CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati dai reati di furto contestati in data anteriore al 19.6.2013 e, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato delle monete contenute all'interno del distributore cambia- monete presente nel pubblico esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" ubicato in Coriano (RN), commesso il 19.6.2013. 2. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non potendosi escludere che altri avventori si siano avvicinati al distributore cambia-monete e non risultando provate le specifiche modalità di sottrazione delle monete, rivelate in maniera incerta dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Non risulta, inoltre, spiegato come mai, nonostante gli imputati il 28.6.2013 abbiano tenuto gli stessi comportamenti del 19, come immortalati dalle telecamere, in tale occasione non vi sia stata alcuna sottrazione di denaro. II) Vizio di motivazione, per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., nonostante l'intervenuto completo risarcimento della persona offesa. III) Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, nonostante i precedenti relativi a reati contro il patrimonio a carico dei prevenuti siano risalenti nel tempo. IV) Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Il motivo sub I) sollecita una nuova valutazione di merito e reitera analoga doglianza prospettata in appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha già fornito adeguata risposta, precisando che, in occasione del furto del 19.6.2013, non risulta che nessun altro avventore, se non gli imputati, avessero armeggiato intorno alla macchinetta con modalità idonee all'impossessamento del denaro. Tale affermazione non può essere messa in discussione in questa sede, essendosi i ricorrenti limitati ad obiettare generici rilievi in fatto, neanche autosufficienti, anche in relazione al contenuto della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha formato oggetto di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione. 3.2. Il motivo sub II) è inammissibile, in quanto prospettato per la prima volta nella presente sede di legittimità. 3.3. Il motivo sub III) sviluppa una non consentita doglianza di merito, a fronte di una sentenza che ha motivatamente applicato la recidiva ad entrambi i ricorrenti, sulla scorta una non illogica valutazione delle precedenti condanne a loro carico, anche per plurime condotte predatorie o contro il patrimonio, ritenute indicative, alla luce del fatto commesso, di maggiore pericolosità sociale. 3.4. Anche il motivo sub IV) attiene al merito delle valutazioni operate nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio. Va rammentato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 22929801), condizione che palesemente non ricorre nel caso di specie. 4. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Co