CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 18/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, a seguito della richiesta del Tribunale della stessa città ha ordinato — ai sensi dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. - l'esecuzione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro il giorno 19 ottobre 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato la tardività dell'appello proposto risultando l'imputato assente e non già contumace. Rispetto a tale impugnazione, la stessa Corte territoriale con sentenza dell'i ottobre 2019 aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La sentenza, però, era stata emessa successivamente al passaggio in giudicato di quella del Tribunale di Catanzaro della quale pertanto è stata data esecuzione in ragione, appunto, della tardività dell'appello. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 420-bis, 669, comma 8, cod. proc. pen. ed agli artt.2 cod. pen. e 25, comma secondo, della Costituzione. In particolare, si osserva che nella fattispecie il decreto di citazione è stato notificato il giorno 24 giugno 2014 e che la 1.118/2014 è entrata in vigore successivamente, di tal che la sentenza di primo grado andava notificata al Rocca in quanto contumace (e non assente) con la conseguenza che i termini per la proposizione dell'appello decorrevano dalla notifica dell'estratto contumaciale. Pertanto l'appello è stato tempestivamente proposto visto che il relativo termine deve essere fatto decorrere dalla notifica della sentenza all'imputato contumace. Inoltre, secondo il ricorrente, poiché il reato è stato commesso prima della entrata in vigore della 1.118/2014, tale normativa non poteva essere applicata ai sensi dell'art.2 cod. pen. in quanto sfavorevole all'imputato.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, in relazione agli artt. 606,628, 669, comma 8, cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost., poiché avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell' 1 ottobre 2019 (che aveva dichiarato la prescrizione del reato) non è stato esperito l'unico rimedio percorribile, vale a dire il ricorso per cassazione e che, pertanto, si è violato il principio di intangibilità del giudicato. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo è fondato. Anzitutto deve evidenziarsi che il procedimento è stato instaurato a seguito di richiesta in data 16 ottobre 2020 del Tribunale di Catanzaro con la quale si chiedeva "la cancellazione della sentenza di primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] e per la revoca dell'esecuzione avvenuta in primo grado, trattandosi di appello tardivo" (cfr. nota in atti). La previsione contenuta nell'art.669, comma 8, cod. proc. pen., riguarda l'ipotesi di sentenze emesse in distinti procedimenti e non già di sentenze emesse nell'ambito del medesimo procedimento come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, l'inammissibilità del gravame può essere dichiarata unicamente dal giudice dell' impugnazione e non già da parte del giudice dell'esecuzione. Pertanto, qualora il giudice dell' impugnazione non rilevi la tardività dell'appello e decida nel merito, l'unico rimedio avverso tale decisione è il ricorso per cassazione e, in mancanza di esso, la sentenza passa in giudicato a prescindere dall'eventuale inammissibilità, per qualsiasi ragione, dell'impugnazione proposta. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per quanto di competenza, ai sensi dell'art.40 d.P.R. n.313/2002, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto del luogo di nascita del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.40 d.P.R. n.313/2002, al Tribunale di