Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 98/1970
ECLI:IT:COST:1970:98
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 18 gennaio 1969, emessa nel corso dell'esame di una
domanda di ammissione al gratuito patrocinio per promuovere una causa
in materia di ripartizione di oneri condominiali proposta da tale
[OSCURATO:PERSONA], la commissione per il gratuito patrocinio presso il
tribunale di Milano ha sollevato di ufficio questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e
29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in
riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, della
Costituzione.
Dopo avere premesso che deve essere ritenuta organo
giurisdizionale, come tale legittimato a promuovere giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, la commissione, in
sostanza, così motiva la non manifesta infondatezza della questione
sollevata:
In base alle norme citate, l'ammissione al gratuito patrocinio è
subordinata all'esame delle "probabilità dell'esito favorevole della
causa od affare" (art. 15) e la nomina del difensore è rimessa alla
commissione (art. 29).
Queste disposizioni, ponendo delle gravi limitazioni al diritto di
azione (previo accertamento del cosidetto fumus boni juris) ed a quello
di difesa (nomina d'ufficio dell'avvocato) vengono, quindi, a violare
il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e quelli di libertà di
azione e di diritto alla difesa sanciti dall'art. 24 della
Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene
oggi alla cognizione della Corte.
:
In via pregiudiziale occorre accertare se le commissioni per il
gratuito patrocinio siano autorità giurisdizionali e, quindi,
legittimate a proporre questioni incidentali di costituzionalità, ai
sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La commissione presso il tribunale di Milano, come premessa
all'ordinanza di rinvio, afferma di ritenersi autorità
giurisdizionale, in base alle seguenti testuali considerazioni:
"Infatti, il procedimento dinanzi alle commissioni per il gratuito
patrocinio, indipendentemente da una più specifica qualificazione,
presenta tutti i caratteri distintivi dell'attività giurisdizionale:
un giudice super partes e precostituito (art. 5 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3282) la garanzia del contraddittorio (art. 20, cit. R.D.) la
possibilità di riesame delle decisioni rese in prima istanza (art.
22) da parte di un'autorità non gerarchicamente superiore".
Nessuno di questi argomenti è, peraltro, univoco e conclusivo:
a) anche organi amministrativi possono essere costituiti a
somiglianza di quelli giurisdizionali, ma non per questo assumono tale
carattere, in quanto, pur se si pongono super partes, hanno soltanto il
compito di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di opportunità o
di convenienza, sempre revocabili e riesaminabili, senza l'efficacia
preclusiva di riesame che caratterizza il giudicato;
b) il contraddittorio è regola generale che deve essere osservata
anche in materia amministrativa per il ricorso gerarchico (art. 5 della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383);
c) anche in materia amministrativa è ammesso il ricorso ad altro
organo, che non abbia supremazia gerarchica (cosiddetto ricorso
gerarchico improprio).
Argomenti univoci e conclusivi per escludere la natura
giurisdizionale sono, invece, i seguenti:
a) la revocabilità in qualsiasi stadio della causa a domanda
dell'intendenza di finanza (art. 21 del R.D. n. 3282 del 1923) e
comunque in corso di causa, a domanda della parte contraria a quella
ammessa al gratuito patrocinio, degli avvocati e procuratori deputati
al patrocinio, dei collegi, del consiglio dell'ordine o di disciplina
ed anche del pubblico ministero, nonché, per quanto riguarda il
Consiglio di Stato o il Tribunale superiore delle acque pubbliche, a
domanda dei presidenti dei relativi collegi (art. 34, cit. R.D.);
b) la non impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni presso
le Corti di appello ed il Consiglio di Stato;
c) la conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Ne consegue che, in conformità con la prevalente opinione della
dottrina e della giurisprudenza, deve essere negato il carattere
giurisdizionale delle commissioni per il gratuito patrocinio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, 29, comma primo e
secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di
legge sul gratuito patrocinio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe
in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
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