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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:852
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0435_RES

Causa C‑435/22 PPU Procedimento penale contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 ottobre 2022 «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli [OSCURATO:PERSONA] in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Esecuzione di una richiesta di estradizione riguardante un cittadino di Paese terzo – Inclusione – Carattere regolare o irregolare del soggiorno del cittadino di Paese terzo di cui trattasi – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54) (v. punti 65, 68) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Estradizione, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un Paese terzo verso un altro Paese terzo – Cittadino di cui trattasi che è già stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione – Cittadino di cui trattasi che ha scontato la pena irrogatagli – Richiesta di estradizione fondata su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto – Inammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54) (v. punti 71-78, 90-94, 106, 108-110, 114, 136 e dispositivo) Accordi internazionali – Accordi internazionali in materia di diritto penale – Accordo UE-USA in materia di estradizione – Ambito di applicazione – Richiesta di estradizione formulata, sulla base di un trattato bilaterale di estradizione, successivamente all’entrata in vigore del suddetto accordo – Inclusione – Disposizione del suddetto accordo che prevede l’esistenza di ostacoli all’obbligo di estradizione a causa dei principi costituzionali dello Stato richiesto o di decisioni giudiziarie definitive – Accordo e trattato bilaterale di cui trattasi che non consente di risolvere la questione – Disposizione che costituisce una base giudica autonoma e sussidiaria per l’applicazione del principio del ne bis in idem (Accordo UE-USA del 25 giugno 2003, artt. 16, § 1, e 17, § 2) (v. punti 104, 112) Accordi internazionali – Accordi degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Accordi antecedenti al Trattato CE o all’adesione di uno Stato membro – Rispetto dei diritti e degli obblighi ad essi correlati – Portata – Obbligo di eliminare eventuali incompatibilità tra una convenzione precedente e il Trattato – Inapplicabilità a un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro e un Paese terzo successivamente al Trattato CE o alla data della sua adesione Articolo 351 TFUE (v. punti 119-122, dispositivo 127) Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di uno stesso reato – Criterio di valutazione – Identità dei fatti materiali Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v. punti 128-130, dispositivo 133) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Presupposto per l’applicazione – Medesimi fatti – Nozione – Identità dei fatti materiali – Esame dell’identità che rientra nella competenza delle autorità nazionali (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54) (v. punti 128-130, dispositivo 135) [OSCURATO:PERSONA] gennaio 2022, HF, cittadino serbo, è stato posto in stato di arresto provvisorio in Germania sulla base di un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) su richiesta delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] d’America.

Queste ultime chiedono l’estradizione di HF ai fini dell’esercizio dell’azione penale per reati consistenti nell’associazione per delinquere finalizzata alla partecipazione a organizzazioni corrotte sotto influenza criminale e nell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi bancarie e di frodi tramite mezzi di telecomunicazione, commessi tra il settembre 2008 e il dicembre 2013.

Al momento del suo arresto, HF ha dichiarato di risiedere in Slovenia e ha presentato, in particolare, un permesso di soggiorno sloveno scaduto nel novembre 2019.

L’interessato è già stato condannato in Slovenia, con sentenza passata in giudicato nel 2012, per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione, per quanto riguarda i reati commessi fino al giugno 2010.

Inoltre, egli ha già scontato interamente la sua pena.

Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] (tribunale superiore regionale di Monaco di Baviera, Germania), chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione di HF, ha deciso di chiedere alla Corte se il principio del ne bis in idem gli imponga di rifiutare tale estradizione per i reati che sono stati giudicati in via definitiva in Slovenia.

Tale principio, sancito sia all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») ( 1 ) sia all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), vieta segnatamente che una persona che sia già stata giudicata con sentenza definitiva sia nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo reato.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì se il trattato di estradizione concluso tra la Germania e gli [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), in quanto consente di rifiutare l’estradizione a causa del principio del ne bis in idem solo per il caso di una condanna nello Stato richiesto (nel caso di specie la Germania), possa incidere sull’applicazione di tale principio nel procedimento principale.

Con la sua sentenza, pronunciata nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata.

Il fatto che la richiesta di estradizione si basi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto è irrilevante al riguardo.

Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la nozione di «persona» di cui all’articolo 54 della CAAS includa un cittadino di uno Stato terzo, la Corte rileva anzitutto che tale articolo garantisce la tutela del principio del ne bis in idem qualora una persona sia stata giudicata in via definitiva da uno Stato membro.

Pertanto, la formulazione di tale disposizione non stabilisce una condizione relativa al possesso della cittadinanza di uno Stato membro.

Inoltre, il contesto di tale articolo corrobora una siffatta interpretazione.

Infatti, neppure l’articolo 50 della Carta ( 3 ), alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 54 della CAAS, stabilisce alcun nesso con la qualità di cittadino dell’Unione.

Infine, gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, vale a dire, in particolare, garantire la certezza del diritto attraverso il rispetto delle decisioni degli organi pubblici divenute definitive nonché l’equità, confermano l’interpretazione secondo cui l’applicazione di tale disposizione non è limitata ai soli cittadini di uno Stato membro.

A tal riguardo, la Corte sottolinea altresì che non risulta in alcun modo dall’articolo 54 della CAAS che il beneficio del diritto fondamentale ivi previsto sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi, al rispetto di condizioni relative al carattere regolare del loro soggiorno o al beneficio di un diritto alla libera circolazione all’interno dello spazio Schengen.

In un procedimento come quello principale, indipendentemente dalla regolarità del suo soggiorno, si deve quindi ritenere che la persona di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 della CAAS.

In secondo luogo, la Corte constata che l’accordo tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America in materia di estradizione (in prosieguo: l’«accordo UE-USA») ( 4 ), che si applica alle relazioni esistenti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e tale Stato terzo in materia di estradizione, è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dal momento che la richiesta di estradizione è stata formulata, sulla base del trattato di estradizione tedesco, successivamente all’entrata in vigore di tale accordo UE-USA.

Se è vero che quest’ultimo non prevede esplicitamente che l’applicabilità del principio del ne bis in idem possa consentire ad uno Stato membro di rifiutare l’estradizione richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, il suo articolo 17, paragrafo 2 ( 5 ), che consente, in linea di principio, che uno Stato membro vieti l’estradizione di persone che siano già state giudicate in via definitiva per lo stesso reato oggetto della richiesta di estradizione, costituisce una base giuridica autonoma e sussidiaria per l’applicazione di tale principio qualora il trattato bilaterale applicabile non consenta di risolvere tale questione.

Orbene, il trattato di estradizione Germania-USA sembra disciplinare la questione sollevata nel procedimento principale, in quanto non prevede che l’estradizione possa essere rifiutata se la persona perseguita è stata giudicata in via definitiva, per il reato menzionato nella richiesta di estradizione, dalle autorità competenti di uno Stato diverso dallo Stato richiesto ( 6 ).

A tal proposito, la Corte ricorda tuttavia che, come imposto dal principio del primato, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dell’articolo 54 della CAAS e dell’articolo 50 della Carta nel procedimento principale, disapplicando di propria iniziativa qualsiasi disposizione del trattato di estradizione Germania-USA incompatibile con il principio del ne bis in idem sancito da tali articoli.

Se le disposizioni del trattato di estradizione Germania-USA relative all’applicazione del principio del ne bis in idem sono disapplicate a causa della loro contrarietà al diritto dell’Unione, tale trattato non consente più di risolvere la questione di estradizione sollevata nel procedimento principale, di modo che l’applicazione di tale principio può essere fondata sulla base giuridica autonoma e sussidiaria costituita dall’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo UE-USA.

In ultimo luogo, pur constatando che l’articolo 351, primo comma, TFUE ( 7 ) non è applicabile a priori alla controversia principale alla luce della data di conclusione del trattato di estradizione Germania-USA, il giudice del rinvio si chiede se non occorra interpretare estensivamente tale disposizione, nel senso che essa riguarda anche le convenzioni concluse da uno Stato membro dopo il 1 o gennaio 1958 o la data della sua adesione, ma prima della data in cui l’Unione è divenuta competente nel settore interessato da tali convenzioni.

A tal riguardo, ricordando in particolare che occorre interpretare restrittivamente le eccezioni, affinché le norme generali non vengano svuotate del loro contenuto, la Corte precisa che tale disposizione derogatoria deve essere interpretata nel senso che essa riguarda solo le convenzioni concluse anteriormente al 1 o gennaio 1958 o, per gli [OSCURATO:PERSONA] aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, di modo che essa non è applicabile al trattato di estradizione Germania-USA. ( 1 ) Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( GU 2000, L 239, pag. 19 ), come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. ( 2 ) Auslieferungsvertrag zwischen der [OSCURATO:PERSONA] und den [OSCURATO:PERSONA] von Amerika (trattato di estradizione tra la Repubblica federale di Germania e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America), del 20 giugno 1978 (BGBl. 1980 II, pag. 647, in prosieguo: il «trattato di estradizione Germania-USA»). ( 3 ) Tale articolo 50 della Carta dispone che «nessuno» può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. ( 4 ) Accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, del 25 giugno 2003 ( GU 2003, L 181, pag. 27 ). ( 5 ) L’articolo 17 di tale accordo UE-USA, intitolato «[i]nderogabilità», stabilisce, al suo paragrafo 2, che «[l]o Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l’adempimento dell’obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione». ( 6 ) Conformemente all’articolo 8 di tale trattato di estradizione Germania-USA, l’estradizione non è concessa se l’imputato è già stato giudicato in via definitiva dalle autorità competenti dello Stato richiesto per il reato per il quale è chiesta l’estradizione.

Tuttavia, tale disposizione non contempla una siffatta possibilità in presenza di una sentenza definitiva pronunciata in un altro Stato. ( 7 ) Ai sensi di tale disposizione, «[l]e disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1 o gennaio 1958 o, per gli [OSCURATO:PERSONA] aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri da una parte e uno o più [OSCURATO:PERSONA] terzi dall’altra».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0435_RES Causa C‑435/22 PPU Procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 ottobre 2022 «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli [OSCURATO:PERSONA] in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Esecuzione di una richiesta di estradizione riguardante un cittadino di Paese terzo – Inclusione – Carattere regolare o irregolare del soggiorno del cittadino di Paese terzo di cui trattasi – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54) (v. punti 65, 68) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Estradizione, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un Paese terzo verso un altro Paese terzo – Cittadino di cui trattasi che è già stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione – Cittadino di cui trattasi che ha scontato la pena irrogatagli – Richiesta di estradizione fondata su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto – Inammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54) (v. punti 71-78, 90-94, 106, 108-110, 114, 136 e dispositivo) Accordi internazionali – Accordi internazionali in materia di diritto penale – Accordo UE-USA in materia di estradizione – Ambito di applicazione – Richiesta di estradizione formulata, sulla base di un trattato bilaterale di estradizione, successivamente all’entrata in vigore del suddetto accordo – Inclusione – Disposizione del suddetto accordo che prevede l’esistenza di ostacoli all’obbligo di estradizione a causa dei principi costituzionali dello Stato richiesto o di decisioni giudiziarie definitive – Accordo e trattato bilaterale di cui trattasi che non consente di risolvere la questione – Disposizione che costituisce una base giudica autonoma e sussidiaria per l’applicazione del principio del ne bis in idem (Accordo UE-USA del 25 giugno 2003, artt. 16, § 1, e 17, § 2) (v. punti 104, 112) Accordi internazionali – Accordi degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Accordi antecedenti al Trattato CE o all’adesione di uno Stato membro – Rispetto dei diritti e degli obblighi ad essi correlati – Portata – Obbligo di eliminare eventuali incompatibilità tra una convenzione precedente e il Trattato – Inapplicabilità a un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro e un Paese terzo successivamente al Trattato CE o alla data della sua adesione Articolo 351 TFUE (v. punti 119-122, dispositivo 127) Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di uno stesso reato – Criterio di valutazione – Identità dei fatti materiali Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v. punti 128-130, dispositivo 133) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Presupposto per l’applicazione – Medesimi fatti – Nozione – Identità dei fatti materiali – Esame dell’identità che rientra nella competenza delle autorità nazionali (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54) (v. punti 128-130, dispositivo 135) [OSCURATO:PERSONA] gennaio 2022, HF, cittadino serbo, è stato posto in stato di arresto provvisorio in Germania sulla base di un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) su richiesta delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] d’America. Queste ultime chiedono l’estradizione di HF ai fini dell’esercizio dell’azione penale per reati consistenti nell’associazione per delinquere finalizzata alla partecipazione a organizzazioni corrotte sotto influenza criminale e nell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi bancarie e di frodi tramite mezzi di telecomunicazione, commessi tra il settembre 2008 e il dicembre 2013. Al momento del suo arresto, HF ha dichiarato di risiedere in Slovenia e ha presentato, in particolare, un permesso di soggiorno sloveno scaduto nel novembre 2019. L’interessato è già stato condannato in Slovenia, con sentenza passata in giudicato nel 2012, per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione, per quanto riguarda i reati commessi fino al giugno 2010. Inoltre, egli ha già scontato interamente la sua pena. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] (tribunale superiore regionale di Monaco di Baviera, Germania), chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione di HF, ha deciso di chiedere alla Corte se il principio del ne bis in idem gli imponga di rifiutare tale estradizione per i reati che sono stati giudicati in via definitiva in Slovenia. Tale principio, sancito sia all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») ( 1 ) sia all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), vieta segnatamente che una persona che sia già stata giudicata con sentenza definitiva sia nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo reato. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì se il trattato di estradizione concluso tra la Germania e gli [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), in quanto consente di rifiutare l’estradizione a causa del principio del ne bis in idem solo per il caso di una condanna nello Stato richiesto (nel caso di specie la Germania), possa incidere sull’applicazione di tale principio nel procedimento principale. Con la sua sentenza, pronunciata nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata. Il fatto che la richiesta di estradizione si basi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto è irrilevante al riguardo. Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la nozione di «persona» di cui all’articolo 54 della CAAS includa un cittadino di uno Stato terzo, la Corte rileva anzitutto che tale articolo garantisce la tutela del principio del ne bis in idem qualora una persona sia stata giudicata in via definitiva da uno Stato membro. Pertanto, la formulazione di tale disposizione non stabilisce una condizione relativa al possesso della cittadinanza di uno Stato membro. Inoltre, il contesto di tale articolo corrobora una siffatta interpretazione. Infatti, neppure l’articolo 50 della Carta ( 3 ), alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 54 della CAAS, stabilisce alcun nesso con la qualità di cittadino dell’Unione. Infine, gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, vale a dire, in particolare, garantire la certezza del diritto attraverso il rispetto delle decisioni degli organi pubblici divenute definitive nonché l’equità, confermano l’interpretazione secondo cui l’applicazione di tale disposizione non è limitata ai soli cittadini di uno Stato membro. A tal riguardo, la Corte sottolinea altresì che non risulta in alcun modo dall’articolo 54 della CAAS che il beneficio del diritto fondamentale ivi previsto sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi, al rispetto di condizioni relative al carattere regolare del loro soggiorno o al beneficio di un diritto alla libera circolazione all’interno dello spazio Schengen. In un procedimento come quello principale, indipendentemente dalla regolarità del suo soggiorno, si deve quindi ritenere che la persona di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 della CAAS. In secondo luogo, la Corte constata che l’accordo tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America in materia di estradizione (in prosieguo: l’«accordo UE-USA») ( 4 ), che si applica alle relazioni esistenti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e tale Stato terzo in materia di estradizione, è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dal momento che la richiesta di estradizione è stata formulata, sulla base del trattato di estradizione tedesco, successivamente all’entrata in vigore di tale accordo UE-USA. Se è vero che quest’ultimo non prevede esplicitamente che l’applicabilità del principio del ne bis in idem possa consentire ad uno Stato membro di rifiutare l’estradizione richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, il suo articolo 17, paragrafo 2 ( 5 ), che consente, in linea di principio, che uno Stato membro vieti l’estradizione di persone che siano già state giudicate in via definitiva per lo stesso reato oggetto della richiesta di estradizione, costituisce una base giuridica autonoma e sussidiaria per l’applicazione di tale principio qualora il trattato bilaterale applicabile non consenta di risolvere tale questione. Orbene, il trattato di estradizione Germania-USA sembra disciplinare la questione sollevata nel procedimento principale, in quanto non prevede che l’estradizione possa essere rifiutata se la persona perseguita è stata giudicata in via definitiva, per il reato menzionato nella richiesta di estradizione, dalle autorità competenti di uno Stato diverso dallo Stato richiesto ( 6 ). A tal proposito, la Corte ricorda tuttavia che, come imposto dal principio del primato, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dell’articolo 54 della CAAS e dell’articolo 50 della Carta nel procedimento principale, disapplicando di propria iniziativa qualsiasi disposizione del trattato di estradizione Germania-USA incompatibile con il principio del ne bis in idem sancito da tali articoli. Se le disposizioni del trattato di estradizione Germania-USA relative all’applicazione del principio del ne bis in idem sono disapplicate a causa della loro contrarietà al diritto dell’Unione, tale trattato non consente più di risolvere la questione di estradizione sollevata nel procedimento principale, di modo che l’applicazione di tale principio può essere fondata sulla base giuridica autonoma e sussidiaria costituita dall’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo UE-USA. In ultimo luogo, pur constatando che l’articolo 351, primo comma, TFUE ( 7 ) non è applicabile a priori alla controversia principale alla luce della data di conclusione del trattato di estradizione Germania-USA, il giudice del rinvio si chiede se non occorra interpretare estensivamente tale disposizione, nel senso che essa riguarda anche le convenzioni concluse da uno Stato membro dopo il 1 o gennaio 1958 o la data della sua adesione, ma prima della data in cui l’Unione è divenuta competente nel settore interessato da tali convenzioni. A tal riguardo, ricordando in particolare che occorre interpretare restrittivamente le eccezioni, affinché le norme generali non vengano svuotate del loro contenuto, la Corte precisa che tale disposizione derogatoria deve essere interpretata nel senso che essa riguarda solo le convenzioni concluse anteriormente al 1 o gennaio 1958 o, per gli [OSCURATO:PERSONA] aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, di modo che essa non è applicabile al trattato di estradizione Germania-USA. ( 1 ) Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( GU 2000, L 239, pag. 19 ), come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. ( 2 ) Auslieferungsvertrag zwischen der [OSCURATO:PERSONA] und den [OSCURATO:PERSONA] von Amerika (trattato di estradizione tra la Repubblica federale di Germania e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America), del 20 giugno 1978 (BGBl. 1980 II, pag. 647, in prosieguo: il «trattato di estradizione Germania-USA»). ( 3 ) Tale articolo 50 della Carta dispone che «nessuno» può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. ( 4 ) Accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, del 25 giugno 2003 ( GU 2003, L 181, pag. 27 ). ( 5 ) L’articolo 17 di tale accordo UE-USA, intitolato «[i]nderogabilità», stabilisce, al suo paragrafo 2, che «[l]o Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l’adempimento dell’obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione». ( 6 ) Conformemente all’articolo 8 di tale trattato di estradizione Germania-USA, l’estradizione non è concessa se l’imputato è già stato giudicato in via definitiva dalle autorità competenti dello Stato richiesto per il reato per il quale è chiesta l’estradizione. Tuttavia, tale disposizione non contempla una siffatta possibilità in presenza di una sentenza definitiva pronunciata in un altro Stato. ( 7 ) Ai sensi di tale disposizione, «[l]e disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1 o gennaio 1958 o, per gli [OSCURATO:PERSONA] aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri da una parte e uno o più [OSCURATO:PERSONA] terzi dall’altra».
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris