CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12285/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenutoche l’unico motivo di ricorso nell’interesse del ricorrente, che deduce il vizio diviolazione di legge in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti genericheex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella delgiudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato daquesta Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniegodella concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);che il giudice di merito ha infatti diffusamente motivato, alle pagg. 12-14 della sentenzaimpugnata, rilevando l’insussistenza di elementi positivi tali da giustificare l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., richiamando la consolidatagiurisprudenza sul tema;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]