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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29071/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Brescia in data 3 aprile 2021, con la quale é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena pattuita dalle parti, ed é stata inoltre applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un arino, in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica (ex artt. 186, comma 2, lett.

B e 187, comma 1, Cod.Strada).

Quale unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella determinazione della misura della detta sanzione amminisl:rativa accessoria: poiché, per pacifica giurisprudenza, la durata delle sanzioni amministrative accessorie é stabilita, in caso di pluralità di reati, con cumulo materiale e non con cumulo giuridico, deduce il P.G. esponente che il Tribunale a quo ha errato nel determinarla nel caso di specie, avendola stabilita in un anno, laddove, prendendo per ciascuna violazione il periodo minimo di sospensione previsto dalle citate disposizioni, la sospensione della patente nel caso di che trattasi doveva essere fissata in un minimo di un anno e sei mesi complessivi.

2. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso la Corte di legittimità si é associato alla richiesta di annullamento formulata dal P.G. territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato e va accolto.

Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, é ius receptum che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8

I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (vds. da ultimo Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; in senso conforme, ex multis, vds.

Sez. 4, Sentenza n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136) Orbene, nell'ipotesi de qua la sentenza di applicazione di pena a richiesta si riferiva ai reati p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera B, nonché dall'art. 187, comma 1, Cod.

Strada, ossia a due autonome ipotesi di reato, per ciascuna delle quali é prevista, come rilevato nel ricorso, un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della patente di guida (quanto al primo dei due reati, in misura compresa tra sei mesi e un anno; quanto al secondo, in misura compresa fra uno e due anni).

In effetti, nella specie, la sanzione amministrativa accessoria non risulta essere stata applicata correttamente, essendo stata determinata in misura inferiore al minimo previsto dalla legge (pari a un anno e sei mesi, prendendo a base del cumulo materiale il minimo edittale previsto per ciascuna delle due violazioni contestate).

2. Va precisato che, nell'impugnata sentenza, la durata della sospensione della patente di guida non ha formato oggetto di specifica motivazione; di tal che la rideterminazione della detta sanzione per effetto dell'accoglimento del ricorso non può essere effettuata direttamente in questa sede, ma deve formare oggetto di rinvio per le valutazioni e per l'adozione delle conseguenti st:atuizioni sul punto da parte del giudice ad quem.

3. La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Brescia in data 3 aprile 2021, con la quale é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena pattuita dalle parti, ed é stata inoltre applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un arino, in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica (ex artt. 186, comma 2, lett. B e 187, comma 1, Cod.Strada). Quale unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella determinazione della misura della detta sanzione amminisl:rativa accessoria: poiché, per pacifica giurisprudenza, la durata delle sanzioni amministrative accessorie é stabilita, in caso di pluralità di reati, con cumulo materiale e non con cumulo giuridico, deduce il P.G. esponente che il Tribunale a quo ha errato nel determinarla nel caso di specie, avendola stabilita in un anno, laddove, prendendo per ciascuna violazione il periodo minimo di sospensione previsto dalle citate disposizioni, la sospensione della patente nel caso di che trattasi doveva essere fissata in un minimo di un anno e sei mesi complessivi. 2. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso la Corte di legittimità si é associato alla richiesta di annullamento formulata dal P.G. territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato e va accolto. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, é ius receptum che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (vds. da ultimo Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; in senso conforme, ex multis, vds. Sez. 4, Sentenza n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136) Orbene, nell'ipotesi de qua la sentenza di applicazione di pena a richiesta si riferiva ai reati p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera B, nonché dall'art. 187, comma 1, Cod. Strada, ossia a due autonome ipotesi di reato, per ciascuna delle quali é prevista, come rilevato nel ricorso, un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della patente di guida (quanto al primo dei due reati, in misura compresa tra sei mesi e un anno; quanto al secondo, in misura compresa fra uno e due anni). In effetti, nella specie, la sanzione amministrativa accessoria non risulta essere stata applicata correttamente, essendo stata determinata in misura inferiore al minimo previsto dalla legge (pari a un anno e sei mesi, prendendo a base del cumulo materiale il minimo edittale previsto per ciascuna delle due violazioni contestate). 2. Va precisato che, nell'impugnata sentenza, la durata della sospensione della patente di guida non ha formato oggetto di specifica motivazione; di tal che la rideterminazione della detta sanzione per effetto dell'accoglimento del ricorso non può essere effettuata direttamente in questa sede, ma deve formare oggetto di rinvio per le valutazioni e per l'adozione delle conseguenti st:atuizioni sul punto da parte del giudice ad quem. 3. La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Così
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