annullamento della decisione del contabile della Corte dei conti contenuta nella lettera del 7 giugno 2019 devono essere accolte, nella parte in cui prevede l’applicazione, sull’importo indicato al precedente punto 471, di interessi di mora al tasso del 3,5%. 474 Ciò premesso, non risulta necessario disporre l’annullamento della decisione del 4 giugno 2019, recante un importo, oltre interessi dal 31 maggio al 4 giugno 2019, diverso da quello indicato dal contabile della Corte dei conti il 7 giugno 2019 ed effettivamente pagato dal ricorrente. C. Sulle domande di rimborso e di corresponsione degli interessi 475 Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Corte dei conti a restituirgli l’importo da essa qualificato come pagamento indebito, oltre interessi al tasso del 3,5% a decorrere dal 31 maggio 2019, termine impostogli dalla decisione impugnata per il pagamento dell’importo complessivo di EUR 153407,58, sino al giorno del saldo completo. 476 Va ricordato che l’annullamento di un atto da parte della Corte dell’Unione ha l’effetto di eliminare retroattivamente tale atto dall’ordinamento giuridico (v. sentenza del 30 giugno 2021, Mélin/Parlamento, T‑51/20 , non pubblicata, EU:T:2021:398 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). 477 Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo il cui atto è stato dichiarato nullo deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento. L’istituzione convenuta è pertanto tenuta, ai sensi di tale disposizione, ad adottare le misure necessarie per eliminare gli effetti dell’illegittimità accertata (v. sentenza del 30 giugno 2021, Mélin/Parlamento, T‑51/20 , non pubblicata, EU:T:2021:398 , punto 69 e giurisprudenza ivi citata). 478 Inoltre, nel caso in cui all’atto annullato sia già stata data esecuzione, l’annullamento dei suoi effetti richiede, in linea di principio, il ripristino della situazione giuridica in cui il ricorrente si trovava prima della sua adozione (v. sentenza del 30 giugno 2021, Mélin/Parlamento, T‑51/20 , non pubblicata, EU:T:2021:398 , punto 70 e giurisprudenza ivi citata). 479 Per quanto riguarda l’applicazione di interessi al tasso del 3,5% a decorrere dal 31 maggio 2019, si deve osservare quanto segue. 480 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora talune somme siano state riscosse in violazione del diritto dell’Unione, da tale diritto discende l’obbligo di restituirle corredate di interessi. Ciò avviene, segnatamente, qualora talune somme siano state riscosse in applicazione di un atto dell’Unione dichiarato invalido o annullato dal giudice dell’Unione (sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Princeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punti 66 e 67 ). 481 Per quanto attiene, in particolare, all’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di un atto che ha comportato il versamento di una somma all’Unione, la Corte ha dichiarato che il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore a eseguire quanto prima la sentenza di annullamento (sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Princeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punto 68 ). 482 Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte dei conti all’udienza, gli interessi devono essere calcolati a decorrere dal 7 giugno 2019, ossia dalla data di pagamento da parte del ricorrente. Il riconoscimento di interessi di mora a decorrere dalla data di pagamento della somma in questione da parte del ricorrente persegue l’obiettivo di risarcire forfettariamente il ricorrente per la privazione dell’uso dei propri fondi (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 , UE:C:2021:39 , punto 85 ). 483 Per quanto riguarda il tasso di interesse richiesto dal ricorrente, ossia il 3,5%, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2018/1046, il tasso di interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui il pagamento è dovuto, aumentato di tre punti e mezzo percentuali (v., per analogia, ordinanza del 27 gennaio 2016, ANKO/Commissione e REA, T‑165/14 DEP , non pubblicata, EU:T:2016:108 , punto 50 ). 484 Laddove il ricorrente chiede il pagamento degli interessi solo al tasso del 3,5% e non al tasso fissato dalla BCE per le proprie principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, occorre unicamente dichiarare che, nella specie, l’importo di EUR 19254,20 produce, a decorrere dal 7 giugno 2019, interessi di mora al tasso del 3,5%, fino al giorno del saldo completo da parte della Corte dei conti. D. Sulla domanda di risarcimento 485 Il ricorrente chiede la condanna della Corte dei conti al risarcimento dei danni morali che avrebbe subito e che egli valuta, in via equitativa, in EUR 50000. Egli deduce al riguardo che la Corte dei conti avrebbe nuociuto alla sua carriera e alla sua reputazione con le sue successive comunicazioni sull’esistenza e sulle conclusioni della relazione dell’OLAF, quando egli stesso non disponeva di tale relazione, né di un’eventuale relazione preliminare del presidente della Corte dei conti. A tal proposito, il ricorrente sottolinea che la relazione dell’OLAF è stata messa a disposizione dei membri della Corte dei conti e del comitato di controllo del bilancio del Parlamento il 3 luglio 2018, mentre la relazione preliminare del presidente della Corte dei conti, comprendente la relazione dell’OLAF, gli è stata notificata solo il 5 ottobre 2018. Tuttavia, egli fa presente che, «in base ad una fuga di notizie», l’11 luglio 2018 la stampa aveva già diffuso l’esistenza e le conclusioni della relazione dell’OLAF. In tale contesto, egli contesta alla Corte dei conti di non aver svolto un’indagine per individuare la fonte precisa della «fuga di notizie». Il ricorrente precisa, inoltre, che in pari data, ossia l’11 luglio 2018, la Corte dei conti ha emesso un comunicato stampa e una comunicazione a tutto il proprio personale. 486 Il ricorrente ritiene che, facendo propria l’indagine dell’OLAF nelle comunicazioni che lo coinvolgevano e indicando che sarebbero state adottate misure ai fini del recupero delle spese fraudolente, la Corte dei conti abbia diffuso l’informazione secondo cui il ricorrente si sarebbe reso colpevole di malversazioni, pregiudicando gravemente la presunzione di innocenza che gli spettava. A suo parere, la Corte dei conti avrebbe, in tal modo, preso posizione senza essere adeguatamente edotta, violando i requisiti del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta e le sue stesse competenze. Il ricorrente fa inoltre valere l’inosservanza delle garanzie procedurali previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Regolamento interno della Corte dei conti. 487 Nella sua replica, il ricorrente deduce la violazione, da parte della Corte dei conti, del principio della presunzione di innocenza, del principio di buona amministrazione, in particolare della regola dell’imparzialità e del dovere di diligenza che incombe alle istituzioni dell’Unione, nonché delle garanzie procedurali e del dovere di riservatezza. 488 La Corte dei conti considera irricevibile la domanda di risarcimento del ricorrente, in quanto proposta nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e non nell’ambito di un autonomo ricorso proposto ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. All’udienza essa ha dichiarato di non contestare il fatto che sia possibile, in linea di principio, proporre una domanda risarcitoria e una domanda di annullamento nell’ambito dello stesso ricorso. Tuttavia, a suo avviso, la domanda di risarcimento danni del ricorrente sarebbe irricevibile in quanto non svilupperebbe, in misura sufficiente, tutte le condizioni cui è subordinata la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ricordando che solo nella replica il ricorrente avrebbe proceduto ad articolare la propria domanda risarcitoria in modo più strutturato. 489 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che ricorrano congiuntamente varie condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (v. sentenza del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P , EU:C:2016:701 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). 490 Qualora non ricorra una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le domande di risarcimento devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare se le altre due condizioni siano soddisfatte (v. ordinanza dell’11 novembre 2014 nella causa T‑22/14 , Bergallou/Parlamento e Consiglio, non pubblicata, EU:T:2014:954 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 491 A sostegno della propria domanda di risarcimento danni, il ricorrente contesta, in sostanza, alla Corte dei conti un duplice comportamento: da un lato, di non aver svolto un’indagine per individuare la fonte precisa della «fuga di notizie» in merito all’esistenza e alle conclusioni della relazione dell’OLAF nei suoi confronti e, dall’altro, di aver emesso un comunicato stampa e una comunicazione a tutto il suo personale l’11 luglio 2018, vale a dire, a seguito di tale «fuga» di notizie, ma prima che venisse notificata al ricorrente la relazione dell’OLAF o la relazione preliminare del presidente della Corte dei conti. 492 A tal proposito, va rilevato che, all’udienza, la Corte dei conti ha precisato che non c’era stato alcun comunicato stampa di propria iniziativa, cosa che il ricorrente non ha contestato. L’esistenza di un comunicato stampa non risulta nemmeno dagli atti. Pertanto, nell’ambito dell’esame della presente domanda di risarcimento, la censura del ricorrente fondata sull’esistenza di un comunicato stampa della Corte dei conti dev’essere respinta a priori in quanto non sufficientemente provata. 493 Inoltre, è sufficiente rilevare che dalle osservazioni svolte dalla Corte dei conti all’udienza, non contestate a tale riguardo dal ricorrente, risulta che essa ha emanato una comunicazione a tutto il proprio personale l’11 luglio 2018 solo dopo che, «in base ad una fuga di notizie», la stampa aveva già diffuso l’esistenza e le conclusioni della relazione dell’OLAF. All’udienza, la Corte dei conti ha precisato di aver risposto ad alcune domande poste al riguardo dai giornalisti, le cui risposte sono state successivamente diffuse a tutto il personale. Ciò risulta parimenti confermato, da un lato, dal tenore stesso della comunicazione della Corte dei conti al proprio personale, in cui si fa riferimento a «domande poste dalla stampa» e, dall’altro, dall’articolo di stampa richiamato dal ricorrente al punto 234 del ricorso, che fa riferimento a una «fonte ben informata che ha parlato a condizione di anonimato» fornendo informazioni alla stampa sull’indagine dell’OLAF nei confronti del ricorrente. 494 Ne consegue che è stata tale «fuga» di informazioni preliminari alla stampa da parte di un terzo anonimo ad essere all’origine della successiva comunicazione della Corte dei conti a tutto il proprio personale e che costituisce, in realtà, il fondamento delle censure del ricorrente relative al preteso danno subito con riguardo alla propria carriera ed alla propria reputazione. Tuttavia, così stando le cose, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova atto a dimostrare che la fuga di notizie alla stampa quanto all’esistenza e alle conclusioni della relazione dell’OLAF nei suoi confronti fosse imputabile alla Corte dei conti. 495 Di conseguenza, poiché il ricorrente non ha dimostrato che il preteso danno alla propria carriera e alla propria reputazione sia la conseguenza diretta di un atto imputabile alla Corte dei conti, si deve ritenere esclusa qualsiasi colpa da parte di quest’ultima e che la prima condizione per il sorgere della responsabilità dell’Unione, tra quelle richiamate al precedente punto 489, non è soddisfatta. Inoltre, sebbene contesti alla Corte dei conti di non aver svolto un’indagine per individuare la fonte precisa della «fuga di notizie» alla stampa di cui trattasi, il ricorrente non indica il fondamento normativo in base al quale la Corte dei conti sarebbe stata vincolata da un obbligo del genere, considerato che, peraltro, la «fuga di notizie» non le era peraltro imputabile. 496 Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente dev’essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità. V. Sulle spese 497 A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 134, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. 498 Sebbene la decisione impugnata sia annullata in ragione della somma di EUR 19254,20, pari ad un ottavo circa della somma complessiva di EUR 153407,58, ritenuta indebita dalla Corte dei conti, si deve rilevare che il ricorrente è rimasto soccombente per sette ottavi di quest’ultima somma nonché con riguardo alla propria domanda di risarcimento del danno. Il ricorrente deve essere pertanto condannato a farsi carico delle spese della Corte dei conti e di quattro quinti delle proprie spese, mentre la Corte dei conti si farà carico del quinto rimanente. Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della Corte dei conti europea dell’11 aprile 2019 recante accertamento di un credito e recupero nei confronti di CQ, che qualifica la somma di EUR 153407,58 come importo indebitamente percepito e ne ordina il recupero, è annullata nella parte relativa ad un importo di EUR 19254,20, e la decisione contenuta nella nota del contabile della Corte dei conti del 7 giugno 2019 è annullata nella parte in cui prevede il pagamento di interessi di mora al tasso di tre punti e mezzo percentuali su tale importo. 2) La somma di EUR 19254,20 sarà gravata da interessi di mora al tasso di tre punti e mezzo percentuali a partire dal 7 giugno 2019 fino al completo pagamento da parte della Corte dei conti. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) CQ è condannato a farsi carico delle spese della Corte dei conti nonché di quattro quinti delle sue proprie spese, mentre la Corte dei conti si farà carico del restante quinto. da [OSCURATO:PERSONA] Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] I. Contesto normativo A. Trattato FUE B. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 C. Norme interne adottate dalla Corte dei conti 1. Decisione n. 1-2003 relativa alle spese di missione dei membri della Corte dei conti 2. Decisione n. 7-2004 sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei membri della Corte dei conti 3. Decisione n. 33-2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti 4. Decisione n. 19-2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti 5. Codice di condotta per i membri della Corte dei conti del 2012 II. Fatti A. Misure preliminari adottate dalla Corte dei conti B. Indagine dell’OLAF C. Procedimenti penali avviati dalle autorità del Granducato di Lussemburgo D. Avvio del procedimento in seno alla Corte dei conti E. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea F. Recupero da parte della Corte dei conti di spese considerate indebite III. Conclusioni delle parti IV. In diritto A. Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata 1. Sul primo motivo di ricorso, relativo all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF e della sua relazione 2. Sul secondo motivo di ricorso, relativo al mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Corte dei conti, in particolare, alla violazione, in qualità di ordinatore, dell’obbligo di provare gli addebiti e alla violazione dell’obbligo di motivazione 3. Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del requisito del termine ragionevole a) Sul termine di prescrizione b) Sulle domande di rimborso del ricorrente corrispondenti alle righe dal n. 1 al n. 261 della tabella di recupero 1) Sul primo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 2) Sul secondo gruppo di domande di rimborso del ricorrente 3) Sul terzo gruppo di domande di rimborso del ricorrente c) Conclusione sul terzo motivo di ricorso 4. Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e all’esistenza di «errori manifesti» a) Sulla ricevibilità della censura relativa ad «errori manifesti» b) Nel merito 1) Considerazioni preliminari i) Sull’ampiezza dell’esame della censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento ii) Sulla portata del riesame delle censure relative al legittimo affidamento del ricorrente quanto alla regolarità delle proprie missioni e dell’esistenza di «errori manifesti». iii) Sulla portata del sindacato del Tribunale iv) Sulle conseguenze da trarre, nell’ambito del presente ricorso, dalla sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/[OSCURATO:PERSONA] (C‑130/19), sulle irregolarità contestate dalla Corte dei conti al ricorrente 2) Sulle spese di missione e le indennità giornaliere i) Missioni aventi ad oggetto incontri con leader politici e membri dei loro gabinetti ii) Sulle altre missioni – Sulle missioni di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 57 e 391 della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 137, 143, 155 (in parte) e 290 della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (in parte) e 373 e 374 (in parte) della tabella di recupero – Sulle missioni di cui alle righe nn. 128, 411 e 412 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 347 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 310 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 335 della tabella di recupero – Sulla missione di cui alla riga n. 63 della tabella di recupero iii) Conclusione sulle spese di missione e sulle indennità giornaliere 3) Spese di rappresentanza e per ricevimenti i) Sulle spese di rappresentanza relative ad incontri con uomini politici e membri dei loro gabinetti, membri del partito politico in questione ii) Sulle spese di rappresentanza relative a incontri con persone diverse dai politici membri del partito politico in questione – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 56, 138, 196, 284 e 382 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 17, 28 e 290 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 314 e 319 e 320 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alla riga n. 339 della tabella di recupero – Sulle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 98 e 281 della tabella di recupero – Conclusione relativa alle spese di rappresentanza per incontri con altre persone iii) Sui ricevimenti nel luogo di origine del ricorrente 4) Sulle spese relative all’uso di un’automobile di servizio e ai servizi di un autista i) Sulle spese dell’autista relative alle missioni del ricorrente o alle spese di rappresentanza in occasione di incontri con membri del partito politico in questione ii) Sulle altre spese relative agli autisti – Sulle spese dell’autista di cui alle righe nn. 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310, 335, 347, 354 e 391 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 138, 196, 319 e 320, 339 (in parte) e 382 (in parte) della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 379 e 403 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 38 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 106, 147, 151, 153, 167 e 214 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 142 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 187 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alla riga n. 247 della tabella di recupero – Sulle spese relative all’autista di cui alle righe nn. 176, 317 e 373 e 374 della tabella di recupero – Conclusioni sulle altre spese relative agli autisti c) Conclusione sul quarto motivo di ricorso 5. Sul quinto motivo di ricorso, relativo all’adagio secondo cui la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo 6. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione con riguardo al ricorso ai servizi dell’autista e sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 966/2012 o dell’articolo 94 del regolamento 2018/1046 7. Conclusione sulla domanda di annullamento della decisione impugnata B. Sulle domande di annullamento delle decisioni del contabile della Corte dei conti del 4 e del 7 giugno 2019 C. Sulle domande di rimborso e di corresponsione degli interessi D. Sulla domanda di risarcimento V. Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris