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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 28639/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Brescia ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., dell'ordinanza del 20 marzo 2025 che aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di avere partecipato a più delitti di furto aggravato.

In particolare, la inefficacia è stata dichiarata in conseguenza dell'omessa trasmissione al Tribunale del riesame, nel termine di legge, degli atti posti a base /17 della richiesta di applicazione della misura cautelare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo.

Il Procuratore della Repubblica deduce che, poiché gli atti erano già stati integralmente trasmessi, compreso il verbale di interrogatorio cui era stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA], al Tribunale del riesame già in data 27 marzo 2025 a seguito della richiesta di riesame del coindagato [OSCURATO:PERSONA], quando in data 28 marzo 2025 anche [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto richiesto di riesame, il Pubblico ministero aveva provveduto a redigere la nota volta a comunicare al Tribunale del riesame il già avvenuto deposito di tutti gli atti, ma la stessa era pervenuta tardivamente al Tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza.

Sostiene che la trasmissione degli atti può avvenire anche comunicando la loro già avvenuta trasmissione per analoghe procedure in precedenza svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale del riesame e che l'omessa comunicazione nel caso di specie non avrebbe determinato alcun pregiudizio poiché gli atti erano già nella disponibilità del Tribunale del riesame che si era pronunciato in relazione alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene, altresì, che l'ordinanza qui impugnata sarebbe abnorme perché impedirebbe la prosecuzione del procedimento e sarebbe caratterizzata da un eccessivo formalismo, in violazione dei criteri di ragionevolezza ed economicità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di impugnazioni cautelari, che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame, onde consentirne l'agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv. 218443).

È comunque necessario che, anche laddove gli atti già si trovino nella disponibilità del tribunale del riesame, il procuratore della Repubblica risponda alla richiesta proveniente dal tribunale del riesame di trasmettere gli atti, sia pure mediante la comunicazione suddetta.

Peraltro, laddove gli atti siano già nella disponibilità del tribunale, la comunicazione è necessaria anche per rendere noto al giudice che tali atti sono tutti quelli sulla base dei quali è stata chiesta la misura cautelare, poiché solo laddove gli atti siano completi il tribunale del riesame può procedere a dare ulteriore corso al procedimento, mentre l'omessa trasmissione degli atti o la omessa comunicazione che gli atti si trovano già tutti presso il tribunale del riesame determina la inefficacia della ordinanza cautelare.

La necessità che al tribunale pervenga copia integrale di tali atti o almeno la comunicazione che essi sono già stati in precedenza integralmente trasmessi in occasione di altre richieste di riesame e tuttora si trovano nella cancelleria del giudice dell'impugnazione non costituisce quindi un mero formalismo.

Peraltro, l'impossibilità di rinnovare l'ordinanza se non in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente rinnovate è espressamente prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. quale conseguenza della dichiarazione di inefficacia, cosicché non può sostenersi che l'ordinanza di inefficacia costituisca per tale motivo un atto abnorme.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Brescia ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., dell'ordinanza del 20 marzo 2025 che aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di avere partecipato a più delitti di furto aggravato. In particolare, la inefficacia è stata dichiarata in conseguenza dell'omessa trasmissione al Tribunale del riesame, nel termine di legge, degli atti posti a base /17 della richiesta di applicazione della misura cautelare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo. Il Procuratore della Repubblica deduce che, poiché gli atti erano già stati integralmente trasmessi, compreso il verbale di interrogatorio cui era stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA], al Tribunale del riesame già in data 27 marzo 2025 a seguito della richiesta di riesame del coindagato [OSCURATO:PERSONA], quando in data 28 marzo 2025 anche [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto richiesto di riesame, il Pubblico ministero aveva provveduto a redigere la nota volta a comunicare al Tribunale del riesame il già avvenuto deposito di tutti gli atti, ma la stessa era pervenuta tardivamente al Tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza. Sostiene che la trasmissione degli atti può avvenire anche comunicando la loro già avvenuta trasmissione per analoghe procedure in precedenza svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale del riesame e che l'omessa comunicazione nel caso di specie non avrebbe determinato alcun pregiudizio poiché gli atti erano già nella disponibilità del Tribunale del riesame che si era pronunciato in relazione alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, altresì, che l'ordinanza qui impugnata sarebbe abnorme perché impedirebbe la prosecuzione del procedimento e sarebbe caratterizzata da un eccessivo formalismo, in violazione dei criteri di ragionevolezza ed economicità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di impugnazioni cautelari, che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame, onde consentirne l'agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv. 218443). È comunque necessario che, anche laddove gli atti già si trovino nella disponibilità del tribunale del riesame, il procuratore della Repubblica risponda alla richiesta proveniente dal tribunale del riesame di trasmettere gli atti, sia pure mediante la comunicazione suddetta. Peraltro, laddove gli atti siano già nella disponibilità del tribunale, la comunicazione è necessaria anche per rendere noto al giudice che tali atti sono tutti quelli sulla base dei quali è stata chiesta la misura cautelare, poiché solo laddove gli atti siano completi il tribunale del riesame può procedere a dare ulteriore corso al procedimento, mentre l'omessa trasmissione degli atti o la omessa comunicazione che gli atti si trovano già tutti presso il tribunale del riesame determina la inefficacia della ordinanza cautelare. La necessità che al tribunale pervenga copia integrale di tali atti o almeno la comunicazione che essi sono già stati in precedenza integralmente trasmessi in occasione di altre richieste di riesame e tuttora si trovano nella cancelleria del giudice dell'impugnazione non costituisce quindi un mero formalismo. Peraltro, l'impossibilità di rinnovare l'ordinanza se non in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente rinnovate è espressamente prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. quale conseguenza della dichiarazione di inefficacia, cosicché non può sostenersi che l'ordinanza di inefficacia costituisca per tale motivo un atto abnorme. P.Q.M. Dichiara i
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