CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14558/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9777/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1898 S.p.a., in persona dei curatori fallimentari dott.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione in via privilegiata al passivo del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] 1898 s.p.a. (dichiarato in data 17/12/2013) del credito di Euro 173.163,88 a titolo di compensi professionali per l’attività prestata in favore della predetta società, segnatamente: a) redazione dei bilanci infrannuali per COVISDOC al 31.12.2010 e al 31.12.2009; b) rateizzazione del debito con Equitalia; c) redazione e invio delle dichiarazioni fiscali; d) programmazione finanziaria; e) partecipazione alle assemblee della lega di serie B. 1.1. – La curatela fallimentare sollevò alcune eccezioni tra le quali, in particolare, la non riconoscibilità del privilegio invocato, trattandosi di «prestazioni professionali rese oltre il biennio dalla data di dichiarazione di fallimento». 1.2. – Il giudice delegato ammise parzialmente il credito in via chirografaria, per la mancanza di «prova in atti della data di cessazione del rapporto, così da fare legittimamente presumere che la stessa sia stata interrotta solo in prossimità della dichiarazione di fallimento, con relativa esclusione del privilegio atteso che le prestazioni descritte sono risalenti per lo più all'anno 2010 e alla prima parte dell'anno 2011». 1.3. – Con decreto del 01/03/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 98 l.fall., osservando, per quanto rileva in questa sede, che: i) in mancanza di prova della cessazione del rapporto deve ritenersi che l'incarico sia cessato in prossimità del fallimento; ii) pur non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 essendovi alcun dubbio che l'incarico professionale sia stato svolto nel periodo compreso tra gennaio del 2010 e la prima parte del 2011, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla data di cessazione del rapporto; iii) la missiva datata 23 settembre 2015, presumibilmente a firma del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] B, dove si legge che il dott. [OSCURATO:PERSONA] “risultava essere censito come consulente amministrativo con potere di firma per la società [OSCURATO:PERSONA] 1989 s.p.a. per la stagione sportiva 2010/2011”, non spiega effetti per gli anni successivi; iv) detta missiva prova solo che il [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto incarichi federali successivamente al 2011, ma non anche che lo stesso non abbia avuto rapporti professionali con la società calcistica, anche in considerazione della varietà e della eterogeneità degli incarichi vantati dal professionista; v) la lettera di messa in mora dell'[OSCURATO:PERSONA] da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] può essere idonea a provare l'esistenza di prestazioni anteriori a quella data, ma nulla dice in merito ad eventuali prestazioni future, ben potendo il professionista esigere i propri compensi anche in costanza del rapporto professionale. 1.4. – Avverso detta decisione il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con l’unico motivo – rubricato violazione o falsa applicazione (testualmente) «dell’art. 2752, comma 2, c.c. in combinato disposto agli artt.2727 ss. cc - relativamente alla motivazione circa l’inapplicabilità del privilegio per le somme ammesse al passivo del fallimento» – il ricorrente, convenendo con il tribunale che il biennio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. debba decorrere a ritroso non già dalla data del fallimento, bensì dalla data di cessazione del rapporto professionale, contesta (sempre testualmente) «il procedimento logico giuridico con cui nel decreto impugnato il decorrere del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 predetto termine biennale viene fatto iniziare dalla data del fallimento», nonché (sempre testualmente) «le motivazioni poste a fondamento del dies a quo il Collegio fa decorrere a ritroso il biennio, le quali non lasciano intendere quali siano gli elementi di diritto dai quali si “presume” che nel frattempo il mandato conferito al professionista non sia terminato alla data indicata dal ricorrente ma che esso si sia protratto sino alla data del fallimento», precisando che la doglianza «riguarda l’abnorme applicazione del disposto legislativo sulle presunzioni di cui all’art. 2727 e ss cc». 2.1. – Secondo parte ricorrente, in assenza di ulteriore documentazione attestante l’esistenza di incarichi successivi a quelli espletati e provati, «il rapporto professionale, sia pur svolto con una pluralità di incarichi, nella sua unitarietà», doveva ritenersi concluso nel febbraio 2011, tenuto conto che: i) non era stato «reperito in atti un contratto di consulenza propriamente detto il quale avrebbe avuto necessità di una specifica risoluzione con data certa»; ii) le prestazioni professionali rese (come la presentazione di un bilancio, la partecipazione a una riunione o la rateizzazione di un debito con Equitalia) erano tali da non potersi protrarre oltre la loro esecuzione; iii) il dott. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere tenuto a fornire la prova negativa del mancato conferimento di incarichi successivi. 3. Il ricorso, al di là dell’erroneo e ripetuto riferimento al privilegio ex art. 2752, co. 2, c.c., è inammissibile, per la sua natura meritale. 4. – E’ appena il caso di rammentare che l'art. 2751-bis, n. 2, c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti «le retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione» (non è qui in discussione l’estensione del privilegio al «contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto» ex art. 1, comma 472, l. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 27 dicembre 2017 n. 205, che riguarda i crediti azionati dopo il 1 gennaio 2018: cfr. Corte Cost., sentenza n. 1 del 2020). 4.1. – La norma richiede l’individuazione sia del dies a quo per il computo a ritroso del biennio in essa considerato, sia delle “retribuzioni” che possano considerarsi “dovute” in riferimento a tale arco temporale, ai fini del riconoscimento del privilegio. 4.2. – Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il termine biennale in questione decorre a ritroso non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, (ex plurimis, Cass. 757/2020, 12814 /2019, 18685/ 2017). 4.3. – Fuori del caso in cui l'incarico conferito abbia carattere «puntuale» e «circoscritto», esaurendosi sostanzialmente con il compimento di un unico atto, l'identificazione del momento di cessazione dell’incarico si traduce in una quaestio facti, da risolvere essenzialmente sulla base della combinazione di un criterio soggettivo (la volontà delle parti) e di un criterio oggettivo (il completamento della prestazione). 4.4. – In ipotesi di conferimento di plurimi incarichi distinti, questa Corte ha affermato che il limite temporale degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto; in altri termini, "gli ultimi due anni di prestazione" di cui parla la norma «sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto» (Cass. 1740/2014, 18685/2017, 12814/2019, 15828/2019, 757/2020). F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 4.5. – Per vero, sin dal 1999 questa Corte aveva illustrato, nella sentenza n. 569, la ratio di una simile lettura del biennio contemplato dalla norma in esame, avuto riguardo «all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all'esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori»; e poiché continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore vuol dire assumere nei suoi confronti ulteriori incarichi professionali, il profilo della pluralità degli incarichi ha un rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. 4.6. – Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, ragionare come se quella pluralità non esistesse e considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale, anche perché, così facendo, si finirebbe col privare di qualsiasi operatività il limite biennale suddetto: infatti, se ciascun incarico viene considerato per sé stesso, e se anche i compensi relativi all'attività di esecuzione dell’incarico svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite verrebbe sterilizzato. Al contrario, quel limite opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali eseguiti nell’ambito di un unitario rapporto duraturo nel tempo, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi (in termini, v. Cass.1740/2014 cit.). F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 5. – Tutto ciò premesso in diritto, appare evidente che il ricorso in esame, pur deducendo un vizio di violazione di legge, pone in realtà una mera quaestio facti, relativa all'identificazione del momento di cessazione dell’incarico, sulla quale il tribunale ha reso una puntuale motivazione basata in realtà non già sulla sussistenza di una prova presuntiva della data di cessazione del rapporto complessivo, bensì sulla affermazione che il ricorrente, su cui grava l’onere di fornire la prova di tale data, non vi ha ottemperato (cfr.pag.5 decreto). Al riguardo, il ricorrente non ha censurato il principio di diritto concernente l’onere della prova, né ha censurato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il motivato accertamento di fatto sulla inidoneità probatoria dei documenti prodotti, che si è invece limitato a criticare nel merito chiedendone in sostanza una revisione, estranea alla verifica di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9777/2016 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14558/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b