CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 4.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 19.6.2018 con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e, ritenuta la continuazione "interna" tra i diversi episodi, la aveva condannata - con la diminuente per la scelta del rito abbreviato - alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore della Ferraris lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 164 cod. pen.: segnala infatti l'erroneità della decisione con cui la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha negato alla ricorrente, quasi ottantenne, il beneficio della sospensione condizionale della pena ancorando il giudizio prognostico negativo all'esistenza di un precedente sospeso per messa alla prova laddove, dall'esame del certificato penale, risulta che la sospensione del processo era stata disposta per la irreperibilità dell'imputata e, perciò, in assen7a di ogni elemento suscettibile di essere valorizzato ai fini della decisione; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la difesa ha fatto riferimento ad un errore nella iscrizione di un precedente procedimento penale omettendo, tuttavia, di allegare il certificato penale con violazione del principio di autosufficienza del ricorso; 4. la difesa ha trasmesso a sua volta una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta responsabile del delitto di truffa e condannata alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Con l'atto di appello la difesa aveva fatto presente che "nonostante il giudice di primo grado non si sia pronunciato in merito alla concessione dei doppi benefici di legge, a fronte della totale incensuratezza dell'appellante, si ritiene che gli stessi debbano essere concessi" (cfr., dall'atto di appello). La Corte di Appello invece ha escluso la possibilità di riconoscere il beneficio della sospensione ella pena richiamando "la callidità dimostrata dall'imputata, il suo precedente specifico sebbene definito con la sospensione del processo per messa alla prova, il ben rilevante danno economico procurato alla persona offesa (come detto, 19 mila Euro)". In realtà, la Corte di Appello aveva già a disposizione il certificato penale della Ferraris da cui risultava, in termini inequivocabili, che il "precedente" (relativo a fatti del giugno del 2012) non era altro che un provvedimento di sospensione del processo per irreperibilità. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame sul punto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. orna, il 3.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente