CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 1984
Cassazione n. 22613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1984 e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1960 avverso l'ordinanza emessa il 29/07/2021 dal Tribunale del riesame di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Taranto con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 luglio 2021, ha disposto il sequestro preventivo di denaro e di beni, ritenuti provento del delitto di furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposti a provvedimento ablatorio da parte del giudice per le indagini preliminari di Messina, confermato dal Tribunale del riesame di Messina che, contestualmente, ha declinato la propria competenza territoriale. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali, lamenta che, in violazione dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha consentito al pubblico ministero di depositare il giorno dell'udienza, anziché nel termine previsto dal richiamato art. 309 cod. proc. pen., gli atti posti t?r.791 a fondamento del provvedimento in verifica, nonostante gli stessi fossero già in 9. precedenza nella disponibilità della parte pubblica. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 625 e 640 cod. pen. e per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale del riesame, ritenuta la vicenda sussumibile nel delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2), parte seconda, 4) e 5), e 61, nn. 5) e 7), cod. pen., anziché nel delitto di cui all'art. 640 cod. pen., ha utilizzato, ai fini della decisione, le intercettazioni dì conversazioni intercorse tra gli indagati a bordo di un veicolo preso a noleggio, originariamente autorizzate in altro procedimento penale relativo ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1 Anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47 - con cui è stato novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. -, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, sicché, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv, 277566; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571). 1.2. Il principio di diritto deve essere ribadito anche nel caso di specie in cui la pubblica accusa ha provveduto al deposito in udienza della documentazione ulteriore pervenuta dalla Guardia di Finanza, da ciò conseguendo l'assoluta infondatezza della censura eccepita, essendo riservata al Tribunale del riesame la possibilità di decidere anche sulla base di atti prodotti dalle parti in udienza. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. 2.1 Il Tribunale del riesame correttamente ha ritenuto sussunta la vicenda ascritta ai ricorrenti nel delitto di furto pluriaggravato, indicando le ragioni per le quali ha condiviso la qualificazione giuridica operata dalla pubblica accusa, nonché evidenziando con argomentazioni logiche e adeguate, con le quali i ricorrenti non si confrontano, i motivi per i quali ha ritenuto la sussistenza del presupposti del fumus e del periculum giustificativi del provvedimento ablativo. 2.2 Nel caso di specie, i giudici della cautela hanno fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 - 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113 - 02), evidenziando, con dovizia di particolari, le modalità della vicenda che ha visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impossessarsi del denaro appartenente all'anziano [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo indotto a lasciare la cifra di ben euro 20.000,00 a bordo del veicolo sul quale tutti e tre viaggiavano, approfittando del temporaneo allontanamento del medesimo dal mezzo, con il quale si davano alla fuga prima che il Fumarola potesse risalirvi. 2.3 Dal corretto inquadramento della vicenda nel delitto di furto pluriaggravato, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., discende la manifesta infondatezza della censura di inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni intercorse tra gli indagati a bordo di un veicolo preso a noleggio, originariamente autorizzate in altro procedimento penale, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano indagati. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZI