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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28899/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6817-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; ( - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 579/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva, con distinti ricorsi, impugnazione avverso due avvisi di accertamento, attraverso i quali l'Ufficio recuperava l'imposta Irpef per gli anni 2008 e 2009 derivante da reddito fondiario di terreni e fabbricati ubicati nei Comuni di Padova, [OSCURATO:PERSONA] di Pieve di Sacco e Vigodarzere.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo gli importi così come rideterminati dall'Ufficio con l'emissione di atti in autotutela. 3 La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la CTR accoglieva l'appello con riferimento al complesso immobiliare costituito dal capannone sito in Sant'Angelo di Pieve di Sacco in quanto ancora in fase di costruzione 4 Avverso tale decisione l' Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 06817 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- 1.Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 26, 37 comma 1° e 40 del dPR nr 917/1986, in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere non assoggettato a reddito il complesso immobiliare regolarmente accatastato in categoria D/7. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc per avere i giudici di seconde cure ritenuto la non corrispondenza della situazione reale del fabbricato rispetto a quella risultante dal catasto, sulla base di una perizia di parte e di foto sfuocate. 2 D primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Secondo l'art. 25 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, <<sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano».

L'art. 26, comma 1°, dello stesso D.P.R. 917/86 stabilisce che <<i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale...» 2.2 Dunque presupposti necessari affinchè un fabbricato possa considerarsi produttivo di reddito fondiario, indipendentemente dalla sua reale percezione, sono :a) la titolarità di un diritto reale su un bene ; b) l'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato e l'iscrizione nel catasto.

Il quantum è invece determinato mediante l'applicazione delle tariffe di estimo secondo gli identificativi catastali. 2.3 Si tratta, quindi, dei redditi il cui ammontare è determinato sulla base delle risultanze catastali (e perciò redditi medi, Ric. 2020 n. 06817 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -3- ordinari, ritraibili in condizioni normali dagli immobili in ragione di una classificazione per categorie) che sono oggetto di imposizione non in ragione del criterio dell'effettiva ricchezza prodotta bensì del criterio dell'astratta potenzialità a produrre reddito, a prescindere dal concreto realizzarsi del reddito stesso e dalla sua reale entità. 2.4 Nel caso in esame è pacifico che il complesso immobiliare ubicato in Sant'Angelo di Pieve di Sacco, di proprietà del Mason, risulta regolarmente accatastato in categoria D/7; la classificazione del fabbricato in una specifica tipologia catastale (D/7 indicante fabbricati destinati a speciali esigenze di un attività industriale ) rende, quindi, legittima l'attribuzione di reddito fondiario, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 37 commi 1-3 dPR 917/86. 2.5 Non trova, quindi, applicazione alcuna il diverso criterio sostanziale di determinazione del reddito fondiario, previsto dal combinato disposto di cui agli artt, 37, 4 comma e 40 dPR citato per immobili di nuova costruzione per i quali non è ancora intervenuta alcuna attribuzione di categoria catastale, né ricorrono i presupposti per l'esenzione disciplinata dall'art. 36, 3 comma Dpr 917/86. 2.5 La CTR avrebbe, quindi, dovuto accertare l'esistenza del presupposto dell'imposta sulla base delle risultanze catastali e non su altri elementi riguardanti lo stato dell'immobile. 3.Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, Ric. 2020 n. 06817 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -4- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] / DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6817-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; ( - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 579/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva, con distinti ricorsi, impugnazione avverso due avvisi di accertamento, attraverso i quali l'Ufficio recuperava l'imposta Irpef per gli anni 2008 e 2009 derivante da reddito fondiario di terreni e fabbricati ubicati nei Comuni di Padova, [OSCURATO:PERSONA] di Pieve di Sacco e Vigodarzere. 2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo gli importi così come rideterminati dall'Ufficio con l'emissione di atti in autotutela. 3 La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la CTR accoglieva l'appello con riferimento al complesso immobiliare costituito dal capannone sito in Sant'Angelo di Pieve di Sacco in quanto ancora in fase di costruzione 4 Avverso tale decisione l' Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 06817 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- 1.Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 26, 37 comma 1° e 40 del dPR nr 917/1986, in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere non assoggettato a reddito il complesso immobiliare regolarmente accatastato in categoria D/7. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc per avere i giudici di seconde cure ritenuto la non corrispondenza della situazione reale del fabbricato rispetto a quella risultante dal catasto, sulla base di una perizia di parte e di foto sfuocate. 2 D primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Secondo l'art. 25 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, <<sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano». L'art. 26, comma 1°, dello stesso D.P.R. 917/86 stabilisce che <<i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale...» 2.2 Dunque presupposti necessari affinchè un fabbricato possa considerarsi produttivo di reddito fondiario, indipendentemente dalla sua reale percezione, sono :a) la titolarità di un diritto reale su un bene ; b) l'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato e l'iscrizione nel catasto. Il quantum è invece determinato mediante l'applicazione delle tariffe di estimo secondo gli identificativi catastali. 2.3 Si tratta, quindi, dei redditi il cui ammontare è determinato sulla base delle risultanze catastali (e perciò redditi medi, Ric. 2020 n. 06817 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- ordinari, ritraibili in condizioni normali dagli immobili in ragione di una classificazione per categorie) che sono oggetto di imposizione non in ragione del criterio dell'effettiva ricchezza prodotta bensì del criterio dell'astratta potenzialità a produrre reddito, a prescindere dal concreto realizzarsi del reddito stesso e dalla sua reale entità. 2.4 Nel caso in esame è pacifico che il complesso immobiliare ubicato in Sant'Angelo di Pieve di Sacco, di proprietà del Mason, risulta regolarmente accatastato in categoria D/7; la classificazione del fabbricato in una specifica tipologia catastale (D/7 indicante fabbricati destinati a speciali esigenze di un attività industriale ) rende, quindi, legittima l'attribuzione di reddito fondiario, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 37 commi 1-3 dPR 917/86. 2.5 Non trova, quindi, applicazione alcuna il diverso criterio sostanziale di determinazione del reddito fondiario, previsto dal combinato disposto di cui agli artt, 37, 4 comma e 40 dPR citato per immobili di nuova costruzione per i quali non è ancora intervenuta alcuna attribuzione di categoria catastale, né ricorrono i presupposti per l'esenzione disciplinata dall'art. 36, 3 comma Dpr 917/86. 2.5 La CTR avrebbe, quindi, dovuto accertare l'esistenza del presupposto dell'imposta sulla base delle risultanze catastali e non su altri elementi riguardanti lo stato dell'immobile. 3.Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, Ric. 2020 n. 06817 sez. MT - ud. 07-07-2021 -4- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] / DEPOS