CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bologna, il 07/03/2023). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (illogicità della motivazione in relazione alla mancata configurazione dell'unicità della condotta, altresì censurandosi la valutazione di rilevanza della recidiva), non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (foglio 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P