CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16563/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Imperia del 14/10/2022, che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. 2. Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine all'art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,