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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10413/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 266, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][ QUERCIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 237/28/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell'Agenzia delle dogane emanato in seguito ad un controllo a posteriori del certificato Form A esibito a corredo dell'importazioni di merci dal Bangladesh, Paese incluso nel regime speciale di esenzione: tale controllo aveva evidenziato la non veridicità e validità del predetto certificato Form A, come dichiarato dalla competente autorità del Bangladesh, con conseguente revoca dell'esenzione daziaria; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della società contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che le indagini tributarie hanno carattere amministrativo e vanno distintamente considerate dalie indagini dirette all'accertamento dei reati per le quali devono essere osservate le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato: la mancata osservanza di tali prescrizioni in sede tributaria non incide, dunque, sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a Ric. 2020 n. 23038 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- fini meramente fiscali, senza che ciò possa costituire violazione dell'art. 24 Cost.

La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle dogane non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la sentenza impugnata annullato l'atto accertativo impugnato nonostante fosse stato basato sulle risultanze del processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili posto che i verbalizzanti, una volta emersa indizi di reato in capo al rappresentante legale della Marbel, non avevano proseguito l'attività di revisione applicando le garanzie difensive previste dalle disposizioni del codice di procedura penale.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente Maud M cci VPUSI --r --'TICANCELLI.410, 111 0110, 31 MAR 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 266, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][ QUERCIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 237/28/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell'Agenzia delle dogane emanato in seguito ad un controllo a posteriori del certificato Form A esibito a corredo dell'importazioni di merci dal Bangladesh, Paese incluso nel regime speciale di esenzione: tale controllo aveva evidenziato la non veridicità e validità del predetto certificato Form A, come dichiarato dalla competente autorità del Bangladesh, con conseguente revoca dell'esenzione daziaria; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della società contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che le indagini tributarie hanno carattere amministrativo e vanno distintamente considerate dalie indagini dirette all'accertamento dei reati per le quali devono essere osservate le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato: la mancata osservanza di tali prescrizioni in sede tributaria non incide, dunque, sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a Ric. 2020 n. 23038 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- fini meramente fiscali, senza che ciò possa costituire violazione dell'art. 24 Cost. La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle dogane non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la sentenza impugnata annullato l'atto accertativo impugnato nonostante fosse stato basato sulle risultanze del processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili posto che i verbalizzanti, una volta emersa indizi di reato in capo al rappresentante legale della Marbel, non avevano proseguito l'attività di revisione applicando le garanzie difensive previste dalle disposizioni del codice di procedura penale. Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente Maud M cci VPUSI --r --'TICANCELLI.410, 111 0110, 31 MAR 20
Sentenza Cassazione n. 10413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris