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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 35858/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13-09-2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del reato; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 settembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del 10 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Pisa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto e 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 18, comma 1, del d.

Igs. n. 276 del 2003, reato a lei contestato per avere svolto l'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett.

C del predetto decreto, senza la prescritta autorizzazione; l'imputata, in particolare, quale titolare della ditta Masoni, svolgeva un'attività di supporto amministrativo e gestionale per l'attività di badante, proponendo la figura con le caratteristiche richieste sulla base dei curricula che venivano presentati; in Pontedera sino al 29 novembre 2016.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, la Masoni, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato cinque motivi.

Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, rilevando che l'imputata non ha mai svolto attività non autorizzata di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, posto l'impresa della Masoni si occupava di fornire un servizio di supporto alle famiglie, tramite la cura delle pratiche di assunzioni delle badanti, la predisposizione delle buste paga, il pagamento di retribuzioni e contributi, il controllo sulla corretta esecuzione del rapporto di lavoro da parte delle badanti, con accessi periodici sul posto di lavoro.

Come accertato dal consulente dr.

Martini, qualora la famiglia non avesse già reperito una badante, la Masoni cercava qualche nominativo sui siti internet dedicati, salvo poi eventualmente assistere al colloquio per aiutare il cliente nella scelta, per cui la ricerca della badante era un'attività solo eventuale e marginale, essendo di tipo amministrativo l'attività principalmente svolta dall'imputata.

Alcuna condotta penalmente rilevante era dunque ascrivibile alla ricorrente, dovendosi considerare che, con sentenza n. 231 del 2022, il Giudice di pace di Pontedera ha escluso espressamente che, nell'attività svolta dalla Masoni, fosse ravvisabile un'ipotesi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, occupandosi l'impresa solo degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione dell'art. 18, comma 1, del d.

Igs. n. 276 del 2003, evidenziandosi che l'attività di intermediazione non autorizzata è punita in modo diverso, a seconda che abbia scopo di lucro o meno; nel caso di specie, pur a volere ritenere che vi sia stata attività di intermediazione, la stessa è avvenuta senza alcuno scopo di lucro.

L'imputata, invero, non ha mai sostenuto di fare attività di volontariato, ma, pur riconoscendo che la sua era un'attività di impresa, ha sempre precisato che il suo guadagno derivava esclusivamente dalle somme ricevute dalle famiglie, e mai dalle badanti, per la sola gestione amministrativa del loro rapporto di lavoro.Non era previsto un compenso specifico per la selezione del personale, attività solo occasionale e comunque non retribuita da parte di nessuno dei soggetti con cui aveva rapporti contrattuali, per cui alcuno scopo di lucro era ravvisabile.

Il terzo motivo è dedicato al diniego della particolare tenuità del fatto, che ben poteva essere riconosciuta, posto che la vicenda in esame ha riguardato un solo rapporto lavorativo e un solo cliente dell'impresa, e ciò senza considerare che l'attività posta in essere dall'imputata aveva un forte valore sociale, offrendo la Masoni un servizio di grande utilità per le famiglie.

Con il quarto motivo, è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, censurandosi in particolare la quantificazione della pena, rispetto alla quale non si è tenuto conto della risalenza dei precedenti penali e della occasionalità della condotta.

Con il quinto motivo, infine, la difesa eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, osservando che i fatti risalgono al novembre 2016, per cui, pur tenendo conto della sospensione della prescrizione, il reato risulta comunque estinto.

2.1. Con memoria del 3 maggio 2023, la difesa della ricorrente, nell'associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, con particolare riferimento al quinto. [OSCURATO:PERSONA] I primi quattro motivi di ricorso sono infondati, mentre, in accoglimento del quinto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato per cui si è proceduto è estinto per prescrizione.

1. Le censure in punto di responsabilità, sollevate con i primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, non risultano invero meritevoli di accoglimento, risultando il percorso argomentativo delle due conformi sentenze di merito sorretto da considerazioni non illogiche.

Ed invero sia, più diffusamente, il giudice monocratico, sia, in maniera più sintetica, la Corte di appello, la cui motivazione è tuttavia destinata a integrarsi con quella del Tribunale, hanno compiuto un'adeguata disamina degli elementi probatori acquisiti, richiamando in particolare gli accertamenti compiuti dal personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Livorno e le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (in servizio presso l'Ispettorato), [OSCURATO:PERSONA] (lavoratrice dalla cui segnalazione ha tratto origine l'attività ispettiva) e [OSCURATO:PERSONA], cliente dell'impresa dell'imputata, essendo emerso dalle fonti dichiarative e documentali raccolte che la ditta Masoni, significativamente denominata "badante subito", svolgeva, in assenza della prescritta autorizzazione, attività di intermediazione ex art. 4 comma 1, lett. c, del d.

Igs. n. 276 del 2003, attività consistente nell'acquisire i dati di potenziali persone che avrebbero potuto svolgere il ruolo di badante all'interno di una famiglia, cui poi la lavoratrice sarebbe stata proposta sulla base delle esigenze che il richiedente manifestava.

Lo svolgimento di tale attività è stato confermato dalle audizioni delle testi Galli e Carboncini, che, seppure da una prospettiva speculare, hanno evidenziato che la potenziale badante veniva proposta al privato direttamente dalla Masoni e in assenza di alcun colloquio prima dell'assunzione da parte del cliente; era stata infatti la Masoni a proporre la figura della Galli alla famiglia Carbonicini ed era stata sempre l'imputata a indicare alla badante la disponibilità della richiedente.

A tal fine la Masoni faceva sottoscrivere due diverse scritture private, la prima con la badante e la seconda con la famiglia richiedente il servizio.

L'attività di intermediazione in esame aveva poi uno scopo di lucro, nel senso che il corrispettivo per l'opera svolta veniva versato non dalla badante, ma piuttosto dal soggetto richiedente il servizio, ossia la famiglia; il privato, infatti, effettuava un versamento mensile alla ditta Masoni, comprensivo della quota retribuzioni, della quota versamenti e del compenso per l'attività gestionale.

L'indicazione da parte della Masoni della potenziale badante, ove recepita dalla famiglia, costituiva quindi condizione necessaria da cui scaturiva in capo alla ditta un'attività di gestione riguardante il rapporto di lavoro della lavoratrice.

Alla luce di tali risultanze, stante il difetto di autorizzazione e di iscrizione della ditta negli appositi albi, è stato coerentemente ritenuta configurabile a carico della Masoni la contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, del d.

Igs. n. 276 del 2003, a nulla rilevando, in senso contrario, il mancato rinvenimento di una vera e propria banca dati, posto che l'impresa della ricorrente operava con modalità rudimentali, come emerso proprio rispetto alla vicenda riguardante la lavoratrice Galli, che, sebbene in sede di colloquio non avesse consegnato alcun curriculum vitae alla Masoni, ha ricevuto da costei la richiesta di informazioni su sue eventuali esperienze pregresse, di cui l'imputata ha preso nota, essendo inoltre significativo, a riprova dello svolgimento dell'attività di intermediazione, che, in seguito, è stata la stessa Masoni a chiedere alla Carboncini di licenziale la Galli.

In definitiva, in quanto ancorate ad argomenti razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione della condotta dell'imputata e la qualificazione giuridica del fatto operate nelle due sentenze di merito resistono alle censure difensive, con le quali si sollecita una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.

2. Anche rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non si ravvisano criticità, avendo la Corte di appello rimarcato al riguardo la circostanza che l'attività di intermediazione era esercitata in forma non occasionale, ma professionale, attraverso un'impresa appositamente costituita.

Alle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come appunto avvenuto nel caso di specie.

3. Parimenti immune da censure è il trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, infatti, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice (mesi 3 di arresto ed euro 5.000 di ammenda), osservando che la stessa si collocava nel cd. medio edittale, in ragione dei precedenti penali dell'imputata e delle circostanze della condotta, essendosi in presenza di un'attività priva di autorizzazione svolta in forma organizzata e professionale, per cui, in presenza di argomentazioni non illogiche, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici.

4. E' invece fondato il quinto motivo.

E invero il reato per cui si è proceduto, di natura contravvenzionale, risale al 29 novembre 2016, per cui la prescrizione quinquennale, pur tenendo conto dei 185 giorni di sospensione intervenuti nel giudizio di primo grado, risulta maturata il 4 giugno 2022, ossia già prima della sentenza impugnata, resa il 13 settembre 2022.

Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato ascritto alla Masoni estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13-09-2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del reato; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del 10 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Pisa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto e 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 18, comma 1, del d. Igs. n. 276 del 2003, reato a lei contestato per avere svolto l'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. C del predetto decreto, senza la prescritta autorizzazione; l'imputata, in particolare, quale titolare della ditta Masoni, svolgeva un'attività di supporto amministrativo e gestionale per l'attività di badante, proponendo la figura con le caratteristiche richieste sulla base dei curricula che venivano presentati; in Pontedera sino al 29 novembre 2016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, la Masoni, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, rilevando che l'imputata non ha mai svolto attività non autorizzata di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, posto l'impresa della Masoni si occupava di fornire un servizio di supporto alle famiglie, tramite la cura delle pratiche di assunzioni delle badanti, la predisposizione delle buste paga, il pagamento di retribuzioni e contributi, il controllo sulla corretta esecuzione del rapporto di lavoro da parte delle badanti, con accessi periodici sul posto di lavoro. Come accertato dal consulente dr. Martini, qualora la famiglia non avesse già reperito una badante, la Masoni cercava qualche nominativo sui siti internet dedicati, salvo poi eventualmente assistere al colloquio per aiutare il cliente nella scelta, per cui la ricerca della badante era un'attività solo eventuale e marginale, essendo di tipo amministrativo l'attività principalmente svolta dall'imputata. Alcuna condotta penalmente rilevante era dunque ascrivibile alla ricorrente, dovendosi considerare che, con sentenza n. 231 del 2022, il Giudice di pace di Pontedera ha escluso espressamente che, nell'attività svolta dalla Masoni, fosse ravvisabile un'ipotesi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, occupandosi l'impresa solo degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione dell'art. 18, comma 1, del d. Igs. n. 276 del 2003, evidenziandosi che l'attività di intermediazione non autorizzata è punita in modo diverso, a seconda che abbia scopo di lucro o meno; nel caso di specie, pur a volere ritenere che vi sia stata attività di intermediazione, la stessa è avvenuta senza alcuno scopo di lucro. L'imputata, invero, non ha mai sostenuto di fare attività di volontariato, ma, pur riconoscendo che la sua era un'attività di impresa, ha sempre precisato che il suo guadagno derivava esclusivamente dalle somme ricevute dalle famiglie, e mai dalle badanti, per la sola gestione amministrativa del loro rapporto di lavoro.Non era previsto un compenso specifico per la selezione del personale, attività solo occasionale e comunque non retribuita da parte di nessuno dei soggetti con cui aveva rapporti contrattuali, per cui alcuno scopo di lucro era ravvisabile. Il terzo motivo è dedicato al diniego della particolare tenuità del fatto, che ben poteva essere riconosciuta, posto che la vicenda in esame ha riguardato un solo rapporto lavorativo e un solo cliente dell'impresa, e ciò senza considerare che l'attività posta in essere dall'imputata aveva un forte valore sociale, offrendo la Masoni un servizio di grande utilità per le famiglie. Con il quarto motivo, è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, censurandosi in particolare la quantificazione della pena, rispetto alla quale non si è tenuto conto della risalenza dei precedenti penali e della occasionalità della condotta. Con il quinto motivo, infine, la difesa eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, osservando che i fatti risalgono al novembre 2016, per cui, pur tenendo conto della sospensione della prescrizione, il reato risulta comunque estinto. 2.1. Con memoria del 3 maggio 2023, la difesa della ricorrente, nell'associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, con particolare riferimento al quinto. [OSCURATO:PERSONA] I primi quattro motivi di ricorso sono infondati, mentre, in accoglimento del quinto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato per cui si è proceduto è estinto per prescrizione. 1. Le censure in punto di responsabilità, sollevate con i primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, non risultano invero meritevoli di accoglimento, risultando il percorso argomentativo delle due conformi sentenze di merito sorretto da considerazioni non illogiche. Ed invero sia, più diffusamente, il giudice monocratico, sia, in maniera più sintetica, la Corte di appello, la cui motivazione è tuttavia destinata a integrarsi con quella del Tribunale, hanno compiuto un'adeguata disamina degli elementi probatori acquisiti, richiamando in particolare gli accertamenti compiuti dal personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Livorno e le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (in servizio presso l'Ispettorato), [OSCURATO:PERSONA] (lavoratrice dalla cui segnalazione ha tratto origine l'attività ispettiva) e [OSCURATO:PERSONA], cliente dell'impresa dell'imputata, essendo emerso dalle fonti dichiarative e documentali raccolte che la ditta Masoni, significativamente denominata "badante subito", svolgeva, in assenza della prescritta autorizzazione, attività di intermediazione ex art. 4 comma 1, lett. c, del d. Igs. n. 276 del 2003, attività consistente nell'acquisire i dati di potenziali persone che avrebbero potuto svolgere il ruolo di badante all'interno di una famiglia, cui poi la lavoratrice sarebbe stata proposta sulla base delle esigenze che il richiedente manifestava. Lo svolgimento di tale attività è stato confermato dalle audizioni delle testi Galli e Carboncini, che, seppure da una prospettiva speculare, hanno evidenziato che la potenziale badante veniva proposta al privato direttamente dalla Masoni e in assenza di alcun colloquio prima dell'assunzione da parte del cliente; era stata infatti la Masoni a proporre la figura della Galli alla famiglia Carbonicini ed era stata sempre l'imputata a indicare alla badante la disponibilità della richiedente. A tal fine la Masoni faceva sottoscrivere due diverse scritture private, la prima con la badante e la seconda con la famiglia richiedente il servizio. L'attività di intermediazione in esame aveva poi uno scopo di lucro, nel senso che il corrispettivo per l'opera svolta veniva versato non dalla badante, ma piuttosto dal soggetto richiedente il servizio, ossia la famiglia; il privato, infatti, effettuava un versamento mensile alla ditta Masoni, comprensivo della quota retribuzioni, della quota versamenti e del compenso per l'attività gestionale. L'indicazione da parte della Masoni della potenziale badante, ove recepita dalla famiglia, costituiva quindi condizione necessaria da cui scaturiva in capo alla ditta un'attività di gestione riguardante il rapporto di lavoro della lavoratrice. Alla luce di tali risultanze, stante il difetto di autorizzazione e di iscrizione della ditta negli appositi albi, è stato coerentemente ritenuta configurabile a carico della Masoni la contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, del d. Igs. n. 276 del 2003, a nulla rilevando, in senso contrario, il mancato rinvenimento di una vera e propria banca dati, posto che l'impresa della ricorrente operava con modalità rudimentali, come emerso proprio rispetto alla vicenda riguardante la lavoratrice Galli, che, sebbene in sede di colloquio non avesse consegnato alcun curriculum vitae alla Masoni, ha ricevuto da costei la richiesta di informazioni su sue eventuali esperienze pregresse, di cui l'imputata ha preso nota, essendo inoltre significativo, a riprova dello svolgimento dell'attività di intermediazione, che, in seguito, è stata la stessa Masoni a chiedere alla Carboncini di licenziale la Galli. In definitiva, in quanto ancorate ad argomenti razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione della condotta dell'imputata e la qualificazione giuridica del fatto operate nelle due sentenze di merito resistono alle censure difensive, con le quali si sollecita una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Anche rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non si ravvisano criticità, avendo la Corte di appello rimarcato al riguardo la circostanza che l'attività di intermediazione era esercitata in forma non occasionale, ma professionale, attraverso un'impresa appositamente costituita. Alle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come appunto avvenuto nel caso di specie. 3. Parimenti immune da censure è il trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, infatti, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice (mesi 3 di arresto ed euro 5.000 di ammenda), osservando che la stessa si collocava nel cd. medio edittale, in ragione dei precedenti penali dell'imputata e delle circostanze della condotta, essendosi in presenza di un'attività priva di autorizzazione svolta in forma organizzata e professionale, per cui, in presenza di argomentazioni non illogiche, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici. 4. E' invece fondato il quinto motivo. E invero il reato per cui si è proceduto, di natura contravvenzionale, risale al 29 novembre 2016, per cui la prescrizione quinquennale, pur tenendo conto dei 185 giorni di sospensione intervenuti nel giudizio di primo grado, risulta maturata il 4 giugno 2022, ossia già prima della sentenza impugnata, resa il 13 settembre 2022. Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato ascritto alla Masoni estinto per
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