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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 26464/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 17 gennaio 2022, il Tribunale del riesame di Firenze ha - per quanto di rilievo in questa sede - rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del 5 gennaio 2022, con il quale è stata applicata al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di omicidio preterintenzionale ed omissione di soccorso.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla incidenza, sul quadro indiziario, degli esiti dell'accertamento tecnico irripetibile volto ad individuare le causa della morte, avendo sul punto il Tribunale distrettuale del tutto trascurato le doglianze svolte sul nesso causale, rimasto tuttora indimostrato, tra la condotta dell'indagato e l'exitus.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione sul punto delle esigenze cautelari, restando il giudizio di pericolosità posto a fondamento del pericolo di reiterazione del reato risolto nella gravità dell'evento non voluto ed affidato a mere presunzioni.

2.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego della richiesta autorizzazione a svolgere attività lavorativa, avendo sul punto il Tribunale declinato un percorso motivazionale del tutto assertivo.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, trasmessa 1'11 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione trasmessa alla cancelleria 1'8 aprile 2022, sottoscritta per autentica dal difensore, l'indagato ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. 1.L'atto abdicativo, formulato senza esplicitazione di alcuna sopravvenienza determinante, risulta personalmente sottoscritto dall'indagato, con firma autenticata dal difensore.

2. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Sul punto, occorre ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia all'impugnazione, consegue - a differenza della rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549) - la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 17 gennaio 2022, il Tribunale del riesame di Firenze ha - per quanto di rilievo in questa sede - rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del 5 gennaio 2022, con il quale è stata applicata al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di omicidio preterintenzionale ed omissione di soccorso. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla incidenza, sul quadro indiziario, degli esiti dell'accertamento tecnico irripetibile volto ad individuare le causa della morte, avendo sul punto il Tribunale distrettuale del tutto trascurato le doglianze svolte sul nesso causale, rimasto tuttora indimostrato, tra la condotta dell'indagato e l'exitus. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione sul punto delle esigenze cautelari, restando il giudizio di pericolosità posto a fondamento del pericolo di reiterazione del reato risolto nella gravità dell'evento non voluto ed affidato a mere presunzioni. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego della richiesta autorizzazione a svolgere attività lavorativa, avendo sul punto il Tribunale declinato un percorso motivazionale del tutto assertivo. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, trasmessa 1'11 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione trasmessa alla cancelleria 1'8 aprile 2022, sottoscritta per autentica dal difensore, l'indagato ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. 1.L'atto abdicativo, formulato senza esplicitazione di alcuna sopravvenienza determinante, risulta personalmente sottoscritto dall'indagato, con firma autenticata dal difensore. 2. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende. Sul punto, occorre ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia all'impugnazione, consegue - a differenza della rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549) - la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26
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