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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38629/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 19 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 7.03.2019 e impugnata dall'appellante [OSCURATO:PERSONA] Rosario, ha dichiarato di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Rosario del delitto di cui all'art.494 cod. pen.

Con condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento del danno e delle spese legali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e leva Vito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Rosario deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale in tema di ne bis in idem e contraddittorietà della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

La Corte di Appello ha rilevato che nel diverso procedimento è stato oggetto di contestazione ad [OSCURATO:PERSONA] il reato di atti persecutori (art. 612 bis cod.pen.) commesso in epoca posteriore rispetto ai fatti contestati nel procedimento oggetto di diretta cognizione.

Con tale argomentazione, invero decisiva, al di là del fatto che nessuno dei due procedimenti risulta approdato a sentenza definitiva, il ricorrente non si confronta in modo adeguato.

In ogni caso, trattandosi di impugnazione relativa ad un segmento di condotta (art.660 cod.pen.) già dichiarato prescritto, il Collegio ritiene di non infliggere la ulteriore condanna al versamento di denaro in favore della cassa delle ammende, limitando la conseguenza patrimoniale della inammissibilità al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 19 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 7.03.2019 e impugnata dall'appellante [OSCURATO:PERSONA] Rosario, ha dichiarato di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Rosario del delitto di cui all'art.494 cod. pen. Con condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento del danno e delle spese legali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e leva Vito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Rosario deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale in tema di ne bis in idem e contraddittorietà della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La Corte di Appello ha rilevato che nel diverso procedimento è stato oggetto di contestazione ad [OSCURATO:PERSONA] il reato di atti persecutori (art. 612 bis cod.pen.) commesso in epoca posteriore rispetto ai fatti contestati nel procedimento oggetto di diretta cognizione. Con tale argomentazione, invero decisiva, al di là del fatto che nessuno dei due procedimenti risulta approdato a sentenza definitiva, il ricorrente non si confronta in modo adeguato. In ogni caso, trattandosi di impugnazione relativa ad un segmento di condotta (art.660 cod.pen.) già dichiarato prescritto, il Collegio ritiene di non infliggere la ulteriore condanna al versamento di denaro in favore della cassa delle ammende, limitando la conseguenza patrimoniale della inammissibilità al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 38629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris