Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:469
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0302
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 giugno 2019 (
1
)
Causa C‑302/18
X
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione del contenzioso per gli stranieri, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo – Requisito della disponibilità di risorse stabili, regolari e sufficienti – Risorse proprie – Provenienza delle risorse – Risorse provenienti da un terzo – Impegno di presa in carico – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)»
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione del contenzioso per gli stranieri, Belgio) verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (
2
).
2.
La direttiva 2003/109 mira, in particolare, a stabilire le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, e a conferire un insieme di diritti ai detentori di tale status (
3
). Una delle condizioni, alle quali è subordinata l’acquisizione di detto status impone, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, che il cittadino comprovi di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento proprio e dei suoi familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
3.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia fra X e lo Stato belga, relativa, segnatamente, al rigetto di una domanda di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo con la motivazione che X non disponeva di risorse proprie e non soddisfaceva pertanto il requisito delle risorse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
4.
In tale contesto, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla questione se, in sostanza, il requisito consistente nel disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 riguardi unicamente le risorse proprie del cittadino di un paese terzo o se, indipendentemente dalla loro provenienza, esse includano anche risorse messe a disposizione di quest’ultimo da un terzo o da un familiare. Se del caso, il giudice del rinvio chiede se un impegno di presa in carico assunto da un terzo o da un familiare, come quello nel caso di specie, sia sufficiente a dimostrare che le risorse sono a disposizione del richiedente.
5.
A temine della mia esposizione, proporrò alla Corte di rispondere a tali questioni nel senso che siffatta condizione non contiene alcuna prescrizione particolare per quanto attiene alla provenienza delle risorse. Tuttavia, nel caso di risorse provenienti da un terzo o da un familiare del richiedente, come nelle circostanze del procedimento principale, è necessario che le autorità nazionali verifichino che esse siano sufficienti e presentino una certa permanenza e una certa continuità che consentano ragionevolmente di escludere che il richiedente divenga un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. A tal fine, le autorità nazionali devono prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, fra le quali figura il carattere sufficientemente preciso, durevole e giuridicamente vincolante di un impegno di presa in carico da parte di un terzo o di un familiare del richiedente.
II.
Contesto normativo
A.
Direttiva 2003/109
6.
Il considerando 7 della direttiva 2003/109 prevede quanto segue:
«Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un’assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l’adempimento degli obblighi fiscali».
7.
L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», al suo paragrafo 1, lettera a), stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:
a)
di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo».
B.
Normativa belga
8.
L’articolo 15 bis, paragrafo 1, della wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (legge del 15 dicembre 1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri; in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), dispone quanto segue:
«Fatti salvi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, deve essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo allo straniero non cittadino dell’Unione europea, il quale soddisfi i requisiti fissati al paragrafo 3 e dimostri un soggiorno legale e ininterrotto nel Regno nei cinque anni che precedono immediatamente la richiesta di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo».
9.
L’articolo 15 bis, paragrafo 3, della legge sugli stranieri, il quale recepisce l’articolo 5 della direttiva 2003/109, prevede quanto segue:
«Lo straniero di cui al [paragrafo 1] deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato, nonché di un’assicurazione malattia che copra i rischi in Belgio. (…)».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
10.
Il 26 luglio 2007, X, che ha dichiarato di avere la cittadinanza del Camerun, ha presentato una domanda di visto di lungo soggiorno nella sua qualità di studente presso le autorità belghe. Il visto per studenti gli veniva concesso e il suo soggiorno veniva prolungato annualmente fino al 15 gennaio 2016. Poiché egli era in possesso di un permesso di lavoro, il 19 gennaio 2016 veniva accordato al medesimo un titolo di soggiorno valido fino al 14 gennaio 2017.
11.
Il 27 dicembre 2016, X ha presentato una domanda intesa ad ottenere il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo. A sostegno della sua domanda, egli ha prodotto, segnatamente, quali prove di mezzi di sostentamento stabili, regolari e sufficienti ai sensi dell’articolo 15 bis, paragrafo 3, della legge sugli stranieri, taluni contratti di lavoro, un avviso di accertamento e buste paga a nome di suo fratello. Inoltre, X ha prodotto un documento firmato dal fratello, con il quale quest’ultimo si impegnava a provvedere affinché «l’interessato disponesse (…), per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato in conformità all’articolo 15 bis della [legge sugli stranieri]».
12.
Con decisione del 5 aprile 2017, il delegato dello staatssecretaris voor Asiel en Migratie en [OSCURATO:PERSONA] (segretario di Stato per l’Asilo e l’Immigrazione, Belgio) ha respinto tale domanda, con la motivazione che X non possedeva risorse proprie. Tale autorità ha osservato che X non esercitava più un’attività retribuita dal 31 maggio 2016, che non disponeva attualmente di alcuna risorsa e che menzionava risorse di suo fratello.
13.
X ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso tale decisione, sostenendo che quest’ultima era fondata su un’interpretazione erronea del requisito relativo alle risorse, previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, disposizione recepita dall’articolo 15 bis, paragrafo 3, della legge sugli stranieri.
14.
Secondo X, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non esige che possano essere prese in considerazione soltanto le risorse proprie del richiedente. A tal riguardo, X ha fatto valere, segnatamente, che il requisito che richiede la disponibilità di risorse stabili, regolari e sufficienti previsto a tale articolo 5, paragrafo 1, lettera a), doveva essere interpretato alla luce di quello che richiede la disponibilità di risorse economiche sufficienti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
4
). Sarebbe necessario, in relazione a detto articolo 5, paragrafo 1, lettera a), applicare per analogia la giurisprudenza della Corte secondo la quale l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38 non conterrebbe il minimo requisito in merito alla provenienza delle risorse, che potrebbero pertanto essere fornite da un familiare (
5
).
15.
In tale contesto, con decisione del 14 dicembre 2017, pervenuta alla Corte il 4 maggio 2018, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione del contenzioso per gli stranieri, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della [direttiva 2003/109], che dispone (tra l’altro) che, per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi devono comprovare che “dispongono”, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, debba essere interpretato nel senso che dette risorse possono essere unicamente “risorse proprie” del cittadino del paese terzo.
2)
O se sia sufficiente, a tal proposito, che dette risorse siano a disposizione del cittadino di un paese terzo, senza che siano poste ulteriori condizioni relative alla provenienza delle medesime, cosicché queste possono essere messe a disposizione del cittadino del paese terzo anche da un familiare o da un altro terzo.
3)
In caso di risposta affermativa all’ultima questione, se in tal caso un impegno di presa in carico assunto da un terzo, in cui detto terzo si impegna a garantire che il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo “disponga per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato”, sia sufficiente a comprovare che il richiedente può disporre di risorse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2003/109]».
16.
Sono state depositate osservazioni scritte da X, dai governi belga, ceco, tedesco, francese, italiano e austriaco, nonché dalla Commissione europea.
IV.
Analisi
17.
Con le sue tre questioni pregiudiziali, che esaminerò congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il requisito della disponibilità di risorse stabili, regolari e sufficienti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 riguardi unicamente le «risorse proprie» del cittadino di un paese terzo oppure se, indipendentemente dalla loro provenienza, esse includano anche risorse messe a disposizione di quest’ultimo da un terzo o da un suo familiare. Se del caso, il giudice del rinvio chiede se un impegno di presa in carico assunto da un terzo o da un familiare, come quello di cui al procedimento principale, sia sufficiente a comprovare che le risorse sono a disposizione del richiedente.
18.
Rilevo che il giudice del rinvio non ha definito, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i termini «risorse proprie» figuranti nella prima questione pregiudiziale. Alla luce del contesto nel quale si iscrivono le questioni pregiudiziali e della loro formulazione, le intendo nel senso che il giudice del rinvio chiede se risorse non
generate
dal richiedente, ossia da un’attività economica esercitata dal medesimo o da un diritto proprio (
6
), siano escluse dal requisito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
19.
In altre parole, occorre interrogarsi sull’incidenza della provenienza delle risorse al fine di soddisfare il requisito posto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
20.
A tal riguardo, le posizioni delle parti interessate si suddividono principalmente in tre gruppi.
21.
Secondo X e la Commissione, la provenienza delle risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non è rilevante e nulla osta, in linea di principio, a che un aiuto finanziario di un terzo possa soddisfare i criteri previsti a tale disposizione. Per quanto riguarda un impegno di presa in carico, come quello di cui al procedimento principale, spetterebbe al giudice del rinvio determinare segnatamente, da un lato, se il benefattore che assume siffatto impegno disponga effettivamente di risorse sufficienti al sostentamento proprio, nonché a quello del richiedente e della sua famiglia e, dall’altro, se il rapporto fra il benefattore e il richiedente sia sufficientemente stabile per ritenere che l’impegno sarà effettivamente onorato in caso di bisogno.
22.
I governi tedesco, francese e austriaco ritengono, in sostanza, che la direttiva 2003/109 non escluda che le risorse provengano da un familiare del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo o da un terzo, a condizione che esse siano
fondate su un diritto idoneo ad essere fatto valere in giudizio da detto richiedente
, come un diritto ad un assegno alimentare nei confronti di un’altra persona oppure risorse connesse al regime patrimoniale fra coniugi del richiedente (
7
). Tali governi ne deducono che un impegno di presa in carico come quello di cui al procedimento principale non sia contemplato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, poiché un siffatto impegno non sarebbe fondato su alcun obbligo legale (
8
).
23.
Infine, i governi belga, italiano e ceco ritengono che le risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 si limitino a quelle generate dal richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo (
9
).
24.
Osservo che le questioni sollevate nella specie non sono state ancora oggetto di una valutazione da parte della Corte. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dall’imperativo dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, qualora un atto dell’Unione non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per la determinazione di una nozione particolare, discende che tale nozione deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma, che la Corte ricerca tenendo conto dei termini della disposizione interessata, del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (
10
). È sulla base di tali elementi che occorre rispondere alle questioni sollevate.
A.
Sull’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109
25.
Rilevo anzitutto che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce del suo tenore letterale, non contiene un requisito esplicito in relazione alla provenienza delle risorse.
26.
Osservo poi che da un esame comparato delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione emergono divergenze terminologiche in un numero elevato delle medesime per quanto attiene alla nozione di «risorse» intesa nel suo senso abituale (
11
).
27.
Infatti, mentre diverse versioni linguistiche impiegano l’equivalente del termine «risorse» inteso nel senso ampio di «mezzi finanziari» (
12
), il che potrebbe essere un indizio della scarsa rilevanza della provenienza di tali risorse, altre versioni linguistiche utilizzano il termine «redditi», il quale suggerisce un significato più restrittivo, che implica una retribuzione come la retribuzione lavorativa, e che lascia intendere che si tratterebbe, piuttosto, di risorse generate dal richiedente (
13
).
28.
Alla luce di tale disparità, occorre rilevare che la nozione di «risorse» non riveste un significato univoco (
14
).
29.
Ciò premesso, tale interpretazione più restrittiva dovuta all’impiego del termine «redditi» in talune versioni linguistiche potrebbe essere corroborata dal fatto che il considerando 7 della direttiva 2003/109 specifica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l’adempimento degli obblighi fiscali, poiché tali contributi ed adempimenti si basano, per loro natura, su risorse generate dal richiedente.
30.
È segnatamente in tale ottica che i governi belga, ceco e italiano fanno valere che le risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 si limitano a quelle generate dal richiedente.
31.
A mio avviso, è indubbio che le risorse generate dal cittadino di un paese terzo, come retribuzioni, redditi provenienti da un’attività professionale o da una pensione di vecchiaia, siano risorse che, per loro natura, sono più comunemente ritenute munite dei caratteri di stabilità e di regolarità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, come lascia intendere il considerando 7 di tale direttiva.
32.
Cionondimeno, una siffatta concezione limitata della nozione di «risorse» non mi sembra emergere in maniera chiara dal testo di tale articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che non è esplicito sulla provenienza delle risorse ma provvede piuttosto a
qualificare
tali risorse, in quanto esse devono essere a disposizione del richiedente ed essere stabili, regolari e sufficienti al sostentamento del cittadino di un paese terzo che chieda lo status di soggiornante di lungo periodo e a quello dei suoi familiari.
33.
In altre parole, l’interpretazione letterale di tale disposizione mi porta a concludere che, pur se siffatta disposizione riguarda, in prima linea, le risorse generate dal richiedente (
15
), risorse messe a disposizione da un terzo non sono escluse, a condizione che esse presentino lo stesso carattere di stabilità, regolarità e sufficienza, con riferimento alla loro natura, che nel caso in cui tali risorse fossero generate dal cittadino del paese terzo stesso.
34.
Tale posizione è corroborata, a mio avviso, dalla genesi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 (sezione B), nonché dall’interpretazione teleologica della direttiva 2003/19, del suo articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e dal contesto in cui si inserisce tale articolo (sezione C).
B.
Sulla genesi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109
35.
Anzitutto, rilevo che la questione della provenienza delle risorse previste all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non sembra essere stata discussa al momento dell’adozione di tale direttiva.
36.
Inoltre, dall’esame dei lavori preparatori di detta direttiva emerge, a mio avviso, un’ambiguità quanto all’utilizzazione del termine «risorse», simile a quella richiamata al paragrafo 27 delle presenti conclusioni in relazione all’interpretazione letterale di tale nozione.
37.
Infatti, in talune versioni linguistiche della proposta iniziale della direttiva, la relazione precisa, quanto al requisito di cui trattasi (
16
), che la stabilità delle «risorse» del richiedente lo status di lungo periodo va accertata in base alla natura e alla regolarità dei «redditi» della persona di cui trattasi, mentre il testo proposto in queste stesse versioni linguistiche della disposizione impiega unicamente il termine «risorse» per l’accertamento di questo stesso criterio (
17
). Altre versioni linguistiche impiegano unicamente il termine «redditi» (
18
).
38.
Questo tipo di ambiguità si ritrova peraltro nel seguito dei lavori preparatori. A titolo di esempio, talune versioni linguistiche del parere del Comitato delle regioni sulla proposta di direttiva si riferiscono esplicitamente a «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo (
19
), mentre altre versioni linguistiche non sono esplicite sul punto (
20
).
39.
La genesi della direttiva 2003/109 non consente dunque di chiarire la questione della provenienza delle risorse.
40.
Ciò premesso, risulta tuttavia dalla relazione della proposta iniziale di direttiva concernente la disposizione di cui trattasi che i criteri di valutazione previsti all’articolo 5 sono
rigorosamente stabiliti
in modo da non inficiare la possibilità di accedere allo status di residente di lungo periodo e armonizzare i requisiti di acquisizione di tale status in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
21
).
41.
A mio avviso, tale punto della proposta della Commissione suggerisce che, nell’ambito dell’interpretazione di siffatto articolo 5, non può essere richiesto che le risorse del richiedente abbiano una provenienza particolare, allorché una siffatta provenienza non sia prevista in modo chiaro dal legislatore.
C.
Sull’interpretazione teleologica della direttiva 2003/109, del suo articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e sul contesto nel quale tale articolo si inserisce
42.
Per quanto riguarda, in primo luogo,
l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/109
, esso non esige, a mio avviso, che le risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 abbiano una provenienza particolare.
43.
Infatti, l’obiettivo principale della direttiva 2003/109 è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli [OSCURATO:PERSONA] membri (
22
) e, a tal fine, detta direttiva, al suo articolo 4, paragrafo 1, prevede la durata del soggiorno quale
criterio principale
per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Tale articolo richiede in tal senso che il cittadino abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio dello Stato membro di cui trattasi prima della presentazione della pertinente domanda (
23
). Come sottolineato dal governo francese, la direttiva 2003/109 si applica a tal riguardo, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che essi esercitino o meno un’attività economica (
24
).
44.
Da siffatto punto di vista, la provenienza delle risorse non ha un’importanza particolare, e l’obiettivo della direttiva 2003/109 non esige che le risorse siano generate dall’attività economica del richiedente.
45.
Tale interpretazione è avvalorata, a mio avviso, dall’economia generale di tale direttiva. Infatti, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2003/109, incluso il suo articolo 5, stabilisce
condizioni
precise sostanziali
che devono essere rispettate prima che gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati rilascino i permessi di soggiorno richiesti e che, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/109 e del sistema da questa istituito, i cittadini di paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni previste da tale direttiva, hanno
il diritto
di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo nonché gli altri diritti derivanti dalla concessione di detto status (
25
).
46.
Ne consegue, a mio avviso, che la direttiva 2003/109 prevede in maniera esaustiva i requisiti sostanziali che il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo deve soddisfare, nonché i motivi che possono giustificare il diniego di tale status. Da questo punto di vista, il fatto di respingere una domanda di siffatto status per il solo motivo che le risorse provengono da un terzo mi sembra contrario all’economia generale di tale direttiva e all’obiettivo da essa perseguito.
47.
Per quanto riguarda, in secondo luogo,
l’obiettivo perseguito dal requisito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109
, esso consiste nell’evitare che il cittadino divenga un onere per lo Stato membro, come enunciato al considerando 7 della direttiva 2003/109. Si pone dunque la questione se tale obiettivo esiga una provenienza particolare delle risorse.
48.
A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte relativa al requisito delle risorse previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 apporta, a mio avviso, elementi interpretativi utili, benché il testo di tale disposizione, il contesto in cui si inserisce e l’obiettivo di tale direttiva siano diversi da quelli dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
49.
Più specificamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, come interpretato alla luce del suo considerando 10, prevede che una delle condizioni alternative alle quali è subordinato il diritto di ciascun cittadino dell’Unione e dei suoi familiari che lo accompagnano di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi e fino a cinque anni (
26
) è quella di disporre, per se stesso e per i propri familiari,
di risorse economiche sufficienti
, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno (
27
).
50.
La Corte ha dichiarato che l’espressione «disporre» di risorse economiche sufficienti, figurante a tale articolo 7, paragrafo 1, lettera b), deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che i cittadini dell’Unione dispongano di siffatte risorse, senza che tale disposizione contenga il minimo requisito in merito alla provenienza delle medesime, che possono essere fornite, segnatamente, dal cittadino di un paese terzo (
28
). La Corte ha aggiunto che un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse nel senso che l’interessato debba disporre autonomamente di tali risorse e che non possa avvalersi, a tale proposito, delle risorse di un familiare che lo accompagna, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata nella direttiva 2004/38, un requisito attinente alla provenienza di tali risorse. Tale requisito rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito all’articolo 21 TFUE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ovvero la protezione delle finanze pubbliche degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
29
).
51.
La Corte ha specificato che una condizione relativa all’esistenza di un vincolo giuridico tra il dispensatore e il beneficiario delle risorse è sproporzionata, poiché la perdita di risorse sufficienti, siano esse personali o provenienti da un terzo, è sempre un rischio latente, e ciò anche quando tale terzo si sia impegnato a sostenere finanziariamente il titolare del diritto di soggiorno. Secondo la Corte, l’origine di tali risorse non ha pertanto incidenza automatica sul rischio che tale perdita si verifichi, dato che la realizzazione di un rischio del genere dipende da un’evoluzione delle circostanze (
30
).
52.
A mio avviso, tale giurisprudenza è trasponibile ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 solo nella misura in cui tale disposizione non contenga neanche un requisito concernente la provenienza delle risorse.
53.
Infatti, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, il quale, al pari dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, non è esplicito sulla provenienza delle risorse nel suo testo e persegue lo stesso obiettivo di protezione delle finanze pubbliche degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ritengo che una provenienza particolare non costituisca un requisito necessario al fine di conseguire l’obiettivo di tale articolo 5, paragrafo 1, lettera a). In conformità a quanto esposto dalla Corte, l’origine delle risorse non ha un’incidenza
automatica
sul rischio che la perdita di tali risorse si verifichi (
31
).
54.
Tuttavia, come invocato correttamente, in particolare, dai governi belga, austriaco, tedesco e francese, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 è più rigoroso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, segnatamente in quanto, a differenza di quest’ultima disposizione, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/109 impone criteri supplementari, ossia che le risorse siano
stabili
e
regolari
. Inoltre, il secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 richiede che le risorse siano valutate con riferimento, segnatamente, alla loro
natura
(
32
).
55.
Al fine di identificare l’incidenza della provenienza delle risorse sulla soddisfazione di tali criteri (sezione 2), occorre, anzitutto, specificare la portata di questi ultimi (sezione 1).
1.
Sulla portata dei criteri di stabilità e di regolarità delle risorse con riferimento alla loro natura
56.
In primo luogo, per quanto attiene alla portata dei criteri di stabilità e di regolarità, osservo che la Corte si è già pronunciata su tale aspetto nell’ambito della direttiva 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
57.
Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva contiene un requisito attinente alle risorse, il cui testo e obiettivo sono simili a quelli dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109. La prima disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di chiedere, al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare, la prova che il soggiornante disponga di «risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato» (
33
).
58.
La Corte ha dichiarato che l’impiego dei termini «stabili» e «regolari» implica che le risorse economiche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 presentino
una certa permanenza e una certa continuità
. La Corte ha precisato che l’interessato deve provare che dispone di risorse sufficienti
nel momento
in cui la sua domanda viene esaminata e che, dato che risulta dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva che le risorse dell’interessato devono essere non soltanto «sufficienti», ma anche «stabili e regolari», tali requisiti implicano necessariamente, segnatamente alla luce del suo testo e del suo obiettivo,
un esame in prospettiva
delle risorse suddette da parte dell’autorità nazionale competente, ossia
la valutazione della futura evoluzione
della situazione finanziaria dell’interessato successivamente all’ottenimento del permesso di soggiorno richiesto (
34
).
59.
Al pari dei governi francese e austriaco, ritengo che tale analisi della Corte possa essere trasposta per l’interpretazione dei requisiti di stabilità e di regolarità delle risorse previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Ne risulta che, nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, le autorità competenti devono verificare, basandosi su una valutazione in prospettiva, che le risorse del richiedente presentino una certa permanenza e una certa continuità.
60.
In altre parole, i criteri di stabilità e di regolarità implicano che le autorità nazionali debbano poter ragionevolmente escludere che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro a causa del ricorso all’assistenza sociale.
61.
In secondo luogo, il fatto che tale valutazione in prospettiva debba essere effettuata con riferimento alla
natura
delle risorse, come richiesto dal secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, implica, a mio avviso, che occorre prendere in considerazione
tutti gli elementi caratteristici delle risorse in questione idonei ad influenzare la valutazione del loro carattere permanente, continuo e sufficiente
e, pertanto, il rischio che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro.
62.
A mio avviso, tali requisiti figuranti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 mostrano che il legislatore ha voluto assicurarsi che le autorità competenti, prima di conferire uno status di lungo soggiorno, procedano ad una verifica che consenta di escludere, con un grado di certezza più elevato rispetto a quello considerato nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38, che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro interessato.
63.
A mio giudizio, tale differenza risulta, in particolare, dal fatto che, da un lato, diversamente dalla direttiva 2004/38, la quale sancisce e mira a rafforzare il principio fondamentale della libera circolazione delle persone (
35
), e nel contesto del quale l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), costituisce una condizione di tale diritto garantito dal TFUE, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non costituisce una condizione di un siffatto diritto primario.
64.
Dall’altro, contrariamente alla direttiva 2004/38, nell’ambito della quale l’autorità nazionale competente è autorizzata a revocare il titolo di soggiorno di un cittadino dell’Unione e dei suoi familiari qualora egli non disponga più di risorse sufficienti (
36
), la direttiva 2003/109 non prevede un siffatto meccanismo.
65.
Infatti, l’articolo 9 della direttiva 2003/109, il quale elenca i diversi casi di perdita o di revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, non prende in considerazione quello in cui il requisito previsto al suo articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sia più soddisfatto. Peraltro, l’articolo 12 di tale direttiva istituisce a beneficio del soggiornante di lungo periodo una tutela contro l’allontanamento e il paragrafo 2 di tale articolo specifica in maniera esplicita a tal riguardo che una decisione di allontanamento non può essere motivata da ragioni economiche.
66.
In altre parole, risulta dal combinato disposto degli articoli 9 e 12 della direttiva 2003/109 che lo status di soggiornante di lungo periodo non può essere revocato per ragioni economiche, sebbene il requisito delle risorse sia inteso ad evitare che il cittadino del paese terzo divenga un onere per lo Stato membro interessato. Inoltre, una volta ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, l’interessato, ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva, gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in una serie di settori, incluse le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale.
67.
Ancora, i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 mostrano, a mio avviso, che il legislatore ha voluto lasciare un certo margine di manovra alle autorità nazionali in sede di valutazione dei fatti rilevanti al fine di stabilire se siano soddisfatti i requisiti per escludere ragionevolmente che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro interessato. Infatti, come esposto dalla Corte, la realizzazione di un rischio della perdita di risorse dipende da un’evoluzione delle circostanze (
37
).
68.
Alla luce di tutto quanto esposto supra, occorre stabilire se, ed eventualmente in che misura, la provenienza delle risorse abbia un’incidenza per la valutazione del loro carattere stabile e regolare.
2.
Sull’incidenza della provenienza delle risorse sulla valutazione dei criteri di stabilità e di regolarità con riferimento alla loro natura
69.
Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, le risorse devono essere valutate con riferimento alla loro natura, ossia a
tutti gli elementi caratteristici delle risorse in questione idonei ad influenzare la valutazione del loro carattere permanente, continuo e sufficiente
e, pertanto, al rischio che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro.
70.
A mio avviso, la provenienza delle risorse costituisce un siffatto elemento caratteristico. In altre parole, ritengo che la provenienza delle risorse sia
un elemento di valutazione
rilevante la cui incidenza dipende da una valutazione concreta dell’insieme degli elementi della situazione interessata.
71.
Infatti, come fatto valere dai governi tedesco, francese e austriaco, diverse fattispecie possono essere ipotizzate per risorse provenienti da un terzo, fra le quali soltanto alcune, alla luce della totalità degli elementi della situazione concreta, sono idonee a soddisfare i criteri previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
72.
Come ho illustrato in via preliminare al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, i governo tedesco, francese e austriaco sostengono più specificamente che, pur se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non escludesse risorse provenienti formalmente da terzi, siffatte risorse potrebbero soddisfare, con riferimento alla loro
natura
, il requisito di stabilità, regolarità e sufficienza ai sensi di tale articolo 5, paragrafo 1, lettera a), solo qualora esse siano fondate su un diritto idoneo a essere fatto valere in giudizio dal richiedente, come un diritto ad un assegno alimentare nei confronti di un’altra persona oppure risorse connesse al regime patrimoniale fra coniugi del richiedente.
73.
A sostegno delle loro posizioni, tali governi rilevano, in sostanza, che solo siffatte risorse consentono alle autorità nazionali di escludere con sufficiente certezza l’eventualità di un onere per il suo sistema di protezione sociale. Il governo tedesco sottolinea a tal fine che, se la prova delle risorse deve consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di escludere ragionevolmente che il richiedente non sarà a carico del loro sistema di protezione sociale in futuro, può trattarsi unicamente di risorse specifiche che dovrebbero essere verificate in occasione della concessione di un’assistenza sociale, come i diritti ad un assegno alimentare e altre fonti di redditi, in relazione alle quali il richiedente dispone di crediti che possono essere realizzati, e soltanto allorché siffatte risorse possono ostare al beneficio dell’assistenza sociale.
74.
Tali governi ne desumono che un impegno di presa in carico, come quello di cui al procedimento principale, non consentirebbe, per contro, di conseguire l’obiettivo dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109. Infatti, anche se i mezzi finanziari in questione discendessero da un accordo contrattuale o da un impegno, esso potrebbe essere annullato in qualsiasi momento e il rapporto contrattuale potrebbe cessare.
75.
Tali argomenti sembrano convincenti, poiché mi pare poco probabile che risorse messe a disposizione da un terzo, sulla base di un mero impegno unilaterale che non sia fondato su alcun obbligo legale e che possa cessare a discrezione del terzo interessato, possano presentare la permanenza e la continuità che consentono alle autorità nazionale di escludere ragionevolmente che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro di cui trattasi. Per contro, ritengo molto probabile che un cittadino di un paese terzo, il quale dimostri, ad esempio, risorse sufficienti connesse al suo regime patrimoniale fra coniugi – che si tratti del reddito del coniuge o di pensioni – possa apportare siffatta prova.
76.
Risulta dalle considerazioni che precedono che la provenienza delle risorse non consente, di per sé, di stabilire se i criteri previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 siano soddisfatti o meno. Occorre verificare, infatti, rispetto alla totalità degli elementi costituitivi della natura delle risorse, se esse siano stabili, regolari e sufficienti, in modo che possa ragionevolmente essere escluso che il richiedente divenga un onere per lo Stato membro.
77.
In altre parole, le autorità nazionali non possono negare il titolo di soggiorno di lungo periodo per il solo fatto che le risorse provengono da un terzo, ma esse devono analizzare concretamente la situazione individuale del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo nel suo complesso e spiegare perché tali risorse presentino o meno una certa permanenza e una certa continuità.
78.
A tal riguardo, nel caso di un impegno di presa in carico da parte di un terzo o di un familiare del richiedente, l’assenza di un carattere sufficientemente preciso e concreto della durata e dell’importo dell’impegno e la mancanza di un effetto giuridicamente vincolante e durevole di tale impegno sono, a mio avviso, elementi rilevanti per ritenere che il richiedente non soddisfi i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
79.
Da tale punto di vista, per quanto riguarda la situazione di cui al procedimento principale, devo confessare che fatico ad immaginare come l’impegno di presa in carico da parte del fratello del richiedente possa essere considerato sufficientemente preciso o presentare un valore giuridico vincolante e durevole che consenta alle autorità belghe di assicurarsi che esso verrà onorato e che il richiedente non diverrà un onere per lo Stato membro di cui trattasi (
38
). Tuttavia, tale valutazione rientra in un apprezzamento concreto della totalità delle circostanze del caso di specie da parte del giudice del rinvio.
80.
A tal riguardo, osservo che spetta
al richiedente
lo status di soggiornante di lungo periodo fornire gli elementi di prova necessari a sostegno della sua domanda. In altre parole, non spetta alle autorità nazionali procedere ad una verifica che ecceda quella degli elementi di prova forniti dal richiedente (
39
).
V.
Conclusione
81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle tre questioni sollevate dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione del contenzioso per gli stranieri, Belgio):
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso non contiene requisiti particolari per quanto riguarda la provenienza delle risorse. Nel caso di risorse provenienti da un terzo o da un familiare del richiedente, come nelle circostanze del procedimento principale, occorre che queste ultime siano sufficienti e presentino una certa permanenza e una certa continuità che consentano ragionevolmente di escludere che il richiedente divenga un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. A tal fine, le autorità nazionali devono prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, fra le quali figura il carattere sufficientemente preciso, durevole e giuridicamente vincolante di un impegno di presa in carico da parte di un terzo o di un familiare del richiedente.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2004, L 16, pag. 44
.
(
3
) V. articolo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU 2004, L 158, pag. 77
).
(
5
) X fa riferimento alla sentenza Singh e a. (
C‑218/14
,
EU:C:2015:476
, punti
74
e
75
), nonché alla giurisprudenza ivi citata.
(
6
) Osservo che la circolare del 14 luglio 2009 relativa allo status di soggiornante di lunga durata (
Moniteur belge
dell’11 agosto 2009), invocata dalle autorità belghe nel procedimento principale, specifica che la prova dei mezzi di sussistenza ai sensi dell’articolo 15 bis, paragrafo 3, della legge sugli stranieri può essere apportata nel seguente modo: «(…) tramite redditi professionali, un’indennità di disoccupazione, un assegno di invalidità, una pensione anticipata, un assegno di vecchiaia, una prestazione versata nell’ambito di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (…) Tale elenco non è esaustivo».
(
7
) Più precisamente, il governo tedesco impiega i termini «entrate aventi un valore patrimoniale fondate su diritti specifici e idonei ad essere concretizzati dal richiedente», mentre il governo francese fa riferimento alle «risorse fondate su un obbligo legale o un vincolo giuridico, sui quali il cittadino di un paese terzo in questione può fondarsi per pretendere il loro versamento e/o il loro mantenimento», cosicché si tratta, effettivamente, di «risorse proprie» del richiedente, nella misura in cui lo stesso dimostra di essere finanziariamente autonomo. Infine, il governo austriaco si riferisce alle risorse «che hanno una certa durevolezza e una certa continuità e che sono fondate su un diritto che può essere fatto valere in giudizio».
(
8
) Tali argomenti sono illustrati più dettagliatamente ai paragrafi da 72 a 74 delle presenti conclusioni.
(
9
) Osservo che i governi belga e italiano impiegano il termine «risorse proprie» del richiedente, mentre il governo ceco si riferisce alle risorse «provenienti da un’attività economica propria» del richiedente. Intendo tali posizioni nel senso che si tratta, effettivamente, di risorse generate dal richiedente ai sensi del paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
(
10
) V., segnatamente, sentenze del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑551/15
,
EU:C:2017:193
, punto
42
), e del 27 settembre 2017, Nintendo (
C‑24/16 e C‑25/16
,
EU:C:2017:724
, punto
70
).
(
11
) Nel caso di un’interpretazione letterale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, v. sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, (
C‑549/07
,
EU:C:2008:771
, punto
17
e la giurisprudenza ivi citata) e dell’11 giugno 2015, Zh. e O. (
C‑554/13
,
EU:C:2015:377
, punto
42
).
(
12
) È questo il caso delle versioni in lingua francese («ressources»), inglese («resources»), spagnola («recursos»), italiana («risorse»), rumena («resurse»), greca («πόρους»), finlandese («varat»), maltese («riżorsi»), portoghese («recursos»), lituana («išteklių») e slovacca («zdroje»). Le versioni in lingua croata («izvore sredstava»), slovena («vire») e svedese («försörjningsmedel») impiegano espressioni equivalenti a «fonti di mezzi per provvedere alle proprie esigenze» o «mezzi di sussistenza».
(
13
) È questo il caso delle versioni in lingua neerlandese («inkomsten»), tedesca («Einkünfte»), bulgara («доходи»), ceca («příjmy»), estone («sissetulek»), ungherese («jövedelemforrások»), lettone («ienākumi»), polacca («dochody») e danese («indtægter»).
(
14
) Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un’interpretazione esclusivamente letterale di una o più versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, ad esclusione delle altre, non può essere accolta, giacché l’applicazione uniforme delle norme di diritto dell’Unione richiede che queste siano interpretate, in particolare, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue; v., segnatamente, sentenze del 4 settembre 2014, Vnuk (
C‑162/13
,
EU:C:2014:2146
, punto
46
e la giurisprudenza ivi citata); del 26 aprile 2017, Popescu (
C‑632/15
,
EU:C:2017:303
, punto
35
), e del 27 settembre 2017, Nintendo (
C‑24/16 e C‑25/16
,
EU:C:2017:724
, punto
72
).
(
15
) V. parimenti, in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, O e a. (
C‑356/11 e C‑357/11
,
EU:C:2012:776
, punto
72
) e del 4 marzo 2010, Chakroun (
C‑578/08
,
EU:C:2010:117
, punti
46
e
47
) concernenti l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (
GU 2003, L 251, pag. 12
).
(
16
) Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, presentata dalla Commissione il 13 marzo 2001 [COM (2001) 127 definitivo] (
GU 2001, C 240 E, pag. 79
). Il requisito controverso figura all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in detta proposta.
(
17
) A titolo di esempio, è questo il caso delle versioni in lingua francese («ressources» e «revenues»), inglese («resources» e «income») e danese («midler» e «indtægter»).
(
18
) A titolo di esempio, è questo il caso delle versioni in lingua neerlandese («inkomsten») e tedesca («Einkünfte»).
(
19
) Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo» del 19 settembre 2001 (
GU 2002, C 19, pag. 18
). A titolo di esempio, è questo il caso delle versioni in lingua francese («ressources propres»), neerlandese («eigen middelen») e danese («egne midler»).
(
20
) A titolo di esempio, è questo il caso della versione in lingua inglese, nella quale l’espressione «risorse proprie» si traduce con «possession of adequate resources» (possesso di risorse adeguate) e della versione tedesca, che impiega il termine «Existenzmitteln» (mezzi di sussistenza).
(
21
) [COM (2001) 127 definitivo] (
GU 2001, C 240 E, pag. 79
).
(
22
) V. considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109, nonché sentenze del 26 aprile 2012, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑508/10
,
EU:C:2012:243
, punto
66
), e del 4 giugno 2015, P e S (
C‑579/13
,
EU:C:2015:369
, punto
46
).
(
23
) Il fatto che tale criterio costituisca il criterio principale emerge dal considerando 6 della direttiva 2003/109; v. anche sentenza del 18 ottobre 2012, Singh (
C‑502/10
,
EU:C:2012:636
, punto
46
).
(
24
) Anche se tale aspetto non emerge esplicitamente da tale disposizione, si evince dalla proposta di direttiva [COM (2001) 127 definitivo] (
GU 2001, C 240 E, pag. 79
) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/109 tutti i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, indipendentemente dai motivi che inizialmente ne hanno giustificato l’ingresso, inclusi i cittadini di paesi terzi ammessi per lavoro subordinato o autonomo, ricongiungimento familiare, esercizio di un’attività non lucrativa, o come inattivi. Osservo peraltro che discende dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/109, in combinato disposto con il considerando 19 di tale direttiva, che il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, e per il quale il requisito delle risorse previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sia parimenti applicabile, potrà essere attuato in assenza di esercizio di un’attività economica.
(
25
) V. sentenza del 26 aprile 2012, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑508/10
,
EU:C:2012:243
, punti
67
e
68
).
(
26
) Osservo che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato, e tale diritto non è subordinato alla condizione delle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di questa stessa direttiva.
(
27
) V. sentenza del 19 settembre 2013, Brey (
C‑140/12
,
EU:C:2013:565
, punto
72
).
(
28
) V. sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a. (
C‑218/14
,
EU:C:2015:476
, punto
74
e la giurisprudenza ivi citata).
(
29
) V. sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a. (
C‑218/14
,
EU:C:2015:476
, punto
75
e la giurisprudenza ivi citata).
(
30
) V. sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/Belgio (
C‑408/03
,
EU:C:2006:192
, punti
46
e
47
). Tale sentenza riguarda l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (
GU 1990, L 180, pag. 26
), il quale è stato sostituito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38.
(
31
) V. sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/Belgio (
C‑408/03
,
EU:C:2006:192
, punto
47
).
(
32
) In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, tali risorse devono parimenti essere valutate con riferimento alla loro regolarità. Tale criterio di regolarità non ha un’incidenza particolare ai fini della risposta alle questioni poste e non sarà dunque esaminato nel prosieguo delle presenti conclusioni.
(
33
) Osservo che l’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non risulta in maniera esplicita dai considerando di tale direttiva, come nell’ambito della direttiva 2003/109, ma che la Corte lo ha specificato nella sentenza del 21 aprile 2016, Khachab (
C‑558/14
,
EU:C:2016:285
, punto
39
).
(
34
) V. sentenza del 21 aprile 2016, Khachab (
C‑558/14
,
EU:C:2016:285
, punti
30
e seguenti).
(
35
) V. considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38.
(
36
) V. articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Ricordo tuttavia che tale condizione non è più richiesta qualora un cittadino dell’Unione abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente (v. nota 26 delle presenti conclusioni).
(
37
) V. sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/Belgio (
C‑408/03
,
EU:C:2006:192
, punto
47
).
(
38
) Osservo in tale contesto che il governo belga sottolinea che esiste, nel suo diritto nazionale, un principio generale, secondo il quale «nessuno può impegnarsi a vita per contratto».
(
39
) Osservo che la direttiva 2003/109 non contiene criteri precisi quanto al tipo di prova che il cittadino di un paese terzo deve fornire al fine di dimostrare di disporre delle risorse richieste per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che la domanda sia corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.