CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l' avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della impugnataordinanzaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 novembre 2025, il Tribunale del riesame diPalermo decideva in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dallaCorte di cassazione di precedente provvedimento dello stesso Tribunale,sull’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2025.Al fine di una migliore comprensione, si rappresenta che l'annullamentodisposto da questa Corte riguardava plurimi capi di incolpazione e che, all’esitodel rinnovato giudizio cautelare, il Tribunale del riesame annullava l’ordinanzaimpugnata limitatamente al delitto contestato al capo 19), costituito da unepisodio di estorsione aggravata, mentre confermava, nel resto, l’ordinanzaimpugnata.Più in particolare, per quanto oggi di interesse, l’ordinanza confermava lamisura cautelare anche in relazione al reato di cui al capo 20) costituito da unaipotesi di estorsione in continuazione, contestata all’odierno ricorrente inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché con violenze e minacce,costringevano i titolari di esercizi commerciali siti in Palermo, nel quartiere diBorgo [OSCURATO:PERSONA], ad acquistare quotidianamente i biglietti della riffa, al fine diprocurare per sé e per il sodalizio mafioso un ingiusto profitto con altrui danni.Con l’aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-biscod. pen. e al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stessoarticolo.Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Menzionava, inproposito, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva riferito in ordine al sorteggio non autorizzato costituito dalla c.d.riffa, affermando che l’acquisto dei biglietti era imposto e che il provento dellevendite, raccolto da tale Carletto, all’uopo delegato, veniva consegnato aLeonardo [OSCURATO:PERSONA] e confluiva nelle casse della famiglia mafiosa.Individuava un forte elemento di riscontro alla dichiarazione delcollaboratore, nella conversazione intercettata il 30.3.2022 tra l’odiernoricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva al suointerlocutore che, il delegato alla riscossione del denaro, il menzionato Carletto,avrebbe svolto l’attività senza ricevere compenso, in modo da ripagare undebito. Ulteriore riscontro veniva individuato in una conversazione del giornosuccessivo, nella quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe menzionato espressamente la naturadell’attività illecita, affermando, nell’ambito di una frase, “...ora io gli dico a chideve fare l’estorsione? ...”. Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesameriteneva che fosse proprio l’odierno ricorrente a gestire lo svolgimento delsorteggio illecito, in relazione al quale emanava direttive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente limitatamente al capo 20). Osserva che questa Corte, nella sentenza dirinvio, in relazione a detto capo di incolpazione, aveva rilevato che l’ordinanzaimpugnata:non illustrava le ragioni che avrebbero spiegato il ruolo attivo assunto daPozzi nella gestione della riffa;non illustrava gli elementi costituitivi del reato di estorsione non essendovialcun riferimento all’utilizzo di violenze o minacce ai danni degli esercenti percostringerli ad acquistare i biglietti;non illustrava le ragioni per le quali aveva ritenuto intrinsecamentedichiarazioni etero accusatorie di questi sia in relazione al ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA],sia in relazione alle violenze e minacce poste in essere ai danni dei commercianti.Evidenzia che, anche nella ordinanza oggi impugnata, non vengono colmatele lacune motivazionali rappresentate dalla Corte in quanto le intercettazioniriportate non illustrano le condotte caratterizzanti il delitto di estorsione, nonevidenziano un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono riscontro alle dichiarazionidel propalante, la cui attendibilità intrinseca non viene valutata.Alla luce dei motivi esposti chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso. Ha osservato che, trattandosi di procedimento cautelare, sono sufficientigli elementi indicati e che il Tribunale del riesame ha indicato i riscontriindividualizzanti nelle due conversazioni intercettateCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che la sentenza delle Sez. U., n. 11 del22/3/2000, Rv. 215828-01, ha affermato che «In tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie. [...].»Quanto alla nozione di gravi indizi di colpevolezza questa Corte(Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01;Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, TIganciuc, Rv. 284299 – 02; Sez. 4,n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683) ha più volte chiaritoche la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenarioindiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza nel procedimentoprincipale. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficientel'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ungiudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato inordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2.3. Nel caso specifico, come già detto, la sentenza della Sez. 5 diquesta Corte, n. 35608 del 5.9.2025, aveva annullato con rinviol’ordinanza del GIP di Palermo del 14.2.2025 con la quale era stataapplicata all’odierno ricorrente la misura cautelare della custodia incarcere in relazione, tra gli altri, al reato di cui al capo 20)dell’incolpazione provvisoria.In particolare, la sentenza rescindente evidenziava che:- il Collegio del riesame, nel richiamare le conversazioniintercettate, non aveva spiegato le ragioni per cui esse avrebberoevidenziato un ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della riffa;- non aveva evidenziato gli elementi caratterizzantil’estorsione ai danni dei gestori degli esercizi commerciali siti nellapiazza di [OSCURATO:PERSONA], non essendovi alcun riferimento all’utilizzo diviolenze o minacce per imporre loro l’acquisto dei numeri;- quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DiMarco, il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione di taledel collaborante senza tuttavia rinvenire riscontri idonei ad attribuirecapacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordineall'attribuzione della condotta incriminata all’indagato, né all’utilizzo diviolenze o minacce ai danni dei commercianti al fine di costringerli adacquistare i numeri della riffa.Tali lacune non sono state colmate.Il Tribunale del riesame ha riportato le dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito “del sorteggio nonautorizzato, detto “riffa”, spiegando che l’acquisto dei biglietti eraimposto, che i proventi confluivano nella cassa della famiglia mafiosae che il denaro raccolto dall’apposito delegato (Carletto) venivaconsegnato a [OSCURATO:PERSONA]”. Tuttavia, non ha risposto in manieraesaustiva alle indicazioni della Corte in ordine alla individuazione deiriscontri esterni alla dichiarazione eteroaccusatoria del collaboratore.Ed infatti, non si comprende dal tenore delle conversazioni captate,invero piuttosto confuse, né vengono illustrate nella ordinanza, leragioni per le quali dalle intercettazioni si trarrebbero elementi diriscontro in ordine al ruolo gestorio assunto da [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimentoalla captazione del 30 marzo 2022, si tratta di frasi che,autonomamente assunte, non sono con immediatezza indicative di unruolo particolare assunto dal ricorrente e, quindi, tali da renderesuperflua una funzione esplicativa dell’ordinanza impugnata.Neanche è stato chiarito da quali elementi si trae la prova deglielementi costitutivi del delitto contestato ovvero della violenza ominaccia utilizzata per indurre i commercianti all’acquisto dei biglietti.L’unico elemento dotato di una certa capacità suggestiva è il richiamoalla condotta estorsiva, laddove [OSCURATO:PERSONA] domanda: “ma non per me...luidice che gliene hanno dati a lui e per me e ora io gli dico a chi devefare l’estorsione?”. Tuttavia, in assenza di chiarimenti in ordine alcontesto, al ruolo dell’indagato e alle stesse modalità della condotta,deve ritenersi che la frase, già oscura, rimanga poco significativa e lamotivazione dell’ordinanza ancora astratta sui punti segnalati dallasentenza rescindente.Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullata conriferimento al capo 20) dell’imputazione con trasmissione per nuovogiudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309,comma 7 cod. proc. pen. perché colmi le lacune motivazionali inrelazione ai profili evidenziati dalla sentenza rescindente della Sez. 5,n. 35608 del 5.9.2025.Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]