Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31301/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per due episodi di furto aggravato in abitazione;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, relativamente alla mancata massima riduzione della pena per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, concesso al ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio benevolo è stato controbilanciato dal significato negativo delle aggravanti riconosciute come sussistenti e, quindi, in ultima analisi, dalla valutazione discrezionale e motivata del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, per giurisprudenza costante.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per due episodi di furto aggravato in abitazione; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, relativamente alla mancata massima riduzione della pena per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, concesso al ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio benevolo è stato controbilanciato dal significato negativo delle aggravanti riconosciute come sussistenti e, quindi, in ultima analisi, dalla valutazione discrezionale e motivata del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, per giurisprudenza costante. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 31301/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris