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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15223/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale realizzatosi con guida pericolosa è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, avverso l'ipotizzata inconsapevolezza del ricorrente di trovarsi di fronte all'alt intimatogli dai militari, con motivazione in fatto logica e competa insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato quali fossero le ragioni che deponevano per una sua consapevole fuga dai militari che lo avevano fermato alcuni giorni prima perché privo della patente di guida; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale realizzatosi con guida pericolosa è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, avverso l'ipotizzata inconsapevolezza del ricorrente di trovarsi di fronte all'alt intimatogli dai militari, con motivazione in fatto logica e competa insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato quali fossero le ragioni che deponevano per una sua consapevole fuga dai militari che lo avevano fermato alcuni giorni prima perché privo della patente di guida; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/
Sentenza Cassazione n. 15223/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris