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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40588/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della gravità del reato in esecuzione, dell'assenza di iniziative risarcitorie e dell'inesistenza dell'attività lavorativa prospettata nell'istanza.

2. Sviluppa a sostegno dell'impugnazione un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen.

Lamenta che il Tribunale, anziché effettuare la necessaria valutazione prognostica in merito al reinserimento sociale, si è limitato a considerare ostative 1010-y/t circostanze del tutto estranee al giudizio demandatogli dall'ordinamento, per di più fraintendendone la portata.

Ponendosi in quest'ottica erronea, l'ordinanza impugnata ha considerato 1), grave la bancarotta fraudolenta nonostante si trattai- di un reato commesso dal condannato in epoca risalente.

E' stato, invece, ignorato che dopo la consumazione di tale reato, Mercurio si è astenuto per più di dieci anni da qualunque attività delittuosa ed ha prestato regolare attività lavorativa, dimostrando concretamente di avere compiuto una seria revisione critica rispetto al passato deviante e di non essere più una persona socialmente pericolosa.

In senso sfavorevole al condannato non possono deporre né la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di cognizione, nient'affatto giustificata con la gravità del danno patrimoniale cagionato dai creditori, né la mancata predisposizione di iniziative risarcitorie, stante l'impossibilità oggettiva del condannato di provvedervi per le disagiate condizioni economiche, né le sopravvenute criticità lavorative accertate con l'istruttoria.

A quest'ultimo proposito, nessuna considerazione è stata attribuita alla circostanza, pur pacifica, che il condannato, ben prima della presentazione dell'istanza, aveva lavorato, con ciò dimostrando la volontà di non aderire a modelli antisociali.

In ogni caso, il mancato svolgimento di attività lavorativa non può da solo precludere l'applicazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere,4,dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.

Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si • pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

Il Tribunale, nel formulare il giudizio prognostico sull'adeguatezza della misura a conseguire il reinserimento del condannato nella società, deve avere esclusivamente riguardo ai risultati del trattamento individualizzato e dell'osservazione del condannato.

Ne segue che né lo svolgimento di un'attività lavorativa né il risarcimento del danno rappresentano requisiti indefettibili per l'accesso alla misura.

Lo svolgimento di attività lavorativa assume rilevanza unicamente quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico(Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 27053 del 05/06/2001, Bordin, Rv. 219799 - 01 ), ma non tale da rappresentare certamente una condizione ostativa, nel caso in cui detta attività non sia possibile per esempio ragioni di età o condizioni di salute (Sez. 1, n. 14003 del 28/11/2023, dep. 2024, R., Rv. 286257 - 01; Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01).

Parimenti, l'omesso o il parziale risarcimento del danno non costituiscono da soli elementi valutabili per dedurre l'assenza di segni di ravvedimento, dovendosi sempre considerare le concrete condizioni economiche del reo al momento della domanda (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033 - 01).

2. L'ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi e ha seguito un percorso argomentativo illogico e contraddittorio.

Il Tribunale ha fondato la scelta decisoria sulla gravità del reato, ritenuta indicativa di una notevole ed attuale capacità a delinquere, sull'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa indicata e sull'assenza di disponibilità ad iniziative risarcitorie.

Non ha, però, spiegato adeguatamente, come denunciato dal ricorrente, la rilevanza negativa di tali indicatori alla luce di plurimi elementi di segno contrario pacificamente emersi dall'istruttoria: l'epoca assai risalente in cui erano stati commessi i reati giudicati con la sentenza in esecuzione; l'astensione del condannato da attività illecite per un lungo periodo; il carattere sopravvenuto e comunque non imputabile al condannato dlele criticità relative all'attività lavorativa prospettata con l'istanza (forte crisi economica del datore di lavoro).

Nemmeno è stata compiuta l'istruttoria necessaria ad accertare se le attuali condizioni economiche del reo siano compatibili con iniziative risarcitorie, anche solo parziali.

3. Si impone, per le considerazioni sin qui esposte, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio all'ufficio del giudice a quo che, in piena libertà cognitiva, ma nel rispetto dei principi richiamati, dovrà riesaminare l'istanza di affidamento in prova, colmando le lacune argomentative segnalate P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della gravità del reato in esecuzione, dell'assenza di iniziative risarcitorie e dell'inesistenza dell'attività lavorativa prospettata nell'istanza. 2. Sviluppa a sostegno dell'impugnazione un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. Lamenta che il Tribunale, anziché effettuare la necessaria valutazione prognostica in merito al reinserimento sociale, si è limitato a considerare ostative 1010-y/t circostanze del tutto estranee al giudizio demandatogli dall'ordinamento, per di più fraintendendone la portata. Ponendosi in quest'ottica erronea, l'ordinanza impugnata ha considerato 1), grave la bancarotta fraudolenta nonostante si trattai- di un reato commesso dal condannato in epoca risalente. E' stato, invece, ignorato che dopo la consumazione di tale reato, Mercurio si è astenuto per più di dieci anni da qualunque attività delittuosa ed ha prestato regolare attività lavorativa, dimostrando concretamente di avere compiuto una seria revisione critica rispetto al passato deviante e di non essere più una persona socialmente pericolosa. In senso sfavorevole al condannato non possono deporre né la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di cognizione, nient'affatto giustificata con la gravità del danno patrimoniale cagionato dai creditori, né la mancata predisposizione di iniziative risarcitorie, stante l'impossibilità oggettiva del condannato di provvedervi per le disagiate condizioni economiche, né le sopravvenute criticità lavorative accertate con l'istruttoria. A quest'ultimo proposito, nessuna considerazione è stata attribuita alla circostanza, pur pacifica, che il condannato, ben prima della presentazione dell'istanza, aveva lavorato, con ciò dimostrando la volontà di non aderire a modelli antisociali. In ogni caso, il mancato svolgimento di attività lavorativa non può da solo precludere l'applicazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere,4,dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si • pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Il Tribunale, nel formulare il giudizio prognostico sull'adeguatezza della misura a conseguire il reinserimento del condannato nella società, deve avere esclusivamente riguardo ai risultati del trattamento individualizzato e dell'osservazione del condannato. Ne segue che né lo svolgimento di un'attività lavorativa né il risarcimento del danno rappresentano requisiti indefettibili per l'accesso alla misura. Lo svolgimento di attività lavorativa assume rilevanza unicamente quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico(Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 27053 del 05/06/2001, Bordin, Rv. 219799 - 01 ), ma non tale da rappresentare certamente una condizione ostativa, nel caso in cui detta attività non sia possibile per esempio ragioni di età o condizioni di salute (Sez. 1, n. 14003 del 28/11/2023, dep. 2024, R., Rv. 286257 - 01; Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01). Parimenti, l'omesso o il parziale risarcimento del danno non costituiscono da soli elementi valutabili per dedurre l'assenza di segni di ravvedimento, dovendosi sempre considerare le concrete condizioni economiche del reo al momento della domanda (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033 - 01). 2. L'ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi e ha seguito un percorso argomentativo illogico e contraddittorio. Il Tribunale ha fondato la scelta decisoria sulla gravità del reato, ritenuta indicativa di una notevole ed attuale capacità a delinquere, sull'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa indicata e sull'assenza di disponibilità ad iniziative risarcitorie. Non ha, però, spiegato adeguatamente, come denunciato dal ricorrente, la rilevanza negativa di tali indicatori alla luce di plurimi elementi di segno contrario pacificamente emersi dall'istruttoria: l'epoca assai risalente in cui erano stati commessi i reati giudicati con la sentenza in esecuzione; l'astensione del condannato da attività illecite per un lungo periodo; il carattere sopravvenuto e comunque non imputabile al condannato dlele criticità relative all'attività lavorativa prospettata con l'istanza (forte crisi economica del datore di lavoro). Nemmeno è stata compiuta l'istruttoria necessaria ad accertare se le attuali condizioni economiche del reo siano compatibili con iniziative risarcitorie, anche solo parziali. 3. Si impone, per le considerazioni sin qui esposte, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio all'ufficio del giudice a quo che, in piena libertà cognitiva, ma nel rispetto dei principi richiamati, dovrà riesaminare l'istanza di affidamento in prova, colmando le lacune argomentative segnalate P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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