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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23481/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16084/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1870/201 8 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 6 dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 598/2011, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ordinò(per quanto ancora d’interesse) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «di arretrare fino alla distanza di cinque metri dal confine con il sottostante fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] terrapieno artificiale realizzato a valle dell’edificio di loro proprietà per la porzione che supera in altezza la quota del piano originario di campagna, come calcolato dal C.T.U. geom. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione depositata il 18.9.98, e graficamente indicato nell’allegato 2 alla suddetta perizia, che forma parte integrante del presente dispositivo».

2. A seguito di tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvidero all’asporto del terreno di riporto del terrapieno.

Ritenendo in tal guisa non compiutamente ottemperato il dictum, [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto per la demolizione del muro di sostegno del terrapieno posto sul confine tra i fondi.

3. L’opposizione spiegata ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. dagli intimati, argomentata sulla integrale ottemperanza al titolo esecutivo, è stata accolta in ambedue i gradi di merito del giudizio.

In particolare, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto estranea alla portata precettiva della sentenza azionatacome titolo la condanna alla demolizione del muro pretesa dall’intimante.r.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi; resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

6. A seguito di istanza del ricorrente, la causa è stata discussa alla pubblica udienza del 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 474 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito.

Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza ha erroneamente individuato l’oggetto della statuizione condannatoria coattivamente azionata: essa, interpretata sulla scorta di una unitaria disamina di parte dispositiva e parte motiva, includeva la demolizione del muro di contenimento, cui la motivazione del provvedimento titolo esecutivo operava esplicito riferimento sia con l’attribuire al muro la natura di costruzione realizzata in spregio alle distanze legali sia con il definire la nozione di «terrapieno artificiale» come inscindibilmente composta dalterreno e d al muro.

2. La doglianza è fondata.

È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230).

Di tale consolidato principio di diritto non ha fatto buon governo il giudice territoriale.r.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stralci motivazionali della sentenza – titolo esecutivo trascritti nel ricorso introduttivo (nel quale si rinvengono altresì puntuali e specifici richiami ad altri passaggi della motivazione della sentenza, allegata al ricorso stesso)appaiono idonei, pur nella loro sinteticità, a definire compiutamente la nozione di «terrapieno artificiale» di cui il giudice di quella controversiaha inteso ordinare la demolizione.

Illuminanti, sul punto, appaiono le considerazioni svolte a suffragio dell’accoglimento del terzo motivo dell’appello principale.

Premesso che oggetto del gravame in parte qua era la richiesta di arretramento del «terrapieno artificiale cintato da muro di sostegno considerato, in quanto tale, costruzione», la sentenza n. 598/2011 della Corte di appello di Brescia, in maniera reiterata , qualifica come «costruzione» (ai fini dell’applicabilità della disciplina sulle distanze legali) «l’opera così realizzata», cioè a dire «il manufatto» composto dal muro eretto e dal terreno artificialmente riportato, per addivenire alla conclusione, tanto lapidaria quanto inequivoca, che «deve quindi accogliersi la domanda di arretramento del terrapieno e del muro di contenimento fino a cinque metri dal confine» (pag. 15).

Appare dunque chiaro come la sincretistica locuzione «terrapieno artificiale» adoperata in dispositivoper indicare la direzione oggettiva della condanna non designi un’entità distinta e diversa dal muro, ma faccia riferimento ad una res unica ed unitaria, denominata, in parte motiva, «opera» o «manufatto», costituita, nella sua materiale fisicità, dal muro e dal terreno di riporto ed in iure connotata, nella sua inscindibile interezza, dalla sussunzione nell’àmbito delle «costruzioni» e dal conseguente assoggettamento al relativo regime.

In senso contrario o differente non depone poi –diversamente da quanto opinato dal controricorrente - la possibile duplice funzione o natura (di contenimento e di cinta) del muro de quo, apprezzata dalla sentenza n. 598/2011 nella disamina della domanda (in via alternativa r.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formulata dall’attrice in quel giudizio) di eliminazione del muro ove concepito come di recinzione: la reiezione di detta domanda (sul rilievo fattuale che «il muro contiene la parte finale della ripida scarpata») è stata resa facendo salva la valutazione di illegittimità (operata con il vaglio del terzo motivo di appello, sopra illustrato) del manufatto inteso nella sua unità strutturale, descritto, non senza eccesso di ridondanza, «come muro di contenimento e parte integrante della costruzione consistente nel terrapieno contenuto dal muro»(pag. 12).

Risulta allora evidente l’errore inficiante la gravata sentenza: essa, nell’individuare il contenuto precettivo del provvedimento azionato, ha dato esclusiva preminenza al dictum in dispositivo, omettendo la doverosa correlazione con le argomentazioni della parte motiva, che del comando impartito tracciavano con chiarezza il perimetro.

3. Accolto il primo motivo, assorbito l’esame della seconda censura (denunciante motivazione apparente), va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, affinché, alla stregua degli illustrati rilievi, verifichi l’effettiva spontanea ottemperanza al titolo esecutivo dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione.

4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16084/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1870/201 8 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 6 dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 598/2011, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ordinò(per quanto ancora d’interesse) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «di arretrare fino alla distanza di cinque metri dal confine con il sottostante fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] terrapieno artificiale realizzato a valle dell’edificio di loro proprietà per la porzione che supera in altezza la quota del piano originario di campagna, come calcolato dal C.T.U. geom. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione depositata il 18.9.98, e graficamente indicato nell’allegato 2 alla suddetta perizia, che forma parte integrante del presente dispositivo». 2. A seguito di tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvidero all’asporto del terreno di riporto del terrapieno. Ritenendo in tal guisa non compiutamente ottemperato il dictum, [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto per la demolizione del muro di sostegno del terrapieno posto sul confine tra i fondi. 3. L’opposizione spiegata ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. dagli intimati, argomentata sulla integrale ottemperanza al titolo esecutivo, è stata accolta in ambedue i gradi di merito del giudizio. In particolare, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto estranea alla portata precettiva della sentenza azionatacome titolo la condanna alla demolizione del muro pretesa dall’intimante.r.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi; resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 6. A seguito di istanza del ricorrente, la causa è stata discussa alla pubblica udienza del 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 474 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito. Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza ha erroneamente individuato l’oggetto della statuizione condannatoria coattivamente azionata: essa, interpretata sulla scorta di una unitaria disamina di parte dispositiva e parte motiva, includeva la demolizione del muro di contenimento, cui la motivazione del provvedimento titolo esecutivo operava esplicito riferimento sia con l’attribuire al muro la natura di costruzione realizzata in spregio alle distanze legali sia con il definire la nozione di «terrapieno artificiale» come inscindibilmente composta dalterreno e d al muro. 2. La doglianza è fondata. È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230). Di tale consolidato principio di diritto non ha fatto buon governo il giudice territoriale.r.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stralci motivazionali della sentenza – titolo esecutivo trascritti nel ricorso introduttivo (nel quale si rinvengono altresì puntuali e specifici richiami ad altri passaggi della motivazione della sentenza, allegata al ricorso stesso)appaiono idonei, pur nella loro sinteticità, a definire compiutamente la nozione di «terrapieno artificiale» di cui il giudice di quella controversiaha inteso ordinare la demolizione. Illuminanti, sul punto, appaiono le considerazioni svolte a suffragio dell’accoglimento del terzo motivo dell’appello principale. Premesso che oggetto del gravame in parte qua era la richiesta di arretramento del «terrapieno artificiale cintato da muro di sostegno considerato, in quanto tale, costruzione», la sentenza n. 598/2011 della Corte di appello di Brescia, in maniera reiterata , qualifica come «costruzione» (ai fini dell’applicabilità della disciplina sulle distanze legali) «l’opera così realizzata», cioè a dire «il manufatto» composto dal muro eretto e dal terreno artificialmente riportato, per addivenire alla conclusione, tanto lapidaria quanto inequivoca, che «deve quindi accogliersi la domanda di arretramento del terrapieno e del muro di contenimento fino a cinque metri dal confine» (pag. 15). Appare dunque chiaro come la sincretistica locuzione «terrapieno artificiale» adoperata in dispositivoper indicare la direzione oggettiva della condanna non designi un’entità distinta e diversa dal muro, ma faccia riferimento ad una res unica ed unitaria, denominata, in parte motiva, «opera» o «manufatto», costituita, nella sua materiale fisicità, dal muro e dal terreno di riporto ed in iure connotata, nella sua inscindibile interezza, dalla sussunzione nell’àmbito delle «costruzioni» e dal conseguente assoggettamento al relativo regime. In senso contrario o differente non depone poi –diversamente da quanto opinato dal controricorrente - la possibile duplice funzione o natura (di contenimento e di cinta) del muro de quo, apprezzata dalla sentenza n. 598/2011 nella disamina della domanda (in via alternativa r.g. n. 16084/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formulata dall’attrice in quel giudizio) di eliminazione del muro ove concepito come di recinzione: la reiezione di detta domanda (sul rilievo fattuale che «il muro contiene la parte finale della ripida scarpata») è stata resa facendo salva la valutazione di illegittimità (operata con il vaglio del terzo motivo di appello, sopra illustrato) del manufatto inteso nella sua unità strutturale, descritto, non senza eccesso di ridondanza, «come muro di contenimento e parte integrante della costruzione consistente nel terrapieno contenuto dal muro»(pag. 12). Risulta allora evidente l’errore inficiante la gravata sentenza: essa, nell’individuare il contenuto precettivo del provvedimento azionato, ha dato esclusiva preminenza al dictum in dispositivo, omettendo la doverosa correlazione con le argomentazioni della parte motiva, che del comando impartito tracciavano con chiarezza il perimetro. 3. Accolto il primo motivo, assorbito l’esame della seconda censura (denunciante motivazione apparente), va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, affinché, alla stregua degli illustrati rilievi, verifichi l’effettiva spontanea ottemperanza al titolo esecutivo dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione. 4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Co