Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 111/1981
ECLI:IT:COST:1981:111
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il pretore di Rimini, nel corso di un procedimento iniziato il
29 giugno 1979, sollevava con ordinanza n. 348/80 del 5 febbraio 1980
eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 73 della legge sull'equo canone n. 392
del 27 luglio 1978, nella parte in cui concede il diritto di recesso
immediato dal contratto di locazione all'acquirente di immobili non
destinati ad uso abitativo, ove abbia necessità di adibirli ad
abitazione o all'esercizio di una delle attività indicate nell'art. 27
della stessa legge n. 392 (commerciali, industriali, artigianali,
professionali, alberghiere) per sé, per il coniuge o per parenti entro
il secondo grado in linea retta; mentre l'acquirente di immobile
destinato ad uso abitativo, in pari stato di necessità, deve attendere
almeno un biennio dall'acquisto per esercitare il diritto di recesso
(art. 61 legge citata). Assume il giudice a quo che questo trattamento
differenziato in tema di recesso del locatore acquirente, a seconda che
l'immobile locato sia adibito o meno ad uso abitativo, non ha alcuna
giustificazione razionale, specie se confrontato con la precedente
legislazione vincolistica che sottoponeva ad identico trattamento le
due azioni di recesso per necessità (artt. 7 legge 23 maggio 1950, n.
253, 2 quater legge 12 agosto 1974, n. 351, e 1 quinquies legge 31
luglio 1975, n. 363).
La sospetta violazione del principio di uguaglianza secondo
l'ordinanza di rimessione - discende dal fatto che la vigente
disciplina (artt. 61 e 73 legge n. 392 del 1978) mentre nei contratti
di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione tende ad evitare
il ricorso callidico a trasferimenti fittizi dell'immobile, preordinati
per rendere operanti stati di necessità altrimenti inesistenti, ignora
tale esigenza per i contratti relativi ad immobili destinati ad uso
diverso dall'abitazione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione sollevata, in quanto le
due situazioni messe a confronto dal giudice a quo sono obiettivamente
diverse. Se il legislatore - osserva l'Avvocatura - nella sua
discrezionalità ha ritenuto meritevole di maggior tutela il conduttore
che abita nell'immobile locato rispeto a quello che non vi abita, non
ha violato il principio di uguaglianza nei confronti dei locatori,
anche se tale diversità di trattamento incide sui diritti di questi
ultimi, a seconda che essi abbiano acquistato un immobile destinato ad
abitazione oppure ad altro uso. Il sindacato di costituzionalità,
infatti, può aversi solo quando di fronte ad una assoluta identità di
situazioni la norma denunciata introduca disparità di trattamento
ingiustificate o irrazionali.
:
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art.
3 della Costituzione l'art. 73 della legge n. 392 del 1978 (come
modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), perché concede il
recesso immediato dal contratto di locazione all'acquirente di immobili
non destinati ad uso abitativo, ove abbia necessità di adibirli ad
abitazione propria o all'esercizio di un'attività industriale,
commerciale, artigianale, professionale o alberghiera per sé, per il
coniuge o per parenti entro il secondo grado in linea retta (art. 27
legge n. 392/1978); mentre l'acquirente di un immobile destinato ad uso
abitativo, in pari stato di necessità, deve attendere almeno un
biennio dall'acquisto per esercitare il diritto di recesso (art. 61
legge citata).
Rileva il giudice a quo che questo trattamento differenziato, in
ordine al recesso, tra acquirenti di un immobile locato, a seconda che
questo sia destinato o meno ad uso di abitazione, non trova alcuna
razionale giustificazione. Tanto più è dubbia la costituzionalità
della norma impugnata, se sì considera che la precedente legislazione
vincolistica sottoponeva ad identico trattamento le due azioni di
recesso per necessità. Infatti l'art. 7 della legge 23 maggio 1950, n.
253 stabiliva che la facoltà di far cessare la proroga prevista dal n.
1 dell'art. 4 (quando si fosse dimostrata la urgente ed improrogabile
necessità, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto
locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad
abitazione propria o dei propri figli o dei propri genitori, ovvero di
esercitare nell'immobile la propria normale attività di
professionista, artigiano o commerciante) non poteva essere esercitata
da chi aveva acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non
fossero decorsi almeno tre anni dall'acquisto.
Tale norma si propone - asserisce il pretore - sia di garantire al
conduttore un ulteriore periodo di permanenza nell'immobile, sia di
evitargli le conseguenze dannose di un acquisto dell'immobile
eventualmente preordinato allo scopo di estromettere lo stesso
conduttore (Corte cost., sentenza n. 29 del 20 febbraio 1975).
La questione non è fondata.
È stato più volte affermato da questa Corte che vi è violazione
del principio di uguaglianza quando di fronte a situazioni
obbiettivamente omogenee si ha una disciplina giuridica differenziata,
determinando discriminazioni arbitrarie e ingiustificate.
Nessuna omogeneità sussiste nel caso in esame tra rapporti
locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione e immobili
destinati ad uso diverso. Il legislatore, infatti, secondo la sua
valutazione discrezionale, ha voluto riconoscere con la legge n. 392
del 1978 (che ha introdotto l'istituto dell'equo canone, innovando
radicalmente la precedente disciplina vincolistica) il diverso rilievo
economico e sociale dei due rapporti locatizi, regolandoli in modo
distinto vuoi nella disciplina transitoria, vuoi in quella definitiva.
Invero, per gli immobili destinati ad abitazione, il legislatore ha
ritenuto di dovere maggiormente comprimere il diritto del locatore, in
considerazione del valore sociale che la disponibilità di una
abitazione assume per il conduttore che non disponga di altro alloggio.
A tale scopo, infatti, sono orientate le norme essenziali che
regolano l'ammontare del canone che, invece è lasciato libero per gli
immobili destinati ad uso diverso, nonché l'art. 61 della legge che
tutela il conduttore in caso di alienazione dell'immobile locato,
impedendo al locatore acquirente di esercitare l'azione di recesso per
necessità prima di due anni dall'acquisto.
Viceversa, per gli immobili destinati ad uso diverso dalla
abitazione, il legislatore non ha voluto comprimere nella stessa misura
il diritto di proprietà del locatore, non dovendo in questo caso
tutelare nella posizione del conduttore un bene sociale primario, quale
è l'uso della casa di abitazione. Così - come ha lasciato libero
l'ammontare del canone - ha anche concesso al locatore acquirente, che
abbia necessità di usare il bene locato, di esercitare l'azione di
recesso senza dilazione.
Peraltro, a fronte di tali disposizioni che favoriscono il locatore
di immobili destinati ad usi diversi dalla abitazione rispetto al
locatore di immobili destinati a tale uso, il legislatore ne ha
previsto altre meno favorevoli, la cui ratio va ravvisata nel rilievo
economico che normalmente rivestono le destinazioni diverse
dall'abitazione, le quali richiedono una relativa continuità delle
attività produttive e professionali. A questo fine sono chiaramente
dirette le norme che dispongono una maggiore durata dei contratti e
della loro proroga; l'indennità per la perdita dell'avviamento in caso
di cessazione del rapporto se l'attività comporti contatto con il
pubblico dei consumatori; la facoltà di sub-locazione o di cessione
del contratto con il solo obbligo di avviso al locatore; il diritto di
prelazione del conduttore in caso di vendita.
La diversità, quindi, di disciplina e la conseguente diversa
tutela che il locatore riceve, a seconda della destinazione
dell'immobile acquistato, trova piena giustificazione nella diversità
di situazioni obiettivamente delineate e nel diverso valore sociale che
il legislatore attribuisce agli opposti interessi da comporre.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal pretore
di Rimini con ordinanza del 5 febbraio 1980, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere