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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38588/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di L'AMIRI Houssem ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Bergamo di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 608,62 circa di cocaina e gr. 675,10 circa di hashish, in continuazione, con la recidiva qualificata e le generiche equivalenti (in Treviolo e Sedrina il 7/10/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto inosservanza dell'art. 81 cpv., cod. pen. e vizio della motivazione sul punto, riproponendo una doglianza non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono apOlicarsi anche al ricorso per cassazione), avèndo la Corte d'appellò dato risalto al decorso di quasi due anni tra la commissione dei fatti per cui è processo e quelli precedentemente giudicati, in assenza di allegazioni indicative della medesima trama criminale (sul punto, tra I altre, sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Maria DEPOSI-1"[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di L'AMIRI Houssem ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Bergamo di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 608,62 circa di cocaina e gr. 675,10 circa di hashish, in continuazione, con la recidiva qualificata e le generiche equivalenti (in Treviolo e Sedrina il 7/10/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto inosservanza dell'art. 81 cpv., cod. pen. e vizio della motivazione sul punto, riproponendo una doglianza non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono apOlicarsi anche al ricorso per cassazione), avèndo la Corte d'appellò dato risalto al decorso di quasi due anni tra la commissione dei fatti per cui è processo e quelli precedentemente giudicati, in assenza di allegazioni indicative della medesima trama criminale (sul punto, tra I altre, sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Maria DEPOSI-1"[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38588/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris