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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08729/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso e con il secondo in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e in particolare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento con la contestata aggravante.

Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali lamenta l'omessa valutazione delle doglianze formulate con l'atto d'appello, in particolare in ordine alla pena, ritenuta eccessiva.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Il giudice a quo ha infatti ritenuto non credibile, anzi palesemente inveritiera, la tesi difensiva secondo cui il ricorrente non era a conoscenza del contenuto della valigia che stava trasportando e che venne caricata a bordo del furgone da lui condotto., persino a sua insaputa, nè della detenzione della sostanza presso i locali del caf ove veniva collocata la suddetta valigia, di cui la coimputata [OSCURATO:PERSONA] aveva le chiavi, in particolare evidenziando che il ricorrente, dopo aver trasportato la valigia e averla condotta all'interno del locale, non rimase fuori ma vi entrò unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] e si trattenne al suo interno per diversi minuti e che riguardo a tale condotta il ricorrente non ha•fornito alcuna .versióne dei fatti credibile 'nè una giustificazione delle ragioni per le quali fosse entrato nel suddetto locale e che cosa avesse fatto con la [OSCURATO:PERSONA] in quei frangenti.

Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato che il concorso nel reato fra i due imputati è ulteriormente dimostrato dal possesso da parte del ricorrente di un cellulare dedicato esclusivamente alle conversazioni con la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale circostanza sintomatica della complicità tra i due correi, non essendo stata giustificata in modo plausibile.

Altrettanto insindacabili sono le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, in ragione dell'ingente quantitativo di droga detenuto, quantitativo pari a 344,80 chili di hashish e a 8,70 chilogrammi di marijuana, unitamente alla detenzione di strumenti per la pesatura e pr confezionamento della sostanza, non essendo stata neppure aumentata la pena in ragione della recidiva specifica contestata, nè sussistendo i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, essendo il ricorrente gravato da un precedente specifico e non avendo manifestato alcun segno di resipiscenza o alcun atteggiamento collaborativo con gli inquirenti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso e con il secondo in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e in particolare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento con la contestata aggravante. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali lamenta l'omessa valutazione delle doglianze formulate con l'atto d'appello, in particolare in ordine alla pena, ritenuta eccessiva. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Il giudice a quo ha infatti ritenuto non credibile, anzi palesemente inveritiera, la tesi difensiva secondo cui il ricorrente non era a conoscenza del contenuto della valigia che stava trasportando e che venne caricata a bordo del furgone da lui condotto., persino a sua insaputa, nè della detenzione della sostanza presso i locali del caf ove veniva collocata la suddetta valigia, di cui la coimputata [OSCURATO:PERSONA] aveva le chiavi, in particolare evidenziando che il ricorrente, dopo aver trasportato la valigia e averla condotta all'interno del locale, non rimase fuori ma vi entrò unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] e si trattenne al suo interno per diversi minuti e che riguardo a tale condotta il ricorrente non ha•fornito alcuna .versióne dei fatti credibile 'nè una giustificazione delle ragioni per le quali fosse entrato nel suddetto locale e che cosa avesse fatto con la [OSCURATO:PERSONA] in quei frangenti. Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato che il concorso nel reato fra i due imputati è ulteriormente dimostrato dal possesso da parte del ricorrente di un cellulare dedicato esclusivamente alle conversazioni con la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale circostanza sintomatica della complicità tra i due correi, non essendo stata giustificata in modo plausibile. Altrettanto insindacabili sono le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, in ragione dell'ingente quantitativo di droga detenuto, quantitativo pari a 344,80 chili di hashish e a 8,70 chilogrammi di marijuana, unitamente alla detenzione di strumenti per la pesatura e pr confezionamento della sostanza, non essendo stata neppure aumentata la pena in ragione della recidiva specifica contestata, nè sussistendo i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, essendo il ricorrente gravato da un precedente specifico e non avendo manifestato alcun segno di resipiscenza o alcun atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 08729/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris