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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33736/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pena inflitta dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen. 2.Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso articolando unico motivo con cui deduce nullità della sentenza per violazione di legge contestando la mancata riduzione della pena inflitta, per essere stata la diminuzione di pena, per il tentativo, commisurata nella misura della metà e non nella misura massima dei due terzi.

Considerato in diritto 1.Considerato che il ricorso censura l'operata graduazione della pena attraverso doglianze manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha reso ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della pena prescelti e sulle ragioni che l'hanno indotta a ridurre la pena nella misura delle metà, e non nella misura massima consentita di due terzi, tenuto conto del grado di avanzamento dell'azione criminosa, della prossimità della consumazione, dell'intensità del dolo oltre che della concreta offensività della condotta.

La valutazione discrezionale di merito è, peraltro, sottratta al sindacato di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Rv. 256197). 2.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M P.Q.M,---- Il Consigliere estensore Il P / CIP Anqreina 00-ìlpi . r\ Eúle sì1 1 b2.) UQ- LI 9-; 9j ‘v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pena inflitta dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen. 2.Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso articolando unico motivo con cui deduce nullità della sentenza per violazione di legge contestando la mancata riduzione della pena inflitta, per essere stata la diminuzione di pena, per il tentativo, commisurata nella misura della metà e non nella misura massima dei due terzi. Considerato in diritto 1.Considerato che il ricorso censura l'operata graduazione della pena attraverso doglianze manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha reso ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della pena prescelti e sulle ragioni che l'hanno indotta a ridurre la pena nella misura delle metà, e non nella misura massima consentita di due terzi, tenuto conto del grado di avanzamento dell'azione criminosa, della prossimità della consumazione, dell'intensità del dolo oltre che della concreta offensività della condotta. La valutazione discrezionale di merito è, peraltro, sottratta al sindacato di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Rv. 256197). 2.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M P.Q.M,---- Il Consigliere estensore Il P / CIP Anqreina 00-ìlpi . r\ Eúle sì1 1 b2.) UQ- LI 9-; 9j ‘v
Sentenza Cassazione n. 33736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris